(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)
Oltre al Congedo di maternità
(o di paternità), ciascun
genitore,
ha
diritto
ad
assentarsi dal lavoro per un
ulteriore periodo denominato
CONGEDO PARENTALE
NEI PRIMI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO
CIOE’ FINO AL GIORNO,
DELL’OTTAVO COMPLEANNO
COMPRESO,
ANCHE SE L’ALTRO GENITORE NON NE HA
DIRITTO
ANCHE
PER
I
PADRI
LAVORATORI
DIPENDENTI, E’ PREVISTO UN DIRITTO
AUTONOMO ALL’ASTENSIONE FACOLTATIVA A
PRESCINDERE DALL’ESISTENZA O MENO DI
UN DIRITTO DELLA MADRE. (ES. MADRE NON
LAVORATRICE, IL PADRE POTRA’ FRUIRE DEL
CONGEDO)
La madre lavoratrice può
astenersi dal lavoro,
trascorso il periodo di
astensione obbligatoria, per
un periodo non superiore ai 6
mesi
Il padre lavoratore può
usufruire del congedo
parentale, dalla nascita del
figlio, per un periodo non
superiore a 7 mesi
COMPLESSIVAMENTE i
genitori non possono godere
di più 10 mesi di congedo
parentale. Tale limite è però
elevato a 11 mesi solo nel
caso in cui il padre decida di
astenersi dal lavoro per un
periodo non inferiore a 3
mesi
Il congedo parentale spetta anche
nel caso di adozione, nazionale ed
internazionale,
nonché
di
affidamento. Il congedo parentale
può essere fruito dai genitori adottivi
ed affidatari, qualunque sia l’età
del minore, entro otto anni (oppure
3 anni se il il bambino ha un’età
compresa fra i 6 e i 12 anni)
dall’ingresso del minore in famiglia, e
comunque
non
oltre
il
raggiungimento della maggiore età.
L’INPS con messaggio n. 569 del 27
giugno 2001, ha precisato che
ciascun genitore ha diritto ad
usufruire, per ogni nato, del
numero di mesi di congedo parentale
previsti dalla legge.
MADRE
MASSIMO 6 MESI
PADRE
MASSIMO 7 MESI
NEL LIMITE DI
10 O 11 MESI
FRA ENTRAMBI
I GENITORI
Il diritto al congedo parentale
viene meno in corrispondenza
della cessazione o della
sospensione del rapporto di
lavoro. Pertanto il congedo e la
correlativa prestazione
economica presuppongono
l’esistenza di un rapporto di
lavoro che produca pienamente i
propri effetti (esclusa nei casi di
malattia o infortunio)
Per i periodi di congedo
parentale le lavoratrici ed i
lavoratori hanno diritto a
percepire un’indennità a carico
dell’INPS pari al 30% della
retribuzione media globale
giornaliera.
La misura dell’indennità giornaliera per i
periodi di congedo parentale avviene sulla
base degli elementi retributivi già
considerati a proposito dell’indennità di
maternità spettante nei periodi di
astensione obbligatoria, con l’unica
rilevante eccezione che i ratei delle
mensilità aggiuntive, premi ed altre
competenze assimilate, non devono
essere considerati nel computo in quanto
elementi che non competono per il periodo
di congedo parentale.
L’indennità giornaliera spetta per tutte le
giornate indennizzabili comprese nel
periodo di assenza facoltativa dal lavoro.
Nello specifico:
OPERAI
L’indennità compete per le giornate feriali comprese nel periodo di
congedo (incluso il sabato in settimana corta) con esclusione delle
domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali.
IMPIEGATI e QUADRI
L’indennità compete per tutte le giornate di congedo parentale con
esclusione delle festività nazionali ed infrasettimanali cadenti di
domenica.
• Fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino (compreso il giorno del 3° compleanno)
o per i primi 3 anni dall’ingresso del minore
in famiglia per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di
reddito;
• Fino al compimento degli otto anni di età del
bambino, e comunque per gli ulteriori periodi di
congedo parentale (10 o 11 mesi), a condizione
che il reddito individuale dell’interessato sIA
inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria.
Presupponendo che ne periodo di paga
precedente a quello in cui è iniziato il
congedo di maternità, la dipendente abbia
percepito Euro 1509,84, (1510,00) non si
considerano i ratei di 14° e 13°
Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita
del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili
durante la giornata. Il riposo è
uno solo quando: l’ orario
giornaliero di lavoro è
inferiore a 6 ore
Per i riposi in oggetto, la legge
prevede
che
sia
dovuto
alla
lavoratrice
da
parte
dell’Ente
assicuratore di malattia presso il
quale è assicurata, un’indennità pari
all’intero
ammontare
della
retribuzione relativa ai riposi
medesimi
maggiorato
dell’incidenza
delle
mensilità
aggiuntive.
ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO
INFERIORE A 6 ORE
SUPERIORE A 6 ORE
1 ORA DI
ALLATTAMENTO
AL GIORNO
2 ORE DI
ALLATTAMENTO
AL GIORNO
ETA’ DEL BAMBINO
NON SUPERIORE
A 3 ANNI
NON CI SONO LIMITI
ALLE ASSENZE
DA 3 AD 8 ANNI
5 GG LAVORATIVI
ALL’ANNO PER
CIASCUN GENITORE
LE ASSENZE DAL LAVORO PER MALATTIA DEL BAMBINO
NON SONO RETRIBUITE
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Congedo Parentale