UNIVERSITA’ DI PISA
Seminario Informativo sulle principali novità introdotte dal Regolamento
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
(Martedì 14 ottobre 2008)
La Revisione
del REGOLAMENTO per L’AMMINISTRAZIONE, LA
FINANZA E LA CONTABILITA’
(ATTIVITA’ NEGOZIALE CAPO VI)
Gabriele Tabacco
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ATTIVITA’ NEGOZIALE
(Normativa di riferimento)
Direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi
 Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche)
 Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità
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ATTIVITA’ NEGOZIALE
Determinazioni in materia contrattuale
(Art. 50 Reg. A.F.C.)
Soppressione della competenza del C.d.A. in materia di alienazione e permuta di beni
mobili;
-Limitazione della competenza del C.d.A. ai casi di contratti di locazione e uso di beni
immobili di durata superiore a un anno
-Aumento limite di importo a 200.000 Euro per competenza C.d.A. in materia di
affidamento di lavori, comprese le manutenzioni;
-Fuori dai casi in cui la competenza a deliberare è del CdA, la deliberazione a
contrattare è adottata dai Responsabili centri di spesa o dai responsabili dei centri di
responsabilità o dai titolari dei fondi, ove tale competenza sia loro attribuita con
apposito provvedimento del responsabile del centro di spesa, e dai responsabili delle
unità di spesa, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi. I consigli delle strutture
didattiche, scientifiche e di servizio possono stabilire di riservare a sé la deliberazione
con riferimento a tipi di contratto o a contratti singoli.
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ATTIVITA’ NEGOZIALE
Procedure di affidamento per contratti di importo superiore, pari o
inferiore alla soglia comunitaria
(Artt. 51 e 52 Reg. A.F.C.)
Il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. rinvia, per quanto riguarda le
procedure di affidamento, al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006),
alle norme legislative che fanno riferimento all’ Università e, limitatamente ad
alcuni aspetti, come previsto dallo stesso Codice, al suo Regolamento attuativo
(non ancora emanato), nonchè, residualmente, alle disposizioni del medesimo
Regolamento di Ateneo.
Per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si rinvia
anche alle disposizioni comunitarie direttamente applicabili.
Le leggi della Regione Toscana si applicano secondo le competenze ed entro i
limiti per esse previsti dalla Costituzione e dalle leggi statali.
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ATTIVITA’ NEGOZIALE
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti di lavori, forniture e servizi
(Art. 57 Reg. A.F.C.)
In ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei contratti
pubblici, il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. prevede, anche
per i contratti pubblici di servizi e forniture, l’istituzione della
figura del responsabile unico del procedimento per le fasi della
progettazione, dell’ affidamento e dell’esecuzione, già prevista
per i lavori pubblici. Per le strutture didattiche, scientifiche e di
servizio, il responsabile del procedimento è individuato, di
regola, nel segretario amministrativo.
Si prevede anche la possibilità, per il responsabile del
procedimento, di effettuare autonomamente spese acquisto di
beni e servizi fino a 150 Euro (art. 58, comma 5, Reg. A.F.C.).
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ATTIVITA’ NEGOZIALE
Commissione tecnico-amministrativa
(Art. 59 Reg. A.F.C.)
Il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. è già stato modificato,
prevedendo, per motivi di semplificazione e per contenere i costi
degli organi collegiali dell’Ateneo, di limitare i pareri obbligatori
della C.T.A. alla congruità:
-di prezzi dei contratti di acquisto, permuta, vendita e locazione
(se di durata superiore a un anno e se di importo superiore a
10.000 Euro annui) di immobili;
-dei prezzi dei contratti per appalti di lavori di importo pari o
superiore a 917.743,90 Euro.
La C.T.A. esprime altresì parere obbligatorio sull’ opportunità
dell’ accettazione delle donazioni, eredità o legati aventi come
oggetto beni immobili.
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ATTIVITA’ NEGOZIALE
Collaudi e verifiche dei lavori, delle forniture e dei servizi
(Art. 61 Reg. A.F.C.)
Il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C., in ottemperanza alle linee
guida, esclude la competenza del C.d.A. per l’individuazione del
collaudatore, che è di competenza, su proposta del responsabile
del procedimento, del responsabile del Centro di spesa o del
responsabile del centro di responsabilità o del titolare del fondo,
ove tale competenza sia loro attribuita.
Per le unità di spesa dell’ Amministrazione Centrale la
competenza è del responsabile dell’ unità di spesa e, per quanto
riguarda i lavori la cui determina a contrattare compete al
Consiglio di Amministrazione, del direttore amministrativo.
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ATTIVITA’ NEGOZIALE
Provviste di beni e servizi in economia
(Art. 64 Reg. A.F.C.)
Per quanto riguarda l’affidamento di beni e servizi in economia,
il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. rinvia all’ art. 125 del
D.lgs. n. 163/2006 e alle ulteriori disposizioni contenute nel
Manuale di Amministrazione (attualmente si fa riferimento alle
disposizioni approvate con delibera del Consiglio di
Amministrazione).
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ATTIVITA’ NEGOZIALE
Alienazioni, permute e locazioni – Altri contratti attivi
(Artt. 68, 69 e 70 Reg. A.F.C.)
Il Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C. prevede espressamente
(anche se, in assenza di divieto, ciò è già stato autorizzato in
alcuni casi dal C.d.A.), che gli atti per la procedura di vendita di
beni immobili possono prevedere un diritto di prelazione per i
locatari o assegnatari degli immobili che siano in regola con la
corresponsione dei canoni e che abbiano idoneo titolo per la
detenzione dell’ immobile. Viene elevata a 60.000 Euro la soglia
per ricorrere alla procedura aperta per l’ alienazione di beni
mobili.
Viene prevista una disciplina residuale per i contratti attivi non
disciplinati da altre disposizioni di legge o dal medesimo
Regolamento di Ateneo per l’ A.F.C.
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ATTIVITA’ NEGOZIALE
Convenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali
(Art. 72 Reg. A.F.C.)
Si ritiene che l’interesse generale dell’Università, che determina
la competenza del Rettore a stipulare le convenzioni per lo
svolgimento di attività istituzionali o contratti associativi per la
costituzione o l’ acquisizione di partecipazioni in organismi di
diritto privato, sia una clausola generale che necessita di volta in
volta di una valutazione. Si è preferito non definire in astratto l’
interesse generale dell’ Università, ma identificare chiaramente l’
organo (il rettore) cui compete la valutazione al riguardo.
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Reg AFC TABACCO - Il Blog del Segretario