SICUREZZA nell’ambiente di LAVORO
L’Italia ha storicamente affrontato il problema della sicurezza sul lavoro con un
approccio deterministico di tipo tecnico-legislativo cioè seguendo un criterio
guida del tipo:
“ad un rischio si provvede con una norma la cui inapplicazione prevede
sanzioni amministrative o penali”.
La nuova concezione della sicurezza sul lavoro adottata in ambito europeo e
recepita con il D.Lgs. 626/94 segue un ottica diversa, di tipo sistemico proattivo, ossia punta verso un sistema in cui la ricerca delle ottimali condizioni di
lavoro viene spostata al campo progettuale-organizzativo-gestionale e alla
ricerca di un allargamento della cultura della sicurezza a tutte le componenti
aziendali. Il vecchio criterio guida viene cioè sostituito con il seguente:
“valuta e quantifica il rischio, individua le misure di prevenzione e
protezione, informa e forma i lavoratori in relazione ai rischi che corrono,
sottoponili, quando necessario, alla sorveglianza sanitaria preventiva e
consultali periodicamente e sistematicamente per la definizione delle
politiche e dei programmi di miglioramento aziendali in materia di
sicurezza e prevenzione. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti.”
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L’azienda deve:
• definire una sua politica e un suo programma di miglioramento in materia di
sicurezza e prevenzione
• introdurre un sistema organizzativo permanente e coordinato di gestione
del problema
• dotarsi di un proprio servizio di prevenzione e protezione per progettare e
coordinare tutte le operazioni valutative, attuative e di controllo.
Il lavoratore diventa non solo il destinatario delle misure di sicurezza e di
prevenzione ma un attore partecipe del nuovo processo organizzativo e
gestionale che le individua e le pone in essere e, attraverso la figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, può incidere in modo
significativo nella definizione delle politiche e dei programmi di prevenzione
che l’azienda è chiamata ad elaborare per legge. Il nuovo approccio alla
sicurezza va inquadrato nell’ottica dalle direttive comunitarie che puntano
all’avvio di politiche aziendali finalizzate ad accrescere la competitività delle
imprese e la qualità della vita attraverso il miglioramento della qualità dei
servizi, delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente
anche e soprattutto mediante la graduale introduzione nelle aziende di veri e
propri sistemi di gestione integrata “sicurezza-qualità-ambiente”.
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Chi fa cosa: funzioni e
responsabilità giuridiche
•􀂙 Datore di lavoro (Dirigente; Preposti)
• Servizio di prevenzione e protezione aziendale
(SPPA)
•􀂙 Medico competente (MC)
•􀂙 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS)
•􀂙 Lavoratori
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Datore di lavoro:
Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, quale responsabile aziendale, è tenuto ad
osservare le misure generali di tutela della salute in relazione alle varie attività e deve valutare in modo
globale i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il DdL, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, è il principale destinatario degli
obblighi di sicurezza ed ha il potere di rendere l’attività lavorativa sicura e conforme alle
prescrizioni di legge. E’ il responsabile del sistema sicurezza aziendale essendo il regista, il
promotore e controllore dei processi di attuazione della sicurezza ed il DLgs 626 lo obbliga a
dotarsi di una rete organizzativa e gestionale che prescinde dai livelli di sicurezza esistenti in
Azienda (Servizio di prevenzione e protezione e nomina del suo responsabile, Medico
Competente, designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, evacuazione rapida, di pronto soccorso e gestione dell’emergenza).
Risponde anche penalmente delle eventuali inadempienze.
Lavoratore:
Come obbligo il lavoratore:
“deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro…, conformememente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro”
“deve usare correttamente le attrezzatute e i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione”
“non puo’ manomettere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo”
“non deve compiere di propria iniziativa operazione fuori dalla propria competenza”
“si sottopone ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti”
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Come diritto il lavoratore:
“non puo’ subire pregiudizio e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa se, nel caso di
pericolo grave, immediato e che non puo’ essere evitato, si allontana dal posto di lavoro, ovvero da una
zona pericolosa”
“non puo’ subire pregiudizio se, nel caso di pericolo grave, immediato e nell’impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, a meno
che non abbia commesso una grave negligenza”
Il 626 rimarca il principio di autotutela per il quale “ciascun lavoratore deve prendersi cura
della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti su luogo
di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni...”. Ha l’obbligo di
rispettare disposizioni, istruzioni, utilizzare correttamente macchine ed attrezzature, usare i
dispositivi di protezione, segnalare carenze, effettuare le visite sanitarie periodiche.
Risponde anche penalmente delle eventuali inadempienze se adeguatamente formato ed informato
circa i rischi connessi con lo svolgimento della sua attività e sull’adeguato uso dei dispositivi di
protezione, delle procedure e delle metodiche.
Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e
amministrativo, si intende per lavoratore
anche quello non organicamente strutturato…
nonchè gli studenti, i dottorandi,
gli specializzandi, i tirocinanti , i borsisti
ed i soggetti ad essi equiparati
quando frequentino laboratori …
e, in ragione dell’attività specificamentre svolta,
siano esposti a rischi individuati
nel documento di valutazione
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DIRIGENTE: è espressione di una categoria di lavoratori che, a causa della loro notevole e
specifica qualificazione professionale, sono idonei ad assumere le funzioni e le responsabilità
connesse alla direzione di un reparto, settore o intero stabilimento.
E’ inteso come colui che guida un’attività impartendo disposizioni e vigilando sul suo buon
andamento, ha anche il compito fondamentale di assicurare il rispetto del precetto di cui all’art.
2087 c.c., operando un costante controllo sull’andamento dell’attività, segnalando (al DdL o
agli organi preposti) le eventuali disfunzioni e carenze nella prevenzione, suggerendo
l’adozione di misure, accorgimenti e precauzioni volte a garantire la tutela dell’incolumità fisica
del lavoratore.
Spetta al dirigente vigilare in concreto sul rispetto delle disposizioni
normative da parte dei lavoratori anche quando manchi la loro
collaborazione e, addirittura, contro la loro volontà.
Risponde anche penalmente delle eventuali inadempienze.
PREPOSTO: il preposto è colui che sovrintende all’attività cui siano addetti lavoratori
subordinati con compiti di vigilanza e controllo sul lavoro svolto. La vigilanza del preposto verte
essenzialmente sugli sviluppi esecutivi, sulla realizzazione del programma di lavoro
predisposto dai superiori gerarchici con i mezzi, le attrezzature, i presidi di sicurezza esistenti.
Il preposto, privo del potere - dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di
sorveglianza e controllo con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari.
Grava sul preposto l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge
e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa, siano pericolosi per l’incolumità
del lavoratore che li manovra con obbligo di segnalazione attenta e tempestiva di situazioni di
rischio o eventuale rischio che si possono verificare. Ha inoltre il compito di controllare che il
comportamento dei lavoratori, a causa di imprudenza o negligenza, possa provocare danni a
sé o ad altri.
Risponde anche penalmente delle eventuali inadempienze
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell’azienda.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Eletti per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul
lavoro. (la totalità dei lavoratori dell’azienda ospedaliera è rappresentata da 21 RLS).
MEDICO COMPETENTE
Si occupa della sorveglianza sanitaria del personale con controlli preventivi e accertamenti periodici
per l’idoneità del lavoratore; valuta i rischi per la salute e l’igiene degli ambienti di lavoro e partecipa
all’attività di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici.
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Definizione della
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione globale della probabilità e della
gravità di possibili lesioni o danni alla salute
in una situazione pericolosa per scegliere
le adeguate misure di sicurezza
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ANALISI DEI RISCHI
Una strategia strutturata dell'analisi dei rischi nell'ambito del luogo di lavoro comprende tre elementi
fondamentali: la valutazione, la gestione, la comunicazione del rischio.
La valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le
misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione.
Il rischio va valutato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo; il primo aspetto è più facilmente
individuabile, esistono strumenti, sufficientemente validati e strutturati per diverse situazioni, che sono di
grande aiuto nella valutazione dei rischi lavorativi.
La valutazione quantitativa è sicuramente più complessa da attuare, specie per i rischi per i quali non
esiste il riferimento a un qualche tipo di misurazione. I risultati della valutazione dei rischi sono
fondamentali per pianificare una corretta gestione.
La valutazione del rischio, inteso come probabilità che si verifichi un evento dannoso conseguente
all'esposizione ad un pericolo, è l'insieme delle complesse operazioni che devono essere effettuate per
stimare qualsiasi esposizione ad un pericolo, in relazione con le modalità di svolgimento delle procedure
lavorative.
In base alle linee guida che l'ISPESL ha predisposto per la valutazione dei rischi devono essere previsti
alcuni criteri procedurali:
• preliminare ricognizione dei rischi lavorativi, per quanto possibile approfondita
• svolgimento delle tre fasi operative della valutazione:
- identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle procedure
- individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle
lavorazioni
- stima dell'entità dei rischi
• definizione di un programma di prevenzione e delle misure di protezione da adottare
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I fase: identificazione delle sorgenti di rischio
Descrizione dell'attività lavorativa (procedure sperimentali, processi lavorativi, attrezzature, macchine ed impianti,
modelli organizzativi e operativi)
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Analisi delle fasi operative per il rilevamento di fattori di rischio
Rischi per la sicurezza
•Strutture
•Macchine
•Uso di energia elettrica
•Impiego di sostanze pericolose
•Incendio, Esplosione
Rischi per la salute
•Agenti Chimici
•Agenti Fisici
•Agenti Biologici
•Materiali Radioattivi
Rischi trasversali o organizzativi
•Organizzazione del lavoro
•Fattori psicologici
•Fattori ergonomici
•Condizioni di lavoro difficili
II Fase: individuazione dei rischi di esposizione
Quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio
+
Misure di sicurezza attuate: protezione macchine, processo a ciclo chiuso, impianti aspiranti (cappe o altro tipo
di aspiratori), schermature, piani di lavoro, automazione, dispositivi di protezione individuali, controlli sanitari,
informazione, formazione.
III fase: stima dei rischi di esposizione o residui
Verifica del rispetto delle norme di legge e/o di buona tecnica prevenzionistica durante il funzionamento delle
macchine
Verifica dell'accettabilità delle condizioni igienico-ambientali
Misura dei parametri di rischio e loro quantificazione nel caso di specifiche norme di legge o obiettive situazioni di
elevato rischio potenziale
Risultati della valutazione dei rischi
residui
Programma di prevenzione e protezione
Documento della sicurezza
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Quali “strumenti di prevenzione”
-Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): analisi approfondita e specifica, per ogni tipologia di lavoro eseguita
nell’unità operativa, con evidenza della struttura ambientale, impiantistica, strumentale, fattori di rischio legati alla
lavorazione ed alle materie utilizzate e all’organizzazione del lavoro, microclima, gestione dell’emergenza
relativamente anche rispetto all’impatto dell’unità produttiva con l’ambiente esterno.
- Il Piano di Emergenza (PE) è l’insieme delle misure straordinarie da attuare in caso di emergenza incendio e
comprende anche l’individuazione precisa di ruoli e compiti che, a qualunque livello gerarchico, ogni operatore è
chiamato a svolgere, allo scopo di ridurre i pericoli alle persone, ai beni aziendali, prestare soccorso, circoscrivere e
contenere l’evento, limitare i danni all’ambiente esterno.
- Dispositivi di prevenzione collettivi ed individuali: il DdL, in relazione a quanto emerso dal DVR e delle
strategie programmate, sceglie e mette a disposizione dei lavoratori misure, procedure, strumenti, dispositivi atti alla
loro tutela informandoli adeguatamente sul loro uso. La preferenza deve essere data ai dispositivi collettivi e, se non
sufficienti, a quelli individuali.
- Formazione e Informazione. La conoscenza specifica del lavoro da svolgere e dei rischi ad esso correlati, la
corretta percezione delle proprie capacità e del rischio a cui si è esposti, il corretto addestramento e la formazione
continua e specifica, la conoscenza del sistema relazionale e delle proprie ed altrui responsabilità, la capacità di
comunicare fanno sì che la Formazione ed Informazione, di tutti gli attori della prevenzione, siano uno dei punti
cardine del sistema di prevenzione.
- Sorveglianza Sanitaria: i lavoratori esposti a fattori di rischio sono sottoposti a visite ed accertamenti periodici, a
cura del Medico competente, al fine di controllare e monitorare il loro stato di salute. I lavoratori non possono
esimersi da tali controlli.
- Schede tecniche di sicurezza : il SPP ha predisposto schede tecniche informative con indicazione precisa delle
caratteristiche alle quali le attrezzature in uso devono corrispondere ed indicazioni circa il loro corretto utilizzo (es.
scala a mano, bombole gas medicinali....)
- Schede tecniche utilizzo macchine/Foglietto informativo sulle sostanze: conoscenza delle caratteristiche
tecniche degli strumenti da utilizzare e conoscenza della composizione delle sostanze manipolate
- Procedure/Istruzioni operative/piani di lavoro: devono essere predisposti in conformità con il rispetto delle
norme di tutela e sicurezza e devono contenere adeguata informazione per il corretto svolgimento delle attività,
l’utilizzo di strumenti ed attrezzature , corretto utilizzo di DPI idonei.
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Addestramento del personale
Il responsabile del laboratorio è obbligato ad istruire adeguatamente il personale che
afferisce al proprio laboratorio, compresi studenti, tirocinanti, borsisti, ospiti e altro
personale non strutturato, in relazione alle attività che questi andranno a svolgere, in
modo che tutti siano informati su:
i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni;
possibili danni derivanti dall'utilizzo di sostanze nocive o apparecchiature
pericolose;
misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione;
misure antincendio e vie di fuga.
Il responsabile si impegna a fornire ogni strumento al fine di conseguire tali scopi.
Tutto il personale, strutturato e non strutturato, afferente al laboratorio deve:
fare costante riferimento al proprio Responsabile;
osservare le norme operative di sicurezza vigenti e sottostare a tutte le
disposizioni che vengono impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
segnalare immediatamente al Responsabile qualsiasi malfunzionamento delle
attrezzature e dei presidi di protezione.
In particolare il personale non strutturato afferente al laboratorio deve:
collaborare attivamente con il personale strutturato al fine di mantenere efficiente il
sistema di sicurezza predisposto;
partecipare a tutti i corsi organizzati dalla struttura, compresi quelli per la radioprotezione;
prendere visione del presente regolamento al momento di fare richiesta di afferenza ai
laboratori della struttura.
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Schema di ricognizione dei pericoli per la verifica
di eventuali esposizioni dei lavoratori a rischi
lavorativi specifici
Rischi fisici
meccanici
cadute dall'alto
urti, colpi impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni
scivolamenti, cadute a livello
vibrazioni
termici
calore radiante, fiamme libere
freddo
microclima
elettrici e/o magnetici
contatto con elementi in tensione
rischi da campi statici
campi a frequenza industriale
campi a frequenze superiori
radiazioni
non ionizzanti
ultravioletti, radiofrequenze
laser
ionizzanti
raggi X
radioisotopi
microscopi elettronici
rumore e/o ultrasuoni
altri rischi fisici non individuati sopra
Rischi chimici
aerodispersi
polveri, fibre
fumi
nebbie
liquidi
immersioni
areosol, schizzi
gas, vapori
sostanze irritanti e/o sensibilizzanti
sostanze corrosive
sostanze tossiche e/o nocive
sostanze cancerogene
sostanze mutagene
sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo
sostanze pericolose per l'ambiente
piombo, amianto
fitofarmaci
farmaci
farmaci antiblastici
sostanze che causano sonnolenza e calo dell'attenzione
altri rischi chimici non individuati sopra
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Rischi biologici
batteri
virus
funghi
endoparassiti umani
altri parassiti
colture cellulari
agenti biologici
gruppo 1
gruppo 2
gruppo 3
gruppo 4
microrganismi geneticamente modificati
gruppo 1
gruppo 2
attività particolari con rischio biologico
altri rischi biologici non individuati sopra
Altri rischi
videoterminali
>= 4h continuative al giorno per tutto l'anno
>= 20h alla settimana in media per tutto l'anno
movimentazione manuale dei carichi
da 20 a 30 Kg
da 3 a 20 Kg
rischi d'incendio
sostanze combustibili
sostanze infiammabili
sostanze esplosive
sostanze comburenti
locali particolari
altri rischi non individuati sopra
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Rischio biologico
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Le più importanti attività lavorative che possono comportare rischio di esposizione ad agenti biologici nell'ambito dei laboratori
universitari o dell'azienda ospedaliera sono le seguenti:
•Attività in cui vi è impiego di biotecnologie
•Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
•Attività dei laboratori clinico-biologici, veterinari, diagnostici
•Attività di raccolta e conferimento di rifiuti speciali potenzialmente infetti
•Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale
Gli agenti biologici, definiti secondo il D.Lgs 626/94 (titolo VIII) come "qualsiasi microrganismo anche geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie., intossicazioni" , sono stati classificati
secondo un criterio di pericolosità:
Agente biologico di gruppo 1
(nessuno o basso rischio individuale e collettivo)
Un agente che con poca probabilità è causa di malattie nell’uomo
o negli animali.
Agente biologico di gruppo 2
(moderato rischio individuale, limitato rischio collettivo)
Un agente patogeno che può causare malattie nell’uomo o negli
animali, ma che è poco probabile che costituisca un serio
pericolo per chi lavora in laboratorio, per la comunità, per il
bestiame e per l’ambiente. Le esposizioni in laboratorio possono
causare patologie, ma sono disponibili trattamenti efficaci e
misure preventive e il rischio di diffusione è limitato.
Agente biologico di gruppo 3
(elevato rischio individuale, basso rischio collettivo)
Un agente patogeno che usualmente causa gravi patologie
nell’uomo o negli animali e costituisce un serio rischio per i
lavoratori. Difficilmente si propaga nella comunità e comunque
sono disponibili efficaci misure terapeutiche e preventive.
Agente biologico di gruppo 4
(elevato rischio individuale e collettivo)
Un agente patogeno che normalmente provoca gravi patologie
nell’uomo e negli animali, costituisce un serio rischio per i
lavoratori e può propagarsi rapidamente nella comunità . Non
sono di norma disponibili efficaci misure terapeutiche e
preventive.
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In ambiente ospedaliero i microorganismi patogeni con il maggior grado di pericolosità con i
quali gli operatori sanitari entrano più frequentemente in contatto sono:
• HBV
• HCV
• HIV
• mycobacterium tubercolosis
Appartengono tutti al gruppo 3, possono quindi causare malattie gravi e costituiscono un
serio rischio per i lavoratori.
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Gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori sono condizionati dalla differente
patogenicità dei microrganismi.
Gli adempimenti sono diversi a seconda che si utilizzino agenti biologici rispettivamente dei gruppi 2 e 3 da un lato e 4
dall'altro. Nel primo caso il datore di lavoro dovrà limitarsi a darne comunicazione alla Unità Sanitaria Locale almeno
30 giorni prima dell'inizio dell'attività; invece nel caso di microrganismi del gruppo 4 è necessaria una specifica
autorizzazione da parte del Ministero della Sanità.
L'utilizzo di microrganismi geneticamente modificati è regolamentato con il Decreto Legislativo 206/01
Norme generali
• Proibito fumare, mangiare, bere e tenere cibo o tabacco in tutte le zone dove sono tenuti o maneggiati
materiali biologici pericolosi.
• Ogni volta che si maneggiano sangue, liquidi biologici e qualsiasi altro materiale proveniente dall'uomo
o dagli animali indossare guanti monouso in lattice o in vinile (questi ultimi da preferire perchè non
provocano allergie), indumenti protettivi quali camice con maniche lunghe e eventuale sovracamice
idrorepellente in TNT (tessuto non tessuto), occhiali e visiera.
• Togliersi gli indumenti protettivi e i guanti quando si lascia il laboratorio.
• Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i guanti con cui si è maneggiato
materiale potenzialmente infetto.
• Rispettare le norme igieniche, lavarsi le mani frequentemente e ogni qualvolta ci si contamini o
immediatamente dopo aver rimosso i guanti.
• Non pipettare con la bocca, usare solo pipettatrici meccaniche.
• E' vietato reincappucciare gli aghi: è necessario riporli direttamente negli appositi contenitori.
• Eliminare le punte delle micropipette in contenitori di plastica rigida.
• Usare cappe adeguate per il livello di contenimento, in relazione al grado di pericolosità dei
microrganismi e per tutte quelle procedure che possono provocare aerosol.
• Decontaminare le superfici di lavoro e gli strumenti ogni giorno o dopo uno spandimento. Si possono
utilizzare diluizioni di ipoclorito di sodio (conc.1:5) (varechina comune) o altri disinfettanti in alternativa.
• Nel caso si maneggi materiale di provenienza umana si consiglia la vaccinazione antiepatite B.
• Nelle aree dove sono utilizzati materiali biologici pericolosi, devono essere posti segnali di
avvertimento per rischio biologico.
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PRINCIPI GERARCHICI DELLA PREVENZIONE
• Evitare i rischi
• Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno
• Controllare i rischi alla fonte
• Privilegiare la protezione collettiva/ambientale rispetto
a quella individuale/personale
• Adeguarsi al progresso tecnologico e delle conoscenze
• Garantire un continuo miglioramento dei livelli di
protezione
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Dispositivi di Protezione Individuale
INTRODUZIONE
Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei
rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi), adottare
mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Il lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando
difetti o inconvenienti specifici. Per alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento.
L'art. 42 del D.Lgs. n. 626/94 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati:
• devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio aggiuntivo
• devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
• devono essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità
• devono essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioé essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4
dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE)
I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere (allegato IV del D.Lgs. n. 626/94):
dispositivi di protezione della testa
dispositivi di protezione dell'udito
dispositivi di protezione degli occhi e del viso
dispositivi di protezione delle vie respiratorie
dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
dispositivi di protezione della pelle
dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
dispositivi di protezione dell'intero corpo
indumenti di protezione
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DOTAZIONE MINIMA DI DPI NEI LABORATORI (da adottare a seconda delle esigenze specifiche)
Occhiali:
a stanghetta con ripari laterali
a mascherina con valvole
per protezione chimica
per protezione alle alte/basse temperature
per raggi UV
per raggi laser
per raggi X
Visiera, maschera facciale
per la protezione da schizzi e areosol
Maschere protettive:
mascherine igieniche per polveri innocue di diametro >=5 micron
FFP1 per la protezione da polveri nocive, aerosol a base acquosa di materiale particellare (>=0,02 micron) quando la concentrazione di
contaminante è al massimo 4,5 volte il corrispondente TLV (valore limite di soglia)
FFP1 per la protezione da vapori organici e vapori acidi per concentrazione di contaminante inferiore al rispettivo TLV
FFP2 per la protezione da polveri a media tossicità, fibre e areosol a base acquosa di materiale particellare (>= 0,02 micron), fumi
metallici per concentrazioni di contaminante fino a 10 volte il valore limite (buona efficienza di filtrazione)
FFP3 per la protezione da polveri tossiche, fumi aerosol a base acquosa di materiale particellare tossico con granulometria >=0,02 micron
per concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il TLV (ottima efficienza di filtrazione)
maschere con filtri antigas di classe 1, 2, 3, rispettivamente con piccola, media e grande capacità di assorbimento e con colorazioni
distinte dei filtri:
marrone per gas e vapori organici
grigio per gas e vapori inorganici
giallo per anidride solforosa, altri gas e vapori acidi
verde per ammoniaca e suoi derivati organici
blu/bianco per ossidi di azoto
rosso/bianco per mercurio
maschere combinate con filtri in grado di trattenere sia particelle in sospensione solide e/o liquide che gas e vapori
respiratori isolanti.
Guanti:
monouso di materiale compatibile con le sostanze manipolate e di materiale anallergico
guanti in cotone (sottoguanti)
per alte temperature
per azoto liquido
Grembiule per azoto liquido e visiera per criogeni
Copriscarpe
Calzature da lavoro a norma
In ogni caso in laboratorio si deve sempre operare con indumenti protettivi (camici).
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Rischio chimico
Le principali vie di penetrazione degli agenti chimici nell’organismo sono:
• inalazione
• Ingestione
• contatto con cute e mucose
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SIMBOLI DI PERICOLO
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Limiti di esposizione professionale:
• TLV-TWA (Threshold Limit Value-Time Weight Average), limite di
esposizione giornaliero. È la concentrazione media ponderata nel
tempo, per una giornata lavorativa di 8 ore e per 40 ore lavorative
settimanali, a cui quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente
esposti, giorno dopo giorno senza effetti negativi.
• TLV-STEL (Threshold Limit Value-Short Term Exposure Limit),
limite per breve tempo di esposizione. È la concentrazione a cui i
lavoratori possono essere esposti continuativamente, per un breve
periodo di tempo, senza che insorgano irritazioni, alterazioni croniche o
irreversibili.
• TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling), limite istantaneo. È la
concentrazione che non deve essere superata durante l’esposizione
lavorativa nemmeno per un istante.
• BEI (Biological Exposure Index), indice di esposizione biologica. È la
concentrazione di un agente, o dei suoi metaboliti, in un liquido biologico
al di sotto della quale si ritiene che l’avvenuta esposizione non comporti
alterazioni croniche o irreversibili.
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Sostanza chimica
Effetti acuti
Effetti cronici
Acetone
Leggere irritazioni degli occhi,
del naso, della gola
Acido acetico
Irritante per cute e mucose
Acido cloridrico
Irritante per cute e mucose
Acrilammide
Irritante per occhi, cute e
mucose
Danneggia il sistema nervoso,
riduce la fertilità, probabile
cancerogeno
Cloroformio
Mal di testa, nausea, lieve
itterizia
Danni al fegato e ai reni, disturbi
gastrointestinali
Fenolo
Dolori addominali; vomito
diarrea; irritazione della pelle;
dolori agli occhi; azione
corrosiva.
Disturbi al sistema nervoso
centrale, coma
Formaldeide
Irritazione delle vie respiratorie,
della pelle e delle mucose
Edema polmonare
Metanolo
Effetti narcotici, irritazione della
pelle e delle mucose
Danni alla retina e al nervo
ottico
Congiuntiviti, dermatiti, ulcere
mucose
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Etichettatura, frasi di rischio e consigli di prodenza
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Principali regole pratiche di sicurezza nei laboratori chimici
• Mantenere pulito ed in ordine il laboratorio, non introdurre sostanze ed oggetti estranei alle attività di lavoro.
• Le persone che indossano lenti a contatto devono toglierle prima di accedere al laboratorio o in alternativa indossare
maschere facciali o occhiali di sicurezza (che impediscano il possibile contatto dell'agente con le lenti a contatto).
• Nel laboratorio è vietato fumare, conservare ed assumere cibi e bevande.
• Rispettare le elementari norme igieniche, per es. lavarsi le mani alla fine del lavoro.
• Non portare oggetti alla bocca; è vietato l'uso di pipette a bocca, utilizzare le propipette.
• Indossare sempre il camice e, ove previsto, i dispositivi di protezione individuali (DPI): guanti, occhiali, maschere ecc.
• Togliere il camice e i dispositivi individuali di protezione all'uscita dei laboratori.
• Informarsi sulle procedure di sicurezza, l'uso delle attrezzature e la loro dislocazione.
• Nel laboratorio utilizzare un abbigliamento personale adeguato (evitare tacchi alti, scarpe aperte e sandali) e tenere i
capelli lunghi raccolti.
• Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio leggere il manuale delle istruzioni; non utilizzare apparecchiature elettriche non a
norma e tenerle il più lontano possibile da fonti di umidità e/o vapori di solventi infiammabili.
• Non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza delle apparecchiature.
• Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso le schede di
sicurezza, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza ed attenersi alle indicazioni riportate per la manipolazione, stoccaggio
e smaltimento.
• Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscerne il contenuto anche a distanza di tempo.
• Mantenere le bombole legate, in particolare quelle senza cappuccio.
• Utilizzare sempre le cappe chimiche per le reazioni chimiche giudicate a rischio ed il travaso o prelievo di solventi, specie
se volatili.
• Conservare in laboratorio solo quantitativi minimi di sostanze infiammabili o di solventi; usare solo frigoriferi
antideflagranti.
• Custodire gli agenti pericolosi sotto chiave e con relativa registrazione, in particolare quelli cancerogeni (R45 - R49).
• Evitare di utilizzare i laboratori al di fuori dei normali orari di lavoro. Non lavorare mai soli quando si utilizzano
apparecchiature o reagenti pericolosi.
• Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione e nel caso munirli di opportuni sistemi di
sicurezza.
• Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, solidi e liquidi, prodotti nei laboratori; è vietato
scaricarli in fogna e nei cassonetti.
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Linee Guida per il Personale
Norme generali
• Qualsiasi attività di ricerca è soggetta a leggi e regolamenti che devono essere considerati già nella fase progettuale; per eventuali
consulenze ci si può rivolgere al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università o dell'Azienda Ospedaliera.
• Essere sempre preparati e aggiornati sui regolamenti e leggere attentamente le schede di sicurezza dei prodotti chimici che vengono
utilizzati, di cui ogni laboratorio deve essere fornito, nonchè le frasi di rischio e i consigli di sicurezza presenti sull'etichetta.
• Etichettare correttamente tutti i contenitori in modo da poterne riconoscere in ogni momento il contenuto.
• Usare in laboratorio dispositivi individuali di protezione appropriati per ogni livello di rischio (camici, guanti a perdere, occhiali e nel caso si
utilizzino gas criogeni, opportune maschere protettive, calzature) che devono essere utilizzati correttamente e tenuti sempre in buono stato di
manutenzione.
• Verificare se i guanti utilizzati per la manipolazione delle sostanze chimiche sono compatibili con le stesse.
• Comunicare con i colleghi per avvisare dell'esperimento in corso nel caso in cui si manipolino sostanze pericolose.
• Mantenere in ordine e pulito il laboratorio. Rimuovere prontamente vetreria e attrezzature quando non servono più. Non introdurre sostanze
ed oggetti estranei all'attività lavorativa.
• Astenersi dal mangiare, bere, masticare chewing gum e truccarsi in laboratorio.
• Non fumare.
• Riferire sempre prontamente al Responsabile eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza.
• Non lavorare da soli, specialmente fuori orario, in cella fredda, in stanze radioattive e quando si effettuano operazioni complesse e
pericolose. Verificare sempre se specifiche procedure richiedono particolari attenzioni (questo particolarmente se si lavora in cella frigorifera).
• Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso.
• Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.
• Non pipettare con la bocca.
• Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze chimiche e isotopi
radioattivi.
• E' assolutamente vietato l'uso dei guanti al di fuori dei laboratori.
• Non tenere nelle tasche forbici, spatole di acciaio, provette di vetro o materiale contundente.
• Non reincappucciare gli aghi e non spostarsi con aghi scoperti in mano.
• E` sconsigliato l'uso dei tacchi alti e delle scarpe aperte. I capelli lunghi devono essere tenuti raccolti. I gioielli penzolanti (orecchini, bracciali
e altro) potrebbero rappresentare fattori di rischio.
• Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso.
• Si sconsiglia l'uso di lenti a contatto poichè possono essere causa di accumulo di sostanze nocive e, in caso di incidente, possono
peggiorare l'eventuale danno o pregiudicare le operazioni di primo soccorso. Nei casi in cui queste devono essere necessariamente indossate,
per motivi di salute, è obbligatorio utilizzare occhiali di protezione.
• Impedire l'accesso alle zone pericolose a personale non addetto.
• L'eventuale stato di gravidanza va notificato quanto prima al responsabile del laboratorio; saranno seguite le procedure per la tutela delle
lavoratrici madri in relazione alla valutazione dei rischi, inclusa l'astensione obbligatoria dall'attività lavorativa che esponga a rischi per la
gravidanza o l'allattamento.
Affollamento nei laboratori
• Evitare il più possibile l'affollamento nei laboratori
• Si consiglia una disponibilità di spazio di 10 m3 al lordo degli arredi per ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente.
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Sostanze chimiche pericolose
• Tutti i reagenti devono essere etichettati con l'esatto nome chimico e i simboli di tossicità; e nocività, nonchè le frasi di rischio e i
consigli di sicurezza.
• Conservare le sostanze particolarmente pericolose (veleni, stupefacenti, cianuri) entro appositi armadi chiusi a chiave.
• Sostituire nelle lavorazioni, quando possibile, i prodotti pericolosi con prodotti meno nocivi.
• Tenere un inventario aggiornato di tutte le sostanze chimiche in particolare per quanto riguarda quelle cancerogene (R 45 e R 49) e
mutagene (R 46).
• Compilare con cura il registro di esposizione alle sostanze cancerogene e mutagene ogni volta che vengono utilizzate.
• Nei laboratori non devono essere detenute sostanze infiammabili, tranne che durante l'attività sperimentale.
• Alla fine della giornata le sostanze chimiche infiammabili devono essere sempre riposte negli appositi armadi a norma antincendio. In
tali armadi, come in qualsiasi altro luogo, le sostanze chimicamente incompatibili non devono trovarsi vicine tra loro.
• Sostanze infiammabili non devono essere conservate in frigoriferi di tipo domestico e in altre situazioni in cui ci siano possibili fonti di
scintille. E' opportuno affiggere un avviso sui frigoriferi non idonei, in cui sia scritto: "Non mettere solventi infiammabili in questo
frigorifero".
• Per ogni tipo di lavorazione di materiali nocivi o presunti tali deve essere utilizzata una cappa con una adeguata aspirazione.
• Le pesate delle polveri di sostanze pericolose devono essere effettuate sotto cappa aspirante o in locale adibito all'uso delle bilance in
condizioni di calma d'aria e, possibilmente, dopo aver protetto con della carta la zona operativa, così da raccogliere eventuali residui.
Nel caso di composti molto tossici, carcinogenici o mutageni conviene effettuare una pesata unica ed aggiustare il volume del solvente
per ottenere la concentrazione desiderata.
• Le sostanze stupefacenti, acquistate o detenute, sono soggette a normativa per cui è necessario richiedere l'autorizzazione (di durata
biennale) al Ministero della Sanità, che va rinnovata con domanda presentata almeno tre mesi prima della data di scadenza, ed essere
muniti di apposito registro di carico e scarico. Tali sostanze devono, inoltre, essere tenute in un armadietto chiuso a chiave, sotto la
responsabilità di un incaricato.
• Tutte le sostanze chimiche conosciute o sospette di essere tossiche o dannose per l'ambiente devono essere smaltite seguendo le
procedure di smaltimento dei rifiuti pericolosi.
• Nessuna sostanza chimica tossico-nociva per l'ambiente deve essere eliminata attraverso le fognature.
• Pulire immediatamente gli spandimenti.
• Prodigare le prime cure alle persone contaminate, se necessario.
• Sostituire i mezzi di protezione o gli abiti contaminati.
• Decontaminare la cute eventualmente esposta con acqua corrente, docce, lavaggi oculari, antidoti, neutralizzanti, ecc..., a seconda
della sostanza. E' importante, comunque, affidarsi a un esperto.
• Non disperdere le sostanze contaminanti nell'ambiente.
• Allontanare le persone non indispensabili.
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• Rimuovere la contaminazione dalle superfici con appositi materiali assorbenti indossando guanti compatibili con la sostanza chimica
questione.
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
In riferimento al Decreto Legislativo n. 626/94 e al D.Lgs. 25 febbraio 2000 riguardante, tra l'altro le attività lavorative nelle quali
i lavoratori possono essere esposti ad agenti cancerogeni e mutageni si dispone che:
Tutte le lavorazioni con prodotti recanti la dicitura: "R45: può provocare il cancro", "R49: può provocare il cancro per
inalazione" oppure R46: mutageno, devono essere evitate, sostituendo detti prodotti con altri meno nocivi per la salute.
Le sostanze R45, R49, R46 devono essere manipolate rigorosamente sotto cappa (classe A), indossando camice
protettivo con maniche lunghe ed elastici a polsi e guanti protettivi (vinile, lattice o altro). Nel caso di particolari
esigenze e per motivi eccezionali per cui devono essere eseguite operazioni fuori cappa (es: pesatura di precisione o
in calma d'aria) devono essere utilizzati come mezzi di protezione individuale, camice completo con maniche lunghe
ed elastici, maschera filtro FFP3S.
• Le quantità di prodotto da utilizzare non dovrà essere superiore a quella necessaria.
• Dovrà essere ridotto al minimo il numero dei lavoratori esposti.
• L'operatore dovrà provvedere, dopo l'uso, alla sistematica pulizia dei locali, dei banchi da lavoro, delle attrezzature.
• In caso di esposizione non prevedibile, si raccomanda di abbandonare immediatamente l'area interessata ed avvertire il
Responsabile.
• Nei laboratori ove non sono installate cappe aspiranti idonee, cioè rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza
del lavoro, è fatto assoluto divieto di uso di detti prodotti.
• Ogni volta che un operatore utilizza una sostanza cancerogena o mutagena deve effettuare con cura la compilazione
dell'apposito registro seguendo attentamente tutte le istruzioni.
• E' inoltre necessaria la registrazione di tutti gli operatori che manipolano tali sostanze (sia personale strutturato che non
strutturato) compilando le schede individuali allegate al registro.
• Durante le esercitazioni didattiche gli studenti non possono manipolare sostanze cancerogene e mutagene (frasi di rischio
R45, R46, R49), in quanto non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Per protocolli nei quali tali sostanze non possono
essere in nessun modo sostituite, la manipolazione deve essere fatta esclusivamente dal docente, che deve anche assicurarsi
che lo studente non venga in nessun modo a contatto con la sostanza.
• Gli studenti di lauree triennali, che frequentano per la tesi di laurea i laboratori chimici e biologici per un periodo di tempo
inferiore a 6 mesi, non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e quindi non possono manipolare sostanze cancerogene e
mutagene.
• Si ricorda che la trasgressione delle norme di sicurezza del lavoro comporta sanzioni civili e penali.
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Le classificazioni e valutazioni sulla cancerogenicità delle sostanze
Classificazione CEE (direttiva 93/21/CEE)
Nella direttiva si ritrovano i criteri per la classificazione di una sostanza come cancerogena.
L’Unione Europea distingue tre categorie:
Categoria 1
sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove
sufficienti per stabilire un nesso casuale tra l’esposizione dell’uomo
ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.
Categoria 2
sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo.
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione
dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in
generale sulla base di:
•adeguati studi a lungo termine effettuati su animali
•altre informazioni specifiche.
Categoria 3
sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti
cancerogeni sull’uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili
sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente.
Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che
non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2.
Per le sostanze classificate come cancerogene in categoria 1 e 2 si usa il simbolo T e la frase R45
che indica "può provocare il cancro".
Tuttavia per sostanze che presentino un rischio cancerogeno soltanto per inalazione, ad esempio
sotto forma di polveri, vapori o fumi, (altre vie di esposizione, quali ingestione o contatto con la
pelle, non presentano alcun rischio cancerogeno) vanno utilizzati il simbolo T e la frase R49 "Può
provocare il cancro per inalazione".
Per le sostanze classificate nella categoria 3 si usa il simbolo Xn e la frase R40 che indica "Possibilità
di effetti irreversibili".
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Principali regole pratiche di sicurezza per la manipolazione di sostanze cancerogene
• Sostituire le sostanze cancerogene con sostanze meno pericolose.
• Utilizzare e manipolare piccole quantità o quantità molto diluite di sostanze cancerogene (Questo riduce la potenziale
esposizione in caso di incidente).
• Evitare l'esposizione per via inalatoria.
• Lavorare sempre sotto cappa o in glove box.
• Evitare di svolgere attività che possono produrre aerosol tossici (svuotare pipette, scaldare, agitare, versare,
sonicare, e pesare sotanze o miscele cancerogene). Tali operazione devono essere svolte obbligatoriamente in
sistema chiuso o in sistemi di contenimento (cappa o glove box).
• Evitare l'esposizione per contatto con la pelle.
• Indossare guanti idonei all'attività che si deve svolgere. Buona prassi è cambiare i guanti spesso e toglierli prima di
lasciare il laboratorio.
• Indossare sempre il camice e toglierlo prima di lasciare il laboratori.
Mantenere le superfici di lavoro sempre pulite. Effettuare le operazioni di pulizia in caso di spandimenti e/o
contaminazioni e comunque al termine di ogni attività o al termine della giornata.
• Nel laboratorio è vietato fumare, conservare ed assumere cibi e bevande.
• Rispettare le elementari norme igieniche, per es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e comunque prima di mangiare,
bere o fumare.
• Non portare oggetti alla bocca; è vietato l'uso di pipette a bocca, utilizzare le propipette.
• Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscerne il contenuto anche a distanza di
tempo.
• Conservare in laboratorio solo quantitativi minimi di sostanze.
• Evitare di utilizzare i laboratori al di fuori dei normali orari di lavoro. Non lavorare mai soli quando si utilizzano
apparecchiature o reagenti pericolosi. Nel caso ci siano difficoltà nella valutazione della pericolosità si deve contattare
il responsabile del laboratorio.
• Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti, solidi e liquidi, prodotti nei laboratori; è vietato scaricarli
in fogna e nei cassonetti.
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