L’affitto è una locazione di cosa
produttiva.
Quando la locazione ha per oggetto il
godimento di una cosa produttiva, mobile o
immobile, l’affittuario deve curarne la gestione
in conformità alla destinazione economica della
cosa e dell’interesse della produzione.
A lui spettano i frutti e le altre utilità della
cosa. (art. c.c. 1615)
Ad esempio: costituisce affitto il contratto che
ha per oggetto la concessione dello
sfruttamento di una cava di pietra, che è un
bene produttivo.
Una mancata utilizzazione della cosa, a
differenza del contratto di locazione dove il
godimento della cosa locata da parte del
conduttore, può esprimersi anche attraverso
il non uso della cosa, ne compromette le
potenzialità produttive.
LOCATORE
AFFITTUARIO
Se le parti non hanno determinato la durata
dell’affitto, ciascuna di esse può recedere
dal contratto dando all’altra un congruo
preavviso. (art. c.c. 1616)
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa,
con i suoi accessori e le sue pertinenze in
stato da servire all’uso e alla produzione
per cui è destinata. (art. c.c. 1617)
Il locatore può chiedere la risoluzione del
contratto, se l’affittuario non destina al
servizio della cosa i mezzi necessari per la
gestione di essa, se non osserva le regole
della buona tecnica, ovvero se muta
stabilmente la destinazione economica della
cosa. (art. c.c. 1618)
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche
con accesso in luogo, se l’affittuario osserva
gli obblighi che gli incombono. (art. c.c 1619)
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue
spese,durante l’affitto,le riparazioni
straordinarie. Le altre sono a carico
dell’affittuario. (art. c.c.1621)
Norme particolari regolano l’affitto di fondi
Rustici (art. c.c.1628-1646),l’affitto a
coltivatore Diretto (art. c.c. 1647-1654) e
l’affitto d’azienda. (art. c.c. 2561- 2562)
L’affitto è diventato il prevalente dei contratti
agrari e il termine minimo di durata è fissato in
quindici anni.
Il coltivatore ha diritto di prelazione, in caso di
vendita del fondo.
L’affitto di azienda è regolato,per rinvio
operato dall’art. 2562, dall’art. 2561,
che disciplina l’usufrutto di azienda.
Ai sensi di tale norma,l’affittuario
dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta
che lo contraddistingue.
Deve gestire l’azienda senza modificarne la
destinazione e in modo da conservare
l’efficienza dell’organizzazione e degli
impianti e le normali dotazioni di scorte.
UNA SENTENZA
Il Comune di Cordigliano ha citato
in giudizio la Ros Giacomo & Figli
SPA.
Motivo: il Comune aveva concesso
all'impresa una cava di marmorino e
aveva rinnovato la concessione
degli scavi fino al 30 giugno 1981.
L'11 maggio 1981 il Comune aveva deciso di non
rinnovarla e rilevato un inadempimento della
società aveva stabilito di incamerare la
cauzione.
Tuttavia, alla fine del rapporto l'escavazione
non era cessata.
Quindi il Comune chiede che la Ros lasci la cava
e risarcisca i danni.
La società si oppone con queste motivazioni:
-
il concessionario poteva essere sostituito
solo per motivate ragioni
-
- l'Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare
il contratto alla Ros e indicare il successo
-
- si trattava di un contratto di locazione,
quindi non vi era l'obbligo d'uso della cosa
locata poichè non ne avrebbe compromesso le
capacità produttive.
Sentenza del tribunale:
O Tra le parti era stato concluso un contratto
di natura privata
O La durata del contratto era di sette anni,
dopodichè il Comune poteva scegliere se
rinnovarlo o no
O Il Comune non lo rinnova, ma non vi è obbligo
di motivazione in quanto si tratta di un
contratto di natura privata
O Il rapporto non è assimilabile alla locazione
d'immobili, poichè l'oggetto non consisteva
nel godimento, ma nello sfruttamento del
bene
O Il Comune aveva subito un danno: materiale
esportato illegalmente dopo la scadenza del
rapporto
O La Ros non aveva subito alcun danno,
essendo legittimo l'impedimento a proseguire
l'attività.
Conclusione: la Corte d'Appello condanna la
Ros a risarcire il danno al Comune.
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Contratto affitto