SLIDES
12 dicembre 2013
Paolo Tormen
Eufranio Massi
LAVORO 2014. TUTTE LE NOVITÀ
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA
DEL NUOVO ANNO
DI COSA PARLIAMO
1.  GLI ACCORDI PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI PROSSIMI
ALLA PENSIONE.
2.  L. 92/2012: COSA CAMBIA NEL 2014.
3.  TIROCINI. LE NUOVE PROCEDURE ALLA LUCE DELLA
REGOLAMENTAZIONE REGIONALE.
4.  L’APPRENDISTATO E LE NOVITÀ DEL DECRETO CARROZZA.
5.  LA LEGGE DI STABILITÀ. COSA PREVEDE IL DISEGNO DI
LEGGE 1120/2013.
6.  LA LEGGE DI STABILITÀ. FOCUS SUL COSTO DEL LAVORO.
7.  LE NOVITA’ SUGLI INCENTIVI PER LAVORATORI ISCRITTI ALLE
LISTE DELLA PICCOLA MOBILITÀ.
8.  IL QUADRO DEGLI INCENTIVI E GLI ULTIMI CHIARIMENTI
DELL’INPS.
9.  TUTTE LE ALTRE NOVITA’.
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PENSIONI DI VECCHIAIA 2014
SOGGETTI IN POSSESSO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti
requisiti:
•  per le LAVORATRICI iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed
alle forme sostitutive della medesima - 63 e 9 mesi;
•  per i LAVORATORI iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed
alle forme sostitutive - 66 anni e 3 mesi.
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità
contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la
contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
SOGGETTI CON IL PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO DAL 1° GENNAIO 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia
al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
•  maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia
(punto precedente) a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale;
•  70 anni di età e 6 mesi, oltre a 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo
della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la
contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di
quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
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PENSIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATA 2014
SOGGETTI IN POSSESSO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2014 I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità
contributive:
•  per le LAVORATRICI - 41 anni e 6 mesi di contribuzione (pari a 2210 settimane);
•  per i LAVORATORI - 42 anni e 6 mesi di contribuzione (pari a 2210 settimane).
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla
quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011,
una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento
rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
SOGGETTI AI QUALI IL PRIMO ACCREDITO CONTRIBUTIVO DAL 1° GENNAIO 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2014 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata in alternativa:
•  nel caso in cui siano in possesso delle seguenti anzianità contributive:
•  per le LAVORATRICI - 41 anni e 6 mesi di contribuzione (pari a 2210 settimane);
•  per i LAVORATORI - 42 anni e 6 mesi di contribuzione (pari a 2210 settimane);
•  ovvero al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni
di contribuzione “effettiva” e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno
sociale.
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GLI ACCORDI SULL’USCITA DEI PENSIONANDI
Il tema della gestione dei personale prossimo alla pensione è da sempre un tema dibattuto,
soprattutto quando inserito all’interno di procedure di licenziamento collettivo.
LE CRITICITA’
•  Illegittimo utilizzo dell’unico criterio di scelta, ex art. 5, l. 223/91, della prossimità alla pensione
durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità. Da ultimo Cassazione 6959/2013 la
quale ha sentenziato che “il criterio della pensionabilità (ovvero della prossimità alla pensione,
da raggiungere comunque attraverso forme di sostegno del reddito) è già stato ripetutamente
considerato illegittimo dalla giurisprudenza, anche costituzionale e di legittimità”;
•  Limite al licenziamento per raggiunti limiti di età e possibilità per il lavoratore di continuare a
prestare l’attività lavorativa fino al raggiungimento dei 70 anni di età (art. 24, comma 4, d.l.
201/2011);
•  Perdita pensionistica collegata all’ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata;
•  Riduzione del periodo di godimento dell’indennità di mobilità.
INDENNITA’ PER I LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ
Dal 1/1/2013 al
31/12/2014
Dal 1/1/2015 al
31/12/2015
Dal 1/1/2016 al
31/12/2016
Dal 1/1/2017
Mobilità
Mobilità
Mobilità
Disoccupazione
(Aspi)
Centro Nord fino a 39 anni
12
12
12
12
Centro Nord da 40 a 49 anni
24
18
12
12
Centro Nord da 50 anni in su
36
24
18
12/18
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STRUMENTI
Il legislatore, fino all’entrata in vigore della l. 92/2012, ha previsto strumenti diversi ed alternativi
alla gestione della posizione contributiva del lavoratore dalla data del recesso del rapporto al
raggiungimento dei requisiti pensionistici, con soluzioni non prive di criticità.
Strumento
Ambito applicativo
Prepensionamento
settore credito (d.m.
158/2000)
c.d. prestazione straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore
Creditizio che prevede la possibilità di poter “prepensionare” i
lavoratori che durante il periodo di 60 mesi (5 anni) dalla
cessazione del rapporto di lavoro raggiungono i requisiti
pensionistici oppure li hanno già raggiunti ma hanno deciso di
continuare l’attività lavorativa.
Necessario accordo sindacale. Possibilità di accesso anche per i
dirigenti.
Accordi Cigs settore
grafico
Possibilità di continuazione senza soluzione di continuità tra Cigs
per crisi e pensione per il lavoratore che sia in possesso del
requisito di 32 anni di anzianità contributiva, e sia stato posto in
Cigs a seguito di dichiarata crisi aziendale.
Accordi per il pagamento
dei contributi volontari
Accordi individuali che prevedono il pagamento di un incentivo
all’esodo pari alla contribuzione volontaria che il lavoratore dovrà
sostenere dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro/fine
dell’erogazione dell’indennità di mobilità/Aspi fino al
raggiungimento dei requisiti pensionistici.
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LE NOVITÀ DELLA L. 92/2012
La l. 92/2012 ha introdotto – all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, così come modificato dall’art. 34,
comma 54, lettere b) e c) del d.l.18 ottobre 2012, n. 179 - alcune disposizioni volte a facilitare
l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
Tale previsione ha stabilito la possibilità, nei casi di ECCEDENZA DI PERSONALE, di stipulare
accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare
l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4
e 24 della l. 223/1991.
SONO AMMESSI alla prestazione anche i DIRIGENTI risultati in esubero nell’ambito di un
processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato
da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o
anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La prestazione e la contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro.
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FATTISPECIE PREVISTE (1)
1. INCENTIVO ALL’ESODO MEDIANTE ACCORDO AZIENDALE
La prima fattispecie si riferisce al caso in cui, in presenza di eccedenze di personale, il datore di
lavoro stipuli un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale. Tale accordo, anche nel caso in cui individui, in via diretta o indiretta, i lavoratori
coinvolti, assumerà valore vincolante nei confronti dei singoli dipendenti solo a seguito
dell’accettazione da parte dei medesimi. A ciò infatti conduce l’espressione testuale della norma,
secondo cui l’accordo è finalizzato ad “incentivare” l’esodo dei lavoratori più anziani.
Si tratta pertanto di una fattispecie a formazione progressiva, che si compone di
•  un accordo tra le due parti (il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali);
•  la successiva adesione da parte del lavoratore;
•  la cessazione del rapporto di lavoro sarà pertanto frutto di una risoluzione consensuale.
2. PROCESSI DI RIDUZIONE DI PERSONALE DIRIGENTE
La seconda fattispecie si riferisce al caso in cui l’accordo sulla prestazione di importo pari al
trattamento di pensione si collochi nell’ambito di processi di riduzione del personale dirigente.
La norma si discosta dal precedente accordo solamente nella parte in cui prevede che
l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella “stipulante il contratto collettivo di
lavoro della categoria”, a prescindere dalla rappresentatività della stessa presso il datore di lavoro
coinvolto.
Anche in questo caso si darà luogo ad una fattispecie a formazione progressiva, con l’adesione
del lavoratore all’accordo siglato dal datore di lavoro.
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FATTISPECIE PREVISTE (2)
3. ACCORDI SINDACALI NELL’AMBITO DI PROCEDURE EX ARTICOLI 4 E 24 DELLA LEGGE
23 LUGLIO 1991, N. 223
La terza fattispecie, introdotta dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si riferisce al caso in cui la
stessa prestazione – di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole
vigenti – sia oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della l.
223/91.
In questo caso il legislatore prevede semplicemente che la procedura di licenziamento collettivo
possa concludersi con un accordo (con le rappresentanze sindacali aziendali) che preveda
l’impegno del datore di lavoro a farsi carico dei costi legati alla prestazione in questione.
•  In questo caso il criterio di scelta di cui all’art. 5, comma 1, l. 223/91 sarà costituito dalla
prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (da raggiungere comunque
entro 4 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro).
•  A seguito dell’accordo, la procedura di licenziamento collettivo procederà secondo il suo iter
naturale con l’unica differenza che il licenziamento darà luogo in tal caso non alla mobilità, bensì
alla corresponsione della prestazione di importo pari al trattamento di pensione fino a quel
momento maturato.
•  Non trova comunque applicazione l’obbligo di corrispondere il contributo previsto per la
cessazione del rapporto di lavoro: il diritto alla prestazione pari alla pensione sostituisce infatti
anche il diritto all’Aspi ed il conseguente venir meno dell’obbligo al versamento del contributo di
compartecipazione al finanziamento della stessa.
•  In virtù della finalità della norma, ai lavoratori licenziati in base all’accordo non si applica il
diritto di precedenza nelle nuove assunzioni effettuate dal medesimo datore di lavoro nei sei
mesi successivi al licenziamento.
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REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
La previsione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4, del decreto si applica
esclusivamente:
•  ai datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti.
•  non rileva la qualità di impresa del datore di lavoro, potendo interessare anche i datori di
lavoro che non rivestano tale qualità.
•  con riferimento al numero di dipendenti, in analogia a quanto previsto con riferimento ad altri
istituti, la media dei dipendenti sarà calcolata con riferimento al semestre precedente la
data di stipula dell’accordo. Andranno computati i dipendenti di qualunque qualifica, con
l’esclusione degli apprendisti, dei lavoratori con contratto di inserimento lavorativo o con
contratto di reinserimento.
TIPOLOGIA MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 PART TIME 1,25 1,25 1,25 1,25 0,75 0,75 TOTALE 16,25 16,25 16,25 16,25 15,75 15,75 CONTRATTO A
TEMPO
INDETERMINATO CONTRATTO A
TEMPO
DETERMINATO MEDIA 16,08
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pagina 11
REQUISITI DEI LAVORATORI
Quanto ai requisiti dei lavoratori coinvolti, il comma 2 prevede che questi debbano raggiungere i requisiti
minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE
DAL RAPPORTO DI LAVORO.
Il raggiungimento, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, dei requisiti per il
pensionamento, andrà verificato CON RIFERIMENTO ALLE REGOLE VIGENTI AL MOMENTO DELLA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, comprensive degli adeguamenti all’incremento della
speranza di vita residua, secondo la previsione effettuata con riferimento allo scenario demografico Istat
(centrale, base 2007) nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del d.l. 201/2011,
nonché degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell’art. 12, comma
12-bis, del d.l. 78/2010 tempo per tempo adottati, fermo restando che la prestazione in questione non
può in ogni caso oltrepassare la durata di 48 mesi.
La prestazione in esame È ALTERNATIVA ALL’ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ASPI),
essendo previsto l’esonero dalla contribuzione di finanziamento dovuta nei casi di interruzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.
La circolare dell’Inps 119/2013 prevede espressamente che il prepensionamento sia attuabile nei
confronti dei lavoratori che raggiungono
•  i requisiti di pensionamento di vecchiaia,
•  i requisiti di pensionamento di vecchiaia anticipato,
•  il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti
dalla normativa vigente prima del d.l. 201/2011 ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
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PROCEDURA AMMINISTRATIVA
PRESENTAZIONE DELL’ACCORDO AZIENDALE E FIDEIUSSIONE
Preliminarmente, IL DATORE DI LAVORO deve presentare alla sede Inps, presso la quale assolve i propri
obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, il
numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento previsto
dall’art. 4 l.92/2012.
La SEDE INPS presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi:
•  procede alla fase preliminare verificando la sussistenza dei prescritti requisiti in capo al datore di lavoro;
•  trasmette alla direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, comunicando l’esito delle verifiche di
competenza effettuate, ai fini dell’attribuzione del codice di censimento dell’azienda;
•  una volta attribuito il predetto codice di censimento da parte della direzione centrale pensioni, consegna al
datore di lavoro esodante il predetto PIN.
Successivamente l’INPS comunicherà inoltre al datore di lavoro l’importo complessivo dell’onere, ai fini della
presentazione di una IDONEA FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLA SOLVIBILITÀ. Qualora i
lavoratori coinvolti maturino i requisiti per l’accesso alla prestazione in anni diversi, l’importo complessivo sarà
comunicato annualmente, in relazione ai singoli contingenti annuali.
LA FIDEIUSSIONE garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti
dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la
contribuzione figurativa correlata, maggiorata di una parte variabile pari almeno al 15 % degli stessi.
Il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione dovrà essere redatto secondo lo schema
definito dal’Inps (allegato 2 alla circolare 119/2013). La legge prevede che l’erogazione della prestazione
avvenga in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro, e che in caso di
mancato versamento l'Istituto proceda a notificare al datore di lavoro un avviso di pagamento.
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CHIARIMENTI OPERATIVI (1)
EVENTUALI MODIFICHE NORMATIVE SOPRAVVENUTE
Si evidenzia che la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata
sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al
trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a
favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore
necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante,
anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE
Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al
lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa
la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di
esodo. Sull’importo della prestazione:
•  non è attribuita la perequazione automatica;
•  non spettano i trattamenti di famiglia (ANF);
•  non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e
ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per
cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.);
•  la prestazione non è reversibile;
•  in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, tenendo conto
anche della contribuzione figurativa correlata.
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CHIARIMENTI OPERATIVI (2)
CONTRIBUTI SINDACALI
Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le organizzazioni di categoria, i lavoratori che fruiscono
della prestazione hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore
dell’organizzazione di appartenenza firmataria dell’accordo aziendale.
PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni.
Il pagamento delle prestazioni è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle
pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al 1° giorno bancabile di ciascun
mese.
REGIME TRIBUTARIO
La prestazione è soggetta alla TASSAZIONE ORDINARIA.
Le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico vengono attribuite a seguito della
presentazione della relativa dichiarazione fiscale.
VERSAMENTO ANTICIPATO DELLA PROVVISTA MENSILE A COPERTURA DELLA PRESTAZIONE
Il finanziamento della prestazione è assicurato dalla provvista mensile anticipata versata dal datore di lavoro,
determinata in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della prestazione e della contribuzione
figurativa correlata.
RIOCCUPAZIONE
La legge in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della
prestazione in questione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. Ne consegue
che l’istituto non provvederà ad operare alcuna riduzione dell’importo della prestazione in caso di
rioccupazione.
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pagina 15
CHIARIMENTI OPERATIVI (3)
DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CORRELATA
La norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori
interessati, è versata, A TOTALE CARICO DEL DATORE DI LAVORO, la contribuzione figurativa
correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua
misura.
In analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in
materia di Aspi, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi
correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni,
comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive
(retribuzione imponibile esposta in Uniemens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla
base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo
per tempo vigente, e nel 2013/2014 pari al 33%.
Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la
cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a
pensione.
Nell’ipotesi di morte del lavoratore, non essendo reversibile la prestazione, l’obbligo contributivo si
estingue e l’Istituto provvederà a rimborsare al datore di lavoro l’eventuale eccedenza della
contribuzione figurativa correlata.
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L. 92/2012. COSA CAMBIA NEL NUOVO ANNO (1)
CONTRATTO DI
LAVORO
INTERMITTENTE
(ART. 2, COMMA
22)
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della
l. 92/2012 e non più compatibili con la Riforma, cessano di efficacia a partire
dal 1° gennaio 2014 (termine prorogato dal d.l. 76/2013).
Sul punto, il Ministero del Lavoro, con circolare 35/2013, ha chiarito che:
•  l’eventuale incompatibilità dei vecchi contratti va verificata in relazione
alle causali oggettive o soggettive che consentono l’instaurazione del
rapporto;
•  in caso di esito negativo di tale verifica e quindi di cessazione ex lege
del rapporto, i datori di lavoro saranno comunque tenuti a effettuare la
consueta comunicazione al Centro per l’impiego.
I prestatori di lavoro accessorio percettori di misure di sostegno al reddito
possono percepire, senza alcuna decurtazione del trattamento previdenziale,
un importo pari a 3.000 euro netti complessivi per anno solare, con
riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi.
LAVORO
ACCESSORIO
(ART. 3, COMMA
32)
Per eventuali compensi superiori a 3.000 euro, il prestatore percettore di misure
di sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle
Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio
stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro
per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini
il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi
per lavoro accessorio.
TALE PREVISIONE NON VIENE RINNOVATA PER IL 2014
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L. 92/2012. COSA CAMBIA NEL NUOVO ANNO (2)
A decorrere dal 1° gennaio 2014 la durata dell’aspi viene modificata con
inserimento di una diversa e ulteriore fascia di età.
ASPI DURATA
(ART. 2 COMMA
45)
Età del lavoratore
Durata ASPI 2013
Durata ASPI 2014
Fino a 50 anni
8 mesi
8 mesi
Oltre 50 anni
12 mesi
12 mesi
Oltre i 55 anni
12 mesi
14 mesi
Categoria di
lavoratori
DURATA MOBILITÀ
(ART. 2 COMMA
46)
Età del
lavoratore
Durata mobilità Durata mobilità
2013
2014
Lavoratori
nell’area del
Centro Nord
Fino a 40 anni
12 mesi
12 mesi
Oltre i 40 anni
24 mesi
24 mesi
Oltre i 50 anni
36 mesi
36 mesi
Lavoratori
nell’area del
mezzogiorno
Fino a 40 anni
24 mesi
24 mesi
Oltre i 40 anni
36 mesi
36 mesi
Oltre i 50 anni
48 mesi
48 mesi
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L. 92/2012. COSA CAMBIA NEL NUOVO ANNO (3)
A partire dal 1° gennaio 2014 scattano gli aumenti dell’aliquota
contributiva alla gestione separata.
ALIQUOTA
CONTRIBUTIVA
GESTIONE
SEPARATA (ART. 2,
COMMA 57)
2013
2014
2015
2016
Non iscritti ad altre Casse e Fondi
27%
28%
30%
31%
Iscritti ad altre Casse /Fondi pensionati
20%
21%
22%
24%
Il d.d.l. 1120/2013 all’art. 1, comma 528, prevede che per l’anno 2014
l’aumento della contribuzione separata non si applichi ai lavoratori autonomi,
non pensionati né iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria
TUTELA IN
In mancanza degli accordi per costituire i Fondi di solidarietà bilaterali, dal 1°
COSTANZA DI
gennaio 2014 verrà attivato il Fondo di solidarietà residuale per garantire la
RAPPORTO (ART. 3,
prestazione di un assegno ordinario.
COMMA 4)
INDENNITA’
SPECIFICHE DI
DISOCCUPAZIONE
PER I LAVORATORI
SOSPESI PER CRISI
AZIENDALI (ART. 3,
COMMA 17)
In via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015 viene riconosciuta ai
lavoratori subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla
misura del 20% dell’indennità a carico dei fondi bilaterali, ovvero a
carico dei fondi di solidarietà.
La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate nel biennio
mobile.
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pagina 19
IL PUNTO SUI CONTRATTI A TERMINE (1)
Il d.l. 76/2013 cancella la norma che fissava l’intervallo obbligatorio tra un contratto e l’altro a 60
giorni (che diventavano 90 se il contratto precedente aveva superato i sei mesi di durata), con il
RITORNO ALL’INTERVALLO TRADIZIONALE DI 10 GIORNI (CHE SALGONO A 20 PER I
CONTRATTI LUNGHI). La legge precisa che le parti sociali possono modificare questa previsione
tramite accordi collettivi di qualsiasi livello, anche aziendale.
Il nuovo comma 1 bis dell’art. 1 d.lgs. 368/2001 stabilisce che il requisito di cui al comma 1 (ossia
le esigenze tecnico, produttive, organizzative e sostitutive) non è richiesto:
•  nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi,
comprensiva di eventuale proroga (così come specificato dalla l. 99/2013, in sede di
conversione del d.l. 76/2013), concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore
per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo
determinato, sia nel caso di prima utilizzazione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato;
•  in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Si elimina, quindi, la vecchia ipotesi che rinviava alla contrattazione nazionale o, se decentrata, a
quella di secondo livello, la possibilità di prevedere altre ipotesi nella percentuale del 6%, e si
lascia spazio alla contrattazione, anche aziendale, di prevedere ipotesi ulteriori all’interno
del contratto acausale.
Le modifiche apportate dal d.l. 76/2013 alla causale del contratto a termine si riflettono anche
sulla SOMMINISTRAZIONE di lavoro a tempo determinato
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 20
IL PUNTO SUI CONTRATTI A TERMINE (2)
COSA SI PUÒ PREVEDERE CON SPECIFICHE INTESE AZIENDALI?
La stipula di contratti acausali (senza
l’indicazione dei motivi che giustificano il
lavoro a tempo)
La gestione flessibile delle pause tra un
contratto a termine scaduto e quello
successivo, riportate, in via generale, a 10-20
giorni
Mentre in passato solo i contratti collettivi nazionali potevano stabilire eventuali eccezioni,
direttamente o in via delegata ai livelli decentrati, l’attuale quadro legislativo lascia il campo libero
alla contrattazione di secondo grado, aziendale o territoriale. Spetta dunque alle parti sociali
stabilire le ipotesi di esonero della causale, possibilità già prevista per il settore postale e
aeroportuale, per le start up innovative, per i contratti stipulati con lavoratori assunti dalle liste di
mobilità.
Le eccezioni devono essere fissate da accordi siglati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di
lavoro più rappresentative sul piano nazionale.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 21
IL PUNTO SUI CONTRATTI A TERMINE (3)
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 5426 del 4 ottobre 2013 ha precisato che gli ACCORDI STIPULATI DA
PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ANCHE AZIENDALE che avevano ridotto la durata degli
intervalli a 20 e 30 giorni - in deroga alla precedente formulazione del predetto art. 5, comma 3 che prevedeva
una durata "ordinaria" di 60 e 90 giorni dei citati intervalli – DEBBANO RITENERSI SUPERATI DAL NUOVO
DETTATO NORMATIVO.
Al riguardo lo stesso Ministero precisa che i predetti accordi vanno necessariamente contestualizzati nel
quadro normativo previgente, che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli fra due contratti a
termine e sono intervenuti a "flessibilizzare" la disciplina al momento vigente entro i limiti legali consentiti e
cioè di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o ultrasemestrale dei relativi contratti.
Tale regolamentazione contrattuale, allora di miglior favore, appare oggi superata a seguito del più recente
intervento normativo che ha ridotto "in via ordinaria" lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20
giorni, superando - e in qualche modo "vanificando" - gli interventi di flessibilizzazione già posti in essere ed
inevitabilmente legati a minimi di durata legale dell'interruzione (20 e 30 giorni) superiori agli attuali periodi
normativamente previsti.
Quanto invece agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. 76/2013 convertito
dalla l. 99/2013, questi ultimi potranno validamente prevedere una riduzione o addirittura un
azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti
"normativi" nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati accordi.
Resta ovviamente fermo che la contrattazione collettiva, nell'ambito della sua autonomia, possa prevedere
intervalli anche di maggior durata ma, stante la valenza della previsione normativa in esame, tali disposizioni
non potrebbero che produrre effetti sul piano "obbligatorio" e quindi esclusivamente nei confronti delle
parti stipulanti.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 22
IL CASO. CCNL ALIMENTARI INDUSTRIA
Con accordo del 27 ottobre 2013, le associazioni firmatarie del Ccnl alimentari aziende industriali, hanno
previsto un integrazione al precedente contratto collettivo adeguando la normativa a quanto previsto nel d.l.
76/2013
RIDUZIONE DEGLI INTERVALLI
•  nei casi di assunzione dei lavoratori stagionali di cui all’accordo del 17 marzo 2008 sulla stagionalità (v. all.
30 al C.c.n.l.) non trovano applicazione gli intervalli temporali tra un contrato a termine e quello successivo;
•  a tutte le tipologie di assunzioni a termine effettuate per le ragioni di cui all'art. 1 del citato d.lgs.
368/2001 si applicano gli intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine
con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi.
•  Le parti a livello nazionale convengono l'assenza d intervalli temporali nel caso di assunzioni a
termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo (da realizzarsi attraverso specifica intese).
CONTRATTO ACAUSALE
Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. 368/2001 il requisito delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del
termine, non è richiesto in tutte le ipotesi previste dalla legge e nelle seguenti ulteriori ipotesi:
•  secondo rapporto a tempo determinato, rispetto al primo acausale previsto dalla legge con lo stesso
datore di lavoro, la cui durata non può eccedere i 12 mesi; tale secondo rapporto di lavoro, a tempo
determinato, potrà avere una durata non superiore a quella del primo, comprensiva di eventuale proroga, e
per le stesse mansioni;
•  un rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, con soggetti che con lo stesso
datore di lavoro abbiano precedentemente avuto altri rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell'art. 1, primo comma del d.lgs. 368/2001.
Le Parti, in attuazione del rinvio operato dall'art. 7, comma 1, lettera c), punto 3, della l. 99/2013, convengono
inoltre l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine acausali previste nel comma
precedente.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 23
STRETTA SUI TIROCINI FORMATIVI
LA MANOVRA STRAORDINARIA 2011
Ha introdotto alcune previsioni in materia di tirocini con lo scopo di LIMITARE GLI ABUSI: da un
lato, viene ristretta la platea dei soggetti promotori; dall’altro, viene ridotta la durata per quelli
non curriculari che può essere al massimo di 6 mesi.
I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti che
abbiamo i requisiti stabiliti dalle normative regionali
Istituti formativi privati possono attivare i tirocini formativi soltanto se si tratta di istituzioni
senza fini di lucro e comunque con l’autorizzazione della Regione
La durata massima dei tirocini non curriculari non può superare 6 mesi, comprese le proroghe
(prima della riforma erano 12 mesi)
I tirocini possono essere promossi unicamente in favore di neo diplomati e neo laureati non
oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (prima della riforma erano 18 mesi)
C.COST. 19 DICEMBRE 2012, N. 287
Sollecitata da alcune Regioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 11 d.l.
138/2011 perchè interviene in via diretta in materie demandate dall’art. 117, comma 4, Cost.
direttamente alla normativa Regionale.
lavoro 2014. tutte le novità
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GLI INTERVENTI SUCCESSIVI
ACCORDO STATO REGIONI 24 GENNAIO 2013
In attuazione dell’art. 1, comma 34, l. 92/2012 che ha profondamento riformato la disciplina degli stage e
considerati i contenuti della sentenza 287/2012, si sono definite le linee guida in materia di tirocinio.
TIPOLOGIE E
DURATA
Formativi e di
orientamento
Destinatari soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e
non oltre 12 mesi. Durata massima 6 mesi
Inserimento
reinserimento
Destinatari disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e
cassaintegrati. Durata massima 12 mesi
Orientamento o
inserimento
Destinatari lavoratori disabili, persone svantaggiate o richiedenti
asilo e titolari di protezione internazionale. Durata massima 12
mesi (24 per soggetti disabili)
La l. 99/2013, di conversione del d.l. 76/2013, ha semplificato il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento
che recepiscono le linee guida fissate dall’Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013. Viene infatti stabilito
che i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono far riferimento alla sola
normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di
cui all’art. 1, commi 1180 e ss., l. 296/2006, presso il servizio informatico nel cui ambito è ubicata la sede
legale (laddove, ovviamente, le suddette comunicazioni siano dovute).
La CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 35/2013 ha evidenziato che tale previsione costituisce
una mera facoltà per i datori di lavoro e non un obbligo. Rimane quindi sempre possibile osservare, in
relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, la specifica disciplina regionale. La disciplina che il datore di
lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata almeno nella documentazione consegnata al
tirocinante, in modo tale da consentire al personale ispettivo un obiettivo riferimento giuridico in relazione al
quale svolgere l’attività di accertamento.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 25
TIROCINI IN VENETO (1)
Servizi per l’Impiego delle Province
Organismi iscritti nell’elenco regionale
degli operatori accreditati ai Servizi per il
Lavoro (ai sensi della legge regionale 13
marzo 2009 n. 3)
SOGGETTI
PROMOTORI
Organismi di formazione professionale
accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto
2002 n. 19 “Istituzione dell’elenco
regionale degli organismi di formazione
accreditati
Istituzioni scolastiche di secondo grado
statali e paritarie
Cooperative sociali di tipo A iscritte
nell’albo regionale delle Cooperative
sociali
Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il
proprio Servizio Integrazione Lavorativa
(S.I.L.)
• 
• 
• 
Tirocini formativi e di orientamento
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
Tirocini estivi di orientamento
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto un
Patto di Servizio e che hanno in corso un Piano di
Azione Individuale in cui è previsto lo svolgimento
di un tirocinio Tirocini formativi e di orientamento
• 
• 
• 
Tirocini formativi e di orientamento
(limitatamente agli ex allievi)
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
(limitatamente agli ex allievi)
Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai
propri allievi
Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai
propri studenti
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo,
limitatamente ai soggetti in condizione di
svantaggio presi in carico per effettuare un
percorso di inserimento/reinserimento sociale e
lavorativo
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
limitatamente agli utenti che stanno effettuando
percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento
sociale e lavorativo
lavoro 2014. tutte le novità
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TIROCINI IN VENETO (2)
SOGGETTI
OSPITANTI
Tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche
senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con la
normativa di cui al d.lgs. 81/08 e alla l. 68/99 e con l’applicazione dei contratti e accordi
collettivi di lavoro.
TIROCINANTE
Possono effettuare un’esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa e che hanno assolto
l’obbligo di istruzione.
Tirocini formativi e di orientamento. Possono effettuare un esperienza di tirocinio
esclusivamente i neo qualificati; neo diplomati; neo laureati; neo dottorati.
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo. Possono effettuare un esperienza di
tirocinio esclusivamente disoccupati / inoccupati; lavoratori sospesi; disabili; soggetti in
condizione di svantaggio; categorie particolari di persone svantaggiate
Tirocini estivi di orientamento. Possono effettuare un esperienza di tirocinio
esclusivamente gli studenti
DURATA
La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può essere
inferiore a 2 mesi e non può superare:
•  6 mesi nel caso di tirocini formativi e di orientamento (di transizione scuola-lavoro);
•  6 mesi nel caso di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; elevabili a 18-24 mesi
per soggetti disabili e a 9-12 mesi per persone svantaggiate;
•  3 mesi nel caso di tirocini estivi.
In ogni caso la durata minima dei tirocini formativi e di orientamento non può essere
inferiore a 2 mesi.
Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti massimi, è possibile prorogarla fino
al raggiungimento dei limiti previsti.
Il tirocinio si considera SOSPESO in tali casi:
•  periodi di astensione obbligatoria per maternità;
•  periodi di lunga assenza per infortunio o malattia, intendendosi per tale quella che si
protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.
Il periodo di sospensione non si computa nella durata complessiva del tirocinio.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 27
TIROCINI IN VENETO (3)
TUTORSHIP
•  Il soggetto ospitante è tenuto a designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire
il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. Il tutor aziendale deve essere in possesso di
esperienze e competenze professionali adeguate.
MODALITÀ DI
ATTIVAZIONE
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i
soggetti ospitanti pubblici e privati.
GARANZIAE
ASSICURATIVE
Il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro
presso l’Inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia
assicuratrice.
COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE
I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante,
prevista dall’art. 9 bis, comma 2, d.l. 510/1996 e successive modifiche
LIMITI
QUANTITATIVI
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del
soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle province autonome.
Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:
a)  liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante;
b)  i soggetti con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
c)  i soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20:
non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
d)  i soggetti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non
superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento
all’unità superiore. Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di
unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione sia
uguale o superiore a 0,5.
I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla l. 68/1999 o con
soggetti svantaggiati non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 28
TIROCINI IN VENETO (4)
IMPEGNO ORARIO
L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l’orario settimanale
previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
Ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in
materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti
salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non
ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna.
INDENNITÀ DI
PARTECIPAZIONE
E’ corrisposta al tirocinante un’indennità di tirocinio secondo i seguenti principi:
•  l’indennità di partecipazione non potrà essere inferiore a 400,00 euro lordi
mensili, riducibili a 300,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la
corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
•  nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura
dell’indennità di corrispondere al tirocinante è ridotta del 50 %.
•  L’indennità di tirocinio non viene corrisposta nelle ipotesi di tirocini attivati in
favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al
reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, nonché di soggetti
disabili per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della regione,
salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l’indennità con proprie
risorse.
•  L’indennità viene equiparata a reddito di lavoro dipendente e la sua
percezione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione
eventualmente posseduto dal tirocinante.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 29
APPRENDISTATO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
L’art. 2 d.l. 76/2013 propone misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31
dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni avrebbe dovuto adottare
LINEE GUIDA volte a disciplinare il contratto di APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE per
assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015.
Le linee guida avrebbero dovuto stabilire disposizioni derogatorie rispetto a quanto previsto dal Testo
Unico con particolare riguardo:
•  al piano formativo individuale;
•  alle modalità di registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita;
•  alle imprese multi localizzate.
A partire dal 1° ottobre 2013, in assenza della adozione delle linee guida, le suddette previsioni
avrebbero trovato diretta applicazione in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.
Sotto il profilo ispettivo, il MINISTERO DEL LAVORO, CON CIRCOLARE 35/2013, ha chiarito
che:
•  la disposizione relativa all’obbligo di svolgimento della formazione va applicata
compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della Regione dove l’apprendista svolge la
propria attività, senza che ciò comporti pertanto un obbligo di frequenza di corsi fuori regione;
•  il documento relativo alla registrazione della formazione deve riportare i contenuti minimi già
individuati con il d.m. 10 ottobre 2005, ossia quei contenuti che, nell’ambito del libretto
formativo del cittadino, fanno riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi di
apprendimento” e alle “informazioni personali” del lavoratore
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 30
APPRENDISTATO: CONFERENZA STATO REGIONI
In base all’art. 2, comma 2, del decreto lavoro (l. 99/2013) la Conferenza Stato - Regioni ha
adottato le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante, in vista
di una maggiore uniformità di disciplina sul territorio nazionale.
Durata della
formazione
•  120 ore (apprendisti privi di titolo, con licenza elementare e/o media).
•  80 ore (apprendisti con diploma scuola secondaria o qualifica di istituto di
formazione professionale).
•  40 ore (apprendisti con laurea o titolo equivalente).
Le durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato,
in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.
Materie della
formazione
•  Adottare comportamenti sicuri nei luoghi di lavoro
•  Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del
lavoratore.
•  Competenze di base e trasversali, Competenza digitale.
•  Competenze sociali e civiche.
•  Organizzazione e qualità aziendale.
Formazione interna
Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare
direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base
e trasversali devono disporre di standard minimi. In particolare:
•  luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati
alla produzione di beni e servizi;
•  risorse umane con adeguate capacità e competenze
Piano formativo
individuale
Semplificazione del piano formativo individuale, il quale in coerenza con le
modifiche adottate dal d.l. 76/2013 è obbligatorio esclusivamente in relazione
alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e
specialistiche.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 31
APPRENDISTATO: LE NOVITÀ DELLA L. 128/2013
Con la l. 128/2013 è stato convertito il d.l. 104/2013, contenente novità per l’apprendistato e
l’alternanza scuola - lavoro.
LE PRINCIPALI NOVITA’
Università
Dal 12 novembre 2013 le Università (con esclusione di quelle telematiche)
possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese
per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo
studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato
periodo di for-mazione presso le aziende sulla base di un contratto di
apprendistato.
Scuole superiori
Per il triennio 2014-2016, con apposito decreto ministeriale, verrà avviato
un programma sperimentale rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle
scuole secondarie di secondo grado per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda, attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato.
Entro il 12 gennaio 2014, sarà adottato un apposito regolamento
ministeriale per implementare il sistema di alternanza scuola-Lavoro, le
attività di stage, di tirocinio e di didattica degli studenti dell'ultimo biennio
della scuola secondaria di secondo grado (art. 4 l. 53/2003; d.lgs. 77/2005).
Tale regolamento definirà i diritti e doveri degli studenti in regime di
alternanza scuola-lavoro, o impegnati in attività di stage, di tirocinio e di
didattica in laboratorio, e le modalità di applicazione delle disposizioni
relative alla loro salute e sicurezza (nei luoghi di lavoro e nei laboratori).
Tutori convenzioni individueranno
Devono possedere
competenze
in base ai le
criteri
individuati nelle
Apposite
i percorsi,
i corsi diadeguate
studi interessati,
caratteristiche
dei
convenzioni.
tutori, le verifiche e il riconoscimento
dei crediti.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 32
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (1)
Il testo del DISEGNO DI LEGGE approvato dal Senato il 27 novembre 2013, n. 1120 prevede
alcune novità in termini di COSTO DEL PERSONALE E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE.
DETRAZIONI FISCALI (PRE LEGGE DI STABILITA’)
REDDITO IMPONIBILE
ANNUO
DETRAZIONE FISCALE
Con reddito complessivo fino a 8.000 euro
1.840; 1.380 se contratto a tempo determinato
Con reddito complessivo compreso tra 8.001 e
15.000 euro
1.338 + (502 x 15.000 – reddito complessivo /
7.000)
Con reddito complessivo compreso tra 15.001 e
55.000 euro
1.338 x (55.000 – reddito complessivo / 40.000)
DETRAZIONI FISCALI (POST LEGGE DI STABILITA’)
REDDITO IMPONIBILE
ANNUO
DETRAZIONE FISCALE
Con reddito complessivo fino a 8.000 euro
1.880; 1.380 se contratto a tempo determinato
Con reddito complessivo compreso tra 8.001 e
35.000 euro
669 + (1.211 x 35.000 – reddito complessivo /
27.000)
Con reddito complessivo compreso tra 35.001 e
55.000 euro
669 x (55.000 – reddito complessivo / 20.000)
Resta ferma l’applicazione delle c.d. minidetrazioni (art. 13, comma 2, del Tuir).
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 33
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (2)
ALCUNI ESEMPI
AS IS
TO BE (L. STABILITÀ)
RAL annua
35.000
35.000
Contributi previdenziali c/lavoratore
- 3.321
- 3.321
Reddito complessivo irpef
31.678
31.678
Imposta lorda
8.357
8.357
780
818
Imposta netta
Detrazioni d’imposta
7.575
7.537
Netto al lavoratore
24.102
24.140
AS IS
TO BE (L. STABILITÀ)
RAL annua
20.000
20.000
Contributi previdenziali c/lavoratore
1.898
1.898
Reddito complessivo irpef
18.102
18.102
Imposta lorda
4.287
4.287
Detrazioni d’imposta
1.237
1.426
Imposta netta
3.049
2.456
Netto al lavoratore
15.052
15.245
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 34
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (3)
CUNEO FISCALE (IRAP)
Ripristinate le “vecchie” deduzioni per incremento occupazionale, in vigore fino al 2008.
CONDIZIONI
•  Decorrenza delle deduzioni dal 2014.
•  Deve verificarsi un incremento occupazionale tra i dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato e quelli mediamente occupati nel periodo di imposta precedente.
•  Deducibilità di un importo in relazione al personale neoassunto pari al minore tra i seguenti
limiti:
•  il costo del personale neo-assunto;
•  l’importo di 15.000 € ragguagliato alla durata del contratto del neoassunto nell’anno;
•  l’incremento di costo totale del personale voce B da 9-14 del C.E. (considerando tutto il
personale ed anche i lavoratori interinali e il loro costo ad esclusione dei costi dei
lavoratori diversi da quelli dipendenti es. co.co.co.).
CUMULO
Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse non può superare il limite
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 35
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (4)
ALTERNATIVA
Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non
può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri
e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero
5), e 4-bis.1.
Deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo
indeterminato (7.500 euro), aumentata a 13.500
euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per
quelli di età inferiore a 35 anni
Deduzione per incremento occupazione (15.000
euro)
Deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo
indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia (15.000 euro), aumentata a 21.000 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di
età inferiore a 35 anni
Deduzione forfettaria 1.850 euro su base annua
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel
periodo di imposta fino ad un massimo di 5
lavoratori
Contributi assistenziali e previdenziali
Deduzione delle spese per apprendisti e disabili,
personale addetto alla ricerca e sviluppo
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 36
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (5)
RIDUZIONE PREMI INAIL PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO
Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei
premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite
complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per
l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Il decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che
abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle
modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 dicembre 2000.
RIVALUTAZIONE DANNO BIOLOGICO
Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli
importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a),
del d.lgs. 38/2000 in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute
dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato
articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati ed operai accertati dall'Istat intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un
importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 37
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (6)
STABILIZZAZIONE ASSOCIATI
Il disegno di legge apporta alcune modifiche all’art. 7-bis del d.l. 76/2013, in merito alla procedura
di stabilizzazione degli associati in partecipazione.
Accordo sindacale per la regolarizzazione (art. 7 bis, comma 1)
La normativa prevedeva, come condizione necessaria per l’avvio della procedura di stabilizzazione
la stipula di contratti collettivi, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, tra
aziende e associazioni (di qualsiasi livello) dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, che prevedano l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche di apprendistato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti,
in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
IL DISEGNO DI LEGGE 1120/2013 modifica i termini entro cui stipulare l’accordo sindacale che
potranno essere stipulati dal 1° GIUGNO 2013 AL 31 MARZO 2014
Procedura (art. 7 bis, comma 5)
La l. 76/2013 prevede che il datore di lavoro debba depositare entro il 31 gennaio 2014, presso
le competenti sedi dell’Inps, i contratti collettivi, gli atti di conciliazione, i contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, stipulati con ciascun lavoratore e l’attestazione di avvenuto
versamento del contributo alla Gestione separata.
IL DISEGNO DI LEGGE 1120/2013 modifica i termini entro cui depositare l’accordo sindacale
che sono fissati AL 31 LUGLIO 2014
lavoro 2014. tutte le novità
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LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (7)
RESTITUZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO ASPI STABILIZZAZIONE CONTRATTI A
TERMINE
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 2, comma 28, l.
92/2012 ha introdotto un CONTRIBUTO ADDIZIONALE, pari all’1,40% della retribuzione
imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a
tempo indeterminato.
Il contributo aggiuntivo non si applica:
•  ai contratti a tempo determinato per motivi sostitutivi (es. malattia, maternità, infortuni);
•  in caso di lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, di cui al
d.p.r. 1525/1963; nonché per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, di quelle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative;
Il datore di lavoro può ottenere la restituzione delle ultime 6 mensilità di contributo
addizionale, decorso il periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo
indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore entro 6
mesi dalla cessazione ma, in quest’ultimo caso, saranno detratte le mensilità del periodo tra la
cessazione e la riassunzione.
Il disegno di legge 1120/2013 elimina la possibilità di chiedere a rimborso solamente le ultime 6
mensilità. Con effetto DAL 1º GENNAIO 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo
indeterminato decorrenti dalla predetta data, SARÀ POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO
DELL’INTERO CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO ASPI.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 39
PICCOLA MOBILITÀ (1)
L’art. 4, comma 1, d.l. 148/93 convertito dalla l. 236/93 che regolava l'iscrizione nelle liste di
mobilità di cui all'art. 6, comma 1, l. 223/1991 di lavoratori licenziati da aziende con meno di 15
dipendenti, è una norma speciale con durata determinata (in sede di prima applicazione la
scadenza era fissata al 31 dicembre 1994), che si è rinnovata di anno in anno per effetto del
susseguirsi di specifica normativa che ne ha spostato la scadenza sino al 31 dicembre 2012.
CIRCOLARE 13/2013
L’Inps, con circolare 13/2013, ha chiarito che per l’anno 2013 non è stata prorogata la
possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne
consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla l.
223/1991.
Precisazioni:
•  non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo decorrenti dal 1° gennaio 2013, consegue che, per eventuali iscrizioni comunque
avvenute gli incentivi non possono essere riconosciuti;
•  rimangono in vigore le iscrizioni nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di
licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 40
PICCOLA MOBILITÀ (2)
CIRCOLARE 150/2013
L’Inps, con circolare 150/2013, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, scioglie parzialmente la riserva formulata con la circolare 13/2013.
•  NON è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di
lavoratori licenziati prima del 2013;
•  NON è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo
indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
•  in via cautelare deve ritenersi ANTICIPATA al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici
connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità a seguito di licenziamento individuale.
Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo previsto dal decreto
direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto
direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013 (bonus di 190 euro).
Le condizioni specifiche e le modalità di fruizione di tale beneficio verranno illustrate con circolare
di prossima pubblicazione.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 41
PICCOLA MOBILITÀ (3)
MESSAGGIO 17941/2013
Con messaggio 17941 del 6 novembre 2013, l’Inps ha chiarito che, in considerazione delle
precisazioni fornite con circolare 150/2013, si invitano le Sedi a riprendere l’attività di verifica
circa la spettanza dei benefici riguardanti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; alle
schede di verifica riguardanti i moduli telematici 223 e rilasciate entro il 30 novembre 2013, sarà
associato un tempo soglia che scadrà il 31 gennaio 2014, a prescindere dalla data di apertura
del corrispondente “ticket”.
In fase di calcolo, le procedure generano note di rettifica a prescindere dalla presenza del CA
5Q; verranno fornite successivamente le indicazioni per la gestione delle suddette note.
MESSAGGIO 18639/2013
Con messaggio 18639 del 18 novembre 2013, l’Inps ha precisato che a seguito dei chiarimenti
forniti con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, con il messaggio n. 17941 del 6 novembre
2013 le Sedi sono state invitate a riprendere l'attività di verifica circa la spettanza dei benefici
riguardanti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In considerazione della circostanza che
l'Istituto è ancora in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali, non dovrà essere
richiesto ai datori di lavoro il rimborso dei benefici eventualmente fruiti.
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pagina 42
PICCOLA MOBILITÀ (4)
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI LICENZIATI DA PICCOLE IMPRESE
Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale 19 aprile 2013 (registrato alla Corte
dei Conti il 13 maggio 2013) di concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati
che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a
scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l’assunzione per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro.
IMPORTI E REQUISITI. L’importo dell’incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di 12
mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il medesimo importo è corrisposto per un
massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. In caso di part time, l’importo di
190 euro viene rideterminato in proporzione. Il beneficio è riconosciuto anche ai soci di
cooperative che stabiliscono anche un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata,
mentre non può essere destinato al lavoro domestico.
Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione
professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle
risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
LA PROCEDURA. I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare una istanza all’Inps,
esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità
stabilite dall’Inps stesso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto. Le
domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a capienza delle
risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 43
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
DOMANDE
L’azienda fa utilizzo di incentivi all’assunzione? Quali e in che misura?
•  Assunzione dalle liste di mobilità.
•  Assunzione di disoccupati di lunga durata.
•  Assunzione di giovani e donne.
•  Assunzione di lavoratori cassaintegrati.
•  Assunzione di apprendisti.
RISPOSTE
L’utilizzo delle assunzioni agevolate comporta un notevole risparmio in termini di costo del lavoro
(es. l’assunzione dalle liste di mobilità, anche a termine, riduce di circa il 15% del costo del lavoro a
parità di livello e mansione rispetto ad un’assunzione standard).
Rossi Mario
Assunzione ordinaria
Bianchi Beppe
Assunzione dalle liste di mobilità
RAL
15.000 euro
RAL
15.000 euro
COSTO contributi
(32,08%)
4.812 euro
COSTO contributi (10%)
1.500 euro
COSTO premi
inail (4/000)
60 euro
COSTO premi inail (4/000)
60 euro
TFR
1.036 euro
TFR
1.036 euro
COSTO TOTALE
17.596 euro
COSTO TOTALE
20.908 euro
Risparmio costo del lavoro
15,84%
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 44
INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (1)
Disoccupati da
almeno 24 mesi
(art. 8, comma 9, l.
407/1990)
RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI
Tutti i
Assunzione a tempo
Sgravio contributivo nella misura del 50%
datori di
indeterminato (anche a part per un periodo di 36 mesi dall’assunzione
lavoro
time con durata fino a 20
Lo sgravio è del 100% per le imprese del
ore settimanali di un
Mezzogiorno e per tutte le imprese
lavoratore già impiegato a artigiane
part time presso un altro
Il beneficio si applica anche ai premi INAIL
datore di lavoro con
contratto di pari durata),
purché non in sostituzione
di lavoratori licenziati o
sospesi nei 6 mesi
precedenti
Disoccupati che
Tutti i
godono da almeno 12 datori di
mesi della
lavoro
disoccupazione
speciale edilizia
(disoccupati
dell’edilizia)
(art. 20 l. 223/1991,
confermato dall’art.
54 d.lgs. 276/2003)
Il datore di lavoro non deve
avere in atto sospensioni e
non deve aver effettuato
licenziamenti nei 12 mesi
precedenti
Il datore di lavoro può scegliere tra due
opzioni:
a) sgravio contributivo del 75% per un
periodo da 36 mesi, variabile a seconda
della durata del periodo di iscrizione del
lavoratore nelle liste di disoccupazione;
b) sgravio contributivo del 37,5% per un
periodo doppio a all’anzianità di iscrizione
del lavoratore nelle liste di
disoccupazione, per un massimo di 72
mesi
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 45
INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (2)
RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI
Lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità (art. 8 e
25 l. 223/1991, art. 1,
comma 155, l. 311/2004,
art. 13, comma 2, l.
80/2005)
Tutti i datori
di lavoro
Il diritto ai benefici economici è
escluso nel caso di: a) riassunzione
di lavoratori collocati in mobilità negli
ultimi sei mesi; b) assunzione di
lavoratori collocati in mobilità da un
datore di lavoro che presenta assetti
proprietari coincidenti con quelli
dell’impresa che assume o che risulta
con quest’ultima in rapporto di
collegamento o controllo
Assunzione a tempo indeterminato,
anche a part time
La contribuzione è pari a quella
prevista per gli apprendisti, per 18
mesi successivi all’assunzione.
Per le assunzioni a tempo pieno è
prevista la corresponsione di un
incentivo economico pari al 50%
dell’indennità di mobilità per un
periodo massimo di 12 mesi, elevato a
24 mesi per lavoratori con più di 50
anni e a 36 se residenti nel
Mezzogiorno o in aree con tasso
disoccupazione superiore alla media
nazionale
Assunzione a tempo determinato
Il contratto a termine non può durare
più di 12 mesi. Lo sgravio consiste nel
pagamento dei contributi previsti per
gli apprendisti. Se il rapporto si
trasforma in tempo indeterminato lo
sgravio viene prorogato per ulteriori
12 mesi, con diritto all’incentivo
economico di cui al punto 1
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 46
INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (3)
RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI
Dirigenti disoccupati
(art. 20, comma 2, l.
266/1997)
Imprese con
meno di 250
dipendenti
È necessaria la stipulazione di una
convenzione tra il Centro per
l’impiego, l’associazione
imprenditoriale e l’associazione
sindacale del dirigente
Riduzione del 50% della
contribuzione dovuta (sia
dall’impresa che dal lavoratore) per
un periodo massimo di 12 mesi. Il
beneficio si applica anche ai premi
INAIL
Il beneficio non si applica al
contributo dello 0,30% dovuto in
favore del Fondo di rotazione
Lavoratori in CIGS da
almeno 24 mesi (art. 8,
comma 9, l. 407/1990, art.
13, comma 2, l. 80/2005)
Tutti i datori
di lavoro
Assunzione a tempo indeterminato,
purché non in sostituzione di
lavoratori licenziati o sospesi nei 6
mesi precedenti
Sgravio contributivo nella misura del
50% per un periodo di 36 mesi
dall’assunzione. Il beneficio si
applica anche ai premi INAIL. Lo
sgravio è del 100% per le imprese
del Mezzogiorno e per tutte le
imprese artigiane
Lavoratori in CIGS da
almeno 3 mesi, anche non
consecutivi, dipendenti da
aziende in CIGS da 6 mesi
consecutivi (art. 4, comma
3, l. 236/1993)
Tutti i datori
di lavoro
Assunzione a tempo pieno e
indeterminato. L’azienda non deve
avere in atto sospensioni a zero
ore per CIGS e non deve avere
effettuato licenziamenti di lavoratori
occupati nelle stesse mansioni per
cui si procede all’assunzione nei
12 mesi precedenti
Contribuzione pari a quella prevista
per gli apprendisti per un periodo di
12 mesi. Incentivo economico pari al
50% dell’indennità di mobilità, per un
massimo di 9 mesi, elevato a 21 se il
lavoratore ha più di 50 anni e a 33 se
è residente nel Mezzogiorno o in
zone con tasso di disoccupazione
maggiore alla media nazionale
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 47
INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (4)
RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI
Agevolazioni contributive Tutti i datori
in caso di assunzioni
di lavoro
effettuate a decorrere dal
1° gennaio 2013 di
donne di qualsiasi età,
prive di impiego
regolarmente retribuito
(art. 4, comma 11, l.
92/2012)
Assunzione a tempo pieno e
indeterminato
Riduzione del 50% dei contributi
per un periodo di 18 mesi dalla
data di assunzione
Assunzione a tempo
determinato (anche in
somministrazione)
Riduzione del 50% dei contributi
a carico del datore di lavoro per
12 mesi. Se il contratto è
trasformato a tempo
indeterminato, la riduzione
contributiva si prolunga fino al
18° mese dalla data
dell’assunzione a termine
Agevolazioni in caso di
Tutti i datori
assunzioni, effettuate a
di lavoro
decorrere dal 1° gennaio
2013, di lavoratori con
almeno 50 anni di età,
disoccupato da almeno
12 mesi (art. 4, commi
8-10, l. 92/2012)
Assunzione a tempo pieno e
indeterminato
Riduzione del 50% dei contributi
per un periodo di 18 mesi dalla
data di assunzione
Assunzione a tempo
determinato (anche in
somministrazione)
Riduzione del 50% dei contributi
a carico del datore di lavoro per
12 mesi. Se il contratto è
trasformato a tempo
indeterminato, la riduzione
contributiva si prolunga fino al
18° mese dalla data
dell’assunzione a termine
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 48
INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (5)
RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI
Agevolazioni fiscali per Tutti i datori
donne e giovani (art. 11, di lavoro
comma 1, d.lgs.
446/1997 modificato dal
d.l. 201/2011)
Lavoratori di sesso femminile
nonché per quelli di età
inferiore ai 35 anni assunti a
tempo indeterminato
Lavoratori altamente
Tutti i datori Assunzione a tempo
qualificati in possesso di lavoro
indeterminato
di laurea magistrale a
carattere tecnico o
scientifico impiegato in
attività di ricerca e
sviluppo o in possesso
di dottorato di ricerca
senza vincoli sulle
attività di impiego (d.l.
83/2012, convertito in l.
134/2012, c.d. decreto
sviluppo)
Si potrà dedurre dalla base
imponibile Irap un importo pari a
13.500 euro l’anno che
diventano 21.000 nelle aree
svantaggiate
Il beneficio è pari al 35% delle
spese calcolate sul costo
aziendale con un vincolo di
trattenere il personale assunto
per almeno 3 anni. Sono
stabilmente destinati alla misura
50 milioni di euro all’anno. Il
contributo potrebbe favorire oltre
4 mila nuove assunzioni
lavoro 2014. tutte le novità
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INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE (6)
RIOCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI O CASSAINTEGRATI
Agevolazioni fiscali per Tutti i datori Assunzione a tempo
L’incentivo è pari a 1/3 della
giovani (art. 1 d. l.
di lavoro
indeterminato di giovani che
retribuzione mensile lorda
76/2013)
rientrino in una delle seguenti imponibile ai fini previdenziali;
condizioni:
il valore mensile dell'incentivo
- siano privi di un impiego
non può comunque superare
regolarmente retribuito da
l'importo di 650 euro per
almeno sei mesi;
lavoratore. La durata
- siano privi di un diploma di
dell’incentivo sarà pari a 12 mesi
scuola media superiore o
(trasformazione del contratto a
professionale
termine) ovvero 18 mesi
(assunzione a tempo
indeterminato).
La trasformazione/assunzione a
tempo indeterminato deve
rappresentare un incremento
occupazionale rispetto alle
media dei 12 mesi precedenti
alla nuova assunzione/
trasformazione
Lavoratori percettori di Tutti i datori Assunzione a tempo pieno e
Il beneficio è pari al 50%
Aspi (art. 7, comma 5,
di lavoro
indeterminato
dell’indennità mensile Aspi
lett. b), d.l. 76/2013)
residua che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 50
ASPI E CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
CONTRIBUTO DOVUTO NEI CASI DI INTERRUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO PER CAUSA DIVERSA DALLE DIMISSIONI
L’art. 2, commi 31-35, l. 92/2012 ha introdotto e disciplinato un ulteriore contributo destinato al
finanziamento dell’Aspi: è previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero
diritto all’Aspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro sono tenuti al
versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli
ultimi tre anni.
Il Ministero del Lavoro con interpello 29/2013 ha chiarito se il contributo in oggetto debba
essere versato che in ipotesi DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER MOTIVO
SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA. Il Ministero afferma che il licenziamento disciplinare può
costituire un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione della
predetta indennità, evidenziando che il licenziamento disciplinare non possa ex ante essere
qualificato come disoccupazione “volontaria”. Ciò in quanto la sanzione del licenziamento
quale conseguenza di una condotta posta in essere dal lavoratore, sia pur essa volontaria, non è
“automatica” (v. Cass. sent. 25 luglio 1984 n. 4382, secondo cui “l’adozione del provvedimento
disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e
costituisce esercizio di potere discrezionale”), senza contare l’impugnabilità dello stesso.
In tali casi potrebbe risultare peraltro iniquo negare la protezione assicurata dall’Aspi nell’ipotesi
in cui il giudice ordinario dovesse successivamente ritenere illegittimo il licenziamento impugnato.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 51
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE G.M.O.
Il comma 4 dell’art. 7 d.l. 76/2013 riscrive il comma 6 dell’art. 7 l. 604/1966 in tema di
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI.
Viene specificato che il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla commissione
istituita ex art. 410 c.p.c. presso la DTL non trova applicazione in caso di licenziamento per
superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c.
Inoltre lo stesso tentativo non si applica in caso di licenziamenti per cambio di appalto,
laddove una norma di natura contrattuale prevede l’assorbimento dei lavoratori da parte
dell’impresa subentrante, o in caso di licenziamento in edilizia per fine cantiere o fine fase
lavorativa. Si tratta di due ipotesi per le quali fino al 31 dicembre 2015 non è dovuto il contributo di
ingresso all’Aspi (art. 2, comma 34, l. 92/2012).
Con interpello 27/2013 il Ministero del Lavoro ha precisato che la normativa sopra richiamata possa
trovare applicazione ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI IL LICENZIAMENTO IN QUESTIONE VENGA
EFFETTUATO DA UNA AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI SIA DEI PROPRI
DIPENDENTI “DIRETTI” CHE DI QUELLI INVIATI IN MISSIONE presso diverse imprese utilizzatrici
aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale. L’art. 7 trova pertanto applicazione anche nel
caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una
agenzia; ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora
trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti
dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in
missione nell’ambito di un contratto di somministrazione.
lavoro 2014. tutte le novità
pagina 52
TUTTE LE ALTRE NOVITÀ (1)
CIGS E
CONCORDATO
PREVENTIVO CON O
SENZA CESSIONE DI
BENI
Il Ministero del Lavoro, con interpello 23/2013, ha chiarito che il
trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere
concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, l. 223/1991, anche
ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o
senza cessione dei beni.
Ha evidenziato, inoltre, che, in forza dell’art. 2, comma 70, l. 92/2012,
a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in esame si considera
abrogato, determinando evidentemente l’inapplicabilità stessa del
d.m. Ne consegue che da tale data non sarà più possibile la
concessione di Cigs in base alla suddetta disposizione normativa.
ADDETTO AGLI
Il Ministero del Lavoro, con interpello 26/2013, ha chiarito che la
INVENTARI E LAVORO tipologia di contratto di lavoro intermittente è configurabile anche nei
INTERMITTENTE
confronti dell’addetto all’attività di inventario, in quanto rientrante
nelle figure declinate al n. 6 della tabella allegata al r.d. 2657/1923,
con particolare riferimento a quelle dei pesatori e magazzinieri.
CRITERI DI COMPUTO
DEI RAPPORTI DI
LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
Il Ministero del Lavoro, con interpello 30/2013, ha chiarito che ai fini
della corretta determinazione della base di computo dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, occorre effettuare la somma di tutti i
periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore
del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente
dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente
infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero
medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi.
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INTERPRETI E
TRADUTTORI DI
SCUOLA DI LINGUA –
LAVORO
INTERMITTENTE
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 31/2013, chiarisce che non è
possibile equiparare la figura dell’interprete/traduttore impiegato
presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella
allegata al R.D. 2657/1923 (“interpreti alle dipendenze di alberghi
o di agenzie di viaggio e turismo”).
Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura
intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso
dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del d.lgs. 276/2003 o qualora
sia previsto dalla disciplina collettiva di settore.
LAVORATORI IN
CONTRATTO DI
SOLIDARIETÀ
ASSISTITA DA
INTERVENTO DI CIGS
L'Inps, con messaggio n. 18092, ha affermato che le imprese in
contratto di solidarietà ex art. 1 della legge 863/1984, possono
recuperare le quote di TFR maturate durante il periodo di vigenza
dello stesso, imputandolo a carico della gestione della cassa
integrazione entro l’anno solare nel quale si conclude il
contratto.
LIQUIDAZIONE IN
UN’UNICA
SOLUZIONE
DELL'ASPI PER LO
SVOLGIMENTO DI
LAVORO AUTONOMO
L'Inps, con circolare 145/2013, ha fornito le istruzioni operative circa
la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, degli importi non
ancora percepiti delle prestazioni Aspi e mini Aspi al fine dello
svolgimento di attività di lavoro autonomo.
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FONDO DI
SOLIDARIETÀ:
ACCORDO PER LE
BANCHE DEL
SETTORE
COOPERATIVO
In ottemperanza alla previsione contenuta nell’art. 3 della legge n.
92/2012, le Banche di credito cooperativo, attraverso la Federcasse,
e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto l’accordo
finalizzato all’adeguamento del Fondo di solidarietà.
E’ stato previsto il finanziamento concernente la “solidarietà
espansiva” e quella “emergenziale”: quest’ultima sarà finanziata con
un contributo ordinario pari allo 0,36% (2/3 a carico del datore, 1/3 a
carico del lavoratore). E’ previsto un contributo addizionale sulla
retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro in caso di
fruizione della solidarietà “espansiva” o “difensiva” non inferiore
all’1,50%.
CRITERI PER LA
TRATTAZIONE DEI
CASI DI INFORTUNIO
AVVENUTI IN
MISSIONE E IN
TRASFERTA
L'Inail, con la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, interviene in merito
alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di
lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta,
con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto
dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione
lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’ albergo del
luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui
deve essere prestata l’attività lavorativa. Perplessità sono sorte
anche in merito all’indennizzabilità degli infortuni occorsi
all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a
dimorare temporaneamente.
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