REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
PRINCIPI E NORME PER L’EDUCAZIONE, L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA’
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Principi generali
Art. 3 Finalità
TITOLO II - IL SISTEMA REGIONALE DELL’EDUCAZIONE, DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 4 Interventi a favore dell’infanzia
Art. 5 Valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche Innovazione e arricchimento didattico e
curricolare
Art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale e plurilingue linguistico della Sardegna
Art. 7 Interventi per l’integrazione dei diversamente abili delle persone in situazione di svantaggio fisico e
psichico
Art. 8 Persone in stato situazione di disagio
Art. 9 Arricchimento dell’offerta formativa Formazione degli insegnanti e sostegno alle innovazioni
didattiche e curricolari
Art. 10 Interventi per il diritto allo studio
Art. 11 Sussidio economico per la frequenza e borse di studio
Art. 12 Scambi interculturali
Art. 13 Rete scolastica
Art. 14 Orientamento
Art. 15 Libretto formativo del cittadino
Art. 16 Edilizia scolastica
Art. 17 Interventi di integrazione fra istruzione e formazione professionale ELIMINATO
Art. 18 Istruzione e formazione tecnica superiore
Art. 19 Formazione permanente ed educazione degli adulti
Art. 20 Università della terza età
Art. 21 L’istruzione e La formazione professionale
Art. 22 L’istruzione e Formazione professionale iniziale
Art. 23 Formazione superiore
Art. 24 Formazione continua
Art. 25 Formazione nella Pubblica amministrazione
Art. 26 Qualità del servizio
Art. 27 Accreditamento
Art. 28 Autorizzazione e riconoscimento di altre attività
Art. 29 Accertamento delle competenze professionali
Art. 30 Certificazione dei percorsi formativi
Art. 31 Albo regionale dei formatori
Art. 32 Centri Regionali di Eccellenza
Art. 33 Distretti formativi
Art. 34 Carta dei diritti e dei doversi degli utenti della formazione professionale
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE
Art. 35 Funzioni e compiti della Regione
Art. 36 Funzioni e compiti degli Enti Locali
Art. 37 Collaborazione istituzionale e partecipazione sociale
1
Art. 38 Consiglio scolastico regionale Conferenza regionale per il sistema formativo
Art. 39 Conferenza regionale e Consulte regionali
Art. 40 Consigli provinciali per il sistema formativo e Conferenze provinciali di coordinamento
Art. 41 Monitoraggio e valutazione
Art. 42 Sistema informativo
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43 Norme transitorie
Art. 44 Decorrenza e abrogazioni
Art. 45 Norma finanziaria
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E
FINALITA’
Eliminazioni: sottolineato rosso, aggiunte: V e
grassetto blu; commenti: - “corsivo verde”.
Art. 1 Oggetto
Emendamenti e Commenti
1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione,
delle convenzioni internazionali in materia di diritti
degli uomini, delle donne, dei bambini e delle
bambine, dell’ordinamento dell’Unione europea e
dello Statuto sardo, detta i principi generali cui si
ispira la legislazione della Regione Autonoma della
Sardegna in materia di educazione, istruzione e
formazione professionale e disciplina l’esercizio delle
relative funzioni amministrative.
Art. 2 Principi generali
1. La Regione identifica la conoscenza come fattore
fondamentale per il pieno esercizio dei diritti di
cittadinanza, per una presenza consapevole e solidale
nella vita sociale e lavorativa, nonché per la crescita
culturale e lo sviluppo economico della comunità
sarda.
2. In coerenza con le politiche formative europee,
2. In coerenza con le politiche formative europee V compatibili con l’art.33 della Costituzione, per la
per la società della conoscenza e la qualificazione
società della conoscenza e la qualificazione delle
delle risorse umane, la Regione pone la persona al
risorse umane, la Regione pone la persona al centro
centro delle proprie politiche e garantisce ad ognuno, delle proprie politiche …..
per l’intero arco della vita, l'accesso a tutti i gradi
- “Va rifiutato, sulla base della Costituzione,
dell'istruzione e della formazione in condizione di
l’adeguamento generico alle politiche europee, che
pari opportunità ed uguaglianza formale e sostanziale. contengono anche una interpretazione della
sussidarietà come finanziamento prioritario e
integrale dei servizi privati con risorse pubbliche a
scapito dei servizi pubblici, incostituzionale,
inaccettabile e distruttiva”.
3. La Regione assume l’ordinamento nazionale
3. La Regione assume gli articoli 33, 34, 116, 117,
dell’istruzione V come riferimento della presente
118 e 119 della Costituzione come riferimento
legge e promuove sul proprio territorio la
della presente legge e promuove sul proprio
qualificazione del sistema nazionale dell’istruzione, territorio la qualificazione e la integrazione di tutte
in particolare della scuola pubblica V .
le attività di istruzione e di istruzione
professionale, riconoscendole come ordini e gradi
2
della scuola pubblica. Definisce la scuola
dell’infanzia, elementare, secondaria di primo e
secondo grado ovvero l’ istruzione professionale
iniziale fino ai 18 anni di età, come istruzione di
Sostiene lo sviluppo di un sistema formativo base obbligatoria e gratuita. Sostiene lo sviluppo
integrato fondato sull’unitarietà, sul pluralismo e
di un sistema formativo integrato fondato
sulla specificità ed autonomia delle singole
sull’unitarietà ……..
componenti e ne favorisce il coordinamento con i
- “Va rifiutata, sulla base dell’art.117 della
servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi,
Costituzione, la subalternità in toto alle leggi
dell’impiego e dell’educazione non formale.
nazionali, specie alle norme privatistiche di
Valorizza il ruolo degli Enti Locali e delle autonomie smantellamento del servizio pubblico, come, tra le
funzionali.
altre, il sistema di istruzione pubblico-privato, il
sistema scuola-formazione professionale (privata)
e il riordino dei cicli previsto dalla L.53. Le
competenze attribuite dagli art. 116, 117, 118 e 119
possono senz’altro essere utilizzate per rispettare
gli art. 33 e 34 e interpretarli in senso migliorativo,
eliminando i profili di incostituzionalità delle norme
nazionali citate, estremamente dannose per la
Sardegna come mostrano i dati degli ultimi 10
anni.Questa scelta è di fondamentale importanza
per caratterizzare in senso democratico l’intera
legge regionale e per affermare la sovranità della
Regione, realizzando le condizioni per lo sviluppo
civile”.
Art. 3 Finalità
1. La Regione e gli Enti Locali indirizzano le proprie
azioni ad elevare i livelli di istruzione, almeno fino al
conseguimento di un diploma o di una qualifica
professionale; a migliorare le competenze di ogni
persona in funzione dell’adattabilità all’evoluzione
dei saperi nella società della conoscenza. Sostengono
il successo scolastico e formativo fin dalla prima
infanzia e rimuovono gli ostacoli di ordine
….. e rimuovono gli ostacoli di ordine
economico, sociale, psicofisico e culturale V che ne economico, sociale, psicofisico, culturale, di genere
impediscono il raggiungimento per prevenire
e di etnia che ne impediscono il raggiungimento per
l’abbandono e la dispersione scolastica.
prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica.
2. La Regione e gli Enti Locali mirano, in particolare,
a conseguire:
a) lo sviluppo della qualità dell’istruzione pubblica
mediante la valorizzazione del ruolo sociale degli
insegnanti, delle autonomie scolastiche ed
universitarie e della loro reciproca interazione nonché
del patrimonio culturale e plurilingue V della
del patrimonio culturale e linguistico della……
Sardegna;
-“Plurilingui sono le persone non i patrimoni”.
b) la qualificazione e l’adeguata diffusione territoriale b) la qualificazione e l’adeguata diffusione
dell’offerta formativa, con particolare attenzione alle territoriale dell’offerta formativa, con particolare
aree deboli e a rischio di spopolamento, anche
attenzione alle aree deboli e a rischio di
mediante la progressiva estensione del tempo pieno e spopolamento, anche mediante la progressiva
3
lungo V nelle scuole e degli istituti comprensivi e
globali;
c) il sostegno alla frequenza e al proseguimento degli
studi nell’istruzione pubblica e alla continuità
didattica tra i diversi ordini e gradi di scuola, nonché
al diritto allo studio specie per gli studenti
appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate e a
quelli capaci e meritevoli;
V
estensione del tempo pieno e prolungato nelle
scuole e degli istituti comprensivi e globali;
-“ Il tempo lungo è riduttivo rispetto a quello
prolungato”.
C bis) l’innalzamento del livello della istruzione,
della formazione, e delle competenze culturali
minime della popolazione adulta, sostenendo e
diffondendo i Centri territoriali per l’educazione
degli adulti e, anche in integrazione con essi, i
corsi serali per adulti delle scuole secondarie di
secondo grado e degli Istituti professionali
pubblici;
- “l’EdA da svolgersi nei Ctp e negli istituti
pubblici va resa fruibile da tutta la popolazione
adulta”.
d) l’integrazione delle persone diversamente abili Ve d) l’integrazione delle persone in situazione di
in statoV di disagio, anche mediante la partecipazione svantaggio fisico e psichico e in situazione di
attiva delle famiglie, delle associazioni, delle parti
disagio, anche mediante la partecipazione attiva
sociali e dei soggetti del terzo settore;
delle famiglie, delle associazioni, delle parti sociali
e) l’adeguamento dell'offerta formativa alle esigenze e dei soggetti del terzo settore;
di nomadi e immigrati, per i quali si applicano le
- “Questa definizione corrisponde alle
disposizioni della presente legge in condizione di
indicazioni delle persone e delle associazioni
parità nel riconoscimento e nel rispetto delle diverse interessate”.
identità;
f) la qualificazione del sistema della istruzione e
f) la qualificazione del sistema della V formazione
formazione professionale in primo luogo di quella
professionale V;
pubblica;
g) l’educazione degli adulti e la formazione continua
-“ La materia a esclusiva competenza regionale
e permanente;
è detta “della istruzione e della formazione
professionale” nell’art.117 della Costituzione e non
può essere ridotto alla FP, tanto meno a quella
tradizionale delle agenzie private finanziate
integralmente da Regione, Stato ed Europa”.
h) l’integrazione tra istruzione e formazione
h) ELIMINATO INTEGRALMENTE
professionale nel riconoscimento dell'autonomia e
- “Questo punto si presta ad interpretazioni
della dignità dei due percorsi.
equivoche a danno dei servizi educativi pubblici”.
TITOLO II - IL SISTEMA REGIONALE
DELL’EDUCAZIONE, DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 4 Interventi a favore dell’infanzia
1. La Regione garantisce a tutti i bambini, dalla
nascita ai sei anni, il diritto ad avere pari opportunità
di cura, relazione e gioco, di educazione e istruzione
e a sviluppare pienamente le loro potenzialità di
apprendimento, autonomia e creatività, in un idoneo
contesto affettivo, ludico e cognitivo. I nidi e le
4
scuole dell’infanzia concorrono ai processi di
educazione e di sviluppo del bambino V nel rispetto
delle identità individuali, culturali V e religiose.
2. A tal fine la Regione e gli Enti Locali perseguono:
a) la diffusione V della scuola pubblica dell’infanzia,
quale parte integrante del sistema nazionale di
educazione e istruzione V;
b) l’incremento e la diffusione sul V territorio
regionale dei micronidi, degli asili nido V e delle
scuole per l’infanzia anche attraverso la promozione
di nidi nelle aziende e nella pubblica
amministrazione;
c) il potenziamento dei servizi sociali e ludicoricreativi, attraverso la realizzazione di un sistema
integrato per l’infanzia a dimensione territoriale;
d) il sostegno della continuità educativa tra l’asilo
nido, la scuola dell’infanzia e il primo ciclo
dell’istruzione, favorendo anche, tramite l’intesa fra
singole istituzioni scolastiche ed Enti Locali, la
presenza di nidi e scuole dell’infanzia negli stessi
edifici scolastici, particolarmente nelle aree soggette
a fenomeni di spopolamento.
…...di sviluppo del bambino/a nel rispetto delle
identità individuali, culturali, etniche e religiose.
a) la diffusione in tutto il territorio regionale della
scuola pubblica dell’infanzia, quale parte integrante
del sistema nazionale di educazione e istruzione,
rendendola effettivamente fruibile da tutti/e i/le
bambini/e in età tra i 3 e i 6 anni;
b) la diffusione in tutto il territorio regionale degli
asili nido territoriali pubblici, rendendoli
effettivamente fruibili da tutti/e i/le bambini/e in
età tra 0 e 3 anni;
-“ Le scuole materne pubbliche e i nidi pubblici
devono essere aperti in tutti i comuni e in tutti i
quartieri, con orari compatibili con il lavoro dei
genitori, indipendentemente dalla presenza di
scuole private, senza legare i nidi alle aziende e
senza finanziamenti pubblici a scuole e servizi
privati tanto meno in quanto sostitutivi di quelli
pubblici come nella normativa vigente prima di
questa Legge . Questa scelta corretta e lungimirante
deriva da quanto disposto nell’art. 3 riscritto in
piena coerenza con lo spirito e la lettera della
3. La Regione, attraverso i Comuni, concorre a
Costituzione oltre che dei bisogni civili dei sardi. Si
sostenere la frequenza dei bambini presso le scuole può prevedere un percorso transitorio rispetto alla
pubbliche dell’infanzia anche mediante contributi per normativa precedente (vedi art. 43) “.
i servizi di trasporto, compresa l’attività di
….per i servizi di accoglienza e di mensa,
accompagnamento, per i servizi V di mensa, per
l’acquisto di materiale didattico e ludico, di
attrezzature e arredi.
4. La Regione, per favorire la diffusione dei servizi 4. ELIMINATO INTEGRALMENTE
educativi per l’infanzia, può sostenere le scuole
-“ Come sopra “.
materne non statali.
5. La Giunta regionale, nel Piano triennale per il
sistema formativo, di cui all’art. 35, definisce i
requisiti strutturali e di qualità del servizio nonché le
procedure per l’accreditamento di soggetti privati che
intendano istituire o gestire servizi educativi per
l’infanzia, definisce, altresì, le modalità per
l’erogazione dei contributi.
Art. 5 Valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni Art. 5 Innovazione e arricchimento didattico e
scolastiche
curricolare
1. La Regione, a garanzia della libertà
d’insegnamento e del pluralismo culturale, valorizza
l’autonomia delle istituzioni scolastiche pubbliche.
Riconosce alle stesse competenza tecnica in materia
di curricola didattici e concorre a definire con esse i
requisiti e le priorità nell’ambito della quota di
1. La Regione, d’intesa con gli Enti Locali,
avvalendosi del Consiglio scolastico regionale e
dei Consigli provinciali per il sistema formativo
di cui agli art.38 e 40, incentiva la creazione di
reti e consorzi tra le istituzioni scolastiche
autonome, cui riconosce competenza esclusiva in
5
competenza regionale .
2. La Regione, d’intesa con gli Enti Locali e l’Ufficio
Scolastico Regionale, incentiva la creazione di reti e
consorzi tra le istituzioni scolastiche e la
cooperazione tra le istituzioni scolastiche e
territoriali.
Concorre con propri finanziamenti al sostegno di
interventi nelle seguenti aree prioritarie:
a) prevenzione della dispersione scolastica e del
disagio sociale, realizzate anche in collaborazione
con i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi e con
l’associazionismo del territorio, per aumentare il
numero dei diplomati;
b) sperimentazione di metodologie didattiche,
disciplinari e di ricerca pedagogica innovative, anche
con utilizzo di nuove tecnologie, per arricchire
l’offerta formativa, migliorare l’efficacia dei processi
di insegnamento e apprendimento ed elevare le
competenze degli studenti specie in ambito
scientifico;
c) attività di orientamento, di cui all’art. 14, comma 2
della presente legge, e per il recupero dei debiti
formativi;
d) formazione e aggiornamento del personale in
servizio.
-“ Gli art. 5 e 9 devono essere riuniti e
semplificati: la Regione promuove, finanzia e
coordina, le scuole propongono, elaborano e
decidono. I consigli elettivi di cui agli artt. 38 e 40
riscritti, istruiscono i provvedimenti e tutelano gli
operatori delle autonomie scolastiche dalla
lontananza dei politici e dall’autoritarismo e
dall’opportunismo delle burocrazie e dei Dirigenti”.
- “La competenza educativa e culturale e non
tecnica deve essere riconosciuta pienamente alle
scuole. 20 alunni/classe sono decisivi contro la
dispersione, in più si deve attribuire al servizio
pubblico i mezzi e gli elementi di flessibilità e
innovazione che l’art.17, che va abrogato, intende
attribuire ai percorsi integrati con gli Enti privati. La
definizione degli organici funzionali d'istituto
allargati è indispensabile per conseguire risultati
efficaci, stabili e generalizzati”.
-“Va evitato l’azzeramento in atto delle seconde e
terze lingue e generalizzato davvero l’inglese”.
materia di innovazione didattica e curricolare, e
promuove in collaborazione con esse e con propri
finanziamenti anche in concorso con
finanziamenti statali ed europei, la realizzazione
dei seguenti obiettivi prioritari:
a) la prevenzione della dispersione scolastica e
del disagio sociale, con l'istituzione di organici
funzionali stabili allargati, la formazione di classi
di massimo 20 alunni nelle aree e nelle fasce a
rischio di dispersione e con interventi di
innovazione didattica flessibili, anche
individualizzati, con metodologie innovative e
comprendenti l’accoglienza, l’orientamento, lo
svolgimento di tirocini, l’utilizzo di laboratori
specializzati, realizzati anche in collaborazione
con i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi e
con l’associazionismo del territorio, per
aumentare il numero dei diplomati;
b) l’ innovazione e la sperimentazione
pedagogica, didattica e organizzativa per
favorire il successo scolastico, nonché
l’innalzamento delle competenze, con la
definizione di organici funzionali d'istituto
allargati adeguati ai progetti, per arricchire
l’offerta formativa, migliorare l’efficacia dei
processi di insegnamento e apprendimento ed
elevare le competenze degli studenti specie in
ambito scientifico;
c) l'attivazione di innovazioni didattiche e
curricolari anche in collaborazione con i centri di
servizi culturali pubblici, e con operatori
qualificati in ambito psico-pedagogico,
terapeutico, culturale, sociale, sportivo, artistico,
scientifico-tecnologico, e con loro associazioni;
d) la diffusione e l’utilizzo di tecnologie
informatiche e delle reti di telecomunicazione;
e) l’apprendimento e la conoscenza delle lingue
straniere comprese la seconda e la terza lingua
comunitaria come previsto dalle direttive
europee;
f) le attività di orientamento e per il recupero dei
debiti formativi.
Art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale e
plurilingue V della Sardegna
1. La Regione, nell’ambito del dettato costituzionale,
della Carta europea delle lingue regionali e
minoritarie e della L. n. 482/1999, valorizza e
Art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale e
linguistico della Sardegna
1. La Regione, nell’ambito del dettato
costituzionale, della Carta europea delle lingue
regionali e minoritarie e della L. n. 482/1999,
6
sostiene, a partire dalla scuola dell’infanzia, la
conoscenza V del patrimonio storico, artistico,
culturale, paesaggistico e plurilingue V della
Sardegna, nel rispetto delle capacità linguistiche
iniziali di ciascuno, operando per un loro graduale
ampliamento V.
2. A tal fine promuove i seguenti interventi:
a) formazione e aggiornamento degli insegnanti, su
iniziativa delle scuole, da svolgersi in collaborazione
con le Università, l’Ufficio Scolastico Regionale,
l’Istituto Regionale per la Ricerca Educativa e
l’associazionismo professionale docente;
b) progettazione curriculare, studio, ricerca e
sperimentazione didattica nel quadro di una gestione
unitaria e integrata della quota regionale di curricula;
c) raccolta, catalogazione, diffusione in rete di quanto
realizzato dalle istituzioni scolastiche e dalle agenzie
formative in riferimento alla cultura materiale e
immateriale del popolo sardo.
valorizza e sostiene, a partire dalla scuola
dell’infanzia, la conoscenza della lingua sarda
nelle sue diverse varianti, nonché dell’algherese e
del tabarchino e del patrimonio storico, artistico,
culturale e ambientale della Sardegna, nel rispetto
delle capacità linguistiche iniziali di ciascuno,
operando per un loro graduale ampliamento,
promuovendo in ogni ordine di scuola, con le
modalità di cui all’art. 5 ed all’art.9, integrazioni
dei programmi e dei curricola .
-“La valorizzazione delle peculiarità linguistiche
e culturali va integrata e gestita con le stesse
modalità delle innovazioni dell’art.5; per la stessa
ragione la formazione degli insegnanti e la
progettazione didattica e curricolare vanno riferite
a tutte le innovazioni e trattate a parte, perciò le
trasferiamo all’art. 9 riscritto integralmente. Per
evitare ambiguità sulla lingua proponiamo la
formula ampia su indicata: non si può rinnegare
(con la generica e scorretta dicitura di patrimonio
plurilingue) il valore culturale, antropologico,
simbolico e storico-politico della lingua sarda e la
connessa autostima dei sardi; inoltre va finalmente
rispettato il bilinguismo funzionale di molti studenti,
nonché l’utilità della sua conoscenza anche da parte
dei non parlanti, per il riconoscimento delle
peculiarità dell’italiano regionale e per un corretto
apprendimento linguistico; infine l’ambiente ha un
valore più ampio del solo paesaggio”.
Art. 7 Interventi per l’integrazione dei diversamente Art. 7 Interventi per l’integrazione delle persone in
abili
situazione di svantaggio fisico e psichico
1. La Regione, di concerto con le scuole, le agenzie
formative accreditate, gli Enti Locali, le Aziende
Sanitarie Locali e le famiglie, promuove interventi
diretti a garantire il pieno esercizio del diritto V
all'educazione, all'istruzione e alla formazione
professionale di tutte le persone diversamente abili V.
-“ La dicitura diversamente abili è contestata da
molte persone coinvolte e dalle loro associazioni,
ci sembra più corretta la definizione qui utilizzata”.
..diritto all’informazione, all'educazione,
all'istruzione e alla formazione professionale di tutte
le persone in situazione di svantaggio fisico e
psichico, organizzando specifici servizi a ciò
destinati e assicurando la disponibilità in tutto il
sistema dell’istruzione e dell’istruzione e
formazione professionale di organici degli
insegnanti di sostegno corrispondenti ai bisogni
accertati.
- “La definizione degli organici è indispensabile
2. Tali V interventi vengono attivati nel quadro di
per garantire i diritti“.
accordi di programma, stipulati, nell’ambito delle
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di
rispettive competenze, fra Enti Locali, istituzioni
accordi di programma …… fra Enti Locali,
scolastiche, V agenzie formative accreditate, Aziende istituzioni scolastiche, centri di servizi culturali
pubblici, agenzie formative accreditate, .…
Sanitarie Locali.
7
Sono finalizzati ad una programmazione coordinata
dei servizi scolastici e della V formazione
………..dei servizi scolastici e della istruzione e
professionale con quelli sanitari, sociali, culturali,
formazione professionale con ….
ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul
territorio da enti pubblici e privati.
3. A tal fine, la Regione, istituisce un fondo unico per
l’integrazione scolastica e formativa dei diversamente ….l’integrazione scolastica e formativa
abili V, da destinarsi agli Enti Locali, per la fornitura delle persone in situazione di svantaggio fisico e
di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico psichico, da destinarsi agli Enti Locali….
e strumentale, nonché per personale aggiuntivo
idoneo a favorire l’attuazione del Piano Educativo
Individualizzato.
Art. 8 Persone in stato di disagio
Persone in situazione di disagio
1. La Regione e gli Enti Locali, anche in concorso
con finanziamenti statali ed europei, V sostengono
interventi volti a garantire:
a) la continuità scolastica ed educativa fra scuola ed
ospedale e fra scuola e struttura sociosanitaria, anche
attraverso reti di telecomunicazione;
b) il recupero scolastico, formativo, l’orientamento e
l’inserimento nel sistema educativo e nel mondo del
lavoro di minori e adulti sottoposti a misure
restrittive, di adolescenti con problemi di disagio
sociale, psichico o collegato con dipendenze e di
adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti.
3. La Regione e gli Enti Locali sostengono, inoltre,
azioni a favore dell’integrazione scolastica e della
mediazione culturale per i nomadi e gli immigrati.
1. La Regione e gli Enti Locali, anche in concorso
con finanziamenti statali ed europei, attraverso i
servizi educativi territoriali pubblici, sostengono
interventi volti a garantire:
Art. 9 Arricchimento dell’offerta formativa
Art.9 Formazione degli insegnanti e sostegno
alle innovazioni didattiche e curricolari
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione
dell’offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale.
2. La Regione e gli Enti Locali sostengono, anche in
concorso con finanziamenti statali ed europei,
l’arricchimento continuo dell’offerta formativa
promuovendo in particolare:
a) la realizzazione di integrazioni curriculari ed extra
curriculari volte ad individualizzare e innovare i
percorsi formativi e renderli più rispondenti alle
differenze e ai ritmi di apprendimento di ciascuno;
b) la realizzazione di percorsi integrati mediante
l’attivazione di reti tra le scuole, con istituti e
associazioni culturali, sportive e del volontariato, con
agenzie formative accreditate, con aziende pubbliche
e private;
Al fine di realizzare quanto previsto negli art. 5 e
6 la Regione, avvalendosi del Consiglio scolastico
regionale e dei Consigli provinciali per il sistema
formativo, promuove i seguenti interventi:
a) formazione e aggiornamento degli insegnanti,
su iniziativa delle scuole, da svolgersi in
collaborazione con le Università, l’Ufficio
Scolastico Regionale, l’Istituto Regionale per la
Ricerca Educativa e le associazioni professionali
dei docenti accreditate presso il Consiglio
scolastico Regionale;
b) progettazione curriculare, studio, ricerca e
sperimentazione didattica, su iniziativa delle
scuole, nel quadro di una gestione unitaria e
integrata della quota regionale dei curricula;
c) raccolta, catalogazione, diffusione in rete di
- “Situazione esprime una condizione
transitoria, stato indica una condizione stabile”.
8
c) l’innovazione e la sperimentazione pedagogica,
didattica e organizzativa per favorire il successo
scolastico formativo, nonché l’innalzamento delle
competenze;
d) la diffusione e l’utilizzo di tecnologie informatiche
e delle reti di telecomunicazione;
e) l’apprendimento e la conoscenza delle lingue
straniere con particolare riferimento alle direttive
europee.
quanto realizzato dalle istituzioni scolastiche in
riferimento alle innovazioni pedagogiche,
didattiche e curricolari ed alla cultura materiale
e immateriale del popolo sardo.
-“ I contenuti originari validi di questo articolo
sono trasferiti all’art.5, mentre va eliminata la
confusione mistificante tra il recupero e il successo
educativo e l’addestramento professionale privato e
va garantita a tutti l’istruzione generale e culturale
della persona e del cittadino, distinta dalla
successiva formazione professionalizzante”.
Art. 10 Interventi per il diritto allo studio
1. La Regione e gli Enti Locali, in attuazione delle
finalità della presente legge, promuovono servizi e
interventi volti a favorire i processi educativi fin dalla
scuola dell’infanzia e il diritto allo studio scolastico.
Essi sono destinati a residenti in Sardegna e nomadi,
- “Evitare le discriminazioni terminologiche e
sostanziali”.
V frequentanti le scuole pubbliche operanti nel
Essi sono destinati agli studenti frequentanti le
territorio regionale, con riferimento V alla capacità
economica della famiglia.
scuole pubbliche operanti nel territorio regionale, in
2. Tali interventi e servizi comprendono, in
proporzione alla capacità economica della famiglia.
particolare, l’erogazione di provvidenze e/o di
facilitazioni per:
a) la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo
agli studenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado e l’organizzazione di servizi di
comodato per libri di testo e di sussidi didattici, anche
tramite un fondo da istituire presso le singole scuole;
b) servizi di mensa per gli studenti fuori sede che
-“ Sostenere il tempo pieno e prolungato e le
frequentino attività didattiche pomeridiane;
innovazioni didattiche anche per i residenti”.
c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
d) servizi residenziali presso i convitti annessi agli
istituti professionali di Stato V nonché contributi per istituti professionali pubblici nonché contributi per
acquisto di suppellettili e attrezzature didattiche e
acquisto di suppellettili e attrezzature didattiche e
scientifiche necessarie al funzionamento e per la
scientifiche necessarie al funzionamento e per la
gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi
gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi
didattici e aziendali;
didattici e aziendali;
-“ Allora gli IPS, i loro convitti e le loro
e) servizi residenziali presso i convitti nazionali di
Cagliari e Sassari;
attività esistono anche per la legge regionale!
f) carta studenti per l’accesso facilitato alle attività e Purtroppo sembra un refuso dei redattori perché
l’articolo 117 della Costituzione combinato con la
istituti culturali esistenti sul territorio;
L.53 pare impedire che possano mantenere questa
g) servizi di sostegno e mediazione culturali per il
dicitura ma consente invece alla Regione di
pieno inserimento scolastico dei figli dei nomadi e
legiferare su di essi con competenza esclusiva,
degli immigrati;
pertanto nulla vieta che possano essere mantenuti
h) borse di studio;
come Istituti pubblici con organici statali ma a
i) progetti di scambio interculturale.
3. I servizi di cui al comma precedente, lettere a, b, c, governo regionale come è previsto nell’art.22 della
riscrittura della presente legge, attraverso una
e, g, sono gestiti dal Comune di residenza dello
apposita contrattazione come nell’art.43 riscritto”.
studente, a meno di accordi diversi fra più Comuni
9
interessati, quelli di cui alle lettere d, f, i sono gestiti
dalle Province. Gli utenti dei servizi concorrono al
loro costo con contributi rapportati alle proprie
capacità economiche e alle fasce di reddito
individuate dalla Regione.
4. La Regione e gli Enti Locali, per ridurre i disagi
del pendolarismo, promuovono e sostengono
annualmente piani coordinati per il trasporto
scolastico. La Regione favorisce l’organizzazione dei
servizi di scuola-bus da parte dei Comuni, anche
associati tra loro.
Art . 11 Borse di studio
Art . 11 Sussidio economico per la frequenza e
borse di studio
1. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto
allo studio per tutti gli studenti, frequentanti scuole
pubbliche del sistema nazionale di istruzione operanti
nel territorio regionale, istituisce un fondo di borse di
…istituisce un fondo per
studio per V la frequenza della scuola primaria e
a) il sussidio economico per la frequenza della
secondaria di primo e secondo grado, destinate agli scuola primaria e secondaria di primo e secondo
studenti in disagiate condizioni economiche V e a
grado, destinato agli studenti in disagiate condizioni
quelli capaci e meritevoli.
economiche ed alle famiglie a reddito medio2. Le borse di studio, anche in concorso con eventuali basso, in proporzione al reddito ed alle persone a
finanziamenti statali ed europei, sono attribuite in via carico, in misura da definirsi con apposito atto
prioritaria a studenti appartenenti a famiglie il cui
della Giunta Regionale, da corrispondersi
reddito rientri nelle fasce determinate a norma del
mensilmente previa verifica della effettività della
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e
frequenza stessa;
successive modifiche ed integrazioni.
b)borse di studio per gli studenti capaci e
3. La Giunta regionale, nel Piano triennale per il
meritevoli.
sistema formativo, di cui all’art. 35, stabilisce la
-“ Contro il disagio sociale e la dispersione è
misura massima delle borse di studio, anche
indispensabile sostenere tutte le famiglie in
differenziate per ordine e grado di scuola e, a
difficoltà, finanziando adeguatamente il fondo, per
garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce le garantire l’effettiva frequenza in condizioni di
modalità attraverso cui i Comuni provvedono
maggiore serenità ed impedire che indirizzino i
all'assegnazione delle stesse, anche avvalendosi della figli precocemente al lavoro nero”.
collaborazione delle istituzioni scolastiche.
4. La Regione, inoltre, istituisce annualmente borse di
studio:
a) per solo merito, destinate a giovani residenti nella
regione, frequentanti la scuola secondaria pubblica di
secondo grado; i vincitori di tali borse continuano ad
usufruirne negli anni successivi, fino al
completamento del percorso di istruzione, se
permangono i requisiti di merito;
b) per la frequenza all’estero, non superiore ad un
anno scolastico, del quarto anno della scuola
secondaria pubblica di secondo grado, destinate a
giovani residenti nella regione, frequentanti la scuola
pubblica e vincitori di relativa selezione per merito;
c) per la frequenza ai corsi del Collegio del mondo
10
unito di Duino Aurisina, destinate a giovani residenti
nella regione, vincitori per merito dei concorsi indetti
dalla Commissione italiana per i Collegi del Mondo
Unito.
5. La Giunta regionale nel Piano triennale per il
sistema formativo, di cui all’art.35, determina le
modalità di erogazione, i criteri di assegnazione e
l’ammontare delle borse di cui al precedente comma.
Art. 12 Scambi interculturali
1. La Regione stanzia annualmente contributi a favore
delle istituzioni scolastiche pubbliche per gemellaggi
e scambi culturali in ambito nazionale ed
internazionale, nonché per itinerari scolastici in
ambito regionale mirati alla conoscenza dei beni
culturali e paesaggistici della Sardegna, da destinarsi
prioritariamente alla partecipazione degli studenti in
condizioni economiche disagiate.
Art. 13 Rete scolastica
1. La Regione, nel rispetto delle competenze dello
1. La Regione, nell’esercizio delle competenze
Stato, V indirizza e coordina la programmazione della attribuitegli dagli art. 116 e 117 della
rete scolastica regionale, ne stabilisce i criteri per
Costituzione, avvalendosi dei consigli elettivi di
l’organizzazione, compresi i parametri dimensionali cui agli art.38 e 40, indirizza e coordina la
delle istituzioni scolastiche e, nei limiti delle
programmazione della rete scolastica regionale, ne
disponibilità, le risorse umane e finanziarie V.
stabilisce i criteri per l’organizzazione, compresi i
parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche e
le risorse umane e finanziarie, definendo gli
organici del personale statale necessari a
realizzare quanto previsto dagli art. 3, 4, 5, 6, 7,
Definisce la suddivisione del territorio regionale in 8, 9, 19 e 22 della presente legge.
-“La sentenza 13/04 della Corte Cost. chiarisce
zone coerenti con l’ambito territoriale del Piano
Locale Unitario dei Servizi alla persona e funzionali che: la competenza del dirigente preposto
al miglioramento dell’offerta formativa, con
all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando
particolare attenzione alle aree più periferiche e a
le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel
rischio di spopolamento.
rispetto della continuità del servizio di istruzione,
2. Fino al completo trasferimento delle risorse umane con legge, attribuiscano a propri organi la
e finanziarie dallo Stato alla Regione, la Giunta
definizione delle dotazioni organiche del personale
regionale, per l’attuazione della programmazione
docente delle istituzioni scolastiche. Pertanto
della rete scolastica regionale, promuove intese con il affermiamo la sovranità regionale, poi si
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per
individueranno (vedi art.43) quali tra le norme
stabilire:
nazionali vigenti in materia resteranno valide in
a) modalità e tempi per la determinazione e
quanto principi e criteri generali di competenza
l’assegnazione da parte statale delle risorse umane e dello Stato. È comunque necessario nella
finanziarie destinate alla Regione;
contrattazione con lo Stato, ottenere che i ruoli e le
b) forme di collaborazione tra l’Amministrazione
classi di concorso degli insegnanti rimangano
regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale ai fini
statali, definendone i contingenti necessari sia nel
dell’istruttoria per l’attuazione della programmazione sistema dell’istruzione che in quello dell’istruzione
11
regionale della rete scolastica e degli adempimenti
e formazione professionale (vedi art.22) per
per l’assegnazione e la mobilità del personale;
garantire la qualità e l’unitarietà tra le regioni e
c) le modalità di integrazione e di condivisione dei
tra i sue sistemi dell’istruzione; devono passare alla
sistemi e dei flussi informativi.
regione invece gli Uffici amministrativi del MIUR.”.
3. Le funzioni di programmazione territoriale
IL PUNTO 2 E’ ELIMINATO INTEGRALMENTE
dell’organizzazione della rete scolastica, nell’ambito E’ TRASFERITO ALL’ART. 43
delle rispettive competenze, spettano agli Enti Locali
che provvedono secondo le modalità e i tempi definiti
dall’art. 36. Nell’ambito delle procedure
programmatorie sono soggetti della programmazione
territoriale le Province, i Comuni, singoli o associati e
le istituzioni scolastiche autonome delle zone di cui al
comma 1.
Art. 14 Orientamento
1. La Regione e gli Enti Locali, al fine di sviluppare
l’apprendimento e le competenze decisionali, le
abilità cognitive e di cittadinanza attiva, connesse al
processo di crescita della persona, e di favorire le
scelte scolastiche, formative e professionali,
finanziano attività di orientamento e, a garanzia della
loro qualità, interventi per la formazione dei docenti e
dei formatori anche mediante l’utilizzo di esperti e di
strumenti adeguati.
2. Le attività di orientamento si realizzano anche
attraverso progetti integrati tra soggetti pubblici e
privati, in particolare istituzioni scolastiche e
università pubbliche, V Centri Regionali di
università pubbliche, Centri territoriali
Formazione Professionale, servizi per l’impiego,
permanenti per l’istruzione e la formazione in
organizzazioni sociali. Sono destinate ai giovani in età adulta, Centri Regionali di Formazione
uscita dai vari gradi del sistema scolastico e della
Professionale, servizi per l’impiego,
formazione professionale; ai giovani e agli adulti in
cerca di prima o nuova occupazione; alle donne, con
particolare attenzione ai problemi di inserimento
lavorativo e di conciliazione dei tempi di lavoro e di lavorativo e di conciliazione dei tempi di lavoro e di
cura; ai soggetti deboli sul mercato del lavoro,
cura; ai soggetti deboli sul mercato del lavoro, alle
diversamente abili o in condizioni di svantaggio
persone in situazione di svantaggio fisico o
sociale. Sono finalizzate:
psichico o in condizioni di svantaggio sociale. Sono
finalizzate:
a) all’educazione alla scelta sulla base della
comprensione e dell’espressione degli interessi,
attitudini e inclinazioni, nel contesto dei percorsi di
istruzione e di formazione professionale;
b) alla consapevolezza delle opportunità offerte dalle
professioni e occupazioni mediante la conoscenza,
anche diretta, del mondo del lavoro;
c) alla prevenzione del disagio sociale anche
mediante azioni integrate con i servizi territoriali alla
persona.
Art. 15 Libretto formativo del cittadino
12
1. Agli studenti, all’atto della prima iscrizione presso
tutte le istituzioni scolastiche o i corsi di formazione
professionale successivi all’assolvimento alla scuola
secondaria di primo grado, viene rilasciato il libretto
formativo del cittadino. Tale libretto indica i titoli, le
qualifiche e le certificazioni conseguite, nonché gli nonché gli attestati di frequenza a percorsi
attestati di frequenza a percorsi dell’educazione non dell’educazione non formale, le competenze ed i
formale, le competenze ed i crediti formativi
crediti formativi documentati a qualunque titolo
documentati a qualunque titolo acquisiti. V Viene
acquisiti. Le competenze culturali non
reso disponibile anche in formato elettronico e
formalizzate da titoli dovranno essere certificate
interconnesso ai settori tematici dedicati
dalle istituzioni scolastiche ed eventualmente
all’istruzione, alla formazione professionale e al
integrate attraverso i Centri territoriali
lavoro, nell’ambito del sistema informativo regionale, permanenti per l’istruzione e la formazione in
di cui all’art. 42.
età adulta .
2. La Giunta regionale, nell’ambito degli accordi
nazionali, definisce le caratteristiche del libretto
formativo del cittadino e le modalità per il rilascio.
Art. 16 Edilizia scolastica
1. La realizzazione, localizzazione, ampliamento e
destinazione di edifici e locali, comprese le strutture
per il gioco, la socializzazione e l’attività sportiva o
inerenti servizi di sostegno ai compiti formativi,
assegnati o da assegnarsi a istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, sono attuate in modo da garantire
nel territorio regionale a tutti gli studenti le migliori
condizioni ambientali, formative e di agibilità.
2. Gli edifici e i locali, a disposizione o destinati alle
istituzioni scolastiche, devono rispondere a requisiti
di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica e di
localizzazione definiti dalla Giunta regionale, su
proposta degli assessori competenti, con apposito
regolamento.
3. La Regione e gli Enti Locali, nei rispettivi ambiti
di competenza, al fine di consentire il miglior utilizzo
del patrimonio edilizio scolastico, favoriscono:
a) l’uso comune di spazi, attrezzature, strumenti e
servizi tra più istituzioni scolastiche, da attuarsi anche
attraverso accordi di rete;
b) l’utilizzo di edifici e locali scolastici, comprese
palestre, impianti e attrezzature, per attività
extrascolastiche e culturali, ricreative e sportive
anche d’interesse pubblico, compatibilmente con
l’espletamento delle attività curricolari e al di fuori
dell’orario scolastico;
c) il riutilizzo di edifici scolastici, non più in uso, per
attività culturali, sociali e sportive d’interesse
pubblico anche mediante l’affidamento della loro
gestione ad associazioni culturali, sportive e di
13
volontariato, fatte salve le esigenze prioritarie delle
istituzioni scolastiche.
4. Province, Comuni e istituzioni scolastiche,
ciascuno nel proprio ambito di competenza,
definiscono mediante accordi le modalità
organizzative, i criteri e gli eventuali oneri per
l’utilizzazione degli edifici e dei locali scolastici di
cui alle lettere b) e c).
Art. 17 Interventi di integrazione fra istruzione e
formazione professionale
1. La Regione e gli Enti Locali, per favorire
l’arricchimento dell’offerta formativa e l’interazione
tra apprendimento teorico e applicazione concreta,
nonché lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e
professionale e l’assolvimento dell’obbligo
formativo, sostengono interventi di integrazione fra
l’istruzione e la formazione professionale. Tali
interventi si basano sulla valorizzazione degli
specifici apporti e competenze, sul reciproco
riconoscimento dei crediti e devono garantire reali
possibilità di passaggio da un sistema all’altro. Si
realizzano prioritariamente nell’obbligo formativo,
nell’istruzione e formazione tecnica superiore, nei
percorsi universitari anche successivi alla laurea e
nell’educazione degli adulti.
2. I percorsi integrati di istruzione e formazione
professionale del primo biennio della scuola
secondaria di secondo grado sono finalizzati a
rafforzare la capacità di orientamento e di scelta degli
studenti fra l’istruzione e la formazione professionale,
nonché il consolidamento dei saperi di base,
indispensabili al proseguimento di entrambi i
percorsi.
3. La Regione e le Province, anche sulla base di
intese con l’Amministrazione scolastica e nel quadro
degli accordi nazionali, sostengono le istituzioni
scolastiche pubbliche che partecipano ad accordi
stipulati con agenzie formative accreditate, per la
definizione di curricula biennali integrati destinati
agli studenti del primo e del secondo anno
dell’istruzione secondaria di secondo grado.
4. Tali accordi si basano su progetti formativi
flessibili, anche individualizzati, con attenzione a
metodologie didattiche innovative e comprendenti
l’accoglienza, l’orientamento, lo svolgimento di
tirocini, l’utilizzo di laboratori specializzati e l’uso di
nuove tecnologie. Recepiscono nelle linee essenziali i
progetti didattici, di cui al successivo comma 5, e
definiscono i responsabili delle attività, le modalità
Art. 17 ELIMINATO INTERAMENTE
- “Questo articolo viene presentato come
correttivo della Legge Moratti (L.53 che prevede
l’avviamento professionale già nell’ultimo anno
delle medie e fa iniziare l’apprendistato e la
formazione professionale ai 14 anni) perché
combinato con l’art.22, sposta l’inizio dell’FP
pura ai 16 anni. Il che dimostra che il legislatore
sardo ritiene di poter contraddire le norme
nazionali, cosa che riteniamo giuridicamente
corretta (ex art. 117 Cost.) ma paradossalmente lo
fa per introdurre la FP privata anche nel canale
dell’istruzione secondaria di 2° grado (in cui la
L.53-Moratti non prevede attività di FP ma “solo”
alternanza scuola-lavoro e certo non può
obbligare la Regione a finanziarla), promuovendo
l’affidamento di parti di tutti i bienni alle agenzie
private. Purtroppo nell’intera proposta di Legge si
dà per scontata l’ abolizione degli Istituti
Professionali pubblici, la integrale
regionalizzazione del settore e l’affidamento di
tutte le attività professionalizzanti alle così dette
agenzie formative (tra le quali gli enti privati
hanno un ruolo assolutamente preponderante,
assorbendo attualmente il 95% della spesa
regionale per l’FP) tramite il tradizionale
strumento dei piani approvati dalla Giunta.
Questa interpretazione del quadro normativo non
è affatto obbligata ed è invece succube delle
politiche privatistiche contrarie allo spirito se non
alla lettera della Costituzione, nonché della
tradizionale sudditanza del ceto politico regionale
verso gli Enti privati: entrambi fattori di grave
impedimento per lo sviluppo della istruzione, della
cultura e della buona politica in Sardegna. Infine
presentare questa come misura contro la
dispersione e contro l’invadenza degli Enti privati
è una grave mistificazione: all’opposto di quanto
propagandato, con i bienni integrati, che vengono
14
della valutazione dei risultati e del rilascio dei crediti.
5. I progetti, definiti d’intesa tra i docenti
dell’istruzione e della formazione professionale,
devono:
a) essere coerenti con l’indirizzo proprio
dell’istituzione scolastica di riferimento;
b) contenere discipline ed attività inerenti sia la
formazione culturale generale sia le aree tecniche
interessate;
c) indicare gli obiettivi formativi e le competenze
necessarie per proseguire, attraverso il
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti,
nell’istruzione e nella formazione professionale;
d) prevedere altresì interventi di recupero e di
reinserimento degli studenti che non portano a
termine il percorso intrapreso.
6. Gli studenti, alla fine del biennio, scelgono se
proseguire l’obbligo formativo, anche mediante
percorsi integrati, nell’istruzione, nella formazione
professionale o nell’apprendistato.
presentati come mezzo per favorire una scelta
consapevole tra i due canali, gli Enti di
addestramento potranno proporre, con molti soldi
pubblici, attività gratificanti e senza verifiche, in
alternativa all’impegno di studio nelle scuole
immiserite e perciò indotte ad accettare le
proposte degli Enti supportate dai finanziamenti
regionali, riproponendo così, sulla più vasta scala
di tutte le scuole superiori per quanto solo per
parti del curricolo, la scandalosa esperienza di
concorrenza sleale e di accaparramento di alunni
indotti a lasciare la scuola per attività di
intrattenimento, presentate come recupero
formativo, realizzata dalla Giunta Pili; incentivo
alla dispersione e mercato degli alunni deboli
altro che recupero anti-dispersione!”
Art. 18 Istruzione e formazione tecnica superiore
1. La Regione, sulla base dei programmi di sviluppo
economico, sentite le parti sociali e con il
coinvolgimento delle autonomie locali, individua i
profili professionali di formazione post secondaria
non universitaria, con particolare riguardo
all’istruzione e formazione tecnica superiore.
In coerenza con i profili professionali individuati e
allo scopo di integrare gli interventi relativi
all’istruzione, formazione professionale, lavoro,
ricerca scientifica e trasferimento tecnologico,
d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, promuove presso le scuole superiori di
secondo grado l’istituzione di poli formativi
territoriali anche a carattere interregionale.
2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore sono caratterizzati da un’offerta formativa
integrata fra università, V scuole superiori di secondo
grado, agenzie formative accreditate ed imprese, tra
loro associate. Sono destinati a giovani e adulti,
occupati e inoccupati, in possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado o previo
riconoscimento delle competenze acquisite in
precedenti percorsi di istruzione, formazione
professionale e lavoro, per un periodo complessivo
non inferiore a quattro V anni e successivi
all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
3. La Regione istituisce, per il cofinanziamento
necessario all’attuazione dei percorsi di istruzione e
2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore sono caratterizzati da un’offerta formativa
integrata fra università, Istituti Professionali
Pubblici, Centri Regionali di Formazione
Professionale, scuole superiori di secondo grado,
agenzie formative accreditate ed imprese, tra loro
associate.
- “Si può accettare che dopo i 18 anni vengano
finanziate attività integrate da svolgersi anche in
collaborazione con le agenzie ma dando priorità ai
Centri regionali pubblici, attualmente utilizzati
pochissimo”.
……...non inferiore a cinque anni e successivi
all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
-“ La regione ai sensi dell’art.117 non è tenuta ad
accettare la riduzione, prevista nella L.53, dei
15
formazione tecnica superiore, un fondo regionale la curricola di istruzione professionale a quattro anni
cui gestione compete all’Assessorato competente in e può senz’altro introdurre una norma
materia di istruzione. Definisce le tipologie dei corsi migliorativa”.
di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché
le modalità del rilascio delle qualifiche.
4. La certificazione dei crediti, nel rispetto degli
standard minimi definiti a livello nazionale, compete
al Comitato regionale di programmazione della
formazione tecnica superiore a tale scopo istituito,
che si riunisce almeno due volte durante il periodo di
attuazione dei percorsi.
Art. 19 Formazione permanente ed educazione degli
adulti
1. La formazione permanente e l’educazione degli
adulti, rivolte a tutte le persone indipendentemente
dalla loro condizione lavorativa, sono finalizzate
all’acquisizione di capacità e competenze che
favoriscano una partecipazione consapevole alla vita
sociale e lavorativa e ai suoi mutamenti. Si realizzano
nei sistemi dell’istruzione e della formazione
professionale, nel lavoro e nell’educazione non
formale, attraverso offerte articolate e diffuse nel
territorio regionale e anche con il ricorso alla
formazione a distanza ed a tecnologie innovative.
2. La Regione e gli Enti Locali finanziano progetti
mirati:
a) al rientro degli adulti nel sistema dell’istruzione e
della formazione professionale, all’estensione delle
conoscenze e all’acquisizione di specifiche
competenze connesse al lavoro e alla vita sociale V ;
tali progetti integrati sono progettati V d’intesa fra
istituzioni scolastiche pubbliche, V agenzie formative
accreditate, associazioni e soggetti che svolgono
attività di educazione non formale;
all’estensione delle conoscenze e all’acquisizione di
specifiche competenze connesse alla cittadinanza
attiva, all’inserimento sociale e all’occupabilità
tali progetti integrati sono elaborati d’intesa fra
istituzioni scolastiche pubbliche,Centri territoriali
permanenti per l’istruzione e la formazione in
età adulta, Centri regionali di formazione
professionale, agenzie formative accreditate,
associazioni e soggetti che svolgono attività di
b) al recupero e al reinserimento nel percorso
educazione non formale;
scolastico di tutti coloro che non hanno conseguito il b) al recupero e al reinserimento nel percorso
diploma di scuola secondaria di primo e secondo
scolastico di tutti coloro che non hanno conseguito
grado, nonché alla rimotivazione formativa di giovani il diploma di scuola secondaria di primo e secondo
ed adulti; tali progetti si realizzano in raccordo con i grado, nonché alla rimotivazione formativa di
Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la
giovani ed adulti; tali progetti si realizzano in
formazione in età adulta V;
raccordo con i Centri territoriali permanenti per
c) all’insegnamento della lingua italiana V per
l’istruzione e la formazione in età adulta
favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli
garantendo organici scolastici adeguati;
immigrati.
c) all’insegnamento della lingua italiana presso i
3. La programmazione dell’offerta formativa degli
Centri territoriali permanenti per l’istruzione in
adulti, compresa quella relativa alle Università della età adulta, per favorire l’inserimento sociale e
terza età, nel rispetto degli indirizzi regionali,
lavorativo degli immigrati.
16
compete alle Province. E’ elaborata sulla base della
-“I CtP per l’EdA devono essere diffusi in tutto il
rilevazione delle esigenze del territorio in
territorio e dotati di organici adeguati per
collaborazione con i Comuni, con le Università aventi garantire lo svolgimento dei compiti affidatigli in
sede nel territorio regionale, con gli operatori locali esecuzione dell’art. 2 punto 2 e secondo gli articoli
nel campo dell’educazione non formale, con i Centri 3 (punto C bis), 8, 14, 15, 19, 20, 24 e 29 riscritti.
territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione
in età adulta, con le agenzie formative accreditate.
Art. 20 Università della terza età
1. La Regione riconosce alle Università della terza età
un ruolo rilevante nel campo dell’offerta
dell’educazione non formale, per la promozione
culturale e la partecipazione sociale degli adulti e
… la partecipazione sociale degli adulti e
promuove il loro raccordo con le Università aventi
promuove il loro raccordo con le Università aventi
sede nel territorio regionale V. Concorre alle spese di sede nel territorio regionale e con i Centri
funzionamento e di svolgimento delle attività
territoriali permanenti per l’istruzione e la
istituzionali delle Università della terza età con
formazione in età adulta . Concorre alle spese di
finanziamenti annuali assegnati alle Province che ne funzionamento e di svolgimento delle attività …..
definiscono le modalità di erogazione e controllo.
2. La Giunta regionale, in sede di programmazione
generale, definisce con cadenza triennale i criteri per
il riconoscimento e per i finanziamenti alle Università
della terza età da parte delle Province.
Art. 21 V La formazione professionale
Art. 21 L’istruzione e la formazione professionale
1.V La formazione professionale, quale strumento per 1. L’istruzione e La formazione professionale,
lo sviluppo economico, sociale e di politica attiva del quale strumento per lo sviluppo economico, sociale
lavoro, è un servizio pubblico finalizzato
e di politica attiva del lavoro, è un servizio pubblico
all’istruzione e a fornire opportunità formative
finalizzato all’istruzione e a fornire opportunità
professionalizzanti, coerenti con le politiche di
formative….
sviluppo e di occupazione dell’Isola, a sostenere la
Strategia Europea per l'Occupazione, attraverso la
definizione di politiche del lavoro volte a raggiungere
la piena occupazione e a migliorare la qualità e la
sicurezza del lavoro e potenziare la coesione sociale e
territoriale. Tende a ridurre il divario tra la domanda e
l’offerta del mercato del lavoro attraverso la
qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione
e la riconversione professionale e si ispira ai criteri
dell’occupabilità, dell’adattabilità delle competenze e
della motivazione all’imprenditorialità.
2. I servizi di istruzione e di formazione
2. I servizi di V formazione professionale sono
professionale sono erogati, secondo requisiti di
erogati, secondo requisiti di efficienza, efficacia ed efficienza, efficacia ed economicità, dagli Istituti
economicità.V dai Centri Regionali di Formazione
Professionali pubblici, dalle Istituzioni
Professionale, dalle agenzie formative accreditate,
scolastiche, dai Centri Regionali di Formazione
dalle istituzioni scolastiche e dalle Università V
Professionale, dalle Università e dalle agenzie
attraverso interventi di formazione iniziale, rivolta a formative accreditate attraverso interventi di
giovani e adulti, formazione superiore, formazione
formazione, rivolta a giovani e adulti, formazione
17
permanente e continua rivolta ai lavoratori occupati e superiore, formazione permanente e continua rivolta
non, formazione delle fasce deboli e nella Pubblica ai lavoratori occupati e non, formazione delle fasce
deboli e nella Pubblica Amministrazione.
Amministrazione.
3. La Giunta regionale V , nell’ambito del Piano
La Regione, nell’ambito del Piano triennale per il
triennale per il sistema formativo, di cui all’art. 35, sistema formativo, di cui all’art. 35, definisce gli
definisce gli indirizzi della programmazione didattica indirizzi della programmazione didattica della
della V formazione professionale. Annualmente nel istruzione e formazione professionale.
rispetto dell'unitarietà metodologica tra contenuti
Annualmente nel rispetto dell'unitarietà
tecnologici, scientifici e culturali, programma le
metodologica tra contenuti
tipologie delle iniziative formative raggruppate su
-“La Giunta deve deliberare in concorrenza con
base provinciale e per settori economici, nonché i
i Consigli elettivi di cui agli articoli 38 e 40
criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le riscritti, quali organi di coordinamento e di tutela
Province.
delle comunità scolastiche autonome”.
Art. 22 V Formazione V iniziale
Art. 22 L’istruzione e formazione professionale
iniziale
ART.22 SOSTITUITO INTEGRALMENTE
1. V La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali
1.Tutti gli istituti professionali di Stato presenti nel
definiti a livello nazionale, stabilisce i requisiti di
accesso alla formazione professionale iniziale, anche territorio sardo conservano il loro nome e i loro
organici e seguitano ad operare secondo le vigenti
caratterizzandoli in funzione dell’età e dei diversi
norme generali di riferimento come gli altri Istituti
profili formativi individuati in riferimento alle
autonomi della scuola pubblica, nelle more della
politiche regionali di sviluppo. Al fine di elevare i
ridefinizione, da concordare con lo Stato, dei principi
livelli di istruzione le attività di formazione iniziale,
generali dell’ordinamento e dei livelli essenziali per
anche nei corsi prettamente professionalizzanti,
la validità nazionale dei titoli di studio e delle
almeno il 30% del monte ore è destinato alla
qualifiche dei curricola di istruzione e
formazione culturale generale.
formazione professionale.
2. Per garantire che i titoli e le qualifiche dei percorsi 2. Il personale in servizio in questi Istituti rimane nei
di istruzione e formazione professionale abbiano
ruoli dello Stato e le dotazioni organiche vengono
validità nazionale, gli studenti che hanno concluso la determinate secondo le modalità indicate nel comma
scuola secondaria di primo grado accedono alla
1 dell’art.13. Dall'avvio della riforma delle scuole
formazione iniziale frequentando il biennio integrato superiori saranno denominati Istituti Professionali
di cui all’art. 17, comma 2. La Regione, per arricchire Pubblici.
3.Gli studenti che hanno concluso la scuola
l’offerta formativa e prevenire la dispersione
secondaria di primo grado accedono alla
scolastica, sostiene prioritariamente la formazione
istruzione e formazione professionale iniziale
professionale iniziale che si realizza attraverso il
frequentando tali Istituti, con un primo biennio di
biennio integrato e in continuità con lo stesso.
3. Le attività di formazione iniziale sono finalizzate formazione generale equivalente a quella delle scuole
al conseguimento di una qualifica professionale utile secondarie di secondo grado, con qualifica
professionale al compimento del triennio e diploma
per l'inserimento nel mercato del lavoro o per
l'abilitazione professionale o per il conseguimento di professionale quinquennale.
La Regione con le modalità di cui all’art. 5 e art.
una specializzazione professionale che consente di
9, promuove innovazioni didattiche e
accedere ai livelli successivi della formazione
integrazioni dei programmi e dei curricola anche
professionale.
4. Gli allievi dei corsi di formazione professionale, con l’attivazione nel monoennio di qualifica e nel
biennio finale di specifici percorsi
residenti in Sardegna, possono usufruire delle
agevolazioni concesse agli studenti relativamente ai professionalizzanti in collaborazione con i Centri
mezzi di trasporto, alle mense e ai libri di testo, di cui regionali di formazione professionale
corrispondenti alle specializzazioni richieste dal
all’art. 10, comma 2 della presente legge.
mercato del lavoro e alla articolazione
territoriale dell’offerta formativa.
18
- “Per questo articolo vale quanto stabilito
nell’art.3: La regione …promuove sul proprio
territorio la qualificazione e la integrazione di tutte
le attività di istruzione e di istruzione professionale,
riconoscendole come ordini e gradi della scuola
pubblica. Definisce la scuola dell’infanzia,
elementare, secondaria di primo e secondo grado
ovvero l’ istruzione professionale iniziale fino ai 18
anni di età, come istruzione di base obbligatoria.
Pertanto l’originario art.22 viene eliminato
integralmente con le stesse motivazioni esposte per
l’eliminazione dell’art. 17”.
Art. 23 Formazione superiore
1. La Formazione superiore si realizza nei livelli
successivi alla formazione iniziale o al diploma,
anche mediante gli interventi di cui all’articolo 18.
2. La Regione, in collaborazione con le Università,
promuove la realizzazione di percorsi di alta
formazione integrata tra formazione universitaria e V ...formazione integrata tra formazione universitaria
formazione professionale con forte caratterizzazione e Istruzione e formazione professionale con forte
professionalizzante.
caratterizzazione professionalizzante.
3. La Regione, anche in collaborazione con le
Università, può finanziare borse di studio destinate a
lavoratori, giovani diplomati e laureati che
frequentino periodi formativi o stage presso imprese
private o pubbliche amministrazioni nel territorio
dell'Unione Europea. Le borse sono erogate sulla
base di un progetto formativo volto all'acquisizione di
esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o
amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato
iniziative ritenute di rilevante interesse regionale.
Art. 24 Formazione continua
1. La Regione sostiene la formazione continua delle 1. La Regione sostiene la formazione continua delle
persone a qualsiasi titolo occupate promuovendo V persone a qualsiasi titolo occupate promuovendo
interventi volti allo sviluppo delle competenze di base attraverso i Centri Territoriali di educazione
e tecnico professionali, alla qualificazione, al
degli adulti e i Centri Regionali di Formazione
perfezionamento, alla riqualificazione e alla
Professionale, interventi volti allo sviluppo delle
specializzazione, anche tenuto conto delle esigenze competenze di base e tecnico professionali, alla
delle imprese per l'adeguamento della professionalità qualificazione, al perfezionamento, alla
dei propri dipendenti e dei bisogni di crescita
riqualificazione e alla specializzazione
professionale dei lavoratori.
2. Al fine di accrescere la rispondenza e l'efficacia
degli interventi, la Regione collabora all’azione delle
parti sociali per l'informazione e la sensibilizzazione
dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza
dei fenomeni e l'analisi dei bisogni formativi.
19
3. Le azioni di formazione continua possono essere
realizzate anche attraverso l'erogazione di buoni
direttamente ai singoli lavoratori.
Art. 25 Formazione nella Pubblica Amministrazione
1. La Regione individua nella formazione della
Pubblica Amministrazione lo strumento con cui
ottimizzare l’organizzazione amministrativa ed
elevare la capacità professionale degli operatori
pubblici.
2. La Regione e gli Enti Locali possono stipulare
accordi con le Università presenti nel territorio per
realizzare percorsi di formazione altamente
qualificati.
3. La Regione, in collaborazione con le Università,
promuove l’istituzione della Scuola Regionale della
Pubblica Amministrazione che può costituire Centro
Regionale di Eccellenza, di cui all’art. 32, per lo
specifico campo d’intervento.
Art. 26 Qualità del servizio
1. La Regione, nell’ambito della collaborazione
istituzionale Stato-Regione, persegue il
riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche e
delle certificazioni di competenze. Individua,
pertanto, le equipollenze tra i diversi percorsi
formativi e le caratteristiche necessarie per le
certificazioni spendibili in ambito nazionale. Si
impegna, inoltre, a rispettare gli standard europei
funzionali alla libera circolazione delle certificazioni
all’interno dell’Unione europea.
2. La Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare V , definisce gli standard di
qualità del servizio pubblico della V formazione
professionale e ne assicura il controllo, il
monitoraggio e la valutazione. In particolare:
a)stabilisce i requisiti, il procedimento, le modalità di
sospensione e revoca dell'accreditamento regionale
delle agenzie formative;
b)disciplina i requisiti, differenziati per materia e per
tipologia corsuale, necessari per l’accesso
all'insegnamento ;
c)definisce i profili formativi e le qualifiche
professionali nonché i criteri e le modalità per
l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di
competenza V.
2. La Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare ed il consiglio scolastico
regionale, definisce gli standard di qualità del
servizio pubblico della istruzione e formazione
professionale e ne assicura il controllo, il
monitoraggio e la valutazione. In particolare:
c)definisce i profili formativi e le qualifiche
professionali nonché i criteri e le modalità per
l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di
competenza affidandone la realizzazione agli
Istituti Professionali Pubblici .
3. La Giunta regionale V definisce le linee guida per 3. La Giunta regionale sulla base delle proposte
20
la valutazione degli apprendimenti e delle
competenze acquisite dagli utenti della formazione
professionale anche al fine di selezionare le Agenzie
formative in ragione di un accreditamento per poli
specialistici.
del Consiglio scolastico regionale e avvalendosi
degli Istituti Professionali Pubblici come
strutture operative, definisce le linee guida per la
valutazione degli apprendimenti e delle competenze
acquisite dagli utenti della formazione professionale
anche al fine di selezionare le Agenzie formative in
ragione di un accreditamento per poli specialistici.
Art. 27 Accreditamento
1. I soggetti che intendono operare nella formazione
professionale devono aver conseguito
l’accreditamento regionale. Per accreditarsi devono V Per accreditarsi devono essere dotati di personale
svolgere prevalentemente attività formative e,
direttivo e amministrativo e di strutture
indipendentemente dalla natura giuridica, impegnarsi logistiche proprie che non possono essere
ad esercitarle, se finanziate con risorse pubbliche,
finanziati dalla Regione e svolgere
senza perseguire scopi di lucro.
prevalentemente attività formative e, ..………
2. La Giunta regionale, nel rispetto dei fondamentali 2. La Giunta regionale, nel rispetto dei fondamentali
principi di trasparenza, di parità di trattamento,
principi di trasparenza, di parità di trattamento,
proporzionalità, nonché nel rispetto dei livelli
proporzionalità, nonché nel rispetto dei livelli
essenziali nazionali, V definisce il modello di
essenziali nazionali, affida le attività alle
accreditamento regionale V e in particolare:
istituzioni scolastiche e università pubbliche,
nonché ai Centri Regionali di Formazione
Professionale e definisce il modello di
accreditamento regionale per gli altri soggetti
interessati e in particolare:
a) i requisiti necessari;
a) i requisiti necessari;
b)il procedimento, le modalità di controllo e di
b) …………………
verifica del mantenimento dei requisiti;
-“ Non ha senso che le istituzioni scolastiche
c) i motivi e le modalità di sospensione e revoca;
pubbliche e i centri regionali per la formazione
d) le modalità di tenuta e pubblicizzazione dell'elenco professionale necessitino di accreditamento per
dei soggetti accreditati.
svolgere la loro ordinaria attività”.
3. Tale modello determina, in particolare, i requisiti
-“ E’ contraddittorio e razionalmente
minimi di qualità in relazione alle capacità didattiche, ingiustificato affidare attività pubbliche a privati
alle funzioni di governo (direzione, amministrazione finanziandole integralmente (benché questa sia
e coordinamento), di processo (analisi, progettazione stata finora la prassi ma ciò è vantaggioso
e valutazione), di prodotto (risultati delle attività
esclusivamente per i privati stessi non certo per il
formative pregresse, valutazione delle competenze e bene pubblico), è invece necessario che
conoscenze acquisite dagli utenti), nonché i requisiti garantiscano oltre che l’effettiva qualità e utilità del
servizio, anche il supporto gestionale e logistico a
dei luoghi individuati per l'erogazione delle azioni
formative. Determina, inoltre, particolari requisiti e proprie spese”.
modalità per l’accreditamento delle istituzioni
scolastiche e università pubbliche, nonché dei Centri
Regionali di Formazione Professionale.
4. L'accreditamento ha durata biennale ed è correlato
al mantenimento dei requisiti che ne hanno
determinato il conseguimento.
Art. 28 Autorizzazione e riconoscimento di altre
attività
21
1. La Regione, nel rispetto della programmazione
dell’offerta formativa, può riconoscere singoli corsi e
iniziative formative autofinanziate svolte da enti,
istituzioni, imprese o privati, operanti in ambito
regionale, a condizione che:
a) il progetto formativo e il piano finanziario siano
preventivamente approvati dal competente
Assessorato;
b) la Regione sia ammessa al controllo tecnico e
didattico delle attività in svolgimento e svolte;
c) siano prestate idonee garanzie fideiussorie in
ordine allo svolgimento e alla conclusione del corso
proposto;
d) l'agenzia formativa sia accreditata.
2. Il riconoscimento di tali corsi e iniziative non dà
diritto ad alcun contributo da parte della Regione.
Art. 29 Accertamento delle competenze professionali
1. Ogni persona ha diritto a richiedere e ottenere il
riconoscimento formale e la certificazione delle
competenze acquisite, utilizzabili anche come crediti
formativi.
2. La Regione, a tal fine, promuove accordi con tutti i
soggetti del sistema formativo e con le parti sociali
per la definizione delle procedure per il
riconoscimento, la certificazione e l'individuazione V
degli ambiti di utilizzazione delle diverse
competenze, nonché per il riconoscimento delle
competenze acquisite nel mondo del lavoro,
utilizzabili come crediti per i percorsi formativi e per
il riconoscimento delle qualifiche.
2. La Regione, a tal fine, promuove accordi con le
parti sociali per la definizione delle procedure per il
riconoscimento, la certificazione e l'individuazione
da realizzarsi tramite gli Istituti Professionali
Pubblici e i Centri territoriali per l’educazione
degli adulti, degli ambiti di utilizzazione delle
diverse competenze, nonché per il riconoscimento
delle competenze acquisite nel mondo del lavoro,
utilizzabili come crediti per i percorsi formativi e
per il riconoscimento delle qualifiche
Art. 30 Certificazione dei percorsi formativi
1. La Regione, al termine delle attività formative e a
seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai
partecipanti, mediante commissioni di esame V
nominate secondo i criteri indicati nel terzo comma,
rilascia le certificazioni professionali di qualifica o di
specializzazione.
2. Le certificazioni, in tutti i casi stabiliti dalla
normativa statale vigente, sono valide ai fini del
collocamento, dell'avviamento al lavoro e
dell'inquadramento aziendale; costituiscono, altresì,
titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi. Devono
essere datate e firmate dal Presidente della
commissione esaminatrice.
3. Con decreto dell'Assessore regionale competente
1. La Regione, al termine delle attività formative e a
seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai
partecipanti, mediante commissioni di esame,
istituite presso gli Istituti Professionali Pubblici e
avvalendosi per quanto possibile del loro
personale e nominate secondo i criteri indicati nel
terzo comma, rilascia le certificazioni professionali
di qualifica o di specializzazione.
22
sono stabiliti i criteri, rapportati alle diverse tipologie
dei percorsi formativi, per la composizione delle
commissioni esaminatrici, ai cui componenti
competono i compensi e le indennità previste dalla
normativa vigente in materia di commissioni di
concorso.
Art. 31 Albo regionale dei formatori
1. È istituito l'Albo regionale dei formatori
comprendente il personale docente della formazione
professionale strutturato per aree disciplinari
omogenee e articolato in otto sezioni provinciali. La La Giunta regionale stabilisce i requisiti e le
Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità per modalità per l'iscrizione, la tenuta e
l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento.
l'aggiornamento.
V
1 bis. Per tutte le materie di insegnamento
corrispondenti alle classi di concorso ed alle aree
disciplinari della scuola pubblica, gli
insegnamenti vengono attribuiti prioritariamente
ai docenti abilitati inseriti nelle graduatorie
provinciali permanenti dell’istruzione pubblica.
L’inserimento nell’Albo è condizione per
L’inserimento nell’Albo è condizione per
l’insegnamento V nella formazione professionale e l’insegnamento delle restanti materie nella
non comporta alcun onere a carico
formazione professionale e non comporta alcun
dell'amministrazione regionale.
onere a carico dell'amministrazione regionale.
2. In fase di prima applicazione possono
-“Per le materie in cui è possibile va garantita la
ottenere l'iscrizione i docenti con esperienza
priorità ai vincitori di concorso ed ai titolari di
documentata e continuativa di almeno cinque anni di servizio pregresso nella scuola pubblica.
insegnamento nell’ambito della formazione
Per l’iscrizione all’albo non si devono riconoscere
professionale. Possono ottenere l’iscrizione i docenti diritti al personale assunto discrezionalmente
abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali
aggirando la Legge 42”.
permanenti dell’istruzione.
3. Le agenzie formative accreditate e i Centri
Regionali di Formazione Professionale che
dispongano nel proprio organico di personale iscritto
all'Albo di cui alla L.R. n. 42/1989, o assunto a tempo
indeterminato, sono tenute a garantire
prioritariamente l'utilizzo dello stesso anche
attraverso processi di riconversione V o mobilità nel attraverso processi di riconversione ,
territorio. V Le agenzie formative sono tenute, altresì, riqualificazione o mobilità nel territorio. I Centri
a garantire l’applicazione del contratto collettivo di Regionali di Formazione Professionale coprono
lavoro della formazione professionale e la mobilità la propria dotazione organica assumendo il
del personale verso altre agenzie o enti. Qualora le
personale di cui ai commi 1 e 1bis. Le agenzie
agenzie formative accreditate non dispongano delle formative sono tenute, altresì, a garantire
professionalità necessarie per le attività finanziate con l’applicazione del contratto collettivo di lavoro della
risorse pubbliche, utilizzano il personale inserito
formazione professionale e la mobilità del personale
nell'Albo regionale dei formatori a cui deve essere
riconosciuto lo stesso trattamento economico e
giuridico previsto dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro della formazione professionale.
4. Le agenzie formative accreditate e i Centri
23
Regionali di Formazione Professionale per interventi
richiedenti personale altamente qualificato possono,
previa autorizzazione, utilizzare personale non iscritto
agli albi di cui ai commi precedenti, nel rispetto di
quanto stabilito all’art. 26, comma 2, lettera b.
Art. 32 Centri Regionali di Eccellenza
1. La Regione può istituire, attraverso i Centri
Regionali di Formazione Professionale, anche tramite
accordi e convenzioni con le Università, istituzioni
locali, istituti di ricerca scientifica e tecnologica,
imprese e i poli formativi territoriali, Centri Regionali
di Eccellenza finalizzati al sostegno di professionalità
di particolare valore per lo sviluppo di comparti
produttivi di interesse strategico per l'economia
regionale e per la salvaguardia del suo patrimonio
storico, culturale, paesaggistico e ambientale.
2. Tali Centri sono istituiti, sentita V la Conferenza 2. Tali Centri sono istituiti, sentito il consiglio
regionale per il sistema formativo, di cui all’art. 38, Scolastico Regionale e la Conferenza regionale per
dalla Giunta regionale che, nell’ambito del Piano
il sistema formativo, di cui all’art. 38, dalla Giunta
triennale per il sistema formativo, di cui all’art. 35, regionale che, nell’ambito del Piano
individua gli interventi formativi da realizzare, le
modalità, la durata, i soggetti attuatori e le risorse
finanziarie.
Art. 33 Distretti formativi
1. Allo scopo di razionalizzare e sostenere
l'integrazione dell'offerta formativa in coerenza con le
potenzialità di sviluppo e la vocazione economicosociale del territorio, la Regione promuove la
costituzione di reti formative distrettuali in raccordo
con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel
sistema formativo e del lavoro.
2. La Giunta regionale individua i distretti formativi
tenuto conto della programmazione regionale
territoriale.
Art. 34 Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della
formazione professionale
1. In riferimento al Decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle
studentesse e degli studenti” e alla normativa vigente
in materia di carta dei servizi, la Giunta regionale
adotta la Carta dei diritti e dei doveri degli utenti
della formazione professionale che contiene, in
particolare, i principi fondamentali per la
regolamentazione dei rapporti fra corsisti e agenzie
24
formative, delle modalità di iscrizione e selezione per
l'ammissione ai corsi, dei requisiti di accesso alle
provvidenze e dei diritti in ordine alla tutela della
dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali. V Le
agenzie formative adottano carte dei servizi
conformandosi ai principi in essa contenuti, pena la
revoca dell'accreditamento.
2. A garanzia del rispetto Carta dei diritti e dei doveri
degli utenti della formazione professionale, è
nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta
regionale, il Garante della formazione professionale.
Il Garante è scelto tra persone in possesso di
comprovata competenza ed esperienza nel campo
della formazione professionale o della tutela dei
diritti. Con l'atto di nomina sono stabiliti la durata del
mandato, le ipotesi di rinuncia e di decadenza,
l'organizzazione e il funzionamento, l'indennità. Il
Garante presenta alla Giunta regionale una relazione
annuale sullo stato di attuazione della Carta
medesima.
l'ammissione ai corsi, dei requisiti di accesso alle
provvidenze e dei diritti in ordine alla tutela della
dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali.
I Centri Regionali di Formazione Professionale e
le agenzie formative adottano carte dei servizi
conformandosi ai principi in essa contenuti, pena la
revoca dell'accreditamento.
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE
GENERALE E TERRITORIALE
Art. 35 Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione
generale, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e
valutazione del sistema formativo.
2. A tal fine, la Giunta regionale, V acquisito il parere 2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base della
della competente Commissione consiliare, approva il proposta elaborata dal Consiglio scolastico
Piano triennale per il sistema formativo con
regionale, acquisito il parere della competente
l’individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle Commissione consiliare, approva il Piano triennale
linee d’intervento, nonché V del quadro delle risorse per il sistema formativo con l’individuazione degli
finanziarie e dei criteri per il riparto di quelle da
obiettivi, delle priorità, delle linee d’intervento,
nonché la definizione delle piante organiche del
assegnare agli Enti Locali.
Il Piano prevede, in particolare,
personale necessario al funzionamento del
a) gli indirizzi per la programmazione dell’offerta
sistema secondo i principi e con gli interventi
educativa e formativa,
previsti nella presente Legge e del quadro delle
b) gli indirizzi per l’organizzazione della rete
risorse finanziarie e dei criteri per il riparto di quelle
scolastica, in coordinamento con la programmazione da assegnare agli Enti Locali.
dell’offerta formativa e delle attività di orientamento;
-“È necessario istituire organismi di governo,
c) gli indirizzi di programmazione degli interventi in con componente maggioritaria eletta direttamente
materia di diritto allo studio scolastico, nonché
dai lavoratori e dagli utenti della scuola, con poteri
l’individuazione dei requisiti di merito e di reddito; concorrenti con la Regione e le Province e di
d) gli interventi che, per peculiarità, rilevanza o
controllo e indirizzo verso l’Ufficio Scolastico
destinatari, possono essere svolti adeguatamente solo Regionale ed i CSA, per definire i bisogni, stabilire
a livello regionale;
gli organici, tutelare la qualità dei servizi ed
e) gli atti generali di programmazione relativi
organizzare gli interventi, senza abbandonarli alle
all’utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari logiche burocratiche ed alla discrezionalità, spesso
25
nelle materie di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale determina, inoltre, il
calendario scolastico. Provvede all’informazione
della comunità regionale in ordine alle materie della
presente legge e promuove studi e ricerche finalizzate
alla conoscenza delle realtà sociali, lavorative, socioeducative e delle problematiche connesse.
incompetente e/o autocratica di politici e dirigenti,
a questo scopo sono dirette le modifiche dal art.35
all’art.41 e in particolare quelle dell’art. 38 e
dell’art.40. Vanno poi allargati gli organismi di
raccordo e confronto istituzionale e di
consultazione, dibattito ed elaborazione previsti
all’art.39 riscritto”.
Art. 36 Funzioni e compiti degli Enti Locali
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel
rispetto degli indirizzi regionali e nell’ambito delle
rispettive competenze, esercitano le funzioni di
programmazione territoriale dell’offerta formativa e
dell’organizzazione della rete scolastica, avvalendosi
della collaborazione istituzionale,V della
consultazione con le parti sociali ed economiche, con
l’associazionismo, con le famiglie e con tutti gli altri
soggetti interessati.
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel
rispetto degli indirizzi regionali e nell’ambito delle
rispettive competenze, esercitano le funzioni di
programmazione territoriale dell’offerta formativa e
dell’organizzazione della rete scolastica,
avvalendosi della collaborazione istituzionale, delle
funzioni di raccordo, monitoraggio e vigilanza
esercitata dai Consigli provinciali per il sistema
formativo e della consultazione con le parti sociali
ed economiche, con l’associazionismo, con le
famiglie e con tutti gli altri soggetti interessati.
2. A tal fine le Province esercitano funzioni di
2. A tal fine le Province esercitano funzioni di
coordinamento intermedio e, sulla base delle esigenze coordinamento intermedio e, sulla base delle
espresse dai Comuni singoli o associati, V
esigenze espresse dai Comuni singoli o associati e
predispongono i piani V per l’offerta formativa e i
delle valutazioni e proposte dei Consigli
piani V di organizzazione della rete scolastica.
provinciali per il sistema formativo, approvano i
piani provinciali per l’offerta formativa e i piani
provinciali di organizzazione della rete scolastica.
3. I piani per l’offerta formativa, di norma triennali, 3. I piani per l’offerta formativa, di norma triennali,
sono predisposti sulla base dell’analisi dei fabbisogni sono predisposti sulla base dell’analisi dei
professionali e formativi V a livello nazionale e
fabbisogni formativi e di qualificazione
locale e comprendono in particolare:
professionale a livello nazionale e locale e
a) interventi per il successo formativo e per la
comprendono in particolare:
prevenzione dell’abbandono e della dispersione;
b) azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la
continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola;
c) azioni di sostegno e progettazione innovativa delle
istituzioni scolastiche;
d) servizi di supporto per gli allievi diversamente
d) servizi di supporto per gli allievi in situazione di
abili V o in situazione di disagio;
svantaggio fisico e psichico o in situazione di
e) interventi di orientamento scolastico e
disagio;
professionale;
f) iniziative di educazione degli adulti e di educazione
non formale;
g) ogni altro intervento o servizio volto a qualificare
l’offerta formativa.
4. I piani per l’organizzazione della rete scolastica, di
norma triennali, sono predisposti sentite le istituzioni
scolastiche interessate, e in riferimento alle zone
funzionali delimitate ai sensi dell’art. 13, comma 2
lettera b. Possono riguardare sia l’organizzazione
26
complessiva della rete scolastica che misure parziali e
comprendono gli interventi per l’istituzione,
l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole,
l’utilizzo, l’organizzazione e la gestione ottimale
degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei
servizi. L’istituzione di indirizzi scolastici che, per
…… L’istituzione di indirizzi scolastici che, per
specificità o particolarità, abbiano caratteristiche
specificità o particolarità, abbiano caratteristiche
sovraprovinciali è attuata previa intesa con la
sovraprovinciali è attuata previa intesa con la
Regione, V che acquisisce il parere della Conferenza Regione, su proposta del Consiglio scolastico
regionale per il sistema formativo di cui all’38.
regionale che acquisisce il parere della Conferenza
5. Sono trasmessi dalle Province alla Regione che,
regionale per il sistema formativo di cui all’38.
entro 60 giorni successivi alla data del ricevimento,
può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con
quanto previsto al comma 1. La mancanza di rilievi
vale come silenzio assenso e le decisioni contenute
negli atti hanno effetto dal successivo anno
scolastico.
6. Le Province concorrono all'elaborazione della
6. Le Province concorrono all'elaborazione della
programmazione regionale della V formazione
programmazione regionale della istruzione e
professionale attraverso la rilevazione del fabbisogno formazione professionale attraverso la rilevazione
formativo e l'individuazione, anche attraverso i centri del fabbisogno formativo e l'individuazione, anche
per l'impiego, dei destinatari dei servizi in ambito
attraverso i centri per l'impiego, dei destinatari dei
provinciale.
servizi in ambito provinciale.
7. Sono di competenza delle Province le attività di
7. Sono di competenza delle Province le attività di
formazione previste nella programmazione negoziata formazione previste nella programmazione
di competenza e lo sviluppo dei procedimenti tecnici negoziata di competenza e lo sviluppo dei
ed amministrativi connessi all'attuazione della
procedimenti tecnici ed amministrativi connessi
programmazione regionale della formazione
all'attuazione della programmazione regionale della
professionale nell'ambito del territorio provinciale. Le formazione professionale nell'ambito del territorio
Province V svolgono le funzioni di monitoraggio e provinciale. Le Province con il supporto del
controllo sulla gestione delle attività formative di loro Consiglio provinciale per il sistema formativo,
competenza.
svolgono le funzioni di monitoraggio e controllo
8. Trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di sulla gestione delle attività formative di loro
ottobre, una relazione annuale sull’utilizzo delle
competenza.
risorse da questa assegnate nell’anno precedente, sul
raggiungimento degli obiettivi della programmazione
territoriale.
Art. 37 Collaborazione istituzionale, partecipazione
sociale
1. La Regione, al fine di raccordare organicamente le
proprie competenze con quelle degli Enti Locali V
nelle materie della presente legge assume la
collaborazione interistituzionale come metodo, anche
stipulando accordi e intese operative di natura
territoriale, settoriale o per specifici interventi.
2. Assume la partecipazione sociale come elemento
portante del sistema formativo e promuove V sedi di
ascolto con funzioni propositive e consultive.
1. La Regione, al fine di raccordare organicamente
le proprie competenze con quelle degli Enti Locali e
delle autonomie scolastiche nelle materie della
presente legge assume la collaborazione
interistituzionale come metodo, anche stipulando
accordi e intese operative di natura territoriale,
settoriale o per specifici interventi.
2. Assume la partecipazione sociale come elemento
portante del sistema formativo e promuove
avvalendosi del Consiglio scolastico regionale,
27
3. Assume, inoltre, la consultazione come strumento sedi di ascolto con funzioni propositive e consultive.
di governo delle materie di cui alla presente legge e la
realizza con le parti sociali maggiormente
rappresentative.
Art. 38 V Conferenza regionale per il sistema
formativo
Art. 38 Consiglio scolastico regionale
1. Entro 90 giorno dall’entrata in vigore della
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente
presente è istituita V la Conferenza regionale per il è istituito il Consiglio scolastico regionale, quale
sistema formativo, quale sede di collaborazione
sede di collaborazione istituzionale, di raccordo e di
istituzionale, di confronto e di raccordoV sulle
elaborazione dei provvedimenti attuativi sulle
politiche e la programmazione di cui alla presente
politiche e la programmazione di cui alla presente
legge.
legge.
2. La Conferenza V ha compiti V propositivi e
2. Il Consiglio scolastico regionale ha compiti
consultivi V in merito allo sviluppo dell’educazione, istruttori, propositivi e consultivi e funzioni di
istruzione e formazione professionale, a V i piani per raccordo, monitoraggio e tutela degli utenti e
l'offerta formativa, all'organizzazione della rete
degli operatori delle autonomie scolastiche e di
sviluppo dell’educazione, istruzione e formazione
scolastica, nonché a V tutti gli atti di particolare
rilevanza, previsti dalla presente legge. Acquisisce
professionale ed in particolare concorre a
pareri V e proposte formulate V dalle consulte
determinare:
regionali di cui all’art. 39.
a) i piani per l'offerta formativa;
- “ E’ di fondamentale importanza che i
b) l'organizzazione della rete scolastica;
provvedimenti vengano istruiti e valutati con il
c) la definizione delle piante organiche del
concorso dei rappresentanti degli operatori e degli personale;
utenti, che rispondano del proprio mandato
d) le attività di indirizzo, valutazione e vigilanza
attraverso la verifica elettorale, ai cittadini e
sull’ Ufficio Scolastico Regionale e sui Centri di
lavoratori direttamente coinvolti e consapevoli degli Sevizi Amministrativi;
effetti delle decisioni. E’ indispensabile supportare e) l’integrazione nel sistema regionale, la
gli organi di governo politico-istituzionali con un
valutazione e il sostegno delle attività delle
organismo democratico tecnicamente competente e in autonomie scolastiche;
grado di verificare direttamente le implicazioni degli f) tutti gli atti di particolare rilevanza, previsti dalla
atti, specie per la valutazione e l’indirizzo
presente legge.
sull’operato del Ufficio scolastico regionale, dei
Acquisisce indicazioni e proposte formulate dai
Centri dei servizi amministrativi e dei dirigenti
Consigli provinciali per il sistema formativo,
scolastici che attualmente hanno carattere
dalla Conferenza regionale per il sistema
autocratico.”
formativo e dalle consulte regionali di cui all’art.
39.
3. E’ nominataV dal Presidente della Regione, che la 3. E’ nominato dal Presidente della Regione, che lo
V presiede, anche tramite un Assessore a ciò delegato presiede, anche tramite un Assessore a ciò delegato,
V, ed è compostaV da
o da un suo rappresentante ed è composto da
a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o a) un rappresentante dell’ Unione delle Province
loro delegati V;
Sarde;
b) otto Sindaci, uno per provincia, di Comuni indicati b) un rappresentante della sezione regionale
dal Consiglio delle Autonomie locali, garantendo
dell’ANCI;
adeguata rappresentanza territoriale e dimensionaleV; c) il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o
c) il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo suo delegato, nelle more della definizione del
delegatoV;
passaggio alla Regione delle funzioni
amministrative;
d) otto rappresentanti delle istituzioni scolastiche,
d) otto rappresentanti dei lavoratori della scuola
designati nel numero di uno per ogni provincia,
pubblica, eletti col sistema proporzionale su liste
28
garantendo la rappresentanza della scuola primaria, regionali, presentate da almeno duecento
sottoscrittori tra gli aventi diritto al voto;
della scuola secondaria di primo e secondo grado,
secondo modalità dalle stesse individuate V;
e) quattro rappresentanti dei genitori degli
e) tre rappresentanti indicati dalle agenzie formative alunni della scuola pubblica, eletti col sistema
accreditate V;
proporzionale su liste regionali, presentate da
f) il Presidente dell’Istituto Regionale di Ricerca
almeno duecento sottoscrittori tra gli aventi
Educativa o un suo delegato;
diritto al voto;
g) un rappresentante per ogni università avente sede f) il Presidente dell’Istituto Regionale di Ricerca
Educativa o un suo delegato;
legale nel territorio regionale;
g) un rappresentante per ogni università avente sede
h) un rappresentante dell'Unione regionale delle
Camere di commercio, industria, artigianato e
legale nel territorio regionale.
agricoltura;
Le elezioni dei rappresentanti di cui ai punti d)
i) due rappresentanti delle parti sociali ed economiche ed e) sono indette dall’Assessore alla Pubblica
maggiormente rappresentative.
Istruzione, che emana, entro 40 giorni
V
dall’entrata in vigore della presente, un
regolamento elettorale e stabilisce i tempi e le
modalità per garantire la partecipazione
democratica degli elettori, nonché, per le liste dei
lavoratori della scuola pubblica, il diritto a
svolgere assemblee in orario di servizio per la
loro presentazione.
I membri di cui ai punti d) ed e) usufruiscono per
svolgere il loro mandato delle stesse agevolazioni
economiche e normative di cui godono i
consiglieri provinciali.
Il Consiglio dura in carica fino allo scadere della
legislatura, si riunisce, di norma, una volta al
mese, si dota di un regolamento ed elegge al suo
interno tra i membri di cui ai punti d), e) e g) tre
consiglieri ed un vice-Presidente Vicario, che ne
costituiscono la Giunta esecutiva preposta a
curare le relazioni istituzionali, istruire e dare
continuità ed esecuzione ai lavori ed alle
deliberazioni. I membri della Giunta
usufruiscono per svolgere il loro mandato delle
stesse agevolazioni economiche e normative di
cui godono gli Assessori Provinciali e vengono
4. Ai lavori della Conferenza V possono essere
dotati di una sede e di un adeguato supporto
invitati altri soggetti competenti in materia di
tecnico-amministrativo presso l’Assessorato
educazione, istruzione e formazione professionale.
competente.
5. La Conferenza è convocata dal Presidente o dal suo 4. Ai lavori del Consiglio possono essere invitati
delegato e si riunisce, di norma, almeno una volta
altri soggetti competenti in materia di educazione,
all’anno. Dura in carica fino allo scadere della
istruzione e formazione professionale.
legislatura.
Art. 39 V Consulte regionali
Art. 39 Conferenza regionale per il sistema
formativo e Consulte regionali
1. Nell’ambito delle materie della presente legge,
quali sedi di partecipazione sociale e di
rappresentanza di secondo livello rispetto agli
1. Nell’ambito delle materie della presente legge,
quali sedi di partecipazione sociale e di
rappresentanza di secondo livello rispetto agli
29
organismi di partecipazione territoriale V, entro 90 V organismi di partecipazione territoriale e di
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono consultazione, elaborazione e confronto, entro
istituite V la Consulta regionale dei genitori, la
120 giorni dall’entrata in vigore della presente
Consulta regionale degli studenti, la Consulta
legge, sono istituite la Conferenza regionale per il
sistema formativo, la Consulta regionale dei
regionale dei docenti, la Consulta regionale
dell’integrazione scolastica. V
genitori, la Consulta regionale degli studenti, la
Consulta regionale dei docenti, la Consulta
regionale dell’integrazione scolastica.
2 bis. La Conferenza regionale per il sistema
formativo, quale sede di collaborazione
istituzionale, di confronto e di proposta sulle
politiche e la programmazione di cui alla
presente legge. E’ composta da
a)i Presidenti delle Amministrazioni provinciali,
o loro delegati;
b) ventiquattro Sindaci o loro rappresentanti, tre
per provincia, di Comuni indicati dal Consiglio
delle Autonomie locali, garantendo adeguata
rappresentanza territoriale e dimensionale;
c) il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o
suo delegato, nelle more della definizione del
passaggio alla Regione delle funzioni
amministrative;
d) ventiquattro rappresentanti delle istituzioni
scolastiche, designati nel numero di tre per ogni
provincia, garantendo la rappresentanza della
scuola primaria, della scuola secondaria di primo
e secondo grado, e dei Centri territoriali per
l’educazione degli adulti, secondo modalità dalle
stesse individuate;
e)due rappresentanti indicati dai Centri regionali
di formazione professionale;
f)due rappresentanti indicati dalle agenzie
formative accreditate;
g) il Presidente dell’Istituto Regionale di Ricerca
Educativa o un suo delegato;
h) un rappresentante per ogni università avente
sede legale nel territorio regionale;
i) un rappresentante dell'Unione regionale delle
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
h) quattro rappresentanti delle parti sociali ed
2. La Consulta regionale dei genitori è composta da economiche maggiormente rappresentative.
due V rappresentanti per Provincia dei Presidenti dei 2. La Consulta regionale dei genitori è composta da
consigli di circolo e di istituto designati dagli stessi, sei rappresentanti per Provincia dei Presidenti dei
in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni consigli di circolo e di istituto designati dagli stessi,
ordine e grado di scuola, e da due V rappresentanti
in modo da garantire adeguata rappresentanza di
regionali delle associazioni dei genitori accreditate
ogni ordine e grado di scuola, e da sei rappresentanti
presso il Ministero dell’Istruzione, Università e
regionali delle associazioni dei genitori accreditate
Ricerca V.
presso il Consiglio scolastico regionale.
3. La Consulta regionale degli studenti é composta
3. La Consulta regionale degli studenti é composta
dai Presidenti delle consulte provinciali degli
da un rappresentante per Istituto di tutti gli
30
studenti, di cui all’art 6 del Decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1966, n. 567 V.
4. La Consulta regionale dei docenti è composta da
un rappresentante regionale indicato, rispettivamente,
da ogni associazione professionale dei docenti
operante in Sardegna e accreditata presso V. il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
5. V La Consulta regionale dei genitori, la Consulta
regionale degli studenti e la Consulta regionale dei
docenti sono presiedute dall’Assessore competente in
materia di istruzione che le convoca, di norma, una
volta V all’anno.
Istituti secondari di secondo grado della
Sardegna.
4. La Consulta regionale dei docenti è composta da
un rappresentante indicato, rispettivamente, da ogni
associazione professionale dei docenti accreditata
presso il Consiglio scolastico regionale e da un
rappresentante per ogni provincia della scuola
dell’infanzia, della scuola elementare, della
scuola media, della secondaria di 2° grado, dei
centri per l’educazione degli adulti e dei centri
regionali per la formazione professionale,
indicati da assemblee provinciali apposite
convocate dai Consigli provinciali per il sistema
formativo garantendo la più ampia
partecipazione.
5. La Conferenza regionale per il sistema
formativo, la Consulta regionale dei genitori, la
Consulta regionale degli studenti e la Consulta
regionale dei docenti sono presiedute dall’Assessore
competente in materia di istruzione che le convoca,
6. La Consulta regionale dell’integrazione scolastica di norma, due volte all’anno.
é composta da
a) gli Assessori regionali competenti in materia di
integrazione scolastica, preavviamento al lavoro e
assistenza sociale delle persone con diverse abilità;
b) il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o suo b) il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o
delegatoV;
suo delegato nelle more della definizione del
c) da due rappresentanti indicati rispettivamente
passaggio alla Regione delle funzioni
dall’ANCI e dall’UPI;
amministrative;
d) tre rappresentanti, due dei quali indicati da
Associazioni di volontariato delle disabilità, operanti
sul territorio regionale e con rilevanza nazionale, e
uno dalle federazioni o coordinamenti di insegnanti di
sostegno accreditati presso il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca e con adeguata
rappresentanza regionale.
E’ presieduta dal Presidente della Regione, o da un E’ presieduta dal Presidente della Regione, o da un
Assessore da lui delegato, che la convoca, e si
Assessore da lui delegato, che la convoca, e si
riunisce, di norma, almeno una volta V l’anno.
riunisce, di norma, almeno due volte l’anno.
7. Ai Componenti delle Consulte di cui al comma 1 si
applicano, per la partecipazione alle sedute, le
disposizioni in materia di rimborsi secondo la vigente
normativa regionale.
Art. 40 V Conferenze provinciali di coordinamento
V
Art. 40 Consigli provinciali per il sistema
formativo e Conferenze provinciali di
coordinamento
1. I Consigli provinciali per il sistema formativo,
come organi decentrati della Regione, elaborano
proposte da sottoporre alle Province in merito ai
31
piani per l’offerta formativa ed ai piani di
- “Quanto affermato sulle esigenze di
organizzazione della rete scolastica, svolgono
collaborazione e di controllo per l’art.38 è
funzioni di collegamento con il Consiglio
altrettanto vero rispetto alla programmazione
scolastico Regionale e di raccordo, monitoraggio
territoriale decentrata e per il raccordo diretto con le e vigilanza sul sistema formativo e attivano la
autonomie: è indispensabile supportare gli organi di consultazione con le parti sociali ed economiche,
governo politico-istituzionali con un organismo
con l’associazionismo, con le famiglie e con tutti
sottoposto a verifica democratica diretta dei cittadini gli altri soggetti interessati.
interessati ai servizi educativi e in grado di prevedere Hanno compiti istruttori, propositivi e di tutela
e verificare le implicazioni degli atti, specie per
degli utenti e degli operatori per lo sviluppo
l’indirizzo e la valutazione sull’operato delle
dell’educazione, istruzione e formazione
burocrazie e dei dirigenti che attualmente hanno
professionale su base provinciale ed in
carattere autocratico.”
particolare concorrono a determinare la
definizione delle piante organiche del personale.
Svolgono per conto della regione l’attività
decentrata di:
indirizzo, valutazione e vigilanza sui Centri dei
Sevizi Amministrativi;
integrazione e sostegno delle attività delle
autonomie scolastiche;
verifica delle segnalazioni di violazioni dei diritti.
Sono nominati dall’Assessore regionale alla
Pubblica Istruzione e composti da
a) L’Assessore provinciale alla pubblica
Istruzione o un suo rappresentante
b) otto Sindaci o loro rappresentanti, di Comuni
indicati dal Consiglio delle Autonomie locali,
garantendo adeguata rappresentanza territoriale
e dimensionale;
c)un rappresentante dell'Ufficio Scolastico
Regionale nelle more della definizione del
passaggio alla Regione delle funzioni
amministrative;
d) otto rappresentanti dei lavoratori della scuola
pubblica, eletti col sistema proporzionale su liste
provinciali, presentate da almeno cento
sottoscrittori tra gli aventi diritto al voto;
e) quattro rappresentanti dei genitori degli
alunni della scuola pubblica, eletti col sistema
proporzionale su liste regionali, presentate da
almeno cento sottoscrittori tra gli aventi diritto
al voto;
Le elezioni dei rappresentanti di cui ai punti d)
ed e) sono indette contestualmente alle elezioni
del Consigli scolastico regionale, dall’Assessore
regionale alla Pubblica Istruzione, che emana,
entro 40 giorni dall’entrata in vigore della
presente, un regolamento elettorale e stabilisce i
tempi e le modalità per garantire la
partecipazione democratica degli elettori,
nonché, per le liste dei lavoratori della scuola
pubblica, il diritto a svolgere assemblee in orario
32
di servizio per la loro presentazione.
I membri di cui ai punti d) ed e) usufruiscono per
svolgere il loro mandato delle stesse agevolazioni
economiche e normative di cui godono i
consiglieri comunali.
I Consigli durano in carica fino allo scadere della
legislatura regionale, si riuniscono, di norma,
una volta al mese, si dotano di un regolamento ed
eleggono al loro interno due consiglieri ed un
Presidente che ne costituiscono la Giunta
esecutiva preposta a curare le relazioni
istituzionali, istruire e dare continuità ed
esecuzione ai lavori ed alle deliberazioni.,
avvalendosi di un adeguato supporto tecnicoamministrativo fornito dalla Regione.
I membri della Giunta usufruiscono per svolgere
1. V Le Conferenze provinciali di coordinamento
il loro mandato delle stesse agevolazioni
sono istituite entro 90 giorni dall’entrata in vigore
economiche e normative di cui godono gli
della presente legge V da ogni Provincia che ne
Assessori comunali.
definisce la composizione e il regolamento.
Ai lavori dei Consigli possono essere invitati altri
Decadono allo scadere del mandato amministrativo soggetti competenti in materia di educazione,
dei Consigli provinciali. Ad esse possono partecipare istruzione e formazione professionale.
i Comuni, singoli o associati, i Centri di Servizio
2. Le Conferenze provinciali di coordinamento
Amministrativi di riferimento, le istituzioni
possono essere istituite da ogni Provincia che ne
scolastiche, le università sarde, le agenzie di
definisce la composizione e il regolamento.
formazione professionale accreditate operanti nel
Decadono allo scadere del mandato amministrativo
dei Consigli provinciali.
territorio e Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le parti sociali, nonché i
soggetti operanti nell’ambito dell’educazione degli
- “I Consigli provinciali per il sistema
adulti. Le istituzioni scolastiche e le agenzie
formativo sono un organo decentrato della Regione
formative accreditate vi possono partecipare per
per il raccordo con il sistema delle autonomie ed il
mezzo di rappresentanti delle loro reti o consorzi; le sostegno alle attività programmatorie delle
istituzioni scolastiche possono individuare
Province, degli Enti Locali e delle autonomie
rappresentanti per ordini e gradi di scuole.
scolastiche. Le Province possono avvalersene e/o
Limitatamente alle zone di confine o in relazione a
anche istituire propri organismi, con loro risorse e
problematiche che riguardino il territorio di più
criteri.”
province, sono V invitate a partecipare alla
Conferenza anche le altre Province interessate.
2. Le Conferenze provinciali hanno funzioni
propositive e consultive sulle tematiche inerenti la
programmazione territoriale di cui alla presente legge
e possono rappresentare la sede per la definizione di
accordi e di programmi integrati a livello territoriale,
elaborati dai soggetti del sistema dell’educazione,
istruzione e formazione professionale. Sono
convocate dal Presidente di ogni Provincia o da un
suo delegato e si riuniscono di norma almeno una
volta all’anno.
Art. 41 Monitoraggio e valutazione
33
1. Il monitoraggio e la valutazione dell’uso delle
risorse, del raggiungimento degli obiettivi della
programmazione regionale e territoriale e delle
politiche di intervento per l’educazione, istruzione e
formazione professionale competono alla Regione,
che li esercita avvalendosi di apposita struttura
che li esercita avvalendosi di apposita struttura
tecnica istituita presso gli assessorati competenti,
tecnica istituita presso gli assessorati competenti,
dell’Istituto Regionale per la Ricerca Educativa e del dell’Istituto Regionale per la Ricerca Educativa e
Comitato regionale di valutazione del sistema
del Comitato regionale di valutazione del sistema
formativo V.
formativo e del Consiglio scolastico regionale e
2. La Regione, al fine di ottimizzare tale processo,
dei Consigli provinciali per il sistema formativo.
svolge una funzione di impulso, indirizzo e
coordinamento nei confronti degli Enti Locali, che
provvedono al monitoraggio e alla valutazione nei
rispettivi ambiti territoriali; promuove e sostiene l’uso
……………………promuove e sostiene l’uso
da parte delle istituzioni scolastiche V e delle agenzie da parte delle istituzioni scolastiche, dei Centri
formative accreditate, dei sistemi di valutazione e
Regionali di Formazione Professionale e delle
autovalutazione, di rilevazione della qualità e
agenzie formative accreditate, dei sistemi di
l’acquisizione dei parametri di valutazione nazionali valutazione e autovalutazione,
ed europei.
3. Il Comitato regionale di valutazione del sistema
formativo è un organismo tecnico-scientifico,
composto da un numero massimo di 5 membri, anche
esterni alla Regione, di provata e documentata
esperienza. E’ nominato dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare che si
esprime, pena la decadenza del parere, entro 15 giorni
dalla proposta, e decade con il termine della
legislatura.
4. Ha il compito di:
a) proporre criteri e metodologie per valutare i
risultati delle politiche scolastiche e formative e degli
interventi e dei progetti sostenuti e finanziati e
cofinanziati dalla Regione e dagli Enti Locali;
b) fornire indicatori di qualità e di efficienza per la
predisposizione e la valutazione del piano dell’offerta
formativa di cui all’articolo 4;
d) collaborare con l’Istituto Nazionale di Valutazione d) collaborare con l’Istituto Nazionale di
del Sistema Educativo di Istruzione V;
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e
e) promuovere la diffusione della cultura della
con il Consiglio scolastico regionale;
valutazione e dell’autovalutazione da parte delle
singole istituzioni e dei soggetti operanti
nell’educazione, istruzione e formazione
professionale;
f) procedere ad ogni altra attività di analisi e
valutazione utile a migliorare il sistema formativo
regionale;
g) predisporre annualmente, entro il mese di ottobre,
una relazione sullo stato del sistema formativo
regionale.
34
Art. 42 Sistema informativo
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale la
Giunta regionale istituisce specifici settori tematici
interconnessi dedicati all’istruzione, alla formazione
professionale e al lavoro. Ciascuno ha lo scopo di
raccogliere dati, informazioni analisi a supporto alle
decisioni in ordine alla programmazione regionale e
territoriale, alla comunicazione e promozione
dell’offerta formativa e alla condivisione della
esperienze all’interno della comunità regionale.
2. Istituisce, anche attraverso apposite intese con lo
Stato e gli Enti Locali, l’anagrafe regionale degli
studenti comprendente la popolazione scolastica a
partire dalla scuola per l’infanzia, l’anagrafe
dell’edilizia scolastica comprendente tutti gli edifici e
i locali assegnati o da assegnarsi a istituzioni
scolastiche ed il loro utilizzo. Ogni altro strumento
utile a migliorare la programmazione regionale e le
politiche d’intervento.
3. Le agenzie formative accreditate e le istituzioni
scolastiche paritarie e non statali, comprese le scuole
dell’infanzia, che usufruiscano di finanziamenti
regionali e degli Enti Locali, devono comunicare i
dati utili all’anagrafe degli studenti secondo le
modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 43 Norme transitorie
V
1. Dalla approvazione della presente Legge la
Regione ricerca un’intesa con le altre Regioni e
attiva una trattativa con lo Stato per definire
norme nazionali condivise che indichino i
principi e criteri generali di competenza dello
Stato e l’ambito di autonomia delle Regioni e
stabiliscano i livelli essenziali dei curricola e dei
programmi per garantire l’unitarietà del sistema
di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, la validità nazionale dei titoli e
delle qualifiche, i criteri di certificazione degli
stessi e le modalità di passaggio tra i diversi
percorsi.
2. La Regione, nella contrattazione con lo Stato,
si impegna per ottenere
a) una definizione condivisa delle competenze e
della composizione degli organismi collegiali di
autogoverno democratico delle Istituzioni
scolastiche autonome e della loro integrazione
sistemica territoriale, garantendo le competenze
dei collegi dei docenti ed il ruolo prevalente delle
35
rappresentanze elettive degli utenti e dei
lavoratori della scuola;
b) che i ruoli e le classi di concorso degli
insegnanti, compresi quelli della istruzione
professionale, rimangano statali, per garantire la
qualità e l’unitarietà del sistema dell’istruzione e
dell’istruzione e formazione professionale.
3. L’accordo Stato-Regione, nell’ambito delle
procedure di attuazione degli articoli 116, 117,
118 e 119 della Costituzione, dovrà in particolare
indicare
a) i parametri per il dimensionamento delle
Istituzioni scolastiche e per la definizione del
rapporto-alunni classi e i margini di autonomia
della Regione nella determinazione delle
dotazioni organiche;
b) i criteri per la copertura stabile dei posti
vacanti e per la determinazione dei contingenti di
personale docente a carico dello Stato da
assegnare al sistema di istruzione e di istruzione
professionale regionale.
4. Nella definizione delle modalità per il
trasferimento del personale amministrativo e
delle risorse finanziarie dallo Stato alla Regione,
saranno determinate eventuali forme di
compensazione per l’impiego di contingenti di
personale docente statale superiori ai livelli di cui
al comma 3 punto a) del presente articolo, per
far fronte alle esigenze stabilite con la presente
Legge.
5. Fino alla piena distinzione delle competenze
dello Stato e delle Regioni ed al corrispondente
trasferimento delle risorse da determinarsi con
Legge nazionale, la Giunta regionale, per
l’attuazione della programmazione della rete
scolastica e per la definizione dell’offerta
formativa regionale, promuove intese con il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
per stabilire:
a) forme di collaborazione tra la Regione e
l’Ufficio Scolastico Regionale che garantiscano il
monitoraggio e la gestione condivisa
dell’istruttoria per l’attuazione della
programmazione regionale della rete scolastica e
degli adempimenti per l’assegnazione e la
mobilità del personale;
c) le modalità di integrazione e di condivisione
dei sistemi e dei flussi informativi.
6. Nelle more dell’attuazione della diffusione su
tutto il territorio delle scuole pubbliche
dell’infanzia prevista dall’art 4, comma 2 punto
a, in deroga a quanto disposto dall’art.2 comma
36
3, la Regione può sostenere finanziariamente le
scuole dell’infanzia non statali per un anno
scolastico successivo all’entrata in vigore della
presente Legge.
Art. 44 Decorrenza e abrogazioni
Art. 45 Norma finanziaria
37
Scarica

La proposta di legge regionale con gli emendamenti proposti