CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le definizioni usate nelle presenti ''Condizioni Generali" hanno il
medesimo significato di quelle contenute nel "Modulo Proposta di
Acquisto" (Proposta), cui vengono allegate unitamente al “Capitolato
dei Servizi” e valgono per qualsiasi documento riferito al Contratto ed
in generale al Servizio “CarFull Service per Porsche" (CFS per
PORSCHE).
Il Contratto si configura quale contratto di appalto di servizi di
manutenzione e quindi non aleatorio.
ART.1) PRESUPPOSTI
Per i Veicoli già immatricolati, è condizione essenziale di erogazione
del Servizio CFS
per PORSCHE che la loro data di prima
immatricolazione non sia anteriore di più di 1 anno dalla data di
sottoscrizione della Proposta e che non abbiano percorso più di
10.000 Km alla stessa data.
ART.2) DOCUMENTAZIONE
L'erogazione del Servizio CFS per PORSCHE è condizionata
sospensivamente alla ricezione da parte di CFS dei seguenti
documenti:
I) Originale della Proposta regolarmente sottoscritta;
II) Originale della "Dichiarazione Privacy" regolarmente sottoscritta;
III) Copia di documento di identità valido;
IV) Copia di entrambe le facciate del libretto di circolazione del
Veicolo;
ART.3) ISPEZIONE
II Cliente si obbliga, ove richiesto da CFS, a consentire l'ispezione del
Veicolo anche prima della Data di Inizio Servizi presso uno dei
Punti di Assistenza CFS per PORSCHE, ove dovrà condurre lo
stesso Veicolo.
Resta inteso che qualora CFS dovesse riscontrare che uno qualsiasi
dei dati dichiarati dai Cliente nella Proposta, anche con riferimento a
quelli di cui all’art. 1 delle presenti Condizioni Generali, non sia
rispondente al vero, sarà diritto di CFS di risolvere immediatamente il
Contratto, che perderà di efficacia, con conseguente liberazione di
CFS da ogni e qualsivoglia obbligazione derivante in forza del
Contratto, con diritto di trattenere le somme già ricevute a titolo di
risarcimento, fatto salvo ogni ulteriore danno.
Proposta, il Cliente potrà richiedere a CFS, per iscritto e con le
modalità che verranno da questa indicate, la proroga a titolo gratuito
del Termine Finale del Contratto per un periodo non superiore a 6
mesi e comunque non oltre la percorrenza chilometrica totale prevista
all'Art.6 della Proposta.
ART.5) MODALITÀ' DI RICHIESTA E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
I Servizi dovranno essere richiesti e saranno erogati secondo le
modalità previste dal Capitolato dei Servizi. L'erogazione è
subordinata al corretto e regolare adempimento da parte del Cliente
delle istruzioni descritte nel Capitolato dei Servizi.
I Servizi inerenti la manutenzione e la sostituzione degli pneumatici
dovranno essere richiesti e saranno prestati solo presso i Punti di
Assistenza convenzionati con CFS (Punti di Assistenza CFS per
PORSCHE), il cui elenco è consultabile alla pagina web
www.carfullservice.it, oppure richiesto contattando in numero verde
indicato sulla Card Identificativa.
CFS non rimborserà al Cliente costi sostenuti presso centri e/o
operatori diversi dai Punti di Assistenza CFS per PORSCHE, come
sopra indicati, a meno che non vi sia stata preventiva autorizzazione
nei limiti e con le modalità previste nel Capitolato dei Servizi.
ART. 6) CANONE - MODALITÀ' DI PAGAMENTO
II Cliente si obbliga a versare a CFS per l’erogazione dei Servizi di
cui al Contratto l’importo indicato all’Art. 7.1. della Proposta.
Salvo quanto contemplato al successivo Art. 7, è escluso qualsiasi
rimborso ed è comunque dovuto il Corrispettivo nelle ipotesi di
eventuale rinuncia da parte del Cliente alla prestazione dei Servizi.
ART.7)
RECESSO
ANTICIPATO
ECCEZIONE
DI
INADEMPIMENTO
7.1 E’ facoltà del Cliente recedere anticipatamente dal Contratto,
dandone comunicazione a CFS a mezzo lettera raccomandata A/R
con preavviso minimo di 60 giorni.
In tale caso al Cliente verrà accreditato l’importo indicato in Proposta
all’Art. 7.2 in funzione della percorrenza effettuata al momento della
richiesta di Recesso anticipato.
La percorrenza chilometrica del Veicolo, al momento della richiesta di
Recesso anticipato, verrà stimata in proporzione al chilometraggio
percorso dalla Data di Inizio Servizi, quale effettivamente rilevato in
occasione dell’ultimo intervento/verifica; nel caso in cui il Veicolo non
abbia mai subito un intervento/verifica, il Cliente si rivolgerà per
accordi al Servizio Clienti CFS per PORSCHE, al numero verde
indicato nella Card Identificativa.
ART.4) DURATA
4.1 La durata del presente Contratto è quella prevista all’Art. 6 della
Proposta, salvo le deroghe ed i limiti più oltre previsti.
I Servizi saranno erogati entro i limiti di validità del Contratto in
rapporto alle percorrenze chilometriche richiamate al medesimo
Art. 6 della Proposta, percorrenze che potranno essere
periodicamente rilevate da CFS anche interpellando il Cliente stesso.
Resta pertanto inteso che, in caso di raggiungimento della
percorrenza "totale" prevista dall’Art. 6 della Proposta, i Servizi non
saranno più erogati anche se il Contratto non abbia raggiunto il
Termine Finale e nessun rimborso sarà dovuto al Cliente.
7.2 Fermo restando il diritto al risarcimento del danno e quanto altrove
previsto nel Contratto, CFS avrà il diritto di risolvere immediatamente il
Contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1456 del
Codice Civile, previa comunicazione scritta al Cliente, qualora si
verifichi anche solo una delle seguenti ipotesi:
4.2 Nel caso in cui alla scadenza del Contratto il Veicolo abbia
totalizzato una percorrenza inferiore a quella indicata all'Art. 6 della
a) mancato e/o ritardato pagamento da parte del Cliente di qualsiasi
importo dovuto a CFS in virtù del Contratto;
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b) false dichiarazioni e/o violazione delle garanzie rese dal Cliente
nel Contratto e/o mancato, inesatto, parziale adempimento di una
qualsiasi delle obbligazioni previste nel Contratto a carico del Cliente
fra cui, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quelle
sancite dalle seguenti diposizioni:
Art. 7 (Corrispettivo), Art.8 (Modalità di pagamento) della Proposta;
Art. 1 (Presupposti), Art. 2 (Documentazione), Art. 3 (Ispezione), Art.4
(Durata), Art. 5 (Modalità di richiesta e di erogazione dei Servizi), Art.6
(Canone - Modalità di pagamento), Art.7 (Recesso anticipato Eccezione di inadempimento), Art.8 (Oneri aggiuntivi di Legge), Art.9
(Uso del Veicolo e suoi accessori - Garanzie) delle presenti
Condizioni Generali.
7.3. Fermo restando il diritto di CFS al risarcimento del danno e quanto
altrove previsto nel Contratto, CFS ha facoltà di recedere senza
alcun onere dal Contratto, salvo rimborso pro-quota ove dovuto,
mediante comunicazione scritta da inviarsi al Cliente con 24 ore di
anticipo, in caso di:
(a) inizio di procedure esecutive e/o concorsuali e liquidatorie a carico
del Cliente o della sua impresa;
(b) cessazione di attività e/o liquidazione del Cliente;
(c) vendita, sequestro,pignoramento, confisca e/o altro atto esecutivo
sul Veicolo;
(d) qualsiasi evento, anche fortuito, che comporti al Veicolo un danno
non riparabile o tale da pregiudicarne la sicurezza;
(e) incendio e furto totale del Veicolo e mancato ritrovamento dello
stesso entro 30gg. dall'evento;
(f) mancato rispetto delle procedure e delle Istruzioni di cui al
Capitolato dei Servizi.
Resta inteso che il mancato pagamento di una qualsiasi somma dovuta
dal Cliente in forza del Contratto darà diritto a CFS di non prestare
e/o di interrompere e sospendere l'erogazione dei Servizi, ancorché si
sia verificato un evento che dia diritto agli stessi, senza possibilità di
eccezione da parte del Cliente, dovendo ritenersi tale inadempimento
essenziale.
Resta altresì inteso che la violazione da parte del Cliente delle
dichiarazioni e garanzie e/o degli obblighi di cui al successivo Art.9
darà diritto a CFS di non prestare e/o di interrompere e sospendere
l'erogazione dei Servizi - ancorché si sia verificato un evento che dia
diritto agli stessi - senza possibilità di eccezione da parte del Cliente,
dovendo considerarsi i suddetti obblighi essenziali ed il loro
inadempimento di notevole importanza, fermo restando che nel caso
in cui i Servizi fossero egualmente eseguiti in presenza della predetta
violazione il Cliente sarà tenuto al versamento dei costi sostenuti da
CFS per l'esecuzione delle prestazioni.
ART.8) ONERI AGGIUNTIVI DI LEGGE
Sarà a carico del Cliente ogni onere aggiuntivo inerente il Veicolo e/o
i Servizi, che dovesse derivare da disposizioni di legge (norme
legislative o regolamentari anche di natura amministrativa e fiscale)
emanate ed entrate in vigore nel corso della durata del Contratto.
(I) a utilizzare il Veicolo con la massima diligenza e cura, in conformità
alle disposizioni di legge e alla destinazione d'uso indicata nella carta
di circolazione;
(II) a non utilizzare il Veicolo per la partecipazione a gare
automobilistiche, prove o collaudi su percorsi di gara e/o su percorsi
che possano compromettere la normale usura e la carrozzeria;
(III) a non manomettere o modificare o danneggiare in alcun modo il
contachilometri del Veicolo, che CFS potrà far verificare da un suo
proprio incaricato a semplice richiesta;
(IV) a fare controllare a richiesta di CFS lo stato e la conservazione del
Veicolo da incaricati CFS;
(V) ad usare gli pneumatici del Veicolo nel rispetto delle norme di
sicurezza sulla loro tenuta, pressione, spessore del battistrada;
(VI) a dare comunicazione scritta a CFS in caso di furto o incendio
totale del Veicolo, entro 24 ore dalla scoperta, allegando copia della
denuncia e del certificato di proprietà del Veicolo;
(VII) a non effettuare riparazioni o apportare modifiche al Veicolo
presso terzi diversi dai Punti di Assistenza CFS per PORSCHE.
Il Cliente dichiara e garantisce che i dati inerenti la propria persona e il
Veicolo sono completi, corretti e veritieri. In caso contrario, varrà quanto
disposto dall’Art. 7 che precede.
9.2 I Servizi forniti nell'ambito del Servizio CFS per PORSCHE non
sono sostitutivi delle garanzie erogate dal fornitore del Veicolo o di sue
componenti; quindi CFS non fornisce né si sostituisce all'obbligato per
garanzie automobilistiche di legge.
ART.10) FORO COMPETENTE
Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità,
l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto (intendendosi per tale
l’insieme di Proposta d’Acquisto, Condizioni Generali e
Capitolato dei Servizi) sarà esclusivamente il Foro di Milano.
Qualora il Cliente rientri nella nozione di Consumatore (ossia persona
fisica che conclude il Contratto per la soddisfazione di esigenze della
vita quotidiana estranee all'esercizio di un'impresa o dì una
professione) Foro Competente sarà quello di domicilio o di residenza
del Cliente.
ART.11) DOMICILIO E COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto si riterranno
validamente effettuate solo se indirizzate:quanto al Cliente, al
domicilio dallo stesso indicato nella Proposta, presso il quale elegge
ad ogni fine domicilio; quanto a CFS, alla sua sede operativa, ossia:
Via Inverigo 4, 20151 Milano.
Data __________________________
ART.9) USO DEL VEICOLO E SUOI ACCESSORI – GARANZIE
9.1 Per tutta la durata del Contratto, il Cliente si impegna ed obbliga:
Cliente_________________________
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condizioni generali di contratto