L'APPRENIDISTATO
L'apprendistato, disciplinato dal D. Lgs 167/2011,
è un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazi one e all' o c cupLi o ne de i gi
o vani.
Il contratto e sì configurato a tempo indeterminato, ma le parti
hanno libera facoltà di disdetta alla scadenza
del periodo
obbligatorio di formazione
I1 contratto è articolato nelle seguenti
-
-
-
tipologie:
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,
con cui possono essere
assunti i giovani dai 15 anni di età compiutie
fino al compimento dei
-util25 annidi età. Tale
tipologia e attuabile in tutti i settori di attività può
e
essere
izzata anche per
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La sua
durata é in fu*ione della qualifica o del
diploma da conseguire, nel limite di 3 anni (o 4 nel
caso di diploma quadriennale regionale)
relativamente agii aspetti formativi;
apprendistato professionalazante o contratto di mestiere,
con cui possono essere assunti
i giovani di età compresa dai i 8 ai 29 anni di età (per i soggetti
gìa i, possesso di una
qualifica professionale, l'assunzione puo awenire
un.h. u p*ilr. ai, n anni di età). Tale
tipologia e attuabile in tutti i settori di attiyità privari
e pubbiici ed è finali zzata al
conseguimento di una qualifica professionale a fini
contrattuaii. La sua durata è in funzione
dell'età dell'apprendista e della qualifica professionale
da.orr.grir., nel limite di 3 anni (o
5 per le qualifiche professionali Jell'artigianato)
relativamenr. u§ri
formativi;
apprendistato di alta formazione e di ricerca, con
"rp.niassunti i giovani
cui porror"o .rr.r.
di
età compresa dai 18 ai 29 anni di età (per i soggetti-già
in
possesso di una qualifica
professionale, l'assunzione può avvenire anche
u puiti.. aii n anni di età). Tale tipologia
e
attuabile in tutti i settori di attività privati e pubblìci
ed e finaliz zata alconseguimento di un
diploma di istruzione secondaria superioie, di titoli
di studio universitari e dell,alta
formazione, compresi i dottorati dj. ricerca, p.i tu
specializzazione tecnica superiore, nonché
per il praticantato per l'accesso agli ordini piofessionali
o per esperienze professionali.
Il contratto di apprendistato puo essere stipulato anche per l'assunzione
di lavoratori in mobiiità, indipendentemente dai
requisiti anagrafici, ai fini delra loro quarificazione
o riquarificazione professionare.
I1 contratto di lavoro deve essere stipulato in
forma scritta. L'eventuale patto di prova e il piano
formativo individuale devono essere àefiniti in forma
scritta, anche sulla base di moduli e formulari
stabiliti dalla contrattazione coìlettiva o dagli enti bilateruii,.rtro
30 giorni dalia stipulazione del
contratto.
L'impiego di apprendisti non puo avvenire in regime
di somministrazione atempo determinato, mentre è possibile,
in
tutti i setloriproduttivi, in regime di somministrizione
atempo indererminato (L. g2l20l2e D. L. g3r2ol2conv.
in
L.
134t2012).
I LIMITI INTRODOTTI DALLA RIFORMA FORNERO
La Riforma Fomero ha introdotto una disposizione volta a favorire la stabtlizzazione del rapporto di
lavoro con gli apprendisti: i datori di lavoro che occupano almeno i0 dipendenti possono assumere
nuovi apprendisti solo se risulta confermato in servizio almeno il30% degli apprendisti assunti nei
36 mesi precedenti. (ei nni della percentuale di stabllizzazione, non si tiene conto dei rapporti cessati durante il
periodo di prova, per dimissioni o per giusta causa di licenziamento)
Se il requisito di stabrltzzazione non è soddisfatto, il datore di iavoro puo assumere soltanto un
ulteriore apprendista.
In caso di violazione, tutti gli apprendisti assunti in piu sono considerati lavoratori subordinati a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Inoltre, al fine di garantire l'effettività della formazione, il datore di lavoro e tenuto a mantenere un
determinato rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate; dopo l'intervento
della riforma Fornero, tale rapporto e di 3 a2 (per ogm2lavoratori qualificati in servizio, possono
essere assunti 3 apprendisti).
Se il datore di lavoro non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o se essi sono meno di 3, puo
assumere al massimo 3 apprendisti.
LA FORIVIAZIONE
Il
contratto di apprendistato si carattertzza per la marcata funzione formativa a favore del
lavoratore. In tale forma di contratto di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa, il datore si
obbliga a corrispondere all'apprendista, non solo una controprestazione retributiva, ma anche gli
insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale. di titoli di studio di
livello secondario o universitario, o di speciahzzaziont.
La regolamentazione degli aspetti tbrmativi, fatti salvi i criteri stabiliti dalla legge, è rimessa alla
legislazione regionale e alla contrattazione collettiva. Le competenze acquisite dell'apprendista
potranno essere certificate e dovranno essere registrate sul libretto formativo del cittadino.
In caso di mancata attività di formazione, la legge prevede, a titolo di sanzione, che il datore di
lavoro debba restituire, maggiorati, i benefici contributivi connessi ail'assunzione di apprendisti.
La sanzione consiste nell'obbligo di restituire la differenza tra la conrribuzione versata e quella dovuta con riferimento
al livello di inquadramento conrrafnlale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata de1 100%. Lamancata erogazione della formazione non comporta quindi la trasformazione
del contratto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, bensì solo unapenalizzazione pecuniaria.
Peraltro la sanzione della restituzione dello sgravio contributivo fruito si applica solo quando dell'inadempimento
dell'obblìgo formativo sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e sempre che la mancata erogazione della
formazione abbia impedito o impedisca larealizzazione delle finalità del contralto di apprendistato.
IL RAPPORTO DI LAYORO
La disciplina del rapporto di lavoro in regime di apprendistato è definita dai contratti collettivi
nazionali di lavoro o da appositi accordi interconfederali.
Il D.Lgs. 1671201,1 si limita, infatti,
-
a stabilire
i seguenti principi:
durata minima del contratto di almeno 6 mesi (art. 1, co. 16, lett. A, L. 9212012).
In tal modo, il rapporto vero e proprio avrà una durata minima, la cui effettiva estensione (6 mesi o piu) è fissata dai
contratti collettivi nazionali dei vari settori economici.
L'unica eccezione riguarda le assunzioni di apprendisti effettuate solo per lo svolgimento di attività stagionali (il
rapporto di lavoro poffà durare anche meno di 6 mesi) (art. 4, co. 5, D.Lgs. 167 12011);
divieto di retribuzione a cottimo;
possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali è finalizzato il contratto, o, in altemativa, di stabilire la retribuzione
deli'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianrtà di servizio;
presenza di un tutore o referente aziendale;
prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia infortunio o altra causa di
sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni. secondo quanto previsto dai
contratti collettivi.
IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO
Il D.Lgs. 1671201,1, se da un lato prevede, una durata determinata del contratto, differenziata in base
alla tipologia, dall'altro, però, qualifica l'apprendistato come un contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
A tale singolare struttura corrisponde una peculiare regolamentazione del potere di recesso del
datore di lavoro, che risulta condizionato dalla funzione formativa svolta dal contratto.
Infatti, durante tutto il periodo di formazione spettante all'apprendista, al datore di lavoro è fatto
divieto di recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
In caso di licenziamento privo di giustificazione, all'apprendista si applicano le tutele previste dalla normativa vigente.
Al termine del periodo di formazione, entrambe le parti, lavoratore e datore di lavoro, hanno facoltà
di recedere dal contratto con preavviso. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(viene meno la funzione formativa).
scadenza del periodo di formazione, dunque, essendo l'apprendistato definito come un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, se il datore di lavoro non effefiua la disdetta del confratto, l'apprendista è automaticamente mantenuto in
Alla
servizio e il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato, come normale contratto di lavoro subordinato (viene
meno la funzione formativa).
INCENTIVI
(apprendistato per la qualifica e
Qualsiasi forma di apprendistato prevista nei nostro ordinamento
di mestiere, apprendistato
contratto
o
professionahzzante
per il diploma professionale, apprendistato
ài uitu iormazione e ricerca, ex D.Lgs. 16712011) beneficia di incentivi di natura contributiva,
economica e fiscale.
BENEFICI CONTRIBUTIVI
La contribuzione per gli apprendisti è pari al l0oÀ.
per le aziende fino a Ò aipéra.nti viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i primi
3 anni di contratto (soggetto alla regola del "de minimis"). Per gli anni successivi al tetzo la
contribuzione è pari al 10Yo.
In caso di
trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo
l'agevolazione contributiva del 10olo viene riconosciuta per i 12 mesi successivi.
di
apprendistato,
BENEFICI ECONOMICI
Possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire
e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratoré già
qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
BENEFICI FISCALI
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per
dell'IRAP.
il
calcolo
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