PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
RIFERIMENTI PLANIMETRICI ED ALTIMETRICI
Art. 1- Oggetto dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di dragaggio dei fondali della darsena
centrale (compresa tra i moli Trapezio e 3 Gennaio), del canale di ingresso e del
bacino di evoluzione del Porto Commerciale di Salerno, con il successivo scarico del
materiale sabbioso scavato all’interno del bacino portuale, nelle apposite aree indicate
nei grafici di progetto.
2. L’operazione di dragaggio si rende necessario per garantire l’uniforme profondità dei
fondali, eliminando le attuali difficoltà di accesso che rendono poco sicura la
navigazione soprattutto con avverse condizioni meteo, e per consentire le manovre di
ormeggio di navi caratterizzate da un pescaggio maggiore di quello attualmente
consentito dalla quota dei fondali stessi (navi da crociera, porta-containers, Ro-ro e
general cargo).
3. Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, il
contratto di cui al presente capitolato è stipulato a corpo.
Art. 2- Ammontare dell’appalto
1. L'importo dei lavori a base di appalto, a corpo, ammonta complessivamente ad €
1´213´818,60 (euro unmilioneduecentotredicimilaottocentodiciotto/60).
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante pubblico incanto, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata mediante offerta a prezzi
unitari ed offerta tempo
2. Non sono previsti gli oneri per l’attuazione delle norme della sicurezza del cantiere in
argomento non essendo prescritto il Piano di sicurezza, ai sensi dell’art. 88 comma lett.
f) del Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii. emanato in attuazione dell'articolo 1
della legge 03/08/2007, n. 123, contenente disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Art. 3- Designazione sommaria delle opere
1. Le opere oggetto dell'appalto si possono riassumere, come di seguito, salvo più
precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei
Lavori.
2. L’appalto prevede l’esecuzione dei lavori di dragaggio dei fondali della darsena
centrale (compresa tra i moli Trapezio e 3 Gennaio), del canale di ingresso e del
bacino di evoluzione del Porto Commerciale di Salerno, così come indicato negli
elaborati grafici di progetto. Sulle stesse tavole l’area di prelievo è indicata con
campitura blu ed ha una superficie di 320.318 m2; le aree di sversamento sono indicate
sui grafici con le lettere S1 e S2.
Sulla scorta dei valori noti di batimetria e dell’estensione dell’area oggetto di
approfondimento, il volume complessivo da scavare (mediante draga e pontone) è stato
calcolato in mc 106.274.
È esclusivo onere a carico dell’impresa il quantitativo variabile di materiale dovuto
all’overdredging.
3. Le indicazioni del presente capitolato e gli elaborati di progetto forniscono la
consistenza quantitativa e le caratteristiche di esecuzione dei lavori in argomento.
4. Restano escluse dall'appalto quelle opere che l'Amministrazione si riserva di affidare in
tutto o in parte, ad altra ditta. Al riguardo qualunque eccezione o richiesta di compenso
da parte dell'Appaltatore non saranno accolte.
Art. 4- Forma e principali dimensioni delle opere
1. Le caratteristiche e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai
seguenti elaborati facenti parte del progetto esecutivo, nonché da quanto verrà meglio
precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori:
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Tav. 8
Tav. 9
Tav. 10
Tav. 11
Tav. 12
Tav. 13
Tav. 14
Tav. 15
Relazione generale
Relazione geologica
Batimetrica esistente
Batimetrica esistente con aree intervento
Piano quotato con aree intervento
Planimetria con indicazione dei volumi di intervento
Sezioni e particolari banchina molo trapezio
Analisi dei Prezzi
Computo metrico estimativo
Elenco Prezzi
Quadro di incidenza e della manodopera
Quadro economico
Cronoprogramma
Schema di Contratto
Capitolato Speciale d'Appalto
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2. Il rilievo batimetrico riportato nell’elaborato grafico 3 è stato eseguito dalla ditta
Geomarine S.r.l. di Senigallia (AN) nel mese di gennaio 2012 e presenta tolleranza
massima verticale inferiore ai seguenti limiti:

media dei valori assoluti degli errori non superiore a cm 10,

massimo dei valori assoluti degli errori non superiore a cm 15,

gli errori delle misurazioni, nei limiti posti dai due precedenti punti, sono errori
casuali e assolutamente non errori sistematici, cioè sono errori con media
compresa fra cm –1 e cm +1 (approssimativamente nulla).
Il rilievo batimetrico è collegato ad una poligonale di precisione collegata ad un
caposaldo IGM e presenta un errore massimo nel piano orizzontale di m 1.
3. La quota di progetto indicata negli elaborati grafici per l’area di prelievo deve essere
considerata come valore minimo da raggiungere in modo tassativo. Le quote indicate
per le aree di sversamento costituiscono la quota batimetrica massima raggiungibile.
Al termine dei lavori, in contraddittorio con l’Impresa, l’Autorità Portuale di Salerno farà
eseguire a sue spese un rilievo batimetrico per la verifica del risultato delle operazioni di
dragaggio, entro quindici giorni dal completamento dei lavori stessi.
Il rilievo sarà eseguito con gli stessi requisiti di tolleranza verticale ed orizzontale
indicati per il rilievo di progetto.
Laddove le batimetrie di verifica dovessero risultare inferiori a quelle richieste, la Ditta
dovrà provvedere ad effettuare i necessari ulteriori lavori di dragaggio, senza avere nulla a
pretendere per i maggiori costi che essa dovrà sostenere qualora tali ulteriori lavori
dovessero subire interruzioni, per esempio a causa del fermo estivo. La D.L. farà
successivamente eseguire un nuovo rilievo batimetrico di verifica il cui costo sarà a carico
della Ditta. Saranno inoltre a carico della Ditta le maggiori spese tecniche di direzione
lavori.
Si richiede una precisione sul piano orizzontale di almeno 3 cm, da ottenersi con
l’impiego delle tecnologie indicate nell’art. 56, relativo ai mezzi d’opera da utilizzare.
Al piede delle banchine il lavoro dovrà essere eseguito con la massima precisione
possibile per ottenere il profilo di progetto.
I disegni sopra indicati allegati al contratto e le prescrizioni riportate nel presente
Capitolato definiscono l'ubicazione, il tipo e la consistenza qualitativa e quantitativa delle
opere comprese nell'appalto e le relative modalità di esecuzione.
L'Autorità Portuale si riserva, tuttavia, l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere,
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all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse del buon esito e
dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per pretese di
compensi o indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato e
nel Capitolato Generale d'Appalto.
Riferimenti altimetrici e planimetrici
1. Il piano di riferimento delle quote altimetriche e degli scandagli è quello del livello
medio delle basse maree sigiziali.
2. Si indicano i riferimenti che potranno essere adottati:
-
Piastrina in acciaio murata a parete a destra del portoncino di accesso al mareografo,
ubicato alla banchina Manfredi. Il riferimento di quota è la faccia inferiore della
mensola, che è il riferimento di quota dell’asta idrometrica.
Z = 2,8253 m s.l.m.m. (riferimento IGM);
-
Bullone infisso sulla banchina Manfredi a destra del portoncino di accesso al
mareografo in pozzetto con chiusino in ghisa. Il riferimento di quota è la testa del
bullone.
Z = 1,1191 m s.l.m.m. (riferimento IGM);
Coordinate geografiche internazionali:
N 40° 40’ 52,69162”; E 14° 44’ 53,87354’’.
3. Il livello di riferimento delle quote di progetto sarà determinato a partire dalla quota zero
del mareografo installato nel Porto di Salerno; da questa quota si calcola il livello medio
mare (L.M.M.) approssimato come media delle registrazioni di un anno, che è risultato
di –0,22 m. Il livello medio delle basse maree sigiziali si assume a quota –0,20 m. dal
L.M.M. Pertanto la quota di riferimento delle basse maree sigiziali risulta di -0,42 m
rispetto alla quota zero del mareografo.
La Direzione dei lavori potrà, comunque, ordinare che l’Impresa predisponga, a sua
cura e spese, ulteriori riferimenti in zone più prossime a quella dei lavori, collegati con
appropriate operazioni topografiche a quelli suddetti.
Per determinare praticamente il livello medio mare, ogni volta che occorra, l'Impresa
deve riferirsi al caposaldo esistente più prossimo alle opere, per poter con la maggiore
facilità e speditezza riportarne la quota.
L'Impresa riporterà e fisserà detta quota sopra capisaldi stabiliti in contiguità dell'opera
ed è tenuta altresì al controllo frequente dei capisaldi stessi, che almeno fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione non dovranno subire la benché minima
variazione o spostamento.
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Art. 5- Descrizione dei lavori
I lavori consistono nel dragaggio dei fondali della darsena centrale (compresa tra i moli
Trapezio e 3 Gennaio), del canale di ingresso e del bacino di evoluzione del Porto
Commerciale di Salerno, con salpamento dei materiali sabbiosi dall’area di dragaggio; e
successivo scarico nelle aree di sversamento S1 ed S2 poste all’interno del bacino
portuale.
Il progetto prevede il raggiungimento della seguente batimetria riferita al livello medio
delle basse maree sigiziali:
AREA DRAGAGGIO:

darsena centrale (compresa tra i moli Trapezio e 3 Gennaio), canale di ingresso e
bacino di evoluzione: m –12,3
Detta area deve essere raccordata alle aree che non sono oggetto di intervento con
scarpata non superiori a 3/1.
In valore assoluto, tali batimetrie devono essere considerate come profondità minime
da raggiungere in modo tassativo.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà procedere al salpamento fino alla
profondità di progetto di tutti i materiali che possono costituire ostacolo per la navigazione
o arrecare danni alla draga che sarà utilizzata per l’esecuzione dei lavori.
Eventuali massi salpati e ritenuti riutilizzabili dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
collocati in opera a rifiorimento delle infrastrutture portuali a gettata.
I materiali salpati non riutilizzabili (massi artificiali o naturali, rottami ed altri manufatti o
elementi lapidei) di qualsiasi forma e dimensione dovranno essere trasporti a rifiuto in
discarica terrestre autorizzata.
Il restante materiale scavato dovrà essere sversato nelle aree riportate nei grafici di
progetto ed indicate con S1 ed S2 e per le quali dovranno essere rispettate le quote
batimetriche massime raggiungibili, pari a m –6.0 per l’area S1 e m – 5,0 per l’area S2
(riferite al livello medio delle basse maree sigizali).
I lavori nella fascia prospiciente i muri di sponda dovranno essere eseguiti con idonei
mezzi marittimi e con la dovuta cautela per non compromettere l’imbasamento delle
infrastrutture portuali.
Per la restante area i lavori dovranno essere eseguiti con una draga le cui
caratteristiche tecniche sono indicate all’art.56.
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Nelle aree del bacino portuale non interessate dai lavori non dovranno essere
peggiorate le batimetrie esistenti.
Art. 6- Bonifica dei fondali da ordigni bellici
L’impresa dovrà provvedere all’esecuzione dei lavori di bonifica dei fondali esistenti da
ordigni bellici consistente nella ricognizione a qualunque profondità del fondo marino
dell’area interessata dalle attività di escavo, così come riportata negli elaborati grafici di
progetto. I lavori, da effettuarsi preventivamente alle operazioni di scavo e finalizzata
all’inidividuazione di eventuali presenze di ordigni bellici rimasti inesplosi, devono essere
eseguiti nel rispetto delle norme e prescrizioni di cui al Capitolato B.C.M. del Ministero
della Difesa, edizione 1984.
La ditta esecutrice dovrà essere specializzata e regolarmente iscritta all’Albo Fornitori
ed Appaltatori del Ministero della Difesa per le categorie:
ricognizione dei fondali marini per l’individuazione di ordigni e residuati bellici esplosivi
nei porti, nelle zone costiere e d’altura, e loro segnalazione alle autorità competenti con
esclusione di qualsiasi interevento sugli stessi;
esplorazione e bonifica del sottosuolo da ordigni e residuati bellici esplosivi;
esplorazione del sottosuolo: indagini geognostiche.
In particolare le sopraelencate attività possono essere realizzate con l’ausilio di
operatori subacquei regolarmente abilitati e strumentazione elettronica ad induzione di
impulsi, compreso la predisposizione a terra dei necessari riferimenti topografici, l’impiego
di metodologie idonee a garantire la completa esplorazione dell’area interessata e la
georeferenziazione dei bersagli individuati, i necessari mezzi marittimi di supporto.
Art. 7- Condizioni di ammissibilità all'asta e modalità di stipulazione del contratto
Per la partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui al presente
capitolato sarà richiesta la documentazione ed il possesso dei requisiti di ordine generale
e di qualificazione di cui agli artt. 34 e successivi del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. .
A completamento di quanto è prescritto nell’art. 1 del Capitolato Generale di
Appalto, resta stabilito che l'Impresa dovrà presentare:
1) una dichiarazione con la quale attesti:
a) la disponibilità per tutta la durata dei lavori dei mezzi d'opera terrestri e marittimi
necessari all'esecuzione delle opere secondo le prescrizioni del presente
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Capitolato Speciale ed idonei a consentire l'ultimazione entro i limiti di tempo contrattualmente previsti;
b) la perfetta efficienza e la possibilità di pronto impiego dei mezzi di cui afferma di
avere la disponibilità e l’impegno, altresì, ad integrare prontamente tali mezzi se
la Direzione lavori li giudicasse insufficienti per le esigenze del lavoro;
c) la proprietà o la disponibilità in via esclusiva e per tutta la durata dei lavori di una
draga che abbia le seguenti caratteristiche: draga semovente aspirante
autocaricante (“trailing suction hopper dredger”) di capacità minima pari a m3
2.500, potenza minima delle pompe di 450 kW e potenza totale minima di 2.500
kW. La testa di dragaggio posta alla fine del tubo aspirante dovrà essere dotata di
getti d’acqua ad alta pressione ed eventualmente di una o più serie di denti per la
disgregazione meccanica delle sabbie fini e dei limi più compatti, in modo da
aumentarne la efficienza della aspirazione;
-
la cui possibilità di pronto impiego dovrà essere provata mediante certificato di
navigabilità rilasciato dalla Capitaneria di Porto o Ente equipollente se di
competenza di Stati Esteri;
-
la cui disponibilità dovrà essere provata mediante titolo di proprietà ovvero
titolo giuridico che abilita l’Impresa all’uso del mezzo nautico, debitamente
sottoscritto dal proprietario e/o armatore del mezzo;
-
la cui idoneità, con le caratteristiche richieste, dovrà essere dimostrata
mediante certificati del R.I.N.A. o altro Istituto classificatore riconosciuto.
d) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche riguardo alle
esigenze dei trasporti e degli ormeggi e di avere studiato il coordinamento delle
operazioni di lavoro con lo svolgimento del traffico portuale, che non potrà subire
interruzioni, conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato;
e) che, potendo l'Impresa disporre di tutti i mezzi d'opera e di quanto altro occorre
per gli impianti di qualunque specie ed entità, rinuncia nel modo più assoluto ad
ogni pretesa di indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il
valore di detti impianti e mezzi d'opera e l'ammontare dei lavori oggetto del
presente Capitolato;
f) la disponibilità a lavorare anche sette giorni a settimana per 24 ore al giorno, nel
rispetto delle norme contrattuali che regolano il lavoro sui mezzi marittimi, per
assicurare la esecuzione dei lavori nei tempi previsti, senza che ciò possa
costituire motivo di maggiori compensi;
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g) la disponibilità, data l’urgenza, ad iniziare i lavori con un preavviso di quindici
giorni.
Le dichiarazioni del presente articolo formano parte integrante del contratto senza
di che l'Amministrazione non sarebbe addivenuta alla stipulazione del contratto stesso.
Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53 comma 4 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.
2. L’importo contrattuale dei lavori a corpo, come determinato in seguito all’applicazione
del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo dei lavori posto a base di gara, resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti,
per tale lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità.
Art. 8- Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché dell’art.
107 del D. Lgs. n. 207/2010 di approvazione del Regolamento di esecuzione del Codice
dei contratti pubblici e dell’Allegato “A” al predetto Regolamento, i lavori ricadono
completamente e per l’intero importo nella categoria OG 7: “Opere marittime e lavori di
dragaggio”, Classifica III bis, che va considerata prevalente; non sono pertanto previste
categorie scorporabili.
Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 170 comma 1 del D. Lgs. n.
207/2010, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono
subappaltabili nella misura massima del 30% della stessa categoria prevalente ad Imprese
in possesso dei requisiti necessari.
Art. 9- Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Le attività in oggetto costituiscono un unico gruppo di lavorazione omogenea.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 10- Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle
finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
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2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 11- Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non
materialmente allegati:
a) Il Capitolato Generale di Appalto approvato con DPR n. 145/2000;
b) Il presente Capitolato Speciale di Appalto;
c) Gli elaborati del progetto esecutivo di seguito elencati:
- Relazione geologica-geotecnica;
- Batimetrica esistente
- Batimetrica esistente con aree intervento
- Piano quotato con aree intervento
- Planimetria con indicazione dei volumi di intervento
- Sezioni e particolari banchina molo trapezio
- Cronoprogramma;
d) Elenco dei prezzi unitari.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, per quanto applicabile e nelle parti
ancora vigenti;
- Il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, nelle parti
non abrogate;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
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- la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e
delle forniture in Campania”;
- il Regolamento n. 7 di attuazione della legge regionale n. 3/2007 approvato con
decreto del Presidente Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24/03/2010,;
L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
- delle leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia
e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- delle norme emanate dal CNR, delle norme U.N.I., delle norme CEI, delle tabelle CEI UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative
e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del
presente appalto.
La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte
dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le
leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro
accettazione incondizionata.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- la descrizione delle singole voci elementari e le quantità delle stesse.
Art. 12- Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale DPR 207/2010,
l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i
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lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento,
consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 13- Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale
d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o
4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 14- Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
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essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato
speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 15- Consegna e inizio dei lavori
1. Data l’urgenza, la Stazione appaltante procederà in via d’urgenza alla consegna
dei lavori nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli
articoli 337 secondo comma e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 153
commi 1 e 4 del regolamento.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni
e non superiore a 5; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
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4. I lavori dovranno svolgersi senza interruzioni del traffico portuale per cui gli stessi
dovranno essere in tal senso programmati previo accordi con l’Autorità Marittima
competente.
5. Pur verificandosi tale caso particolare, la consegna non verrà considerata effettuata in
più volte ai sensi dell'art. 154, comma 6, del Regolamento approvato con D.P.R. n°
207/2010.
Art. 16- Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è determinato
dall’offerta della ditta e non può essere comunque inferiore a 5 settimane,
naturali e consecutive, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei luoghi.
Pertanto, data l’urgenza dell’intervento, la data di consegna dei lavori, come già
precisato, sarà comunicata dall’Ente con un preavviso di quindici giorni.
Il termine per l’ultimazione dei lavori, come sopra definito, è qualificato
essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. Onde non compromettere l’operatività delle banchine e ridurre al minimo i disagi
derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi, l’impresa dovrà organizzarsi
in modo da occupare una sola banchina per volta e ogni volta per un tempo non
superiore a due giorni.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
offerto che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della
Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. L’Ente Appaltante non sarà responsabile di eventuali interruzioni dei lavori dovute ad
avverse condizioni meteomarine.
Art. 17- Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore od altre circostanze speciali, che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la
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necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 163/2006.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, e non nel caso di cui al comma 1, si applicano
l’articolo 158 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale
d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in
tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata
motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti
l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile
del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e
devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali
si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non
possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Art. 18- Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei
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lavori viene applicata una penale pari all’1% (uno per cento) dell’importo
contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui
all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione nello conto
finale a debito dell’Impresa.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può
superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione l’articolo 119, in materia di risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa dei ritardi o in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 19- Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
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2. Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche
anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di
rispettare il programma di esecuzione.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori;
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono programma offerto dalla ditta in
fase di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
5. Restano ad esclusivo carico dell’appaltatore tutte le autorizzazione, gli oneri e le spese
di ogni natura necessarie e derivanti dalle modalità di esecuzione adottate dall’impresa.
Art. 20- Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica
e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;
e) il
tempo
necessario
per
l'espletamento
degli
adempimenti
a
carico
dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal
capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati;
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g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale
dipendente.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 21- Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna
anticipazione.
Art. 22- Pagamenti
1. L’Appaltatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione ad
ultimazione dei lavori debitamente certificata. La Direzione dei lavori ed il
Responsabile del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del
certificato di pagamento all’esito positivo del rilievo batimetrico di controllo che
servirà a verificare la corretta esecuzione dei lavori.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l’approvazione del
collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti
di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del
procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al
comma 1.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
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7. Qualora i lavori vengano interrotti, per cause non dipendenti dall’impresa
esecutrice,
l’appaltatore,
fermo
restando
quanto
stabilito
dalla
vigente
normativa, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate
per la mobilitazione/smobilitazione della draga, in misura comunque non
superiore alle seguenti percentuali:
€ 150.000,00 se lo stato di avanzamento dei lavori ammonta ad € 0,00;
€ 0,00 se lo stato di avanzamento dei lavori ammonta all’importo contrattuale;
per la mobilitazione/smobilitazione del pontone, in misura comunque non
superiore alle seguenti percentuali:
€ 9.000,00 se lo stato di avanzamento dei lavori ammonta ad € 0,00;
€ 0,00 se lo stato di avanzamento dei lavori ammonta all’importo contrattuale.
Per stati di avanzamento intermedi le percentuali si calcoleranno per
interpolazione lineare.
Questa disposizione non si applica qualora, per ritardo imputabile all’impresa, i
lavori non dovessero essere ultimati entro giorni naturali e continuativi offerti.
Art. 23- Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del
comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15; se l'appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande
già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 22 comma 2, nulla ostando, è
pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, della legge n. 163 del 2006, non costituisce presunzione di
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accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.
Art. 24- Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, della legge n. 163 del 2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato
di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale
termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1,
della legge n. 163 del 2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di
domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.
Art. 25- Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22,
comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
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Art. 26- Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 della legge n. 163 del 2006, e successive
modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 2, di cui al punto precedente, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture nell’anno di presentazione
dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 7.
3. Ai sensi dell’art. 133, comma 3 della legge n. 163/06, al contratto si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di
una percentuale - fissata, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno - da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto
anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti
dei costi.
Art. 27- Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di
diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, ,
della legge n. 163 del 2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
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Art. 28- Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 29- Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, della legge n. 163 del
2006, è richiesta una
cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’importo preventivato dei lavori da
appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca
dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante
e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
Art. 30- Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, della legge n.163 del 2006, è richiesta una
garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
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2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa
da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per
l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto.
È fatto divieto, pena l’esclusione dalla gara, di avvalersi di garanzie prestate da
intermediario finanziario.
3. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si
intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale e
comunque in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di LL.PP. vigenti all’epoca della
esecuzione dei lavori; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni
al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
originario.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 31- Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129 comma 1 della legge n.163 del 2006, l’appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
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lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, salvo i danni derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve
essere stipulata nella forma <<Contractors All Risks>> (C.A.R.) e deve prevedere una
somma assicurata pari ad € 1.250.000,00 (euro unmilioneducentocinquantamila/00).
Detta polizza dovrà coprire i danni alle opere ed impianti permanenti o temporanei per
il valore di € 250.000,00 ed i danni alle opere od impianti preesistenti per il valore di €
1.000.000,00;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata
per
una
somma
assicurata
pari
ad
€
1.250.000,00
(euro
unmilioneducentocinquntamila/00) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere
ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro
parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione
appaltante;
b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i
componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i
collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
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l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del regolamento generale (DPR 207/2010) e
dall’articolo 37, della legge n. 163 del 2006, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.
Art. 32- Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 comma 1 è ridotto al 50 per
cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma
7, della legge n. 163 del 2006, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della
categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 75 è ridotto al 50 per cento per
l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 7.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al
comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da
un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo
complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa
singola.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 33- Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò
l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli
24
43, comma 8, e articoli 161 e 162 del regolamento generale (207/10) e dall'articolo 132
della legge n. 163 del 2006.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi
sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10 per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto e che non
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre
che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale
appendice
contrattuale,
che
deve
indicare
le
modalità
di
contrattazione
e
contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 34- Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo
economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale è invitato l’appaltatore originario.
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2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo
del contratto originario
3. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione.
Art. 35- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede
alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i
criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale (207/2010).
Art. 36- Danni di forza maggiore
Qualora si verifichino danni di forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
Direzione lavori, pena decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi.
L’indennizzo per i danni è limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e
alle condizioni di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del
verificarsi dell’evento dannoso, indispensabili per il predetto ripristino.
Il riconoscimento del danno è limitato ai lavori che siano stati misurati ed iscritti al libretto
delle misure.
Non sarà corrisposto alcun indennizzo se i danni sono provocati da concorso
dell’Appaltatore o dal suo personale dipendente o di cui è tenuto a rispondere.
Art. 37- Danni nel corso dei lavori
26
Sono a carico dell’Appaltatore, secondo quanto indicato nell’art. 14 del Capitolato
Generale tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti anche se
non esplicitamente descritti negli elaborati allegati al presente, per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ambiente, alle persone e cose durante le fasi, procedure, lavorazioni
in esecuzione dell’appalto.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell’Appaltatore, anche se gli stessi sono supportati da idonea
copertura assicurativa.
Art. 38- Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno
Per quanto riguarda i tempi di lavoro è consentito alla Ditta Appaltatrice di lavorare anche
sette giorni a settimana per 24 ore al giorno, nel rispetto delle norme contrattuali che
regolano il lavoro sui mezzi marittimi.
Nessun compenso sarà dovuto all’Appaltatore in caso di lavoro continuativo nell’arco di
tempo sopra indicato.
La Ditta è inoltre tenuta alla piena osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti in
materia di sicurezza e igiene dell’ambiente di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti.
Si fa riferimento all’art. 27 del Capitolato Generale d’Appalto.
Art. 39- Forma e contenuto delle riserve
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono regolate dall’art. 31 del Capitolato Generale e devono essere iscritte a
pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza
o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di
contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano
27
dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di
decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’art. 190, comma 3 del
Regolamento Generale 207/2010.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Le riserve non quantificate o parzialmente descritte non saranno considerate.
Possono essere formulate riserve con quantificazione parziale quando l’insorgenza del
fatto che le ha generate persiste durante il normale andamento dei lavori e il reale danno
lamentato dall’Appaltatore non potrà quantizzarsi prima della decadenza del fatto che ha
generato le stesse.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40- Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto saranno impiegati esclusivamente mezzi
marittimi.
3. Per la sicurezza dei lavoratori su tali mezzi l’armatore deve ottemperare a quanto
prescritto dalla legge n. 61 del 5/6/1962 sulla sicurezza della navigazione e più in
particolare dal D.P.R. n. 435 del 8/11/1991 recante disposizioni sulla sicurezza della
vita umana in mare. La Ditta è inoltre tenuta al rispetto di tutti i regolamenti e
prescrizioni emanati dalle Autorità preposte (Autorità Marittima, Marina Militare,
Autorità di Pubblica Sicurezza, ecc.).
4. La D.L. si riserva la facoltà di effettuare, avvalendosi della collaborazione delle
Amministrazioni ed Enti preposti, tutti i controlli ed accertamenti ritenuti opportuni al
fine di accertare il rispetto delle norme di sicurezza di cui sopra.
5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Le gravi o ripetute violazioni
delle norme di sicurezza da parte della Ditta accertate dalla D.L., previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di sospensione
risoluzione del contratto.
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o di
Art. 41- Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3
del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 42- Subappalto
Fatti salvi i casi di divieto di subappalto, contemplati dalla normativa vigente, il
subappalto è regolato dall’art. 118 della legge 163/2006 e successive modificazioni, che
prevede:
1. Che il soggetto appaltante indichi nel progetto e nel bando di gara la categoria
prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto anche esse con il relativo importo.
2. Che tutte le lavorazioni, indipendentemente dalla categoria di appartenenza sono
subappaltabili od affidabili in cottimo, salvi i casi particolari per i quali sussiste il divieto
del subappalto.
3. Il rispetto delle norme del regolamento per quanto riguarda l'entità delle opere
appartenenti alla categoria od alle categorie prevalenti.
4. L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che
intendono sub-appaltare o affidare in cottimo.
5. L'obbligo per l'appaltatore di depositare, almeno 20 (venti) giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, il contratto di subappalto.
6. La presentazione presso il soggetto appaltante delle certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese
dell’affidatario del subappalto o del cottimo, salvo i casi in cui per eseguire i lavori sia
sufficiente l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. La dimostrazione che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del
cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e successive
modificazioni.
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Resta comunque escluso, nel modo più assoluto la possibilità di ulteriore subappalto
delle opere già subappaltate.
Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque
ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei
confronti dell'Amministrazione.
Qualora durante l'esecuzione, l’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del
modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento,
procedere all’annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare
pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di annullamento, dovrà procedere
immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
Non sono, comunque, considerati subappalti le forniture di materiali, che non sono
di produzione dell'impresa appaltatrice né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e
tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate.
Incombono sull'appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo
o di contratti similari, i seguenti obblighi ed oneri:
- di depositare presso l'ente appaltante entro il termine di 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni copia autentica del
contratto di subappalto;
- di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici e le indicazioni circa la qualificazione o l’iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
8. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione
è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
9. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
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contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.
10. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.
11. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione
al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali
individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la
posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di
comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 43- Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del
subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 44- Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
31
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori
o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 45- Controversie
1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura non inferiore del 10% dell'importo contrattuale, il
responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione
perché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei
successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è
in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'art. 241 della L. 163/06 e succ. La
procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola
volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del
procedimento, con le modalità e le funzioni previste dall'art. 240 della L. 163/06 e succ.
2. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui sopra ed accettato dall’appaltatore, ha
natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di
assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario
risolutivo delle riserve.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1,
possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell’articolo 241 della L. 163/06.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.
5. La procedura di cui al comma 1 è esperibile anche qualora le variazioni all'importo
contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa
l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
32
Art. 46- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi
contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro
ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da
un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore
l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate
a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa
appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Art. 47- Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere
all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti
dagli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e successive modifiche. Si
farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 comma
4° della legge 163/2006 e successive modificazioni, quando le varianti di cui alla lettera
d) del 1° comma di tale articolo, conseguenti, quindi, ad errori od omissioni di
progettazione che possono pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua esecuzione
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. La risoluzione comporterà
l'applicazione del disposto di cui al successivo 5° comma e quindi il pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino all'ammontare
massimo dei 4/5 dell'importo del contratto.
2. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3
della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del
procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei
riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità' di procedere alla risoluzione del
33
contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei
lavori
regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione e/o rescissione del contratto, ovvero
per l'esecuzione di Ufficio, saranno seguite le modalità previste dall'art. 46 del C.S.A.
nonché dal D.P.R. 207/10.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 48- Ultimazione dei lavori e termini per il certificato di regolare esecuzione
1. Al termine dei lavori il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso
di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o
nel contratto.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 49- Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli articoli 5, 7, 8, 14 del Capitolato
Generale d’Appalto ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi
di elenco:
-
tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese
contrattuali, contributi a favore delle Casse professionali, ed ogni altra imposta inerente
ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi
dei regolamenti comunali vigenti;
-
le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto,
sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa
preposto alla direzione e sorveglianza;
34
-
l’Impresa dovrà far fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle Leggi e Regolamenti; in
ogni caso sarà la sola ed unica responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle
opere già eseguite, o in via di esecuzione, salvo per quest'ultimo caso, i danni di forza
maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;
-
la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza
di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che
nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali
dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo
adeguato;
-
le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le
segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sui luoghi in qualsiasi modo interessati
dai lavori;
-
il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i
cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati
durante l'esecuzione dei lavori;
-
le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai
ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori
appaltati;
-
la rapida formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità ed alla tipologia dei
lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere da costruire e un'idonea recinzione del cantiere stesso,
nonché la pulizia e la manutenzione di detto cantiere;
-
la guardiania e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Appaltante inerente ai lavori e
consegnati all'Impresa dalla Direzione dei lavori;
-
le spese per esperienze, saggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati
dall'Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della
osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da
costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei
lavori e così anche durante le operazioni di verifica. Dei campioni potrà essere ordinata
la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di
suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire
la autenticità;
35
-
le spese per gli allacciamenti idrici ed elettrici; come pure quelle occorrenti per
l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia
l'entità;
-
l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’Appaltante, in
attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali
residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
-
gli oneri e le spese per concessioni governative ed in particolare gli oneri delle
procedure connesse all’ottenimento di licenze, autorizzazioni e permessi;
-
la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro collaudato, di strumenti
topografici, hardware adeguato per software scientifico (tipo “Office” e “Autocad”),
personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni
genere, sia a mare che a terra;
-
la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che
sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione (compreso le segnalazioni). Tale manutenzione comprende tutti i
lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre
per dare le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti
da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini
prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;
-
la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante
la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste
dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato minimo di cm 18 x 24 e di
ciascuna di esse saranno consegnate tre stampe, unitamente alla negativa. Sul tergo
delle copie dovrà
essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo
fotografico. In concomitanza con le fasi salienti del lavoro, dovranno essere eseguite
foto anche aree e subacquee delle opere, su richiesta della D.L.;
-
la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in
copia anche alla direzione dei lavori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle
precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
-
la fornitura ed installazione di tabelle, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno
prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla
stazione appaltante;
36
-
l'onere di tenere a disposizione del personale di Direzione e Sorveglianza, su semplice
richiesta, dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, una imbarcazione idonea
coi relativi rematori o col motorista, se si tratta di una barca a motore, nel qual caso
dovrà provvedere anche alla fornitura del carburante e dei lubrificanti;
-
messa in opera di boe galleggianti e di modine in tondini di ferro, nel numero richiesto
dalla D.L., per segnalare il piede della scarpata e per visualizzare la sagoma delle
opere nel corso dei lavori e fino alla visita di collaudo finale.
Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dagli articoli del presente Capitolato
Speciale e di quello Generale, l'Impresa dovrà tenere conto in fase di offerta, perciò
null'altro potrà richiedere, a nessun titolo, per la completa esecuzione di quanto prescritto
nei capitolati stessi.
Art. 50- Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza
di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti, per quel che riguarda la parte altimetrica,
deve assumersi quale zero il livello medio del mare come definito dal relativo articolo,
3. L'Impresa ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione, alle segnalazioni per la
sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità
marittime e dalla Direzione dei lavori. Tutte le volte che per mareggiate o per altra
causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Impresa ha l'obbligo di ripristinarli
immediatamente a propria cura e spese. L'Impresa è unicamente responsabile in ogni
caso della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione.
37
4. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica (anche subacquea) relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non
più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.
Art. 51- Aree da adibire a cantiere - Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione
appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. L'onere della richiesta in concessione delle aree che dovranno essere adibite a
cantiere spetta all'Impresa, la quale dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le
prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione ed a quelli eventuali imposti dalle
Autorità militari e dalle Amministrazioni statali, regionali e comunali.
Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere per i lavori
appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure
temporaneamente, ad altro uso.
Art. 52- Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL.
Art. 53- Spese contrattuali, imposte, tasse
2. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione dei mezzi, sia terrestri che marittimi,
e delle attrezzature;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica,
spese da corrispondere all’Autorità Marittima per l’assegnazione dei posti e la
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fruizione dei servizi portuali forniti ai mezzi marittimi necessari all’esecuzione dei
lavori, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e
alla registrazione del contratto.
3. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione
l’articolo 8 del capitolato generale.
5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO I – SALPAMENTI – DRAGAGGI
Art. 54- Natura dei materiali
Il materiale da scavare è costituito, in linea di massima, come risulta dalla
stratigrafia allegata al progetto; tale stratigrafia è puramente indicativa e non impegnativa
per l'Amministrazione.
Dal punto di vista granulometrico, i sedimenti da scavare sono costituiti da “sabbie
fini” (descrizione A.G.I.) come risulta dai risultati, allegati al progetto, delle prove di
laboratorio eseguite su alcuni campioni prelevati dai fondali portuali.
Art. 55- Salpamenti
Nell'interesse della riuscita dell'opera e della sua economia, la Direzione dei lavori
può ordinare all'Impresa qualunque salpamento sia all'asciutto sia in acqua.
Il materiale salpato, ove possa essere impiegato nel rifiorimento della scogliera del
molo di sopraflutto, prenderà il posto che gli compete, secondo le istruzioni che potrà
impartire in merito la Direzione dei lavori; nel caso contrario sarà trasportato al sito di
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carico sui mezzi per il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata. Tali operazioni verranno
pagate con il relativo prezzo di elenco.
Si precisa che nulla sarà dovuto all'Impresa per salpamenti effettuati senza ordine
della Direzione dei lavori o eseguiti, non già allo scopo di sistemare in opera il materiale
nella sede appropriata, ma solamente per rimuoverlo dal luogo dove per qualunque
ragione non possa utilmente rimanere.
Nelle lavorazioni in genere, nelle rimozioni e salpamenti, entro e fuori acqua,
l'Impresa deve curare che i materiali utilizzabili vengano danneggiati il meno possibile,
adottando ogni cautela e restando a suo carico ogni eventuale danno alle cose ed a terzi.
Art. 56- Modalità di esecuzione dei lavori
L'Impresa dovrà utilizzare mezzi d’opera idonei all’esecuzione del lavoro in
ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale, con
particolare riguardo alla loro produttività e quindi ai tempi necessari per l’esecuzione dei
lavori ed alla compatibilità delle operazioni di dragaggio con il traffico marittimo portuale.
Durante l’esecuzione dei lavori, infatti, il traffico marittimo non potrà subire
rallentamenti o interruzioni.
Al riguardo, si precisa che il traffico del porto di Salerno è molto intenso: nel 2010
hanno fatto scalo a Salerno ben 4.300 navi. Le navi di maggiori dimensioni hanno
lunghezza di circa 250 m e le manovre di ingresso e di uscita, ognuna della durata di circa
1 ora, avvengono nell’intero arco delle 24 ore, e nella maggior parte dei casi al termine di
una manovra ha inizio immediatamente la manovra successiva. Oltre alle navi commerciali
c’è poi un naviglio di minori dimensioni (motopescherecci, naviglio militare, traghetti ed
aliscafi, imbarcazioni da diporto) il cui transito in ingresso ed uscita dal porto rappresenta
comunque motivo di attenzione pur non richiedendo la sospensione dei lavori.
Si evidenzia, poi, che l’intervento interessa il canale di ingresso ed il bacino di
evoluzione, che rappresentano l’unica via di ingresso al porto. Infatti il canale di ingresso
costituisce un passaggio obbligato, data la particolare configurazione delle costa e delle
dighe foranee. Inoltre il canale di ingresso ed il bacino di evoluzione hanno ridotte
dimensioni geometriche: l’imboccatura del porto ha una ampiezza di soli 280 m ed il
diametro del bacino di evoluzione è di 550 m, per cui le grandi navi commerciali in
ingresso/uscita impegnano completamente tali aree impedendo le manovre di altre unità. I
restanti specchi acquei interessati dai lavori sono comunque molto trafficati in quanto
devono necessariamente essere attraversati per accedere alle darsene.
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Pertanto, ad eccezione dei lavori da eseguire nella fascia prospiciente i muri di
sponda delle banchine, i mezzi utilizzati dall’Impresa Appaltatrice non dovranno impedire
l’accesso in porto e nelle darsene alle navi o rallentarne le manovre, per cui è escluso
l’utilizzo di mezzi effossori stazionari e non semoventi ed i mezzi utilizzati dovranno potersi
spostare velocemente molte volte al giorno. Inoltre durante la esecuzione dei lavori i mezzi
marittimi dell’Impresa dovranno restare in costante contatto radio con la Capitaneria di
Porto di Salerno e la Corporazione dei Piloti di Salerno, per ricevere le segnalazioni sulle
manovre delle navi, al fine di rendere tempestivamente disponibile il passaggio al transito
delle stesse.
Per le aree di deposizione considerata la profondità del fondale, anche a seguito
della attività di deposizione, bisogna considerare di operare con mezzi marittimi di
opportuni pescaggi.
Alla luce delle prescrizioni di cui innanzi l’Impresa esecutrice dovrà utilizzare
nel corso dei lavori una draga semovente aspirante autocaricante (“trailing suction
hopper dredger”) di capacità minima pari a m3 2.500, potenza minima delle pompe di
450 kW e potenza totale minima di 2.500 kW. La testa di dragaggio posta alla fine del
tubo aspirante dovrà essere dotata di getti d’acqua ad alta pressione ed
eventualmente di una o più serie di denti per la disgregazione meccanica delle
sabbie fini e dei limi più compatti, in
modo da aumentarne la efficienza della
aspirazione.
Inoltre, nella fascia prospiciente i muri di sponda delle banchine dove la draga
aspirante è impossibilitata ad operare e dunque sia reso necessario dalla natura dei
materiali da salpare, l’Impresa appaltatrice dovrà utilizzare per l’esecuzione dei
lavori un motopontone munito di gru attrezzata con benna.
L’Impresa potrà utilizzare le modalità operative e i mezzi d’opera di supporto che
riterrà più idonei per dare il lavoro compiutamente ultimato nei termini contrattuali, purché
non in contrasto con le norme e condizioni stabilite nel presente capitolato.
La D.L. monitorerà l’andamento dei lavori nel tempo per verificare in corso d’opera
la capacità tecnica dei mezzi effossori impiegati. Se la D.L. dovesse valutare che i mezzi
impiegati non sono in grado di assicurare la buona esecuzione dei lavori nei termini
contrattuali, disporrà con apposito ordine di servizio, di sostituire i mezzi utilizzati o di
integrarli con altri di idonee caratteristiche, senza che per questo l’Impresa possa
pretendere maggiori compensi.
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L’eventuale rifiuto da parte dell’Impresa costituisce causa di sospensione o di
risoluzione del contratto.
La draga dovrà essere dotata di ecoscandaglio digitale; la stessa draga e le
eventuali bettoline dovranno essere dotate di rivelatore di posizione di tipo GPS con
precisione submetrica, al fine di individuare l'esatta posizione delle imbarcazioni, sia per
la corretta determinazione degli spessori da scavare, sia per determinare, durante ogni
viaggio, l’esatta zona in cui viene sversato il materiale salpato, sempre all’interno dell’area
di discarica.
L’Impresa dovrà, inoltre, disporre di un battello attrezzato per rilievi batimetrici,
dotato di rivelatore di posizione di tipo GPS con precisione submetrica ed ecoscandaglio a
doppia frequenza con output digitale con precisione più accurata di cm 10.
Tale battello dovrà essere messo a disposizione della D.L. per effettuare tutte le
misurazioni atte a controllare la corretta esecuzione dei lavori.
Nel costo dei lavori si intendono compresi tutti gli oneri relativi alle draghe, ai mezzi
marittimi di supporto e al battello attrezzato per i rilievi batimetrici fatti eseguire dalla Ditta,
nonché alla mano d’opera occorrente (equipaggi, operai sommozzatori).
Pertanto, l’Impresa accetta a suo esclusivo rischio e pericolo, che si intende
compreso e compensato nel prezzo offerto per effettuare il lavoro, ogni e qualsiasi danno
ai mezzi impiegati derivante dalla eventuale presenza di rottami, roccia o materiali di varia
natura.
I lavori dovranno essere condotti in modo da non compromettere la stabilità delle
fondazioni delle banchine esistenti, costituite da muri in massi di cls. a pile indipendenti,
che si attestano alla profondità di m –10 su uno scanno di imbasamento dello spessore di
m 1,5, nonché delle dighe foranee.
Le zone da scavare saranno consegnate mediante processi verbali di consegna,
redatti in contraddittorio con l’Impresa che dovrà provvedere a sue spese a fornire e
collocare in mare e su tutti i mezzi d’opera tutti i segnali, fissi e mobili, diurni e notturni, che
saranno prescritti.
L’Impresa è obbligata ad uniformarsi a tutte le leggi di polizia portuale ed alle
disposizioni che saranno impartite sia dalla D.L. che dall’Autorità Marittima; in linea
generale essa dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di
navigazione ed adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose dei quali la
Ditta rimarrà unica responsabile.
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L’Impresa è tenuta a procedere ad una preventiva ispezione delle aree oggetto dei
lavori, restando a suo carico ogni eventuale danno arrecato a manufatti ed opere portuali
(dighe foranee, banchine, pontili, cavi, corpi morti, ecc.) per il fatto di non essere visibili o
segnalati.
L’Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno, in
relazione alle zone consegnatele, per dare gli stessi compiutamente ultimati nei termini
contrattuali, purché a giudizio della D.L. ciò non sia pregiudizievole ai tempi di esecuzione
ed alla buona riuscita delle opere o agli interessi dell’Ente Appaltante.
La D.L. potrà, comunque, ordinare l’esecuzione degli scavi in alcune zone del
bacino portuale e sospendere quelli eventualmente iniziati in zone diverse, quando ciò
fosse richiesto da speciali circostanze di luogo o di fatto, senza che per questo l’Impresa
possa pretendere maggiori compensi.
L’Impresa non potrà, altresì, avanzare domande di indennizzi o di maggiori
compensi per le difficoltà derivanti dallo svolgimento del traffico marittimo che dovrà
continuare nello specchio acqueo interessato, per indisponibilità di spazio di manovra e
per quant’altro connesso ai lavori di cui si tratta.
La D.L. non sarà responsabile di eventuali interruzioni dei lavori dovute ad avverse
condizioni meteomarine.
La Ditta dovrà provvedere ad ottenere in tempo utile tutte le autorizzazioni previste
dalla legge per l'impiego dei mezzi marittimi ed il lavoro di eventuali sommozzatori nel
porto di Salerno.
La Ditta dovrà prendere accordi con la locale Autorità Marittima per l’assegnazione
dei posti di ormeggio dei mezzi marittimi necessari all’esecuzione dei lavori. Gli oneri
relativi all’ormeggio di tali mezzi ed a tutti i servizi portuali (obbligatori e facoltativi) sono a
carico della Ditta.
Per esplicita prescrizione della Capitaneria di Porto di Salerno, che ha subordinato
l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori all’osservanza di alcune prescrizioni, è necessario
che:
- la data di inizio dei lavori ed ogni eventuale sospensione e successiva ripresa nonché la
data di ultimazione dei lavori devono essere comunicate alla Capitaneria di Porto con
tempestività per il tramite dell’Autorità Portuale;
- i lavori devono essere eseguiti con le necessarie precauzioni atte a recare il minimo
intralcio possibile al traffico marittimo. Deve essere osservata, altresì, la prescritta
segnaletica dettata dalle norme per evitare gli abbordi in mare;
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- durante la esecuzione dei lavori oggetto dell’autorizzazione di cui al decreto innanzi
citato, devono essere osservate le Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di
Salerno per regolare le attività marittime delle zone interessate ai lavori di escavazione,
nonché tutte le disposizioni particolari che la predetta Autorità Marittima ritenesse di
emanare ai sensi dell’art.59 del Regolamento di esecuzione al codice della Navigazione,
parte Marittima;
- i lavori devono essere eseguiti con idonei mezzi navali in possesso di documenti di bordo
in ordine ed in regolare corso di validità, sui quali risulti imbarcato idoneo personale; a tal
proposito per il tramite dell’Autorità Portuale devono tempestivamente essere forniti alla
Capitaneria di Porto gli estremi dei mezzi nautici incaricati di eseguire le operazioni di cui
trattasi per conto dell’Autorità Portuale, nonché della Ditta Appaltatrice dei lavori ed i legali
rappresentanti della stessa.
Art. 57- Scarpate
Ad integrazione di quanto stabilito all'articolo relativo alla “Forma e principali
dimensioni delle opere” l'area da dragare deve essere raccordata ai fondali esistenti nelle
aree adiacenti mediante scarpate con pendenza non superiore a 3/1.
Art. 58- Mantenimento dei fondali realizzati
L'Impresa deve assicurare, a sue spese e carico, il mantenimento dei fondali
realizzati fino al collaudo dei lavori.
Art. 59- Relitti o oggetti imprevisti rinvenuti
I relitti o oggetti imprevisti rinvenuti sul fondo e che siano tali da ostacolare o
ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall'Impresa su ordine
scritto della Direzione dei lavori: i relativi oneri saranno compensati con un apposito nuovo
prezzo da concordare ai sensi dell'art. 163 del Regolamento D.P.R. 207/2010.
Se durante l’esecuzione dei lavori dovessero essere rinvenuti oggetti di valore
artistico o archeologico la Ditta è tenuta a segnalarlo tempestivamente, oltre che alla D.L.,
alle Autorità competenti, tenendo presente che gli oggetti rinvenuti rimarranno di proprietà
dello Stato.
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PARTE TERZA - NORME PER LA MISURAZIONE E LA
VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 60- Scavi, Rinterri e Dragaggi
Il volume degli scavi verrà determinato sulla base di misurazioni e/o rilievi da
effettuarsi mediante ecoscandagli o con sistemi analitici alternativi previo accettazione da
parte della Direzione dei Lavori.
Per i rilevamenti di ampie zone verranno usati scandagli acustici o altri sistemi
equivalenti, previa accettazione da parte della D.L.; la localizzazione dell'imbarcazione
adibita ai rilevamenti potrà essere effettuata con sistemi radioelettronici.
I riferimenti topografici ed altimetrici sono riportati all’art. 4 del presente Capitolato
Speciale d’Appalto.
Art. 61- Overdredging
Si considera overdredging il quantitativo di materiale rimosso oltre le quote specificate
di progetto.
Lo scavo utile è solo quello effettuato fino alle batimetrie di progetto.
Pertanto il costo dell’overdredging è da intendersi totalmente a carico dell’impresa e,
quindi, si intende compreso nell’importo totale offerto dai partecipanti in sede di gara.
In ogni caso, per consentire alle imprese di effettuare i lavori secondo le modalità che
riterranno più idonee, le aree di sversamento hanno una capacità complessiva superiore al
quantitativo da scavare, proprio per tener conto dell’eventuale overdredging.
Art. 62- Prescrizioni relative ai lavori in genere.
Tutti i Lavori in genere devono essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica
ed uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del
presente Capitolato ed i relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che
saranno fornite dalla Direzione dei lavori in corso di esecuzione.
Art. 63- Tracciamento delle opere - Segnalamenti
Resta stabilito che il tracciamento delle opere deve essere fatto dall'Impresa e
verificato dalla Direzione dei lavori. Per tali verifiche (come per ogni altro rilievo o
scandaglio che la Direzione giudicasse utile nell'interesse del lavoro) l'Impresa è tenuta a
somministrare, ad ogni richiesta, ed a tutte le spese, il materiale necessario.
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L'Impresa dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla
forma, dimensioni numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori.
Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, deve
assumersi quale zero il livello del mare come definito dal precedente relativo articolo.
L'Impresa ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino
al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà
prescritto dalle competenti Autorità marittime e dalla Direzione dei lavori.
Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero
rimossi, l'Impresa ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.
L'Impresa è unicamente responsabile in ogni caso della conservazione e
manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione.
Art. 64- Elenco Prezzi
I prezzi unitari, che risultano dall'elenco allegato sono comprensivi degli oneri per
l’attuazione delle norme relative alla sicurezza che si intendono contenuti nelle Spese
Generali previste nelle Analisi dei Prezzi.
I prezzi offerti in base ai quali saranno pagati, sotto tutte le condizioni del Contratto
e del presente Capitolato Speciale, i lavori a misura ed a corpo si intendono accettati
dall'Impresa sulla scorta di calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e, quindi, sono
fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità comprenderanno:
a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sfrido,
esperienze, saggi e prove di laboratorio, ecc. nessuna eccettuata per darli pronti
all'impiego a piè d'opera.
b) per la mano d'opera, ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonché la quota per assicurazioni sociali e per gli infortuni ed altra maggiorazione
di legge, la responsabilità civile verso tali, il beneficio dell'Impresa e spese generali,
anche per i materiali e, nel caso di lavoro notturno anche le spese per
l'illuminazione notturna dei cantieri di lavoro.
c) per noli, se considerati a freddo, ogni spesa per dare a piè d'opera i galleggianti, i
mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni altro attrezzo; se considerati a caldo, tutte
le spese inerenti al loro funzionamento, compresi la mano d'opera e gli altri oneri di
cui sopra.
d) per tutti i lavori tutte le spese per i mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni specie;
ogni fornitura occorrente con relativa lavorazione ed impiego; le indennità di cava,
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di passaggio, per depositi di cantiere, per occupazione temporanea, per i mezzi
d'opera, provvisionali, nessuno escluso, i carichi, pesature, trasporti e scarichi, in
ascesa e discesa, l'esecuzione delle prove di carico e di collaudo richieste dalla
vigente normativa o prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, il
beneficio dell'Impresa e spese generali, ecc. cioè tutto quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
S’intende che nei prezzi sono compresi e compensati tutti gli oneri che l'Impresa
dovrà sostenere a tale scopo, anche se esplicitamente non richiamati nei vari articoli e
nell'elenco prezzi.
Art. 65- Inadempimenti
In caso di non osservanza delle norme del presente Capitolato speciale di appalto e
del Bando di Gara l’Amministrazione si avvarrà della clausola di risoluzione espressa ex
art. 1456 c.c.
ABBREVIAZIONI
-
-
-
Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F)
Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni)
Legge n. 163 del 2006 (legge 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni)
Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, come modificato dal
decreto legislativo 19 novembre 1999 n. 528 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili)
Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)
D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici)
Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000 n. 145)
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INDICE
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI ............................................................ 1
Art. 1- Oggetto dell’appalto ........................................................................................................................................... 1
Art. 2- Ammontare dell’appalto ..................................................................................................................................... 1
Art. 3- Designazione sommaria delle opere ................................................................................................................... 1
Art. 4- Forma e principali dimensioni delle opere.......................................................................................................... 2
Art. 5- Descrizione dei lavori ......................................................................................................................................... 5
Art. 6- Bonifica dei fondali da ordigni bellici ................................................................................................................ 6
Art. 7- Condizioni di ammissibilità all'asta e modalità di stipulazione del contratto ..................................................... 6
Art. 8- Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ............................................................................ 8
Art. 9- Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili ......................................................................................... 8
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto..................................................................... 8
Art. 10Documenti che fanno parte del contratto ........................................................................................................ 9
Art. 11Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ............................................................................................... 10
Art. 12Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere................................................................ 11
Art. 13Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione............................................................ 11
Art. 14Consegna e inizio dei lavori.......................................................................................................................... 12
Art. 15Termini per l'ultimazione dei lavori .............................................................................................................. 13
Art. 16Sospensioni e proroghe ................................................................................................................................. 13
Art. 17Penali in caso di ritardo ................................................................................................................................ 14
Art. 18Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma ........................................................... 15
Art. 19Inderogabilità dei termini di esecuzione ....................................................................................................... 16
Art. 20Anticipazione ................................................................................................................................................ 17
Art. 21Pagamenti ..................................................................................................................................................... 17
Art. 22Pagamenti a saldo ......................................................................................................................................... 18
Art. 23Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .................................................................................................. 19
Art. 24Ritardi nel pagamento della rata di saldo ...................................................................................................... 19
Art. 25Revisione prezzi............................................................................................................................................ 20
Art. 26Cessione del contratto e cessione dei crediti................................................................................................. 20
Art. 27Lavori a corpo ............................................................................................................................................... 21
Art. 28Cauzione provvisoria .................................................................................................................................... 21
Art. 29Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva .................................................................................................. 21
Art. 30Assicurazione a carico dell’impresa ............................................................................................................. 22
Art. 31Riduzione delle garanzie............................................................................................................................... 24
Art. 32Variazione dei lavori..................................................................................................................................... 24
Art. 33Varianti per errori od omissioni progettuali.................................................................................................. 25
Art. 34Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ........................................................................................... 26
Art. 35Danni di forza maggiore ............................................................................................................................... 26
Art. 36Danni nel corso dei lavori ............................................................................................................................. 26
Art. 37Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno ................................................................... 27
Art. 38Forma e contenuto delle riserve .................................................................................................................... 27
Art. 39Norme di sicurezza generali ......................................................................................................................... 28
Art. 40Sicurezza sul luogo di lavoro ........................................................................................................................ 29
Art. 41Subappalto .................................................................................................................................................... 29
Art. 42Responsabilità in materia di subappalto ....................................................................................................... 31
Art. 43Pagamento dei subappaltatori ....................................................................................................................... 31
Art. 44Controversie.................................................................................................................................................. 32
Art. 45Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ..................................................................................... 33
Art. 46Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .......................................................................... 33
Art. 47Ultimazione dei lavori e termini per il certificato di regolare esecuzione .................................................... 34
Art. 48Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore..................................................................................................... 34
Art. 49Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ................................................................................................... 37
Art. 50Aree da adibire a cantiere - Custodia del cantiere ........................................................................................ 38
Art. 51Cartello di cantiere ........................................................................................................................................ 38
Art. 52Spese contrattuali, imposte, tasse.................................................................................................................. 38
Art. 53PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE....................................................................................................... 39
Art. 54Natura dei materiali ...................................................................................................................................... 39
Salpamenti .................................................................................................................................................... 39
Art. 55Modalità di esecuzione dei lavori ................................................................................................................. 40
Art. 5648
Scarpate ........................................................................................................................................................ 44
Art. 57Mantenimento dei fondali realizzati ............................................................................................................. 44
Art. 58Relitti o oggetti imprevisti rinvenuti ............................................................................................................. 44
Art. 59PARTE TERZA - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE................................. 45
Art. 60Scavi, Rinterri e Dragaggi ............................................................................................................................ 45
Overdredging ................................................................................................................................................ 45
Art. 61Prescrizioni relative ai lavori in genere. ....................................................................................................... 45
Art. 62Tracciamento delle opere - Segnalamenti ..................................................................................................... 45
Art. 63Elenco Prezzi ................................................................................................................................................ 46
Art. 64Inadempimenti .............................................................................................................................................. 47
Art. 65-
49
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TAV.15 Capitolato Speciale d`Appalto