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SCOLASTICA
Rassegna dell’Autonomia
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, Aut. C/LT/043/2010
Anno XXIX - Numero 3
Aprile 2010
Una Pubblica
Amministrazione
efficace e trasparente
Intervista esclusiva al
Ministro Brunetta
Il liceo musicale
e coreutico
La novità meno conosciuta
della riforma Gelmini
Dal sole alle scuole
L’importanza delle energie rinnovabili
Formazione a Capri
Aggiornamento professionale con RAS
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ANNO XXIX - n. 3
Aprile 2010
Direttore Responsabile
Giuseppe Pennisi
Coordinatore Redazione
Francesco Riccardi
Collaboratori:
Anita Auriemma
Enzo Carrella
Gennaro Manna
Michele Borsatti
Giacomo Manna
Giancarlo Mariniello
Costanzo Ruocco
Grazia Pennisi
Dioniso Editore S.r.l.
Responsabile qualità
Responsabile Marketing
& Pubbliche Relazioni
Dante Morandi
Registrazione Tribunale di Roma
n. 495/87 del 22/09/1987
Via Kenia 16 00144 Roma (RM)
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Abbonamenti & Pubblicità
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Fax. 06 23 32 82 45
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Mario Manchisi
Grafica & Comunicazione
IENA Animation Studios S.r.l.
Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana
Stampa
Arti Grafiche Civerchia
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Editoriale
ATTUALITA’
Una burocrazia risanata dalle
fondamenta: intervista a
Renato Brunetta
Zoom
Punta di Spillo
STUDI & RICERCHE
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La corretta gestione del Piano
Annuale nelle scuole
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Rassegna Normativa
ECCELLENZA
A SCUOLA
Il Liceo Scientifico
“Isaac Newton” di Roma
SCUOLA IN
MOVIMENTO
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Capri, un mito tra storia e
natura
TENERSI IN FORMA
Osservatorio sulla formazione
Scadenzario Marzo
IL FORO DELLA
SCUOLA
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Il Liceo Musicale e Coreutico
SCUOLA,
ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
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43 L’ESPERTO
RISPONDE
Normativa
Il “Collegato al lavoro” è legge
CRONACHE DALLA
SCUOLA
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Dibattito: che fine farà la
Storia dell’arte?
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Dal Sole alle Scuole
Giurisprudenza
Trattenimento in servizio oltre
il limite di età
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SCAFFALE
Le proposte editoriali di RAS
Editoriale
di Giuseppe Pennisi
Il buon andamento della Pubblica Amministrazione non è solo un principio
costituzionale, ma anche un’imprescindibile esigenza di una comunità statuale. Da
ciò la necessità di adeguare e talvolta riformare l’assetto e l’attività di organi, uffici ed
enti che curano interessi e servizi pubblici. La rinnovata disciplina - pur se puntuale
e aderente alle nuove avvertite esigenze - non può automaticamente determinare
l’auspicato “buon andamento”. Una normativa può risultare di difficile applicazione,
per quanto ottimale nella costruzione ed armonizzazione di strumenti e obiettivi ed
ispirata alle migliori esperienze altrove realizzate. Ciò può talvolta avvenire per
eccesso di situazioni prospettate e artificiosamente riportate alle previsioni normative,
ma in realtà prive dei presupposti sostanziali.
Si considerino le situazioni - diffuse e ricorrenti - prospettate al fine del riconoscimento
dei benefici previsti dalla legge n.104/92 per l’assistenza e l’integrazione sociale
delle persone diversamente abili, e per coloro che assistono familiari portatori
di handicap grave. La legge in questione affronta in modo organico le diverse
problematiche connesse all’inserimento dei disabili nella vita sociale, lavorativa e
culturale del paese. Il testo nella sua complessità traduce ed attua in termini legislativi
il principio di uguaglianza, sancito dall’art.2 della Costituzione, onde rimuovere
gli ostacoli di qualsiasi natura che si frappongono al pieno sviluppo della persona
umana e all’effettiva partecipazione dei soggetti diversamente abili alla vita politica,
economica e sociale della Nazione. Non vi è dubbio che, per le finalità di solidarietà
sociale e l’impegno a rendere efficace ed effettivo il principio costituzionale di
uguaglianza, la legge 104/92 è un pilastro di civiltà giuridica. Eppure l’applicazione
di questa normativa è stata costantemente oggetto di interventi interpretativi, sia in
sede amministrativa che giurisdizionale. Le tante disposizioni succedutesi nel tempo
concernenti la corretta applicazione - relativamente a precedenze e preferenze ai fini
dell’assunzione e ai trasferimenti, d’ufficio o a domanda, e ad aspettative e permessi
retribuiti - evidenziano l’impegno per evitare che i benefici previsti potessero rifluire,
con sostanziale e grave iniquità, verso soggetti privi dei requisiti necessari. Le richieste
di riconoscimento dei benefici ex 104, a parte il rilevante impegno finanziario dello
Stato, determinano effetti indiretti verso soggetti esposti a sacrifici giustificati da
obblighi di solidarietà sociale. Tanto avviene ad esempio per effetto delle precedenze
o preferenze in ipotesi di prima assunzione, ma anche nei casi di trasferimenti,
d’ufficio o a domanda, per la prevalenza, degli interessi dei portatori di handicap,
anche nei confronti di aspiranti con maggior titoli di anzianità, di esperienza o di
servizio. Tutto ciò ha comportato - nel tempo e per quasi un ventennio - continui
interventi interpretativi e frequenti direttive di applicazione, affinate di volta in volta
per rendere la legge, certamente giusta per le finalità perseguite, anche equa per le
modalità di applicazione. Il processo di assestamento e perfezionamento di una legge
di riforma può essere dunque lungo e faticoso.
La riforma dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione, dopo la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, nasce
dall’unificazione di normative introdotte con leggi diverse, coordinate nel testo
del decreto legislativo 30 maggio 2001 n.165. Una prima modifica a questo testo
è stata apportata dalla legge 15 luglio 2002 n.145. Ultime, in ordine di tempo,
sono le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre
2010 n.150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 “in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”. A differenza degli altri interventi riformatori in
materia, che hanno interessato il procedimento e ancor prima la semplificazione
della certificazione amministrativa - cioè l’attività amministrativa - il processo di
riforma viene ora più specificamente riferito al rapporto di lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni. L’intento dichiarato è quello di rendere la Pubblica
Amministrazione una macchina ordinata ed efficiente, in virtù della valutazione e
valorizzazione del merito e dell’incremento della trasparenza e dell’innovazione. Può
essere seducente l’immagine della trasparenza, intesa come accessibilità totale, al
punto che l’Amministrazione possa divenire “una casa di vetro”. Parimenti può essere
esaltante l’obiettivo dell’efficienza, supportata e collegata al riconoscimento dei
meriti dell’organizzazione e dei singoli. Sembra evidente che la realizzazione della
necessaria sincronia tra diritti e doveri ed il corretto esercizio delle facoltà e delle
garanzie riconosciute al cittadino e al dipendente delle pubbliche amministrazioni
siano obiettivi di lungo termine, per la necessità di incidere sul costume e sulla forma
mentis delle persone. Ma è ben vero che una legge di riforma deve contare su un
effetto evolutivo.
ATTUALITA’
UNA BUROCRAZIA
RISANATA DALLE
FONDAMENTA
intervista al Ministro Renato Brunetta
di Giuseppe Pennisi
Meritocrazia, efficienza, trasparenza ed innovazione.
Seguendo questi principi, il Ministro per la Pubblica
Amministrazione punta al rilancio della macchina
pubblica italiana. Grazie all’introduzione della
performance gli uffici pubblici verranno finalmente
concepiti con un sistema di interdipendenze
La riforma della Pubblica Amministrazione, ormai da un quarantennio, è voce costante
dei vari programmi di Governo. Alcuni dei progetti, da tempo attuati, hanno già dato
buoni risultati. Si può in proposito considerare la semplificazione amministrativa, con
l’opportuna e apprezzata sostituzione dell’autocertificazione alla faticosa e onerosa
produzione di documentazione certificativa, per procedure concorsuali e anche per
semplici autorizzazioni, concessioni o abilitazioni amministrative. Parimenti, occorre
ricordare la disciplina del procedimento amministrativo con riguardo all’efficacia,
all’economicità e alla trasparenza dell’attività dell’amministrazione.
Il d.lgs. 150/09, come altri recenti provvedimenti legislativi ha considerato non solo
l’attività dell’Amministrazione ma più specificamente gli aspetti operativi del sistema. In
ciò la novità e l’originalità della nuova disciplina. Il successo di un disegno riformatore è,
tuttavia, legato alla chiarezza e alla condivisione dei fini da parte dei destinatari diretti che debbono contribuire alla sua realizzazione - ed indiretti, in quanto prevalentemente
beneficiari dei risultati. Perciò appare funzionale la più ampia conoscenza degli obiettivi e
della strategia della Riforma. La “Rassegna dell’autonomia scolastica” intende agevolare
la corretta conoscenza e la giusta riflessione dei lettori, sugli aspetti e sui motivi del vasto
e complesso intervento legislativo.
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Il d.lgs. 150/09 può considerarsi conclusivo degli interventi di riforma
dell’impiego pubblico, o esistono ancora aspetti rilevanti per regolamentazioni
di portata generale?
Sin dall’inizio della legislatura, il Governo ha intrapreso un’ampia azione di riforma sui temi
dell’organizzazione della pubblica amministrazione e dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione che si è concretizzata nell’adozione di provvedimenti specifici (decreti – legge,
disegni di legge, decreti legislativi e circolari): tutte le misure adottate dimostrano che il progetto di riorganizzazione che il Governo intende realizzare poggia su quattro pilastri che devono costituire la struttura portante della nuova pubblica amministrazione: meritocrazia, efficienza, trasparenza e innovazione.
È con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che, traducendo in norme giuridiche vincolanti i
principi contenuti nella legge delega 4 marzo 2009 n. 15, sono state inserite nell’ordinamento per la
parte relativa all’ottimizzazione della produttività del lavoro, le principali misure di attuazione del Piano
industriale presentato nel maggio 2008 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
con lo scopo di individuare il percorso di un rapido ed efficace programma di risanamento, di ristrutturazione e di rilancio della macchina pubblica italiana. In tal modo si è impostata una profonda revisione
di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso le pubbliche amministrazioni che devono tornare ad
essere strumenti essenziali per la crescita civile, sociale ed economica del Paese.
Il decreto legislativo apporta modifiche direttamente alla disciplina generale in materia di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
si può quindi affermare che il quadro normativo generale entro cui si deve costruire la nuova pubblica
amministrazione è ben delineato; mancano ora soltanto dettagli settoriali, che si provvederà a fissare al
più presto, in modo da rendere concretamente applicabile l’intera riforma.
La misurazione e valutazione della “performance” è alla base del sistema
che, mediante la valutazione del merito, tende ad incentivare la qualità della
prestazione lavorativa; si può tuttavia, escludere (o evitare) che la valutazione della “performance individuale” sia condizionata e/o penalizzata da quella
riferita alla “performance organizzativa”?
La misurazione e la valutazione delle performance organizzative ed individuali, ispirandosi alle migliori
pratiche a livello internazionale, sono una tappa fondamentale del ciclo di gestione della performance
istituito dal decreto legislativo 150 del 2009: consentono alle amministrazioni pubbliche di organizzare il
proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo, offrendo alle amministrazioni stesse un quadro di
azione che realizza il passaggio dalla logica dei mezzi (input) a quella dei risultati (output ed outcome).
La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto
(inteso come sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso
la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati e, in ultima istanza, alla
soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. Mentre la produttività è collegata all’efficienza, la performance è collegata a un insieme di concetti (efficienza, efficacia, economicità e
competenze) e si valuta, quindi, per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti; una
distinzione che consente di concepire l’amministrazione come sistema di interdipendenze e non più
come “assemblaggio” di funzioni produttive e funzioni di supporto.
Attualmente, i sistemi di valutazione delle organizzazioni confinano le amministrazioni in una logica
autoreferenziale. Per uscire da questa situazione che ne limita la diffusione, il decreto legislativo prevede
l’utilizzo di modelli di misurazione e di valutazione riconosciuti e validati da un nuovo soggetto istituzio-
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nale, introdotto proprio dal DLgs n. 150 del 2009, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Con regole condivise e modelli paragonabili, la valutazione
diventerà funzionale alla trasparenza e al miglioramento. La valutazione dei dirigenti e dei dipendenti,
invece, si basa su due elementi strettamente collegati: il raggiungimento degli obiettivi e le competenze
dimostrate.
Associando la performance organizzativa a quella individuale, si ricollega inevitabilmente la valutazione delle organizzazioni a quella dei dirigenti e dei dipendenti, anche ai fini della premialità. Oggi
succede molto spesso che amministrazioni con scarsi rendimenti abbiano dirigenti e dipendenti che
percepiscono il 100% delle indennità collegate alla performance individuale.
I modelli di valutazione validati dalla Commissione, nonché gli Organismi indipendenti di valutazione
all’interno di ciascuna amministrazione, faranno sì che ciò non accada più e che non ci sia più la corrispondenza generalizzata tra performance organizzativa ed individuale. Per questo motivo, il decreto
legislativo n. 150/2009 prevede, in caso di sistemi non adeguati, il divieto di erogazione dell’indennità
di risultato ai dirigenti responsabili.
La trasparenza assicurata in ogni fase o ciclo di gestione della “performance”
riguarda anche aspetti e momenti della valutazione individuale?
Certamente sì. La trasparenza, intesa come accessibilità totale, investe
anche gli aspetti legati alla valutazione individuale, ma, naturalmente,
ciò avviene nel rispetto della tutela dei dati personali.
Nell’immagine di fianco: il logo dell’Operazione Trasparenza.
L’amministrazione diviene trasparente come una casa di vetro
L’utilizzo della premialità, con riferimento a dirigenti e dipendenti, è definito
in precedenza e indipendentemente dal processo valutativo senza possibilità di
successive modifiche o deroghe?
È lo stesso articolo 19 del decreto legislativo che, nel fissare la disciplina legale per la differenziazione
delle valutazioni ai fini della attribuzione del trattamento accessorio destinato alla performance individuale e introducendo un preciso criterio di selettività su base meritocratica applicabile indistintamente
a tutto il personale, compresi i dirigenti, prevede che lo stesso sistema delle tre fasce sia derogabile dalla
contrattazione collettiva. In particolare, quest’ultima può derogare alla percentuale del venticinque per
cento del personale collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale, in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente
variazione compensativa delle percentuali delle fasce di merito intermedia e bassa. La contrattazione
può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale di queste ultime due fasce e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale. Si osserva, peraltro, che la premialità individuale si coordina con l’intero processo valutativo
e non è indipendente da esso.
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L’accesso dei dipendenti a percorsi di alta formazione è determinato solo con
riguardo alla valutazione relativa alla “performance”?
I percorsi di alta formazione, in genere riservati ai dirigenti, consentono, oltre a premiare il merito,
di favorire proprio all’interno dell’organizzazione percorsi di crescita finalizzati alla costituzione della
futura classe dirigenziale. Peraltro, il percorso di alta formazione è solo uno degli strumenti di incentivazione previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009.
Quali apporti, mediante la contrattazione integrativa, sono auspicabili per un
efficace raccordo con le esigenze sottolineate dalla normativa, che tende alla
valorizzazione del merito al fine della produttività e qualità della prestazione?
La contrattazione integrativa si deve muovere nel solco tracciato dalla legge e adeguarsi ai suoi principi. Entrambe le parti (ARAN e organizzazioni rappresentative) devono avere coscienza del momento
valutativo come fattore di trasparenza e fulcro che permette di passare da una visione procedimentalegiuridica ad una più valutativo-economica.
Il d.lgs. 150/09 dedica particolare attenzione alla responsabilità disciplinare
dei dipendenti pubblici, snellendo il procedimento per l’applicazione di sanzioni e ampliando le ipotesi per il licenziamento disciplinare: ritiene che tali
misure possono incidere con immediatezza sui comportamenti, o piuttosto che
possano alimentare un più vasto contenzioso?
Non ho dubbi che le misure introdotte possano incidere con immediatezza sui comportamenti dei
dipendenti pubblici. In particolare, con queste ultime si vuole evitare la totale inefficacia del procedimento disciplinare assicurando la giusta e pronta conclusione degli stessi.
La scelta fondamentale compiuta in attuazione della delega è stata quella di normare, attraverso rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, un’ampia parte della materia disciplinare e, in
particolare, il procedimento da seguire, dal decreto delegato, mentre la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni resta affidata alla contrattazione collettiva, fatte salve alcune ipotesi previste ex lege.
Le disposizioni circa il controllo medico legale della prognosi per le assenze
causate da malattia hanno determinato un sensibile calo delle astensioni dal
lavoro riferite a patologie di breve durata, ma non ritiene possa essere più efficace e per certi aspetti risolutiva, la responsabilizzazione dei medici, ora stabilita, circa il rilascio delle certificazioni?
È un problema che dipende dalla coscienza e dalla sensibilità dei singoli, siano essi dipendenti o professionisti. Il fatto che si sia rilevato un calo delle assenze dimostra che vi erano abusi. È pertanto auspicabile che in futuro prevalgano l’onestà e la correttezza su comportamenti difformi.
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La verifica dell’idoneità al servizio per iniziativa dell’Amministrazione è una
misura essenziale, anche a tutela del lavoratore, ma non sarebbe praticamente
inefficace ove non venissero stabilite conseguenze a fronte di un volontario e
pretestuoso rifiuto del dipendente alla visita medica?
L’articolo 55-octies del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, per le situazioni di permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, la misura estrema della risoluzione del rapporto di lavoro, rinviando
ad una disciplina applicativa che deve essere posta, per il personale delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici non economici, attraverso un intervento regolamentare del Governo, secondo criteri precisati
nell’articolo medesimo. Sarà quindi il regolamento a disciplinare le fattispecie e le procedure da seguire.
Quello che si può già da adesso affermare è che la verifica dell’idoneità al servizio è una accertamento
inteso in primis a tutelare la salute del dipendente e non si tratta di un trattamento medico. In ogni caso
se il dipendente si dovesse rifiutare di sottoporsi alla visita, il comportamento potrà essere valutato sul
piano disciplinare e delle regole generali che presiedono il rapporto di lavoro.
Al di la delle critiche e dei consensi che inevitabilmente accompagnano qualsiasi esperimento “di riforma”, quali considerazioni (o motivazioni) proporrebbe
all’attenzione degli italiani, e in particolare dei dipendenti pubblici destinatari
diretti della nuova disciplina di organizzazione della pubblica Amministrazione, e di gestione del rapporto di pubblico impiego?
La riforma adottata con il decreto legislativo n. 150 del 2009 non è una completa novità, ma costituisce
lo sviluppo consequenziale di quelle già iniziate negli anni ’90. La legge è dovuta entrare in un campo
altrimenti riservato alla contrattazione collettiva solo a seguito della conclamata inefficienza di questo
strumento per regolare alcuni aspetti del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Ciò si è
reso necessario a seguito un’attenta considerazione della peculiare natura della parte pubblica e delle
difficoltà e macchinosità delle sue decisioni.
In effetti, la pubblica amministrazione, che persegue interessi generali, non è equiparabile in toto ad un
imprenditore che persegue, invece, interessi particolari; è quindi giusto che lo spazio della contrattazione sia non rimosso, ma compresso da una legislazione che sia comunque di diritto privato.
FASE 1: Creare le condizioni necessarie per il cambiamento
(Piano industriale, leggi, decreti legislativi, adempimenti ed iniziative)
FASE 1: Accompagnare la PA nel processo di cambiamento
(monitoraggi, prima attuazione del Dlgs 150/2009 e sperimentazione)
FASE 3: Valutare e validare la riforma
(valutazione della criticità e delle soluzioni)
05/2008
2009
2010
2011
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“DAL PIANO ALLE NORME” segui in tempo reale lo stato di avanzamento del piano industriale
05/2008
08/2008
03/2009 06/2009
16/11/2009 01/12/2009 20/12/2009 25/01/2010
Piano Industriale (Prevede: Riforma della PA, misure di efficienza e di risparmio)
Legge 133/2008 (norme su efficienza e risparmio)
Legge 15/2009 (Riforma PA e Lavoro Pubblico)
In vigore!
In vigore!
Decreto Legislativo Riforma PA 150/2009
Decreto Legislativo Azione collettiva (n.198/2009)
Legge 69/2009 (norme su efficienza, risparmio e riorganizzazione)
In vigore!
Decreti Legislativi di riforma della SSPA e del CNIPA
(N. 177/2009 E 178/2009)
In vigore!
Decreto Legislativo di riforma del Formez
(n.6/2010)
Da fare!
Decreto Legislativo di riforma codice
amministrazione digitale (in corso)
Da fare!
Legge delega sulla Carta dei Diritti e doveri
della PA (in corso)
Decreto legislativo 150/2009 Le tappe principali previste per il primo anno di attuazione
2009
15 novembre 2009: Entra in vigore il decreto legislativo 150/2009. Le norme riguardanti la responsabilità dirigenziale, le sanzioni disciplinari e la trasparenza sono direttamente applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche.
Entro il 16 dicembre 2009: sono nominati i cinque Membri della Commissione Valutazione,
Trasparenza ed Integrità.
2010
FATTO
La commissione definisce i criteri per la selezione dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione.
FATTO
Entro il 30 aprile: gli organismi indipendenti di valutazione sono costituiti nelle amministrazioni statali e negli
enti pubblici nazionali.
La Commissione redige i modelli e le linee guida attinenti al ciclo di gestione della performance e alla
trasparenza.
Le amministrazioni centrali adottano il piano triennale per la trasparenza e l’integrità.
Entro il 30 settembre: Gli organismi indipendenti di valutazione adottano i sistemi di misurazione e valutazione.
Entro il 31 dicembre: Adeguamento dei contratti collettivi integrativi alle disposizioni della riforma.
2011
Al 1° gennaio: - Le disposizioni del decreto sono applicate a tutti gli Enti locali e le Regioni che non hanno recepito
nel proprio ordinamento gli indirizzi legati alla valutazione, la performance, la selettività e la premialità.
-I contratti integrativi non adeguati cessano la loro efficacia e non sono ulteriormente applicati
Entro il 31 gennaio: Le amministrazioni approvano dei piani triennali di performance.
Z
oom
L’INTESA SULLA
FORMAZIONE NEL 2010
Trovato l’accordo a Palazzo Chigi su come utilizzare i fondi
per la formazione di chi è escluso dal mondo del lavoro.
Tra le novità, l’introduzione del libretto formativo
L’ACCORDO
È stata firmata a Roma il 17 febbraio scorso l’intesa tra governo, regioni, province autonome e parti sociali
sulle linee guida per la formazione nel 2010, da mettere in atto in funzione dei fabbisogni professionali dei
settori, delle imprese, della occupabilità e della inclusione sociale delle persone, “con particolare attenzione”, si legge nel documento d’intenti, “alle fasce deboli del mercato del lavoro”. L’obiettivo è il più efficace
impiego delle risorse finanziarie per la formazione di inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità o temporaneamente sospesi. Il contesto è quello di una ripresa economica discontinua, in cui per molti è difficile
la transizione da un lavoro ad un altro, con conseguenti lunghi periodi d’inattività. Le risorse a disposizione
ammontano a 2,5 miliardi e derivano da fondo sociale europeo, fondo per l’occupazione e fondi interprofessionali.
Coerenza tra il ricorso agli ammortizzatori sociali e il ricorso alle pratiche di politica attiva, sinergia tra le
risorse pubbliche e quelle private, massima semplificazione nella gestione dei finanziamenti dei fondi per la
formazione continua: questi gli ingredienti principali della ricetta promossa dal ministro Sacconi.
LE LINEE GUIDA
Gli ambiti d’intervento partono dall’attivazione di una unità operativa presso il Ministero del lavoro per la
raccolta dei fabbisogni di competenze e figure professionali rilevati nei territori e nei diversi settori produttivi: l’attenzione è sui mestieri richiesti dal mercato. Entro il primo semestre del 2011 - una volta diffuso
l’impiego del metodo concreto di apprendimento per “competenze” - si tenterà poi di convergere verso un
sistema nazionale di standard professionali e di certificazione delle competenze, da registrare nel libretto
formativo (introdotto dall’art.2 del decreto legislativo n. 276/2003), di cui verrà estesa la sperimentazione.
Le competenze verranno accreditate – sempre in via sperimentale - da un sistema di “valutatori/certificatori” a base regionale, secondo standard nazionali definiti da enti bilaterali e da associazioni delle imprese.
Parallelamente a ciò, si afferma il valore dell’istruzione e formazione tecnico-professionale, mentre ritorna
in primo piano il contratto di apprendistato. È d’altronde previsto che le varie azioni formative per gli inoccupati avvengano promuovendo innanzitutto l’apprendimento nell’impresa.
La formazione degli adulti è ovviamente centrale, e passa attraverso il rilancio del contratto d’inserimento
per gli over 50, accanto a quello per i giovani e per le donne, con agevolazioni per i datori di lavoro che assumeranno. Per il rientro anticipato dei cassaintegrati sono previsti accordi di formazione-lavoro. A favore
dei lavoratori in mobilità nel 2010 (compresi quelli che vengano poi assunti durante l’anno) sarà inoltre possibile impiegare parte delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Francesco Riccardi
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Punta di Spillo
I bidelli non sempre “attendono” invano
Se anche voi siete fra coloro che ricordano con affetto il bidello, figura intramontabile, quasi un’icona, fate
attenzione, perché forse potrebbe non essere più così.
Da ora in poi, per i bidelli della provincia di Pordenone - inevitabile che questo accada presto anche per
altre province - è legittimo sognare la famosa scrivania personale con tanto di poltrona in “pelle umana”
di fantozziana memoria. Anche per loro infatti entro la primavera 2010 sarà possibile salire sul magico
ascensore della promozione professionale. I più meritevoli e titolati potranno salire su fino al gradino
di direttore amministrativo. Le domande per il tanto agognato scatto di carriera saranno state ormai già
presentate, in quanto il termine ultimo scadeva il 17 febbraio scorso. I posti disponibili erano circa venti.
Sorge dunque un interrogativo: la figura del bidello si estinguerà col tempo? Diventare bidello sarà solo il
trampolino di lancio per arrivare a qualcos’altro? Se fosse così sarà davvero difficile abituarsi a quest’idea,
dato che i bidelli hanno sempre rappresentato un istituzione all’interno di una scuola, e contribuito a
creare un clima familiare e rassicurante. Chi di noi non ricorda il mitico bidello del proprio piano?
L’ apertura di una simile finestra per la carriera, benché costituisca un fatto del tutto singolare, presenta
degli aspetti apprezzabili e addirittura da elogiare. La possibilità di far carriera, veder aumentare il proprio stipendio e accrescere il prestigio professionale all’interno del proprio ambiente di lavoro è da sempre una delle principali motivazioni per qualsiasi lavoratore dipendente. Con questa iniziativa non si fa
altro che dare possibilità a coloro che già fanno parte del mondo della scuola e sono in possesso dei titoli
necessari, di pensare più in grande e ottenere il riconoscimento di uno scatto di carriera.
Si può parlare di scuola, istituzione sempre al centro dei dibattiti nel nostro paese, ma non si può assolutamente farlo nel migliore dei modi - come credo per ogni cosa - senza partire dalle fondamenta, dal
suo cuore pulsante, da quelle persone che la animano insieme agli studenti ogni giorno e rendono vivi
i nostri ricordi di ex alunni. Il bidello o la bidella, infaticabile, insostituibile, che attendeva tempestivamente alle necessità di professori e studenti ed era gratificata da un semplice grazie pur non vedendo
spesso riconosciuti i propri meriti. Occupazioni svolte con sensibilità affinata dalla lunga dimestichezza
con i ragazzi, che contribuivano a far diventare il bidello un personaggio, espressione tipica della vita
scolastica, oltre a fargli guadagnare l’affetto e la stima degli studenti con i quali spesso si instaurava un
bel rapporto di fiducia e amicizia.
Adesso, alcuni di loro potranno chiudere definitivamente nell’armadietto scope secchi e palette, dimenticarsi quali porte aprono le numerose chiavi che custodiscono, armarsi di valigetta e svolgere tutt’altre
mansioni. È difficile dire addio ad una figura conservata tra i ricordi e che emergendo porta con se gli
aspetti della quotidianità del nostro lungo percorso scolastico, nella vita tutto cambia e si rinnova ma è
difficile immaginare che al piano non vi sia più il personaggio sempre in paziente attesa. Da ora l’attesa
può essere solo provvisoria: ai bidelli capiterà talvolta di aspettare solo per poco, e non invano…
Grazia Pennisi
Studi & Ricerche
Il Liceo Musicale e Coreutico
La novità più sconosciuta della riforma
Gelmini: incognite e prospettive della
formazione musicale
L’Italia è il paese in cui sono state inventale le sette
note, all’Abbazia di Pomposa, ma non tutti lo sanno
e pochissimi sono in grado di leggere uno spartito. E’
un paradosso, che si aggiunge ad altri ben noti a chi
frequenta le scuole: le “sperimentazioni permanenti”
e le riforme in fieri da anni.
A queste tre fonti di continui imbarazzi, cerca di rispondere in una sola mossa la riforma dell’istruzione
superiore, che porta la firma di Mariastella Gelmini e
che dovrebbe tradursi in realtà concreta già dal prossimo anno scolastico. La mossa vincente si chiama
“liceo musicale e coreutico”, la vera novità nella novità. Secondo le indicazioni del Ministero di Viale
Trastevere, il profilo in uscita da questi corsi renderà
giustizia alla negletta memoria del monaco Guido
d’Arezzo: i diplomati dal nuovo liceo saranno ottimi
interpreti; sapranno cogliere i valori estetici dell’arte
musicale e coreutica; sapranno utilizzare le tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica e molto altro.
In sintesi, si potrebbe vedere nel nuovo liceo il tramite
ideale tra la formazione musicale di base e quella impartita dai Conservatori. Questi ultimi, insieme alle
Accademie, sono divenuti istituzioni di livello universitario con la legge 508/1999, adattati anch’essi al
modello del “tre più due”: questo è un ottimo esempio di riforma in fieri.
Prima dell’iscrizione al liceo, invece, la formazione
musicale è affidata alle scuole medie ad indirizzo
musicale, protagoniste di una “sperimentazione per-
manente” regolata dal DM 201/99. Viene da pensare
che le lentezze legislative ed esecutive che hanno reso
famigerata la scuola italiana siano, in questo caso,
giustificate dall’attesa (quasi messianica, visti i tempi) della nuova scuola superiore, che in una logica di
percorso verticale costituisce la necessaria fase intermedia.
Da più parti è emersa l’esigenza di precisare, rispetto
ai nuovi licei, il profilo degli studenti in entrata e in
uscita, in modo da armonizzare (termine più che mai
pertinente) le tre fasi della formazione artistica e dare
coerenza e coesione al nuovo percorso formativo verticale.
Lo scorso 24 novembre, il Coordinamento nazionale
per la riforma della formazione artistica, musicale e
coreutica ha fatto propria questa esigenza, avanzando diverse proposte alla VII Commissione cultura del
Senato; proposte accolte favorevolmente dalla Commissione stessa, presieduta dal senatore Guido Possa.
Per superare definitivamente la doppia scolarità
degli artisti (adolescenti che finora frequentavano in
contemporanea un istituto superiore e un Conservatorio o un’Accademia di danza), occorre che siano
chiare le competenze in entrata, con l’introduzione
del numero programmato; tenere conto del carattere
individuale della lezione di strumento; distinguere
strumenti principali e complementari. Inoltre, se
esistono, pur con tutti i loro limiti, le scuole medie ad
indirizzo musicale, non meno necessaria sarebbe una
buona scuola media ad indirizzo coreutico. Occorre
individuare chiaramente i criteri in base ai quali si
18
scelgono i docenti, e di cui si dovrebbe tenere conto
in sede di riforma degli ambiti disciplinari. Di tutto
ciò dovrebbe farsi carico il Governo, accogliendo il
parere del Senato.
Vista dai Conservatori, la situazione non è ancora
certa ed è difficile sperare che si chiarisca entro settembre prossimo. Il professor Adriano Cirillo, docente al Conservatorio di Ferrara, con diverse esperienze di incarichi ispettivi, trova più domande che
risposte: “Alle elementari – precisa – non si studia
uno strumento. Ma una legge del 1918 permette ai
Conservatori di accogliere in deroga bambini dotati,
anche se hanno meno di dieci anni. Con le nuove regole, dove andranno questi bambini?” Proviamo a
seguire l’ipotetico percorso del “bimbo-prodigio”.
Il bambino dotato, uscito da una scuola primaria
senza musica, cresce, ma gli ostacoli non calano.
“Alle medie ad indirizzo musicale, si possono studiare quattro strumenti, e sono sempre i soliti. Ipotizzando una ventina di studenti per ogni strumento,
secondo la logica delle medie la classe è una, mentre
ai Conservatori si tratta di due classi tradizionali, con
dieci alunni per dodici ore”.
Ci vorrebbero, quindi, due insegnanti, ma alle medie
non accade. Una volta esisteva la scuola media annessa al Conservatorio, in cui lo strumento costituiva
la materia principale: se lo studente non lo sapeva
suonare, perdeva l’anno ed erano pochi quelli che si
diplomavano.
Il bambino cresce ancora e si iscrive al liceo musicale.
Viene da chiedersi dove si iscriverà, visto che per ora
saranno autorizzate trentadue sezioni musicali e dieci coreutiche. I quattordicenni di Frosinone faranno
i pendolari a Roma? “Non è la sola incognita – prosegue Cirillo – Se in un liceo si iscrivono due ragazzi
che vogliono, ad esempio, studiare viola, verrà nominato un insegnante per questi due? E su quanti e
quali aule e strumenti potranno contare i nuovi licei,
considerando che il coreutico avrà bisogno anche di
palestre? E quante ore si potranno dedicare a solfeggio, storia ed estetica, armonia complementare, esercitazioni corali, orchestrali etc.?”
Le attuali sperimentazioni musicali in alcuni indirizzi
di scuola superiore dedicano un tempo decisamente
esiguo alle lezioni ed esercitazioni di strumento; non
prevedono l’insegnamento e la pratica di uno strumento complementare; non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale. Vale a dire che se il ragazzo non frequenta le lezioni o non ottiene risultati,
questo non pregiudica l’ammissione alla classe successiva o il diploma alla fine del quinquennio.
Cirillo ricorda l’esempio del primo liceo sperimentale
musicale d’Italia, nato a Brindisi e non più attivo da
diversi anni: “I genitori, ai colloqui generali, si interessavano soltanto delle discipline tradizionali, non
chiedevano nulla dello strumento musicale. Inoltre,
non c’erano criteri per il reclutamento degli insegnanti di strumento musicale. Da che classe di concorso venivano?”
Purtroppo, anche alla domanda “Chi insegnerà
nei nuovi licei?” la risposta è incerta. “Per il coreutico, l’unico ente che rilascia un titolo abilitante è
l’Accademia nazionale di danza di Roma. Per il musicale, non si potranno facilmente impiegare docenti
di Conservatorio, il cui contratto è molto diverso da
quello dei colleghi della secondaria”. Il problema della formazione dei docenti, in ogni caso, andrà risolto
al più presto se si vuole puntare sulle competenze
della nuova scuola.
Dunque, dieci anni dopo le proposte di riforma, senza
aver assistito a chiusure di Conservatori (ipotesi sempre discussa ma mai realizzata), si dovrebbero aprire
le porte di alcune decine di licei musicali e coreutici
dando risposte a numerose attese. E in un clima reso
parimenti euforico e inquieto dalle novità, il professor Cirillo ripropone un celebre invito di Giuseppe
Verdi: “Torniamo all’antico: sarà un progresso”, puntualizzando che il Maestro non si riferiva alla scrittura musicale ma al modo di intendere la formazione
musicale e il ruolo della musica nella società.
Michele Borsatti
19
PIANO DEGLI STUDI del
LICEO MUSICALE E COREUTICO
1° biennio
1° anno
2° anno
2° biennio
3° anno
4° anno
5° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
132
132
132
132
132
Lingua e cultura straniera
99
99
99
99
99
Storia e geografia
99
99
Storia
66
66
66
Filosofia
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
Matematica*
99
99
Fisica
Scienze naturali**
66
66
Storia dell’arte
66
66
Religione cattolica o attività alternative
33
Totale ore 594
33
33
33
33
594
594
594
594
Sezione musicale
Scienze motorie e sportive
66
66
66
66
66
Esecuzione e interpretazione***
99
99
66
66
66
Teoria, analisi e composizione***
99
99
99
99
99
Storia della musica
66
66
66
66
66
Laboratorio di musica d’insieme***
66
66
99
99
99
Tecnologie musicali***
66
66
66
66
66
462
462
462
462
Storia della danza
66
66
66
Storia della musica
33
33
33
264
264
264
99
99
99
462
462
462
462
1056
1056
1056
1056
Totale ore 462
Sezione coreutica
Tecniche della danza
264
264
Laboratorio coreutico
132
132
66
66
Laboratorio coreografico
Teoria e pratica musicale per la danza
Totale ore 462
Totale complessivo ore 1056
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato.
20
PRIMO ELENCO DEI LICEI COREUTICI
ISTITUTI PROPOSTI PER LA CONFLUENZA
NEL LICEO COREUTICO
SPERIMENTAZIONI AUTONOME CONVENZIONATE CON ACCADEMIA
NAZIONALE DI DANZA O SCUOLE DI DANZA
ISTITUTO GOBETTI - GENOVA
LICEO C/O CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II - ROMA
ISTITUTO C/O EDUCANDATO UCCELLIS - UDINE
ISTITUTO CANDIANI - BUSTO ARSIZIO (VARESE)
Elenco licei musicali e coreutici – sezione musicale
Fonte: sito MIUR www.istruzione.it elenco aggiornato al 22/03/2010
1. PESCARA
2. CINQUEFRONDI (RC)
3. BENEVENTO
4. NAPOLI
5. SALERNO
6. PARMA
7. TRIESTE
8. UDINE
9. LATINA
10. ROMA
11. GENOVA
12. BRESCIA
13. MILANO
14. MILANO
15. PAVIA
16. ANCONA
17. PESARO
18. CUNEO
19. NOVARA
20. ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
21. BRINDISI
22. TARANTO
23. NUORO
24. SASSARI
25. PALERMO
26. MODICA (RG)
27. AREZZO
28. FIRENZE
29. LUCCA
30. CASTELFRANCO VENETO (TV)
31. VERONA
32. VICENZA
G. MISTICONI
G. RECHICHI
G. GUACCI
M. DI SAVOIA
ALFANO I
A. BERTOLUCCI
G. CARDUCCI
PERCOTO
A. MANZONI
FARNESINA
S. PERTINI
V. GAMBARA
C. TENCA
L. DA VINCI
A. CAIROLI
C. RINALDINI
G. MARCONI
E. BIANCHI
F. CASORATI
L. MILANI
SIMONE
ANDRONICO
S. NATTA
D. A. AZUNI
REGINA MARGHERITA
G. VERGA
F. PETRARCA
DANTE
A. PASSAGLIA
GIORGIONE
C. MONTANARI
A. PIGAFETTA
SCUOLA
ORGANIZZAZIONE
& GESTIONE
a cura di Gennaro Manna
“E’ leggero il compito
quando molti si
dividono la fatica“
(Omero)
La corretta gestione del Programma
Annuale nelle scuole
Dall’analisi della pianificazione economica delle risorse - con attenzione
alle regole e ai vincoli della contabilità di Stato - emerge un dato
preoccupante: scarsità di fondi e incongruenze burocratiche intralciano il
progetto del nuovo impianto normativo del sistema scuola
Storia di una riforma
non realizzata
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1 febbraio 2001,
atto conclusivo del lungo e complesso processo di
rinnovamento della Scuola italiana, iniziava l’era
dell’autonomia, degli obiettivi, dei risultati e delle responsabilità degli operatori del mondo della Scuola.
Il cammino verso l’autonomia scolastica, avviato
con il Decreto leg.vo n° 29 del 1993 – legge quadro
di riforma del pubblico impiego – si conclude, per
l’appunto, con la stesura del regolamento di contabilità, documento fondamentale, su cui è impostata
tutta la gestione amministrativo-contabile. Le Istituzioni scolastiche, amministrazioni pubbliche
dotate di personalità giuridica, assumono poteri di
gestione e organizzazione interna e sono responsabili del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Chi è preposto alla gestione del servizio pubblico, nella fattispecie a quello del comparto Scuola,
deve possedere capacità manageriali: saper reperire
le risorse necessarie, confrontarsi con l’esterno, delegare alcune funzioni, anche quelle più delicate.
Non è concepibile una figura singola in grado di
controllare tutte le operazioni collegate ai sistemi
di gestione e di controllo. Sarebbe il modo peggiore
per gestire un incarico così importante e complesso.
La Scuola si adegua al modello aziendale e i concetti
di progettazione, monitoraggio e valutazione, diventano un linguaggio comune per tutti i suoi protagonisti. Lo scenario, come tutte le innovazioni, si
prospetta complesso e di lettura non facile. Questo è
quello che doveva essere il sistema innovativo, fatto
di parole, decreti e regolamenti, che a distanza di
dieci anni, sembra già tramontato, obsoleto. D’altra
parte non bisogna dimenticare che con le precedenti
norme, dai “famosi” Decreti Delegati del 1974, sono
stati scritti quasi trent’anni di legislazione scolastica.
Il cambiamento poteva essere valutato solo “sul
campo”. Il regolamento sull’autonomia, il D.P.R.
275/99, in sostanza si è limitato ad un selvaggio
decentramento di responsabilità solo di natura
amministrativa. Il potere decisionale dei Dirigenti
Scolastici, regolamentato con il D. Leg.vo 59/1998,
evolve, inesorabilmente, in una sorta di “ministero
senza portafogli.” E già sono alle porte nuovi cambiamenti: la nuova contabilità di Stato, che prevede, tra
l’altro, l’istituzione di una banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche e il ritorno alla proposta
di sperimentazione del bilancio di cassa.
In attesa di questo “nuovo sussulto” è bene approfondire i compiti squisitamente tecnici e limitati all’analisi della pianificazione economica delle
risorse con gli strumenti già disponibili, senza
trascurare l’opportunità di sottolineare che il con-
23
Non è possibile uniformare le scuole al
modello aziendale: gli utili economici non
sono una finalità del sistema dell’istruzione
cetto fondamentale di “scuola a modello aziendale”,
non si coniuga con le finalità proprie del sistema
dell’istruzione, i cui obiettivi primari non perseguono
utili economici. La Scuola pubblica, oggi, sopravvive
solo con i finanziamenti dello Stato, sottoposti alle
regole e ai vincoli del sistema normativo di contabilità di Stato. E’ proprio questo il limite oltre il quale
si delinea la netta distinzione tra impresa dei servizi
e servizi resi dallo Stato.
La programmazione
Nel nuovo impianto normativo è di fondamentale importanza. Il Dirigente Scolastico deve individuare gli
obiettivi, pianificare le strategie attuative, misurarsi
con le risorse disponibili (la carenza di risorse economiche, in questo caso, costituisce il primo limite
ai propositi di crescita professionale), verificare e,
eventualmente, intervenire sui fattori di criticità rilevati, organizzare un adeguato processo di valutazione dei risultati conseguiti. Ciò significa pianificare a
breve termine un processo gestionale. I procedimenti amministrativi imposti dalle norme vigenti devono
trovare applicazione nel corso di un anno scolastico
e questo costituisce un altro ostacolo, aggravato dal
fatto che l’esercizio finanziario di competenza non
coincide con la durata dell’anno scolastico. Durante
questo “percorso breve” si susseguono un’infinità
di norme non derogabili (interventi del Consiglio
d’Istituto e del Collegio Docenti, elaborazione del
piano per l’offerta formativa, stesura del programma
annuale, contrattazione integrativa d’istituto, etc…).
Insomma, un complicato mosaico di difficile composizione. Ed è proprio per queste motivazioni che è
necessario avvalersi di qualificate figure di supporto
a cui delegare specifiche funzioni (collaboratori del
Dirigente Scolastico, Direttore dei servizi generali e
amministrativi, funzioni strumentali, incarichi “ad
hoc” per il personale ATA, responsabili dei progetti,
RSU, responsabili del servizio di sicurezza, responsabile dell’orientamento, coordinatori dei consigli
di classe, commissioni per la progettazione, monitoraggio e valutazione, etc…).
La gestione finanziaria
Sintetizzata nel documento di programmazione denominato programma annuale, contiene gli obiettivi da realizzare in due esercizi finanziari: per i mesi
da settembre a dicembre e per il periodo gennaio–
agosto. Come si è detto, due gestioni finanziarie per
obiettivi di un solo anno scolastico. I risultati effettivamente conseguiti sono rilevati da una struttura
contabile articolata per aggregati e tipi di spesa.
Archiviati i capitoli storici del vecchio bilancio pubblico, via libera alla logica del budget (per ora solo
“dotazione ordinaria”). Per tenere in vita l’intero iter
procedurale, è bene precisare che:
1) La dotazione ordinaria dovrebbe essere effettiva e disponibile già dall’1 settembre, data di inizio
dell’anno scolastico. La norma stabilisce, invece,
che il programma annuale può essere approvato
entro e non oltre giorni 45 dall’inizio dell’esercizio
finanziario (14 febbraio) - prima incongruenza;
2) La dotazione finanziaria deve essere svincolata
dalle logiche legate agli obblighi contrattuali e,
invece, accantonati i fondi per le risorse accessorie del personale interno, resta ben poco per investire sulle attività formative degli alunni e per
l’arricchimento dell’offerta formativa - seconda
incongruenza;
3) I procedimenti amministrativi per giungere
alla fase finale del programma annuale e le discussioni per stipulare le contrattazioni interne
con le organizzazioni sindacali, durano settimane
e anche mesi e dovrebbero avere inizio dalla data
della comunicazione di assegnazione delle risorse
24
C’è il rischio imminente di un dissesto finanziario senza un
provvedimento politico che risani i debiti accumulati, non
imputabili ad una cattiva gestione dei Dirigenti Scolastici
da parte del Ministero centrale. Quest’ultima,
normalmente, per ragioni di finanza pubblica,
perviene alle istituzioni scolastiche a fine dicembre e con indicazioni molto carenti sulla quantificazione delle risorse - terza incongruenza;
Viene a mancare la tempestività, l’intuito. Prevalgono lo stress e gli errori umani. Non si può contare
sull’assistenza legale, non esiste un ufficio superiore
di consulenza: i Dirigenti Scolastici abbandonati al
loro potere autonomo di non poter decidere!
4) Le scuole stanno accumulando crediti esosi nei
confronti del Ministero centrale, per la maggior
parte dovuti per il sostenimento di oneri obbligatori anticipati con la liquidità di cassa. Questa
situazione rischia il tracollo finanziario della “impresa Scuola” - quarta incongruenza.
Predisposizione
del programma annuale
La gestione della cassa
Il rischio imminente è quello di un dissesto finanziario se, nel frattempo, non interviene un provvedimento politico che risani i debiti accumulati, non
certamente, nella globalità delle situazioni, addebitabili alla cattiva e inesperta gestione dei Dirigenti
Scolastici. E’ bene, però, mettere sull’avviso chi ne è
responsabile che una regola fondamentale è quella di
tenere sotto stretto controllo i flussi di cassa: evitare
anticipazioni, se non si hanno certezze di immediate
riscossioni, e pianificare con oculatezza i pagamenti.
Le difficoltà esposte sopra - e ci si limita ad esporne
solo alcune di esse - sono di intralcio a tutto il progetto del nuovo impianto normativo del sistema scuola.
Gli obiettivi si costruiscono con cognizione di causa,
con la consapevolezza di contare su fattori certi, in
primis, su quelli finanziari. È vero che l’allocazione
delle risorse sembra essere mirata esclusivamente
alla realizzazione dell’offerta formativa (così in
sostanza non è), ma è pur vero che si maneggiano
fondi pubblici e questo fa sì che essi siano trattati con
le regole del diritto pubblico. Un obiettivo concordato e condiviso senza le adeguate coperture finanziarie diventa un atto pericoloso, rischioso, e sfugge
al controllo sul piano della responsabilità. Non si può
garantire un corretto e lecito processo gestionale, se
durante l’iter si sovrappongono ostacoli burocratici.
Il programma annuale è il documento conclusivo
di un processo organizzativo che mira, con investimenti di risorse economiche, umane e strumentali a
breve e medio termine, al raggiungimento di obiettivi condivisi da tutte le componenti del mondo della
Scuola. La programmazione deve essere coerente
con le risorse a disposizione. Per far sì che questo
processo non abbia risultati negativi, è bene saper
non solo gestire, ma prima di tutto avere consapevolezza delle risorse economiche a disposizione. Il
Dirigente Scolastico, nel predisporre il documento,
ha il compito di quantificare il fabbisogno finanziario
da investire.
L’avanzo di amministrazione
Il primo passo da seguire è quello di verificare
l’avanzo di amministrazione presunto, prima posta
da iscrivere nelle voci di entrata. L’avanzo di amministrazione è dato dai risultati contabili della cassa
e della competenza, ovvero: saldo cassa di fine esercizio + residui attivi – residui passivi della gestione
dell’anno finanziario.
La quantificazione economica è supportata da una
tabella illustrativa, nella quale sono analiticamente
descritti i vincoli di provenienza dei finanziamenti
ed evidenziati gli obblighi di reinvestimento ad essi
legati. L’iscrizione nelle poste del programma annuale potrà essere concretizzata solo a riscossione avvenuta di eventuali residui attivi correlati alla composizione
dell’avanzo stesso (art. 3, comma 3 del D.I. 44/2001).
25
Una nota della Direzione Generale del MIUR invitava ad
iscrivere tempestivamente accertamenti e impegni assunti
con il perfezionamento di obblighi giuridici
L’adempimento successivo sarà quello di quantificare le risorse della competenza, la dotazione ordinaria, altre entrate finalizzate o non sottoposte ad alcun vincolo. Appurato che è possibile disporre delle
risorse di cui sopra, si passa alla fase di allocazione
dei finanziamenti negli aggregati di spese, tenuto
conto delle indicazioni dei competenti organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto e Contratto integrativo) nell’elaborazione e adozione del
piano per l’offerta formativa.
Il programma annuale è predisposto dal Dirigente
Scolastico e proposto con atto formale, corredato
dalla relazione illustrativa, della giunta esecutiva
al parere preventivo dei Revisori dei Conti. Successivamente è deliberato dal Consiglio d’istituto.
L’intervento dei Revisori è previsto almeno cinque
giorni prima della data stabilita per la delibera conclusiva del Consiglio.
Gestione accertamenti
e impegni e stato attuativo
L’approvazione
del
programma
comporta
l’autorizzazione all’accertamento delle entrate ed
all’assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate, ma non riscosse durante
l’esercizio, e le spese impegnate e non pagate entro
la fine dell’esercizio costituiscono, rispettivamente,
residui attivi e passivi (art. 2, comma 8 del D.I.
44/2001). Il dettato normativo è un richiamo della
recente nota della Direzione Generale del MIUR,
con la quale si invitavano le II.SS. ad iscrivere tempestivamente gli accertamenti e gli impegni assunti
al seguito del perfezionamento di obblighi giuridici.
Si rivelano tali le spese per i contratti stipulati con i
supplenti e con il personale titolare incaricato di prestazioni aggiuntive, con eventuali incarichi stabiliti
dalla contrattazione integrativa d’istituto. In sostanza tale impegno non matura all’atto della firma sulla
contrattazione, ma dal momento in cui il Dirigente
conferisce gli incarichi contrattati che, comunque,
devono essere perfezionati immediatamente dopo
la stipula della contrattazione. Così come per tanti
altri impegni che possono essere assunti all’atto di
stipula di un contratto di qualsiasi natura. E’ il caso,
ad esempio, degli ordini di acquisto. L’impegno deve
essere registrato immediatamente in contabilità. La
fase di liquidazione costituirà un procedimento successivo. Si rammenta che gli impegni sono assunti
con atto formale dal Dirigente Scolastico (decreti di
attribuzioni, determina, contratti e ogni altro documento amministrativo atto a formalizzare l’adozione dello
stesso) per effetto dell’art. 11, comma 3 del D.I. 44/2001.
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto
creditore, è effettuata dal Direttore dei servizi generale e amministrativi, previo accertamento, nel caso
di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori,
della regolarità della relativa fornitura o esecuzione,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto dei creditori (art. 11, comma,
4 del D.I. 44/2001).
Solo operando con questo sistema è possibile controllare in modo corretto le spese da sostenere entro
i limiti contenuti nel programma annuale. Ed è lo
stesso sistema che trova utile riscontro nei controlli
che la Direzione Generale del MIUR opera attraverso i flussi di cassa. E’ impensabile gestire la contabilità pubblica con approssimazione e superficialità. Il
mancato tempismo nella registrazione degli impegni
assunti rischia di compromettere il regolare andamento di tutta la gestione finanziaria. Essa diventa
pericolosa per rischiosi superamenti dei limiti di
spesa imposti e produce effetti disastrosi per i controlli periodici dei costi sostenuti e sullo stato attuativo dell’intero programma (art. 6 del D.I. 44/2001).
Enzo Carrella
26
RASSEGNA
NORMATIVA
a cura di Giacomo Manna
PROVENIENZA
DESCRIZIONE
NORMA
CONTENUTO
Parlamento
Atto S 1167 – B in attesa di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
“Collegato al Lavoro”
ORDINANZE, CIRCOLARI E NOTE
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
MIUR
Nota Prot. n. AOODGPER 2733
Del 12/3/2010
Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA
della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Istruzioni e indicazioni operative
MIUR
Notas Prot.AOODGSSSIn.853 del
10/3/2010
Anagrafe degli studenti – Iscrizioni a.s. 2010/2011
MIUR
Circolare n. 23 MIURAOODGOS
prot. n. 1636 del 4/3/2010
Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico
2010/2011.
MIUR
Nota 24 febbraio 2010, Prot. n.
AOODGPER.2167
Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente
l’applicazione dell’art. 72 della Legge n. 133 del 6
agosto 2008, come sostituito dall’art. 17, comma
35 novies del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto
2009, n. 102
MIUR
23 febbraio Pubblicati i Regolamenti Il MIUR rende noti i Regolamenti definitivi relativi al
di Riforma del Secondo Ciclo
riordino di Licei, Istituti Tecnici e Professionali, nei
testi approvati in seconda (ed ultima) lettura dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio
2010 e come modificati a seguito del concerto con
il MEF
MIUR
Nota 19 febbraio 2010, Prot. n.
AOODGPER 2078
Trasmissione dell’O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010
prot. n. AOODGPER 2076 e del contratto collettivo
nazionale integrativo sottoscritto il 16.2.2010 sulla
mobilità del personale docente, educativo e A.T.A.
per l’a.s. 2010/2011
MIUR
Ordinanza Ministeriale 19 febbraio
2010, n. 19
MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO
ED A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2010/2011
MIUR
Circolare Ministeriale 18 febbraio
2010, n. 17
Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria
di secondo grado relative all’anno scolastico
2010/2011
MIUR
16 febbraio Firmato il CCNI per i
trasferimenti 2010-2011
Il 16 febbraio 2010 MIUR e OO.SS. firmano
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente la mobilita’ del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2010/2011
27
RASSEGNA
NORMATIVA
15 febbraio Termine esercizio
provvisorio
A seguito dell’incontro MIUR – OO.SS.
firmatarie del CCNL scuola sulle problematiche
connesse ai finanziamenti delle istituzioni
scolastiche e sulla nota ministeriale per la
stesura del Programma Annuale 2010 (Nota
14 dicembre 2009, Prot. n. 9537), svoltosi
l’11 febbraio u.s., il MIUR pubblica la Nota 15
febbraio 2010, Prot. n. 1027
MIUR
Nota 15 febbraio 2010, Prot. n.
1027
Programma annuale delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, per l’anno 2010 – proroga
dei termini per l’approvazione
MIUR
Circolare Ministeriale 12 febbraio
2010, n. 13
Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti
scolastici e del personale docente presso:
- enti e associazioni che svolgono attivita’
di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti;
- associazioni professionali ed enti cooperativi da
esse promossi;
- universita’ e altri istituti di istruzione superiore.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – articolo 26, [...]
MIUR
Circolare Ministeriale 12 febbraio
2010, n. 12
Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti
per lo svolgimento dei compiti connessi con
l’attuazione dell’autonomia scolastica.
Legge 23/12/1998, n 448 – art. 26, comma 8.
Anno scolastico 2010/2011
MIUR
Nota 12 febbraio 2010, Prot. n.
0000944
Concorso “A scuola di COSTITUZIONE…”
MIUR
Nota 12 febbraio 2010, Prot. n.
941
Attivazione pagina dedicata all’Educazione
Stradale nel Sito Istituzionale
MIUR
10 febbraio Giorno del Ricordo
Con la Legge 30 marzo 2004, n. 92, la
Repubblica riconosce il 10 febbraio quale
‘Giorno del ricordo, al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra [...]
MIUR
Nota 9 febbraio 2010, Prot. n.
0000823
Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle
tasse scolastiche
MIUR
Nota 2 febbraio 2010, Prot. n. 342
XV Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie
MIUR
SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
Corte costituzionale
Sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 Diritto al sostegno
(depositata il 26.02.2010)
28
RASSEGNA
NORMATIVA
a cura di Giacomo Manna
ORDINANZE, CIRCOLARI E NOTE DI ALTRI DICASTERI E/O PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Circolare 1/2010 DDI
Uso della posta elettronica certificata nelle
amministrazioni pubbliche
Funzione Pubblica
Direttiva 4/2010 del 25/2/2010
Direttiva sull’attuazione dell’art.7 del D.L.vo
198/2009...
Funzione Pubblica
Circolare Funzione Pubblica 17
febbraio 2010, n. 3
Art. 55 novies del Decreto legislativo n. 165 del
2001 – Identificazione del Personale a contatto con
il pubblico
CIRCOLARI E NOTE DI ENTI: INPDAP
Direzione centrale per la previdenza Nota operativa 11 del 18/3/2010
Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari
per l’ammissione in servizio del personale delle
amministrazioni pubbliche
Direzione centrale per la previdenza Nota operativa n. 06 del 15/2/2010
Semplificazione delle procedure amministrative ai
fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio.
Modalità
CIRCOLARI E NOTE DI ENTI: INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Circolare n. 33 del 5/3/2010
Riscatto dei periodi di occupazione in lavori
socialmente utili ai fini della misura delle pensioni
(articolo 8, comma 19, Decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468)
Direzione Generale
Circolare 29 del 03-03-2010
Servizi per il cittadino: invio telematico della
domanda di disoccupazione ordinaria (sportello
virtuale).
29
SCADENZARIO
APRILE
a cura di Giacomo Manna
SCADENZA
DESCRIZIONE ADEMPIMENTO
NOTE
Giorno 10
Pagamento Mod. 105 per spese postali
Termine non
perentorio
Giorno 15
Relazione da redigere a cura del Direttore DSGA, inerente alla predisposizione del Conto
Consuntivo per l’anno finanziario 2009, da consegnare al Dirigente scolastico
Giorno 15
Invio Flussi mensili alla Direzione per la programmazione e per il bilancio relativi al mese
di marzo 2010, nonché se non già spediti, quelli inerenti al programma annuale per l’E.F.
2010
A mezzo SIDI
Giorno 15
Versamento ritenute per previdenza complementare: ESPERO – mese di marzo 2010
Bonifico Bancario
Giorno 16
Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi
emolumento pagato nel mese di marzo 2010
Con bollettino C/C/P o
bonifico bancario
Giorno 16
Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di marzo 2010
Mod. F24*
Giorno 16
Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli
emolumenti pagati nel mese di marzo 2010.
Mod. F24**
Giorno 16
Versamento IVA
Giorno 16
Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di marzo 2010.
Giorno 16
Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese di marzo 2010
Giorno 30
Ultimo giorno utile per la comunicazione alle pubbliche amministrazioni per hanno
concesso autorizzazione a prestazioni autonome occasionali, o incarichi, a dipendenti
pubblici (comma 11, art.53 del novellato decreto legislativo 165/2001 e s.m.)
Giorno 30
Trasmissioni telematiche per il mese di marzo 2010: DM10/2 – EMENS – DMA
Giorno 30
Ultimo giorno utile per la comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato
per la trasmissione del Modello “A” inerente alla situazione patrimoniale al
31/12/2009.
Giorno 30
Ultimo giorno utile per l’approvazione del conto consuntivo inerente all’anno
finanziario 2009, da parte del consiglio di istituto
***
Fine Mese
Informazione alla RSU per organici e formazione classi per anno scolastico
20010/2011 per le scuole secondarie di secondo grado
Termine indicativo
visto lo slittamento
delle iscrizioni
Mod. F24
Legenda:
* Versamento a mezzo F24 con cod. 3858
** IRPEF emolumenti e redditi assimilati con cod. 1001;
Esperti Esterni con cod. 1040;
Emolumenti con tassazione separata con cod. 1004;
Acconto Addizionale Regionale con cod. 3802 più l’indicazione del cod. della Regione;
Acconto Addizionale Comunale con cod. 3847 più l’indicazione del cod. del Comune.
*** Se approvato in difformità al parere dei revisori dei conti entro il 15 maggio obbligo dell’invio della documentazione all’Ufficio Scolastico Regionale.
Qualora invece, non dovesse essere stato approvato dal Consiglio di istituto, nonostante il positivo parere dei revisori dei conti, il termine ultimo e perentorio per
l’approvazione, dopo di che potrebbe essere nominato un commissario ad acta, 14 giugno 2010
il Foro
della Scuola
a cura di Giuseppe Pennisi
NORMATIVA
GIURISPRUDENZA
Il collegato al lavoro è legge
Trattenimento in servizio oltre il
limite di età
NORMATIVA
IL “COLLEGATO AL
LAVORO” E’ LEGGE
Mobilità e dinamicità
del personale, pari
opportunità, nuovi spazi
per crearsi attività in
proprio, cambio delle
regole per conciliazione
ed arbitrato ed altre
importanti novità
Il giorno 3 marzo 2010 è stato approvato
dal Senato, in via definitiva, il cosiddetto “Collegato al Lavoro” alla manovra finanziaria (DDL 1167-B) ed è in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Lo
stesso troverà la sua efficacia dopo i consueti 15 giorni di “vacatio” successivi alla
pubblicazione. Con quest’articolo cerche-
remo di evidenziare sinteticamente tutte
le novità che sono state introdotte dalla
norma in esame, in particolar modo quelle che riguardano le II.SS. e il pubblico
impiego in genere, riservandoci gli approfondimenti successivi.
La genesi della nuova legge
La nuova legge trova la sua genesi nel Disegno di Legge 1167 – B “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative
e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro”.
Le novità che troveranno subito applicazione con l’efficacia della norma
L’art.5 della norma in esame rimodifica,
per la pubblica amministrazione in genere - ma anche per le Istituzioni scolastiche
- i tempi di invio della comunicazione al
centro per l’impiego, in caso di stipula di
contratto, trasferimenti, cessazioni etc.
In proposito si deve ricordare che per le
scuole, dopo il dettato della legge finanziaria del 2007, intervenne il DECRETOLEGGE 7 settembre 2007, n. 147 - Dispo-
32
sizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2007/08 ed in
materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito con modificazione
nella legge 176 del 25/10/2007, secondo
cui la comunicazione in esame andava, e va ancora fatta, entro il termine di
dieci giorni successivi all’instaurazione,
trasformazione, variazione o cessazione
del rapporto di lavoro. Inoltre stabiliva
che le sanzioni già irrogate alle istituzioni
scolastiche per l’inosservanza dei termini
previsti dalle disposizioni di cui al primo
periodo erano da considerarsi annullate.
Nell’immediato futuro, invece, i tempi saranno più distesi. Difatti la nuova norma
prevede che questo adempimento debba
essere fatto entro il giorno 20 del mese
successivo all’assunzione, alla proroga,
alla trasformazione o alla cessazione,
sempre al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
Il suggerimento di un addetto ai lavori è
quello di continuare a farlo quanto prima,
perché sono proprio i tempi lunghi quelli
che poi ci portano a dimenticarne la scadenza.
La nuova norma ha apportato anche un
rettifica al comma 5 dell’art. 4–bis, del
decreto legislativo 181/2000, in virtù della
quale, le Pubbliche Amministrazioni sono
escluse dall’obbligo di comunicazione entro cinque giorni per i contratti di tirocini
e le variazioni sul rapporto di lavoro ivi individuate per la generalità dei datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici.
Questa precisazione è sta riportata, anche
se non di grande interesse per le scuole,
per evidenziare in modo ancora più forte
che se già precedentemente non si dovevano comunicare al centro per l’impiego i
contratti autonomi occasionali, per stages,
etc. ora non ci sono più dubbi. La norma
esaminata prevede inoltre l’obbligo della
consegna del contratto di lavoro ai lavoratori, o anche copia della comunicazione al
centro per l’impiego (aspetto già posto in
essere dalle scuole).
Concludendo il commento a questa prima
novità, è da evidenziare che per ciò che
attiene l’aspetto sanzionatorio varranno
i nuovi termini, sempre però nel rispetto
del principio del tempus regit actum (nel
diritto sanzionatorio amministrativo la
locuzione indica il principio secondo il
quale la sanzione debba essere irrogata
sulla base della norma vigente nel tempo
in cui fu commesso l’illecito amministrativo, anche se una legge successiva potesse
essere più favorevole, ossia diminuisce la
sanzione o addirittura la abroga).
Con quanto previsto dal comma 2,
dell’art.5, il Ministro Brunetta, ha aggiunto il comma 1/bis all’art.21 della legge
69/2009, cosiddetta “operazione trasparenza”. Con il nuovo comma è stato precisato che il mancato inoltro dei “curricula” dei dirigenti, delle loro retribuzioni,
dell’indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici d’ufficio, al Dipartimento
della Funzione Pubblica (secondo criteri
che saranno individuati dallo stesso Dipartimento) avrà grosso peso ai fini della
misurazione e valutazione della “performance” individuale del dirigente.
Pertanto anche questo aspetto è da tenere
sotto controllo, in modo da poter adempiere non appena il Ministro emanerà apposite disposizioni.
Il personale delle Pubbliche Amministrazioni: da una posizione statica ad una dinamica
Con l’art.13 la norma riprende il discorso
della “mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni”. Questo aspetto è già previsto dall’art.33 del novellato
decreto legislativo 165/2001. In merito a
questo articolo del 165/01, è da evidenziare subito che il ministro Brunetta, con
l’art.50 del decreto legislativo 150/2009,
aveva già introdotto il comma 1/bis (la
mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle
unità di personale, ai sensi del comma 1,
è valutabile ai fini della responsabilità per
danno erariale). Ovviamente, volendolo
33
riferire alle scuole, non può che riguardare gli organici che si vanno a determinare.
I dirigenti scolastici, a conoscenza di questa norma, saranno molto cauti nelle previsioni, soprattutto del numero degli alunni. Va da se che questa cautela continuerà
a comportare ulteriori soprannumerari,
oltre quelli già previsti per legge e conseguenti alle nuove riforme degli ordinamenti scolastici. La mobilità può avvenire
anche per passaggio tra diverse pubbliche
amministrazioni (art.30 del novellato
D.L.vo 165/01). Aspetto che sarà rafforzato, soprattutto quando si realizzerà il cosiddetto “federalismo”.
La procedura per la mobilità è molto complessa e la lasciamo a chi ne sarà responsabile. La domanda invece che può interessare i nostri lettori non può essere che
questa: cosa comporta per il lavoratore il
collocamento in disponibilità? La risposta
la si trova nel comma 8 dell’art. 33, del
più volte citato decreto 165/01: “le obbligazioni correlate al rapporto di lavoro
sono sospese e gli interessati hanno diritto all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di
qualsiasi altro emolumento, per la durata
massima di ventiquattro mesi, con corresponsione, se dovuti, degli assegni familiari”.
Il “godimento” dell’indennità è utile ai fini
pensionistici”. In effetti vale come se fosse
servizio prestato a tutti gli effetti. Auspichiamo che tutto ciò non debba mai avvenire. Ma si va sempre più verso il modello
privato: basti pensare al cosiddetto decreto “Salva Precari”, prorogato dalla legge
25/2010 (decreto milleproroghe) anche
per l’anno scolastico 2010/2011, che ha
visto nascere gli ammortizzatori sociali,
ovvero l’indennità di disoccupazione - tipica del settore privato - anche per i precari
del comparto scuola, con le modalità tipiche
della Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
Sempre meno privacy per i pubblici
dipendenti
Il collegato al lavoro con l’art.14 ha dispo-
sto anche delle rettifiche piuttosto significative al codice della privacy (Decreto
Legislativo 196/2003 e s.m.). La norma
prevede che tutte le notizie che concernono lo svolgimento delle prestazioni
di chiunque sia addetto ad una funzione
pubblica, nonché la valutazione di questi, debbono essere accessibili da parte
dell’amministrazione di appartenenza.
Restano riservate le notizie inerenti ai
cosiddetti “dati sensibili”, sempre che
non siano verificabili per legge. Ci si dovrà quindi aspettare un nuovo intervento del garante per la privacy in merito
all’utilizzo degli strumenti di lavoro, e forse anche una nuova direttiva da parte del
Ministro Brunetta: andranno ad integrare rispettivamente la delibera del primo
del 13/3/2007 e la direttiva del secondo
n°2/09 del 26 maggio 2009.
Inoltre è stato aggiunto il comma 11/bis
all’art.72 della legge 133/2008, che riguarda il collocamento a riposo coatto o
il trattenimento in servizio, evidenziando
che, da parte degli Enti previdenziali i dati
inerenti all’anzianità contributiva possono
essere acquisiti anche per via telematica.
Sempre più attenzione al sesso femminile: pari opportunità e assenza
di discriminazioni nelle Pubbliche
Amministrazioni
Con diverse disposizioni modificative di
norme già previste dal novellato D.L.vo n.
165/2001 (art. 1, comma 1, lettera c), art.
7, comma 1, art. 57, comma 1, art. 57, comma 1, lettera d), art. 57, comma 2), e con
l’art. 21 della nuova legge, viene imposto
alle Pubbliche Amministrazioni di costituire - ognuna nel proprio comparto - il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni”.
La composizione del Comitato deve essere paritetica e prevedere la partecipazione
di rappresentanti dell’Amministrazione e
dei rappresentanti sindacali.
Riguardo alle pari opportunità si ritiene
utile ricordare che il 20 di febbraio 2010
è entrato in vigore il decreto legislativo
34
25 gennaio 2010, °5, che ha introdotto
sanzioni più severe per chi discrimina le
donne sul posto di lavoro. Il predetto decreto è stato emanato in attuazione della
direttiva europea CE/54/2006, relativa
al principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego e modifica in buona parte il Codice delle Pari
Opportunità pubblicato nell’anno 2006.
L’inasprimento delle sanzioni per chi
commette discriminazioni contro le donne permetterà l’estensione del principio
antidiscriminatorio sia a livello del lavoro
che della retribuzione. Il provvedimento
legislativo istituisce, presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi
di parità di trattamento ed uguaglianza di
opportunità fra lavoratori e lavoratrici.
Le principali tutele previste dal
nuovo decreto:
1. “divieto di discriminazione” basata sul
sesso. La parità’ deve essere assicurata in
tutti i campi come quello dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione;
2. ampliamento del concetto di “discriminazione”. Difatti è considerata “discriminazione diretta” tutto ciò che in relazione
al sesso della persona determina un trattamento meno favorevole.
La “discriminazione indiretta” invece si
verifica in quei casi in cui una persona e’
messa in condizioni di svantaggio rispetto ad un’altra di sesso diverso, da norme,
prassi, criteri, atti o comportamenti, apparentemente neutri;
3. Ribadita e rinforzata la tutela dello stato di maternità, vietando qualunque forma di trattamento meno favorevole nei
confronti della lavoratrice in stato di gravidanza o nei confronti della maternità o
paternità.
Le ammende
Le ammende per chi discrimina sono
molto severe:
1. il datore di lavoro potrà arrivare a pagare anche fino a 50 mila euro per discriminazioni contro le donne;
2. nei casi più gravi, rischierà anche l’arresto fino a sei mesi.
Sempre più spazio ai dipendenti
pubblici per crearsi nuove attività:
aspettativa dei dipendenti pubblici
L’aspettativa prevista dall’art.18 della norma in esame - il quale riguarda la possibilità di concedere ai dipendenti pubblici un
periodo di aspettativa - riteniamo che sia
a carattere generale.
In effetti i dipendenti pubblici possono
“godere” di un’aspettativa non retribuita
e, ovviamente, non valida ai fini dell’anzianità, a meno che per norma generale,
non venga successivamente richiesto il
riscatto, per poter avviare un’attività professionale od imprenditoriale.
Quindi alle tipologie già presenti per
studio ed altra esperienza lavorativa si
aggiungono queste altre. L’Amministrazione la concede dopo aver esaminato la
documentazione e, aspetto ancora più
importante, dopo aver valutato l’aspetto
organizzativo, per un periodo massimo di
dodici mesi.
Durante i predetti dodici mesi non si applicano le regole inerenti alle incompatibilità previste dall’art. 53 del novellato
D.L.vo n. 165/2001. Al momento si ritiene
che questa sia una norma non soggetta a
limiti, nel senso che non definisce quante
volte può essere richiesta durante la vita
lavorativa. Pertanto, anche rispetto a questa novità, sicuramente si renderanno necessari dei chiarimenti.
Il Ministro Brunetta pone il sigillo
per poter rivedere la normativa sui
congedi, sulle aspettative e sui permessi per i pubblici dipendenti
35
Con l’articolo 23 la novella prevede una
delega al Governo, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge deve
riordinare tutta la normativa inerente ai
congedi, aspettative e permessi. La delega
è volta a definire:
a) creazione di un testo coordinato, codice o altro, che raccolga tutta la normativa in vigore, al fine di applicare
il cosiddetto “principio della semplificazione” evidenziando in particolar
modo tutte le norme abrogate;
b) il testo dovrà essere ordinato per tipologie di permessi, con riguardo alle
varie situazioni tutelate dalla Costituzione;
c) ridefinizione dei presupposti oggettivi e verifica dei requisiti soggettivi, al
fine di semplificare la modalità di fruizione dei congedi, delle aspettative e
dei permessi;
d) riduzione della mole dei documenti
da presentare, con particolare riferimento alle situazioni di handicap “ex
lege” n. 104/1992, o affette da patologie neurovegetative od oncologiche.
In proposito a questo ultimo punto, nei
fascicoli personali dei dipendenti che fruiscono di questi benefici giacciono - purtroppo spesso - i verbali integrali delle
commissioni mediche, in violazione di
tutto quanto prescrive la norma in merito
ai dati sensibili.
Inoltre, si ritiene utile ricordare che già
dal lontano 1999, con l’art.39 delle legge finanziaria 1999, fu previsto che: “I
soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti
dalla legge, l’esistenza delle condizioni
personali richieste ai fini dell’adozione di
provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici,
prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o
tributarie e di ogni altra utilità, erogati da
soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”.
Si ritiene che sia proprio questo il grosso
problema dell’affollamento normativo, oltre al dover ricorrere ai “codici” - perché
gli stessi legislatori dimenticano le norme
precedenti.
La nuova norma stravolge la legge
104/92 ed aumentano gli adempimenti per le scuole
Quanto già previsto, ma non introdotto,
nel primo decreto legge 112/2008, dal
Ministro Brunetta, trova la sua applicazione con l’art. 24 della norma in esame.
Le modifiche apportate riguardano sia il
pubblico che il privato, ma d’altronde non
poteva essere diversamente, disciplinando la norma una materia di carattere generale.
Cercheremo di seguito di evidenziare quali sono state, in primis le modifiche apportate all’art. 33 della legge 104/92 e poi i
nuovi adempimenti.
Il permesso dei famosi tre giorni mensili
retribuiti, per poter assistere un familiare
non ricoverato a tempo pieno, rispetto a
prima spetta:
a) solo ai parenti ed affini entro il 2°
grado;
b) fino al 3° grado solo, qualora, i genitori o il coniuge della persona diversamente
abile, abbia compiuto i 65 anni o sia affetto da patologie invalidanti o deceduto;
c) ad un solo lavoratore dipendente per
l’assistenza alla stessa persona;
d) ad entrambi i genitori lavoratori
dipendenti, alternativamente, per assistere il figlio, anche adottivo, diversamente abile.
36
In effetti è stato sostituito interamente il
comma 3 della legge 104/92 e non solo.
Difatti la lettera b) del comma 1 riprende
per certi versi quanto già previsto dall’art.
7 dell’ordinanza inerente alla mobilità del
personale della scuola, per il prossimo
anno scolastico 2010/2011, evidenziando
che non ci si deve più riferire al domicilio
di chi fruisce del beneficio, ma – giustamente, riteniamo noi - di chi invece viene
assistito.
Si ritiene opportuno evidenziare di seguito chi sono i parenti diretti ed affini che
rientrano nel secondo grado di affinità, tenendo presente il dettato degli articoli 76
e 78 del Codice Civile. E’ noto che i gradi
di parentela si computano conteggiando,
per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente
considerato.
In primo grado, madre e figlio sono parenti in linea retta; suoceri sono invece
affini con nuori e generi. Allo stesso modo,
per il secondo grado, nonni e nipoti sono
imparentati in linea retta, mentre ad essere affini sono i cognati. Sorelle e fratelli
hanno un grado di parentela collaterale.
Si deve sottolineare che gli affini di un
coniuge non sono affini tra loro: così ad
esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest’ultima.
Un’ulteriore modifica è stata apportata al
comma 2, dell’art.42 del decreto legislativo 151/2001 e successive modificazioni.
La novella evidenzia che entrambi i genitori, sempre alternandosi, possono fruire
del permesso anche quando il figlio diversamente abile, supera il terzo anno di età,
ed anche in forma continuativa.
Riteniamo invece, che l’attenzione vada
posta sull’abrogazione del comma 3
dell’art.42 del già citato decreto, ovvero:
la perdita del diritto ai permessi da parte
dei genitori, o di chi li sostituisce, quando
il figlio disabile supera il 18esimo anno di
età. Ciò non significa che questo permesso
non spetti più, perché è stato fatto rientrare nell’ultimo periodo del riscritto comma
3 della legge 104/92 e quindi lasciarlo nel
decreto 151/01, sarebbe stata una ridondanza.
Se dalla lettura del comma 3, della norma
non è stata data una cattiva interpretazione, per poter fruire dei permessi, dovrebbe ritornare l’obbligo della convivenza con
la persona diversamente abile. Difatti il
comma 3 riporta: “All’articolo 20, comma
1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse” .
Ponendo a confronto l’art.20, comma 1
che recita: “1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora
l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori,
con rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo
grado portatore di handicap, ancorché
non convivente”.
Pur essendo intervenuto su tutto l’art.33,
la riscrittura del nuovo comma 3, non riporta l’obbligo della convivenza: quindi,
questa dovrebbe - il condizionale è d’obbligo - non ritenersi ripristinata. Comunque in proposito sicuramente ci saranno
ulteriori chiarimenti.
Ciò che invece si ritiene utile evidenziare,
parlando di convivenza, è quanto ha affermato ultimamente il Ministero del Lavoro
con la lettera circolare del 18 febbraio 2010.
In essa è previsto che non è necessaria la
coabitazione, ma che comunque assistente e assistito debbano risiedere allo stesso
indirizzo e numero civico, e che diversi
possono essere solo i “numeri interni”. La
conoscenza di questo aspetto sarà di fondamentale importanza, al fine di evitare
inutili contenziosi.
37
In proposito necessiterebbe, di fronte
alle autocertificazioni, al dover procedere agli accertamenti di veridicità previsti
dall’art.71 del DPR 445/200 e s.m. Difatti
la norma sottolinea che il diritto decade
subito in caso di accertamento del venir
meno delle condizioni che danno luogo
alla fruizione dei permessi.
Questa novella introduce, come dicevamo
precedentemente, nuovi adempimenti
per le scuole, non appena i superiori dicasteri daranno le opportune istruzioni, che
sintetizziamo di seguito:
a) nominativi dei dipendenti a cui sono
stati concessi i permessi dell’ex art. 33 della legge n. 104/1992, compresi quelli dei
lavoratori padri e delle lavoratrici madri,
con la specifica se la motivazione si riferisce allo stesso soggetto diversamente abile, in situazione di gravità, del lavoratore
o della lavoratrice per l’assistenza al figlio,
per l’assistenza al coniuge o per l’assistenza a parenti od affini;
b) il nominativo della persona che viene
assistita, se eventualmente esiste un rapporto con la Pubblica Amministrazione in
genere, la sua denominazione, nonché il
comune di residenza dell’assistito;
c) il rapporto di coniuge, di maternità o
paternità, parentela od affinità intercorrente tra chi ha usufruito dei permessi e la
persona che è stata assistita;
d) l’età maggiore o minore dei tre anni del
figlio per i permessi usufruiti dai genitori;
e) il numero dei giorni e delle ore di permesso fruiti da ogni lavoratore nel corso
dell’anno precedente e per ciascun mese.
La norma prevede che il tutto è propedeutico alla creazione di una banca dati informatica. Le informazioni devono essere
trasmesse entro il 31 marzo di ogni anno
nel rispetto delle misure di sicurezza previste per i dati sensibili - di cui al D.L.vo
n. 196/2003 e successive modificazioni. E’
prevista poi la cancellazione dopo 30 giorni, ma si auspica che il tutto sarà disciplinato con apposite direttive ed istruzioni.
I certificati medici on line: il pubblico diventa privato e viceversa
L’art.25 della norma prevede anche per i
dipendenti pubblici, come lo è per i privati, l’invio della certificazione medica on
line, attraverso i canali telematici dell’INPS, a cui il medico è tenuto ad inviare.
E’ ovvio che questa procedura vuole accentuare sempre di più il controllo sulle
assenze. Anche se la norma prevede che
il tutto sarebbe dovuto avvenire dal 1° di
gennaio 2010, si aspettano, anche in questo caso istruzioni applicative, che i medici sicuramente porranno in essere, viste le
sanzioni abbastanza pesanti, previste per
chi non ottempera dal decreto legislativo
150/09.
Una novità, che riteniamo si verifichi per
la prima volta, è quella del modello pubblico, che viene trasferito al privato. Difatti quanto disciplinato dall’art. 55 – septies
– del novellato decreto 165/2001, introdotto dal più volte citato, decreto 150/09,
recita: i medici non convenzionati possono certificare la prima assenza inferiore ai
10 giorni, mentre per le altre sarà necessario rivolgersi ai medici convenzionati o
alle strutture pubbliche.
Il ricorso ai medici convenzionati è stato
previsto anche per i lavoratori del settore
privato.
Cambiano le regole per la conciliazione e per l’arbitrato
L’art.31 della novella ha modificato, quasi in toto, il bagaglio culturale di quanti si sono sempre occupati di queste
materie. Con l’introduzione della parola
“può”, al posto di “deve” dell’art.410 del
codice di procedura civile, nonché con
l’abrogazione degli articoli 65 e 66 del novel-
38
lato decreto legislativo 165/2001, il tentativo
di conciliazione da “obbligatorio” diventa
“facoltativo”.
Su questo argomento, si ritiene di non
essere in grado di dare né anticipazioni e
né interpretazioni, perché sicuramente ci
dovranno essere dei chiarimenti amministrativi per evitare ulteriori contenziosi.
Si auspica anche che la Pubblica Amministrazione in genere organizzi appositi corsi di formazione in proposito. Diversamente, come è stato spesso fatto,
si organizzeranno in forma autonoma.
Per ora l’unica cosa da eliminata non potrà che essere la dicitura spesso utilizzata
alla fine dei decreti o provvedimenti nelle scuole: “avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso …previo obbligatorio tentativo di conciliazione…”.
La parola “obbligatorio” dovrebbe essere
sostituita con “facoltativo”.
L’indicazione
di
situazione
economica equivalente (ISEE)
Ulteriori novità sono state previste
dall’art.34 della norma, in merito alla dichiarazione ISEE.
Le scuole conoscono questo modello, esibito spesso o in occasione della presentazione dell’istanza per poter avere i libri di
testo gratuiti, o per l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche, quando dovute.
La norma ha previsto che esso sia valido
per un anno, con facoltà di poterlo cambiare in itinere, con una nuova dichiarazione; può anche essere utilizzato da
tutti i componenti del nucleo familiare.
La norma aggiunge che INPS, Guardia
di Finanza, etc. si possono interscambiare i dati per verificarne la veridicità.
Cambia l’età per l’obbligo di
istruzione
La norma, con il comma 8 dell’art.48,
modifica l’età per assolvere all’obbligo di
istruzione, prevista a sedici anni dall’art. 1,
comma 622, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), avendo previsto che esso “si
assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di
istruzione e formazione di cui al predetto
articolo 48 del decreto legislativo n. 276
del 2003” - ovvero: a 15 anni.
Ovviamente, l’attuazione di questo cambiamento è impossibile in questo momento, visto che necessitano diversi passaggi
tra Stato e Regioni. Riteniamo che comunque si debba riflettere sul fatto che questa
sia o meno la strada giusta per combattere la cosiddetta “dispersione scolastica”.
Peraltro, quando il percorso sarà stato
completato, si auspica che venga varato
un percorso di formazione mirato, visto
che spesso i giovani si rifugiano in piccole aziende, sprovviste soprattutto del
percorso teorico, aspetto fondamentale
per introdurre a pieno titolo i giovani nel
mondo del lavoro e della produttività.
Ulteriori innovazioni di non
immediata applicazione per le
scuole oggi: domani chissà...
L’art. 39 estende la disciplina per le
omesse ritenute previdenziali, anche ai
lavoratori a progetto e dei titolari dei
contratti Co.Co.Co iscritti alla gestione
separata INPS ex art. 2, comma 26, della
legge 335/95.
Con l’art.40 vengono modificati i criteri di
calcolo della contribuzione figurativa ai fini
previdenziali, con riferimento all’anzianità
contributiva successiva al 31 dicembre 2004.
Invece, l’art. 45 modifica l’art. 1 del D.L.vo
n. 564/1966: è stato introdotto il comma
1–bis, con il quale si esclude dal limite di
durata - attualmente fissato in 22 mesi l’accredito figurativo ai fini previdenziali
per i periodi di inabilità al lavoro (assoluta e permanente impossibilità di svolger
qualsiasi attività lavorativa), derivante da
39
infortunio sul lavoro, precisando che, in
tal caso, non è dovuta l’indennità di malattia a carico dell’Ente previdenziale.
Infine l’art.48, oltre quanto già evidenziato per l’obbligo di istruzione, ha modificato in gran parte il decreto legislativo 276/2003 (l’applicativo della legge
30/2003, cosiddetta legge Biagi), che
allo stato attuale non sia applica alle
Pubbliche Amministrazioni, anche se
non si sa per quanto ancora.
In grande sintesi, abbiamo cercato di
riportare l’esplicitazione di una norma
che rimette in discussione tutte le conoscenze e competenze che gli operatori
scolastici, soprattutto quelli militanti,
sino ad oggi hanno acquisito e fortificato. Ma gli stessi operatori sanno anche
molto bene - proprio perché sono sul
campo - che tutti i giorni, con l’obbligo
di tutelare i diritti dell’utenza diretta ed
indiretta, non possono rilassarsi e perdere alcuna “battuta”.
A conclusione di questo lavoro, potremmo dire che torna attuale quanto scriveva Emily Dickinson: “Non esiste un vascello veloce come un libro per portarci
in terre lontane” - nel nostro caso, lontani da quanto abbiamo interiorizzato.
Ma sappiamo anche di essere flessibili e
capaci di riadattarci, mettendo al bando,
qualsiasi “resistenza al cambiamento”.
Solo quest’ultima potrebbe portarci fuori dal mondo del lavoro.
Gennaro Manna
GIURISPRUDENZA
TRATTENIMENTO
IN SERVIZIO
OLTRE IL LIMITE
DI ETA’
Il Tribunale di
Caltanissetta, su ricorso
d’urgenza di una docente,
ordina all’Amministrazione
scolastica di concedere la
proroga
Le questioni relative al trattenimento
in servizio oltre il limite di età (65 anni)
costituiscono spesso motivo di contenzioso, a causa delle restrittive disposizioni introdotte dall’articolo 72 della
legge n.133 del 6 agosto 2008, n. 112.
Sembra opportuno, in proposito, considerare per l’attualità del tema l’ordinanza del tribunale di Caltanissetta (sezione
lavoro, giudice monocratico) n. 20 del
18 giugno 2009, emessa su ricorso d’urgenza (ex articolo 700 codice procedura
civile) di una docente che aveva chiesto,
nei termini previsti, di permanere in
servizio per un biennio (fino al 31 agosto
2011) ed aveva invece ricevuto, da parte
del dirigente della scuola in cui prestava
servizio, il preavviso di collocamento a
riposo. Il giudice ha sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato e ha
ordinato all’Amministrazione scolastica
l’adozione degli atti necessari per consentire il trattenimento in servizio della
ricorrente oltre il limite di età, fino al 31
agosto 2011.
40
L’ordinanza affronta preliminarmente
il problema della legittimazione passiva dell’istituto scolastico, chiamato in
causa unitamente all’Amministrazione
scolastica, e successivamente il merito
della controversia, circa il diritto della
ricorrente all’accoglimento della domanda di trattenimento in servizio.
riferimento ad obblighi e posizioni giuridiche attive) che processuale (ai fini
ella chiamata in giudizio) vada considerato il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca.
Legittimità della chiamata in causa del MIUR in quanto datore di
lavoro
Occorre considerare che l’art. 72, commi 7,8,9,10, della legge n. 133 del 6 agosto 2008 (di conversione del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112) ha innovato la disciplina sul mantenimento in
servizio dei dipendenti pubblici. L’originaria formulazione attribuiva ai dipendenti pubblici il diritto a permanere
in servizio, a domanda per un biennio,
oltre i limiti di età per il collocamento a
riposo per essi previsto.
Alle istituzioni scolastiche, che hanno i
requisiti dimensionali fissati dal DPR n.
233/1998, con decorrenza dal 1 settembre 2000 è stata attribuita personalità
giuridica di diritto pubblico e soggettività giuridica. Gli istituti scolastici sono
così divenuti centri autonomi d’imputazione di interessi e rapporti, nonché di
posizioni giuridiche attive. Ciò, tuttavia,
non ha modificato il rapporto di dipendenza del personale scolastico: “Datore
di lavoro del personale scolastico è tuttora rimasto lo Stato, nella sua personificazione del Ministero dell’istruzione,
stante che la selezione del personale e
la gestione dell’aspetto economico e
disciplinare continuano a far capo agli
organi ministeriali centrali, ovvero decentrati nel territorio.”
A riprova di ciò, il Giudice richiama la
disposizione in virtù della quale “l’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei
giudizi attivi e passivi, davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali, di
tutte le istituzioni scolastiche cui è stata
attribuita l’autonomia e la personalità
giuridica a norma dell’art.21 della legge
n. 59/97”.
La persistenza di un rapporto organico
del personale scolastico con la persona
giuridica dello Stato comporta che, in
caso di contenzioso, unico soggetto legittimato passivo, sia sostanziale (con
Il trattenimento in servizio della
ricorrente
La nuova disciplina prevede la necessità
di presentazione dell’istanza di mantenimento in servizio dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento
del limite di età per il collocamento a
riposo, nonché la valutazione discrezionale della domanda da parte dell’Amministrazione, che può accoglierla o respingerla in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali.
In relazione a tale normativa, il Giudice
ha considerato la direttiva ministeriale
(13/09): “L’istanza di trattenimento in
servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva minima o di quella massima, di 40 anni
entro il suddetto limite di età dei 65
anni.”
Va preliminarmente rilevato che la nuova disciplina non esclude la possibilità
di trattenimento in servizio oltre il limite di età (sessantacinque anni), ma solo
subordina l’accoglimento o il rigetto
delle relative istanze alle esigenze organizzative e funzionali della amministrazioni interessate. Con riguardo alla
41
richiesta di trattenimento in servizio
avanzata dalla ricorrente, il Giudice ha
richiamato l’orientamento dello stesso
MIUR e della giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 509, comma 2,
del d.lgs. 297/94.
Tale norma (“Il personale in servizio al 1
ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia
raggiunto il numero di anni di servizio
richiesto per il massimo della pensione
può essere trattenuto in servizio fino al
conseguimento della pensione in misura massima e non oltre il settantesimo
anno di età”) è stata interpretata sempre nel senso che la proroga possa essere concessa anche per migliorare la posizione contributiva, pure se il periodo
di permanenza in servizio non consente
di raggiungere i 40 anni.
In sostanza la questione della proroga
richiesta dalla ricorrente, nei termini di legge prima del compimento del
sessantacinquesimo anno di età è stata
improntata a questa più favorevole interpretazione, già seguita del Ministero
con riguardo alla disposizione (art.509,
c.2) di cui al citato d.lgs.297/94.
Le ragioni dell’urgenza
L’ordinanza, che accorda la tutela in
via cautelare del diritto della ricorrente, deve avere come presupposto anche
il pericolo di un danno irreversibile in
relazione ai tempi per definire il giudizio in via ordinaria. Il Giudice ha ritenuto che, nelle more della sentenza,
l’interessata sarebbe stata privata della
possibilità di svolgere l’attività di insegnamento prima della scadenza definitiva del termine per il collocamento in
quiescenza. “Tale privazione definitiva
comporta”, come sottolinea il giudice,
“lesione al diritto di espletare la propria
attività come strumento fondamentale
per la realizzazione della personalità
dell’individuo”.
Per queste ragioni, valide sotto il profilo
strettamente giuridico e con riferimento al periculum in mora, la domanda
della ricorrente è stata accolta in via
cautelare.
Giuseppe Pennisi
43
L’ESPERTO
RISPONDE
CORREZIONE DI DATI INDICATI
NELLA DOMANDA DI INCLUSIONE
IN GRADUATORIA
INFORTUNIO SUL LAVORO
DETERMINATO DA IMPRUDENZA
DEL DIPENDENTE
IL CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
D’ISTITUTO
ASSENZA PER GRAVE PATOLOGIA
RIVALSA INPDAP PER GLI INTERESSI
CORRISPOSTI A CAUSA DEL MANCATO
INVIO DEL MODELLO TFR
a cura di
Giuseppe Pennisi
44
Un’assistente amministrativa, su
richiesta e sollecitazioni di una
docente inserita in graduatoria,
provvedeva a modificare i dati
in precedenza comunicati al
sistema informatico. I nuovi dati
(preferenze rispetto alle sedi)
venivano modificati sulla base
di una semplice comunicazione
orale, senza riscontro scritto.
Su ricorso di un
controinteressato, che reclamava
il diritto ad una supplenza
conferita, in conseguenza della
modifica dei dati, alla docente
in favore della quale era stata
operata la rettifica, il giudice
ha riconosciuto l’illegittimità
dell’operazione e condannato la
scuola al risarcimento del danno
al ricorrente, oltre al pagamento
delle spese.
L’Amministrazione ha diritto al
recupero delle spese?
Correzione di dati indicati nella domanda di
inclusione in graduatoria
Una collaboratrice scolastica,
dovendo attaccare alla parete un
sussidio didattico, non ha usato
la scala di sicurezza in dotazione
alla scuola, ma ha preferito
accostare un banco al muro e
salirvi sopra. Nell’eseguire tale
manovra, ha perso l’equilibrio ed
è caduta pesantemente a terra.
Occorre dire che le era stato
raccomandato di usare la scala
e di farsi aiutare da una collega.
Benchè abbia deliberatamente
disatteso le istruzioni, ora
insiste per il riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro. Sono
fondate le sue ragioni?
Infortunio sul lavoro determinato da
imprudenza del dipendente
Non vi è dubbio che la modifica, tardiva e priva di un riscontro scritto, determini la responsabilità della scuola nei confronti del docente danneggiato per la perdita della supplenza.
L’Amministrazione, che ha risarcito il danno (pari alla somma corrisposta al docente per il mancato conferimento della supplenza, oltre
alle spese per il giudizio) può esercitare l’azione di rivalsa nei confronti della dipendente che ha modificato i dati in precedenza comunicati al sistema. Sussistono nel caso prospettato ambedue gli elementi
della responsabilità patrimoniale: quello oggettivo del danno e quello
soggettivo della colpa grave. Quest’ultimo elemento discende dalla illegittima modificazione dei dati inseriti a sistema. L’azione di rivalsa
viene esercitata dalla Procura presso la sezione regionale della Corte
dei conti (competente per territorio). La trasmissione degli atti alla
Procura da parte dell’Amministrazione avviene dopo la scadenza
dell’invito, rivolto all’interessata, al versamento sul conto del Tesoro della somma complessiva - comprensiva degli interessi - pagata
per il risarcimento del danno subito dal docente privato della supplenza, anche per spese di giudizio. Il pagamento della somma, in
relazione all’invito, farebbe venir meno l’elemento oggettivo della
responsabilità, e dunque il presupposto dell’azione di rivalsa. (G.P.)
Il fatto prospettato presenta le caratteristiche dell’infortunio sul lavoro. Non sono rilevanti in proposito l’eventuale imprudenza e la negligenza del lavoratore che ha subito l’infortunio. La giurisprudenza
ritiene che il rapporto fra evento lesivo e rischio inerente all’attività lavorativa meno in caso di rischio elettivo, quando cioè il lavoratore, con
atto volontario e per soddisfare esigenze personali, affronta un rischio
diverso da quello al quale sarebbe esposto per esigenze lavorative.
In proposito si possono richiamare i principi enunciati dalla Corte
di Cassazione: “In tema di assicurazione sul lavoro, l’imprudenza, la
negligenza e l’imperizia del lavoratore, anche se abbiano efficienza
esclusiva nella determinazione dell’evento, sono comprese nel rischio assicurato quando ineriscono ad una condotta che, ancorché
determinata da circostanze straordinarie, sia comunque inerente
all’esecuzione del lavoro e sia stata posta in essere con lo svolgimento del medesimo. Infatti solo la presenza di un rischio elettivo
– e cioè di una fattispecie idonea ad interrompere qualsiasi connessione con l’occasione di lavoro e a privare l’evento di ogni effetto di
professionalità – esclude la natura lavorativa dell’infortunio. (G.P.)
45
Il codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001,
n. 84, nell’articolo dedicato ai
principi, al comma 2, recita:
“Il dipendente mantiene una sua
posizione di indipendenza, al fine
di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi.
Egli non svolge alcuna attività
che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti
d’ufficio e si impegna ad evitare
situazioni e comportamenti che
possano nuocere agli interessi
e all’immagine della pubblica
amministrazione.”
Questa norma e tutte le
altre contenute nel codice di
comportamento sono applicabili
anche ai dipendenti della
scuola? Ai fini dell’applicazione
in sede disciplinare occorre
ricomprendere nella
contestazione di addebiti il
riferimento alla disposizione,
oppure il richiamo del principio,
previsto per tutti i rapporti di
pubblico impiego, può ritenersi
sufficiente?
Il codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
I principi contenuti nel codice di comportamento dei pubblici
dipendenti sono normalmente inseriti nei contratti collettivi di
lavoro come premessa e fondamento del codice disciplinare specifico di comparto o di categoria. Le particolari regole del codice
disciplinare di comparto concretizzano nelle diverse formule e
nelle specifiche previsioni dei comportamenti sanzionabili i generali principi di deontologia e correttezza professionale. Si può ben
verificare che, nella contestazione di un comportamento disciplinarmente rilevante, si faccia riferimento al codice dei dipendenti
pubblici, ai fini dell’opportuna valutazione della gravità della situazione contestata, per la quale viene indicata, appunto nel codice
disciplinare di comparto o di categoria, la sanzione applicabile.
A tale fine nella contestazione si può fare anche riferimento agli
obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione. Non incide, tuttavia, sulla validità della
contestazione il mancato specifico riferimento alla norma contenuta nel codice di comportamento, anche se l’addebito contestato
richiama la mancata osservanza di un principio generale relativo al
corretto comportamento del dipendente. (G.P.)
46
A seguito di trasferimento di
un docente e della cessazione
dal servizio per limiti di età di
un altro docente, la RSU ha
un solo componente. Non sono
state svolte le elezioni suppletive
per la sostituzione dei docenti
decaduti dalla carica. Il contratto
di istituto è stato firmato
dall’unico componente della RSU
e da due rappresentanti delle
sezioni provinciali di sindacati
rappresentativi. Era l’unica
soluzione possibile, giacchè
i rappresentanti degli altri
sindacati, pur convocati, hanno
partecipato saltuariamente
alla trattativa e non sono stati
presenti nella seduta conclusiva.
E’ valido il contratto?
Dopo il parere dei revisori,
ai quali è stato inviato il testo
dell’accordo, con i relativi
allegati, si può procedere al
pagamento degli incarichi
attivati?
Contrattazione integrativa d’istituto
Occorre preliminarmente osservare che la scuola è rimasta priva della
RSU, in quanto è venuta meno la collegialità. Un unico componente
non costituisce né può sostituire il collegio.
Per quanto concerne la validità del contratto d’istituto, bisogna riferirsi all’art. 43, comma 3, del D.L.vo 165/2001. Il contratto collettivo nazionale è legittimamente sottoscritto, se le organizzazioni
sindacali ammesse alla trattativa, che vi aderiscono, raggiungono il
51% complessivo di rappresentatività, come media tra il dato associativo e quello elettorale. In sede locale vale invece il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile, la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, non solo
in relazione al grado di rappresentatività locale dei soggetti ammessi
alla trattativa, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione
dell’accordo il più alto numero degli stessi.
In realtà, venuta meno la RSU, il dirigente non aveva l’obbligo di
incardinare le trattative per il contratto di istituto con i rappresentanti delle sezioni provinciali dei sindacati rappresentativi, firmatari del contratto collettivo nazionale. Sono concordi in tal senso
l’interpretazione dell’Amministrazione (e dell’ARAN) e la giurisprudenza (Tribunale di Oristano, ordinanza del giudice di prime cure
e, in relazione al reclamo, del tribunale in composizione collegiale).
Nell’impossibilità di procedere alla definizione di un nuovo accordo,
restava valida la disciplina definita per l’anno precedente fino alla
sottoscrizione del nuovo accordo. Dopo l’entrata in vigore del D.L.vo
27 ottobre 2009 n. 150 (pubblicato sul supplemento ordinario della
Gazzetta ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009) si poteva considerare
l’applicabilità della disposizione di cui all’articolo 54 – comma 3 ter):
“Al fine di assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della
funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’art.45 bis”.
A prescindere da tutto ciò, il contratto integrativo sottoscritto, alla
luce del richiamato principio (in sede locale vale il raggiungimento
del maggior consenso possibile) appare valido, dal momento che è
stato sottoscritto da due rappresentanti delle sezioni provinciali dei
sindacati rappresentativi firmatari del contratto, non considerando
la firma dell’unico rappresentante sindacale d’istituto in conseguenza della decadenza della RSU per difetto di collegialità. Naturalmente, dopo il parere favorevole dei revisori circa la compatibilità
dell’accordo sul piano economico-finanziario, si può dare esecuzione
al contratto integrativo di istituto. (G.P.)
47
L’INPDAP ha chiesto alla scuola
il rimborso degli interessi pagati
a causa del tardivo pagamento
del TFR, in favore degli eredi
del dipendente deceduto. La
responsabilità del fatto viene
attribuita alla scuola, nonostante
che la ritardata trasmissione
del modulo TFR sia stata
determinata dalla necessità di
individuare e contattare gli eredi
(la scuola non disponeva di alcun
elemento in merito). Proprio gli
eredi, che hanno percepito gli
interessi di mora per la ritardata
corresponsione del TFR,
avevano determinato la tardiva
trasmissione del modello TFR da
parte della scuola, consegnando
con comodo, e fuori termine,
nonostante le sollecitazioni, i
documenti e le indicazioni utili
per l’accredito delle somme
dovute a mezzo Banca.
Si deve considerare che
l’iniziativa dell’INPDAP circa la
corresponsione degli interessi a
favore degli eredi è stata assunta
senza verificare i fatti e senza
richiesta specifica degli eredi
relativamente al pagamento
degli interessi.
Rivalsa INPDAP per gli interessi corrisposti a
causa del ritardato invio del modello TFR
La rivalsa per il recupero degli importi corrisposti a titolo di interessi
di mora – nel caso in cui le Amministrazioni avessero trasmesso con
ritardo, rispetto alle scadenze previste per legge, la documentazione
necessaria alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto – rientra
nella normale prassi dell’istituto previdenziale.
Dalle azioni di rivalsa erano state temporaneamente escluse le istituzioni scolastiche, per le quali le sedi provinciali dovevano solo limitarsi a quantificare gli importi degli interessi di mora a loro carico. Ciò
in attesa di addivenire ad un accordo con il MIUR per la restituzione a
livello centrale di quanto complessivamente dovuto dalle scuole.
Tale accordo non è stato formalizzato, per cui l’INPDAP ha deciso il
recupero a carico degli enti datori di lavoro (le singole scuole) della
quota parte degli interessi anticipata dall’istituto, calcolati con riferimento alla data in cui si è proceduto alla loro formale contabilizzazione.
Nel caso prospettato, tuttavia, il ritardo verificatosi nella trasmissione
del mod. TFR era da imputare agli eredi, i quali non avevano titolo a
richiedere e beneficiare degli interessi relativi al ritardo che avevano
causato. Se la scuola avesse significato le ragioni della ritardata trasmissione del modello TFR, l’INPDAP non avrebbe diritto per esercitare la rivalsa per interessi, che non dovevano essere corrisposti,
in quanto non dovuti. Lo stesso Ente avrebbe potuto rilevare, data
la particolarità della situazione (TFR liquidato in favore degli eredi)
l’opportunità di verificare i fatti che avevano determinato il ritardo
nella trasmissione del modello TFR, prima di procedere automaticamente alla liquidazione degli interessi. (G.P.)
Il Liceo Scientifico “I.Newton” di Roma
una scuola aperta al mondo
Preparazione scientifica, frequenti scambi culturali con scuole straniere,
solidarietà e cultura delle regole in una dei migliori istituti della capitale
I
l Liceo scientifico “Isaac Newton”
è una delle scuole più centrali di
Roma. Situato nel quartiere Esquilino, nelle vicinanze di Piazza
Vittorio Emanuele, dispone anche di una succursale, negli spazi di un ex convento benedettino affacciato su Piazza Santa Maria
Maggiore, di fianco alla basilica. Nel liceo funzionano laboratori di chimica, fisica ed informatica,
quest’ultimo rinnovato grazie al contributo della
Fondazione Roma. C’è anche un laboratorio musicale, inaugurato dall’allora sindaco Veltroni nel
2005. Nella sede di Viale Manzoni si entra dal
cortile secentesco del Casino di Villa Altieri (posto
di fianco alla scuola), in cui si possono osservare alcuni antichi resti romani. È probabile che una così
singolare mescolanza di antico e moderno si possa
trovare solo a Roma.
Nella capitale, l’anno scorso, i migliori risultati
nell’esame di maturità sono stati ottenuti dagli
alunni del Newton: su 210 esaminandi, 24 hanno
ottenuto 100/100, e ben 4 sono stati premiati col
100 e lode, il nuovo voto massimo. Un traguardo
da non sottovalutare. “I ragazzi fanno tutto al
meglio, quando sono opportunamente sollecitati”,
afferma il preside Mario Rusconi. “La formazione
scientifica è senz’altro una punta d’eccellenza del
nostro istituto”, conferma Rusconi: “Sempre più
alunni scelgono le facoltà scientifiche, piuttosto che
facoltà come legge, lettere o scienze della comunicazione. I migliori sono contesi dalle università”.
A maggio, gli studenti che si sono distinti nelle materie scientifiche visiteranno il museo della scienza
di Milano - gli alunni del Newton, tra l’altro, hanno
ottenuto ottimi risultati anche in competizioni come
le Olimpiadi della matematica e della fisica.
Rusconi incoraggia sempre adueguati riconoscimenti per i migliori sul campo. Ciò avviene in vari
modi. All’inizio dell’anno scolastico, chi si è diplomato con i voti più alti nella precedente maturità
tiene la prima ora di lezione nelle quinte classi, e
viene presentato anche ai nuovi arrivati delle prime
classi. Una sorta di staffetta ideale che rinforza, a
livello simbolico, il senso di una scuola intesa pienamente come comunità educativa. Chi si impegna,
com’è giusto, ottiene sostanziose gratificazioni anche nel corso dei quadrimestri. I più bravi in italiano, quest’anno, hanno assistito ad una lectura
dantis organizzata appositamente per loro in Santa
Croce a Firenze.
U
Un altro dei tratti distintivi del
Newton è la sua vocazione internazionale. Una delle attività
che Rusconi preferisce è proprio
l’organizzazione degli scambi culturali. “Siamo in contatto con tanti Stati, in Europa
e non solo. E di tutte queste nazioni abbiamo sempre ospitato a nostra volta le delegazioni. L’anno
scorso siamo stati la prima scuola superiore italiana ad effettuare uno scambio con una scuola indiana, un liceo di Nuova Dehli che conta ben diecimila
studenti”, spiega il preside.
I ragazzi partono preparandosi approfonditamente
sulle mete dei loro viaggi. In questo, come in tutto il
resto, è fondamentale l’apporto del corpo docente,
un braccio operativo cui Rusconi riconosce piena
affidabilità, tanto nel campo didattico quanto in
quello organizzativo. Non potrebbe essere diversamente, vista l’alta valenza culturale degli scambi.
Basterebbe citare come esempio l’attività di traduzione e allestimento di pieces teatrali, effettuata
assieme a scuole olandesi e finlandesi negli ultimi
tre anni. Oppure l’esperienza di un paio d’anni fa in
Africa tra i profughi del popolo Saharawi, al confine
tra Algeria e Marocco, in collaborazione con i missionari lasalliani.
Fuori dalle aule, poi, i momenti di solidarietà promossi dalla scuola sono numerosi: dal pranzo di Natale organizzato per i clochard al volontariato presso il reparto di ematologia pediatrica dell’ospedale
Umberto I di Roma, i ragazzi collaborano sempre
volentieri. Il preside non si stupisce. Sa che il suo
ruolo è, per molti versi, anche quello di una figura
paterna: e per questo, sa che il profitto è il primo ma
non l’unico dei molti segnali di salute della vita di
una scuola, e soprattutto che “l’anima dei ragazzi
va al di là”.
Francesco Riccardi
Q
uesto ci porta all’altro aspetto che
Rusconi considera fondamentale
della sua scuola: il senso di solidarietà civile che si cerca di instillare
negli studenti. Nel regolamento
del liceo Newton, nessuno viene
mandato a casa: si preferiscono piuttosto dei lavori di recupero. “La scuola non è una caserma e
neanche un carcere, ma deve dare indicazioni disciplinari”, sottolinea il dirigente.
A questo proposito, qualche tempo fa acquisì una
certa risonanza mediatica la vicenda di un gruppo
su Facebook, il più celebre social network, il quale
titolava “Odio il Newton e il suo preside”. Opera di
pochi provocatori, certo, ma il problema si poneva:
come riparare al danno morale? “Per l’occasione,
riunii il collegio docenti, concordando voti bassi
in condotta per i responsabili. Inviai quindi una
lettera ai genitori dei ragazzi coinvolti, richiamandoli alle loro responsabilità”, ricorda il preside.
“Ebbene, tutti i genitori risposero con atti di rieducazione”. Da anni, inoltre, non avvengono occupazioni: per evitarle, un patto tra gli studenti e
il preside garantisce, in mesi diversi, quattro giornate di corsi seminariali su argomenti importanti.
In questa pagina: i murales che adornano la sede
centrale del Newton in viale Manzoni a Roma.
Nelle pagine precedenti: la facciata e gli interni della
sede succursale, nei pressi di Piazza Santa Maria
Maggiore. L’edificio (un ex convento) risale al Seicento.
Scuola
in movimento
CAPRI
UN MITO TRA STORIA E NATURA
Testimonianze artistiche importanti e scenari
paesaggistici unici al mondo. Fin dall’antichità
l’isola campana è un luogo naturalmente
cosmopolita. Ha sempre accolto con la stessa
cura visitatori d’ogni sorta, e oggi propone servizi
turistici di qualità alla portata di tutti
Le immagini di questo servizio mostrano la
straordinaria bellezza dei paesaggi capresi.
In queste pagine: il Faro di Punta Carena.
Nelle pagine successive, dall’alto in senso orario: i resti
di Villa Jovis, la Casa Rossa (Anacapri) e uno scorcio
di alcune residenze di Capri
FASCINO MEDITERRANEO Capri
non dovrebbe avere bisogno di presentazioni. Una delle isole più famose
dell’intero Mediterraneo, ripetutamente
celebrata fin dall’antichità come una
sorta di paradiso in terra da innumerevoli artisti che vi trovavano – e la cosa
continua a tutt’oggi – ispirazione per il
loro lavoro e lo scenario migliore per il
loro riposo. Le due cose - ispirazione e
riposo - sono ovviamente destinate ad
intrecciarsi – basta andare col pensiero
alla villa di Curzio Malaparte, un gioiello
di arte contemporanea che negli anni
Sessanta fece da set ad un film importante ed insolito come “Il disprezzo” di
Jean Luc Godard. Gli artisti non sono
certo i soli amanti dell’isola campana.
Capri è oggi famosa per essere stata, nel
secolo appena trascorso, una tappa fissa
per il jet-set internazionale: ma anche in
questo caso, si tratta di una tradizione
antichissima, se si pensa all’imperatore
romano Tiberio, che amava utilizzare la
Grotta Azzurra come ninfeo. Ma al di là
dei visitatori ricchi e famosi, il fascino di
Capri colpisce chiunque sia sensibile alla
bellezza del panorama mediterraneo, che
nell’isola campana trova un’espressione
talmente ricca da risultare quasi assoluta. Non c’è certo bisogno di alcuna particolare preparazione culturale per apprezzare ciò, né è necessario possedere
grandi capitali o titoli nobiliari. E basta
poco anche per apprezzare la creatività
degli abitanti di Capri, che ha portato
l’artigianato isolano ad essere apprezzato in tutto il mondo, specie per quanto
riguarda l’abbigliamento. Alle boutique
isolane si affiancano poi gli atelier dei
nomi più celebri dell’alta moda, ben
contenti di stabilire la loro presenza in
una località così prestigiosa.
La bellezza di Capri possiede insomma
qualità singolari che la rendono un
gioiello unico non solo per l’Italia. Chi
visita dell’isola ha la possibilità di fare
un’esperienza piena e coinvolgente sotto
ogni aspetto, da quello naturalistico a
quello culturale.
I FASTI DELL’ANTICHITA’ La storia di
Capri è lunga (gli insediamenti umani risalgono
all’epoca preistorica: le tracce furono trovate in
grotte oggi riproposte nei musei) e presenta numerosi punti d’interesse. È difficile trovare un
luogo della stessa grandezza (l’isola si estende
per circa 10 chilometri quadrati) che abbia visto
il passaggio di tanti personaggi storici. I primi bagliori di splendore si ebbero poi in epoca romana,
quando gli imperatori Augusto e il già ricordato
Tiberio scelsero Capri come rifugio prediletto. È
con loro che inizia la fortuna di Capri come centro residenziale. Le due residenze di Tiberio erano
Villa Jovis e Villa Damecuta. L’imperatore dimorò
nell’isola dal 27 al 37 dopo Cristo.
Gli scavi di Villa Jovis, situati appena dopo il
delizioso Parco Astarita, risultano essere un sito
archeologico particolarmente interessante. Sono
visitabili sino ad un’ora prima del tramonto.
Il complesso occupa il promontorio orientale
dell’isola e si estende per circa 7000 metri quadri
(senza considerare che i reali confini della villa, al
cui interno si trovavano boschi, giardini e ninfei,
dovevano essere ben maggiori). Al centro vi era
il grande impianto delle cisterne, intorno a cui
si disponevano le Terme, il quartiere servile ed il
quartiere imperiale. L’imperatore poteva godere
di un panorama straordinario. Affacciandosi dalle
alture a picco sul mare, si dominano infatti con
lo sguardo tutto il Golfo di Napoli e la Costiera
Amalfitana. A ovest dell’intero complesso sorgeva
l’osservatorio di Trasillo, l’astrologo di Tiberio.
Più a sud, isolata dalle altre costruzioni, sorgeva
la Torre del Faro, crollata e ricostruita più volte
nel tempo, e usata come faro fino al suo abbandono nel XVII secolo. Come sempre accade, la villa
cambiò la propria funzione attraverso i secoli. Ancora in età medievale era usata come residenza;
divenne poi rifugio di un eremita. Sulle rovine di
una parte del quartiere imperiale fu costruita la
chiesa di Santa Maria del Soccorso.
Il cristianesimo medievale ha lasciato sull’isola
tracce importanti. La maggiore è probabilmente
la Certosa di San Giacomo, attualmente in fase di
restauro. Eretta dai frati certosini nel Trecento,
il monastero fu un luogo di preghiera, studio e
lavoro, che riporta alla mente una delle qualità più
tipiche di Capri: il silenzio, la possibilità di trovare attimi di pace silenziosa anche nei momenti in
cui è più acceso il viavai turistico. Una ulteriore
conferma del mito di Capri, nato dall’intreccio di
bellezza e natura.
Villa Jovis
Sito archeologico
Orario di visita nei giorni feriali e festivi:
dalle 9.00 ad un’ora prima del tramonto
Casa Rossa
Museo e casa storica
Via G. Orlandi, 78 - Anacapri
tel.081 8382193
Orario d’apertura:
9 aprile - 9 maggio: 10.30-17.00
10 maggio - 12 settembre: 10.30-13.30 / 17.30-21.00
13 settembre - 11 ottobre: 10:30-17.00
Villa San Michele
Museo Axel Munthe
Come arrivarci:
Da Anacapri, Piazza Vittoria, percorrendo il viale Axel
Munthe (5 minuti)
Orario d’apertura:
9 aprile - 9 maggio: 10.30-17.00
10 maggio - 12 settembre: 10.30-13.30 / 17.30-21.00
13 settembre - 11 ottobre: 10:30-17.00
per ogni altra informazione pratica su Capri
e i suoi servizi turistici, visitare il sito www.capri.it
L’ISOLA COSMOPOLITA Ma il mito si nutre anche di storia. E Capri ha beneficiato della
simpatia di molti protagonisti della storia europea. Dal Seicento, seguendo le fortune di Napoli, retta dagli spagnoli e poi dai Borbone, Capri
conobbe una vera e propria rifioritura artistica,
di cui restano numerose testimonianze architettoniche.
Cominciò poi nel Settecento il flusso dei turisti
italiani e stranieri. Il Grand Tour ebbe il suo culmine nell’Ottocento. Portò a Capri personaggi
straordinari e spesso eccentrici. Dalla fine del
XIX secolo, molti di loro scelsero Capri come
residenza stagionale o fissa, rendendo l’isola
campana un luogo pienamente cosmopolita, più
di quanto non fosse mai stato.
LE RESIDENZE DI ANACAPRI Un campione esemplare della colonia internazionale fu,
tra gli altri, Axel Munthe, medico della casa reale svedese e scrittore. Munthe, amante dell’arte
e della natura, sì stabilì ad Anacapri in una villa
oggi divenuta un museo. Villa San Michele è
un’istituzione culturale svedese nel cuore di un
luogo simbolo del sud italiano: può suonare
strano, ma chi conosce Capri non si stupisce affatto. Sempre ad Anacapri, la Casa Rossa costruita a fine Ottocento dal colonnello americano
J.C. Mackowen comprova la fama intercontinentale dell’isola. La bellezza dei paesaggi raffigurati nei quadri esposti nell’edificio (oggi museo) aveva da tempo attraversato l’oceano.
UN TURISMO INTEGRATO Ad oggi, i
visitatori provenienti da ogni parte del mondo
possono contare su un’offerta ricca di servizi di
qualità. I differenti aspetti di questa proposta si
integrano tra loro in maniera globale, senza mai
tralasciare la cortesia e la professionalità degli
operatori. È ciò che fa la differenza con molte altre mete turistiche. Capri e il suo circondario offrono quindi un’esperienza coinvolgente a 360
gradi, piena di stimoli culturali e supportata da
strutture turistiche di prima qualità. (f.r.)
Nuovi modelli di formazione per gli operatori della Scuola
L’osservatorio sulla formazione di Rassegna dell’Autonomia Scolastica vi aiuterà a districarvi nel complesso
panorama dell’aggiornamento professionale e vi consentirà di individuare i percorsi didattici più adatti alle
vostre esigenze. I corsi, che si svolgeranno su tutto il territorio Nazionale, avranno dei costi dedicati ai dipendenti della Pubblica Istruzione. Inoltre, gli abbonati a RAS potranno benificiare di un ulteriore sconto del 20%.
Di seguito presentiamo i primi tre corsi giornalieri selezionati da RAS.
COPERTURE
ASSICURATIVE PER
LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
L’UTILIZZO DEL
BROKER NELLA
SCUOLA
LA TUTELA DEI BENI
MOBILI E IMMOBILI
DELLE SCUOLE
Analisi e valutazione dei rischi.
Il capitolato di polizza.
Le procedure di gara per la scelta
della migliore soluzione.
Come beneficiare dell’assistenza
di un broker per la creazione di
rapporti di parità contrattuale con
le compagnie di assicurazioni.
Il patrimonio delle Istituzioni
Scolastiche:
Acquisizione
ed
inventario dei beni. Adempimenti
connessi e tutela.
Introduzione:
Giuseppe Pennisi
Introduzione:
Giuseppe Pennisi
Introduzione:
Gennaro Manna
Relatore:
Marcello Coletti
Relatore:
Stefano Rachele
Relatore:
Giovanni Ciuffarella
Laureato in Scienze Politiche, dal 1991
ha ricoperto ruoli di responsabilità in
importanti Gruppi di Brokeraggio ed
in Compagnie di Assicurazioni. Già
Direttore Generale di uno dei più grandi
fondi pensioni negoziali italiani, dal
2005 si occupa di formazione in materia
assicurativa e riassicurativa.
Esperto del settore assicurativo. Fino a
Dicembre 2009 è stato Direttore Tecnico
di uno dei maggiori gruppi di brokeraggio
italiani con specifico incarico relativo
alla divisione Enti Pubblici ed Aziende
Sanitarie. Dal 1990 si è sempre occupato di
formazione in ambito assicurativo.
Dirigente
titolare
dell’Ufficio
XI
dell’Ispettorato Generale di Finanza
presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Ricopre importanti incarichi in
ambito ministeriale inerenti agli aspetti
contabili e di procedura amministrativa.
Costi per Partecipante:
Costi per Partecipante:
(dipendenti M.P.I.)
Costi per Partecipante:
(dipendenti M.P.I.)
(dipendenti M.P.I.)
Euro 200,00
Euro 50,00
Primo
Aggiuntivi
(altri soggetti)
Euro 1.000,00
I partecipanti al corso potranno
usufruire di:
1 Consulenza Scritta
Periodo corso:
Aprile - Maggio
Euro 200,00
Euro 50,00
Primo
Aggiuntivi
(altri soggetti)
Euro 1.000,00
I partecipanti al corso potranno
usufruire di:
1 Consulenza Scritta
Periodo corso:
Aprile - Maggio
Euro 200,00
Euro 50,00
Primo
Aggiuntivi
(altri soggetti)
Euro 1.000,00
I partecipanti al corso potranno
usufruire di:
1 Consulenza Scritta
Periodo corso:
Aprile - Maggio
Per ottenere tutte le informazioni necessarie riguardo le modalità di adesione oppure per qualsiasi servizio di
orientamento, è sufficiente scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected] o visitare il sito
di RAS: www.autonomiascolastica.it dove potrete anche scaricare comodamente il modulo d’iscrizione ai corsi.
FORMAZIONE RESIDENZIALE
Forum della Scuola
Capri, Ottobre 2010
L’esigenza di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, nonché l’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha comportato di recente un’ intensa attività legislativa. Il riordino della disciplina
dei controlli delle assenze per malattia, unito al decreto legislativo (27 ottobre 2009, n.150) che modifica e
integra le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
(d.leg.165/2001) e all’allegato al lavoro con modifica della disciplina di aspettative, congedi e permessi, sono
tutti frutto di un complesso disegno di riforma della Pubblica Amministrazione. L’attenzione al processo
di riforma e le implicazioni delle nuove norme - anche in termini di responsabilità dei dirigenti - postulano
un impegno finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento dei diversi aspetti della nuova normativa. Per
agevolare questo impegno, Rassegna dell’Autonomia Scolastica intende promuovere un forum, che si svolgerà a Capri nel prossimo mese di ottobre 2010. La suggestiva cornice dell’isola di Tiberio, scelta come sede
dell’evento, consentirà di svolgere l’impegno di studio e di aggiornamento nell’atmosfera di una rilassante
pausa del lavoro quotidiano.
Il programma prevede la trattazione dei principali tempi afferenti alla gestione dell’istituzione scolastica e
dei rapporti di lavoro. Sarà inoltre possibile ottenere dagli esperti presenti consulenze individuali per casi e
problemi riferiti alle tematiche trattate o a particolari problemi connessi all’attività delle scuole.
Per partecipare al forum è necessario compilare in ogni sua parte il modulo d’adesione disponibile nella sezione Formazione del sito www.autonomiascolastica.it.
Alcuni degli argomenti trattati nei seminari del Forum
Assenze per malattia e
relativi controlli
L’attività negoziale delle
istituzioni scolastiche
Analisi e Gestione dei
rischi nella Scuola.
Delega al governo per il
riordino della normativa
in materia di congedi,
aspettative e permessi
Acquisti di beni e servizi
(procedura e relativa
attività negoziale) con
particolare riguardo alla
normativa europea
Scelta autonoma e
consapevole delle polizze.
Come si comparano i
prodotti
Procedimento
disciplinare
Il codice dei contratti
Coperture assicurative per
le istituzioni scolastiche
Disposizioni in tema
di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro
La tutela dei beni mobili e
immobili nella scuola
L’utilizzo del Broker
nella scuola
Relatori:
Giuseppe Pennisi - Giancarlo Mariniello - Gennaro Manna
Mario Crispo - Stefano Rachele - Marcello Coletti
ATTIVITÀ RICREATIVE PER PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI
Durante il periodo del Forum verranno organizzate, in orari tali da consentire la più ampia adesione, attività
culturali gratuite per i partecipanti e per i loro accompagnatori, incentrate sulle visite ai luoghi più famosi
di Capri.
59
Cronache dalla scuola
Che fine farà la Storia dell’Arte
nelle scuole superiori?
Un gruppo di insegnanti scrive a RAS per segnalare una
grave incongruenza nei piani di studi “riformati” degli
istituti tecnici ad indirizzo turistico. Il dibattito è aperto
Gentile Direttore,
siamo un gruppo di insegnanti che da vent’anni si occupa di didattica della storia. Storia nel senso più ampio
e corretto della parola: quella che non si può comprendere senza la conoscenza del territorio; quella che non
può trascurare o prescindere dalla cultura che viene espressa da una civiltà, quindi anche dall’arte.
Abbiamo letto in questi giorni le notizie sulla riforma delle scuole superiori, probabilmente non complete.
Le riserve sono tante e in tanti campi, ma c’è un aspetto che vorremmo fosse chiarito e approfondito, perché
ha sollevato in noi molte perplessità, a dire il vero, giudizi estremamente negativi. Negli istituti tecnici con
indirizzo turistico non appare la storia dell’arte. È talmente paradossale che non si riesce neppure a formulare una valutazione. In un paese come l’Italia in cui figura l’80% del patrimonio artistico e culturale del
mondo, questa materia dovrebbe essere obbligatoria in ogni indirizzo di scuola superiore, ma soprattutto
per coloro che dovranno occuparsi di promozione turistica, altrimenti rischiamo di non andare oltre la visita
ai centri commerciali! Ai nostri giorni, proprio perché il turismo è diventato un fenomeno di massa, esso
deve diventare uno strumento di crescita culturale, di conoscenza, di consapevolezza per creare quell’identità nazionale di cui tanto si parla, troppo si parla, solo si parla. Sarebbe importante che la rivista che Lei
dirige aprisse un dibattito su determinati argomenti fra i lettori. È una rivista ricca, completa, di alto livello,
che meriterebbe di diventare anche laboratorio di idee; potrebbe, anzi dovrebbe, promuovere cultura, data
l’importanza e l’ampiezza del pubblico cui si rivolge: il mondo della scuola.
La ringraziamo per l’attenzione che vorrà dedicare alla nostra lettera, qualunque sia la sua decisione in
merito.
Andrea Boldrini, Fiorenza Bonazzi ed altri
_____________
Qualsiasi riforma, nella fase di prima attuazione, implica studi e approfondimenti.
Un dibattito, mediante il confronto di idee e di prospettive, tra i docenti che dovranno in prima persona
vivere e svolgere i cambiamenti, è opportuno e non potrà che essere proficuo. La rivista potrà accogliere
gli interventi nel dibattito, ponendosi come sede di un sereno e costruttivo dialogo.
Il Direttore
Giuseppe Pennisi
Cronache dalla scuola
DAL SOLE ALLE SCUOLE
Cresce l’attualità delle energie rinnovabili: da interessante
tema didattico a risorsa utilissima per la gestione degli edifici
scolastici. L’importanza dei pannelli fotovoltaici
L’energia del sole
Negli ultimi dieci anni, le energie rinnovabili hanno catturato
l’attenzione dell’opinione pubblica per la loro crescente importanza scientifica, economica, sociale.
E la scuola non può rimanere indifferente. Quello del fotovoltaico
è un settore in fermento. Il mercato è andato espandendosi senza
sosta, nonostante segua uno sviluppo poco lineare, a scatti, dato
dalle scadenze dei progetti e dal
loro completamento. L’attuale
crisi economica mondiale, invece di metterlo in difficoltà, ne
ha favorito la crescita, snellendo
le file dei competitor e creando le
condizioni per un rapido abbassamento dei prezzi.
In Italia la situazione non è negativa - nelle settimane scorse, è
stata superata la soglia dei 1000
megawatt solari in esercizio - ma
è segnata dai consueti paradossi
così tipici delle vicende nazionali. Di fotovoltaico si parla più di
quanto si realizzi effettivamente, e
spesso s’insinua il dubbio che non
convenga averci a che fare. Tuttavia, il settore privato è in crescita;
il settore pubblico, invece, mostra
ancora qualche scetticismo. Del
resto, la tecnologia fotovoltaica
comporta investimenti corposi, e
vale la pena applicarla soprattutto
su grosse dimensioni: servono
anche gli spazi adeguati. Lo scetticismo appena nominato, se ri-
ferito ad uno sguardo d’insieme,
non deve però far dimenticare che
molte amministrazioni comuni,
province, regioni - hanno mostrato e continuano a mostrare per
il fotovoltaico un interesse da non
sottovalutare. Enti locali sparsi
in tutta Italia, nel sud come nel
nord, che hanno voluto dare fiducia a una tecnologia innovativa
nella speranza di rendersi energicamente autonomi, ed anzi di
ricavare delle entrate da ciò che
fino ad oggi era solamente un
costo. Non va infatti dimenticato
che, quando si parla di fotovoltaico, la produzione di energia entra
in gioco accanto al consumo. Le
banche offrono prestiti per le installazioni: in dieci anni, il costo
è ripagato, e negli anni successivi
è garantito un guadagno netto.
Senza dimenticare soldi risparmiati non acquistando energia da
fonti esterne.
E qui il discorso dovrebbe farsi
particolarmente interessante sia
per le amministrazioni pubbliche
– le cui casse, in moltissimi casi,
non sono esattamente piene - che
per le organizzazioni scolastiche
private. Il fotovoltaico alle scuole
conviene. Il Conto Energia, quel
meccanismo d’incentivazione che
remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo
numero di anni, parla chiaro: le
scuole sia pubbliche che paritarie
hanno diritto a un incremento del
5% sulle tariffe base che il Gestore
dei Servizi Elettrici (GSE) paga a
seconda del tipo di fotovoltaico
adottato. Così è stabilito dalla legge finanziaria del 2009. Ciò significa che chi utilizza l’energia fotovoltaica facilmente può andare in
attivo immettendo la propria energia nel circuito comune.
Portare il sole a scuola
Ma buona parte della popolarità della tecnologia fotovoltaica
è legata a due fattori: da un lato
l’incidenza delle realizzazioni
pratiche, dall’altro la diffusione
culturale delle tematiche relative alle energie rinnovabili.
Quest’ultima può partire proprio dalla didattica scolastica:
del resto, il tema delle energie
rinnovabili – e del fotovoltaico
in particolare – è un argomento
naturalmente interdisciplinare,
capace di connettere ogni ambito
didattico, ogni materia di studio.
Temi come quelli ambientali sviluppano la fantasia di docenti
ed alunni rimanendo comunque
nell’ambito dei programmi ministeriali. Detto questo, va riconosciuto che quello del fotovoltaico
nelle scuole è stato ed è tuttora un
cammino lento, in cui non mancano i momenti di stallo accanto
a quelli di sviluppo. Uno scossone
lo diede nel 2007 il bando del ministero dell’Ambiente “Il sole a
scuola”: quasi cinque milioni di
euro per pannelli solari.
61
Le domande arrivarono soprattutto dalla Sicilia (circa ottanta),
seguita da Calabria, Lazio e Puglia
(una sessantina a testa). Rimangono comunque molti i fattori
esterni che influenzano le fortune
del fotovoltaico nelle scuole: i
finanziamenti pubblici innanzitutto, e poi l’impulso che possono dare le aziende del settore
decidendo di aiutare la diffusione
della conoscenza intorno a questi
temi, eventualmente formando i
professori oppure fornendo materiale didattico e informativo per
gli alunni. Senza dimenticare che
a monte di tutto c’è bisogno di una
legislazione corretta che premi la
produzione di energia, altrimenti
il mercato stenta a decollare e la
ricerca si ferma. Occorre inoltre
una relazione dinamica tra scuola, istituzioni e realtà economiche
del territorio, che premi le conoscenze acquisite nelle aule e nei
laboratori.
Bandi e cantieri
Ci sembra il caso di citare alcuni
realizzazioni, sparse un po’ in
tutta la penisola, dal settentrione
al mezzogiorno, derivate da bandi concernenti l’energia solare.
Cominciando dal Piemonte, dove
la provincia di Torino ha varato
un piano d’investimento quinquennale (2009-2013) del valore di tredici milioni di euro che
prevede la copertura fotovoltaica
delle scuole superiori: tra queste,
l’ITIS “Blaise Pascal” di Giaveno
disporrà presto di una succursale
alloggiata in un edificio completamente autonomo dal punto di
vista energetico, grazie innanzitutto all’installazione di pannelli
solari. E sono stati proprio gli studenti laboratorio a sollecitare la
costruzione della struttura, quasi
come una naturale prosecuzione
dei loro studi.
In Lombardia, vari bandi comunali e provinciali fanno pensare
ad un serio incremento dei pannelli solari entro il prossimo
anno. In Toscana, piccoli e grandi
centri si sono rivolti all’energia
solare per le loro scuole. In Puglia,
la provincia di Bari ha varato il
progetto “Impariamo dal sole”,
cinque bandi per complessivi
venticinque milioni di euro: pannelli solari su centocinque scuole.
Parallelamente, si svolgono attività di formazione per alunni e
docenti di ogni livello, dedicate
allo “sviluppo di comportamenti
sostenibili”. Il Lazio ha promosso
la ricerca sul fotovoltaico organi-
co - in cui fibre vegetali sostituiscono i materiali con cui vengono
solitamente fabbricati i pannelli
- con il Polo Solare Organico
della Regione, in collaborazione
con il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’università di
Tor Vergata. Ricerca che ha avuto
un’applicazione in una complesso
scolastico di Poggio Mirteto (Rieti).
La speranza per un domani
migliore non è un argomento
secondario, quando si pensa
all’energia solare. Dopo il terremoto che purtroppo la portò
all’attenzione della cronaca nazionale, San Giuliano di Puglia si
è dotata di un edificio scolastico
dove sono state adottate in gran
parte tecnologie d’avanguardia,
soprattutto per quanto concerne
le esigenze della sicurezza. Ovviamente, sui tetti sono stati montati
dei pannelli solari. L’energia solare è anche utilizzata per il riscaldamento. La ricostruzione ha
avuto i suoi intoppi, piccoli problemi sono sorti in corso d’opera,
ma ora tutto funziona perfettamente. E non c’è simbolo migliore, per una comunità che è dovuta
risorgere dalle macerie, di una
tecnologia rivolta al futuro. (f.r.)
Schema impianto
Conto energia
cosa significa?
Con questo termine si indica un meccanismo di
incentivazione che per 20 anni remunera, cioè paga,
l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico.
63
a cura di Grazia Pennisi
Anna Coluccia - Fabio Ferretti
Immigrati di seconda
generazione a scuola.
Una ricerca in
Toscana
Franco Angeli Editore, 2010 E. 28,00
Marco Lodoli
Il rosso e il blu. Cuori
ed errori nella scuola
italiana
Einaudi editore, 2009 E. 15,00
I problemi di un mondo complesso e variegato
come è quello della scuola, sono tratteggiati
in questo saggio con un linguaggio chiaro,
lineare ed immediato. Si tratta di problemi
in parte fisiologici, in parte frutto di scelte
operate nel tempo e non sempre coerentemente
orientate. Ma non va dimenticato un forte
legame al malessere che si rileva un po’ in tutte
le cellule del tessuto sociale contemporaneo,
Il giudizio critico - mai invasivo - su fatti e
fenomeni spesso riportati anche dalle cronache,
è magistralmente filtrato attraverso la vasta
esperienza personale e professionale dell’Autore,
che con partecipazione esprime le proprio attente,
ponderate considerazioni da un osservatorio
privilegiato. La formula è molto originale:
ogni testimonianza infatti diventa fotografia di
momenti di vita studentesca, di atteggiamenti,
di costumi. Proprio come davanti ad una foto,
il lettore può leggervi l’attualità, ma anche
immedesimarsi in ciò che sta leggendo fino al
punto di riscrivere o far rivivere con la mente
trascorsi personali, e confrontarli al presente.
L’ indagine statistico-sociologica svolta in
Toscana, regione in cui il flusso migratorio è
superiore alla media nazionale, si sostanzia in
una ricerca approfondita che ha per destinatari
gli Amministratori che operano nelle realtà locali
interessate, nonché le componenti che, a vario
titolo vivono il fenomeno nel mondo della scuola.
È infine chiamata in causa la pluralità dei cittadini
che, nel quotidiano, si trovano a confrontare i
propri parametri etici e culturali con esperienze di
pensiero e di vita spesso profondamente diverse.
Non a caso gli autori puntano la loro attenzione sulle
istituzioni scolastiche, poiché è soprattutto nel loro
ambito che si misura la capacità di dare effettivo,
responsabile contenuto al termine “immigrazione”.
Le giovani generazioni di diverse etnie, imparando a
condividere la conoscenza e ad utilizzare i medesimi
strumenti di apprendimento, rappresentano il
terreno più fertile in cui superare la conflittualità
che questi movimenti migratori hanno creato e
creano. Dunque attraverso questi ragazzi, le loro
problematiche e le loro esperienze bisognerebbe
cercare di far germogliare la consapevolezza che la
multi etnicità non è un concetto su cui attardarsi
in discussioni e dissertazioni, ma una evidente
realtà della nostra epoca, con la quale bisogna
fare i conti per costruire i cittadini del futuro.
È necessario che dalla osservazione e presa di
coscienza dei problemi - che ben si evidenziano nella
ricerca - derivino attente riflessioni e conseguenti
responsabili comportamenti, in primo luogo da
parte degli Organismi e strutture competenti
- quindi, auspicabilmente, da parte di tutti.
Grazia Pennisi
Grazia Pennisi
nuove proposte editoriali per
le biblioteche degli istituti
scolastici, con una particolare
attenzione per i giovani autori
Guido Alpa
La cultura delle regole.
Storia del diritto civile
italiano
Casa editrice Laterza, 2009 E. 28,00
Efficacemente impostato, il volume offre al lettore
una panoramica della storia del diritto civile italiano
tanto sul piano degli istituti quanto sul piano delle
codificazioni intervenute. L’autore, associando
passione e rigore scientifico, bene inquadra nel
pensiero filosofico-giuridico, nelle tradizioni
socio-culturali, nelle situazioni economicopolitiche caratterizzanti i diversi periodi, senza
tralasciare di sottolineare l’importanza dell’aspetto
interpretativo, giurisprudenziale e dottrinale,
legato all’impegno e all’opera di tanti insigni
giuristi.
La materia, connubio di tradizione e modernità, di
per sé coinvolgente – perché la regolamentazione
dei rapporti tra le “persone” (fisiche o giuridiche),
quali portatrici di valori e di interessi, tocca
ognuno di noi lungo l’arco dell’intera esistenza
-, inquadrata nella nell’evoluzione storica della
cultura giuridica europea, si arricchisce di
quegli elementi di conoscenza dai quali non può
prescindere chi intenda affrontare lo studio.
L’attenzione nei confronti delle moderne
frontiere del diritto civile - l’approccio ai problemi
che nascono dalla bioetica, per esempio, o
dall’affermarsi delle tecnologie telematiche - rende
palpabile quanto già acclarato nell’ambito della
comunità scientifica: il corretto coinvolgimento
dei giuristi nell’identificazione dei valori alla
base dei nuovi rapporti e la loro partecipazione
al dibattito culturale sulla crescita degli interessi
e sulla individuazione dei più rilevanti. Sembra
questo il metodo più efficace per superare o,
meglio, completare il loro ruolo, tradizionalmente
finalizzato, attraverso la trasposizione in norme,
alla costruzione o all’adeguamento dell’impianto
giuridico.
Bruno Rossi
Educare alla creatività
Casa editrice Laterza 2009 E. 20,00
La considerazione ed il rispetto per i valori e
le potenzialità di cui è portatrice la persona
costituiscono il motivo informatore dell’acuta
analisi che l’Autore sottopone alla nostra
attenzione. Valori di per sé dovuti sotto il profilo
etico, eppure oggi tanto sollecitati, se si guarda
alle pressanti problematiche che investono la
società nel suo complesso (in particolare, la realtà
economica con le sue incertezze e l’organizzazione
della produzione e del lavoro) ed alle situazioni
molto spesso disumanizzanti che ne sono
l’alienante conseguenza.
La creatività, fondamentale risorsa umana, esalta
la dignità della persona rendendola consapevole
della forza delle proprie iniziative, della capacità
di esserci, della possibilità di crescere come
protagonista nella vita professionale - non solo
per soddisfare aspettative naturalmente legate
al proprio “ego” ma, in relazione con gli altri, per
partecipare con successo ai processi di sviluppo
economico e al miglioramento qualitativo del
lavoro.
Se la qualità del lavoro e la stessa crescita
economica - al di là delle tecnologie e dei sistemi
operativi disponibili - sono strettamente collegate
alle competenze, alle iniziative, all’apporto di idee,
alle motivazioni professionali dei lavoratori - in una
parola: alla creatività del capitale umano - appare
strategico per i contesti organizzativi incoraggiare,
coltivare, stimolare questa ricchezza, potenziarla,
farne il perno di un processo educativo e formativo
sistematico e permanente.
Grazia Pennisi
Grazia Pennisi
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