6 agosto
RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TURISMO
La rivista si compone di 46 pagine
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Io Srl – Cultura Formazione
APPUNTI DI LAVORO
Le novità della settimana
la redazione …………………………………………………………..………… pag.
Il lavoro in Gazzetta
la redazione …………………………………………………………..………… pag.
La rassegna stampa
la redazione ……………………………………………………………………… pag.
SCHEDE CONTRATTUALI - RINNOVI
Alimentari cooperative
la redazione ……………………………………………………………………..
Anas
la redazione ……………………………………………………………………..
Tabacco
la redazione ……………………………………………………………………..
Turismo confcommercio
la redazione ……………………………………………………………………..
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pag. 12
pag. 15
pag. 17
pag. 19
SCADENZARIO CONTRATTUALE
Le novità contrattuali di Agosto 2007
la redazione …………………………………………………………………….. pag. 26
Direttore responsabile
Giulio Spiazzi di Corte Regia
Direttore editoriale
Grazia Piccoli
Periodicità e distribuzione
Settimanale
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Verona nr. 1758 dell’11/05/2007
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L
e novità della settimana
da Sabato 28 luglio a Venerdì 3 agosto
PARLAMENTO
APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO
Parlamento
Legge 1° agosto 2007
E' stato approvato, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati, in data 1° agosto 2007, ed è
in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
Con detto provvedimento il Governo è delegato ad emanare entro 9 mesi uno o più decreti
legislativi che rivedano l'apparato sanzionatorio finalizzato. Nella delega sono previste:
ƒ forme di coordinamento tra i vari organi di vigilanza, con particolare attenzione agli
appalti e ai subappalti con valutazione della idoneità delle imprese, sopratutto sotto l'aspetto
della sicurezza;
ƒ l'inserimento della materia della sicurezza del lavoro nei programmi scolastici.
Sono previsti:
a. l’obbligo da parte del P.M. di riferire all'INAIL per l'eventuale costituzione di parte civile e
per l'esercizio dell'azione di regresso in caso di omicidio colposo o lesioni personali
colpose;
b. la stesura di un unico documento della sicurezza elaborato dal committente in caso di
appalto o contratto d'opera;
c. l’affidamento del coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza, in via
provvisoria e in attesa del DPCM che identifica l’organo, al presidente della provincia o
suo assessore delegato;
d. la sospensione dell'attività in qualunque settore in caso di reiterate e gravi violazioni in
materia di sicurezza e lavoro, in materia di riposi giornalieri, settimanali e di
superamento dell'orario settimanale e in caso di utilizzo di personale "in nero" (non
risultante da scritture obbligatorie), in percentuale pari o superiore al 20%.
e. l’istituzione del tesserino di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici, in tutti i settori, a partire dal 1° settembre.
f. il riconoscimento del potere di diffida per il personale amministrativo degli Istituti
Previdenziali;
g. il potenziamento delle Direzioni del Lavoro con l’assunzione, da gennaio 2008, di 300
nuovi ispettori.
CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. N. 81/2007
Senato
Conversione in Legge del D.L. n. 81 del 2 luglio 2007
Seduta del 2 agosto 2007
Il 2 agosto è stato convertito il D.L. n. 81 del 2 luglio 2007 (manovra d’estate) contenente
“disposizioni urgenti in materia finanziaria”. Tale Manovra ha disposto:
ƒ la ripartizione dell’extragettito fiscale (c.d. “tesoretto”);
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l’aumento delle pensioni più basse;
gli interventi diretti ai giovani, come gli incentivi per il riscatto della laurea
la semplificazione della procedura per l’accesso ai fondi della Legge n. 488;
la riduzione dell’imponibile IRAP per banche ed assicurazioni;
la modifica alla disciplina relativa alla tassazione del benefit dell’auto aziendale.
MINISTERI
COSTO DEL LAVORO NEL SETTORE DEI SERVIZI IGIENICI
Decreto Ministeriale 6 luglio 2007
G.U. n. 176 del 31 luglio 2007
Il costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale,
smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di
aprile e luglio 2007, è determinato, distintamente per operai e impiegati. La tabella dei costi,
è allegata al decreto.
AGENZIA DELLE ENTRATE
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA SUL 730 INTEGRATIVO
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 47 del 31 luglio 2007,
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di consentire nei tempi previsti l'effettuazione
dei conguagli da parte dei sostituti d'imposta, nel solo caso di mancata identificazione del
sostituto per incongruenza dei dati indicati nel frontespizio del modello 730/2007, i CAF e i
professionisti abilitati potranno apportare la modifica necessaria utilizzando un nuovo
modello 730, nel quale deve essere barrata la casella "730 integrativo".
I contribuenti avranno tempo per la presentazione del modello integrativo fino al 25 ottobre
mentre il termine per la trasmissione telematica, da parte dei Centri di assistenza fiscale e
dei professionisti abilitati, è spostato al 10 novembre.
Prorogati versamenti e trasmissione telematica delle dichiarazioni di agosto
Agenzia delle Entrate
Comunicato stampa del 1 agosto 2007
L’Agenzia delle Entrate informa che i contribuenti possono effettuare entro il 20 agosto,
senza alcuna maggiorazione, i versamenti delle imposte e dei contributi previsti entro il 16
agosto 2007. Resta fermo all'8 agosto il termine ultimo per l'effettuazione dei versamenti
risultanti dalla dichiarazione unificata annuale dei contribuenti che svolgono attività per le
quali sono stati predisposti gli studi di settore, con scadenza originariamente prevista al 10
luglio 2007, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
NUOVO SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE DEL 770 SEMPLIFICATO
Agenzia delle Entrate
Sito
L’Agenzia ha messo a disposizione sul proprio sito il “software 770 semplificato 2007” che
consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 Semplificato
per il 2007.
Nel comunicato con cui ne dà notizia, sottolinea che gli utenti devono prestare particolare
attenzione, all'avvio dell'applicazione, alla scelta del profilo utente; questo guiderà l'utente
alla compilazione corretta dei quadri della dichiarazione.
DEDUZIONE DEI COSTI PER L'AUTO PER IL PROFESSIONISTA
Agenzia delle Entrate
R.M. 27 luglio 2007 n. 190,
In risposta ad un interpello di un professionista (nella fattispecie un medico dell’ASL),
l’Agenzia ha chiarito che non è ammissibile la prova di utilizzo lavorativo dell’auto da parte
del professionista in una percentuale superiore al 25%, poiché tale percentuale forfetaria
nasce da una scelta del legislatore di evitare abusi di imputazione di costi fittizi per cui non è
ammessa la prova contraria.
SOGGETTA A BOLLO L’ATTESTAZIONE DEL FUNZIONARIO SUL LIBRETTO DI
TIROCINIO PERSONALE
Agenzia delle Entrate
R.M. n. 199 del 2 agosto 2007
In risposta ad un interpello presentato dal Ministero del Lavoro, le Entrate hanno chiarito che
è soggetta ad imposta di bollo l’attestazione apposta dal funzionario accertatore sul libretto
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di tirocinio personale svolto da un aspirante conduttore di generatori di vapore.
L'imposta è dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio e deve essere corrisposta, da
parte dell'aspirante conduttore, mediante gli appositi contrassegni rilasciati con modalità
telematica dagli intermediari convenzionati con l'agenzia delle Entrate, da applicarsi sul foglio
recante la dichiarazione del funzionario accertatore.
INPS
ANCHE L’INPS EFFETTUA IL CONGUAGLIO 730
INPS
Circolare n. 109 del 30 luglio 2007
Nel mese di agosto verranno effettuate le prime ritenute o i primi accrediti sulle pensioni
risultanti dai Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730
presentati dai pensionati ai CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.
LE INDICAZIONI NEL FLUSSO EMENS DELLA DESTINAZIONE DEL TFR
INPS
Messaggio n. 19165 del 25 luglio 2007
L’INPS illustra la struttura del flusso EMens con riferimento all’intero modulo <GestioneTFR>
che deve essere compilato da tutti i datori di lavoro indipendentemente dal limite
dimensionale.
Il completamento delle operazioni di integrazione del flusso con la scelta di destinazione del
TFR, per i lavoratori in essere al 31 dicembre 2006, potrà utilmente essere effettuata dai
datori di lavoro con la denuncia EMens di settembre 2007 da presentare entro la fine del
mese di ottobre 2007, restando fermo l’allineamento con la denuncia DM10 relativamente
all’elemento <MeseTFR>.
INAIL
LO SCONTO EDILE SI RECUPERA SULLA RATEAZIONE DEL PREMI
INAIL
Nota n. 6191 del 2 agosto 2007
In merito alle modalità di applicazione dello sconto edile, nell’ipotesi di pagamento rateale
dell’Autoliquidazione ex L. n.449/97, è stato precisato che il maggior importo pagato con la
prima rata del 16 febbraio, può essere recuperato con le 3 rate successive; in prossimità
della scadenza della terza rata (16 agosto) dovrà pertanto essere corrisposta l’eventuale
differenza rispetto al minore importo versato con la seconda rata del 16 maggio scorso.
PUBBLICATO IL RAPPORTO ANNUALE INAIL 2006
Sono stati pubblicati i dati definitivi sull’andamento degli infortuni, relativi all’anno 2006:
sono in calo gli infortuni sul lavoro (-1,3% rispetto al 2005), ma tornano a crescere le morti
bianche (+2,2%); in crescita anche gli infortuni in itinere (+1,8%), tra i lavoratori atipici
(+19%) ed extracomunitari (+3,7%). Dall’analisi dei dati risulta che il calo più consistente si
registra in Agricoltura (-5,2%) e nell'Industria (-2,2%), mentre nei Servizi si assiste a un
lieve incremento (+0,2%). L'analisi territoriale evidenzia come la riduzione degli infortuni ha
riguardato praticamente tutte le regioni italiane. Si distingue il Sud con un calo del 2,9%,
seguito dal centro (-1,3%) e dal Nord Ovest (-1,1%).
GIURISPRUDENZA
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DELLE AZIENDE
Corte di Cassazione
Sentenza n. 11267 del 16 maggio 2007
A decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di
lavoro operata dall'INPS sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha
effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali (ad eccezione della materia degli sgravi) e,
quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TABACCO: RINNOVATO IL CCNL
Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - A.P.T.I.
OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
Accordo del 18 luglio 2007
Il 18 luglio 2007 è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle
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Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, per il periodo 1°
gennaio 2007 - 31 dicembre 2010.
Il contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti,
decorre dal 1° gennaio 2007 e sarà valido fino al 31 dicembre 2010 per la parte normativa,
e, fino al 31 dicembre 2008 per la parte economica.
Per maggiori dettagli si rinvia alla scheda contrattuale e allo scadenzario contrattuale su
questa stessa rivista.
ANAS: RINNOVATO IL CCNL
ANAS Spa
OO.SS FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA ANAS, SADA FAST CONFSAL, SNALA CISAL, UGL,
DIRSTAT
Accordo del 26 luglio 2007
E’ stato stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL dei dipendenti ANAS 2006-2009 scaduto il
31 dicembre 2005.
Per maggiori dettagli si rinvia alla scheda contrattuale e allo scadenzario contrattuale su
questa stessa rivista.
LAVORO E TERRITORIO
POTENZA: CONTRIBUTI PER LE PMI
Provincia di Potenza
Comunicato stampa del 4 luglio 2007
La Camera di Commercio di Potenza concede contributi per il cofinanziamento d'interventi
finalizzati all'innalzamento della capacità tecnica e al miglioramento organizzativo delle PMI,
nonché all'inserimento in azienda di giovani specialisti.
Per accedere alle agevolazioni le PMI devono avere la propria sede legale e/o unità locali
produttive in provincia di Potenza, e che devono dimostrare di essere in possesso di almeno
una delle certificazioni e attestazioni riguardanti: qualità, sicurezza, ambiente ed etica
rilasciate da parte degli organismi accreditati.
Alle PMI è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese
ammissibili, per un importo che non potrà essere superiore a € 10.000,00. Detto contributo è
elevato a € 15.000,00 nel caso in cui il programma di innovazione preveda l'impiego di un
giovane specialista di età non superiore a 35 anni, con contratto della durata pari ad almeno
8 mesi. Il contributo massimo è altresì elevato a € 13.000,00 se il progetto è presentato da
una Cooperativa, un Consorzio o da un'Associazione di produttori.
Le domande devono essere inviate entro il 14 settembre 2007.
SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE
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AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
il contratto, la gestione del rapporto
i contributi e il fisco
TREVISO 3 OTTOBRE 2007
OBIETTIVI
Fornire al professionista tutti gli strumenti per:
stipulare correttamente un contratto di agenzia;
informare ed assistere il cliente in tutte le fasi del rapporto;
gestire gli aspetti fiscali e previdenziali;
evitare il contenzioso.
RELATORI
GUALTIEROTTI PIERO
avvocato in Mantova
GIGLIOTTI ANTONIO
Dottore Commercialista in Reggio Calabria
STRACCIARI VANNA
Avvocato e CdL in Mantova
Per informazioni e programma dettagliato: [email protected]
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IL LAVORO IN GAZZETTA
Settimana dal 30 luglio
Gazzetta
Fonte
Provvedimento
G. U. n. 175 del
30 luglio
Ministero
dell'economia e delle
finanze
Decreto 31 maggio
2007
Modifiche alla struttura organizzativa del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Istituzione del Servizio studi dipartimentale.
G. U. n. 176 del
31 luglio
Ministero dello
sviluppo economico
Decreto 26 luglio
2007
Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di
occupazione e al valore aggiunto per i settori
individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995,
n. 472.
G. U. n. 176 del
31 luglio
Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale
Decreto 6 luglio 2007
Determinazione del costo orario del personale
dipendente da imprese esercenti servizi di igiene
ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e
simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di
aprile e luglio 2007.
G. U. n. 177 del
1° agosto
Decreto del presidente
della repubblica 14
maggio 2007, n. 115
Regolamento per il riordino della Commissione per le
pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
G. U. n. 179 del
3 agosto
Agenzia delle entrate
Provvedimento
18 luglio 2007
Definizione delle modalità e dei termini di invio della
comunicazione telematica dei corrispettivi conseguiti
dai contribuenti minimi in franchigia, di cui
all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
G. U. n. 179 del
3 agosto
Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale
Circolare 5 luglio
2007, n. 20
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro:
regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del
lavoro - Somministrazione e intermediazione come
oggetto sociale prevalente. Controllo biennale.
G. U. n. 180 del
4 agosto
Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale
Comunicato
Interventi per la formazione degli italiani residenti in
Paesi non appartenenti all'Unione europea.
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R
assegna settimanale
da Sabato 28 luglio a Venerdì 3 agosto
Lunedì 30 luglio
Sbloccate 100 mila pensioni
Centomila pensioni di anzianità scongelate. Tanti saranno dal 2008 al 2012, i trattamenti
anticipati che verranno pagati in più dall’INPS per effetto del superamento dello scaglione, in
base del protocollo sul welfare e previdenza presentate dal Governo alle parti sociali.
L’anno prossimo si sbloccheranno circa 20.000 trattamenti rispetto ai 41 mila che sarebbero
rimasti bloccati con la legge Moroni.
In Il Sole 24 ore, pag. 1
Il Riscatto della laurea ? Lo può scontare il papà
Contributi figurativi pieni nei periodi di inattività lavorativa; agevolazioni per il riscatto dei
periodi di studi; somma (totalizzazione) dei versamenti pensionistici accantonati in tutti gli
enti previdenziali.
E’ un pacchetto pesante quello destinato ai giovani, all’interno del protocollo sul lavoro e
previdenza presentato dal Governo alle parti sociali proprio una settimana fa.
Molti interventi importanti che tuttavia non hanno una direzione univoca, visto che, almeno
nell’immediato, una parte dei costi della riforma cadrà sulle spalle dei lavoratori
parasubordinati, quindi spesso i giovani con minori tutele.
In Il Sole 24 ore, pag. 2
Mercoledì 1 agosto
Slitta al 31 agosto il 730 integrativo
La mini proroga al 31 agosto richiede la dichiarazione integrativa se i dati del sostituto sono
sbagliati. E’ questo uno degli effetti del nuovo calendario del modello 730/2007, dopo le
modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2007.
Con la circolare 47/E del 31 luglio 2007, l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti agli
intermediari abilitati che si avvalgono della mini-proroga al 31 agosto 2007 per la
presentazione telematica dei modelli 730/2007. La condizione per beneficiare della mini
proroga di un mese riguarda gli intermediari che entro il 31 luglio hanno presentato in via
telematica almeno l’85% delle dichiarazioni elaborate.
Tonino Morina, in Il Sole 24 Ore, pag. 28
Donne, contratti di inserimento al via
Il ministro del Lavoro ha già firmato il nuovo decreto che aggiorna le aree geografiche per il
contratto di inserimento relativo alle lavoratrici donne; il provvedimento ora mana solo della
firma del responsabile dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa. Oltre alle donne residenti in
particolari Regioni e Province autonome, il contratto di inserimento è previsto per soggetti di
età compresa fra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata fino a 32 anni; lavoratori con
più di 45 anni di età che siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; lavoratori
che desiderano intraprendere o riprendere un’attività e che non abbiano lavorato per almeno
due anni e persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Enrico Marro, in Il Sole 24 Ore, pag. 29
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Apprendisti poco stagionali
Con il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore turismo si crea un contrasto
sull’avvio dei rapporti di apprendistato nelle attività stagionali:, se da un lato il CCCNL
consente cicli stagionali di apprendistato, dall’altro, tale possibilità, è stata espressamente
esclusa dal ministero del Lavoro con l’interpello del 2 maggio 2006. Il nuovo contratto del
turismo, nel regolamentare compiutamente il contratto professionalizzante, stabilisce che in
attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli
stagionali, è comunque consentito articolarne lo svolgimento in più stagioni.
Enzo De Fusco, in Il Sole 24 Ore, pag. 29
Le ferie della colf in busta paga
L'Assindatcolf, l’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia
ha messo a punto un vademecum per capire come regolarsi in estate con colf, baby sitter e
assistenti familiari. Nel periodo estivo, segnala l'associazione, il datore di lavoro domestico
deve ricordarsi, quando predispone il prospetto paga del proprio collaboratore, di inserire
anche le eventuali ferie godute dallo stesso. Se il lavoratore è un «convivente» che ha
goduto delle ferie al di fuori dell'abitazione del proprio datore di lavoro, allora nel prospetto
andrà inserito anche il compenso sostitutivo convenzionale dell'indennità di vitto e alloggio.
in Italia Oggi, pag. 39
La previdenza integrativa conquista 643mila TFR,
Positivo il primo round sulla previdenza integrativa. 643.480 nuovi iscritti (+17,75%) tra
fondi negoziali, fondi aperti e PIP. Al 30 giugno il tasso di adesione sale al 33,34%, un dato
che lascia sperare il raggiungimento dell'obiettivo del 40% entro fine anno. Manca il dato sul
silenzio assenso, che dovrebbe aggirarsi al 10-15%. Sono i dati resi noti ieri in conferenza
stampa dal ministro del lavoro, Cesare Damiano, sulle prime valutazioni alla previdenza
complementare.
Carla De Lellis, in Italia Oggi, pag. 34
Agricoltura, INAIL più caro
La copertura finanziaria per la tutela del danno biologico in agricoltura, relativa agli anni
2004 e 2005, comporta a carico dei datori di lavoro l'obbligo a pagare all'INAIL l'addizionale
al premio assicurativo rispettivamente in misura del 4,25% e del 4,1%. Mezzo punto
percentuale in più rispetto al 2003 (pari al 3,93%) e misura triplicata rispetto al triennio
precedente (pari al 1,42%). Lo stabilisce la delibera n. 292 del 15 luglio del consiglio di
amministrazione dell'INAIL con cui sono state determinate le addizionali contributive dovute
dal settore agricolo per la copertura degli oneri relativi al danno biologico degli anni 2004 e
2005. La delibera, ora, passa all'esame del ministero del lavoro per il previsto passaggio in
Gazzetta ufficiale.
Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 39
Il 730 neutro salva i rimborsi in busta
E’ ora possibile presentare un nuovo modello contenente le stesse informazioni
dell'originario, salvo il riquadro «Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio»,
nel caso in cui la dichiarazione semplificata riporti un'erronea indicazione del datore di lavoro
che eseguirà il conguaglio.
In questo modo il risultato contabile, costituito da un credito o da un debito IRPEF, sarà
trasmesso al sostituto d'imposta con il modello 730-4 ordinario e seguirà le normali regole di
liquidazione. Il Caf o gli intermediari che eseguiranno l'operazione di correzione si
avvarranno, invece, del modello 730, barrato come integrativo per le sole rettifiche relative
ai dati del sostituto. Inoltre, il modello potrà essere elaborato esclusivamente dallo stesso
soggetto che aveva prestato l'assistenza per la presentazione del modello originario. Il
termine per la presentazione da parte del contribuente è fissato al 25 ottobre, e quello per la
trasmissione telematica da parte dei CAF e dei professionisti abilitati al 10 novembre. Sono
queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con al circolare n. 47 del 31 luglio 2007
Sergio Mazzei, in Italia Oggi, pag. 33
Giovedì 2 agosto
Tornano le proroghe d’agosto
Con un comunicato stampa diffuso ieri dalle Entrate, sono state annunciate proroghe e
conferme. Gli adempimenti e i pagamenti fiscali e previdenziali con il modello F24, in
scadenza dal 1° al 20 agosto, slittano al 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
9
Confermata, invece, la scadenza dell’8 agosto per i contribuenti interessati dagli studi di
settore che devono effettuare i pagamenti di Unico 2007 con lo 0,4% in più. Slitta al 1°
ottobre il termine di presentazione online delle dichiarazioni annuali, Unico 2007 compreso.
Tonino Morina, in Il Sole 24 Ore, pag. 27
Infortuni in itinere anche in auto
La Cassazione riconosce l'infortunio in itinere anche se l'incidente che ha coinvolto il
lavoratore è avvenuto a bordo della sua auto, nonostante il percorso casa-lavoro fosse
comodamente collegato con l'autobus. A una condizione: che sia stato il datore di lavoro a
chiedere al dipendente di essere motorizzato, per svolgere più velocemente le sue mansioni.
È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 16950 del 31 luglio 2007.
Debora Alberici, in Italia Oggi, pag. 34
Infortuni in itinere anche in auto
La Cassazione riconosce l'infortunio in itinere anche se l'incidente che ha coinvolto il
lavoratore è avvenuto a bordo della sua auto, nonostante il percorso casa-lavoro fosse
comodamente collegato con l'autobus. A una condizione: che sia stato il datore di lavoro a
chiedere al dipendente di essere motorizzato, per svolgere più velocemente le sue mansioni.
È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 16950 del 31 luglio 2007, ha
accolto il ricorso della segretaria di uno studio legale infortunatasi a bordo del suo motorino
mentre rientrava a casa.
Debora Alberici, in Italia Oggi, pag. 34
Venerdì 3 agosto
La sicurezza va oltre il cantiere
La sospensione non riguarda solo l’edilizia. Il Ddl sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
approvato mercoledì prevede, tra le misure non delegate l’estensione dei provvedimenti di
sospensione dei lavori. L’articolo 5 della legge amplia infatti il contenuto dell’articolo 36 bis,
commi 1 e 2 del D.L. 223/2006, prevedendo la sospensione dei lavori anche per le violazioni
“gravi e reiterate” della normativa sulla sicurezza, applicandola a tutti i settori.
Luigi Chiazza, in Il Sole 24 Ore, pag. 25
Meno agevolazioni a chi emerge dal nero
Meno agevolazioni per chi “emerge” dal nero. La nuova legge per la sicurezza sul lavoro
apporta tra l’altro modifiche alla Finanziaria 2007 nella parte in cui viene regolamentata
l’emersione del lavoro nero.
Per effetto della modifica, i datori di lavoro che “emergono”, cioè che presentano istanza di
regolarizzazione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione
obbligatoria, non possono più contate su alcune facilitazioni.
Giuseppe Maccarone, in Il Sole 24 Ore, pag. 25
Edilizia, sconto da rateizzare
Le aziende edili che hanno in corso la rateizzazione non possono utilizzare lo sconto dei
premi in unica soluzione ma devono utilizzarlo proporzionalmente sulle rate ancora da
versare. In caso di errore c’è tempo fino al 16 agosto per regolarizzare la posizione anche ai
fini del rilascio del DURC, Lo ha chiarito l’INAIL con la nota del 2 aosto 2007 prot. 6191.
Enzo De Fusco, in Il Sole 24 Ore, pag. 25
Sull’INAIL peso delle svalutazioni
La svalutazione dei crediti assotiglia l’avanzo INAIL 2006. Nel bilancio consuntivo dell’anno
scorso, approvato al 31 luglio dal CIV dell’Istituto, l’avanzo economico infatti è sceso dai
2.150 milioni del 2005 a 796 milioni.
Enrico Marro, in Il Sole 24 Ore, pag. 25
Il libretto di tirocinio paga 14,62 euro
Per 2l’attestazione apposta dal funzionario accertatore sul libretto di tirocinio personale”,
l’imposta di bollo è prevista “fin dall’origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio”. Così
risponde l’Agenzia delle Entrate ai dubbi di un “contribuente” del calibro del Ministero del
lavoro (risoluzione 199/E del 2 agosto).
in Il Sole 24 Ore, pag. 26
Albo unico, si vota il 30 novembre per il primo consiglio nazionale
Per l’elezione del primo consiglio nazionale “dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili” il voto è fissato il prossimo 30 novembre.
Laura Cavestri, in Il Sole 24 Ore, pag. 27
10
A
gosto 2007
RINNOVI CONTRATTUALI
ALIMENTARI COOPERATIVE
Il 31 luglio 2007 le organizzazioni AGCI-AGRITAL, LEGACOOP-AGROALIMENTARE, FEDAGRICONFCOOPERATIVE e le OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL hanno rinnovato il CCNL 22
luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti
agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari scaduto il 31 maggio 2007.
ANAS
Il 26 luglio 2007 tra l'ANAS Spa e le OO.SS FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA ANAS, SADA FAST
CONFSAL, SNALA CISAL, UGL, DIRSTAT si è stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL dei
dipendenti ANAS 2006-2009 scaduto il 31 dicembre 2005.
TABACCO
Il 18 luglio 2007 tra l’ Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - A.P.T.I. e
le OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, in applicazione di quanto stabilito al punto 2
(Assenti contrattuali), comma 3 del Protocollo 23 luglio 1993 e dell'art. 64 del C.C.N.L.,
dell'11 giugno 2003, si è raggiunto l'accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle
Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, per il periodo 1°
gennaio 2007 - 31 dicembre 2010.
TURISMO CONFCOMMERCIO
Il 27 luglio 2007 tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo FEDERALBERGHI; la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE; la Federazione Italiana
delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET; la Federazione delle
Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta FAITA; la Federazione
Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - FEDERRETI; con la partecipazione della
Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie
imprese - CONFCOMMERCIO e le OO.SS Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo
e Servizi - FILCAMS CGIL; la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini
e del Turismo - FISASCAT CISL e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi UILTuCS è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
11
A
ALIMENTARI COOPERATIVE
ACCORDO
DECORRENZA
SCADENZA PARTE
ECONOMICA
SCADENZA PARTE
NORMATIVA
LIMENTARI
COOPERATIVE
31/07/2007
01/06/2007
31/05/2009
31/05/2011
Il 31 luglio 2007 le organizzazioni AGCI-AGRITAL, LEGACOOP-AGROALIMENTARE, FEDAGRICONFCOOPERATIVE e le OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL hanno rinnovato il CCNL 22
luglio 2003 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti
agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari scaduto il 31 maggio 2007.
DECORRENZA E DURATA
Fatta eccezione per alcune decorrenze particolari appositamente stabilite per i singoli istituti,
il contratto:
ƒ decorre dal 1° giugno 2007
ƒ ed ha validità, per la parte normativa, fino al 31 maggio 2011
ƒ e, per la parte economica, fino al 31 maggio 2009.
RETRIBUZIONE
L’aumento dei minimi tabellari è stato stabilito in euro 108,00 lordi mensili, calcolato sul
parametro 137, ed è stato suddiviso in tre tranche:
ƒ euro 43,20 lordi, decorrenti dal 1° giugno 2007;
ƒ euro 43,20 lordi, decorrenti dal 1° aprile 2008;
ƒ euro 21,60 lordi, decorrenti dal 1° gennaio 2009.
Nella tabella che segue riportiamo i nuovi minimi e le tabelle correnti per il raffronto.
Vecchi
Aumenti
Nuovi Minimi
Aumenti
Nuovi Minimi
Aumenti
Nuovi Minimi
Liv. Par. Minimi al
dall'1.6.2007 dall'1.6.2007 dall'1.4.2008 dall'1.4.2009 dall'1.1.2009 dall'1.1.2009
31.5.2007
1A 230
1.528,53
72,52
1.601,05
72,52
1.673,57
36,26
1.709,83
1
200
1.329,15
63,06
1.392,21
63,06
1.455,27
31,53
1.486,80
2
165
1.096,59
52,02
1.148,61
52,02
1.200,63
26,01
1.226,64
3A 145
963,66
45,72
1.009,38
45,72
1.055,10
22,86
1.077,96
3
130
863,97
40,99
904,96
40,99
945,95
20,49
966,44
4
120
797,51
37,83
835,34
37,83
873,17
18,91
892,08
5
110
731,06
34,68
765,74
34,68
800,42
17,34
817,76
6
100
664,60
31,53
696,13
31,53
727,66
15,76
743,42
VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Vecchi
Aumenti
Nuovi Minimi
Aumenti
Nuovi Minimi
Aumenti
Nuovi Minimi
Liv. Par. Minimi al
dall'1.6.2007 dall'1.6.2007 dall'1.4.2008 dall'1.4.2009 dall'1.1.2009 dall'1.1.2009
31.5.2007
I
165
1.096,59
52,02
1.148,61
52,02
1.200,63
26,01
1.226,64
II
130
863,97
40,99
904,96
40,99
945,95
20,49
966,44
12
INDENNITA’ DI FUNZIONE QUADRI
Ai Quadri, con decorrenza 1 giugno 2007, viene riconosciuta una indennità di funzione nella
misura di:
ƒ euro 120,00 per i quadri di livello 1°;
ƒ euro 90,00 per i quadri di livello 1.
ORARIO DI LAVORO
Ferme restando le disposizioni di legge richiamate dal primo comma dell'art. 29 (es. R.D.
1957/1923), ai lavoratori che nei periodi di stagionalità superino l'orario normale di cui al 1°
comma sarà corrisposta una maggiorazione del 45%
LAVORO STRAORDINARIO
In aggiunta alle esclusioni già previste, al fine di favorire il reinserimento in azienda delle
lavoratrici madri, potrà essere concesso, su richiesta della lavoratrice interessata e
compatibilmente con le esigenze produttive/organizzative, un prolungamento del periodo
di esenzione dal lavoro notturno, per un periodo di 6 mesi continuativi, a partire dal
compimento dei 3 anni di vita del proprio figlio e fino al compimento dell'ottavo anno.
PART TIME
Tra le varie motivazioni di richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale è stata aggiunta la seguente: "accudire i figli, al rientro da periodi di astensione
obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino".
Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.
CONGEDI PARENTALI
Sulla base di apposita documentazione, al lavoratore padre è concesso un giorno di
permesso retribuito in occasione della nascita del figlio.
CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO
I genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 7 giorni
lavorativi all'anno, fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere,
compatibilmente con le esigenze organizzative, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
CONGEDI PER LA FORMAZIONE
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva
per la formazione non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata,
dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività
produttiva, mediante accordi con la RSU o con il Comitato esecutivo della stessa.
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
Alla lavoratrice madre che ne faccia richiesta sarà concessa, nei limiti ed alle condizioni di cui
all'art. 57 del Contratto, l'anticipazione del TFR, qualora usufruisca dell'intero periodo di
astensione facoltativa senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo
di congedo obbligatorio,
ANTICIPAZIONI DEL TFR
Le anticipazione del TFR saranno concesse oltre che per quanto già previsto, anche:
ƒ nel caso di utilizzo dell'intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti e
senza soluzione di continuità rispetto al periodo di congedo obbligatorio, per un importo pari
alla differenza tra l'indennità a carico dell'Istituto assicuratore ed il 100% della retribuzione
normale netta relativa al periodo di congedo;
ƒ nel caso di fruizione dei congedi per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali,
di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. 151/2001, per le spese da sostenere durante il
periodo di permanenza nello Stato richiesto per l'adozione e l'affidamento, a fronte di
presentazione di idonea documentazione
13
MALATTIE E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
Nel caso delle patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed empatie sistematiche,
neoplasie) che richiedano terapie salvavita, anche i giorni di assenza dal lavoro per
sottoporsi a tali terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o Struttura
convenzionata, danno diritto a permessi ai sensi dell'art. 40 ove la fattispecie sia al di
fuori dell'ambito nel quale le disposizioni Inps ravvisino uno stato morboso assistibile. In tale
caso i predetti giorni di assenza non sono considerati ed inclusi né ai fini del computo dei
periodi di comporto né ai fini del computo degli archi temporali.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti convengono di portare, con decorrenza 1° gennaio 2008, all'1,2%, da
commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR, la
contribuzione a carico delle aziende al fondo FILCOOP.
14
ANAS
A
ACCORDO
DECORRENZA
SCADENZA PARTE
ECONOMICA
SCADENZA PARTE
NORMATIVA
NAS
26/07/2007
Il 26 luglio 2007 tra l'ANAS Spa e le OO.SS FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA ANAS, SADA FAST
CONFSAL, SNALA CISAL, UGL, DIRSTAT si è stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL dei
dipendenti ANAS 2006-2009 scaduto il 31 dicembre 2005.
RETRIBUZIONE
Le parti hanno inteso stabilire un aumento del minimo tabellare a regime pari ad euro
115,00, con riferimento alla posizione economica organizzativa B1, a valere anche sulla 13ª
mensilità e sulla indennità operativa di cui all'art. 87 del CCNL.
Nella tabella che segue riportiamo la distribuzione dell'aumento.
Posizione
economica
Param.
Minimo
all'1.3.2006
Aumenti
dal
1.10.2007
Minimo
Aumenti
Minimo
dall'1.10.2007 dall'1.12.2007 dall'1.12.2007
A
240
2.039,39
139,35
2.178,74
38,71
2.217,45
A1
200
1.699,52
116,13
1.815,65
32,26
1.847,91
B
170
1.444,61
98,71
1.543,32
27,42
1.570,74
B1
155
1.317,09
90,00
1.407,09
25,00
1.432,09
B2
140
1.189,59
81,29
1.270,88
22,58
1.293,46
C
115
977,18
66,77
1.043,95
18,55
1.062,50
C1
100
849,79
58,06
907,85
16,13
923,98
UNA TANTUM
Di seguito riportiamo i valori della "una tantum" da corrispondersi con lo stipendio del
mese di agosto 2007, a copertura del periodo pregresso.
Posizione economica
Param.
Una Tantum
A
240
1.548,39
A1
200
1.290,32
B
170
1.096,77
B1
155
1.000,00
B2
140
903,23
C
115
741,94
C1
100
645,16
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Le parti hanno disciplinato dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, anche
nelle more dell'approvazione delle leggi regionali e dei regolamenti in materia di profili
formativi, l'assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto.
E’ dubbio tuttavia che si possa applicare tale istituto, in considerazione del fatto che l'accordo
non ha regolamentato la formazione professionale.
15
ETA’ E DURATA
L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra
i 18 e 29 anni.
La durata massima del periodo di apprendistato sono stabiliti in:
ƒ 15 mesi per gli apprendisti dell'Area dell'Esercizio
ƒ 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche
organizzative B1 – B2
ƒ 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche
organizzative A1 - B
RETRIBUZIONE
La retribuzione è calcolata in percentuale sui minimi tabellari, sull'indennità di contingenza ed
sulle altre voci retributive fissate per la posizione economica organizzativa per la quale è
finalizzato il periodo di apprendistato, applicando le seguenti percenutali:
ƒ dal 1° al 12° mese retribuzione pari al 70%
ƒ dal 13° al 24° mese retribuzione pari al 85%
ƒ dal 25° al 36° mese retribuzione pari la 92%
OBBLIGO FORMATIVO
L’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda
stessa, anche presso strutture di riferimento, di almeno 150 ore annue in media per
l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
A partire dal secondo anno, il monte di ore di formazione sarà pari a 120 ore.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda o presso altra
struttura di riferimento.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a
carattere professionalizzante.
Le attività formative trasversali sono così articolate: competenze relazionali, competenze in
materia di organizzazione ed economia, competenze riguardanti la disciplina del rapporto di
lavoro
e
del
CCNL,
competenze
in
materia
di
sicurezza
sul
lavoro.
Alla formazione a carattere trasversale, che avrà contenuti omogenei per tutti gli apprendisti,
sarà dedicato:
ƒ il 50% della formazione generale per le posizioni economiche organizzative B1 – C1;
ƒ il 35% per le posizioni economiche organizzative A1 – B.
16
TABACCO
T
ACCORDO
DECORRENZA
SCADENZA PARTE
ECONOMICA
SCADENZA PARTE
NORMATIVA
ABACCO
18/07/2007
01/01/2007
31/12/2008
31/12/2010
Il 18 luglio 2007 tra l’ Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani - A.P.T.I. e
le OO.SS. FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, in applicazione di quanto stabilito al punto 2
(Assenti contrattuali), comma 3 del Protocollo 23 luglio 1993 e dell'art. 64 del C.C.N.L.,
dell'11 giugno 2003, si è raggiunto l'accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle
Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, per il periodo 1°
gennaio 2007 - 31 dicembre 2010.
DECORRENZA E DURATA
Fatta eccezione per le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, il
contratto, decorre dal 1° gennaio 2007 e sarà valido fino al 31 dicembre 2010 per la
parte normativa, e, fino al 31 dicembre 2008 per la parte economica.
RETRIBUZIONE
Gli aumenti retributivi sono distribuiti secondo quanto indicato nella tabella che segue.
Minimali
Livelli
mensili
Minimali
al mensili
al
Minimali mensili Minimali mensili
al 1.1.2008
al 1.7.2008
31.12.2006
1.7.2007
1S
1.113,25
1.154,48
1.196,61
1.239,64
1°
1.026,76
1.064,79
1.103,64
1.143,33
2°
890,26
923,24
956,93
991,33
3°A
773,80
802,46
831,74
861,65
3°B
687,91
713,38
739,42
766,00
4°A
621,00
644,00
667,50
691,50
4°B
591,76
613,67
636,07
658,94
5°
572,30
593,49
615,15
637,27
6°
505,85
524,59
543,73
563,28
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza al 1° luglio 2007, sono corrisposti i seguenti importi forfetari, che non
avranno incidenza su alcun altro istituto contrattuale, compreso il T.F.R.:
Livello
Una Tantum
1S
108,00
1°
99,00
2°
86,00
3°A
75,00
3°B
66,00
4°A
60,00
4°B
57,00
5°
55,00
6°
49,00
17
APPRENDISTATO
Per il numero massimo di apprendisti da assumere, l'età minima e massima, forma del
contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso, si rinvia alle norme di
legge.
Il periodo di prova è:
ƒ di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l'inquadramento finale
dal 1° al 3° livello;
ƒ di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori
destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 5° al 1°.
La durata del periodo di apprendistato è determinata come segue.
Durata
Primo
Secondo
Terzo
complessiva periodo
periodo
periodo
mesi
mesi
mesi
mesi
5
24
6
18
-
4
36
6
14
16
3
42
12
14
16
2
48
14
16
18
1
54
16
18
20
Livelli
Il trattamento economico è così determinato
ƒ nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di
destinazione finale;
ƒ nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
ƒ nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al livello di destinazione
finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.
Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l'anzianità utile, ai fini degli aumenti
periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo
dell'intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.
In caso di infortunio sul lavoro l'azienda è tenuta ad integrare il trattamento INAIL fino
al 100% della retribuzione normale nel primo giorno fino alla cessazione dell'indennità di
invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione
normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata
dell'apprendistato.
18
T
TURISMO CONFCOMMERCIO
ACCORDO
DECORRENZA
SCADENZA PARTE
ECONOMICA
SCADENZA PARTE
NORMATIVA
URISMO
CONFCOMMERCIO
27/07/2007
01/01/2006
31/12/2009
31/12/2009
Il 27 luglio 2007 tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo FEDERALBERGHI; la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE; la Federazione Italiana
delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET; la Federazione delle
Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta FAITA; la Federazione
Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - FEDERRETI; con la partecipazione della
Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie
imprese - CONFCOMMERCIO e le OO.SS Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo
e Servizi - FILCAMS CGIL; la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini
e del Turismo - FISASCAT CISL e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi UILTuCS è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
DECORRENZA E DURATA
Fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, il contratto
decorre dal 1 gennaio 2006 e sarà valido sino al 31 dicembre 2009, sia per la parte
normativa che economica.
RETRIBUZIONE
Le parti, hanno concordato i valori retributivi per l'intero quadriennio.
A far data dal mese di giugno 2007 cessa di essere erogata l’indennità di vacanza
contrattuale.
Tabella generale
Livelli
Paga base
giugno
2007
Aumenti
da luglio
2007
Paga base
da luglio
2007
Aumenti da
gennaio
2008
Paga base
da gennaio
2008
Quadro A
1.185,73
57,01
1.242,74
64,14
1.306,88
Quadro B
1.062,59
52,78
1.115,37
59,38
1.174,75
1
954,20
49,18
1.003,38
55,32
1.058,70
2
831,07
44,95
876,02
50,57
926,59
3
756,90
42,39
799,29
47,69
846,98
4
687,75
40,00
727,75
45,00
772,75
5
614,92
37,51
652,43
42,20
694,63
6S
572,92
36,07
608,99
40,58
649,57
6
557,55
35,56
593,11
40,00
633,11
7
491,78
33,32
525,10
37,49
562,59
19
Aumenti da
luglio 2008
Livelli
Paga base da
luglio 2008
Aumenti da
luglio 2009
Paga base da
luglio 2009
Quadro A
35,63
1.342,51
35,63
1.378,14
Quadro B
32,99
1.207,74
32,99
1.240,73
1
30,74
1.089,44
30,74
1.120,17
2
28,09
954,68
28,09
982,77
3
26,49
873,47
26,49
899,97
4
25,00
797,75
25,00
822,75
5
23,45
718,08
23,45
741,53
6S
22,54
672,11
22,54
694,66
6
22,22
655,34
22,22
677,56
7
20,83
583,42
20,83
604,24
Alberghi minori e campeggi minori
Livello
Minimi da luglio
2007
Minimi da
gennaio 2008
Minimi da
luglio 2008
Minimi da
Luglio 2009
a
1.231,38
1.295,52
1.331,15
1.366,78
b
1.105,04
1.164,42
1.197,41
1.230,40
1
993,05
1.048,37
1.079,11
1.109,84
2
867,24
917,80
945,89
973,99
3
791,54
839,23
865,72
892,22
4
721,04
766,04
791,04
816,04
5
646,23
688,44
711,88
735,33
6s
603,31
643,89
666,43
688,98
6
587,43
627,43
649,66
671,88
7
519,94
557,43
578,26
599,08
20
Pubblici esercizi di 3° e 4° categoria
Livello
Minimi da
gennaio 2008
Minimi da
luglio 2007
Minimi da
luglio 2008
Minimi da
luglio 2009
a
1.237,06
1.301,20
1.336,83
1.372,46
b
1.110,21
1.169,59
1.202,58
1.235,57
1
998,22
1.053,54
1.084,28
1.115,01
2
871,63
922,19
950,28
978,38
3
795,42
843,11
869,60
896,10
4
724,39
769,39
794,39
819,39
5
649,33
691,54
714,98
738,43
6s
606,15
646,73
669,27
691,82
6
590,27
630,27
652,50
674,72
7
522,52
560,01
580,84
601,66
Minimi da
luglio 2007
Minimi da
gennaio 2008
Minimi da
luglio 2008
Minimi da
luglio 2009
a
1.242,74
13.06,88
1.342,51
1.378,14
b
1.115,37
1.174,75
1.207,74
1.240,73
1
986,34
1.041,66
1.072,4
1.103,13
2
860,01
910,57
938,66
966,76
3
784,83
832,52
859,01
885,51
4
714,32
759,32
784,32
809,32
5
640,04
682,25
705,69
729,14
6s
597,11
637,69
660,23
682,78
6
581,75
621,75
643,98
666,2
7
514,25
551,74
572,57
593,39
Agenzie di viaggi minori
Livello
Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
Il compenso orario omnicomprensivo lordo, rapportato ad un servizio minimo di quattro ore, per i
lavoratori extra, risulta pari a quanto riportato di seguito.
Livello
Luglio 2007
Gennaio 2008
Luglio 2008
Luglio 2009
4
11,47
11,88
12,11
12,34
5
10,93
11,32
11,54
11,76
6s
10,45
10,83
11,04
11,25
6
10,33
10,70
10,91
11,11
7
9,67
10,02
10,21
10,40
21
UNA TANTUM
Al personale in forza alla data di stipula dell'accordo, con esclusione dei dipendenti
delle aziende di ristorazione, sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del
rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1 gennaio 2006 - 30
giugno 2007 (carenza contrattuale), il seguente importo una tantum.
L’Una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge né
del TFR.
Livelli
Agosto 2007
Febbraio 2008
Quadro A
213,00
253,00
Quadro B
213,00
253,00
1
181,00
215,00
2
181,00
215,00
3
181,00
215,00
4
160,00
190,00
5
160,00
190,00
6S
128,00
152,00
6
128,00
152,00
7
128,00
152,00
Apprendisti e personale
retribuito con la
percentuale di servizio
110,00
124,00
L’importo dovrà essere proporzionato per i lavoratori occupati a tempo parziale.
Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale,
l'importo una tantum verrà erogato pro quota, in ragione di 1/18 per ogni mese intero
lavorato. A tale riguardo, non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni,
mentre quelle pari o superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Lo stesso criterio dovrà essere seguito nei casi in cui, nello stesso periodo (1° gennaio 2006
– 30 giugno 2007), non vi sia stata retribuzione a norma di legge e di contratto (ad esempio,
in caso di aspettativa per malattia), con esclusione dei casi di maternità e infortunio.
Le parti precisano, tuttavia, che nessun proporzionamento verrà effettuato per assenze
complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.
INDENNITÀ SPECIALE MENSE
Ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio alla data del 1 gennaio 2008 che
abbiano prestato servizio continuato nel periodo dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2007,
verrà corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre
2009 una indennità speciale pari ai seguenti importi mensili lordi:
Livelli
Indennità
Quadro A - Quadro B
19,42
1, 2, 3
16,50
4, 5
14,59
6S, 6, 7
11,66
Tale somma verrà erogata in diciottesimi pro quota per i casi di anzianità minore nonché nei
casi in cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o contratto.
In deroga a quanto sopra, le parti concordano che nessun riproporzionamento verrà
effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale,
ai trenta giorni.
22
Per i lavoratori occupati a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
L'indennità speciale in commento, di natura temporanea, non ha alcun effetto nel calcolo di
alcun istituto contrattuale e di legge, compreso il trattamento di fine rapporto. La sua
erogazione è a carico delle gestioni in atto alla data del 1° gennaio 2008.
Nei casi di risoluzione del rapporto lavorativo non conseguenti a cambi di gestione e nei casi
di mancata assunzione nei cambi di gestione, dopo la firma del presente accordo, al
lavoratore in forza al 1° luglio 2007 sarà corrisposta la somma di competenza che gli spetta.
Se la risoluzione del rapporto di lavoro non consegue a cambi di gestione e la mancata
assunzione si verifica nel corso del periodo di erogazione, al lavoratore interessato sarà
riconosciuta la parte residua; nel caso di cambio di gestione la parte residua sarà corrisposta
dall’azienda subentrante.
QUADRI
Indennità di funzione
L'indennità di funzione è determinata come segue:
Livelli
Dal 1° gennaio 2008
Dal 1° gennaio 2009
Quadro A
60,00
75,00
Quadro B
55,00
70,00
Cassa di Assistenza Sanitaria (Qu.A.S.)
Dal 1° gennaio 2008 la quota contributiva annua sarà di euro 340,00 a carico dell’azienda e
di euro 50,00 a carico del dipendente, mentre la quota costitutiva una tantum consisterà in
euro 340,00 a carico dell’azienda.
Quadrifor
I quadri del settore turismo saranno iscritti all’Istituto per lo sviluppo della formazione dei
quadri, Quadrifor. Il contributo annuo è di euro 75,00 di cui euro 50,00 a carico dell’azienda
ed euro 25,00 a carico del quadro. La decorrenza di tale contributiva sarà fissata dalle parti,
dopo aver definito specifica convenzione e relativa armonizzazione statutaria.
RAPPORTO DI LAVORO
Distribuzione dell’orario di lavoro
Date le peculiarità del settore turistico, per esigenze produttive e organizzative, l’orario di
lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane, applicabile per
una volta in ciascun trimestre. Ai lavoratori sarà riconosciuta una riduzione dell’orario di
lavoro di un’ora per ogni periodo bisettimanale di applicazione di questo meccanismo,
ad incremento del monte ore permessi.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali.
Godimento del riposo settimanale
Sono previste diverse modalità di godimento del riposo settimanale per:
ƒ favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare
riferimento alle esigenze aziendali, in caso di assenza del giorno di chiusura settimanale;
ƒ esigenze familiari e di vita privata.
In tali ipotesi è possibile fruire del riposo settimanale ad intervalli più lunghi di una
settimana, purché la durata complessiva di esso ogni 14 giorni o nel periodo stabilito dalla
contrattazione collettiva, corrisponda a non meno di una giornata per ogni sei giornata di
lavoro effettivo.
In attesa della stipula degli accordi integrativi il numero di riposi, per ogni anno, ad intervalli
più lunghi di una settimana è pari a cinque o al più ampio numero come da contrattazione
integrativa.
Ricongiungimento familiare
Per consentire il ricongiungimento ai familiari dei lavoratori in servizio in località diverse da
quella di residenza le aziende dovranno considerare, con la massima attenzione, le richieste,
riguardanti periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie e degli
altri istituti disponibili, tra cui i permessi retribuiti e la flessibilità dell’orario di lavoro.
23
Diritto alla studio
In aggiunta a quanto già previsto, ì permessi retribuiti possono essere richiesti ora anche in
caso di frequenza di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica professionale
riferito al settore turismo.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
La prestazione individuale deve svolgersi in misura non inferiore ai seguenti limiti:
ƒ 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
ƒ 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
ƒ 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
Si prevede anche la possibilità di part time week-end, ovvero contratti di lavoro a tempo
parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, per gli studenti.
La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non può essere
frazionata nell’arco della giornata.
VITTO E ALLOGGIO
Il lavoratore che usufruisce delle somministrazioni dei pasti e dell’alloggio, corrisponderà il
relativo prezzo all’azienda fornitrice, secondo i nuovi importi a partire da agosto 2007:
ƒ per un pranzo euro 0,70;
ƒ per una prima colazione euro 0,12;
ƒ per un pernottamento euro 0,75.
Dal 1° agosto 2007 eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori
saranno adeguati nella misura massima di euro 0,20 per un pranzo, di euro 0,02 per una
prima colazione e di euro 0,15 per un pernottamento.
Per quanto riguarda la convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi
del 21 ottobre 1973, da agosto 2007, il prezzo del vitto in atto nelle diverse province è
aumentato di euro 0,20 a pasto.
PART TIME POST PARTUM
La richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale dei lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato per l’assistenza dei bambini fino
a tre anni di età sarà accolta dalle aziende nell’ambito del 3 per cento della forza occupata
nell’unità produttiva.
Essa dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, con l’indicazione del periodo per
cui è ridotta la prestazione lavorativa.
Tale riduzione d’orario, nelle unità produttive con dipendenti a tempo indeterminato tra 16 e
33, potrà riguardare un solo individuo.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Il contributo dovuto ai fondi di assistenza sanitaria integrativa è pari, da luglio 2008, a euro
10,00 mensili, a carico dei datori di lavoro.
APPRENDISTATO professionalizzante:
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale
istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo
svolgimento per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Si riportano di seguito gli elementi caratterizzanti la disciplina.
Il ricorso all’apprendistato da parte del datore di lavoro è possibile solo nel caso siano stati
mantenuti in servizio almeno il 70 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia
scaduto nei 24 mesi precedenti.
Durata dell’apprendistato
Le durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire:
Inquadramento finale
Durata (mesi)
2,3,4
48
5,6S
36
6
24
24
Retribuzione
La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei
lavoratori qualificati di pari livello, applicando le seguenti proporzioni:
ƒ I anno 80%
ƒ II anno 85%
ƒ III anno 90%
ƒ IV anno 95%
ƒ Eventuali trattamenti di miglior avore in atto alla data di stipula del presente accordo sono
conservati ad personam.
Obbligo formativo
L'obbligo formativo dell'apprendista è determinato in un monte ore di formazione interna o
esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Ferma restando la facoltà di avvalersi delle strutture formative individuate dal datore di
lavoro o proposte dall'ente pubblico o dall'ente bilaterale, di norma la formazione di base
si svolgerà presso strutture esterne all'azienda mentre la formazione tecnico
professionale si svolgerà all'interno dell'azienda.
Capacità formativa interna
L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa attestando la sussistenza dei seguenti
requisiti:
ƒ tutor con formazione e competenze adeguate;
ƒ docente (titolare, lavoratore dipendente, collaboratore familiare o altro collaboratore) in
possesso di pluriennale esperienza nella relativa area tecnico professionale;
ƒ
ƒ
esplicitazione del percorso formativo;
impegno alla compilazione del "libretto dell'apprendista".
Apprendistato in cicli stagionali
In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli
stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni,
a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un
periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di
breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
Da osservare che tale previsione contrattuale non trova alcun riscontro nelle direttive fornite
dal ministero del lavoro con la nota del 2 maggio 2006 prot. 3769 in risposta ad una istanza
di interpello.
E’ consigliabile quindi attendere la nuova posizione ministeriale prima di procedere con le
assunzioni in tal senso.
25
A
gosto 2007
Le novità dai contratti collettivi
Elenco delle modifiche e delle scadenze di natura contrattuale e i relativi adempimenti che
interessano il periodo compreso fra il 1° e il 31 agosto 2007, in ordine alfabetico.
AGENZIE DI ASSICURAZIONE SNA - Una tantum
AGENZIE DI ASSICURAZIONE UNAPASS - Una tantum
ALIMENTARI COOPERATIVE – Minimi retributivi e indennità di funzione quadri
ALIMENTARI PICCOLA INDUSTRIA – Minimi retributivi
GIOCATTOLI, MODELLISMO INDUSTRIA - Minimi retributivi
GIOCATTOLI, MODELLISMO PICCOLA INDUSTRIA - Minimi retributivi
LAMPADE E CINESCOPI INDUSTRIA – Minimi Retributivi e indennità di funzione quadri
MAGAZZINI GENERALI – Minimi retributivi
TABACCO - Minimi retributivi
TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI ARTIGIANATO - Minimi retributivi
TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI CONFETRA - Minimi retributivi
TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI FAI - Minimi retributivi
TRASPORTO FACCHINAGGIO COOPERATIVE - Minimi retributivi
TURISMO CONFCOMMERCIO - Minimi retributivi, una tantum e vitto e alloggio
I rinnovi contrattuali
ALIMENTARI COOPERATIVE – Accordo 31 luglio 2007
TABACCO – Accordo 18 luglio 2007
TURISMO CONFCOMMERCIO – Accordo 27 luglio 2007
26
AGOSTO 2007
AGENZIE DI ASSICURAZIONE SNA
UNA TANTUM
AGENZIE DI ASSICURAZIONE – SNA
CCNL 5 luglio 2007
UNA TANTUM
Con la retribuzione relativa al mese di agosto 2007 deve essere corrisposto ai lavoratori in
forza al 12 aprile 2007 (nulla compete ai lavoratori cessati entro l’11 aprile), per gli anni
2005 e 2006, la seconda tranche dell'una tantum pari al 50% degli importi indicati nella
tabella che segue.
Detti importi devono essere proporzionati per i lavoratori a tempo parziale e per gli
apprendisti.
Una Tantum
U.T. per ogni scatto di
anzianità
(da determinare pro-quota in
28 esimi)
Capo ufficio
1.320
28,3
I Categoria
1.260
26,9
II Categoria
1.180
25,4
III Categoria
1.120
24,1
Qualifiche
27
AGOSTO 2007
AGENZIE DI ASSICURAZIONE UNAPASS
UNA TANTUM
AGENZIE DI ASSICURAZIONE – UNAPASS
CCNL 5 luglio 2007
UNA TANTUM
Con la retribuzione relativa al mese di agosto 2007 deve essere corrisposto ai lavoratori in
forza al 12 aprile 2007 (nulla compete ai lavoratori cessati entro l’11 aprile), per gli anni
2005 e 2006, la seconda tranche dell'una tantum pari al 50% degli importi indicati nella
tabella che segue.
Detti importi devono essere proporzionati per i lavoratori a tempo parziale e per gli
apprendisti.
Una Tantum
U.T. per ogni scatto di
anzianità
(da determinare pro-quota in
28 esimi)
Capo ufficio
1.320
28,3
I Categoria
1.260
26,9
II Categoria
1.180
25,4
III Categoria
1.120
24,1
Qualifiche
28
AGOSTO 2007
ALIMENTARI COOPERATIVE
MINIMI RETRIBUTIVI
INDENNITA’ FUNZIONE QUADRI
ALIMENTARI COOPERATIVE
ACCORDO 31 luglio 2007
MINIMI RETRIBUTIVI
Riportiamo di seguito i nuovi minimi retributivi. In considerazione del fatto che l’accordo è
stato sottoscritto in data 31 luglio 2007 e che i nuovi minimi decorrono da giugno, le aziende
che non sono riuscite ad adeguarsi in tempo utile, corrisponderanno gli arretrati relativi ai
mesi precedenti.
Vecchi Minimi al
31.5.2007
Liv. Par.
Aumenti
dall'1.6.2007
Nuovi Minimi
dall'1.6.2007
1A
230
1.528,53
72,52
1.601,05
1
200
1.329,15
63,06
1.392,21
2
165
1.096,59
52,02
1.148,61
3A
145
963,66
45,72
1.009,38
3
130
863,97
40,99
904,96
4
120
797,51
37,83
835,34
5
110
731,06
34,68
765,74
6
100
664,60
31,53
696,13
VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Liv. Par.
Vecchi Minimi al
31.5.2007
Aumenti
dall'1.6.2007
Nuovi Minimi
dall'1.6.2007
I
165
1.096,59
52,02
1.148,61
II
130
863,97
40,99
904,96
INDENNITA’ DI FUNZIONE QUADRI
Ai Quadri, con decorrenza 1 giugno 2007, viene riconosciuta una indennità di funzione nella
misura di euro 120,00 per i quadri di livello 1A e di euro 90,00 per i quadri di livello 1.
29
AGOSTO 2007
ALIMENTARI PICCOLA INDUSTRIA
MINIMI RETRIBUTIVI
1/3
ALIMENTARI (piccola industria)
ACCORDO 14 dicembre 2005
MINIMI RETRIBUTIVI
Cambiano dal 1° agosto 2007 gli importi del minimo retributivo.
Generalità dipendenti
Minimo
Q
1.613,70
1
1.528,53
2
1.329,15
3
1.096,59
4
963,66
5
863,97
6
797,51
7
731,06
8
664,60
Per gli apprendisti
Gruppo 1 = soggetti con scuola dell'obbligo, invalidi (Legge 68/1999) o portatori di
handicap (Legge 104/1992).
Gruppo 2 = soggetti con titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale
idonei rispetto all'attività da svolgere.
Apprendisti 1° gruppo
Minimo
3 (1°-24° m.)
932,10
3 (25°-48° m.)
986,93
4 (1°-24° m.)
819,11
4 (25°-48° m.)
867,29
5 (1°-21° m.)
734,37
5 (22°-42° m.)
777,57
6 (1°-18° m.)
677,88
6 (19°-36° m.)
717,76
7 (1°-12° m.)
621,40
7 (13°-24° m.)
657,95
Apprendisti 2° gruppo
3 (1°-24° m.)
3 (25°-48° m.)
Minimo
932,10
1.041,76
4 (1°-21° m.)
819,11
4 (22°-42° m.)
915,48
5 (1°-18° m.)
734,37
5 (19°-36° m.)
820,77
6 (1°-15° m.)
677,88
6 (16°-30° m.)
757,63
7 (1°-9° m.)
621,40
7 (10°-18° m.)
694,51
30
AGOSTO 2007
ALIMENTARI PICCOLA INDUSTRIA
MINIMI RETRIBUTIVI
2/3
Apprendistato professionalizzante
Gruppo 1 – aziende che occupano fino a 50 dipendenti
Livelli
Minimo
1 (1°-19° m.)
1.096,59
1 (20°-38° m.)
1.329,15
1 (39°-72° m.)
1.528,53
2 (1°-19° m.)
963,66
2 (20°-38° m.)
1.096,59
2 (39°-72° m.)
1.329,15
3 (1°-19° m.)
863,97
3 (20°-38° m.)
963,66
3 (39°-72° m.)
1.096,59
4 (1°-19° m.)
797,51
4 (20°-38° m.)
863,97
4 (39°-66° m.)
963,66
5 (1°-16° m.)
731,06
5 (17°-32° m.)
797,51
5 (33°-54° m.)
863,97
6 (1°-16° m.)
664,60
6 (17°-32° m.)
731,06
6 (33°-48° m.)
797,51
7 (1°-14° m.)
664,60
7 (15°-42° m.)
731,06
Gruppo 1 – aziende che occupano da 50 a 250 dipendenti
Rispetto alla tabella che precede cambiano le durate. Nell’elencazione che segue proponiamo
tra parentesi la ripartizione della durata complessiva in periodi, ai fini retributivi:
Livello 7: 36 mesi (12+24)
Livello 6: 42 mesi (14+14+14)
Livello 5: 48 mesi (16+16+16)
Livello 4: 54 mesi (16+16+22)
Livelli 3, 2 e 1: 60 mesi (17+17+26)
Gruppo 1 – aziende che occupano oltre i 250 dipendenti
Rispetto alla tabella che precede cambiano le durate. Nell’elencazione che segue proponiamo
tra parentesi la ripartizione della durata complessiva in periodi, ai fini retributivi:
Livello 7: 30 mesi (10+20)
Livello 6: 34 mesi (11+11+12)
Livello 5: 38 mesi (12+13+13)
Livello 4: 42 mesi (14+14+14)
Livelli 3, 2 e 1: 48 mesi (16+16+16)
31
AGOSTO 2007
ALIMENTARI PICCOLA INDUSTRIA
MINIMI RETRIBUTIVI
3/3
Gruppo 2 – aziende che occupano fino a 50 dipendenti
Livelli
Minimo
1 (1°-19° m.)
1.096,59
1 (20°-38° m.)
1.329,15
1 (39°-66° m.)
1.528,53
2 (1°-19° m.)
963,66
2 (20°-38° m.)
1.096,59
2 (39°-66° m.)
1.329,15
3 (1°-19° m.)
863,97
3 (20°-38° m.)
963,66
3 (39°-66° m.)
1.096,59
4 (1°-17° m.)
797,51
4 (18°-34° m.)
863,97
4 (35°-60° m.)
963,66
5 (1°-16° m.)
731,06
5 (17°-32° m.)
797,51
5 (33°-48° m.)
863,97
6 (1°-14° m.)
664,60
6 (15°-28° m.)
731,06
6 (29°-42° m.)
797,51
7 (1°-12° m.)
664,60
Gruppo 2 – aziende che occupano da 50 a 250 dipendenti
Rispetto alla tabella che precede cambiano le durate. Nell’elencazione che segue proponiamo
tra parentesi la ripartizione della durata complessiva in periodi, ai fini retributivi:
Livello 7: 30 mesi (10+20)
Livello 6: 36 mesi (12+12+12)
Livello 5: 42 mesi (14+14+14)
Livello 4: 48 mesi (16+16+16)
Livelli 3, 2 e 1: 54 mesi (16+16+22)
Gruppo 2 – aziende che occupano fino 250 dipendenti
Rispetto alla tabella che precede cambiano le durate. Nell’elencazione che segue proponiamo
tra parentesi la ripartizione della durata complessiva in periodi, ai fini retributivi:
Per le aziende che occupano oltre 250 dipendenti le durate sono le seguenti (tra parentesi la
ripartizione
della
durata
complessiva
in
periodi,
ai
fini
retributivi):
Livello 7: 24 mesi (12+12)
Livello 6: 28 mesi (9+9+10)
Livello 5: 32 mesi (10+11+11)
Livello 4: 36 mesi (12+12+12)
Livelli 3, 2 e 1: 42 mesi (14+14+14)
32
AGOSTO 2007
GIOCATTOLI MODELLISMO INDUSTRIA
MINIMI RETRIBUTIVI
1/2
GIOCATTOLI, MODELLISMO (industria)
ACCORDO 4 aprile 2006
A decorrere dal 1° agosto 2007 sono corrisposti i nuovi importi del minimo retributivo.
Generalità dei dipendenti
Minimo
7
1.126,44
6
997,08
5
923,17
4S
846,98
4
819,05
3
763,50
2
706,11
1
516,86
Per gli apprendisti
Livelli
7 (1°-16° m.)
Minimo
901,15
7 (17°-32° m.)
1.013,80
7 (33°-48° m.)
1.126,44
6 (1°-16° m.)
797,66
6 (17°-32° m.)
897,37
6 (33°-48° m.)
997,08
5 (1°-16° m.)
738,54
5 (17°-32° m.)
830,85
5 (33°-48° m.)
923,17
4S (1°-16° m.)
677,58
4S (17°-32° m.)
762,28
4S (33°-48° m.)
846,98
4 (1°-16° m.)
655,24
4 (17°-32° m.)
737,15
4 (33°-48° m.)
819,05
3 (1°-16° m.)
610,80
3 (17°-32° m.)
687,15
3 (33°-48° m.)
763,50
2 (1°-10° m.)
564,89
2 (11°-20° m.)
635,50
2 (21°-30° m.)
706,11
33
AGOSTO 2007
GIOCATTOLI MODELLISMO INDUSTRIA
MINIMI RETRIBUTIVI
2/2
Apprendistato professionalizzante
Livelli
Minimo
7 (1°-20° m.)
923,17
7 (21°-40° m.)
997,08
7 (41°-72° m.)
1.126,44
6 (1°-20° m.)
846,98
6 (21°-40° m.)
923,17
6 (41°-72° m.)
997,08
5 (1°-20° m.)
819,05
5 (21°-40° m.)
846,98
5 (41°-66° m.)
923,17
4S (1°-18° m.)
763,50
4S (19°-36° m.)
819,05
4S (37°-60° m.)
846,98
4 (1°-16° m.)
706,11
4 (17°-32° m.)
763,50
4 (33°-54° m.)
819,05
3 (1°-14° m.)
516,86
3 (15°-28° m.)
706,11
3 (29°-48° m.)
763,50
2 (1°-13° m.)
516,86
2 (14°-39° m.)
706,11
34
AGOSTO 2007
GIOCATTOLI MODELLISMO PICCOLA INDUSTRIA
MINIMI RETRIBUTIVI
GIOCATTOLI, MODELLISMO (piccola industria)
ACCORDO 13 aprile 2006
MINIMI RETRIBUTIVI
Dal 1° agosto 2007 si applicano i nuovi minimi retributivi.
Generalità lavoratori
Minimo
7
1.130,97
6
1002,35
5
926,86
4S
851,65
4
820,14
3
763,41
2
705,27
1
518,57
Apprendisti
Minimo
7 (1°-24° m.)
1.006,56
7 (25°-48° m.)
1.029,18
6 (1°-24° m.)
892,09
6 (25°-48° m.)
912,14
5 (1°-24° m.)
824,91
5 (25°-48° m.)
843,44
4S (1°-24° m.)
757,97
4S (25°-48° m.)
775,00
4 (1°-24° m.)
729,92
4 (25°-48° m.)
746,33
3 (1°-24° m.)
679,43
3 (25°-48° m.)
694,70
4 (1°-15° m.)
627,69
4 (16°-30° m.)
641,80
35
AGOSTO 2007
LAMPADE E CINESCOPI INDUSTRIA
MINIMI RETRIBUTIVI
INDENNITA’ DI FUNZIONE QUADRI
1/2
LAMPADE E CINESCOPI (industria)
ACCORDO 5 giugno 2007
MINIMI RETRIBUTIVI
Cambiano gli importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1°
agosto 2007.
Generalità dei dipendenti
Minimo
A
1.332,60
B
1.208,46
C
1.091,10
D
987,05
E
938,96
F
869,52
G
792,91
H
754,88
I
726,97
L
619,26
Apprendistato professionalizzante
L'accordo di rinnovo del 5 giugno 2007 prevede che la durata del contratto di apprendistato
professionalizzante sia pari a:
ƒ 24 mesi per i soggetti in possesso di laurea coerente con le professionalità da
conseguire;
ƒ 36 mesi per i soggetti in possesso di laurea non coerente con le professionalità da
conseguire;
ƒ 40 mesi per i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore coerente con le
professionalità da conseguire;
ƒ 48 mesi negli altri casi
Durante la prima metà di tali periodi la retribuzione spettante è quella inferiore di due livelli
rispetto a quello della professionalità da conseguire; durante la seconda metà di tali periodi
la retribuzione è pari a quella del livello immediatamente inferiore rispetto alla professionalità
da conseguire.
Apprendisti
A: titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al
profilo professionale da conseguire;
B: titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale non idonei rispetto al
profilo professionale da conseguire;
C: titolo di istruzione dell'obbligo.
36
AGOSTO 2007
LAMPADE E CINESCOPI INDUSTRIA
MINIMI RETRIBUTIVI
INDENNITA’ DI FUNZIONE QUADRI
2/2
Apprendisti
Minimo
A - F (1°-12°m.)
608,66
A - F (13°-24°m.)
695,62
A - G (1°-12°m.)
555,04
A - G (13°-24°m.)
634,33
A - H (1°-12°m.)
528,42
A - H (13°-24°m.)
603,90
A - I (1°-12°m.)
508,88
A - I (13°-24°m.)
581,58
B - F (1°-12°m.)
565,19
B - F (13°-24°m.)
608,66
B - F (25°-36°m.)
695,62
B - G (1°-12°m.)
515,39
B - G (13°-24°m.)
555,04
B - G (25°-36°m.)
634,33
B - H (1°-12°m.)
490,67
B - H (13°-24°m.)
528,42
B - H (25°-36°m.)
603,90
B - I (1°-12°m.)
472,53
B - I (13°-24°m.)
508,88
B - I (25°-36°m.)
581,58
C - F (1°-12°m.)
521,71
C - F (13°-24°m.)
565,19
C - F (25°-36°m.)
608,66
C - F (37°-48°m.)
695,62
C - G (1°-12°m.)
475,75
C - G (13°-24°m.)
515,39
C - G (25°-36°m.)
555,04
C - G (37°-48°m.)
634,33
C - H (1°-12°m.)
452,93
C - H (13°-24°m.)
490,67
C - H (25°-36°m.)
528,42
C - H (37°-48°m.)
603,90
C - I (1°-12°m.)
436,18
C - I (13°-24°m.)
472,53
C - I (25°-36°m.)
508,88
C - I (37°-48°m.)
581,58
INDENNITÀ DI FUNZIONE QUADRI
Con decorrenza dal 1° agosto 2007 è introdotto un elemento aggiuntivo della
retribuzione per i lavoratori con qualifica di quadro, inquadrati nel livello A, pari a euro
40,00 mensili lordi. L’ importo è assorbibile dal superminimo individuale.
37
AGOSTO 2007
MAGAZZINI GENERALI
MINIMI RETRIBUTIVI
MAGAZZINI GENERALI
ACCORDO 18 luglio 2007iportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo
di minimo retributivo a decorrere dal 1° agosto 2007. Gli importi sono comprensivi
dell’EDR e del minimo di contingenza.
Livelli
Minimo
Q
1.754,81
1
1.648,12
2
1.514,37
3
1.367,37
4
1.331,19
5
1.266,01
6
1.207,47
7
1.127,35
Apprendisti
Minimo
Assunti dal 20 luglio 2000
liv. 2 (1°-12° m.)
1.060,06
liv. 2 (13°-24°m.)
1.211,50
liv. 2 (25°-36°m.)
1.287,21
liv. 2 (37°-48°m.)
1.438,65
liv. 3 (1°-12°m.)
957,16
liv. 3 (13°-24°m.)
1.162,26
liv. 3 (25°-36°m.)
1.299,00
liv. 4 (1°-12°m.)
931,83
liv. 4 (13°-24°m.)
1.131,51
liv. 4 (25°-36°m.)
1.264,63
liv. 5 (1°-12° m.)
886,21
liv. 5 (13°-24°m.)
1.139,41
liv. 6 (1°-12°m.)
liv. 6 (13°-24°m.)
845,23
1.086,72
38
AGOSTO 2007
TABACCO
MINIMI RETRIBUTIVI
TABACCO
ACCORDO 18 LUGLIO 2007
Riportiamo di seguito i nuovi minimi retributivi. In considerazione del fatto che l’accordo è
stato sottoscritto in data 18 luglio 2007 e che i nuovi minimi decorrono da luglio, le aziende
che non sono riuscite ad adeguarsi in tempo utile, corrisponderanno gli arretrati relativi al
mese precedente.
Livelli
Minimo
1S
1.154,48
1
1.064,79
2
923,24
3A
802,46
3B
713,38
4A
644,00
4B
613,67
5
593,49
6
524,59
39
AGOSTO 2007
TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI ARTIGIANATO
MINIMI RETRIBUTIVI
TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI ARTIGIANATO
ACCORDO 18 luglio 2007
MINIMI RETRIBUTVI
Nella tabella che segue si rrovano i nuovi importi dei minimi retributivi da corrispondere con
decorrenza dal 1° agosto 2007.
Generalità dei
dipendenti
Minimo
Q
1.754,81
1
1.648,12
2
1.514,37
3S
1.367,37
3
1.331,19
4
1.266,01
5
1.207,47
6
1.127,35
Apprendisti
Minimo
1 (1°-12° m.)
1.153,68
1 (13°-24° m.)
1.318,50
1 (25°-36° m.)
1.400,90
2 (37°-48° m.)
1.565,71
2 (1°-12° m.)
1.060,06
2 (13°-24° m.)
1.211,50
2 (25°-36° m.)
1.287,21
2 (37°-48° m.)
1.438,65
3 S (1°-12° m.)
957,16
3 S (13°-24° m.)
1.162,26
3 S (25°-36° m.)
1.299,00
3 S (autisti) - (1°-12° m.)
3 S (autisti) - (13°-24° m.)
3 (1°-12° m.)
957,16
1.162,26
931,83
3 (13°-24° m.)
1.131,51
3 (25°-36° m.)
1.264,63
3 (autisti) - (1°-12° m.)
3 (autisti) - (13°-24° m.)
4 (1°-12° m.)
4 (13°-24° m.)
5 (1°-12° m.)
5 (13°-24° m.)
931,83
1.131,51
886,21
1.139,41
845,23
1.086,72
40
AGOSTO 2007
TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI - CONFETRA
MINIMI RETRIBUTIVI
TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI - CONFETRA
ACCORDO 18 luglio 2007
Nella seguente tabella troviamo i nuovi importi dei minimi retributivi, comprensivi di EDR e
indennità di contingenza, che decorrono dal 1° agosto 2007.
Generalità dei dipendenti
Minimo
Q
1.754,81
1
1.648,12
2
1.514,37
3S
1.367,37
3
1.331,19
4
1.266,01
5
1.207,47
6
1.127,35
Apprendisti
Minimo
2 - 1°-12° m.
1.060,06
2 - 13°-24° m.
1.211,50
2 - 25°-36° m.
1.287,21
2 - 37°-48° m.
1.438,65
2 - 1°-12° m.(*)
1.060,06
2 - 13°-24° m.(*)
1.287,21
2 - 25°-36° m.(*)
1.438,65
3S - 1°-12° m.
957,16
3S - 13°-24° m.
1.162,26
3S - 25°-36° m.
1.299,00
3S - 1°-12° m.(**)
3S - 13°-24° m.(**)
3 - 1°-12° m.
957,16
1.230,63
931,83
3 - 13°-24° m.
1.131,51
3 - 25°-36° m.
1.264,63
3 - 1°-12° m.(**)
3 - 13°-24° m.(**)
4 - 1°-12° m.
4 - 13°-24° m.
5 - 1°-12° m.
5 - 13°-24° m.
931,83
1.198,07
886,21
1.139,41
845,23
1.086,72
41
AGOSTO 2007
TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI - FAI
MINIMI RETRIBUTIVI
TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI – FAI
ACCORDO 18 luglio 2007
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a
decorrere dal 1° agosto 2007.
Generalità dei dipendenti
Minimo
Q
1.754,81
1
1.648,12
2
1.514,37
3S
1.367,37
3
1.331,19
4
1.266,01
5
1.207,47
6
1.127,35
Apprendisti
Minimo
2 - 1°-12° m.
1.060,06
2 - 13°-24° m.
1.211,50
2 - 25°-36° m.
1.287,21
2 - 37°-48° m.
1.438,65
2 - 1°-12° m.(*)
1.060,06
2 - 13°-24° m.(*)
1.287,21
2 - 25°-36° m.(*)
1.438,65
3S - 1°-12° m.
957,16
3S - 13°-24° m.
1.162,26
3S - 25°-36° m.
1.299,00
3S - 1°-12° m.(**)
3S - 13°-24° m.(**)
3 - 1°-12° m.
957,16
1.230,63
931,83
3 - 13°-24° m.
1.131,51
3 - 25°-36° m.
1.264,63
3 - 1°-12° m.(**)
3 - 13°-24° m.(**)
4 - 1°-12° m.
4 - 13°-24° m.
5 - 1°-12° m.
5 - 13°-24° m.
931,83
1.198,07
886,21
1.139,41
845,23
1.086,72
(*) Apprendisti in possesso di diploma conseguito presso istituto professionale ovvero di scuola media
superiore o di qualifica professionale inerente la professionalità da acquisire.
(**) Apprendisti con mansioni di autista. Apprendisti in possesso di diploma conseguito presso istituto
professionale ovvero di scuola media superiore o di qualifica professionale inerente la professionalità da
acquisire.
42
AGOSTO 2007
TRASPORTO FACCHINAGGIO COOPERATIVE
MINIMI RETRIBUTIVI
TRASPORTO FACCHINAGGIO COOPERATIVE
ACCORDO 18 luglio 2007
Nella seguente tabella troviamo i nuovi importi dei minimi retributivi, comprensivi di EDR e
indennità di contingenza, che decorrono dal 1° agosto 2007.
Generalità dei dipendenti
Minimo
Q
1.754,81
1
1.648,12
2
1.514,37
3S
1.367,37
3
1.331,19
4
1.266,01
5
1.207,47
6
1.127,35
43
AGOSTO 2007
TURISMO - CONFCOMMERCIO
MINIMI RETRIBUTIVI
UNA TANTUM
VITTO E ALLOGGIO
1/3
TURISMO - CONFCOMMERCIO
ACCORDO 27 luglio 2007
MINIMI RETRIBUTIVI
Riportiamo di seguito i nuovi minimi retributivi. In considerazione del fatto che l’accordo è
stato sottoscritto in data 27 luglio 2007 e che i nuovi minimi decorrono da luglio, le aziende
che non sono riuscite ad adeguarsi in tempo utile, corrisponderanno gli arretrati relativi al
mese precedente.
Tabella generale
Livelli
Aumenti da Paga base da
Paga base
giugno 2007 luglio 2007 luglio 2007
Quadro A
1.185,73
57,01
1.242,74
Quadro B
1.062,59
52,78
1.115,37
1
954,20
49,18
1.003,38
2
831,07
44,95
876,02
3
756,90
42,39
799,29
4
687,75
40,00
727,75
5
614,92
37,51
652,43
6S
572,92
36,07
608,99
6
557,55
35,56
593,11
7
491,78
33,32
525,10
Alberghi minori e campeggi minori
Livello
Minimi da luglio 2007
a
1.231,38
b
1.105,04
1
993,05
2
867,24
3
791,54
4
721,04
5
646,23
6s
603,31
6
587,43
7
519,94
44
AGOSTO 2007
TURISMO - CONFCOMMERCIO
MINIMI RETRIBUTIVI
UNA TANTUM
VITTO E ALLOGGIO
2/3
Pubblici esercizi di 3° e 4° categoria
Minimi da luglio 2007
Livello
a
1.237,06
b
1.110,21
1
998,22
2
871,63
3
795,42
4
724,39
5
649,33
6s
606,15
6
590,27
7
522,52
Agenzie di viaggi minori
Livello
Minimi da luglio 2007
a
1.242,74
b
1.115,37
1
986,34
2
860,01
3
784,83
4
714,32
5
640,04
6s
597,11
6
581,75
7
514,25
45
AGOSTO 2007
TURISMO - CONFCOMMERCIO
MINIMI RETRIBUTIVI
UNA TANTUM
VITTO E ALLOGGIO
3/3
Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
Il compenso orario omnicomprensivo lordo, rapportato ad un servizio minimo di quattro ore, per i
lavoratori extra, risulta pari a quanto riportato di seguito.
Livello
Luglio 2007
4
11,47
5
10,93
6s
10,45
6
10,33
7
9,67
UNA TANTUM
Al personale in forza alla data di stipula dell'accordo (27 luglio 2007), con esclusione dei
dipendenti delle aziende della ristorazione collettiva, sarà riconosciuto, per il servizio
prestato nell'ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1
gennaio 2006 - 30 giugno 2007 (carenza contrattuale), l’una tantum nelle misure riportate
nella sottostante tabella.
Livelli
Agosto 2007
Quadro A
213,00
Quadro B
213,00
1
181,00
2
181,00
3
181,00
4
160,00
5
160,00
6S
128,00
6
128,00
7
128,00
Apprendisti e personale retribuito con la
percentuale di servizio
110,00
VITTO E ALLOGGIO
Il lavoratore che usufruisce delle somministrazioni dei pasti e dell’alloggio, corrisponderà il
relativo prezzo all’azienda fornitrice, secondo i nuovi importi a partire da agosto 2007:
ƒ per un pranzo euro 0,70;
ƒ per una prima colazione euro 0,12;
ƒ per un pernottamento euro 0,75.
Dal 1° agosto 2007 eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori
saranno adeguati nella misura massima di euro 0,20 per un pranzo, di euro 0,02 per una
prima colazione e di euro 0,15 per un pernottamento.
Per quanto riguarda la convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi
del 21 ottobre 1973, da agosto 2007, il prezzo del vitto in atto nelle diverse province è
aumentato di euro 0,20 a pasto.
46
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rinnovato il contratto del turismo