LE NOVITÀ DEL DECRETO INCENTIVI E
DELLA MANOVRA CORRETTIVA
La struttura della manovra correttiva e le
operazioni con i paesi black list
Alessandro Cotto
STRUTTURA DELLA MANOVRA D’ESTATE
NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
 Nuovo redditometro
 Partecipazione dei Comuni all’accertamento
 Comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro
 Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie
 Riscossione “accentrata” nell’accertamento
 Divieto di compensazione in presenza di imposte iscritte a
ruolo
 Inserimento dei dati catastali negli atti immobiliari e nei
contratti di locazione
 Contrasto alle imprese “apri e chiudi” e in perdita sistemica
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STRUTTURA DELLA MANOVRA D’ESTATE
NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Nuove modalità di accertamento per le imprese che hanno
optato per il consolidato fiscale
Esclusione delle sanzioni per le imprese che documentano i
prezzi di trasferimento
 Ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per beneficiare delle
detrazioni d’imposta
 Banche dati fiscali/contributive per il contrasto dell’evasione
dei lavoratori subordinati
 Limitazioni all’uso del denaro contante
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STRUTTURA DELLA MANOVRA D’ESTATE
ALTRE NOVITA’
 Agevolazioni per il rientro dei ricercatori
 Riduzione facoltativa dell’IRAP nel Mezzogiorno
 Introduzione delle zone “a burocrazia zero”
 Ridefinizione della disciplina delle reti di imprese
 Nuovo “regime fiscale di attrazione europea”
 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
 Nuove esclusioni dall’obbligo di compilazione del quadro RW
 Modifiche alla disciplina del concordato fallimentare e degli
accordi di ristrutturazione
 Proroga della facoltà di non svalutare in bilancio i titoli dell’attivo
circolante
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
QUADRO NORMATIVO
Art. 1 DL 25.3.2010 n. 40: introduce l’obbligo di comunicazione
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (attive e
passive) con controparti localizzate nei paradisi fiscali
DM 30.3.2010: contiene le disposizioni attuative dell’adempimento, limitandolo alle operazioni effettuate dall’1.7.2010
Provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010: approva il modello per
la comunicazione in via telematica dei dati
DM 27.7.2010: esclude alcuni Stati dalle liste nere
DM 5.8.2010: esclude talune operazioni da quelle soggette
all’obbligo di comunicazione (aggiungendone, però, altre) e
rinvia al 2.11.2010 il termine per i primi invii
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
OPERATIVITÀ DELLA DISPOSIZIONE
Il soggetto italiano
ha partita IVA
NO
SÌ
no
comunicazione
la controparte
risiede in un
paradiso fiscale
SÌ
NO
no comunicazione
l’operazione è registrata prestazioni di
o soggetta all’obbligo di
servizi
registrazione
extraterritoriali
NO
SÌ
no
comunicazione
sì
comunicazione
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE
Art. 1 DL 40/2010: la comunicazione riguarda i rapporti con gli
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli
Stati o territori indicati dal DM 4.5.99 e dal DM 21.11.2001
Primo requisito: natura di operatore economico (non
necessariamente di soggetto IVA) della controparte estera;
esclusi, quindi, i rapporti con i “privati”
Secondo requisito: localizzazione del cliente o del fornitore nel
paradiso fiscale
I due requisiti devono, naturalmente, coesistere
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE
A) Stati presenti in una sola lista (es. San Marino): INCLUSI
B) Stati non presenti nella lista del DM 4.5.99 e presenti nella lista
del DM 21.11.2001 con limitazioni (es. Lussemburgo):
INCLUSE LE SOLE SOCIETÀ A FISCALITÀ PRIVILEGIATA
(es. sole holding del 1929)
C) Stati presenti nella lista del DM 4.5.99 e presenti nella lista del
DM 21.11.2001 con limitazioni (es. Svizzera): INCLUSI PER
TUTTE LE TIPOLOGIE SOCIETARIE (e non, per esempio, per
le sole società svizzere non soggette ad imposta)
Non risultano indicazioni ufficiali su queste impostazioni
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
OPERAZIONI DA COMUNICARE
Sono oggetto di comunicazione le operazioni “registrate o
soggette a registrazione” ai sensi della disciplina IVA
DM 30.3.2010:
 cessioni di beni
 prestazioni di servizi rese
 acquisti di beni
 prestazioni di servizi ricevute
DM 5.8.2010:
 esclude le operazioni esenti con dispensa 36-bis
 include prestazioni di servizi extraterritoriali (dall’1.9.2010)
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
OPERAZIONI DA COMUNICARE
Operazioni attive:
 esportazioni (art. 8 DPR 633/72)
 cessioni intracomunitarie (art. 41 DPR 633/72)
 servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72)
 prestazioni di servizi artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies
DPR 633/72
Operazioni passive:
 acquisti intracomunitari e da San Marino
 servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72)
 prestazioni di servizi artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies
DPR 633/72
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
PERIODICITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Periodicità trimestrale solo se il soggetto ha realizzato, nei
quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di
operazioni, un ammontare trimestrale di operazioni non
superiore a 50.000 euro. In caso contrario, il regime è mensile.
In caso di “splafonamento” nel corso del trimestre, si passa al
regime mensile
Per la periodicità in fase di prima applicazione della norma, si
dovrebbe fare riferimento ai criteri previsti per gli INTRASTAT
servizi (si parte in regime trimestrale, salvo “splafonamenti”)
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Regola generale: il termine è fissato nell’ultimo giorno del mese
successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Ad esempio, per ottobre 2010 (soggetti mensili) la scadenza è il
30.11.2010
DM 5.8.2010: ha prorogato al 2.11.2010 i termini per le
comunicazioni di luglio e agosto 2010.
I contribuenti in regime mensile devono, comunque, presentare
entro questo termine tre comunicazioni distinte (luglio, agosto e
settembre) e non una comunicazione cumulativa
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LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
SANZIONI
Per ciascuna violazione è prevista la sanzione da 516 euro a
4.131 euro. Non opera il cumulo giuridico.
Possibile presentare una comunicazione integrativa, entro il
mese successivo alla scadenza del termine originario, per
correggere errori od omissioni (a rigore, non dovrebbero essere
applicate sanzioni)
Non sussistono preclusioni di legge per il ravvedimento, spirato
il mese per la comunicazione integrativa
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DM 5.8.2010