Esami di Stato 2010-2011
contenuti essenziali
Coordinamento esami di Stato
Lombardia
Dirigenti tecnici Lombardia
Versione giugno 2011
Una presentazione articolata nelle seguenti sezioni:
1.
Normativa
2.
Ammissione: candidati interni e esterni
3.
Contenuto dell’esame:
• prove di esame
• specificità lingua straniera
4.
Commissioni
5.
Attenzioni: DSA e disabilità
6.
Proposte di griglie di correzione
7.
Alcune attenzioni
8.
Strumenti informatici
Dirigenti tecnici
2
Sez. 1 – Normativa
L. 11/01/07 n. 1:
invariate le finalità previste dalla L.425/97: “accertamento conoscenze e
competenze ultimo anno in relazione” a:
– obiettivi specifici dell’indirizzo di studi
– basi culturali e capacità critiche candidato
sostituiti gli artt: 2 ( ammissione candidati interni e esterni ); 3 (contenuto
ed esito dell’esame ); 4 ( commissione e sede d’esame
)
modalità operative: O.M. 42/11
integrazioni specifiche: L. 167/09; D.P.R. 323/98; D.M. 8/06; D.P.R. 122/09;
D.M. 42/07; C.M. 5/07; C.M. 15/07; C.M. 77/08; C.M. 10/09; Nota MPI
5/03/08; C.M. 20/11
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione candidati interni (1)
a) sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli studenti
che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello
scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con un unico voto secondo l’ordinamento vigente
e un voto sul comportamento non inferiore a sei decimi
b) la valutazione sul comportamento concorre alla
determinazione del credito scolastico
Dirigenti tecnici
D.P.R. 122/09 –
C.M. 20/11 O.M. 42/11 4
Sez. 2 - Ammissione candidati interni (2)
Nei confronti dei candidati valutati
positivamente in sede di scrutinio finale, il
consiglio di classe, nell’ambio della propria
autonomia decisionale adotta liberamente
criteri e modalità da seguire per la
formalizzazione della delibera di ammissione.
Le deliberazioni di non ammissione devono
essere puntualmente motivate.
L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - C.M. 5/07D.M. 42/07 – O.M. 42/11
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione candidati interni (3)
Gli esiti dello scrutinio sono pubblicati all’albo della
scuola:
-per gli ammessi con l’indicazione del voto di
ciascuna disciplina e del comportamento, del
punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo
anno e del credito scolastico complessivo, seguiti
dalla dicitura ammesso,
- per i non ammessi con la sola dicitura: non
ammesso.
L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - C.M. 5/07D.M. 42/07 – O.M. 42/11
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione candidati interni (4)
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 – O.M. 42/11
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione candidati interni Regione
Lombardia(3)
Gli aspiranti ammessi all’Esame sono
considerati a tutti gli effetti candidati
interni e la classe-commissione alla
quale sono assegnati, sul piano
organizzativo si configura come
“articolata”.
D.P.R. 122/09 – O.M. 42/11
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (1)
Premesso che la nuova ripartizione del punteggio del
credito scolastico, di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre
2009, si applica nel corrente anno 2010/2011 soltanto
nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo e il
penultimo anno,
per l’esame di Stato 2010/2011 i punteggi del credito
scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle
tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno
sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323
(i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle
devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe).
D.M. 42/07 – O.M. 42/11
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (2)
Media
TAB. A Credito per candidati interni
M=6
I
3-4
II
3-4
III
4-5
6<M≤7
4-5
4-5
5-6
7<M≤8
5-6
5-6
6-7
8 < M ≤ 10
6-8
6-8
7-9
D.M. 42/07 – O.M. 42/11
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (5)
Candidati interni ( O.M. 42/11 art. 8)
•Per ogni alunno attribuzione del credito deliberata,
motivata e verbalizzata.
• art. 8, comma 6
Possibilità di integrazione (motivata) della somma dei
punteggi degli anni precedenti (fino a max 25), a norma
dell’art.11 D.P.R. n. 323/1998 (che prevede
integrazione a carattere di eccezionalità per
riconoscimento sussistenza di situazione di particolare
gravità che abbiano condizionato il rendimento
scolastico).
D.P.R. 323/98 - D.M. 42/07 – O.M. 42/11
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (6)
Candidati interni
Considerazione nella banda d’oscillazione, definita in base alla
media dei voti d’ammissione, dell’impegno e dell’interesse
mostrato dallo studente in tutte le attività didattiche: insegnamento
della religione cattolica, attività alternativa, attività di studio
individuale (se vi è stato un arricchimento culturale o disciplinare
specifico certificato e valutato dalla scuola secondo modalità
deliberate dalla istituzione scolastica medesima), attività o
insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento dell’offerta
formativa.
I docenti di Religione Cattolica e di attività alternative partecipano
a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico rispettivamente agli alunni che
si avvalgono di tali insegnamenti.
Dirigenti tecnici
D.M. 42/07 – O.M. 42/11, art. 8, c. 12, 14,15, 16
12
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (7)
Candidati interni, Regione Lombardia
Nella regione Lombardia, agli studenti in possesso del diploma di
“Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP, che abbiano
positivamente frequentato il corso annuale previsto dalle norme già
citate, l’attribuzione del credito scolastico viene effettuata in sede di
scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al
quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni.
Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla
tabella A allegata al D.M. n. 42/07 viene attribuito, per la classe terza,
in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in
base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe
quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
D.M. 42/07 – O.M. 42/11, art. 8, c. 17
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 - Contenuto esame / le prove, in sintesi
Prove scritte:
-
le prime due spettano al Ministero, la terza alla Commissione
(cfr. L.n.1/07 e O.M. 42/11)
– quarta prova scritta: martedì 28 giugno 2011, ore 8.30.
Tale prova si effettua:
• nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto
sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. n. 91 del 22
novembre 2010, alle disposizioni del quale si rinvia per tutti
gli aspetti specifici non disciplinati dall’O.M. 42/11;
• nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e
tedesca;
• nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici.
D.M. 91/10 - O.M. 42/11
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 - Contenuto esame / terza prova (1)
•Effettuazione: 27 giugno 2011
– Struttura: definita collegialmente entro il 25 giugno in coerenza
con il documento del C.d.C.
– Predisposizione collegiale del testo la mattina del 27 giugno
– Orario di inizio: stabilito contestualmente dal Presidente per
ciascuna Classe/Commissione, dandone comunicazione
all’albo dell’istituto
– Nessuna comunicazione ai candidati circa le materie oggetto
della prova prima dell’inizio della prova stessa
– N.B. per Licei artistici e Istituti d’arte
 durata prova anche in due giorni
 definizione struttura non oltre il giorno successivo il
termine della seconda prova
svolgimento il giorno successivo alla definizione della
struttura
O.M. 42/11, art. 12
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 - Contenuto esame / terza prova (2)
il testo della terza prova:
la mattina del 27 giugno
– ogni Classe/Commissione lo predispone collegialmente sulla
base delle proposte avanzate da ciascun componente;
– ciascun componente deve formulare le sue proposte in numero
almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in
sede di definizione collegiale della struttura della terza prova;
– le proposte vanno allegate al verbale.
O.M. 42/11, art. 12
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 - Contenuto esame / il colloquio (1)
svolto davanti all’intera Commissione in unica soluzione
temporale
su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai
programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso
interessa tutte le discipline per le quali i commissari interni ed
esterni e il Presidente abbiano titolo secondo la normativa
vigente
O.M. 44/10, art.16 - C.M. 5/07 c. 3 e 4
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 - Contenuto esame / il colloquio (2)
Per la conduzione del colloquio, tre fasi:
• argomento, o presentazione di esperienze di ricerca e di
progetto, a scelta dal candidato,
• argomenti di interesse multidisciplinari proposti al candidato,
con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro
didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso
(preponderante rilievo deve essere riservato a questa parte del
colloquio),
• discussione prove scritte.
non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo le
tre fasi indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.
O.M. 42/11, art.16 - C.M. 5/07 c. 3 e 4
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
2a prova scritta (1)
Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua
straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda
più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Nel caso in
cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla
commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda
prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell’apertura dei
plichi contenenti le tracce.
Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova
scritta il presidente della commissione comunica all’indirizzo e-mail
[email protected] il numero dei candidati che, per svolgere
la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle
seguenti lingue: arabo, cinese, ebraico, giapponese, russo.
O.M. 42/11, art. 15, c. 3
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
2a prova scritta (2)
Negli istituti tecnici per il turismo di ordinamento la
scelta della seconda prova scritta è da
circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente
ordinamento espressamente contempla tale tipo di
prova.
Nei corsi linguistici interessati dalla modalità
ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento
della seconda e della terza prova scritta di lingue
diverse dal Francese.
O.M. 42/11, art. 15, c. 3
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
3a prova scritta (1)
Nei corsi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica nei
quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più
lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della
seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione
alla C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, la terza prova potrà
prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere
diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento
della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le
lingue straniere interessate rientrano nel computo delle
discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli
2 e 3 del D.M. n. 429/2000.
O.M. 42/11, art. 15, c. 4.2
.
Dirigenti tecnici
21
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
3a prova scritta (2)
Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione
tecnica, nonché nel liceo linguistico di cui al D.M. 31
luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del
31.1.2007, la Commissione coinvolge nella terza prova
scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica
oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale
disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola
lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova
avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella
utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.
O.M. 42/11, art. 15, c. 4.2
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
3a prova scritta (3)
Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma
sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua
straniera oppure l’insegnamento di una seconda lingua
straniera, detta disciplina può costituire oggetto d’esame
in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove
nella Commissione risulti presente il docente in possesso
dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue
straniere interessate.
O.M. 42/11, art. 15, c. 9
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 – Contenuto esame / lingua straniera
indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica (1)
Nel caso in cui, ai sensi della C.M. 15/07, siano stati designati
commissari interni tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di
altre discipline, il Presidente deve salvaguardare la composizione
numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi
di svolgimento degli esami compresa quella dell’attribuzione del voto
finale.
Pertanto: i commissari di lingue straniere, fermo restando il
coinvolgimento di ciascuno nell’esame sulla lingua di propria competenza,
esprimono una sola proposta di voto finale.
Qualora non raggiungano l’accordo, il Presidente assume la proposta
risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale
arrotondamento al numero più approssimato.
C.M. 15/07 e O.M. 42/11, art. 16, c. 6
Dirigenti tecnici
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Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica (2)
Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali la
lingua straniera, oggetto di seconda prova scritta, sia affidata ai
commissari interni secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del
31-1-2007, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le
materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.
Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei
commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla
predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le lingue
straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate nella competente
commissione.
O.M. 42/11, art. 16 c. 7
Dirigenti tecnici
25
Sez. 4 – Commissioni (1)
Presidente e commissari esterni comuni per ogni due
Classi/Commissioni. Per ogni classe/commissione il presidente
esterno e 6 commissari, 3 esterni e 3 interni. Solo per alcuni indirizzi,
2 esterni e 2 interni (assicurata comunque la presenza commissari
prima e seconda prova). Per ogni classe non più di 35 studenti.
N.B. candidati esterni ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti in
numero non superiore al 50% degli interni. Solo in casi eccezionali
possono esserci commissioni:
– con un numero maggiore di candidati esterni,
– con soli candidati esterni (solo una commissione per istituzione
scolastica e solo presso istituti statali)
– ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà
essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e
disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
L. 1/07, art. 4 - O.M. 42/11, art. 4 – C.M. 5 /07, p. 4 –
C.M. 90/07
Dirigenti tecnici
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Sez. 4 – Commissioni (2)
Per la regione Lombardia, nelle commissioni di esame
presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in
qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma
professionale di tecnico con frequenza del corso annuale,
previsto dalla normativa già citata, i docenti dell’istituzione
formativa che ha erogato il servizio, in numero non
superiore a tre, su designazione formale della medesima
istituzione formativa, possono essere presenti alle
operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di
intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò
comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
O.M. 42/11, art. 10
Dirigenti tecnici
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Sez. 4 – Commissioni (4)
Riunione plenaria (o successiva appositamente convocata, secondo il
calendario stabilito):
– data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in
base al sorteggio:
a) ordine precedenza tra le due classi/commissioni
b) ordine precedenza colloqui tra esterni e interni
c) ordine convocazione candidati secondo lettera alfabetica
(non si procede a sorteggio nel caso ci siano commissari interni inseriti
in più commissioni)
– data pubblicazione risultati degli scritti per ciascuna classe (il giorno
prima l’inizio dei colloqui)
– data unica pubblicazione risultati finali delle 2 classi
O.M. 42/11, artt. 12, 13, 15
Dirigenti tecnici
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Sez. 4 – Commissioni (6)
Altri adempimenti:
• prima dell’inizio dei colloqui, esame lavori presentati dai
candidati e finalizzati all’avvio del colloquio
• criteri terza prova e colloquio
• criteri integrazione del punteggio complessivo
conseguito, fino a un massimo di 5 punti
• correzione 1^ e 2^ prova scritta (la Commissione può
operare per aree disciplinari, purché siano presenti almeno
due docenti per area)
• correzione 3^ prova
• valutazione colloquio
• valutazione finale e relativi atti
• redazione modello di certificazione di cui al D.M. n.26/09
Dirigenti tecnici
D.M. 26/09 - O.M.
42/11
29
Sez. 4 – Commissioni (7): punteggi massimi
– 45 punti per le prove scritte (15 punti per ogni prova; prova giudicata
sufficiente con un punteggio non inferiore a 10);
– 30 punti per il colloquio (prova giudicata sufficiente con un punteggio
non inferiore a 20);
– 25 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi 3 anni;
– 100 punti il punteggio massimo complessivo;
– inoltre la Commissione dispone di un punteggio integrativo fino a un
massimo di 5 punti entro i 100 punti totali (da attribuire solo se il
candidato ha un credito di almeno 15 punti e un risultato complessivo
delle prove d’esame pari a 70).
L. 1/07 – O.M. 42/11
Dirigenti tecnici
30
Sez. 4 – Commissioni (8): lode
– è ammessa l’attribuzione all’unanimità della lode per il candidato che senza
aver usufruito dei 5 punti, abbia raggiunto 100 a condizione che:
– a) abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile
senza fruire della integrazione;
– b) abbia riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o
superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
– Inoltre il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all’ultimo anno
nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati
attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive
competenze, nella misura massima all’unanimità.
L. 1/07 – DM 99/09 O.M. 42/11
Dirigenti tecnici
31
Sez. 4 – Commissioni (9): pubblicazione risultati
• L'esito degli esami è pubblicato nell'albo dell'istituto con
l’indicazione del punteggio finale conseguito e con la sola
indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di non superamento
dell’esame.
• Qualora venga attribuita la lode, deve esserne fatta menzione.
• Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della
Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri
d'esame.
• Il riferimento all’eventuale effettuazione di prove differenziate va
indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo.
DPR 122/09 - O.M. 42/11 art.
21
Dirigenti tecnici
32
Sez. 4 – Commissioni (10): adempimenti conclusivi
– I presidenti di commissione, sentiti i commissari, predispongono la
relazione finale e compilano l’apposito modello (modulo ES3) da
prelevare dal sito internet dell’INVALSI al seguente indirizzo:
http://www.invalsi.it/Estato2-0910/pagine/rel_presidente_ones.php..
– Copia della relazione, unitamente ad osservazioni sull’andamento
degli esami, va inviata al Direttore Generale dell’USR Lombardia,
tramite il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza.
– Una copia della relazione va inserita nel plico sigillato che verrà
conservato agli atti della scuola.
O.M. 42/11 art. 20
Dirigenti tecnici
33
Sez. 4 – Commissioni (11): adempimenti conclusivi
– I presidenti di commissione affidano all’istituto
scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti
di esame, una scheda da trasmettere all’Ispettore
tecnico di vigilanza, tramite l’UST, nella quale sono
riportati i criteri adottati dalle singole classicommissioni per l’attribuzione della lode e le
motivazioni della relativa attribuzione ai singoli
candidati.
O.M. 42/11 art. 20
Dirigenti tecnici
34
Sez. 5 – Attenzioni: disabilità (1)
Art. 17 comma 1, 2, 3 – O.M. 44/10
… la Commissione predispone prove equipollenti
a quelle assegnate agli altri candidati che possono consistere:
 nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi
 nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti
In ogni caso devono consentire la verifica del raggiungimento di
una preparazione idonea per il rilascio del
DIPLOMA D’ESAME.
Predisposizione e svolgimento delle prove anche con l’ausilio di
personale/operatori esperti
Tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte e del
colloquio (numero maggiore di giorni solo casi eccezionali)
L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98, art. 13
O.M. 42/11, art. 17
Dirigenti tecnici
35
Sez. 6 – CORREZIONE
PROVE SCRITTE (1)
–Sul sito dell’INVALSI, nell’area riservata agli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione
secondaria di secondo grado, sarà disponibile una
proposta di scheda di correzione per gli elaborati
della prima prova scritta, al seguente indirizzo:
– http://www.invalsi.it/download/STRUMENTORILEVAZIONE.pdf.
O.M. 42/11, art. 20 c. 8
Dirigenti tecnici
36
Sez. 7: Alcune attenzioni (1)
– Evitare, nei limiti del possibile, di svolgere i colloqui in
orario pomeridiano.
– Accordarsi in commissione sui tempi del colloquio,
fissando preventivamente il tempo medio da dedicare
ad ogni fase.
– Evitare difformità di comportamento nei confronti dei
vari candidati; la durata del colloquio rispetti quanto
prefissato, evitando di trattenere più a lungo i candidati
più problematici.
Dirigenti tecnici
37
Sez. 7: Alcune attenzioni (2)
– Controllare che la struttura della terza prova sia
conforme alla normativa (art. 2 e 3 D.M. 20.11.2000 n.
429).
– Pensare ad accorgimenti per evitare copiature nel caso
che per la terza prova si scelga la tipologia C o B+C.
– Fare attenzione all’apertura dei plichi.
Dirigenti tecnici
38
Sez. 8: Cellulari e strumenti informatici (1)
– è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a
scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature
in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce
infrarossa o ultravioletta di ogni genere.
– nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista
l’esclusione da tutte le prove.
– è inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo
“palmare” o personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado
di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni
“wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete
telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.
Dirigenti tecnici
Nota MIUR prot. 3256/R.U./U
13.05.2011
39
Sez. 8: Cellulari e strumenti informatici (2)
– vigilare sul rispetto di questo divieto
vigilare sulle apparecchiature elettronico-telematiche in
dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo
svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio
con collegamenti all’esterno
–
disattivare qualunque collegamento delle scuole con la
rete INTERNET e rendere inaccessibili, nel corso delle prove
scritte, aule e laboratori di informatica, nonché qualunque tipo
di personal computer collegato o collegabile alla rete
–
Dirigenti tecnici
Nota MIUR prot. 3256/R.U./U
13.05.2011
40
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