ELEVATORI
La manutenzione delle
macchine come
riduzione del rischio
Dott. Marchese Salvatore Francesco
Ispettore del lavoro – Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria
N.I.L. - Procura della Repubblica di Catania
In alcuni paesi europei il 20% di tutti gli infortuni
sul lavoro sono legati alla manutenzione e in
diversi settori lo sono più della metà.
In Europa il 10-15% degli incidenti mortali sul
lavoro può essere attribuito a operazioni di
manutenzione.
In Italia, secondo i dati INAIL, si registrano ancora
circa tre morti sul lavoro al giorno, con un numero
di infortuni denunciati ogni anno che supera gli
850.000.
Circa un morto su dieci risulta essere un lavoratore
impiegato in attività che a vario titolo rientrano
nell’ambito delle manutenzioni.
La manutenzione è essenziale per prevenire i rischi sul
luogo di lavoro ma, al tempo stesso, è anch'essa
un'attività ad alto rischio per i lavoratori che la
realizzano.
Attività e procedure di manutenzione mal gestite
aumentano i rischi di incidenti sul luogo di lavoro,
compresi gli incidenti mortali, che interessano i
lavoratori in tutti i settori di attività.
In Italia, sebbene ci sia un articolato sistema sanzionatorio,
a differenza di quanto avviene in altri Paesi comunitari,
sembra essere ancora poco diffusa tra i datori di lavoro la
consapevolezza del ritorno (anche) economico che si può
ottenere investendo in sicurezza.
Pianificare la manutenzione
come fattore “strategico“
per garantire la sicurezza
Definizione di manutenzione
La manutenzione comprende tutte quelle azioni, di
ordine tecnico, amministrativo e gestionale, eseguite
durante il ciclo di vita di un componente, un
impianto, un macchinario, un’apparecchiatura,
ecc., destinate a preservare o a riportare gli stessi a
uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.
(CEN EN 13306)
Gli interventi di manutenzione possono essere di
innumerevoli tipologie e possono comprendere le
operazioni quali:
• l’ispezione dei componenti,
• il collaudo delle attrezzature,
• la regolazione dei macchinari,
• la sostituzione o la riparazione degli utensili,
• il rilevamento dei guasti,
• la sostituzione di parti di macchine,
• l’assistenza in interventi di bonifica di recipienti
ecc.;
Analisi delle criticità
• La manutenzione è vista troppo spesso come un’attività
estemporanea non inserita pienamente nel processo
aziendale.
• L’affidamento dei lavori in appalto. Questo passaggio crea
certamente dei problemi di comunicazione, intesa come
mancanza o carenza di scambio di informazioni.
• Polivalenza del manutentore piuttosto che la
specializzazione.
• Il carente addestramento dei manutentori (coloro che
eseguono le azioni manutentive) è un aspetto critico che
pregiudica la qualità della manutenzione ed i risultati degli
interventi.
Efficacia delle manutenzioni
La manutenzione, così come la sicurezza, per
essere efficace deve essere procedurizzata.
Per ridurre la distanza che spesso esiste tra la
teoria e la pratica, e soprattutto per riuscire a
declinare la teoria in pratica, occorre ricondurre
le operazioni manutentive nell’ambito di quelle
che abitualmente vengono indicate con il
termine «buone prassi» (good practice), cioè
entro un complesso di regole organizzate.
In tale prospettiva, la manutenzione può incidere in
modo rilevante sulla salute e sicurezza dei lavoratori in
due modi:
1) una manutenzione regolare, programmata e
correttamente eseguita risulta essenziale per mantenere
le macchine e le attrezzature in condizioni di sicurezza e
affidabilità, indispensabili per tutelare i lavoratori;
2) gli interventi di manutenzione eseguiti in sicurezza,
proteggendo con tutte le misure adeguate non solo gli
addetti, ma anche le altre persone che si trovino ad essere
eventualmente presenti nel luogo di lavoro durante tali
interventi.
Il significativo rilievo dei rischi associati alla manutenzione,
nella duplice direzione (manutenzione regolare e in
sicurezza), deve portare ad un’attenta considerazione della
stessa in sede di valutazione dei rischi, con un approccio che
deve prevedere degli elementi essenziali:
• l’impiego di risorse sufficienti a tali interventi;
• la formazione adeguata del personale addetto a tali
incombenze;
• l’attivazione di meccanismi di comunicazione efficienti tra il
personale addetto alle attività ‘‘ordinarie’’ dell’azienda e
quello addetto alla manutenzione;
• un efficace sistema di controlli per verificare che la
manutenzione sia stata eseguita correttamente.
La Valutazione dei rischi delle manutenzioni
può essere considerata sotto tre profili:
1) Valutazione dei rischi dei beni da assoggettare alla
manutenzione, evidentemente considerati nelle condizioni
nelle quali si effettuerà la manutenzione. Quindi non
saranno solo i rischi a cui è esposto l’operatore (che ci sono
comunque perché la manutenzione prevede operazioni di
messa a punto, regolazione, collaudo ecc. che sono
assimilabili all’uso normale) ma anche quelli che derivano
dal fatto che un certo intervento deve essere eseguito a
quadro elettrico aperto piuttosto che dopo lo smontaggio di
un carter.
La Valutazione dei rischi delle manutenzioni
può essere considerata sotto tre profili:
2) Valutazione dei rischi delle attività: i rischi derivanti dal
modo di lavorare piuttosto che dalle caratteristiche dei beni
che si utilizzano o si sottopongono a manutenzione. Questo è
particolarmente importante proprio nella manutenzione
dove le modalità di lavoro introducono rischi importanti.
Quindi è necessaria una identificazione attenta dei modi di
lavoro consueti (consolidati in azienda) che andranno
sottoposti a una analisi critica.
Esempio: come mettere in sicurezza un impianto (quali
fonti di energia devo sezionare e come?), come intervenire
su un quadro sotto tensione ecc.
La Valutazione dei rischi delle manutenzioni
può essere considerata sotto tre profili:
3) Valutazione inerente l’organizzazione generale del processo.
Se le attività rappresentano il modo pratico di fare le cose, il
processo invece è l’insieme della attività, ovvero come queste
si correlano fra loro, quali sono i punti di attenzione, e chi è
responsabile dei passaggi (decisioni) critici. La valutazione
parte come sempre da una ricognizione (mappatura) del
processo in atto per identificare gli snodi critici per la
sicurezza e i relativi controlli, presenti o da implementare.
La formazione e l’addestramento a integrazione delle
misure organizzative
quale formazione e addestramento? Non certo quella
convenzionale che ormai non fa più presa su nessuno.
Formazione della capacità di valutare i rischi che si potranno
presentare all’atto di una manutenzione. La capacità di valutare è
una abilità che non è mai stata allenata nel corso degli ultimi anni.
Si è sempre considerato che tale abilità debba essere appannaggio
di pochi che devono affrontare e risolvere tutte le questioni.
Ma salvo casi particolari, non possiamo pensare che ci sia sempre
lo specialista a disposizione per risolvere tutte le questioni che
emergono durante la manutenzione.
Per cui occorre un cambio di mentalità, gli strumenti (di indagine e
valutazione), per potere cambiare modo di operare esistono ma
non sono resi parte del bagaglio culturale di tutti i lavoratori e dei
manutentori in particolar modo.
MACCHINE E ATTREZZATURE
La legislazione vigente
D.Lgs. 81/08 Tit. III
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 70 comma 1.
Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro
messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi
alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
MACCHINE E ATTREZZATURE
La legislazione vigente
D.Lgs. 81/08 Tit. III
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 70 comma 2.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma
1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all’allegato V.
MACCHINE E ATTREZZATURE
La legislazione vigente
D.Lgs. 81/08 Titolo III
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 71 comma 3.
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi
all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta
adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali
quelle dell’allegato VI.
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Obbligo di formazione
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro
[7] Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo
scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione,
formazione ed addestramento adeguati ;
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Obbligo di formazione
Art. 73. Informazione, formazione e addestramento
[1] Nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 il datore di
lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a
disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni
necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e
un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza
relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b)
alle situazioni anormali prevedibili.
[2] Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui
rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui
cambiamenti di tali attrezzature.
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Obbligo di formazione
Art. 73. Informazione, formazione e addestramento
[3] Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
[4] Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art. 71, settimo comma,
ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati
e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere
causati ad altre persone.
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Obbligo di formazione
Art. 36. Informazione ai lavoratori
[1] Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione: …..omissis ….
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
[1] Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
[2] La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al primo
comma sono definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Obbligo di formazione
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
[2] La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al primo comma sono
definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
[3] Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto
successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui
al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al secondo comma.
[4] La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si
tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
[5] L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
[6] La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
La legislazione vigente
OBBLIGO DI MANUTENZIONE
Art. 71 comma 4 D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano
oggetto di idonea manutenzione al fine di
garantire nel tempo la permanenza dei
requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e
siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
La legislazione vigente
OBBLIGO DI CONTROLLO
Art. 71 comma 8 D.LGS. 81/08
il datore di lavoro provvede affinché:
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza
dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l'installazione e prima della messa in esercizio) e
ad un controllo dopo ogni montaggio in un
nuovo cantiere o in una nuova località di
impianto, al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento;
IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
OBBLIGO DI CONTROLLO
Art. 71 comma 8 D.LGS. 81/08
2) le attrezzature soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
a) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base
alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di
buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai
codici di buona prassi;
b) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento
di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano
eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli
per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati
di inattività.
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il
buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza
delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
persona competente.
IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
obbligo di istituire
IL REGISTRO DEI CONTROLLI
Art. 71 comma 9 D.LGS. 81/08
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi
agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità
produttiva devono essere accompagnate da un documento
attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito
positivo.
ELEVATORI
La manutenzione delle
macchine come
riduzione del rischio
Grazie
Dott. Marchese Salvatore Francesco
Ispettore del lavoro – Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria N.I.L. Procura della Repubblica di Catania
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