CAPITALE SOCIALE € 120.000 CODICE FISCALE PARTITA IVA 04391911007 SOCIETA’ PER AZIONI CON SOCIO UNICO UNIONE ITALIANA DEL LAVORO TRIBUNALE DI ROMA N. 9390/92 C.C.I.A.A. N. 761526 ISCRIZIONE ALBO C.A.A.F. DIPENDENTI N. 00021 C.A.F. UIL S.p.A. CENTRO ASSISTENZA FISCALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE LEGALE VIA SAN CRESCENZIANO, 25 – 00199 ROMA TELEFONO 06/86.22.631 TELEFAX 06/86.22.63.33 E-MAIL [email protected] Roma, 17 febbraio 2011 Prot. n.: 99/11/AR/CP Ai Corrispondenti C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI Comunicato n.: 28/2011 Oggetto: Nuovi modelli INPS – Mod. ICRIC – Mod. ICLAV – Mod. ACCAS – Precisazioni. Facendo seguito ai nostri comunicati n. 5, 17, 25 e 27/2001 ed in attesa di una circolare esplicativa da parte dell’Inps, Vi forniamo di seguite le prime indicazione operative in merito all’elaborazione dei nuovi modelli in oggetto. NOTE COMUNI PER Mod. ICRIC – Mod. ICLAV – Mod. ACCAS Soggetto impossibilitato alla firma in mancanza di rappresentante legale (tutore o curatore). In presenza di un soggetto impossibilitato alla firma, come riportato dal documento d'identità, in mancanza del rappresentante legale (tutore o curatore), il Caf dovrà consegnare il modello al cittadino, conservare copia modello non firmato unitamente al documento d'identità dove è riscontrata l'impossibilità alla firma. Decesso del dichiarante Nel caso di decesso del dichiarante, i modelli non devono essere elaborati, sarà cura dell’erede comunicare lo stato di decesso alla sede Inps territorialmente competente. Documenti d’identità scaduti Sarà possibile acquisire un documento d’identità anche se scaduto e non rinnovato, in quanto l’Inps ne ravvede la possibilità applicando gli art. 35 e 45 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In particolare solo nei casi in cui il cittadino non sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità è possibile acquisire il documento scaduto a condizione che l’interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Documenti di riconoscimento e di identità (art. 35 T.U.) Nell’intento di rendere più agevole da parte del cittadino l’attestazione dei propri dati, fatti o qualità personali , in tutte i casi in cui , a norma del Testo Unico , sia richiesto un documento di identità, il comma 1 dell’articolo 35 prevede che esso possa essere sostituito da documenti di riconoscimento equipollenti . I documenti equipollenti alla carta di identità sono così richiamati al successivo comma 2 : - passaporto - patente di guida - patente nautica - libretto di pensione purché munito di fotografia - patente di abilitazione alla conduzione di impianti termici - porto d’armi - tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro, o di altra segnatura equipollente, rilasciate da una amministrazione dello Stato. NOTE COMUNI PER Mod. ICRIC – Mod. ICLAV Certificato medico attestante disabilità intellettiva/psichica. Per i soggetti invalidi civili il cui handicap non consente di autocertificare, se interdetti o inabilitati, la dichiarazione dovrà essere presentata dai rispettivi tutori o curatori. I soggetti con disabilità intellettiva o minorati psichici, in sostituzione dei modelli di dichiarazione, potranno presentare un certificato medico (art. 1, comma254, legge 23/12/96, n. 662) anche se rilasciato dal medico di base (o dal medico specialista), dal quale risulti la gravità della patologia e la natura psichica o mentale legata alla stessa (indicazione diagnostica della disabilità). Lo stesso potrà essere acquisito anche se con data anteriore alla presentazione del modello. (L’Inps si riserva di chiarire se l’indicazione fornita dalla Commissione medica per il riconoscimento della L. 104 sia sufficiente ad identificare la disabilità mentale (in alcuni documenti è indicata in maniera specifica la gravità)). Si ricorda che il CAF deve acquisire e conservare il certificato medico oltre al documento d’identità, in quanto per questa tipologia di soggetti (disabili intellettivi o minorati psichici) il certificato medico è sostitutivo del modello stesso. Nel caso in cui il dichiarante fosse rappresentato da un “rappresentante legale” (tutore/curatore), il rappresentante può decidere se consegnare il certificato medico o compilare il modello. La presentazione del certificato medico eviterà al pensionato di ricevere, negli anni successivi, la richiesta di compilazione del mod. ICRIC o ICLAV. NOTE COMUNI PER Mod. ICLAV Situazione lavorativa. La sezione riservata alla “situazione lavorativa” è richiesta per verificare lo stato di disoccupazione del soggetto dichiarante. Dovrà essere indicato il reddito imponibile relativo solo all’attività di lavoro autonomo, dipendente, lavoratori occupati ai sensi della L. 68/1999 e del D.Lgs. n.276/2003 (cooperative sociali e convenzioni-quadro) svolta nell’anno 2010 ed il valore presunto per l’anno 2011. Il cittadino non è obbligato a presentare ulteriore documentazione a riguardo ma si consiglia comunque di verificare le certificazioni riguardanti i redditi percepiti (dichiarazione dei redditi/CUD/buste paga…). NOTE PER IL Mod. ICRIC Situazione di ricovero Nella parte riservata allo stato di ricovero occorrerà indicare i giorni effettivi di ricovero del soggetto (anche se riconducibile a n. 1 giorno nell’anno). Per i periodi non continuativi occorrerà compilare più righi. Ricovero a titolo gratuito: Per ricovero a titolo gratuito si intende quello la cui retta o mantenimento è a totale carico di un ente pubblico o in convenzione con SSN, anche se l’interessato (o chi per lui) abbia effettuato versamenti che non si riferiscono alla retta base, ma che sono volti ad ottenere un trattamento migliore rispetto a quello base. (In particolare nella ricevuta rilasciata dall’ente la voce di spese potrà essere individuata come quota “facoltativa”). Ricovero a titolo non gratuito: Per ricovero a pagamento si intende quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte essendo l’altra a carico dall’ente pubblico o in convenzione con SSN. (In particolare nella ricevuta rilasciata dall’ente attestante le somme versate, la voce di spese potrà essere individuata come quota “obbligatoria”). Pertanto si può considerare “non gratuito” il ricovero per il quale il cittadino è “obbligato” a pagare una qualsiasi quota a prescindere dall’importo versato. I periodi di ricovero (a titolo gratuito o non gratuito) devono riguardare quelli effettuati esclusivamente presso gli Istituti pubblici o privati convenzionati. Ricovero in day hospital: Il ricovero con la modalità day hospital non deve essere preso in considerazione ai fini della compilazione dello stato di ricovero. Ricovero per motivi di contingenza: Il ricovero per malattia non imputabile alla patologia per la quale è riconosciuta la prestazione di durata connessa al corso della malattia, non comporta la sospensione nell’erogazione dell’indennità. In considerazione dei numerosi contenziosi avviati, con riferimento alla particolare situazione, nelle ipotesi di incertezza si consiglia di indicarne comunque i giorni di ricovero. L’Inps si riserva di istituire con i Caf un canale diretto per consentire la verifica di casi specifici di ricovero per terapie contingenti che dovessero manifestarsi al momento della compilazione dei modelli. Il pensionato potrà, nel caso, presentare successivamente alla compilazione del modello, istanza all’ufficio Inps locale competente per il riconoscimento dello stato di ricovero per motivi non riconducibili alla patologia. Ricovero per chemioterapia e radioterapia: Non devono essere inseriti i giorni di ricovero per motivi legati alle cure chemioterapiche o di radioterapia. (L’Inps si riserverà di rilasciare una nota esplicativa). Scadenza del 31 marzo. Sarà possibile acquisire e trasmettere i modelli anche nel caso in cui il cittadino si presenti successivamente alla data di scadenza della presentazione del modello (31 marzo di ogni anno). NOTE PER IL Mod. ICRIC – INDENNITA’ DI FREQUENZA Stato di ricovero Nella sezione riservata alla stato di ricovero, il soggetto dovrà indicare se è stato o meno ricoverato presso qualsiasi Istituto o ente sia pubblico che privato. In caso di ricovero dovranno essere indicati i giorni effettivi e per i periodi non consecutivi dovranno essere compilati più righi. Non rileva in questa sede la condizione di gratuità o meno del ricovero, né i motivi per i quali ne è stato disposto. NOTE PER IL Mod. ACCAS/PS Dimora e soggiorno all’estero Nella sezione riservata all’indicazione della dimora/soggiorno all’estero occorrerà indicare i giorni effettivi in cui il cittadino si trovava all’estero nell’anno 2010 e quelli in cui ha soggiornato all’estero dal 1° gennaio 2011 alla data di presentazione del modello. Occorrerà indicare più righi con riferimento a periodi di tempo non consecutivi. In particolare si fa presente che, per l’erogazione della prestazione, non rileverà la dimora all’estero per un numero di giorni cumulabili inferiori o uguali a 30 nell’arco di un anno solare. Pertanto nel caso in cui per l’anno 2010 la somma dei giorni di dimora all’estero sia inferiori a 31 (minore o uguale a 30) il dato può anche essere omesso. Per l’anno 2011 bisognerà invece sempre inserire il periodo di soggiorno all’estero (anche nelle ipotesi di periodo >= n. 1 giorno) in quanto al momento della presentazione del modello non è possibile conoscere il data relativo all’intero anno solare. Mod. ACCAS – PARTE RISERVATA AI TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE Stato di ricovero Nel caso in cui il soggetto sia stato ricoverato in un Istituto (pubblico/privato/ in convenzione) con retta a carico del soggetto o dei sui familiari, occorrerà indicare l’importo effettivamente versato. Il cittadino potrà verificare il dato dalla ricevuta/fattura rilasciata dall’Istituto. Verifica Codici Fiscali non validati dall’Inps L’Inps, unitamente alla comunicazione del mod. Obis-M, ha informato i pensionati con codice fiscale non validato dall’Istituto di verificarne la correttezza e darne comunicazione alla sede Inps locale. In tutti i casi in cui il cittadino sia anche interessato alla presentazione di uno dei modelli suindicati (ICRIC-ICLAV e ACCAS/PS), tale comunicazione può non essere effettuata in quanto l’attività di verifica e di validazione del codice fiscale verrà effettuata comunque dal Caf che provvederà altresì alla comunicazione unitamente alla trasmissione dei modelli. Vi informiamo, inoltre, che la convenzione con l’Inps per l’elaborazione dei nuovi modelli, che ad oggi è ancora in fase di perfezionamento, prevede, fra l’altro, le seguenti attività: 1. l’acquisizione, previo controllo dell’identità e della legittimazione dei dichiaranti, delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati (conservazione del documento d’identità); 2. il controllo del codice fiscale del singolo dichiarante o del tutore o curatore tramite il relativo documento oppure tramite l’interrogazione dell’apposita banca dati telematica dell’Agenzia delle entrate (come avviene per le altre procedure RED e DETR); 3. la verifica e l’acquisizione dell’attuale residenza sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati; 4. l’assistenza ai dichiaranti nella compilazione del modello di dichiarazione di responsabilità previsto; 5. la trasmissione telematica, validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS; 6. conservazione dei modelli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali; 7. nel caso in cui l’handicap non consenta al cittadino la compilazione e firma dell’autocertificazione, se interdetto o inabilitato, la dichiarazione deve essere presentata dai rispettivi tutori o curatori. In questo caso il Caf deve conservare il modello firmato dal tutore/curatore e il relativo documento d’identità; 8. nel caso in cui il cittadino deleghi altra persona alla consegna del modello, il Caf deve conservare oltre alla copia del modello di autocertificazione firmato dal dichiarante, il documento d’identità del dichiarante, il documento d’identità del delegato e la delega; 9. nel caso di disabili intellettivi e minorati psichici, per consentire l'applicazione di quanto previsto dall'art.1 comma 254 della legge 662/1996, il soggetto abilitato acquisisce un certificato medico attestante tale stato di disabilità o minorazione. In questo caso il Caf deve conservare, il certificato medico e il documento d’identità, in quanto per questa tipologia di soggetti il certificato medico è sostitutivo della dichiarazione. L’acquisizione tempestiva delle dichiarazioni consente all’INPS un efficiente ed economico assolvimento della verifica relativa al possesso dei requisiti previsti per l’erogazione delle indennità e dell’assegno mensile. Per tale motivo il Caf dovrà trasmettere i modelli all’Istituto entro le 72 ore dalla loro presentazione (stampa del modello); questo consentirà, altresì, l'ottimizzazione dell'entità del compensi previsti in convenzione. Sarà nostra cura informarVi delle modalità e tempi di conservazione della documentazione, della liquidazione dei compensi, delle eventuali penali che saranno previste in convenzione e dei tempi di trasmissione dei modelli stessi. La procedura software in uso permetterà la stampa dell’informativa sulla privacy in uno con la stampa dei modelli. In attesa dell’aggiornamento, alleghiamo alla presente il documento da far sottoscrivere al soggetto richiedente (Allegato n. 7). Vi alleghiamo, inoltre, oltre alle stampe aggiornate dei modelli, un documento rilasciato dall’Inps con le domande e risposte più frequenti pervenute all’Istituto relative alla procedura in oggetto (Allegato n. 5). Cordiali saluti