CAPITALE SOCIALE € 120.000
CODICE FISCALE
PARTITA IVA 04391911007
SOCIETA’ PER AZIONI CON SOCIO UNICO
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
TRIBUNALE DI ROMA N. 9390/92
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C.A.F. UIL S.p.A.
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DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEDE LEGALE
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Roma, 17 febbraio 2011
Prot. n.: 99/11/AR/CP
Ai Corrispondenti C.A.F. UIL S.p.A.
LORO SEDI
Comunicato n.: 28/2011
Oggetto: Nuovi modelli INPS – Mod. ICRIC – Mod. ICLAV – Mod. ACCAS – Precisazioni.
Facendo seguito ai nostri comunicati n. 5, 17, 25 e 27/2001 ed in attesa di una
circolare esplicativa da parte dell’Inps, Vi forniamo di seguite le prime indicazione
operative in merito all’elaborazione dei nuovi modelli in oggetto.
NOTE COMUNI PER Mod. ICRIC – Mod. ICLAV – Mod. ACCAS
Soggetto impossibilitato alla firma in mancanza di rappresentante legale (tutore o
curatore).
In presenza di un soggetto impossibilitato alla firma, come riportato dal documento
d'identità, in mancanza del rappresentante legale (tutore o curatore), il Caf dovrà
consegnare il modello al cittadino, conservare copia modello non firmato unitamente al
documento d'identità dove è riscontrata l'impossibilità alla firma.
Decesso del dichiarante
Nel caso di decesso del dichiarante, i modelli non devono essere elaborati, sarà
cura dell’erede comunicare lo stato di decesso alla sede Inps territorialmente
competente.
Documenti d’identità scaduti
Sarà possibile acquisire un documento d’identità anche se scaduto e non
rinnovato, in quanto l’Inps ne ravvede la possibilità applicando gli art. 35 e 45 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa.
In particolare solo nei casi in cui il cittadino non sia in possesso di un documento
d'identità in corso di validità è possibile acquisire il documento scaduto a condizione che
l’interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Documenti di riconoscimento e di identità (art. 35 T.U.)
Nell’intento di rendere più agevole da parte del cittadino l’attestazione dei propri dati, fatti o
qualità personali , in tutte i casi in cui , a norma del Testo Unico , sia richiesto un documento di
identità, il comma 1 dell’articolo 35 prevede che esso possa essere sostituito da documenti di
riconoscimento equipollenti .
I documenti equipollenti alla carta di identità sono così richiamati al successivo comma 2 :
- passaporto
- patente di guida
- patente nautica
- libretto di pensione purché munito di fotografia
- patente di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- porto d’armi
- tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro, o di altra segnatura
equipollente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.
NOTE COMUNI PER Mod. ICRIC – Mod. ICLAV
Certificato medico attestante disabilità intellettiva/psichica.
Per i soggetti invalidi civili il cui handicap non consente di autocertificare, se
interdetti o inabilitati, la dichiarazione dovrà essere presentata dai rispettivi tutori o
curatori.
I soggetti con disabilità intellettiva o minorati psichici, in sostituzione dei modelli di
dichiarazione, potranno presentare un certificato medico (art. 1, comma254, legge
23/12/96, n. 662) anche se rilasciato dal medico di base (o dal medico specialista), dal
quale risulti la gravità della patologia e la natura psichica o mentale legata alla stessa
(indicazione diagnostica della disabilità). Lo stesso potrà essere acquisito anche se con
data anteriore alla presentazione del modello.
(L’Inps si riserva di chiarire se l’indicazione fornita dalla Commissione medica per il
riconoscimento della L. 104 sia sufficiente ad identificare la disabilità mentale (in alcuni
documenti è indicata in maniera specifica la gravità)).
Si ricorda che il CAF deve acquisire e conservare il certificato medico oltre al
documento d’identità, in quanto per questa tipologia di soggetti (disabili intellettivi o
minorati psichici) il certificato medico è sostitutivo del modello stesso.
Nel caso in cui il dichiarante fosse rappresentato da un “rappresentante legale”
(tutore/curatore), il rappresentante può decidere se consegnare il certificato medico o
compilare il modello. La presentazione del certificato medico eviterà al pensionato di
ricevere, negli anni successivi, la richiesta di compilazione del mod. ICRIC o ICLAV.
NOTE COMUNI PER Mod. ICLAV
Situazione lavorativa.
La sezione riservata alla “situazione lavorativa” è richiesta per verificare lo stato di
disoccupazione del soggetto dichiarante.
Dovrà essere indicato il reddito imponibile relativo solo all’attività di lavoro
autonomo, dipendente, lavoratori occupati ai sensi della L. 68/1999 e del D.Lgs.
n.276/2003 (cooperative sociali e convenzioni-quadro) svolta nell’anno 2010 ed il valore
presunto per l’anno 2011.
Il cittadino non è obbligato a presentare ulteriore documentazione a riguardo ma
si consiglia comunque di verificare le certificazioni riguardanti i redditi percepiti
(dichiarazione dei redditi/CUD/buste paga…).
NOTE PER IL Mod. ICRIC
Situazione di ricovero
Nella parte riservata allo stato di ricovero occorrerà indicare i giorni effettivi di
ricovero del soggetto (anche se riconducibile a n. 1 giorno nell’anno).
Per i periodi non continuativi occorrerà compilare più righi.
Ricovero a titolo gratuito: Per ricovero a titolo gratuito si intende quello la cui retta o
mantenimento è a totale carico di un ente pubblico o in convenzione con SSN, anche se
l’interessato (o chi per lui) abbia effettuato versamenti che non si riferiscono alla retta
base, ma che sono volti ad ottenere un trattamento migliore rispetto a quello base. (In
particolare nella ricevuta rilasciata dall’ente la voce di spese potrà essere individuata
come quota “facoltativa”).
Ricovero a titolo non gratuito: Per ricovero a pagamento si intende quello per il quale
l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte essendo
l’altra a carico dall’ente pubblico o in convenzione con SSN. (In particolare nella ricevuta
rilasciata dall’ente attestante le somme versate, la voce di spese potrà essere individuata
come quota “obbligatoria”).
Pertanto si può considerare “non gratuito” il ricovero per il quale il cittadino è “obbligato”
a pagare una qualsiasi quota a prescindere dall’importo versato.
I periodi di ricovero (a titolo gratuito o non gratuito) devono riguardare quelli effettuati
esclusivamente presso gli Istituti pubblici o privati convenzionati.
Ricovero in day hospital: Il ricovero con la modalità day hospital non deve essere preso in
considerazione ai fini della compilazione dello stato di ricovero.
Ricovero per motivi di contingenza: Il ricovero per malattia non imputabile alla patologia
per la quale è riconosciuta la prestazione di durata connessa al corso della malattia, non
comporta la sospensione nell’erogazione dell’indennità.
In considerazione dei numerosi contenziosi avviati, con riferimento alla particolare
situazione, nelle ipotesi di incertezza si consiglia di indicarne comunque i giorni di ricovero.
L’Inps si riserva di istituire con i Caf un canale diretto per consentire la verifica di casi
specifici di ricovero per terapie contingenti che dovessero manifestarsi al momento della
compilazione dei modelli.
Il pensionato potrà, nel caso, presentare successivamente alla compilazione del modello,
istanza all’ufficio Inps locale competente per il riconoscimento dello stato di ricovero per
motivi non riconducibili alla patologia.
Ricovero per chemioterapia e radioterapia: Non devono essere inseriti i giorni di ricovero
per motivi legati alle cure chemioterapiche o di radioterapia. (L’Inps si riserverà di
rilasciare una nota esplicativa).
Scadenza del 31 marzo.
Sarà possibile acquisire e trasmettere i modelli anche nel caso in cui il cittadino si
presenti successivamente alla data di scadenza della presentazione del modello (31
marzo di ogni anno).
NOTE PER IL Mod. ICRIC – INDENNITA’ DI FREQUENZA
Stato di ricovero
Nella sezione riservata alla stato di ricovero, il soggetto dovrà indicare se è stato o
meno ricoverato presso qualsiasi Istituto o ente sia pubblico che privato.
In caso di ricovero dovranno essere indicati i giorni effettivi e per i periodi non
consecutivi dovranno essere compilati più righi.
Non rileva in questa sede la condizione di gratuità o meno del ricovero, né i motivi
per i quali ne è stato disposto.
NOTE PER IL Mod. ACCAS/PS
Dimora e soggiorno all’estero
Nella sezione riservata all’indicazione della dimora/soggiorno all’estero occorrerà
indicare i giorni effettivi in cui il cittadino si trovava all’estero nell’anno 2010 e quelli in cui
ha soggiornato all’estero dal 1° gennaio 2011 alla data di presentazione del modello.
Occorrerà indicare più righi con riferimento a periodi di tempo non consecutivi.
In particolare si fa presente che, per l’erogazione della prestazione, non rileverà la dimora
all’estero per un numero di giorni cumulabili inferiori o uguali a 30 nell’arco di un anno
solare.
Pertanto nel caso in cui per l’anno 2010 la somma dei giorni di dimora all’estero sia
inferiori a 31 (minore o uguale a 30) il dato può anche essere omesso.
Per l’anno 2011 bisognerà invece sempre inserire il periodo di soggiorno all’estero
(anche nelle ipotesi di periodo >= n. 1 giorno) in quanto al momento della presentazione
del modello non è possibile conoscere il data relativo all’intero anno solare.
Mod. ACCAS – PARTE RISERVATA AI TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE
Stato di ricovero
Nel caso in cui il soggetto sia stato ricoverato in un Istituto (pubblico/privato/ in
convenzione) con retta a carico del soggetto o dei sui familiari, occorrerà indicare
l’importo effettivamente versato.
Il cittadino potrà verificare il dato dalla ricevuta/fattura rilasciata dall’Istituto.
Verifica Codici Fiscali non validati dall’Inps
L’Inps, unitamente alla comunicazione del mod. Obis-M, ha informato i pensionati
con codice fiscale non validato dall’Istituto di verificarne la correttezza e darne
comunicazione alla sede Inps locale.
In tutti i casi in cui il cittadino sia anche interessato alla presentazione di uno dei
modelli suindicati (ICRIC-ICLAV e ACCAS/PS), tale comunicazione può non essere
effettuata in quanto l’attività di verifica e di validazione del codice fiscale verrà
effettuata comunque dal Caf che provvederà altresì alla comunicazione unitamente alla
trasmissione dei modelli.
Vi informiamo, inoltre, che la convenzione con l’Inps per l’elaborazione dei nuovi
modelli, che ad oggi è ancora in fase di perfezionamento, prevede, fra l’altro, le seguenti
attività:
1. l’acquisizione, previo controllo dell’identità e della legittimazione dei dichiaranti,
delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati (conservazione del documento
d’identità);
2. il controllo del codice fiscale del singolo dichiarante o del tutore o curatore tramite
il relativo documento oppure tramite l’interrogazione dell’apposita banca dati
telematica dell’Agenzia delle entrate (come avviene per le altre procedure RED e
DETR);
3. la verifica e l’acquisizione dell’attuale residenza sulla base delle dichiarazioni rese
dagli interessati;
4. l’assistenza ai dichiaranti nella compilazione del modello di dichiarazione di
responsabilità previsto;
5. la trasmissione telematica, validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS;
6. conservazione dei modelli di dichiarazione e della documentazione relativa ai
codici fiscali;
7. nel caso in cui l’handicap non consenta al cittadino la compilazione e firma
dell’autocertificazione, se interdetto o inabilitato, la dichiarazione deve essere
presentata dai rispettivi tutori o curatori. In questo caso il Caf deve conservare il
modello firmato dal tutore/curatore e il relativo documento d’identità;
8. nel caso in cui il cittadino deleghi altra persona alla consegna del modello, il Caf
deve conservare oltre alla copia del modello di autocertificazione firmato dal
dichiarante, il documento d’identità del dichiarante, il documento d’identità del
delegato e la delega;
9. nel caso di disabili intellettivi e minorati psichici, per consentire l'applicazione di
quanto previsto dall'art.1 comma 254 della legge 662/1996, il soggetto abilitato
acquisisce un certificato medico attestante tale stato di disabilità o minorazione. In
questo caso il Caf deve conservare, il certificato medico e il documento d’identità,
in quanto per questa tipologia di soggetti il certificato medico è sostitutivo della
dichiarazione.
L’acquisizione tempestiva delle dichiarazioni consente all’INPS un efficiente ed
economico assolvimento della verifica relativa al possesso dei requisiti previsti per
l’erogazione delle indennità e dell’assegno mensile. Per tale motivo il Caf dovrà
trasmettere i modelli all’Istituto entro le 72 ore dalla loro presentazione (stampa del
modello); questo consentirà, altresì, l'ottimizzazione dell'entità del compensi previsti in
convenzione.
Sarà nostra cura informarVi delle modalità e tempi di conservazione della
documentazione, della liquidazione dei compensi, delle eventuali penali che saranno
previste in convenzione e dei tempi di trasmissione dei modelli stessi.
La procedura software in uso permetterà la stampa dell’informativa sulla privacy in
uno con la stampa dei modelli. In attesa dell’aggiornamento, alleghiamo alla
presente il documento da far sottoscrivere al soggetto richiedente (Allegato n. 7).
Vi alleghiamo, inoltre, oltre alle stampe aggiornate dei modelli, un documento
rilasciato dall’Inps con le domande e risposte più frequenti pervenute all’Istituto
relative alla procedura in oggetto (Allegato n. 5).
Cordiali saluti
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99/11/AR/CP Ai Corrispondenti CAF UIL SpA LORO