associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA
ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION
NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE
Anno VII, n. 2 (12 Gennaio 2009)
Sommario
Cessazioni dal servizio: incontro al MIUR
Le proroghe sulla sicurezza: promemoria sintetico, parte seconda
Consulenza previdenziale per i soci ANP
_________________________
CESSAZIONI DAL SERVIZIO: INCONTRO AL MIUR
Il 9 gennaio si è tenuta presso il MIUR una riunione, convocata d’urgenza, per una informativa sulle
procedure di pensionamento del personale della scuola.
In apertura il Direttore Generale del personale, Dr. Luciano Chiappetta, ha informato le OO.SS.
presenti che:
• la C.M. n. 10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica è stata registrata dalla Corte
dei Conti in data 22 dicembre 2008 con alcune modifiche in accoglimento dei rilievi dalla
stessa Corte sollevati;
• nel corso della mattinata sarebbero stati pubblicati sia il DM che la relativa CM sulla
cessazione dal servizio e le conseguenti istruzioni operative;
• è in fase di definizione una Direttiva, in attuazione dell’art. 72, commi 7 e 11 della Legge n.
133/08, sulla quale il Direttore ha richiesto alle OO.SS. eventuali osservazioni.
In merito alle problematiche contenute nei provvedimenti adottati ed in fieri, l’ANP ha espresso
perplessità ed obiezioni, che saranno oggetto di una specifica comunicazione ai responsabili del
MIUR e che sinteticamente di seguito si riassumono:
1. le modifiche apportate alla CM n. 10 del Dipartimento della funzione pubblica sono da
considerare peggiorative rispetto alla ratio del testo originale della circolare e dello stesso
articolo 72 della legge 133/08, in quanto consentono alle amministrazioni di derogare al
vincolo contrattuale della durata dell’incarico dirigenziale;
2. il D.M. n.2 del 9 gennaio 2009 fissa, per la presentazione delle domande di collocamento a
riposo, la data del 26 gennaio 2009, che è da considerarsi, per quanto riguarda i
dirigenti, del tutto prematura e che, comunque, resta inalterata in quanto continua ad
essere in vigore la previsione contrattuale dell’art.32 del CCNL dell’Area V, che l'ha
determinata al 31 maggio di ciascun anno.
3. Va comunque sottolineato che la C.M. n.3 del 9 gennaio 2009 di accompagnamento del
D.M. n.3 fa riferimento soltanto ai commi 2 e 3 dell’art.509 del D.Lgs n. 297/94, con ciò
ignorando il comma 5 del medesimo articolo, che riconosce al dirigente che ha compiuto
il 65 anno d’età la facoltà di avanzare richiesta di permanenza in servizio per il successivo
biennio, laddove, invece, un atto amministrativo, nella gerarchia delle fonti, è sottordinato
ad una norma di legge;
4. in merito alla Bozza di Direttiva, presentata per la prima volta in sede di riunione, l’ANP
avanzerà specifiche e argomentate proposte di modifica, in quanto contesta l’automatismo
dei 65 anni d’età ai fini del pensionamento e l’introduzione di una valutazione negativa
ai fini di una eventuale risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al 65 anno di età, che
darebbe al Direttore dell’USR uno strapotere in assenza di un sistema di valutazione dei
dirigenti;
5. gli interventi dell’amministrazione rischiano di provocare una potenziale conflittualità
intergenerazionale tra dirigenti in servizio e aspiranti dirigenti, mettendo in contrasto tra loro
i diritti dei primi e le aspettative dei secondi, in un contesto che contiene, invece, ad avviso
dell’ANP, la ragionevole certezza che i dati di realtà consentano l’armonico
soddisfacimento dei legittimi interessi di tutti.
L’ANP si farà, pertanto, interprete di queste posizioni in sede amministrativa e politica, affinché si
pervenga ad un ripensamento del provvedimento in corso di elaborazione, proprio al fine di
disinnescare ogni potenziale occasione di contenzioso e di conflitto e di favorire un'equilibrata
definizione delle questioni aperte.
___________________
PROMEMORIA SINTETICO PER L’AGENDA DEL DIRIGENTE
D.Lgs. 81/08 Conferme e proroghe - Parte seconda
•
Controllare i
requisiti del
proprio RSPP
Art. 32 Requisiti degli ASPP e degli RSPP interni ed
esterni
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
Nota: gli ASPP sono figure di collaborazione di RSPP che
insieme a lui gestiscono il servizio di prevenzione e
protezione, hanno un percorso di formazione simile, con
esclusione dei rischi di tipo psico- sociale
RSPP
• diploma scuola media superiore
• attestato di frequenza con verifica finale di
specifici corsi di valutazione dei rischi compresi
quelli ergonomici e di stress correlato al lavoro
organizzati secondo l’accordo pubblicato sulla
GU n.37 del 14/2/06
• in assenza di titolo di studio superiore è valida la
dimostrazione dell’esercizio effettivo della
funzione come professionista o dipendente da
almeno 6 mesi a far data dal 13 agosto 2003 e
frequenza corso di cui sopra
SINTESI CORSI DA FREQUNTARE:
MODULO A MODULO B specifico MODULO C
conformi all’accordo 26/1/06 su G.U. 14/2/06
Sulla tipologia dei corsi che deve frequentare RSPP
apriremo uno specifico box a seguito di questa scheda
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti
dei componenti del servizio interno sono registrate nel
libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni.
Sul libretto formativo del cittadino apriremo apposito box
a seguito di questa scheda
8. Negli istituti di istruzione …… il datore di lavoro che
non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
individuandolo tra:
a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine
in vigore dall’1/1/09
in vigore dall’1/1/09
verificare le
nomine effettuate e la
validità della
formazione effettuata
Attenzione:
L’art. 4 stabilisce che
non rientrino nel
computo numerico
degli addetti:
- gli studenti ist.
Tecnici e prof.
- gli studenti
formazione prof.
- i tirocinanti
- i volontari
- i lavoratori a t.d
assunti in sostituzione
di altro personale
- i collaboratori
occasionali
- i co.co.co. ed i
co.co.pro
- gli LSU
- i lavoratori a
domicilio
Quindi sono
computabili:
• i docenti
• gli ATA
ed i lavoratori part
time sono computabili
in misura
proporzionale al
numero di ore prestate
nell’ambito di un
semestre
disponibile;
b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso
dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari
disponibile ad operare in una pluralita' di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del
comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera
comune dell'opera di
un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita
convenzione, in via prioritaria con gli enti locali
proprietari degli edifici
scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o
con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si
avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di
responsabile del
servizio deve comunque organizzare un servizio di
prevenzione e protezione con un adeguato numero di
addetti.
Nota: il DS deve cioè provvedere a nominare e formare un
adeguato numero di
• addetti al primo intervento antincendio
• addetti al primo soccorso
• addetti alle procedure di evacuazione
NOTA sulla formazione:
• addetti al primo intervento antincendio
• addetti al primo soccorso
• addetti alle procedure di evacuazione
Art. 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, (tipo di
aziende obbligate al servizio di prevenzione e protezione) il
datore di
lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio
di RSPP, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 e dandone
preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai
commi successivi.
Allegato 2
Aziende art. o industr.
fino a 30 addetti
Aziende agrarie
fino a 10 addetti
Aziende della pesca
fino a 20 addetti
Altre aziende
fino a 200 addetti
NOTA: le scuole rientrano nella categoria altre aziende ed
hanno dunque il limite di 200 addetti.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al
comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata
minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative, nel rispetto dell’accordo del 26/1/06, entro il
termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di
cui al periodo precedente, conserva validita' la formazione
effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
in vigore dall’1/1/09
in vigore dall’1/1/09
NOTA: quindi fino a
determinazione dei
nuovi percorsi
formativi VALGONO
QUELLI ACQUISITI
DAL 1997 AD OGGI
Si tratta del generico
obbligo di
aggiornamento ogni
CINQUE ANNI valido
per tutti gli RSPP.
Ma in questo caso
scatta a partire dal
rinnovamento
completo della
formazione
prendere nota di
tutti i partecipanti da
convocare
prendere nota dell’
ordine del giorno
Attenzione a non
dimenticare il verbale
Attenzione a
calendarizzare e
verbalizzare le sedute
di informazione
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è
altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel
rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente
comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica
anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui
all'articolo 3 del decreto ministeriale
16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
Art. 35 Riunione periodica
Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno
una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) l’RSPP
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali e
della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia
dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i
rischi
di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
4. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove
tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle
ipotesi di cui al presente articolo, nelle unita' produttive che
occupano fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di
un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Sezione IV Formazione, informazione, addestramento
1. Informazione ai lavoratori
Il datore di lavoro deve dare ai dipendenti informazione su:
- rischi sulla salute e sicurezza connessi all’attività
- sulle procedure di primo soccorso, lotta
antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro
- eventuali rischi specifici della propria attività
in vigore dall’1/1/09
in vigore dall’1/1/09
in vigore dall’1/1/09
in vigore dall’1/1/09
- sui pericoli connessi all’uso delle sostanze
- sulle misure e sulle attività di prevenzione
adottate
2. Formazione
Il datore di lavoro assicura ad ogni lavoratore una formazione
sufficiente ed adeguata relativa a:
• concetto di rischio, danno, protezione, prevenzione
• concetto di organizzazione prev.aziendale
• diritti e doveri dei lavoratori
• rischi riferiti alle mansioni ed agli specifici danni del
settore aziendale di appartenenza
La durata e le modalità della formazione sono indicati della
norma entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente articolo
La formazione deve avvenire
• all’atto di assunzione
• all’atto del trasferimento o cambio di mansioni
• all’introduzione di nuove attrezzature, lavorazioni e
sostanze
I preposti devono ricevere apposita formazione e possono
avvalersi dei percorsi formativi per ASPP e RSPP
Gli addetti
• all’intervento antincendio
• all’evacuazione
• al primo soccorso
in attesa dell’emanazione di nuove norme seguono i
percorsi formativi già previsti
Nota di sintesi
Addetti
Addetti
Addetti primo
intervento
evacuazione
soccorso
antincendio
8h fino a 1000
come per
12h prima
utenti
antincendio
formazione
16h da 1000
richiamo ogni 3
4h richiamo ogni
anni per la parte tre anni
pratica
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha
diritto ad una formazione corrispondente al suo ruolo.
Durata minima 32h per la formazione iniziale di cui 12h
sui rischi specifici in Azienda. Aggiornamento
obbligatorio da 4 ad 8 ore ogni anno
La formazione di ASPP e RSPP interni, dei preposti, degli
addetti e di RSL deve avvenire in orario di servizio senza
oneri per i lavoratori. Le competenze acquisite sono registrate
sul libretto formativo dei lavoratori.
Sezione V
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata:
• nei casi previsti dalla legge
• nel caso il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta
dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
e comprende:
a) visita preventiva all’atto dell’assunzione
b) visita periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
c) visita su richiesta del lavoratore
d) visita in occasione del cambio di mansione
e) visita in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla legge
Le visite mediche sopra descritte non possono essere
in vigore dall’1/1/09
in vigore dall’1/1/09
in vigore dall’1/1/09
solo questa è prorogato al
16 maggio 2009
in vigore dall’1/1/09
effettuate
• in fase preassuntiva
• per accertare stati di gravidanza
• negli altri casi vietati dalla norma
Sezione VI
Gestione delle emergenze
Sezione VII
Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il
Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende con più di 15 addetti (quindi tutte le scuole)
RSL è eletto all’interno della RSU. In assenza di RSU è eletto
tra i lavoratori. Il numero e le modalità di elezione o
designazione sono indicati nella contrattazione nazionale
di comparto.
Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4,
le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49,
salvo ndiverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
Attribuzioni di RLS:
- è consultato preventivamente alla valutazione dei rischi
- è consultato preventivamente alla designazione di RSPP,
addetti e MC
- riceve le informazioni e la documentazione in materia di
rischi
- riceve le informazioni dagli organi di vigilanza
- riceve adeguata formazione
- promuove l’elaborazione di misure di sicurezza idonee
- partecipa alla riunione periodica di cui all’art.15
- formula proposte in merito all’attività di prevenzione
- avverte RSPP di eventuali rischi
- deve disporre dei tempi, dei luoghi e dei mezzi necessari per
la sua attività
- riceve copia del documento di valutazione dei rischi
- è tenuto alla riservatezza sulle informazioni acquisite
- non può ricoprire anche la carica di RSPP
in vigore dall’1/1/09
in vigore dall’1/1/09
in vigore dall’1/1/09
Sezione VIII Documentazione tecnico amministrativa e
statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
in vigore dall’1/1/09
Capo IV sezione 1 Sanzioni
in vigore dall’1/1/09
Capo IV sezione 2 Disposizioni in tema di processo penale
in vigore dall’1/1/09
Titolo II Luoghi di lavoro e sanzioni
in vigore dall’1/1/09
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
particolare cenno all’art.84
Titolo V Segnaletica salute e sicurezza sul lavoro
in vigore dall’1/1/09
Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi
in vigore dall’1/1/09
Titolo VIII Agenti fisici
Capo IV
Titolo IX Sostanze pericolose
in vigore dall’1/1/09
in vigore dal 26/4/2010
in vigore dall’1/1/09
Titolo X Esposizione ad agenti biologici
in vigore dall’1/1/09
in vigore dall’1/1/09
TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive
in vigore dall’1/1/09
TITOLO XII Disposizioni in materia penale
in vigore dall’1/1/09
Titolo XIII Disposizioni transitorie e finali
in vigore dall’1/1/09
Conclusa la seconda parte della tabella, proseguiremo nelle prossime settimane con la
pubblicazione di qualche “box” specifico relative ai Titoli da II a XIII. Come sempre per tutti i soci
l’invito a verificare informazioni aggiuntive all’indirizzo [email protected] o
[email protected].
Patrizia Ferrero
________________
BLOG E FORUM DELLA SEZIONE REGIONALE ANP
Per decisione del Direttivo regionale è stato attivato un blog nel sito della sezione regionale ANP
del Piemonte. Esso è ospitato nel sito www.anppiemonte.it e si aggiunge così al forum operante da
oltre un anno sul sito che ha raccolto centinaia di quesiti sul temi più vari di gestione delle istituzioni scolastiche cui si è sempre risposto con puntualità e competenza. Per partecipare a quest’ultimo
occorre inviare una mail a: [email protected] Quesiti e relative risposte o commenti sono
pubblicati settimanalmente nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003.
Siamo lieti di ospitare anche sul blog le vostre osservazioni, commenti ecc. su temi di interesse comune. L’unica regola per parteciparvi è la correttezza sostanziale e formale. Buona navigazione!
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CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del
legale dell’ANP Avv. Giuseppe PENNISI: 20 gennaio, 3 febbraio 2009. Gli incontri avverranno
nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento
con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail:
[email protected]).
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una
consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti
(dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e
ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza.
Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di
seguito l’elenco dei colleghi cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail [email protected]
Stefania Barsottini, tel. 011/562.83.94-95, 331.34.83.645, e-mail [email protected]
Giulia Colla, tel. 0172/478444, e-mail [email protected]
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail [email protected]
Paolo Cortese, tel. 320.42.07.914, e-mail [email protected]
Tommaso De Luca, tel. 011/3853807, 338.79.16.291, e-mail [email protected]
Patrizia Ferrero, e-mail: 335.64.61.764, [email protected]
Roberto Gandini, tel. 339.89.56.571, e-mail [email protected]
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128
Andrea Piazza, tel. 320.08.41.471, e-mail [email protected]
Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail [email protected]
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti e DSGA) una consulenza previdenziale
gratuita fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
Il susseguirsi delle riforme legislative in materia di stato giuridico e previdenziale, dei Dirigenti
Scolastici e delle Alte Professionalità docenti e personale ATA della scuola nonché il
decentramento delle competenze, impongono una sempre maggiore attenzione sulla trattazione
delle pratiche previdenziali. Attenzione necessaria anche in considerazione dell’individuale e
variegata storia professionale di ciascun lavoratore.
Le Istituzioni scolastiche svolgono un ruolo importante e delicato poiché predispongono i progetti
alla base della conseguente erogazione delle prestazioni previdenziali.
Per ciascun progetto l’Istituto Previdenziale determina la prestazione corrispondente. La
determinazione deve essere controllata e va accettata dopo un puntuale riscontro dei dati elaborati
ed un’attenta analisi giuridico/economica di convenienza sull’utilità dei provvedimenti a titolo
oneroso.
Talvolta è necessaria un’azione legale per vedere riconosciuti i propri diritti. Il tutto ha una valenza
fondamentale e rilevante che può condizionare anche la qualità e la serenità di vita della persona e
della sua famiglia.
La consulenza previdenziale, nello spirito di irrinunciabili esigenze solidaristiche, viene incontro
alla necessità di offrire a ciascuno un servizio di conoscenza, controllo e verifica, con la garanzia di
professionalità e riservatezza. La consulenza - da effettuarsi in presenza, per un confronto
immediato con la persona interessata – sarà indipendente e neutrale, ossia effettuata mantenendo un
punto di vista tecnico-normativo ed economico che consenta al singolo lavoratore di:
• analizzare, approfondire e controllare in modo oggettivo la propria situazione previdenziale
e le prestazioni Inpdap (Pensione, Tfs, Tfr, Attività Creditizia e Sociale)
• ricostruire e disciplinare la posizione assicurativa
• valutare la convenienza del riscatto e della ricongiunzione di periodi e/o servizi
• totalizzare gli eventuali spezzoni contributivi per la liquidazione di un’unica pensione
• scegliere liberamente e consapevolmente, senza influenze o condizionamenti di parte, l’adesione alla previdenza complementare (Fondo Espero) ed ogni altra forma di previdenza integrativa
Le tematiche sulle quali il consulente offrirà le proprie competenze sono le seguenti:
• Le novità previdenziali di recente approvazione e quelle all’orizzonte
• La pensione nella scuola: quando e quanto
• La riforma del Welfare-legge 247/07: che cosa cambia dal 1° gennaio 2008
• Previsioni e calcoli per la pensione e per il trattamento di fine servizio
• Valutazione e calcoli in vista della quiescenza: scelta consigliata
• Verifica e controllo della liquidazione della buonuscita e della pensione
• Controllo del trattamento pensionistico più favorevole su anzianità contributiva di oltre 40 anni
• Ricostruzione ed accertamento della posizione previdenziale
• La convenienza delle ricongiunzioni contributive Inps/Altre Casse/Inpdap e viceversa
• I riscatti ai fini della pensione: calcolo e convenienza
• L’utilità del riscatto della laurea: tutte le nuove regole dal 1° gennaio 2008
• La totalizzazione della contribuzione di servizi nazionali ed esteri
• TFS (buonuscita) /TFR: il calcolo del maturato e maturando per gli optanti
• I riscatti ai fini del TFS e del TFR: calcolo e convenienza
• Le prestazioni creditizie e Sociali Inpdap per i dipendenti e i pensionati della scuola
• Calcolo preventivo dell’importo di pensione secondo il sistema pubblico Inpdap e Inps
•
•
•
•
Le opportunità offerte dalla previdenza complementare: vantaggi e svantaggi
Il Fondo Scuola Espero: quando conviene aderire
Fattori soggettivi ed oggettivi da considerare prima dell’adesione
Analisi e valutazioni ad personam di ogni altro eventuale aspetto di carattere giuridico/ economico/previdenziale e dei casi più complessi e delicati
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Le richieste di consulenza vanno inviate al collega Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
[email protected] - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da
richiedere al collega stesso.
Il prossimo incontro avverrà nei giorni 11 marzo 2009 ore 14.30-18.30 e 12 marzo ore 9.3013.30.
Il 12/03/2009, ore 14.30-18.00 lo stesso dott. Giuliano Coan completerà il Seminario
informativo e di consulenza sul tema “LA PREVIDENZA NELLA SCUOLA”, aperto a
chiunque ne sia interessato nella sede dell'ITC Luxemburg di Torino.
Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: [email protected]
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda
Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti
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Sommario Cessazioni dal servizio: incontro al