Allegato n. 1
Chrysler/Jeep
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Mod. 01.2005 CJ
NON CONSERVARE NELLA AUTOVETTURA
MMI Assicurazioni S.p.A.
via E. Galbani, 68 - 00156 - Roma – Italy; tel. 06 682801 - fax 06 82004163 - internet: www.mmiweb.it
capitale sociale 25.000.000,00 €, C.F. 00914930581 - P.IVA 00942631003, R.E.A. Roma 253971 - Reg.
Imprese RM 1848/61, Fondata nel 1961 - Autorizzata con D.M. del 17/8/1962 (G.U. 8/9/1962 n.227)
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NOTA INFORMATIVA
(ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo 17 Marzo 1995, n.175 e della
circolare ISVAP N. 303 del 2 Giugno 1997)
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
La Società MMI Assicurazioni S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia, Via
E. Galbani 68 00156 Roma ed è autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con D. M. del 17/8/1962 (G.U. n. 227 dell’8/9/1962).
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGISLAZIONE
Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.
RECLAMI
L’esame di eventuali reclami in merito al contratto assicurativo è di
competenza dell’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo – Servizio tutela del consumatore –
Sezione Reclami) con sede in Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.
A partire dal 31 marzo 2004 eventuali reclami riguardanti il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto
alla Società – Ufficio Reclami Via E. Galbani 68 00156 Roma, telefax
06.82004163; e-mail [email protected]. Qualora l’esponente
non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
TERMINI DI PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a
decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda
(art. 2952 del Codice Civile).
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DEFINIZIONI
Nel testo si intende per:
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
DANNO PARZIALE
Danno di importo inferiore al 75% del valore assicurato.
DANNO TOTALE
Danno di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato. A titolo esemplificativo si
considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla
proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante
nella garanzia di polizza.
FRANCHIGIA
Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
I documenti che provano il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente
dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RELITTO
Veicolo con danni superiori al 75% del valore assicurato.
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RESIDENZA
Luogo in cui il proprietario o il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede
legale.
SCHEDA PER COPERTURA ASSICURATIVA
Documento che riporta i dati anagrafici del proprietario e quelli necessari alla gestione del contratto
nonché i dati identificativi del veicolo assicurato.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
La Società MMI Assicurazioni S.p.A.
VALORE ASSICURATO
Corrisponde al valore di acquisto del veicolo e degli accessori, così come documentato dalla fattura
di acquisto (o documento equipollente)
VALORE COMMERCIALE
E’ il valore assicurato al netto del deprezzamento dovuto all’età, così come determinato in base alla
tabella di cui all’art. 2.6
VEICOLO
Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo anche gli accessori di
normale uso incorporati o fissi con esclusione dei fonoaudiovisivi.
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NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1.1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894
del Codice Civile
1.2
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento
del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.
1898 Cod. Civ.
1.3
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata del contratto assicurativo è pari a quella del contratto di leasing o di finanziamento cui è
abbinato e cessa automaticamente alle ore 24 del giorno successivo alla scadenza del contratto di
leasing o finanziamento, senza necessità di disdetta.
1.4
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della
Repubblica di San Marino e degli altri stati dell’Unione Europea nonché per il territorio della
Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Croazia, Slovenia, Principato di
Monaco e Svizzera.
1.5
IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al
contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia
stato anticipato dalla Società.
1.6
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e
regolamentari vigenti in Italia.
1.7
ALIENAZIONE E SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
In caso di trasferimento della proprietà a terzi del veicolo, ovvero in caso di sostituzione non è
prevista la restituzione di alcuna somma al cliente assicurato e la copertura cessa
automaticamente.
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NORME RELATIVE AI DANNI MATERIALI E DIRETTI
COSA ASSICURA
2.1
DANNI MATERIALI E DIRETTI
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il
danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto riportate:
2.1.1 FURTO
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la
circolazione dopo il furto o la rapina.
Sono inoltre compresi i danni conseguenti al tentativo di furto di parti del veicolo.
2.1.2 INCENDIO
Incendio, fulmine , esplosione e scoppio (anche in conseguenza di atti vandalici e dolosi in
genere).
La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere
per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, fino alla
concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati
dall’incendio , fumo, esplosione e scoppio del veicolo non in circolazione:
a) a cose di terzi;
b) al locale utilizzato come autorimessa, condotta in locazione, dal proprietario del veicolo
assicurato.
2.1.3 ATTI VANDALICI
Atti vandalici e dolosi in genere non conseguenti a circolazione.
2.1.4 EVENTI ATMOSFERICI E SOCIO-POLITICI
Trombe d’aria, uragani e grandine
Scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio
2.1.5 CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo.
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione degli stessi fino
alla concorrenza di Euro 350,00.
COME ASSICURA
2.2
VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato indicato nella Scheda di copertura assicurativa deve corrispondere al valore di
acquisto del veicolo e degli accessori indicato nella fattura.
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COSA NON ASSICURA
2.3
DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. Atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, occupazioni militari;
2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
3. terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate e frane;
4. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi,
salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI o CSAI;
5. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
6. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
7. dolo dell’assicurato e dei suoi familiari conviventi;
8. colpa grave dell’assicurato e dei suoi familiari conviventi
9. appropriazione indebita.
Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al locale utilizzato come
autorimessa in locazione all’Assicurato, la Società non risarcisce i danni:
10. subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, in possesso o in custodia, dal
Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate
terzi in base alla Legge;
11. da inquinamento o da contaminazione;
12. già assicurati da polizza obbligatoria RC Veicoli.
2.4
SCOPERTI E FRANCHIGIE
In caso di danno totale o parziale a seguito di:
1. Furto, Rapina:
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione degli scoperti di cui alla seguente
tabella:
Scoperto
Zona territoriale di Province
residenza
2
AFI – BA – BR – CE - KR– NA – TA - VV - CD –
Targhe Estere
25%
minimo 500 Euro
1A
AV - BG - BN - BS - CB - CO – CT - CZ - FG - FR –
LC - LE - LT - ME - MI - PA - PZ - RC - RM - SA SCV - SR - SO - TO - VA – VT
10%
minimo 150 Euro
1B
AG - AL - AN - AO - AP - AQ - AR - AT - BI - BL - BO BZ - CA - CH - CL - CN - CR - CS - EN - FC - FE - FI GE - GO - GR - IM - IS - LI - LO - LU - MA - MC - MN MO - MS - MT - NO - NU - OR - PC - PD - PE - PG PI - PN - PO - PR - PT - PU - PV - RA - RE - RG -RI RN - RSM - RO - SI - SP - SS - SV - TE -TN - TP - TR TS - TV - UD - VB - VC - VE - VI - VR.
2. Atti Vandalici, Eventi Atmosferici ed Eventi Socio-Politici
la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di
Euro 75,00.
Programma Chrysler/Jeep
8
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
2.5
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato
dalla Società, salve le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì:
a) dare avviso del sinistro alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza,
precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui
si trova il veicolo;
b) fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto o tentato
furto, rapina, atti vandalici;
c) presentare, su richiesta della Società, la documentazione necessaria tra cui:
- estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di Proprietà;
- procura a vendere a favore della Società.
In caso di sinistro verificatosi all’estero l’Assicurato dovrà presentare denuncia all’Autorità locale e,
in caso di furto totale o rapina, al suo rientro in Italia dovrà ripresentare la denuncia presso le
nostre Autorità competenti.
L’Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall’art.
1913 c.c. mediante comunicazione via fax al numero 0039–06.23325110, specificando
la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il
luogo dove si trova il veicolo.
La denuncia deve essere integrata dai seguenti documenti:
- copia autentica della denuncia effettuata dall’Assicurato alle Autorità competenti;
- copia della denuncia presentata alle competenti Autorità straniere qualora il sinistro si sia
verificato in uno Stato Estero nonché copia della denuncia effettuata all’Autorità di Polizia
Giudiziaria Italiana.
Tali documenti dovranno essere inviati alla DaimlerChrysler Servizi Assicurativi - Via G.V.
Bona 87 – 00156 ROMA. Allo stesso modo, dovranno essere inviate alla medesima tutte le
documentazioni utili alla ricostruzione degli aventi ed alla quantificazione degli eventuali indennizzi.
2.6
DETERMINAZIONE DEL DANNO
Fermo il disposto di cui al punto 2.2 VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene
eseguita secondo i seguenti criteri:
1.
in caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro,
applicando sul valore del veicolo (comprensivo degli accessori documentati con fattura o
documento equipollente) indicato sulla fattura di acquisto, un deprezzamento dovuto all’età, sulla
base della seguente tabella:
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TABELLA DI DEPREZZAMENTO
Giorni trascorsi dalla data di prima
dal 1° al
al 365°
immatricolazione alla data del
sinistro
% di deprezzamento
0
Valore commerciale
100%
(% del valore assicurato)
2.
dal 366°
al 730 °
dal 731
al 1096
dal 1097 al
1462°
dal 1463°
al 1828°
20%
80%
30%
70%
35%
65%
45%
55%
in caso di danno parziale l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. La
liquidazione del danno, come concordato, verrà effettuata direttamente all’Assicurato previo nulla
osta di DCSF. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o
sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti
dovuto alla loro usura o vetustà; tale degrado non verrà applicato per i primi 24 mesi dalla data
di decorrenza della copertura, per tutte le parti del veicolo tranne che per i pneumatici, le batterie
e l’impianto di scarico, per i quali la non applicabilità del degrado d’uso è limitata ai primi 12 mesi.
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al
momento del sinistro al netto del valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in
occasione della riparazione né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri
pregiudizi.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. qualora l’Assicurato la
tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.
Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del
veicolo, calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale.
2.7
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti.
Nel caso l’accordo non sia raggiunto, quando una delle parti lo richieda, la liquidazione potrà aver
luogo mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato secondo le procedure
dell’arbitrato.
2.8
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza,
prima che il danno sia stato accertato dalla Società.
2.9
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di ritrovamento del veicolo il Contraente o l’Assicurato deve darne immediato avviso alla
Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto
dalle autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso
di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed
agevolando le operazioni connesse.
Qualora il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo, la Società indennizzerà i danni parziali
eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro.
2.10
RELITTI
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti
sui residui del sinistro. A richiesta della Società, il Contraente o l'Assicurato dovrà produrre
l’attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di
immatricolazione.
Programma Chrysler/Jeep
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2.11
CLAUSOLA DI VINCOLO
La presente polizza è vincolata alla spettabile DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. per tutta la
durata del contratto di leasing o di finanziamento.
La Società si obbliga, per la durata della polizza ed indipendentemente dalle risultanze al PRA a:
•
•
•
non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto;
comunicare a DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A. ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il
veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
non pagare, in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'eventuale indennizzo senza il
consenso scritto di DaimlerChrysler Servizi Finanziari S.p.A.
GESTIONE DEL CONTRATTO
3.1
CLAUSOLA BROKER
La gestione della presente polizza è affidata alla DaimlerChrysler Servizi Assicurativi S.p.A. con
sede in Roma, Via G. V. Bona n. 87 in qualità di Broker, ai sensi della Legge n. 792/1984.
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Società
oppure al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Società dà
atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker, si intenderà fatta a tutti gli effetti alla
Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società (nel nome e per conto del
Contraente) si intenderà fatta dal Contraente stesso.
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Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve inoltrare denuncia scritta entro 3 giorni da quando ne
sia venuto a conoscenza.
La denuncia va anticipata a mezzo fax al numero 06.23325110 e trasmessa a mezzo
Raccomandata A/R a DaimlerChrysler Servizi Assicurativi S.p.A. – Ufficio Sinistri Via G. V.
Bona 87 – 00156
La denuncia va sempre presentata alle competenti Autorità in caso di
‰
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Furto/Incendio totale
Rapina
Furto parziale
Atto vandalico
Alla denuncia va allegata la seguente documentazione
In caso di DANNO TOTALE
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N. 2 originali della denuncia alle Autorità (un originale serve per il P.R.A.)
TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
Copia del libretto di circolazione
Certificato di Proprietà con annotata “Perdita di Possesso”
Estratto Cronologico con annotata “Perdita di possesso” o ricevuta della richiesta
Dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell’IVA
Copia della fattura di acquisto dell’autovettura
Procura a Vendere a favore della Società.
Certificato di chiusa inchiesta oppure copia della richiesta
Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing o di finanziamento
Eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o del libretto di
circolazione
In mancanza della prevista documentazione non sarà possibile gestire la pratica di
furto.
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In caso di DANNO PARZIALE
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‰
N. 1 originale della denuncia alle Autorità
Copia del libretto di circolazione
Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo e del tempo necessario per la
riparazione
Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell’ammontare presunto del danno o
descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l’eventuale incarico peritale)
Originale della fattura di riparazione (in copia solo se il soggetto recupera l'IVA)
IN CASO DI ROTTURA CRISTALLI (copertura prestata per il solo danno accidentale)
‰
‰
‰
Denuncia con la dettagliata descrizione dell'evento
Originale fattura di riparazione (in copia solo se il soggetto recupera l'IVA)
Copia del libretto di circolazione
Per informazioni relative alla denuncia di sinistro
rivolgersi a:
DaimlerChrysler Servizi Assicurativi S.p.A.
Ufficio Sinistri – 800.914445
Lunedì – Giovedì: 9.00 - 18.00
Venerdì: 9.00 - 13.30
Programma Chrysler/Jeep
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.lgs. N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1.
DEFINIZIONI
a) dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
b)
dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento :
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed
esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio
dell’attività assicurativa e Riassicurativi, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
b) può essere anche diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e
promozione commerciale dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari della Società stessa.
3.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett.
a), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica,
raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione;
cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità,
tutela;
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione,
facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr.
successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di
responsabili (cfr. successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento.
4.
CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per
antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione
dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri ed agli adempimenti
connessi;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di
prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dell'interessato stesso.
Programma Chrysler/Jeep
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5.
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi in cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere o ad
eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso in cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere
ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di
promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti
dell'interessato.
6.
COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 2, lett. a), e per essere
sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del
settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori
di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad
esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine, società di servizi a cui siano affidati la gestione,
la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione;
organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle
quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario
centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui il punto 2, lett. b), a società
assicurative, bancarie e finanziarie del gruppo di appartenenza o comunque collegate con esso, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché a società di servizi informatici, di marketing e
comunicazione.
7.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all'Unione Europea.
9.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art. 7 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal
titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
10. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento è la MMI Assicurazioni S.p.A.
Responsabili del trattamento sono i Responsabili nominati dal Titolare e notificati al Garante della
Privacy, la cui lista è a disposizione presso la FUNZIONE PRIVACY di MMI Assicurazioni, o nel sito web:
www.mmiweb.it
La FUNZIONE PRIVACY nella persona del suo Responsabile pro-tempore è il soggetto designato ai fini
dell’ art. 7 della Legge. E-mail : [email protected]
Programma Chrysler/Jeep
15
NOTA INFORMATIVA
DEFINIZIONI
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1.1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
2
3
5
5
1.2
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
5
1.3
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
5
1.4
ESTENSIONE TERRITORIALE
5
1.5
IMPOSTE E TASSE
5
1.6
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
5
1.7
ALIENAZIONE E SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
5
NORME RELATIVE AI DANNI MATERIALI E DIRETTI
2.1
DANNI MATERIALI E DIRETTI
6
6
2.2
VALORE ASSICURATO
6
2.3
DANNI ESCLUSI
7
2.4
SCOPERTI E FRANCHIGIE
7
2.5
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
8
2.6
DETERMINAZIONE DEL DANNO
8
2.7
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
9
2.8
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
9
2.9
RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
9
2.10
RELITTI
9
2.11
CLAUSOLA DI VINCOLO
GESTIONE DEL CONTRATTO
3.1
CLAUSOLA BROKER
10
10
10
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Chrysler/Jeep