Piscaglia Rag. Luca – Consulente del lavoro
San Mauro Pascoli li 30/10/2013
Ai Signori Clienti
Loro indirizzi
Oggetto: Circolare informativa del mese di Novembre 2013.
Prorogato l'elemento economico di garanzia previsto dal Ccnl Studi professionali
Con accordo del 22 ottobre 2013, Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno stabilito la
proroga di sette mesi dell'art.8-ter del Ccnl Studi professionali, che prevedeva l'erogazione con la
retribuzione di ottobre di un elemento economico di garanzia. Tale proroga è applicabile alle sole Regioni
dove siano state presentate le piattaforme per la contrattazione di secondo livello.
(Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, accordo 22/10/2013)
Rilascio del Durc in presenza di crediti nei confronti della P.A.: le indicazioni ministeriali
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.40 del 21 ottobre, ha fornito le prime indicazioni relativamente al
rilascio del Durc nei confronti dei soggetti che presentino debiti contributivi di importo almeno pari a
crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. In questo caso il rilascio del Durc può
avvenire in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di tali crediti.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 21/10/2013, n.40)
Durc: intervento sostitutivo in caso di irregolarità contributiva
L’Inail, con nota n.5992 del 3 ottobre, ha fornito chiarimenti in materia di Durc, in merito all’intervento
sostitutivo in caso di irregolarità contributiva nell’ambito dei contratti pubblici. La L. n.98/13 ha rimodulato
la procedura per l’intervento sostitutivo nell’ambito dei contratti pubblici, prevedendo l’obbligo di
attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art.3, co.1, lett.b), del DPR n.207/10, e ha previsto
l’applicazione di tale procedura alle Amministrazioni pubbliche che erogano sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, per i quali è prevista l’acquisizione
d’ufficio del Durc. Il flusso operativo per l’intervento sostitutivo delle Amministrazioni pubbliche
procedenti di cui sopra è identico a quello previsto per le stazioni appaltanti pubbliche: sono stati di
conseguenza aggiornati i modelli di comunicazione preventiva e il facsimile ad uso delle Sedi per
comunicare agli interessati i dati per il pagamento, in allegato alla nota.
(Inail, nota 3/10/2013, n.5992)
Conversione del D.L. n.93/13: eliminati i reati contestabili all’azienda ex L. n.231/01
È stata pubblicata nella G.U. n.242 del 15 ottobre la L. n.119, di conversione del D.L. n.93 del 14 agosto, in
materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere (c.d. Decreto sul femminicidio). In fase di
conversione del decreto le misure che determinavano la responsabilità delle società a norma della L.
n.231/01, per i delitti sulla privacy, sono state stornate dal testo della legge.
(Legge 15/10/2013, n.119; G.U. 15/10/2013, n.242)
Lavoro marittimo: pubblicata in Gazzetta la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 9 ottobre la Legge 23 settembre 2013, n.113, di
ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL n.186 sul lavoro marittimo e le norme di adeguamento interno.
La Legge, in vigore dal 24 ottobre, ha fissato a 16 anni l’età minima di ammissione al lavoro e ha previsto
modifiche al codice della navigazione in materia di: diserzione, sanzioni applicabili in caso di inosservanza di
ordini da parte dei membri dell’equipaggio, certificazione medica e assistenza sanitaria a bordo.
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(Legge 23/09/2013, n.113; G.U. 9/10/2013, n.237)
Congedo parentale a ore: non ancora fruibile nel pubblico impiego
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n.45298 del 7 ottobre, ha chiarito che, nell’ambito della
Pubblica Amministrazione, non è ancora possibile fruire del congedo parentale a ore, poiché i contratti
collettivi di comparto o la contrattazione quadro non hanno ancora provveduto al recepimento della
norma che lo prevede. L’art.32 del co.1-bis del D.Lgs. n.151/01 (aggiunto dall’art.1, co.339, lett.a, L.
n.228/12) ha infatti introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, demandando
alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l’applicazione e la fruizione di tale congedo.
(Dipartimento della Funzione Pubblica, nota 7/10/2013, n.45298)
Inail: nuove regole per l'iscrizione con "riattivazione" del codice ditta
L'Inail, con nota n.6262 del 14 ottobre, ha reso noto che, in applicazione dell'art.10 del D.M. 12 dicembre
2000, variano le modalità previste dall'Istituto per le iscrizioni con "riattivazione" del codice ditta.
Al fine di mantenere l'unicità della situazione contributiva e contabile, nel caso in cui un soggetto
identificato da un determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente inizi nuovamente un’attività
soggetta all’obbligo assicurativo, l'Istituto mantiene fermo il codice ditta già assegnato in precedenza,
procedendo alla "riattivazione" dello stesso, con l’istituzione di una nuova posizione assicurativa
territoriale per ogni singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.
Viene sottolineato che le denunce di iscrizione sono soggette al termine stabilito dall’art.12, co.1 e 2, del
DPR n.1124/65 e cioè contestualmente all'inizio dei lavori.
(Inail, nota 14/10/2013, n.6262)
Istituita una nuova causale contributo per i versamenti EN.BI.VI.SI.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.66/E dell’11 ottobre, ha istituito la causale contributo “MI53”,
denominata “Ente Bilaterale Contrattuale per la Vigilanza e la Sicurezza – EN.BI.VI.SI.”, che permette
all’Inps la riscossione, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale
Contrattuale per la Vigilanza e la Sicurezza.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 11/10/13, n.66/E)
Istituita una nuova causale contributo per i versamenti E.BI.L.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.64/E datata 11 ottobre, ha istituito la causale contributo “EBIL”,
denominata “Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori – EBIL”, che permette all’Inps la riscossione,
tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Imprese e
Lavoratori.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 11/10/13, n.64/E)
Soppresse alcune causali contributo
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.65/E dell’11 ottobre, ha soppresso, su richiesta dell’Inps, le
seguenti causali contributo:
 “IADP” denominata “Incremento addizionale passeggeri”;
 “DOM4” denominata “Associazioni dei datori di lavoro domestico”;
 “DCON” denominata “Prima rata condono Dm ex lege 448/98”;
 “ACON” denominata “Prima rata condono lavoratori agricoli ex lege n.448/98”.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 11/10/13, n.65/E)
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Accessi anomali alle banche dati dell’Inps: i provvedimenti dell'Istituto
L’Inps, con messaggio n.16257 datato 11 ottobre, ha reso noto che, in attuazione delle misure di sicurezza
in materia di accesso alle banche dati, ha intensificato le attività di controllo sul rispetto delle regole di
accesso e utilizzo dei dati personali. Nel caso in cui l'Istituto riscontrasse la presenza di anomalie o
sospette irregolarità negli accessi provvederà alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento
posto in essere e alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati. Il mancato o parziale
invio di quanto richiesto comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza, con contestuale segnalazione
al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministero del Lavoro e all’Agenzia delle Entrate, per le
attività di competenza e, ricorrendone i presupposti, agli organi giudiziari per quanto di competenza in
ordine ad eventuali ipotesi di reato.
(Inps, messaggio 11/10/2013, n.16257)
Inps: pescatori autonomi nuova aliquota contributiva anno 2013
L'Inps, con la circolare n.137 del 25 settembre 2013, ha reso noto l'adeguamento, relativo all'anno 2013,
dell'aliquota contributiva per i pescatori autonomi, anche quando non siano associati in cooperativa.
La misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori è pari a € 26,15.
(Inps, circolare 25/09/2013, n.137)
Polizze speciali Inail: adeguamenti in GraWeb e nuovi servizi telematici
L'Inail, con le note nn.5864-5865-5866-5867 del 27 settembre, ha reso noto che sono disponibili i servizi
Inail on line per la gestione, rispettivamente, delle polizze speciali: RX e sostanze radioattive; assicurazione
frantoi; Istituto e scuole non statali; vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative ed
organismi associativi di fatto. L’Istituto ha inoltre comunicato che sono disponibili le implementazioni
rilasciate in GRA Web per la gestione delle sanzioni civili.
I nuovi servizi sono illustrati nei manuali pubblicati nella sezione “Manuali operativi” del portale
www.inail.it – Servizi online – Istruzioni e Manuali.
(Inail, note 27/09/2013, nn.5864-5865-5866-5867)
Iva al 22% dal 1° ottobre: tolleranza nella prima fase di applicazione
In applicazione dell’art.40, co.1-ter del D.L. n.98/11, come da ultimo modificato dall’art.11, co.1, lett.a) del
D.L. n.76/13, dal 1° ottobre 2013 è scattato l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22%.
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 30 settembre, ha precisato che gli operatori
economici dovranno applicare dal 1° ottobre la nuova aliquota Iva al 22% e che, qualora nella fase di prima
applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la
fatturazione e i misuratori fiscali, è possibile regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi
annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 30/09/2013)
ZFU del Mezzogiorno: agevolazioni fiscali e contributive
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 9 ottobre la circolare n.32024 del Ministero
dello Sviluppo Economico, che fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai
limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste in
favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU)
dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Sicilia e Puglia) e, in via sperimentale, nel
territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Gli aiuti, nei limiti del regime de
minimis, potranno essere fruiti attraverso sconti fiscali o previdenziali.
(Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 30/09/2013 n.32024; G.U. 9/10/2013, n.237)
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Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile
L’Inail, con circolare n.47 del 1° ottobre, ha comunicato che dal 1° luglio 2013 l’importo mensile
dell’assegno di incollocabilità è fissato nella misura di € 253,04.
Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale servizi informativi e
telecomunicazioni con il pagamento del rateo di novembre 2013.
(Inail, circolare 1/10/2013, n.47)
Pensione di inabilità: le istruzioni per la totalizzazione
L'Inps, con circolare n.140 del 3 ottobre, ha sciolto la riserva in tema di pensioni di inabilità, fornendo
istruzioni relativamente all’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme
assicurative: per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla Gestione Separata, il trattamento di
inabilità è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché
tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
Destinatari della disposizione in esame sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate
dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013.
(Inps, circolare 3/10/2013, n.140)
Gli accordi di prepensionamento analizzati dalla Fondazione Studi
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.12 del 7 ottobre, ha analizzato gli accordi di
prepensionamento previsti dalla L. n.92/12, art.4, per agevolare la fuoriuscita dal mondo del lavoro e
accedere alla pensione. La circolare, attraverso l’analisi costi-benefici, illustra i vantaggi dell’accordo, sia
per i datori di lavoro che per i lavoratori, ed è corredata da facsimile per la fideiussione bancaria.
(Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 7/10/2013, n.12)
Riscatto della laurea: nuove modalità per gli iscritti ex Enpals
L'Inps, con circolare n.147 del 14 ottobre, ha reso noto che per la presentazione della domanda del riscatto
della laurea da parte degli iscritti alla Gestione ex Enpals l'unico canale utilizzabile è quello telematico, con
decorrenza 4 novembre 2013.
(Inps, circolare 14/10/2013, n.147)
INTERVALLI TRA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – CHIARIMENTI MINISTERIALI
Tra le modifiche alla normativa sul contratto a tempo determinato, quelle introdotte dall’art.7, co.1, lett.C)
del D.L. n.76/13 sono andate a ripristinare i “vecchi” termini di intervallo, obbligatori tra due distinti e
susseguenti contratti a termine. Attualmente, quindi, i periodi di interruzione sono i seguenti:
 10 giorni nel caso di durata del primo contratto fino a 6 mesi;
 20 giorni se la durata primo contratto è maggiore di 6 mesi.
Con la Riforma del Lavoro del 2012, infatti, si era provveduto ad ampliare i termini preesistenti portandoli,
rispettivamente, a 60 e 90 giorni nel caso di primo contratto di durata pari o inferiore a 6 mesi, ovvero
superiore a 6 mesi. A fronte di tale situazione, il legislatore era poi intervenuto prevedendo che la
contrattazione collettiva potesse, con specifici accordi, ridurre detti termini fino a 20 o 30 giorni. Questo
era avvenuto in numerosi settori produttivi.
Il ripristino dei termini brevi (10 - 20 giorni) si pone adesso in raffronto con il diverso termine (20 - 30
giorni) eventualmente introdotto dalla contrattazione collettiva di comparto. È quindi sorto il problema,
beninteso per i soli settori in cui ciò si sia verificato, di valutare quale sia il termine corretto di cui tenere
conto nell’operatività della stipula di contratti a termine.
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Il Ministero del Lavoro, investito della questione, con nota n.5426 del 4 ottobre 2013 ha precisato la
validità dei nuovi termini di legge, ossia 10 - 20 giorni, nella considerazione che i precedenti accordi
collettivi vanno comunque contestualizzati all’interno del quadro normativo precedente, più penalizzante.
Di fatto, quindi, secondo l’opinione ministeriale, i citati accordi contrattuali – e quindi i loro termini pari a
20 - 30 giorni – sono vanificati della nuova normativa in vigore, ferma restando la possibilità di stipula di
nuovi accordi collettivi che riducano o azzerino gli intervalli temporali. Eventuali nuovi accordi che
aumentino gli intervalli sono comunque possibili, ma produrrebbero effetti solo nei confronti delle parti
stipulanti.
IN VIGORE LE SEMPLIFICAZIONI PER L’APPRENDISTATO
La disciplina del contratto di apprendistato, in particolare quello c.d. professionalizzante o di mestiere,
sconta una complessità che è stata ancora una volta oggetto di attenzione da parte del legislatore che,
nello specifico, ha ritenuto di dover intervenire per tentare di semplificare alcuni aspetti del contratto di
apprendistato ovvero quelli inerenti agli obblighi formativi e documentali.
Come è noto, la norma prevede che il datore di lavoro, per la durata del contratto, eroghi all’apprendista la
formazione di tipo professionalizzante o di mestiere, la quale viene integrata dall’offerta formativa pubblica
interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte
complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni tenendo
conto dell’età e del titolo di studio del lavoratore. Proprio la disciplina dell’offerta formativa pubblica,
diversa Regione per Regione, unitamente alla compilazione del Piano Formativo Individuale e alla
registrazione sul Libretto formativo del cittadino, costituisce un chiaro elemento di complessità per coloro
che vogliono stipulare un contratto della richiamata fattispecie.
Proprio per superare queste difficoltà il D.L. n.76/13 aveva affidato alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il compito di adottare delle
linee guida, entro il 30 settembre 2013, volte a disciplinare il suddetto contratto, anche in vista di una
disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale.
Poiché le linee guida non sono state adottate entro i termini previsti, sono immediatamente operative,
anche in deroga ai contenuti dell’art.4 del D.Lgs. n.167/11, le semplificazioni previste dal legislatore.
In sostanza quindi, per tutte le assunzioni decorrenti dal 1° ottobre 2013 e per quelle antecedenti per le
quali il Piano Formativo non sia stato ancora elaborato, trovano applicazione i seguenti contenuti:
1. il Piano Formativo Individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; va specificato, però, che rimane
inalterato l’obbligo di effettuare la formazione nel suo complesso. La circolare n.35/13 del Ministero del
Lavoro ha chiarito che il personale ispettivo concentrerà in maniera prioritaria la propria attenzione sul
rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, esclusivamente in
relazione ai suoi contenuti;
2. la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali, eventualmente
acquisita, è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di Libretto formativo del
cittadino, la registrazione della stessa si ritiene debba avvenire almeno mensilmente (vedi fac-simile
sotto);
Tipologia
Descrizione
Contesto di
acquisizione
(in quale
percorso/situazione
Periodo di
acquisizione
(anno/i in cui sono
state sviluppate le
Tipo di evidenze
documentali a
supporto
dell’avvenuta
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sono state sviluppate
le competenze
indicate)
competenze
indicate)
acquisizione delle
competenze
descritte
3. in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove
l’impresa ha la propria sede legale e le rispettive comunicazioni potranno essere accentrate al medesimo
servizio informatico.
Occorre peraltro segnalare che il 17 ottobre scorso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
ha approvato e trasmesso ai Ministeri competenti una proposta di Linee guida per l’apprendistato
professionalizzante, con richiesta di esame nella prima seduta utile della Conferenza Stato Regioni, di cui si
darà conto una volta approvate.
La norma prevede infatti che siano operative le semplificazioni illustrate, salva la possibilità di una diversa
disciplina in seguito all’approvazione delle linee guida o delle disposizioni di specie da parte delle singole
Regioni.
LIQUIDAZIONE ASPI
L’Inps è recentemente intervenuto con due distinte circolari, la n.144 e la n.145, sul tema della
determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione e della
liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti della medesima indennità,
di cui si sintetizzano i principali contenuti.
Prestazioni ASpI e mini ASpI
Premesso che dal 1° gennaio 2013 rientrano nell’ambito di applicazione dell’ASpI tutti i lavoratori
dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa di cui al DPR n.602/70 e il personale
artistico, teatrale e cinematografico, con circolare n.144/13 l’Istituto ha provveduto a fornire le istruzioni
attuative per liquidare l’indennità, alla nuova platea di soggetti, in funzione dell’effettiva aliquota di
finanziamento.
In primis viene ricordato che per gli apprendisti l’aliquota contributiva, per il finanziamento dell’indennità
di disoccupazione, è dovuta da subito nella misura piena (1,61%): per tale ragione, alla ricorrenza dei
requisiti oggettivi e soggettivi, il trattamento corrispondente sarà erogato interamente.
Per i soci lavoratori e il personale artistico come sopra richiamato la misura della contribuzione, per il
2013, è pari allo 0,32%, pertanto le indennità di ASpI e mini ASpI saranno liquidate in misura proporzionale
all’aliquota effettiva e cioè per un importo pari al 20% della misura delle indennità, calcolate ai sensi delle
disposizioni contenute nella L. n.92/12.
Liquidazione anticipata in un’unica soluzione importi ASpI
La circolare n.145 interviene per chiarire le istruzioni relative alla possibilità di richiedere la liquidazione
anticipata in un’unica soluzione degli importi del trattamento di ASpI o mini ASpI non ancora percepiti, al
fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo o parasubordinato (anche nella modalità del lavoro a
progetto), ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in
cooperativa. I soggetti che abbiano intenzione di avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della
prestazione dovranno presentare all’Inps una specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione
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dell’ASpI o mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o
parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.
È opportuno ricordare che, in caso di svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario, a
pena di decadenza, deve informare l’Inps, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale
attività. Qualora l’attività di auto impresa, micro impresa, parasubordinata o l’associazione in cooperativa
sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione di
disoccupazione, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla
data di presentazione della domanda di disoccupazione ASpI o mini ASpI.
Per coloro che siano già beneficiari dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì – al
9 ottobre 2013 – già avviato un’attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o
un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione
della domanda di anticipazione decorrerà da tale data.
La domanda potrà essere presentata:
 via web, tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto,
 tramite Patronato/intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
 tramite Contact Center Multicanale Inps-Inail, telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa
o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.
L'istanza intesa ad ottenere l’anticipazione della prestazione di ASpI o mini ASpI dovrà contenere i seguenti
elementi:
 nei casi in cui, per l'esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica
autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio
dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi, unitamente all’indicazione degli estremi per la
successiva verifica;
 per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l'avvenuta
iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per
territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio,
unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
 per l’avvio di attività lavorativa in forma autonoma:
- per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata
Inizio Attività (SCIA) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune
competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;
- per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento, oltre che
agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), all'iscrizione nel Registro delle Imprese,
se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel Repertorio Economico
Amministrativo (REA);
- per l'attività artigiana è possibile fare riferimento, oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata
Inizio Attività (SCIA), all'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per
l'artigianato, che operano presso le Camere di Commercio.
Per le attività per le quali non esista l'albo o non sia obbligatoria l'iscrizione, come pure nei casi di attività
commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di
anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l'assunzione
di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione (numero di
partita Iva, contratto di affitto, utenze ecc, iscrizione alla Gestione Separata di cui all’art.1, co.26, L.
n.335/95).
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L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, dopo la validazione da
parte delle strutture territoriali, potrà avvenire:
 mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
 mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP
di residenza o domicilio del richiedente.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E CONTRIBUTO ASPI
Con l’interpello n.29 del 24 ottobre 2013 il Ministero del Lavoro ha confermato che, in caso di
licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, si configura comunque
il diritto del lavoratore a percepire l’ASpI, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di
versare il contributo di licenziamento previsto dalla Legge Fornero per i casi di interruzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dovuto nelle stesse ipotesi che darebbero diritto all’ASpI.
Quindi il licenziamento disciplinare costituisce un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, anche
se conseguente a un comportamento del lavoratore idoneo a produrlo perché, come spiega il
Ministero, le cause di esclusione dall’ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro sono
tassative e riguardano i casi di dimissioni (tranne quelle per giusta causa o intervenute durante il
periodo di maternità tutelato) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Inoltre, a supporto delle proprie conclusioni, il Ministero ritiene che:
 il licenziamento sia già un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore, con la
conseguenza che negare la corresponsione dell’ASpI costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria nei
suoi confronti;
 il licenziamento disciplinare non possa essere qualificato come disoccupazione “volontaria”, perché
frutto della libera determinazione e valutazione del datore di lavoro nell’esercizio di un potere
discrezionale;
 potrebbe risultare iniquo negare l’ASpI nell’ipotesi in cui il giudice ordinario dovesse successivamente
ritenere illegittimo il licenziamento eventualmente impugnato.
CONTRIBUTO PER CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI
Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano
una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni
lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo in percentuale sulla
retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento.
Con l’interpello 28 del 24 ottobre 2013 il Ministero del Lavoro ha ritenuto che tale contributo spetti
limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro e non
anche a fronte di assunzioni “in eccedenza”, cioè tali da produrre un incremento complessivo degli
occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria.
Tale conclusione emerge dalla lettura della norma, dalla quale si evince come il Legislatore abbia
inteso concedere un’agevolazione alle aziende esclusivamente laddove queste ultime,
programmando una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano
contestualmente all’assunzione di nuovo personale in modo tale da “bilanciare” la predetta
riduzione ed è confermata dalla prassi dell’Inps, che ha inoltre chiarito che, qualora l’assunzione dei
lavoratori avvenga progressivamente, i benefici possono essere concessi soltanto quando sarà stato
raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario.
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RESPONSABILITÀ IN CASO DI APPALTO
A seguito delle modifiche intervenute nel corso dell’estate, si riepilogano ai Signori Clienti le disposizioni in
vigore in materia di responsabilità in caso di contratto di appalto.
L’oggetto
Norma
Art.1676 c.c.
Art.29, co.2,
D.Lgs. n.276/03
Art.35, co.28, D.L.
n.223/06
Art.35, co.28-bis,
D.L. n.223/06
Oggetto
Importi dovuti ai dipendenti dell'appaltatore che hanno svolto la loro attività per
l’appalto
Trattamenti retributivi, incluso il Tfr, e contributi previdenziali e premi assicurativi,
escluse le sanzioni civili, in relazione a lavoratori dipendenti e parasubordinati (ad
esempio co.co.pro.) ed esclusa la Pubblica Amministrazione
Versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal
subappaltatore all’erario per le prestazioni svolte nel subappalto
Verifica della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti
previsti dal co.28 da parte di appaltatori e subappaltatori
I soggetti coinvolti
Norma
Art.1676 c.c.
Art.29, co.2,
D.Lgs. n.276/03
Art.35, co.28,
D.L. n.223/06
Art.35, co.28-bis,
D.L. n.223/06
Soggetti coinvolti
Committente nei confronti degli ausiliari dell’appaltatore che possono proporre
azione diretta nei suoi confronti
Committente obbligato in solido con l’appaltatore nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori
Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
Il committente è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a €
200.000,00 se non verifica la correttezza degli adempimenti di appaltatore e
subappaltatore
I limiti
Norma
Art.1676 c.c.
Art.29, co.2,
D.Lgs. n.276/03
Art.35, co.28,
D.L. n.223/06
Art.35, co.28-bis,
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Le esimenti
Norma
Art.29, co.2,
D.Lgs. n.276/03
Limiti
Importo del debito del committente nei confronti dell’appaltatore nel momento in
cui il lavoratore propone la domanda
Due anni dalla cessazione dell’appalto, per i soli trattamenti retributivi, contributi e
premi relativi al periodo dell’appalto
Ammontare del corrispettivo dovuto
Inesistenza di irregolarità nei versamenti eseguiti da appaltatore e subappaltatore
Esimenti
Per le sole retribuzioni, i Ccnl sottoscritti da associazioni comparativamente più
rappresentative del settore possono individuare metodi e procedure di controllo e
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Art.35, co.28,
D.L. n.223/06
Art.35, co.28-bis,
D.L.223/06
di verifica della regolarità complessiva degli appalti che escludano l’applicazione
della solidarietà; inoltre il committente può richiedere il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori o,
qualora sia chiamato a pagare, esercitare l’azione di regresso nei confronti del
coobbligato
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, mediante
acquisizione di documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli
adempimenti scaduti alla data del versamento sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore
Prima di eseguire il pagamento del corrispettivo, il committente deve farsi esibire
dall’appaltatore la documentazione attestante l’esatto adempimento da parte
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli adempimenti previsti dal
co.28 scaduti alla data di pagamento
Riguardo alla documentazione da verificare, si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai
Caf imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n.445/00 – con
cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
 indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante
scomputo totale o parziale;
 riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente
o parzialmente, sono stati effettuati;
 contenere l’affermazione che le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di
appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei
versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente relativi al contratto d’appalto può essere
rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica, fermo
restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi
alle ritenute scadute a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.
Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al
beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, occorre attestare la regolarità dei
versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione
bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al
beneficiario.
TRATTAZIONE DI INFORTUNI AVVENUTI IN MISSIONE E IN TRASFERTA
L’Inail, con circolare n.52 del 23 ottobre, ha fornito chiarimenti in merito alla trattazione dei casi di
infortunio avvenuti in missione e in trasferta.
Occasione di lavoro e infortunio in itinere
L’Istituto distingue tra infortunio in occasione di lavoro e infortunio in itinere:
 occasione di lavoro: sono indennizzabili tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso
nella sua accezione più ampia, comprese tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della
prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse. L’unico limite
all’indennizzabilità riguarda il rischio elettivo, correlato a una scelta arbitraria del lavoratore, essendo
estraneo e non attinente all’attività lavorativa;
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 infortunio in itinere: in base al disposto dell’art.12, D.Lgs. n.38/00, è prevista espressamente la tutela
assicurativa degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi
particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla
prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la
copertura assicurativa. Per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre, dunque, che esso si
verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con
mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato.
Infortunio in missione e in trasferta
Si devono ritenere meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal
momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.
 Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione
lavorativa e viceversa
La circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l’evento
infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro temporaneamente
diversa rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l’abitazione e la sede abituale di servizio. La
missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro, pertanto tutto
ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in
quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, dal momento in cui la
missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.
L’evento non può ritenersi indennizzabile:
 nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame
funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
 nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore,
irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio
determinato esclusivamente da tali scelte.
 Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui
deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa
Per le stesse considerazioni sopra svolte, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal
lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, e viceversa,
devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere.
 Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare
temporaneamente
L’infortunio occorso in albergo non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui
indennizzabilità è stata esclusa dalla Corte di Cassazione.
Gli eventi accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata
abitazione, poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta e poiché
il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo
delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione.
Efficacia nel tempo
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Le disposizioni della circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le
quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise
con sentenza passata in giudicato.
ISTRUZIONI PER L’ASSUNZIONE DI OVER 50 E DONNE IN AGRICOLTURA
Con la circolare n.139/13, l’Inps ha illustrato le modalità operative per denunciare l’assunzione di lavoratori
con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego
da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree,
da parte delle aziende agricole.
Dopo l’approvazione del modulo di richiesta incentivo trasmesso dall’azienda, l’Inps attribuisce un codice di
autorizzazione, il cui valore è 2H, con relative date di inizio e fine autorizzazione, con cui l’azienda potrà
denunciare i lavoratori per la cui assunzione si sia richiesto di accedere agli incentivi, mediante indicazione
nell’apposito campo denominato CODAGIO, che integra i dati occupazionali-retributivi (quadro F) del
lavoratore nel modello Dmag.
Per una corretta dichiarazione, per le sole denunce principali (Tipo Dichiarazione P), occorre indicare per il
lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi per il mese, anche:
 il valore Y per il Tipo Retribuzione;
 non indicare alcun valore di retribuzione;
 il valore 2H nel campo CODAGIO.
Al momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag, la stessa sarà scartata nelle ipotesi di non
congruità tra i dati contenuti nella stessa e quelli della richiesta dell’incentivo.
Per l’incentivo in oggetto non è prevista la presentazione di dichiarazioni Dmag di Tipo V.
Tali modalità saranno disponibili a partire dalla denuncia del terzo trimestre 2013.
Per le aziende che hanno proceduto all’assunzione di lavoratori per il primo e secondo trimestre 2013,
l’Inps effettuerà il calcolo della quota di incentivo spettante per i suddetti trimestri ed entro dicembre 2013
l’importo spettante sarà reso disponibile alle aziende, che potranno presentare apposita istanza di
rimborso o compensazione sui contributi dovuti.
COMUNICAZIONI ALL’INPS DEL LAVORATORE IN CIG O MOBILITÀ - NUOVE INDICAZIONI
Il lavoratore subordinato soggetto a trattamento di cassa integrazione salariale o mobilità, nel caso di
assunzione da parte di altro datore di lavoro, aveva l’onere di comunicare all’Inps l’instaurazione del nuovo
rapporto di lavoro. Tale comunicazione doveva essere operata, in via preventiva (ex art.8, co.5, L. n.160/88)
nel caso di integrazione salariale o in via successiva entro 5 giorni (ex art.9, co.1, lett. D), L. n.223/91) nel
caso della mobilità, pena la decadenza dal beneficio del trattamento assistenziale.
Già in precedenza, stanti le modalità informatiche di comunicazione dell’instaurazione del rapporto di
lavoro, a mezzo del modello Unilav, era evidente come una tale comunicazione avesse pluriefficacia verso
tutti gli enti pubblici interessati, ossia Centri per l’Impiego, Inps, Inail, DTL, Prefettura. Con il Decreto Lavoro
(D.L. n.76/13) è stata tuttavia ribadita tale polivalenza informativa, andando in qualche modo a rafforzare
lo specifico strumento comunicativo.
In considerazione di quanto sopra l’Inps, con proprio messaggio 25 settembre 2013, n.15079, prendendo
atto della nuova disposizione normativa, ha stabilito che, ove il nuovo datore di lavoro abbia inviato la
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (mod. Unilav), tale comunicazione debba
considerarsi equipollente alle comunicazioni che erano previste, come visto in precedenza, a carico del
lavoratore.
In sostanza, quindi, cade l’onere comunicativo a carico del lavoratore nei confronti dell’Inps, non essendovi
alcun rischio di decadenza dai trattamenti di integrazione salariale o di mobilità allorquando il sistema
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informatico, e quindi anche l’Inps, abbia ricevuto il mod. Unilav relativo al nuovo rapporto di lavoro.
L’Istituto previdenziale provvederà, in tali casi, a prendere atto della nuova situazione e ad operare le
eventuali sospensioni dei trattamenti previsti.
Resta opportuno che il lavoratore effettui la comunicazione al proprio datore di lavoro originario.
ISTRUZIONI PER LO SGRAVIO 2012 SULLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Terminata la fase di richiesta, l’Inps ha comunicato l’ammissione allo sgravio sulla contrattazione di
secondo livello per l’anno 2012 e, con il messaggio n.14855/13, ha illustrato le modalità operative per la
fruizione del beneficio mediante conguaglio.
Misura e aliquota
Gli importi comunicati sono la misura massima conguagliabile, ma qualora le aziende abbiano titolo a un
importo minore per qualunque ragione, dovranno conguagliare la sola quota di beneficio effettivamente
spettante, ricordandosi che la fruizione del beneficio è condizionata alla regolarità contributiva e al rispetto
della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Per il calcolo dello sgravio si deve utilizzare l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Coesistenza di premi
Il beneficio deve essere fruito in proporzione, qualora siano stati corrisposti premi stabiliti da diverse
tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale).
Ad esempio, per un lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 34.000,00, un
premio da contrattazione aziendale di € 1.000,00 e un premio da contrattazione territoriale di € 700,00, la
misura massima di premio sgravabile è di € 765,00(€ 34,000*2,25%) pari a uno sgravio azienda di € 191,00
(€765,00*25%) e lavoratore di € 70,00 (€765,00*9,19%), di cui sgravio sul premio contratto aziendale (€
1000/(€ 1000+€ 700)= 59% e sgravio sul premio contratto territoriale (€ 700/(€ 1000+€ 700)= 41%, da
ripartirsi come segue:
 sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 113,00 (€ 191,00*59%);
 sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 41,00 (€ 70,00*59%);
 sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 78,00 (€ 191,00*41%);
 sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 29,00 (€ 70,00*41%).
Operazioni societarie
In presenza di operazioni societarie (es. fusione) intervenute in attesa dell’ammissione allo sgravio
dell’azienda incorporata con passaggio di lavoratori, il conguaglio deve essere effettuato dal datore di
lavoro subentrante per l’intero premio corrisposto, anche se in parte erogato dal precedente datore di
lavoro, il quale non applicherà lo sgravio, previa richiesta all’Inps dell’attribuzione del codice di
autorizzazione previsto.
Aziende cessate
Le aziende che, autorizzate allo sgravio, abbiano sospeso/cessato l’attività nelle more del provvedimento di
ammissione, devono applicare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) per godere
del beneficio.
I datori di lavoro/committenti con obbligo di versamento della contribuzione Ivs alla Gestione ex Enpals
devono presentare istanza di rimborso delle somme spettanti, così come i datori di lavoro iscritti alla
Gestione Dipendenti Pubblici autorizzati allo sgravio.
Modalità di recupero dello sgravio
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I datori di lavoro non agricoli, per conguagliare l’incentivo, devono utilizzare gli appositi codici causale,
restituendo ai lavoratori all’atto del conguaglio la quota di beneficio di loro competenza, entro il 16
dicembre 2013.
Contrattazione aziendale
Contrattazione territoriale
L984 Sgr. aziendale ex. DM 27-12-2012 quota a L986 Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a
favore del D.L.
favore del D.L.
L985 Sgr. aziendale ex. DM 27-12-2012 quota a L987 Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a
favore del lavoratore
favore del lavoratore
Per restituire eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle spettanti si deve utilizzare il codice causale
“M964” - avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” - da valorizzare
nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso Uniemens.
Aziende agricole
Le aziende devono presentare all’Inps un’istanza cartacea sul modello allegato al messaggio, indicando i
seguenti dati:
 importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;
 importo dello sgravio per contrattazione territoriale, indicando separatamente l’importo relativo alla
quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore;
 importo dello sgravio per contrattazione aziendale, indicando separatamente l’importo relativo alla
quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore.
L’Inps acquisirà i dati e comunicherà all’azienda l’importo dell’eventuale credito residuo, che potrà essere
oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di azienda
cessata, essere richiesto a rimborso.
Gestione ex Inpdap
Destinatari del beneficio sono i datori di lavoro iscritti all’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici, aventi natura
giuridica di “impresa privata”, al cui personale è stato riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento
dell’iscrizione originaria a seguito dei processi di privatizzazione e il recupero di quanto spettante deve
essere effettuato utilizzando il flusso Uniemens (ListaPosPA) mediante l’indicazione dell’importo del
contributo da recuperare nell’elemento Recupero Sgravi, valorizzando il Codice Recupero con il valore 2 (L.
n.247/07) nell’elemento <E0_PeriodoNelMese>, per i dipendenti in servizio, ovvero, nell’elemento
<V1_PeriodoPrecedente> per i dipendenti cessati.
Se sia cessata o sia stata sospesa l’attività, potrà essere presentata all’Inps istanza di rimborso.
Gestione ex Enpals
Non costituiscono oggetto di sgravio il contributo di solidarietà e il contributo aggiuntivo (1%) dovuto sulle
quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Lo sgravio deve essere applicato prima sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione Ivs e, solo in caso di
successiva capienza, in relazione alle “contribuzioni minori”.
La retribuzione annua per determinare il tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio:
 con riguardo ai lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, ha
un limite nel massimale annuo pari, per l’anno 2012, a € 96.149,00;
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 per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, ha il limite
del massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione pari, per l’anno 2012, a €
700,93, moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino a un massimo di 312;
 per gli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995 ha il limite nel massimale giornaliero imponibile
(pari per l’anno 2012 a € 308,17) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un
massimo di 312.
Le imprese ammesse allo sgravio:
 ne possono usufruire operando una compensazione, mediante un minor versamento dei contributi
obbligatori da effettuarsi su una o più mensilità purché entro il giorno 16 dicembre 2013, da effettuarsi
mediante i modelli di pagamento F24/I24 riportanti l’indicazione della competenza dei mesi che hanno
generato il credito ed i relativi importi compensati.
 saranno contattate dall’Inps per definire le modalità di conguaglio della contribuzione versata in eccesso;
 potranno presentare istanza di rimborso all’Inps se nel frattempo abbiano sospeso/cessato l’attività.
Inpgi
Per fruire dello sgravio le aziende dovranno rivolgersi direttamente all’Inpgi.
Contribuzioni minori
Per i lavoratori in relazione ai quali siano versate all’Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio opera sulla
posizione contributiva Inps per la sola quota spettante sulle medesime contribuzioni. Alle posizioni
contributive interessate, diverse dai datori di lavoro agricoli, è stato automaticamente assegnato il codice di
autorizzazione “9D”.
BENEFICI CONTRIBUTIVI ZONE MONTANE PER LE COOPERATIVE
Si informano i Signori Clienti che l’Inps, con il messaggio n.15570 del 1° ottobre 2013, ha fornito importanti
precisazioni relativamente alla concessione dei benefici contributivi previsti per le zone montane e
svantaggiate a favore delle cooperative ex L. n.240/84, a seguito dell’interpretazione autentica fornita nel
corso dell’estate dal Decreto Fare (D.L. n.69/13)
La determinazione della misura delle riduzioni contributive spettanti alle cooperative è definita secondo il
metodo della proporzionalità tra quantità di prodotto coltivato o allevato dai singoli soci, e
successivamente conferito, e quantità dello stesso prodotto effettivamente trasformato e, ai fini della
formazione della percentuale di contribuzione agevolata spettante alle cooperative, concorre anche il
prodotto coltivato o allevato dai soci che si avvalgano di eventuali contratti agrari di natura associativa.
Pertanto, l’Inps ritiene non più valide le proprie precedenti istruzioni che consideravano non applicabile
l’agevolazione per i prodotti che, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provenissero da
soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto
societario.
Con il successivo messaggio del 3 ottobre 2013, n.15806, l’Istituto ha corretto un errore del precedente
messaggio n.15570, ribadendo che non si darà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi
effettuati antecedentemente all’entrata in vigore della norma interpretativa.
RIVALUTATI I MINIMALI E I MASSIMALI INAIL PER L’ANNO 2013
Si informano i Signori clienti che l’Inail ha reso noti i minimali e i massimali di rendita, validi dal 1° luglio
2013, per la determinazione dei premi.
 Settore industria
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Il minimale e il massimale di rendita, da applicare per il settore industria, sono pari a € 15.983,10 e a €
29.682,90.
 Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Dal 1° luglio 2013 la retribuzione convenzionale per detenuti e internati, allievi di corsi di istruzione
professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in
tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o
riqualificazione professionale è la seguente:
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
RETRIBUZIONE
giornaliera
mensile
EURO
53,28
1.331,93
 Familiari partecipanti all’impresa familiare
Dal 1° luglio 2013 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i familiari partecipanti all’impresa
familiare è il seguente:
€ 53,51
 Collaboratori
Si segnala che per i lavoratori parasubordinati il minimale e il massimale mensili validi dal 1° luglio 2013
sono:
LAVORATORI PARASUBORDINATI: MINIMALI E MASSIMALI
1° luglio 2013
LIMITE MENSILE
minimo
massimo
EURO
1.331,93
2.473,58
 Lavoratori dell'area dirigenziale
Dirigenti senza contratto part- time
I lavoratori dell’area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che, pur in carenza di
detta qualifica, sono inquadrati nell’area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti
collettivi (lavoratori con mansioni o funzioni direttive).
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DIRIGENTI
RETRIBUZIONE
giornaliera
mensile
EURO
98,94
2.473,58
Dirigente con contratto part- time
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l’importo orario del
massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DIRIGENTI A TEMPO PARZIALE
RETRIBUZIONE
EURO
Retribuzione convenzionale oraria
12,37
RIVALUTATE LE PRESTAZIONI INAIL
L’Inail, con circolare n.50 del 10 ottobre 2013, ha comunicato la rivalutazione annuale, con decorrenza 1°
luglio 2013, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori
industria, agricoltura e per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia autonomi.
RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
Settore industria
retribuzione media giornaliera
retribuzione annua minima
retribuzione annua massima
Settore agricoltura lavoratori subordinati
retribuzione convenzionale annua (tempi determinati)
retribuzione annua minima
retribuzione annua massima
Medici radiologi
retribuzione convenzionale annua
Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi
eventi anno 2005 e precedenti
eventi anno 2006
eventi anno 2007
eventi anno 2008
eventi anno 2009-2010-2011-2012
€ 76,11
€ 15.983,10
€ 29.682,90
€ 24.122,02
€ 15.983,10
€ 29.682,90
€ 59.273,59
€ 26.081,69
€ 25.888,86
€ 26.571,92
€ 26.345,75
€ 26.338,99
L’assegno una tantum
L’assegno una tantum per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte ammonta ad euro
2.108,62 sia per il settore industria che per il settore agricoltura.
ACCESSO A ENTRATEL ANCHE CON PEC
L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 1° ottobre, ha reso noto che è possibile presentare le
domande di abilitazione a Entratel anche tramite Posta elettronica certificata (Pec), precisando che restano
disponibili anche le tradizionali modalità di presentazione delle istanze.
A tal fine è a disposizione un unico modello editabile, che assorbe i cinque precedentemente in uso,
utilizzabile sia per le nuove richieste di abilitazione sia per eventuali variazioni su utenze già attive.
Nuovo sistema: procedura
Il nuovo sistema prevede i seguenti passaggi:
1. richiedere via web, collegandosi al sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice di pre-iscrizione, che
viene fornito in tempo reale insieme all’indirizzo Pec cui inviare la domanda di abilitazione;
2. compilare il modello dedicato, disponibile in formato pdf editabile;
3. dichiarare di accettare le condizioni di funzionamento del servizio;
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4. inserire la propria firma digitale (o del rappresentante legale o negoziale in caso di utenti diversi dalle
persone fisiche);
5. inviare la domanda via Pec.
A questo punto l’ufficio rilascerà l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel, sempre via Pec.
Le stesse modalità dovranno essere utilizzate anche dagli utenti già iscritti che necessitino di variare i dati
relativi all’abilitazione al servizio (dati del rappresentante legale, attivazione nuove sedi secondarie,
modifica della tipologia di utenza ecc).
DELEGA PER ACQUISTO VOUCHER PRESSO LE POSTE
Presso tutti gli uffici postali sono in vendita buoni lavoro del valore nominale di € 10,00, o buoni multipli del
valore nominale di € 20,00 e 50,00, disponibili in carnet di 25 buoni, acquistabili presentando la tessera
sanitaria per la lettura del codice fiscale, oppure comunicando la partita Iva della società per un massimo di
€ 5.000,00 lordi e con versamento della commissione di € 2,50 + Iva per la singola operazione di emissione
dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti a un carnet). Gli uffici postali acquisiscono
al momento dell'acquisto dei voucher sia il codice fiscale della persona fisica che il codice fiscale/ partita Iva
dell'azienda. Dopo l’acquisto dei buoni lavoro, ma prima dell'inizio della prestazione (anche il giorno stesso
purché prima dell’inizio dell’attività lavorativa), occorre “attivare” i voucher comunicando all'Inps il proprio
codice fiscale/partita Iva, tipologia di committente/tipologia di attività, i dati del lavoratore (nome,
cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione, indicando i
giorni/periodi di effettiva prestazione e non l’arco temporale in cui le prestazioni si collocano.
L’acquisto dei voucher deve avvenire prima della dichiarazione di inizio prestazione.
Acquisto con codice fiscale delegato
Se al momento dell'acquisto l'acquirente, in quanto delegato dall’azienda, presenta un documento in cui è
riportato il codice fiscale della persona fisica è necessario:
 presentare una richiesta da parte dell'azienda delegante, compilando il modulo SC53 alla sede Inps
competente, che procederà all'acquisizione della delega;
 accedere al sito www.inps.it nella sezione lavoro occasionale accessorio/procedure/servizi per consulenti
associazioni e delegati – Gestione DNA (Voucher uffici postali), tramite il codice fiscale
dell'acquirente/delegato e procedere alle operazioni richieste:
1. assegnazione voucher, operazione con la quale il delegato richiede l'assegnazione dei voucher al
committente finale (azienda delegante),
2. dichiarazione di inizio prestazione con il codice fiscale dell'azienda.
Acquisto con codice fiscale /partita Iva azienda
Se al momento dell'acquisto il committente presenta un documento in cui è riportato il codice fiscale o la
partita Iva dell'azienda, la richiesta di delega alla sede Inps non è necessaria e il committente accede alla
procedura per l'attivazione dei voucher/acquisizione delle prestazioni tramite la partita Iva.
Acquisto con codice fiscale/partita Iva azienda e accesso con delega
Se il committente acquista i voucher con codice fiscale o partita iva dell’azienda, e accede tramite codice
fiscale di un delegato, è necessario presentare la richiesta di delega (modulo SC53) all’Inps che procederà
all’acquisizione; a seguito della registrazione della delega è possibile l’accesso alla procedura di www.inps.it
nella sezione lavoro occasionale accessorio/procedure/servizi per consulenti associazioni e delegati –
Gestione DNA (voucher cartacei) con il codice fiscale del delegato.
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Si fornisce il modello SC53 di delega per l’utilizzo della procedura telematica e per l’acquisto dei voucher
presso gli uffici postali.
AUMENTO ADDIZIONALE REGIONALE CALABRIA E MOLISE
Si informa che l’Agenzia delle Entrate, con comunicato 27 settembre 2013, ha confermato l'aumento delle
aliquote dell'addizionale regionale all’Irpef nella misura dello 0,30% per le Regioni Calabria e Molise.
Per quanto riguarda l’incremento di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale Irpef per l’anno
d’imposta 2013, l'Agenzia precisa che lo stesso produce effetti nell’anno 2014.
Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di
lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2013, oltre a quello delle rate
residue dell’addizionale regionale 2012, applicando l’aliquota maggiorata, pari al 2,03%.
È stata anche confermata l’applicazione delle maggiorazioni dell’aliquota Irap nella misura di 0,15 punti
percentuali.
DECESSO LAVORATORE – LIQUIDAZIONE TFR EREDI RESIDENTI ALL’ESTERO
Si comunica che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 26 settembre 2013, n.61/E, ha precisato che, ai fini
della tassazione del Tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso erogato all’erede, residente nel Regno
Unito, di un dipendente residente sempre nel Regno Unito, è necessario che il datore di lavoro (italiano):
 applichi la ritenuta d’imposta Irpef a tassazione Tfr per il Tfr maturato in Italia;
 non applichi la ritenuta d’imposta Irpef sul Tfr maturato all’estero da dipendente residente all’estero.
Ne consegue che Tfr e indennità sostitutiva di preavviso relativi al periodo di lavoro svolto in Italia devono
essere assoggettati a tassazione (secondo la modalità separata), in quanto Stato della fonte, salvo il
riconoscimento del credito di imposta da parte del Regno Unito (Stato di residenza), al fine di evitare o
quanto meno mitigare la doppia tassazione.
PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2013
Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di novembre 2013.
AGENZIE IMMOBILIARI – ACCORDO 27 LUGLIO 2011
ELEMENTO DI GARANZIA
Livello Q, 1 e 2; € 115,00
RETRIBUTIVA
AGENZIE MARITTIME E AEREE – ACCORDO 23 FEBBRAIO 2012
AUMENTO MINIMI TABELLARI
Livello 7; € 1.874,00
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA – ACCORDO 1° AGOSTO 2013
UNA TANTUM
Prima tranche; € 44,00
CASE DI CURA PRIVATE – PERSONALE NON MEDICO – FONDAZIONE DON GNOCCHI – ACCORDO
17 GIUGNO 2011
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INDENNITÀ VARIABILI – FONDAZIONE Indennità per lavoro festivo; € 20,00
DON GNOCCHI
Indennità per lavoro notturno; € 3,50
CHIMICA, GOMMA, VETRO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – ACCORDO 25 LUGLIO 2013
ARRETRATI – TERZA TRANCHE
Chimica-concia e settori accorpati e Gomma-plastica; € 88,00
Abrasivi, Ceramica e Vetro; € 82,00
COMUNICAZIONE – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – ACCORDO 29 LUGLIO 2013
UNA TANTUM
Prima tranche; € 80,00
CONCERIE – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 18 LUGLIO 2013
INDENNITÀ DI POSIZIONE
Livello B1; € 157,85
ORGANIZZATIVA
AUMENTO MINIMI TABELLARI
Livello A; € 2.263,99
COOPERATIVE SOCIALI – ACCORDO 16 DICEMBRE 2011
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Versamento delle quote contributive maturate dal 1° maggio 2013 al 31
ottobre 2013, pari a € 30,00.
LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 11 SETTEMBRE 2013
ARRETRATI – SECONDA TRANCHE
Livello AD3; € 50,40
PANIFICAZIONE FEDERPANIFICATORI – ACCORDO 13 FEBBRAIO 2013
UNA TANTUM – TERZA TRANCHE
Panifici artigiani; € 60,00
Panifici industriali; € 85,00
SERVIZI POSTALI IN APPALTO – ACCORDO 15 GIUGNO 2012
AUMENTO MINIMI TABELLARI
Livello 1Q; € 1.116,67
TERZIARIO CONFCOMMERCIO – ACCORDO 26 FEBBRAIO 2011
ELEMENTO ECONOMICO DI
GARANZIA
 Aziende fino a 10 dipendenti
Livello 1Q, 1 e 2; € 115,00
 Aziende oltre 10 dipendenti
Livello 1Q, 1 e 2; € 140,00
TERZIARIO CONFESERCENTI – ACCORDO 15 MARZO 2011
ELEMENTO ECONOMICO DI
GARANZIA
 Aziende fino a 10 dipendenti
Livello 1Q, 1 e 2; € 115,00
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Piscaglia Rag. Luca – Consulente del lavoro
 Aziende oltre 10 dipendenti
Livello 1Q, 1 e 2; € 140,00
TERZIARIO COOPERATIVE DI CONSUMO – ACCORDO 22 DICEMBRE 2011
ELEMENTO ECONOMICO DI
GARANZIA
 Aziende fino a 10 dipendenti
Livello 1Q, 1 e 2; € 115,00
 Aziende oltre 10 dipendenti
Livello 1Q, 1 e 2; € 140,00
Distinti saluti
Luca Piscaglia
Consulente del Lavoro
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