LA SEMPLIFICAZIONE
NELL’ESPERIENZA REGIONALE
IL CASO DELLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE.
Reggio Emilia, settembre 2006
1
Dinamiche reali di sviluppo economico
degli enti locali e assetto istituzionale:


2
Fino alla fine degli anni ’80:
centralizzazione delle leve di intervento pubblico
nell’economia e allocazione decentrata del maggior
numero di competenze influenti sulle economie
esterne delle imprese
Dagli anni ’90:
forte modifica del quadro di riferimento: regolazione,
programmazione,scelte macroeconomiche al centro;
cooperazione tra enti (verticale e orizzontale) e tra
pp.aa. e imprese
Assi portanti del nuovo assetto
istituzionale:






3
Semplificazione
Riordino del centro
Decentramento legislativo e amministrativo
Cooperazione e concorrenza istituzionale
Costruzione delle capacità pubbliche
Finanza regionale e locale
Semplificazione
Cosa:
 Riduzione stock normativo
 Semplificazione procedimenti amministrativi
 Adozione testi unici
 Abolizione controlli sugli atti (l. 127/1997)
Come:
 Autocertificazione
 Informatizzazione
 Sportello unico
 Conferenza dei servizi
4
Semplificazione
Pluralità di significati del termine semplificazione( ambito europeo,
nazionale, locale):
a) erogazione di servizi al pubblico di tipo burocratico (certificati) o
imprenditoriale(forniture di servizi) efficiente ed economicamente
competitiva
b)necessità di regole più flessibili (quali la delegificazione: passaggio dalla
legge al regolamento per lo snellimento di procedimenti amministrativi
e di riorganizzazione degli apparati di governo: es dpr 447/98)
c) ridefinizione delle strutture organizzative e dei meccanismi operativi
dell’agire amministrativo (semplificazione amministrativa)
d) qualità della regolamentazione:(riduzione del numero di norme che non
si consegue attraverso l’emanazione di nuovi regolamenti di
delegificazione e consolidamento/codificazione delle norme restanti)
5
Semplificazione normativa


a)
b)
c)
6
Riduzione del numero eccessivo delle
regole e codificazione
Porre rimedio a regole:
contraddittorie
onerose nei confronti di cittadini e imprese
non elevate sotto il profilo qualitativo
Riordino del centro
più centri/circolarità dei processi decisionali:
a) si afferma il modello dipartimentale e il ruolo
di coordinamento del MEF per gli interventi in
materia di sviluppo economico;
b)si decentrano la maggior parte delle funzioni
attive e gestionali

7
Decentramento delle
competenze:(legislative,amministrative
e finanziarie)


8
Interventi pubblici diretti recessivi>
c.d.privatizzazione aziende pubbliche
Esercizio di poteri indiretti: al centro poteri
regolativi(indirizzi,direttive,piani) per miglioramento
del contesto territoriale attraverso infrastrutture
materiali e immateriali;per interventi promozionali e
di supporto (agevolazioni, sostegno,contributi,
sussidi, nella misura ammessa dall’ordinamento
comunitario), a livello locale le altre attività.
Decentramento delle
competenze:(legislative,amministrative
e finanziarie)



9
Già il d.lgs. 112/97, a Costituzione invariata, aveva ampliato le
competenze regionali e locali in materia di attività economiche
“tradizionali” (commercio, artigianato, agricoltura, turismo) e
anche per le attività industriali oltre che per quelle in materia di
energia
Con il nuovo Titolo V la materia industria è ormai affidata alle
Regioni, mentre sono materie a legislazione concorrente: la
ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione,la
distribuzione dell’energia, i trasporti e la navigazione, la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali
Per l’art.117co.2 lett. p) Cost.per gli enti territoriali lo Stato può
solo individuare le funzioni fondamentali di province e comuni
ma non può più scorporarle tra Regioni e enti locali
Decentramento delle
competenze:(legislative,amministrative
e finanziarie)

a)
b)
10
Elementi di bilanciamento del forte
decentramento sono:
Flessibilità e differenziazione (sussidiarietà)
per la concreta assegnazione dei compiti
Interventi centrali di coordinamento e/o
sostitutivi per ragioni di unitarietà e di
salvaguardia dell’ordinamento comunitario
Cooperazione e concorrenza
istituzionale


11
Per il governo delle decisioni pubbliche fra i diversi
livelli si assiste al superamento del metodo
gerarchico di rapporto tra le pp.aa, si rafforza e si
afferma indispensabile il metodo della cooperazione
istituzionale
Nell’ambito delle politiche di sviluppo locale si
affermano metodi di concorrenza istituzionale per
l’accesso all’uso delle risorse (meccanismi premiali,
di orientamento al risultato)
Cooperazione e concorrenza
istituzionale

a)
b)
c)
d)
e)
12
Gli strumenti del metodo cooperativo:
Conferenza dei servizi (l. 241/90 e succ. modif.)
Accordi di programma (l. 142/90)
Uffici e strutture tecniche comuni
Patti territoriali - patti di sviluppo locale fra soggetti
pubblici e privati
Diffusione del metodo comunitario (comitati di
sorveglianza, gruppi di lavoro tematici, regole
negoziali)
Cooperazione e concorrenza
istituzionale
Le innovazioni introdotte comportano il passaggio:
 da un sistema dualistico (centro-periferia) ad un
sistema integrato (la rete)
 da una dimensione autoritativa e unilaterale delle
potestà pubbliche ad una amministrazione negoziale
e cooperativa
 da una nozione di territorialità negativa ad una di
territorialità positiva
13
Costruzione delle capacità pubbliche e
valutazione
Conoscenza (investimento in capitale umano
e acquisizione di nuove capacità)
 Strumenti di verifica dei risultati(banche
dati,AIR)
Le Regioni sempre più devono scegliere fra
progetti e obiettivi alternativi per la
produzione di beni collettivi locali capaci di
innalzare la competitività fra le imprese

14
Finanza regionale e locale
Art. 119 Cost.; Corte Cost.:n. 16/2004, n.37/2004.
Il riconoscimento di competenze implica la
disponibilità di risorse e un coerente sistema di
finanza pubblica.
Patto di stabilità (crisi economica e della finanza
pubblica)
15
Leggi finanziarie e tiepida attuazione del nuovo
ordinamento costituzionale: ricentralizzazione delle
leve di intervento in materia di sviluppo economico e
attività produttive
Strumenti di semplificazione: il caso
dello sportello unico.

16
Lo sportello unico (SUAP)rappresenta
l’esperienza più significativa di
semplificazione amministrativa, la più
sostenuta, attuata e monitorata talché si
possiedono ad oggi una serie di informazioni
utili ad effettuarne un bilancio ed una
valutazione.
Strumenti di semplificazione: in
generale
Gli strumenti di semplificazione, ai fini del procedimento
amministrativo, si possono così suddividere:
 quelli che incidono in modo diretto sulla struttura interna dei
procedimenti:
a) revisione di procedimenti di intere materie ai fini di una loro
accelerazione e semplificazione
b) Misure di semplificazioni specifiche per dimensione di impresa o
attività (es. pmi, commercio)
 quelli che non incidono in modo diretto sulla struttura interna
dei procedimenti:
a) esternalizzazione dei servizi, compiti e funzioni
b) strumenti organizzativi: lo sportello unico è il più importante di
essi
17
La semplificazione all’interno dei
vari livelli di governo(Stato,
Regione, enti locali)
18
Lo Stato “non è più l’unica cerniera del diritto
amministrativo”(S. Cassese).
Oltre che in ambito europeo le iniziative di
semplificazione amministrativa e di
miglioramento della produzione normativacon lo spostamento dal centro verso la
periferia delle competenze- interessano tutti i
livelli di governo, specialmente quello
regionale(affermazione del modello
policentrico).
La politica statale di
semplificazione.

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19
Avvio stabile ed organico del processo di semplificazione
amministrativa (anni 90)ed effetti sulle prerogative regionali:
l.241/90(conferenza servizi, accordi tra p.a.,regime dei pareri e delle
valutazioni tecniche, autocertificazione, dia, silenzio assenso, obbligo
di non aggravamento fissazione dei tempi di conclusione)
l.537/93(prima legge di semplificazione di procedimenti amministrativi:
modifica della conferenza dei servizi, capovolgimento della dia,
autorizzazione alla delegificazione di oltre 800 procedimenti)
l.59/97(la politica di semplificazione viene istituzionalizzata con la
introduzione della legge annuale di semplificazione, anticipa le
successive riforme costituzionali)
L. 15/05 e d.l. 80/05 ( la novella all’assetto del procedimento
amministrativo: un problema ancora aperto nella mutata dislocazione
dell’assetto istituzionale e nel dibattito tra semplificazione e
liberalizzazione
Rapporto tra semplificazione a
livello statale e autonomia degli
enti territoriali



20
Il principio di accessorietà tra disciplina del
procedimento e disciplina delle materie
(margini per ulteriori semplificazioni):
le leggi regionali di attuazione/altre leggi
regionali generali
le discipline settoriali di semplificazione
(urbanistica,edilizia,sportelli unici) e le
tecniche utilizzate.
Le linee di tendenza della
semplificazione regionale:la Regione
Emilia-Romagna



21
La L.R. 32 del 1993 “Norme per la disciplina del procedimento
amministrativo e del diritto di accesso” – con questa legge la
RER dà attuazione normativa alla l.241/90.
Da quel momento fino all’attuazione delle “leggi Bassanini”
(l.r.3/99) il processo di semplificazione regionale procede in
maniera non organica: la previsione normativa può essere
contenuta nella l.r. 32 (come previsione generale)oppure nelle
singole discipline di settore (per certi procedimenti).
Rinvio agli istituti disciplinati dalla legge regionale 32 del 1993
Le linee di tendenza della
semplificazione regionale:la Regione
Emilia-Romagna
Norme di indirizzo per la semplificazione regionale:
la L.r. 3 del 1999 (cfr. artt. 1 e 2) e la L.r.6/2004 (cfr.
Tit.III artt. 37- 41)
a)Riqualificazione ed alleggerimento degli apparati
burocratici
b) Semplificazione delle procedure amministrative(per
facilitare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini;per
ridurre i vincoli all’esercizio delle attività private; per
garantire una maggiore efficacia)
c) Innovazione e trasparenza.

22
Le linee di tendenza della
semplificazione regionale:la Regione
Emilia-Romagna
In particolare, per la disciplina dei procedimenti, tra i principi
generale cui si ispira, la l.r. 3/99 (art.2):
a)regola le forma di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalità di
concertazione dell’azione amministrativa;
b)agevola l’esercizio delle attività private attraverso l’eliminazione
di vincoli procedimentali.

Sotto il profilo della revisione e del completamento della
legislazione regionale:
a)
Abroga norme superate e incompatibili (135 leggi e 20
regolamenti)
b)
Revisione della normativa di contabilità regionale
c)
Ulteriore riordino della legislazione regionale
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Le linee di tendenza della
semplificazione regionale:la Regione
Emilia-Romagna

a)
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La L.r 3/99 e lo sportello unico:
Il ruolo di promozione e di coordinamento della rete degli suap alle
province (art.50 comma 3): oltre a funzioni di coordinamento
interistituzionale (concertazione con gli enti locali e programmazione
negoziata: accordi e convenzioni con gli enti pubblici coinvolti e, in
alcune esperienze, anche con le associazioni di categoria e con gli
ordini professionali); progetti relativi a i collegamenti informatici e
alla formazione professionale). Inoltre con la l.r. 3/99 sono state
poste in capo alle province ( al fine di razionalizzare la distribuzione
delle funzioni e delle competenze in capo agli enti locali e anche al
fine di semplificazione) funzioni autorizzative in materia ambientale
e relative ad altri procedimenti: autorizzazione alla costruzione ed
esercizio delle linee elettriche – art.90 ss.etc, oltre a quelle già
attribuite relative alla sicurezza inpianti, alla tutela sanitaria e
all’urbanistica).
Le linee di tendenza della
semplificazione regionale:la Regione
Emilia-Romagna

25
b) art. 50 comma 4: ai comuni competono le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione, la rilocalizzazione degli impianti produttivi. Ai comuni stessi
compete la istituzione e gestione degli suap
c)art.70: ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 112/98 i comuni, singolarmente o in
forma associata istituiscono lo suap, che ha il compito di svolgere il
procedimento autorizzatorio per l’attività di realizzazione, ampliamento, ecc.
degli impianti produttivi;la Regione – al fine di favorire l’efficacia dei
procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione degli impianti produttivi –
prevede una organica azione regionale diretta ad attuare la razionalizzazione
della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli enti locali e a
provvedere nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei
procedimenti autorizzativi; provvede inoltre a favorire l’istituzione degli suap
con concessione di contributi ai comuni e alla promozione di iniziative
formative.
Le linee di tendenza della
semplificazione regionale:la Regione
Emilia-Romagna
d) art. 71 ( assistenza e informazione alle imprese) rappresenta lo
svolgimento delle funzioni informative e di assistenza e
consulenza alle imprese. I bisogni informativi a cui la Regione
intende dare risposta, anche soprattutto attraverso gli sportelli
unici, e in collaborazione con soggetti pubblici e privati,si
riferiscono principalmente alle possibili scelte localizzative, allo
svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi
concernenti l’autorizzazione all’insediamento (flussi, tempi,
documenti, moduli) e agli strumenti di agevolazione e
finanziamento( a livello europeo, nazionale, regionale e locale)
e ciò attraverso l’attivazione di una rete integrata di servizi di
facile accesso (banca dati integrata, siti web, comunità virtuale
di operatori)
26
Le linee di tendenza della
semplificazione regionale:la Regione
Emilia-Romagna


27
La l.r. 6 del 2004 si propone di realizzare un primo
adeguamento del sistema amministrativo regionale e
locale alle disposizioni del nuovo titiolo V della
Costituzione.
In particolare:(art. 1 lett.h) favorire la semplificazione
e l’accelerazione delle procedure, l’innovazione e la
trasparenza amministrativa( ciò attraverso un
modello di relazione e attraverso norme, procedure e
prassi che assicurino la governance dei processi
amministrativi e decisionali).
Le linee di tendenza della
semplificazione regionale:la Regione
Emilia-Romagna
Con particolare riferimento alla disciplina dei procedimenti amministrativi:(
cfr.art. 37 e ss.) il legislatore regionale si propone di:
a)Regolare i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali
sull’azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni
normative degli enti locali
b)Regolare forme di semplificazione e di accelerazione nella disciplina dei
procedimenti,favorendo le modalità dello sportello unico nei confronti dei
soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti
c) Attuare forme concrete di semplificazione (valorizzando le esperienze attuate e
favorendone l’ulteriore sviluppo) indirizzando il proprio intervento legislativo in
funzione di: individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di
un’autocertficazione circa il possesso dei requisiti previsti da norme di legge;
individuare un responsabile unico del rilascio di provvedimenti autorizzatori
/concessori.
d) Realizzare un monitoraggio sulle riforme introdotte e sulle loro applicazioni

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Le linee di tendenza della
semplificazione regionale: la Regione
Emilia-Romagna.

29
Alla luce di tali indirizzi la Regione ha inteso dunque
avviare processi di innovazione amministrativa e
gestionale che diventino un metodo ordinario e
normale di azione e un “cantiere stabile della
semplificazione” che assicuri la congruenza delle
soluzioni di semplificazione dei procedimenti
valutandone periodicamente l’impatto e gli effetti che
si producono sulla pubblica amministrazione, sui
cittadini e sull’esercizio delle attività private.
Le linee di tendenza della
semplificazione regionale: la Regione
Emilia-Romagna
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30
Lo Statuto regionale: L.r. 31 marzo 2005 n.13 (BUR 61 del
1/4/05):
Art.14: trasparenza e informazione
Art.17: istruttoria pubblica(per atti normativi e amministrativi di
carattere generale)
Art. 53: impatto delle leggi e redazione dei testi (valutazione
preventiva della qualità e dell’impatto delle leggi e monitoraggio
sugli effetti e i risultati dell’applicazione: le clausole valutative)
Art. 54:testi unici ( processo di razionalizzazione e
semplificazione della normativa regionale)
Art. 60: principi dell’attività amministrativa regionale
Art. 61: procedimento amministrativo
Le linee di tendenza della
semplificazione regionale: la Regione
Emilia-Romagna
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31
Art. 61 Statuto:” Procedimento amministrativo” 1. la Regione, nell’ambito delle materie
demandate alla propria competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i
procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull’azione amministrativa
dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali. 2. La legge
regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto
di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione
dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira, altresì, ai principi della funzionalità
dell’azione amministrativa, della responsabilità e della correttezza. La Regione favorisce
l’utilizzo degli strumenti informatici. 3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici
nei modi stabili dalla legge e devono essere motivati. 4. La Regione, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi, persegue l’obiettivo della semplificazione, accelerazione e
definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l’accesso ai servizi
della pubblica amministrazione da parte dei cittadini. 5. Tutti i soggetti interessati hanno
diritti di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di
ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari.
6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se
non con un atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Gli istituti della semplificazione
amministrativa nella legislazione della
Regione Emilia-Romagna
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32
Informazione e accesso ai documenti amministrativi (principio di pubblicità)(cfr. anche art.
40 l.r. 6/04; art.3 l.r. 11 del 2003: valorizzazione del patrimonio dei dati pubblici apertura ad
una più agevole disponibilità delle informazioni accessibili, anche attraverso gli URP)
Diritto di accesso e accesso alle informazioni ambientali ( artt. 6 e 7 della l.r. 32/93; l.r.
15/1996 e l.r. 18/02, art.3 l.r.9/99 VIA)
Responsabile del procedimento e modalità istruttorie(compiti,più uffici o servizi, il
responsabile unico nel procedimento suap)
Durata del procedimento: i termini per la conclusione del procedimento (art.16 l.r. 32 in
generale, discipline di settore), decorrenza e sospensione art. 17); contraddittorio
D.I.A. ( art. 23 l..r. 32; dia edilizia artt. 8 e 19 : variazioni minori in orso d’opera l..r. 31/02 ;
art. 33 co. 5; somministrazione alimenti e bevande l..r.14 /03 art. 8 comma 4; strutture
recettive dirette all’ospitalità art. 16 e art. 18 l.r. 16/04; agriturismo l.r. 26/04 ipotesi di
silenzio assenso);
Autocertificazione, accertamento d’ufficio, dichiarazione temporaneamente sostitutive
Conferenza dei servizi: non è disciplinata dalla l..r. 32/93, l’istituto trova applicazione in vari
leggi settoriali: art. 18 l.r. 9/99 VIA; l.r. 14/99 autorizzazione per grandi strutture di vendita
art. 7 e art 11 co.3
Procedimenti finanziari (incentivi e sovvenzioni)
La questione della competenza
legislativa in tema di
procedimento amministrativo
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33
Il quadro costituzionale vigente e le proposte
interpretative:(obiettivo di salvaguardare un momento
normativo uniforme di disciplina del procedimento
amministrativo).In particolare il richiamo all’art. 117 comma 1;
comma2 lett. l); comma 2 lett. m).
La soluzione della intesa Stato-Regioni (Corte Cost.sent. 303
del 2003)
Le norme di cui all ’art. 29 l.241/1990 e all’art. 22 l. 15/2005
Le leggi regionali del Piemonte e della Lombardia
Gli orientamenti della regione Emilia-Romagna: l’indirizzo di
fondo è quello di contemperare le esigenze dell’autonomia
politico-istituzionale con quelle della chiarezza ed organicità del
sistema giuridico e amministrativo
Lo spazio normativo regionale: il
problema dei c.d procedimenti
misti
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34
Esigenza di coordinamento e collaborazione tra diversi livelli
istituzionali nel caso in cui si tratta di normare procedimenti a
cui partecipano più amministrazioni ciascuna delle quali sia
sottoposta alla competenza d un diverso legislatore (il caso
degli sportelli unici: che comportano l’unificazione in un unico
procedimento di più procedure originariamente autonome; la
conferenza dei servizi).
La Corte Cost. sent.303/03 introduce in via pretoria la
“legislazione statale sussidiaria” con riferimento all’opportunità
che vi sia un unico legislatore competente a disciplinare le sedi
funzionali miste( quello statale a partire dal principio della leale
collaborazione).
I margini del legislatore regionale. Le prime esperienze di
legislazione regionale della nuova 241 (Piemonte)
L’organizzazione della semplificazione:
l’obiettivo dello sportello unico
35
L’obiettivo dello sportello unico è duplice:
 qualsiasi soggetto che intenda realizzare una nuova attività
produttiva o modificarne una esistente si rivolge ad un’ unica
struttura ed ha un unico interlocutore, con l’eliminazione dei
disagi derivanti dalla necessità di recarsi in diversi e numerosi
uffici pubblici per ottenere le autorizzazioni, i pareri, ecc. di
rispettiva competenza
 gli imprenditori hanno a disposizione, in modo più strutturato,
quell’insieme di informazioni di diversa natura(amministrativa,
urbanistica, economica, ecc.) necessarie per operare in piena
consapevolezza le nuove scelte insediative.
 Inoltre vi è rispetto alla precedente normativa, la garanzia di
tempi certi e più brevi.
Le funzioni dello sportello unico
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
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36
Funzioni di natura informativa: fornire informazioni tempestive all’utenza in
relazione alle modalità di presentazione delle richieste e all’evolversi del
procedimento,informazioni necessarie a promuovere e ad agevolare i processi
localizzativi delle imprese stesse(dati e informazioni sul sistema produttivo
locale, sulle aree industriali ed ecologicamente attrezzate,sulle agevolazioni
pubbliche e sui servizi di assistenza disponibili, sulla possibilità di utilizzo di
banche dati economiche, ecc.)
Funzioni di natura amministrativa/autorizzativa: richiesta alle pp.aa. degli
atti istruttori e dei pareri tecnici per la realizzazione, ristrutturazione,
ampliamento, opere interne, localizzazione cessazione dell’impianto, ai fini del
rilascio del provvedimento finale (gestione del procedimento unico,
semplificazione procedurale)
Funzioni promozionali e di marketing territoriale: funzioni che incrementino
la conoscenza delle opportunità esistenti per lo sviluppo economico del
territorio, attraverso cui rendere lo suap uno strumento in supporto dello
sviluppo territoriale
Impresa e sportello unico

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37
Prima l’imprenditore doveva recarsi presso
ogni ente per richiedere i vari pareri,
nullaosta, autorizzazioni di loro
competenza(ufficio edilizia, scarichi idrici,
conformità vv.ff)
Ora è lo sportello unico a richiedere ai vari
enti i pareri,nullaosta autorizzazioni di loro
competenza(endoprocedimenti) e a rilasciare
il provvedimento finale
Il ruolo del comune
Conferimento di funzioni ai comuni (art. 23 d.lgs. 112/98):
La struttura unica(back office)
Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata le
funzioni amministrative relative alla realizzazione, ecc. di
impianti produttivi, assicurando che un’unica struttura (unità
organizzativa)sia responsabile dell’intero procedimento
Lo sportello unico(front office)
Presso la struttura è istituito uno sportello unico al quale gli
interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai
procedimenti previsti dal DPR 447/98 e successive modifiche e
integrazioni
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Il ruolo delle Regioni
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Fissano le tipologie e i criteri per individuare le: aree
per insediamenti produttivi e le aree ecologicamente
attrezzate
Effettuano i controlli di loro competenza
Stabiliscono criteri per individuare gli impianti a
struttura semplice
Stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per
la diffusione delle informazioni da parte dello
sportello unico degli enti locali
Il ruolo delle regioni
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40
La Regione svolge funzioni nuove individuando nuove politiche di intervento
secondo le seguenti direttrici:
Realizzazione di efficaci strumenti per la valorizzazione economica del territorio
Semplificazione e riorganizzazione di strutture e procedimenti autorizzativi
Supporto organizzativo e metodologico ai comuni per la realizzazione degli
sportelli unici
Sostegno diretto alla operatività degli sportelli unici
Realizzazione di un sistema di comunicazione in rete tra gli enti coinvolti dallo
sportello unico per la gestione dei procedimenti e l’accesso alla pratica da parte
dell’interessato
Realizzazione di un sistema di monitoraggio del processo di attivazione dello
sportello
Sviluppo di sinergie a livello europeo
La disciplina dello sportello unico
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41
Ambito di applicazione (tutte le fasi di vita di una
impresa:realizzazione ristrutturazione,ampliamento, opere
interne, riconversione,localilizzazione, rilocalizzazione,
cessazione, riattivazione)
Lo sportello è competente per la totalità degli impianti produttivi
di beni e servizi in ambito di attività agricole, commerciali,
artigiane, turistiche alberghiere, per servizi resi dalle banche,
da intermediari finanziari, di telecomunicazione
Le fasi principali del procedimento unico. Il procedimento unico
è una sorta di “procedimento dei procedimenti”, cioè un iter
procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti
e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richieste
dalle norme in vigore perché l’insediamento produttivo possa
essere legittimamente realizzato (sent. Corte Cost. n.376/02)
La disciplina dello sportello unico
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Il provvedimento conclusivo del
procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico
per la realizzazione dell’intervento richiesto.
Procedimento semplificato
Procedimento autocertificato
La procedura di collaudo
La conferenza dei servizi
L’atto conclusivo del procedimento
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Il modello del procedimento unico: è fondato sulla
“concentrazione in un’unica struttura, istituita dal Comune, della
responsabilità dell’unico procedimento attraverso il quale i
soggetti interessati possono ottenere l’insieme dei
provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di un
nuovo insediamento produttivo, nonché sulla concentrazione
nello “sportello unico”, presso la medesima struttura,
dell’accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi
soggetti interessati: ciò al fine di evitare che la pluralità delle
competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo
ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in
difficoltà di rapporti con le amministrazioni”
L’unicità del procedimento e la natura
istruttoria degli altri atti acquisiti nel
procedimento.
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
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Il procedimento dei procedimenti:
La legge configura un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si
coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse
competenze, richieste dalle norme in vigore, affinché l’insediamento
produttivo possa legittimamente essere realizzato: quelli che erano
autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base
di un procedimento a sé stante, diventano atti istruttori ai fini
dell’adozione dell’unico provvedimento conclusivo, titolo per la
realizzazione dell’intervento richiesto….. Le diverse competenze e le
distinte responsabilità delle singole amministrazioni deputate alla cura
degli interessi pubblici non vengono meno.. Tant’è vero che ove una
delle p.a si pronunci negativamente( comunicazione entro 3gg.)“il
procedimento si intende concluso” salva la possibilità per l’interessato
di chiedere la convocazione di una conferenza dei servizi al fine di
eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il
superamento della pronuncia negativa.
L’atto conclusivo del procedimento:
l’esigenza di coordinamento.
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45
Alla base della scelta del legislatore sta una esigenza di
coordinamento che si correla con l’intento unificante e
semplificante: ciascuna delle diverse amministrazioni
competenti deve adottare, nella propria autonomia, le misure
organizzative necessarie perché le attività ad essa demandate
siano svolte nel modo più rapido, così da coordinare i termini
stabiliti per ciascuna di tali attività con i termini previsti per il
compimento del procedimento unico ( art. 25 d.lgs 112/98).
Le difficoltà della prassi applicativa/ l’operatività dello sportello
unico
Il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo
Il responsabile della struttura e il
responsabile del procedimento
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46
Non necessariamente il responsabile della
struttura e il responsabile del procedimento
devono identificarsi in un unico soggetto
L’unica competenza esclusiva in capo al
responsabile della struttura sembra essere
quella di cui all’art 6 comma 11
I poteri del responsabile del procedimento
((suap/sue) cfr. alcuni regolamenti comunali.
La semplificazione dei procedimenti
per l’autorizzazione degli impianti
produttivi
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47
Il procedimento semplificato (art. 4): casi di obbligatorietà (
impianti soggetti a VIA. Cfr l.r. 9/99 : art. 6 – cfr. l.r procedure
connesse a controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a
determinate sostanze pericolose l.r….)
In tutti gli altri casi la scelta spetta all’imprenditore.
Termini
Applicazione delle normative previgenti che prevedano
procedure o istituti più favorevoli in termini di semplificazione,
certezza e rapidità dei termini( termini più brevi, dia,
comunicazioni, silenzio assenso).cfr. direttive regionali.
Valorizzazione delle buone prassi
La semplificazione dei procedimenti
per l’autorizzazione degli impianti
produttivi
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48
Il procedimento mediante autocertificazione: casi di esclusione:
Via, pericoli di incedenti rilevanti, apposita autorizzazione
derivante da normativa comunitaria.
Il silenzio assenso e i termini (45 gg.)
Il rilascio espresso della concessione edilizia
Le cautele che accompagnano l’autocertificazione: la pubblicità
dell’istanza la partecipazione al procedimento da parte di
portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, gli
accertamenti formali in capo allo sportello unico
Definizione degli impianti a struttura semplice
Le funzioni di controllo e la riduzione in pristino in caso di
accertate falsità
La conferenza dei servizi e lo suap
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49
Art. 4 dpr 447/98 novellato dalla legge 340/00 la cds
come rimedio al mancato buon fine del
procedimento: a) diniego di autorizzazione- comma
2- b) silenzio di un’autorità competente – comma 3Indizione e svolgimento della conferenza dei servizi
Favore per prassi operative che tendano alla
conclusione positiva del procedimento al fine di
evitare il ricorso alla complessa procedura della cds
( conferenze di servzi organizzative convocate al fine
di coordinare l’attività delle autorità competenti e di
svolgere congiuntamente attività istruttorie).
Raccordo tra disciplina del
procedimento suap e alcune normative
regionali di settore.
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Disciplina di Via
Disciplina urbanistica degli insediamenti produttivi: la l.r. 20/00.
In particolare:il progetto comportante la variazione di strumenti
urbanistici.
Disciplina in materia edilizia: il parere integrato arpa- asl
Costruzione ed esercizio di linee elettriche
Impianti per smaltimento e recupero rifiuti
Impianti fissi di telefonia mobile
Autorizzazione per grandi strutture di vendita
Novità introdotte nella disciplina del
procedimento amministrativo ed effetti
sul procedimento Suap
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Le modifiche rilevanti al procedimento
amministrativo introdotte con la legge 15/05 e la
legge 35( conversione del d.l. 80/05)riguardano: i
principi generali dell’azione amministrativa; la
disciplina del procedimento( silenzio assenso, dia,
disciplina della partecipazione, conferenza dei
servizi, ecc.), i procedimenti di secondo grado, la
disciplina dell’accesso.
Tali innovazioni si riverberano anche sul
procedimento unico per l’insediamento delle attività
produttive di beni e servizi disciplinato dal dpr
447/98: come si coordinano le due normative?
I principi (art. 1)
Anche nel procedimento di SUPA si deve tenere conto
di:
 Economicità, efficacia, pubblicità
 Trasparenza
 I principi dell’ordinamento comunitario
(proporzionalità e legittima aspettativa)
 Le norme di diritto privato ( es. accordo che segue
all’audizione nel caso del procedimento unico)
52
I profili del procedimento
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Conclusione del procedimento (art. 2) Il problema
del coordinamento dei termini.
Il responsabile del procedimento
l’avvio del procedimento
i motivi ostativi ( art.10 bis)
la dia e l’autocertificazione
il silenzio assenso
I problemi aperti e le prospettive
Problema del coordinamento dei termini
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la semplificazione nell`esperienza regionale - SUAP