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SEDE, 13/01/2014
A TUTTI I
NOSTRI CLIENTI
LORO SEDE
02/2014 – Contabilità – Legge di stabilità ed altro
Egregi Signori,
i nostri Governanti non si smentiscono mai, ed ecco che il 29 dicembre con effetto 02 gennaio immettono nel
nostro sistema contabile rilevanti novità, di cui casualmente non parlano gli organi di stampa ad ampia
diffusione, ma solo gli organi di stampa specializzati.
Il governo Letta si aggiunge alla lista degli esecutivi "anti - cash". Sotto le spinte del ministro dell'Economia
Fabrizio Saccomanni (ex uomo di Bankitalia, di cui è stato direttore generale dal 2006 fino alla nomina a
ministro), l'attuale esecutivo punta a ridurre le possibilità di pagamento in contanti.
L'obiettivo è ampliare la tracciabilità dei pagamenti in un paese dove ancora otto operazioni su dieci
avvengono in moneta reale, favorendo così i canali rilevabili: carte di pagamento, bonifici da conto corrente e
assegni.
Tra le ultime novità inserite nella legge di Stabilità, il divieto di pagare in contanti l'affitto, inserito in un
emendamento del Pd che ha ricevuto l'ok dalla commissione Bilancio della Camera.
Ma non è l'unico provvedimento in agenda: Saccomanni ha espresso più di una volta la volontà di abbassare
il limite del pagamento in cash sotto la soglia attualmente in vigore (1.000 euro), mentre a partire dal primo
gennaio 2014 scatta l'obbligo per venditori e professionisti di dotarsi di un Pos per permettere ai clienti di
pagare anche tramite carte di credito e bancomat.
Ma ecco, in breve, come funziona oggi la tracciabilità del denaro in Italia e cosa è cambiato con
l'approvazione della Legge di Stabilità.
La rata dell'affitto
Oggi il canone di locazione si può pagare come si vuole: contanti, assegno o bonifico.
Con l’approvazione dell’emendamento presentato da Marco Causi (capogruppo Pd in commissione
Finanza), che mette il dito sulla piaga degli affitti in nero, tutti i pagamenti per l’affitto di un appartamento,
"fatta eccezione - si legge nell’emendamento - per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica", dovranno
essere corrisposti obbligatoriamente, "quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del
contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per
l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".
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Società soggetta a direzione, controllo e coordinamento della SERVER S.a.s. di Città Domenica & C.
Sede Legale e Centrale: Via Pablo Neruda, 21
90011 BAGHERIA (PA)
Tel: 091.6194437 - Fax: 091.932103
Sede Orientale:Via Bainsizza, 50
96100 SIRACUSA (SR)
Sede Occidentale: Via Nazionale, 363/D
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SEGUE >> 2
La legge di stabilità ed altro.doc Autore ADMIN Data creazione 13/01/2014 6.16
Pos obbligatorio per venditori e professionisti
C'è chi lo ha letto come un regalo alle banche (oltre 2 miliardi secondo l’Osservatorio della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro): è saltata all'ultimo, difatti, la proroga di un anno per l'accettazione obbligatoria di
pagamenti con moneta elettronica, dotandosi di Pos, da parte dei professionisti e dei commercianti.
L'emendamento alla legge di Stabilità 2014, firmato da Enrico Zanetti, vicepresidente della Commissione
Finanze della Camera e responsabile politiche fiscali di Scelta Civica, che rinviava il provvedimento al 2015
è stato respinto.
L'obbligo, quindi, scatta dal primo gennaio 2014. In media ogni professionista e commerciante, per dotarsi di
un Pos, dovrà sborsare 100 euro per l’installazione e pagare un canone mensile di circa 30 euro.
Sull'obbligo di installazione POS per i professionisti al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti si è
creata una vera diatriba. Prima l'obbligo poi ritirato ed alla fine si giunge alla soluzione all'italiana, almeno
fino a giugno. I liberi professionisti che producono un fatturato annuo superiore ai 200.000 euro non
potranno accettare pagamenti in contanti superiori ai 30 euro. E gli altri? Hanno comunque l’obbligo di
accettare pagamenti in moneta elettronica, quindi bisogna comunque dotare gli Studi del Pos!
Limite all'uso del contante
L’ipotesi di ridurre il limite dell’utilizzo della moneta per contrastare l’evasione, è stata ventilata a fine
ottobre dal ministro Saccomanni, anche se il ministero, a seguito delle proteste interne alla maggioranza, ha
poi chiarito che la legge di Stabilità 2014 "non contiene alcuna norma destinata a modificare l’attuale
regolamentazione dell’utilizzo del contante".
Ad oggi, quindi, il contante si può utilizzare per pagamenti in contanti fino a 999,99 euro. A 1.000 euro scatta
il divieto.
Il limite vale, ovviamente, per l’incasso da clienti e il pagamento da fornitori (qualora una singola operazione
fosse suddivisa, le fatture vanno cumulate nel calcolo del limite), il pagamento degli stipendi, il trasferimento
di denaro tra soci, ma anche tra familiari: ad esempio, il padre che vuole dare 3.000 euro al figlio per
comprarsi una moto, dovrà effettuare un bonifico sul conto corrente o passargli il denaro tramite un assegno
non trasferibile.
Non si considera la soglia di 1.000 euro, invece, se il trasferimento di denaro è fra lo stesso soggetto: è il
caso del passaggio di contanti dalla sfera privata all’attività di un imprenditore (e viceversa) o dei versamenti
nel conto corrente e dei prelievi in banca.
Ci viene offerta l’occasione per rimarcare gli aspetti e l’evoluzione all’uso del contante.
Evoluzione delle soglie negli ultimi anni
Le soglie correlate all’utilizzo del contante, hanno subito negli ultimi anni diverse modifiche che possono
essere così riepilogate:
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SEGUE >> 3
La legge di stabilità ed altro.doc Autore ADMIN Data creazione 13/01/2014 6.16
Iniziamo con il ricordare come, dopo vari tentativi e ulteriori deprezzamenti, il limite all’utilizzo del contante
sia attualmente fissato in 1.000 euro. Ne consegue che possiamo effettuare e ricevere pagamenti in
contante fino a 999,99 euro senza violare alcuna norma. Sopra tale soglia, invece, si entra in un’area di
allerta, determinata dalla volontà del legislatore di comprimere i rischi di evasione fiscale.
Inducendo un limite relativamente basso (in realtà, c’è chi vorrebbe un tetto alla circolazione del contante
ancora inferiore a quello attuale), il legislatore vuole infatti cercare di favorire l’utilizzo di strumenti
“transazionali” di facile monitoraggio. In altri termini, si vuol cercare di indurre un passaggio dall’utilizzo
del contante quale principale strumento di regolamento di acquisti di prodotti o di servizi, a strumenti come i
bonifici, i bancomat e le carte di credito, i cui movimenti possono essere più facilmente “osservati” e
tracciati.
Prelievi dal conto bancario
L’indicazione di cui sopra ha spesso contribuito a creare molta confusione nei nostri rapporti con le banche,
fino ad arrivare a generare delle evidenti incomprensioni con l’istituto di credito nel quale abbiamo il conto
corrente. In questa occasione vogliamo ricordare come il limite di circolazione del denaro contante non
si applica al prelievo dai nostri conti: in altri termini, la banca non può rifiutarsi di farci effettuare un
prelevamento di denaro contante superiore alla soglia dei 1.000 euro.
Se pertanto abbiamo la necessità di prelevare 5.000 euro in contanti, perché magari vogliamo fare 10
donazioni da 500 euro ciascuna, la cassa della nostra banca non potrà impedirci l’effettuazione
dell’operazione. Ne deriva che è errato l’atteggiamento di quell’istituto di credito che si oppone a una
simile transazione.
La segnalazione di operazioni sospette
Ad ogni modo, attenzione a non confondere l’impossibilità – da parte della banca – nel farci compiere
l’operazione, all’indifferenza dell’istituto di credito nei confronti del nostro comportamento.
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Di fatti, se le banche o le poste ritengono che l’operatività sul nostro conto corrente sia anomala, gli
intermediari potranno effettuare una segnalazione di operazione sospetta all’Uif istituito presso la
Banca d’Italia, richiamando così l’attenzione dell’unità sulle nostre operazioni.
Ricordiamoci che il “sospetto” è a giudizio discrezionale dell’istituto di credito: giusto per fare qualche
esempio, pensiamo al caso in cui la nostra banca ci conosca da tempo come lavoratori dipendenti, ma inizi
improvvisamente a vedere transitare sul nostro conto corrente degli ingenti bonifici dall’estero, cui poi fanno
seguito continui prelevamenti di denaro contante.
La circolare del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 4
novembre 2011 ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro in contante richieste
da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione alle norme previste in materia di
antiriciclaggio e non comportano quindi l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi dell’art 51 del D.Lgs 231/2007.
Tuttavia, è bene evidenziare il fatto che, rappresentano elementi di sospetto e quindi rilevanti ai fini della
comunicazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF) le seguenti operazioni:
- il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se nei limiti previsti dall’attuale
normativa;
- il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
Si tratta in ogni caso di valutazioni che devono essere effettuate di volta in volta anche in considerazione
delle caratteristiche soggettive del cliente e del beneficiario dell’operazione escludendo quindi ogni
“automatismo” della segnalazione in oggetto.
Le sanzioni
Le violazioni all’utilizzo del contante, comporta l’irrogazione di severe sanzioni che sono così definite:
Questo significa che se un soggetto effettua una operazione in contanti per un importo pari a 2.000 euro che
rientra tra quelle sanzionabili, poiché la sanzione massima del 40% , pari a 800 euro, sarebbe comunque
inferiore all’importo minimo previsto dalla norma sull’antiriciclaggio, la violazione in oggetto comporterebbe il
pagamento dell’importo minimo previsto di 3.000 euro. Sanzioni ancora più pesanti sono previste nel caso in
cui il saldo dei libretto di deposito bancari o postali al portatore presentino saldi pari o superiori a 1.000 euro.
In tal caso le violazioni sarebbero punite nel seguente modo:
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Anche in tale circostanza, in sede di conversione della Finanziaria “Salva Italia” sono state previste due
norme che rendono da un lato meno pesanti le sanzioni applicabili, e dall’altro concedono una maggiore
dilazione per l’adeguamento degli stessi al saldo previsto, e precisamente:
- per i libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione massima applicabile è pari al saldo del
libretto stesso;
- i soggetti titolari dei libretti al portatore hanno tempo fino al prossimo 31 marzo 2012 per adeguare i saldi al
valore di 1.000 euro Infine, ulteriori sanzioni sono previste nel caso in cui il cedente non provveda entro 30
giorni a comunicare alla banca o alle Poste Italiane S.p.A. in caso di trasferimento di libretti di deposito
bancari o postali al portatore, i dati identificativi del cessionario, della sua accettazione e della data di
trasferimento, od infine la mancata comunicazione, entro 30 giorni al Ministero dell’economia e delle finanze
da parte degli organi preposti al controllo di notizie riguardanti infrazioni a tali norme.
Operazioni frazionate
A questo punto è fondamentale un ultimo chiarimento su un tema non certo troppo chiaro: quello delle
operazioni frazionate.
Contrariamente a quanto si possa superficialmente ritenere, infatti, il limite del tetto alla circolazione del
contante opera anche per frazionamenti dell’importo in più operazioni. Anche in questo caso, un
esempio potrà chiarirci meglio l’intuizione del legislatore. Immaginiamo di essere una persona interessata a
pagare un prodotto o un servizio in denaro contante per 1.200 euro, ma voler nel contempo aggirare il
divieto del tetto di 1.000 euro per i pagamenti: l’alternativa potrebbe essere facilmente rappresentata
dall’effettuazione di due pagamenti da 600 euro, o tre pagamenti da 400 euro.
Ebbene, tale tentativo di aggirare la norma cadrà nel vuoto: il legislatore ha, infatti, previsto che
l’applicazione della sanzione amministrativa (dall’1% al 40% della somma trasferita) possa riguardare
anche le operazioni frazionate, poste in essere proprio per eludere la norma. Per quanto ovvio, questa
norma non si applica invece per le vendite a rate.
Per completezza inseriamo un ultimo argomento:
Citiamo un articolo così come lo rileviamo, poiché la materia non è di nostra specifica competenza, ma Voi
Clienti continuate a chiederci notizie in merito.
Vi invitiamo per maggiori ragguagli a contattare il Vostro Tecnico di fiducia che saprà meglio di noi indicarvi i
contenuti di questa importante novità:
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Compravendite e affitti senza APE, è caos normativo
Decreto Destinazione Italia, legge di Stabilità per il 2014 e Milleproroghe si sovrappongono con
obblighi in contrasto tra loro
Il panorama della certificazione energetica degli edifici è confuso da norme che al momento sembrano
sovrapporsi. Decreto Destinazione Italia, legge di Stabilità per il 2014 e Decreto Milleproroghe hanno dettato
disposizioni che, in poco tempo, hanno introdotto, modificato e in seguito annullato l’obbligo di allegare
l’APE, Attestato di prestazione energetica, ai contratti di compravendita e affitto degli immobili. Il problema
è che tutte le norme in questione sono in vigore, quindi resta da capire quale prevarrà.
Nullità dei contratti senza APE
Fino all’inizio dell’autunno, la regola vigente era quella della Legge Ecobonus, che ha recepito la Direttiva
2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, che prevedeva la nullità dei contratti di compravendita e
affitto stipulati in mancanza dell’Attestato di prestazione energetica.
A differenza della direttiva europea, la legge italiana prevedeva l’obbligo di allegare l’Ape anche alle cessioni
a titolo gratuito. Un onere giudicato eccessivo, che ha dato il via a una serie di revisioni.
Multe per i contratti senza APE
Dopo una serie di ipotesi per sanzionare la mancata allegazione dell’Attestato di prestazione energetica ai
contratti di compravendita e locazione, il Decreto Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013,
che non ha ancora iniziato la fase di conversione in legge, stabilisce che i contratti senza Ape sono validi,
ma vengono multati con una sanzione dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa è stata fissata tra i mille e i 4 mila euro. Nei
contratti di durata fino a tre anni, la sanzione è stata ridotta della metà. Non è previsto invece nessun obbligo
nei contratti di trasferimento a titolo gratuito.
Proroga dell’obbligo di allegare l’APE
La Legge di Stabilità per il 2014, in vigore dal primo gennaio, ha fatto slittare l’obbligo di allegare l’Attestato
di prestazione energetica all’entrata in vigore del decreto ministeriale che adeguerà il DM 26 giugno 2009,
contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Ciò significa che si potrebbero ancora concludere contratti senza l'obbligo di allegare l'Ape, andando però in
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contrasto con le norme di indirizzo comunitarie.
Nessun obbligo di allegare l’APE ai contratti
Il Decreto Milleproroghe, entrato in vigore il 31 dicembre 2013, ha infine introdotto nuove specifiche per gli
immobili pubblici stabilendo che l'Ape può essere acquisito anche dopo la stipula del contratto per
la cessione dell’immobile. La norma non specifica però quanto tempo si avrà a disposizione per produrre
l’Ape.
Come accennato all’inizio, le tre norme sono tutte in vigore e due di esse stanno per affrontare l’iter per la
conversione in legge. In questa fase dovrà quindi essere trovata una soluzione univoca.
Cordiali saluti.
L’Amministratore Unico
A cura del Dr. Salvatore Città
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