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LÕIRC in una scuola che cambia
Quando lÕIRC
• affidato
allÕinsegnante
comune
gnante comune o allo specialista a seconda delle scelte operate dal primo: lo specialista si configurava infatti inizialmente come un «supplente»
dell’insegnante di classe, che subentrava solo
quando questi venisse meno.
Il Concordato del 1929 prevedeva che l’insegnamento religioso già impartito nelle scuole elementari avesse un ulteriore sviluppo nelle scuole medie. Spesso si dimentica che nella scuola
elementare l’insegnamento della religione era
stato voluto, prima del Concordato, dal ministro
Gentile che immaginava la proposta religiosa come una sorta di preparazione all’esercizio più
maturo della razionalità mediante la filosofia nella Scuola superiore. La soluzione concordataria,
quindi, tradiva l’impostazione gentiliana con la
prosecuzione di quell’insegnamento anche a livello secondario.
Al di là di questi aspetti teorici, da quella originaria soluzione discendeva anche un modello organizzativo che introduceva un IdR specifico solo nella scuola secondaria, dato che nella Scuola elementare vi provvedeva il normale insegnante di classe (cf RD 577/28, art. 27, e RD 1297/
28, artt. 109-111). Detto insegnante doveva essere riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica e, ove non lo fosse, era sostituito da insegnante di altra classe o, in casi estremi, da personale esterno ugualmente approvato dall’autorità ecclesiastica. Insomma, la figura dell’IdR specialista era alle origini del tutto sconosciuta.
Con il Concordato del 1984 le cose cambiano in
quanto viene adottata una soluzione unica per
tutte le «scuole pubbliche non universitarie di
ogni ordine e grado». In primo luogo ciò significava estendere l’IRC anche alla Scuola dell’infanzia, non contemplata dal vecchio Concordato.
In secondo luogo voleva dire che l’IRC sarebbe
stato ovunque impartito da insegnanti appositamente incaricati, estendendo anche al livello primario il modello organizzativo da tempo in vigore nella secondaria. Tuttavia, lo stesso Concordato nel Protocollo addizionale consentiva che
l’IRC potesse essere impartito nella scuola materna ed elementare anche dall’insegnante di
classe o sezione disponibile e idoneo. Nasceva
così un doppio regime di IRC, affidato all’inseLÕOra di Religione
Pro e contro
Nel corso degli ultimi venti anni la condizione di
precarietà e subalternità dell’IdR specialista è andata scomparendo, fino ad arrivare alla costituzione del ruolo che indica una chiara parità di
posizione.
Proviamo ad esaminare rapidamente i motivi che
giocano a favore o a danno delle due figure di insegnante, per valutare le scelte delle diocesi di
puntare sull’uno o sull’altro insegnante.
A favore dell’insegnante di classe c’è sicuramente il fatto che l’IRC risulta essere molto più integrato nella didattica ordinaria, i raccordi interdisciplinari sono ovviamente più facili (dovendosi
l’insegnante coordinare soprattutto con se stesso), gli alunni avvertono meno la «diversità» della materia e non sono praticamente applicabili
alcune limitazioni tipiche dell’IRC come la diversa condizione dell’IdR in sede di scrutinio finale,
dato che l’insegnante è unico.
Contro questa soluzione c’è invece la possibilità
di un IRC diluito e disperso tra gli altri insegnamenti, usato talora come tappabuchi e spesso
svolto per un orario sensibilmente inferiore alle
prescritte due ore settimanali (un’ora e mezza
nella Scuola dell’infanzia) o addirittura trascurato del tutto per poter disporre di fatto di ore aggiuntive per l’insegnamento delle altre materie.
Contro l’insegnante comune c’è poi la sua formazione specifica, dato che non gli viene richiesto un percorso di formazione teologica ma l’Intesa del 1985 si limita a prevedere per lui la frequenza dell’IRC durante gli studi secondari ed è
verosimile che, con le dovute eccezioni, la sua
competenza in materia possa essere piuttosto
scarsa o approssimativa.
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Ministero per fissare l’organico dell’IRC in vista
dell’immissione in ruolo degli IdR (DM 42/05),
tutti i posti di IRC (di ruolo e non di ruolo) nella
Scuola primaria sarebbero 9.149 e nella Scuola
dell’infanzia 2.184. Immaginando ogni posto a
tempo pieno, essi corrisponderebbero rispettivamente a 100.639 classi di Scuola primaria e
34.944 sezioni di Scuola dell’infanzia. Poiché la
legge 186/03 calcolava l’organico di IRC sull’anno scolastico 2001-02, si possono confrontare
questi dati con il totale delle classi e sezioni funzionanti in quell’anno, che sono rispettivamente
140.208 nella Scuola primaria e 40.314 nella
Scuola dell’infanzia. Possiamo quindi concludere
che il 71,8% delle classi di Scuola primaria ha
l’IRC impartito da un IdR specialista e che lo stesso specialista è presente nell’86,7% delle sezioni di Scuola dell’infanzia statale. I parametri di
calcolo non sono aggiornatissimi, ma le variazioni intervenute negli ultimi due o tre anni sono
irrilevanti ai fini dell’individuazione di dimensioni che risultano ampiamente evidenti.
Insomma, nella grande maggioranza dei casi è
ormai l’IdR specialista a curare l’IRC nelle scuole dell’infanzia e primaria, lasciando all’insegnante di classe una porzione notevolmente inferiore
e quasi residuale di posti. Se pensiamo che questo processo si è realizzato nel breve volgere di
venti anni, dobbiamo concludere che le diocesi
italiane si sono rapidamente adeguate al nuovo
regime concordatario ed hanno evidentemente
fatto prevalere i pro sui contro sopra elencati.
Sembra perciò che manchi ormai poco tempo
per una completa saturazione del sistema, che
potrà di fatto condurre alla scomparsa della gentiliana figura dell’insegnante di classe responsabile anche dell’IRC.
Se questo sia un bene o un male ognuno può valutarlo da sé, ma la linea di tendenza sembra essere tracciata e irreversibile.
In maniera sostanzialmente complementare, a
favore dell’IdR specialista c’è la sua maggiore
specializzazione professionale. È vero che l’Intesa consentirebbe anche di accontentarsi della
medesima qualificazione richiesta all’insegnante
di classe o sezione, ma le diocesi hanno preferito puntare sulla qualità e pretendere una specifica formazione teologica prima di procedere al
necessario rilascio dell’idoneità. Inoltre, con i
nuovi profili di qualificazione richiesti a tutti i docenti italiani anche agli IdR sarà presto richiesto
un percorso universitario di durata quinquennale, concentrato in gran parte su discipline teologiche. Ma a favore dello specialista gioca soprattutto la certezza del suo intervento. Un docente
specificamente incaricato, infatti, svolge per forza le sue 66 ore annue in una classe di Scuola
primaria (o 60 in una sezione di Scuola dell’infanzia), garantendo così sia la qualità che la
quantità di questo insegnamento. Si può inoltre
aggiungere, su un piano completamente diverso, che l’IdR specialista è anche una fonte di posti di lavoro, che vanno semplicemente ad aggiungersi a quelli comuni dato che l’insegnante
di classe o sezione non perde ore per la mancata disponibilità o idoneità all’IRC. Il nuovo Concordato avrebbe quindi creato un organico aggiuntivo che in molti casi può essere stato visto
come una provvidenziale risorsa occupazionale.
Contro l’IdR specialista, invece, c’è principalmente l’isolamento della disciplina, la sottolineatura della sua diversità, il rischio dell’emarginazione. I fattori negativi possono prevalere soprattutto nella Scuola dell’infanzia, dove una ancora assente differenziazione disciplinare rende
meno comprensibile il trattamento diverso delle
attività educative di IRC (che forse è equivoco
chiamare «insegnamento»), laddove le altre attività sono svolte indifferentemente da una o più
insegnanti che si alternano prevalentemente per
ragioni organizzative. Le riserve potevano essere
maggiori quando nella scuola primaria era ancora vigente la figura del maestro unico, ma, dopo
la riforma del 1990 (di poco successiva al nuovo
IRC) che ha introdotto una équipe di diversi docenti che agiscono su una sola classe, la diversità dell’IRC è senz’altro meno percepibile.
S ERGIO C ICATELLI
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In questi ultimi venti anni le singole diocesi si sono orientate in maniera piuttosto varia: alcune
hanno fatto immediatamente ricorso allo specialista (superando non poche difficoltà iniziali
per la mancanza di IdR già qualificati), altre si sono aperte solo di recente a questa figura. Per evidenti esigenze di sintesi, ci limitiamo ad esaminare solo alcune linee di tendenza emergenti a livello nazionale.
Se prendiamo per buono il calcolo effettuato dal
LÕOra di Religione
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