Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto
dei trasporti
Università : Università degli studi di Napoli
Facoltà : Economia
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L' Appunto
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Diritto dei trasporti
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Sostegno finanziario pubb.co: ferrovie, strada, v.n.
Il regime giuridico del trasporto postale
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 04/06/2008 23.33, NR. 7
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Titolare della cattedra: Prof. Stefano Zunarelli
Libri di testo fondamentali:
1. “Lezioni di diritto dei trasporti”, Stefano Zunarelli, terza edizione, Bonomo Editrice
LEGENDA:
1. evidenziate in giallo: le parti ritenute importanti
2. evidenziate in verde: le domande d’esame
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I SERVIZI DI TRASPORTO AEREO
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a) Convenzione relativa all’Aviazione civile internazionale sottoscritta a Chicago il 7/12/1944, dà la
prima definizione normativa di servizi regolari:
1. non di linea: aeromobili non impiegati in servizi internazionali registrati
2. di linea (regolari): aeromobili impiegati in servizi internazionali registrati
b) Legislatore comunitario: art. 2/e Reg. CEE del Consiglio del 1992, per servizio aereo di linea si
intende una serie di voli che presenta le seguenti caratteristiche:
1. voli a titolo oneroso per trasporto passeggeri/merci, per acquisti individuali
2. voli che assicurino il collegamento fra 2 o 3 aeroporti in base ad un orario pubblico
Rimane tuttavia difficile delineare una precisa distinzione, perciò occorre verificare di volta in volta
I servizi di trasporto aereo che si svolgono in tutto o in parte al di fuori dell’Unione europea, sono
soggetti ad una regolamentazione di carattere internazionale, realizzata mediante strumenti multilaterali
e bilaterali
Traffico aereo extracomunitario, riferimento normativo: Convenzione relativa all’aviazione civile
internazionale, stipulata Chicago il 7.12.1944, resa esecutiva in Italia con il D. lgs 616/1948, oggi
accettata da quasi tutti gli Stati. All’art. 1 codifica un principio consuetudinario secondo il quale ogni
stato ha completa ed esclusiva sovranità sullo spazio aereo sovrastante i proprio territorio
Libertà tecniche: indicate all’art. 5 della Convenzione di Chicago e relativa agli aeromobili di Stati
contraenti che non siano addetti a linee regolari:
1. diritto di sorvolo, per scopi non commerciali
2. diritto di atterraggio, per scopi non commerciali
L’art. 15 prevede che “ogni aeroporto di uno stato contraente aperto al pubblico uso dei propri
aeromobili nazionali, sarà ugualmente aperto agli aeromobili degli Stati contraenti”
L’art. 28 prevede che “ogni stato si impegna a stabilire nel proprio territorio aeroporti, servizi
radio, servizi meteorologici ed altre installazioni, al fine di facilitare la navigazione aerea
internazionale”
Libertà commerciali: si contrappongono alle libertà tecniche e consistono:
1. sbarcare nel territorio di uno stato contraente, passeggeri, posta e merci imbarcati nel territorio
dello stato di cui l’aeromobile possiede la nazionalità (c.d. terza libertà)
2. imbarcare sul territorio di uno stato contraente, passeggeri, posta e merci destinati al territorio
dello stato di cui l’aeromobile possiede la nazionalità (c.d. quarta libertà)
3. imbarcare e sbarcare, sul territorio di uno stato contraente, passeggeri posta e merci diretti o
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provenienti da uno stato terzo (c.d. quinta libertà)
È opinione diffusa che la Convenzione di Chicago abbia riconosciuto le predette libertà commerciali
agli aeromobili degli Stati contraenti che non siano addetti a linee regolari (c.d. voli charter). Alcuni
interpreti tuttavia ritengono che le libertà commerciali siano rimesse dalla Convenzione alle singole
legislazioni nazionali. Va rilevato che la maggior parte degli Stati industrializzati ha riconosciuto le
predette libertà commerciali anche ai voli charter per non interferire con il mercato tipico dei servizi
di linea
Accordo sul transito concluso a Chicago il 17.11.1944:
1. riconosce le due libertà tecniche anche ai servizi regolari (diffuso come la Convenzione di
Chicago)
Accordo sul trasporto concluso a Chicago il 17.11.1944:
1. riconosce le tre libertà commerciali anche ai servizi regolari internazionali (mai entrato in
vigore)
Accordi bilaterali: il fallimento dello scambio multilaterale dei diritti di traffico prospettato da
Chicago, ha dato luogo a una fitta rete di accordi bilaterali che, comunque, hanno come riferimento la
Convenzione di Chicago, in particolare gli art.:
 7, riserva in favore delle compagnie degli Stati membri di operare traffico tra due punti del
proprio territorio
 9, diritto degli Stati di proibire, per ragioni militari o di sicurezza pubblica, l’uso di certe aeree,
pur senza operare discriminazioni
Clausole tecnico-amministrative, della Convenzione di Chicago che compongono lo Standard Form
of Agreement for provvisionali air route, inerenti:
 le condizioni da adempiere per l’istituzione dei servizi aerei internazionali
 reciproco riconoscimento dei certificati di navigabilità degli aeromobili, dei brevetti e delle
licenze del personale
 disciplina applicabile a partenza, arrivo e navigazione degli aeromobili all’interno degli Stati
ACCORDO DI BERMUDA I del 1946 fra Stati Uniti e Regno Unito, disciplina i problemi relativi
alla concorrenza, della capacità e delle tariffe (ad es. riconoscendo ai vettori aere con il coinvolgimento
della IATA (International Air Transportation Association) il potere di iniziativa nella determinazione
delle tariffe, pur con il sistema della doppia approvazione delle tariffe da parte dei governi interessati).
Distinzione introdotta dall’Accordo di Bermuda I:
1. In materia di tariffe:
 Potere di iniziativa: degli operatori
 Potere di programmazione e controllo: dell’Autorità pubblica
2. In materia di capacità:
 Uguali diritti non ponendo limiti alla frequenza dei voli ed alla capienza degli aeromobili
 C.d. “controllo successivo”
ACCORDO DI BERMUDA II del 1977. Gli accordi bilaterali ispirati al modello di Bermuda hanno
contribuito allo sviluppo del traffico aereo ma contemporaneamente hanno determinato squilibri
concorrenziali. La recessione economica mondiale degli anni 70 fece alzare i livelli tariffari dei vettori
regolari e beneficiò i voli charter. Ciò portò al c.d. Bermuda II, sensibilmente più protezionistico
rispetto al precedente:
1. In materia di tariffe:
 Ampliato il potere di intervento dell’autorità pubblica
2. In materia di capacità:
 Predeterminazione della capacità e delle frequenze
1978: Deregulation statunitense, nei successivi accordi bilaterali gli Stati Uniti hanno abolito l’eccesso
di intervento pubblico in numerosi settori dell’economia, nel settore aereo con i c.d. liberal agreements
o accordi open sky. La clausola di doppia disapprovazione scema però la possibilità di intervento
dell’autorità pubblica in quanto le tariffe proposte dal vettore possono essere rigettate solo con una
valutazione negativa di entrambi i governi interessati
IL C.D. TERZO PACCHETTO DEL LUGLIO 1992
A metà degli anni 80 l’Unione europea ha avviato un graduale processo di liberalizzazione dei traffici
aerei intracomunitari avvenuta in tre fasi:
1. Primo insieme di misure adottate per rendere più flessibile e competitivo il sistema dei trasporti
aerei
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