(Sergio Briguglio 22/5/2010)
SCHEMA DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU
IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Corso VIS)
LEZIONE 3
I. Soggiorno legale
1. Permesso di soggiorno
Richiesta e rilascio
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Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio (lavoro subordinato e
familiari: Sportello unico) entro 20 gg. (ordinatorio)
Contributo 80-200 euro per il rilascio del permesso
Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, in questura); lavoro
subordinato e motivi familiari: prima istanza predisposta da Sportello Unico
Ricevuta di spedizione + passaporto: regolarita' del soggiorno
Convocazione in questura per impronte e consegna foto; appuntamento per
comunicazione esito
Accordo di integrazione
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Sottoscrizione di accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso
(esaurimento dei crediti per mancato raggiungimento degli obiettivi: espulsione,
salvo titolare di permesso per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria,
motivi umanitari, motivi familiari, permesso CE slp, carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino UE e straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare)
Facolta' e diritti nelle more del rilascio
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Nelle more del rilascio di permesso
o per lavoro subordinato
 avvio del rapporto lavorativo autorizzato
 iscrizione anagrafica
 iscrizione al SSN
 esami di guida e ottenimento patente e libretto di circolazione
 reingresso da frontiera esterna
 celebrazione del matrimonio
o per lavoro autonomo
 avvio dell'attivita' lavorativa
 reingresso da frontiera esterna
o per motivi familiari
 iscrizione anagrafica
 reingresso da frontiera esterna
•
 celebrazione del matrimonio
Nota: la celebrazione di matrimonio in Italia dovrebbe essere consentita
qualunque sia il motivo per il quale e' stato richiesto il permesso (circ. Mininterno
pero' considera solo permessi per lavoro subordinato o per motivi familiari)
Dichiarazione di soggiorno
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Turismo, visite, affari e studio < 3 mesi:
o solo dichiarazione di presenza: alla frontiera esterna o in questura (ingresso
da frontiera Schengen), o mediante comunicazione albergo; entro 8 gg
dall'ingresso
o ricevuta dichiarazione (per ingresso da frontiera esterna: timbro su passaporto)
+ passaporto (con eventuale timbro Schengen, per ingresso da frontiera
interna): regolarita' fino a 3 mesi o scadenza visto, se previsto
Adempimenti per altri soggiorni brevi
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Altri soggiorni < 30 gg. (es.: lavoro per < 30 gg.): solo ricevuta di richiesta
permesso + passaporto
Durata massima dei permessi
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Durata massima:
o asilo: 5 anni
o protezione sussidiaria: 3 anni
o lavoro subordinato tempo indeterminato: 2 anni
o lavoro subordinato tempo determinato: minimo tra durata rapporto e 1 anno
o familiari: minimo tra durata familiare e 2 anni (salvo figlio ultra-14-enne:
durata fino ai 18 anni)
o lavoro autonomo: 2 anni
o studio: 1 anno
o lavoro stagionale: 9 mesi
o ricerca scientifica: durata del programma di ricerca
o giustizia: 3 mesi
o volontariato: 18 mesi
o altri motivi (es.: residenza elettiva): documentate esigenze, < durata visto
Altri permessi non corrispondenti a visto di ingresso
•
Altri permessi rilasciabili: motivi umanitari, minore eta', integrazione minore,
religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), cure mediche, sicurezza pubblica,
richiesta asilo, riconoscimento status di apolide, acquisto cittadinanza, etc.
Affidamento preadottivo ad italiano
•
Non richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano
Variazione di domicilio
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Obbligo segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi soggiorni <
30 gg.), salvo iscrizione anagrafica
Richiesta di rinnovo
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Richiesta: 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo (Cassazione: anche dopo, purche' il
ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei requisiti)
Contributo 80-200 euro per rinnovo del permesso (escluso permesso per asilo,
richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari)
Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, in questura); la busta
contiene copia del permesso in scadenza
Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno
Cessazione del rapporto di lavoro
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Licenziamento o dimissioni (anche rapporto a tempo determinato, per giusta
causa) => > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o nelle liste per il
collocamento obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di
occupazione, previa dichiarazione di disponibilita' al Centro per l'impiego entro
40 gg., ed eventuale rinnovo permesso; anche piu' volte, a seguito di recesso da
successivi rapporti
Ulteriore rinnovo condizionato a stipulazione di nuovo contratto di soggiorno
Mantenimento diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)
Requisiti
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Reddito (autocertificazione e salvo disoccupazione tollerata), anche per familiari
a carico (come per ricongiungimento); giurisprudenza:
o per lavoro subordinato, rilevanti redditi sopravvenuti nelle more della
decisione; maggior rilievo, cioe', al reddito atteso
o per lavoro autonomo, l'amministrazione non puo' fare pronostici sui profitti;
rilievo, cioe', al solo reddito maturato
Per lavoro subordinato: richiesta l'esistenza di contratto di soggiorno, salvo
periodo di disoccupazione garantita
Cessazione del rapporto di lavoro
•
•
•
Licenziamento o dimissioni (anche rapporto a tempo determinato, per giusta
causa) => > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o nelle liste per il
collocamento obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di
occupazione, previa dichiarazione di disponibilita' al Centro per l'impiego entro
40 gg., ed eventuale rinnovo permesso; anche piu' volte, a seguito di recesso da
successivi rapporti
Ulteriore rinnovo condizionato a stipulazione di nuovo contratto di soggiorno
Mantenimento diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)
Durata del permesso rinnovato
•
Durata del permesso rinnovato < durata al rilascio (prassi?)
Facolta' e diritti nelle more del rinnovo
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Mantenimento di tutti i diritti nelle more del rinnovo (Direttiva Mininterno
5/8/2006); in particolare:
o svolgimento attivita' lavorativa (anche nuovo rapporto)
o rilascio del nulla-osta al ricongiungimento (anche richiesta?)
o reingresso da frontiera esterna (o, transitoriamente, Schengen)
o iscrizione anagrafica
o esami di guida e ottenimento patente e libretto di circolazione
o rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL
o assunzione di altro straniero
Rilevamento impronte
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Per rilascio o rinnovo (esclusi cure, < 3 mesi diversi da lavoro, stagionali < 30
gg)
Utilizzazione
•
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Permessi utilizzabili per motivi diversi da quello di rilascio:
o lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, protezione
sussidiaria, affidamento, integrazione minore: per studio e lavoro
subordinato o autonomo
o motivi umanitari: per studio (almeno se rilasciato su indicazione della
Commissione territoriale) e lavoro subordinato o autonomo
o ricerca scientifica: per insegnamento collegato al programma di ricerca
o richiesta asilo: per lavoro subordinato o autonomo, dopo 6 mesi dalla
presentazione della domanda (anche se in fase di ricorso); per formazione (a
condizione di inserimento nei servizi di accoglienza)
o protezione sociale: per studio e lavoro subordinato
o assistenza minore: per lavoro subordinato o autonomo
o minore eta': per studio
o studio o formazione: per lavoro subordinato (< 1040 ore annuali)
o acquisto cittadinanza: per lavoro subordinato o autonomo (giurisprudenza e
orientamenti di DPL Modena; in senso opposto, Mininterno)
o attesa adozione: per lavoro subordinato o autonomo (DPL Modena) e,
verosimilmente, per studio
Nota: stipula di contratto di soggiorno nei casi in cui e' consentito il lavoro
richiesta solo a fini di conversione
Conversione
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Art. 5, co. 9 (disatteso)
Extra quote (o entro quote anno sucessivo):
o Familiari, lavoro autonomo => lavoro subordinato
o Familiari, lavoro subordinato => lavoro autonomo
o Familiari (cessazione vincoli o morte familiare o maggiore eta') => lavoro o
studio (possibile anche rinnovo per motivi familiari oltre i 18 anni, se a carico
di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio)
•
o Studio => lavoro autonomo (certificazione requisiti Sportello unico) o lavoro
subordinato (contratto di soggiorno), entro quote anno successivo, dopo
laurea in Italia (incluso specializzazione e master I livello) o, secondo Circ.
Mininterno, per stranieri che abbiano ottenuto il permesso per studio ai 18
anni convertendo il permesso per motivi familiari
o Dottorato o master II livello => lavoro subordinato o autonomo o attesa
occupazione (un anno)
o Protezione sussidiaria (e verosimilmente, asilo) => lavoro subordinato o
autonomo (utile per accedere a permesso CE slp)
o Protezione sociale => lavoro subordinato (entro quote anno successivo) o
studio
o Affidamento (anche di fatto o tutela; ma non per minore individuato come
minore non accompagnato) => lavoro subordinato o autonomo (entro quote
anno successivo), studio, accesso al lavoro, cure
o Qualunque permesso per minore non accompagnato, ai 18 anni => lavoro
subordinato o autonomo (entro quote anno successivo), studio o accesso al
lavoro (attesa occupazione), cure; condizioni:
 esistenza di affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposizione a
tutela
 assenza decisione Comitato minori sul rimpatrio assistito (verosimilmente,
anche decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio)
 presenza in Italia > 3 anni
 inserimento > 2 anni programma integrazione gestito da ente con
rappresentanza nazionale iscritto registro art. 42 T.U.
 alloggio
 regolare attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro
o Studio => motivi religiosi
o Lavoro subordinato o autonomo, famiglia, religiosi => residenza elettiva
(condizione: risorse cospicue; in particolare, da pensione)
Entro quote:
o Lavoro stagionale (dalla seconda stagione) => lavoro subordinato
o Studio o formazione (anche per tirocinio formativo) => lavoro autonomo
(certificazione requisiti Sportello unico) o lavoro subordinato (contratto di
soggiorno); in caso di formazione o tirocinio, solo a conclusione corso o
tirocinio
Rifiuto o revoca: presupposti, elementi rilevanti
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Mancanza requisiti per ingresso e soggiorno (anche in relazione ad altri Stati
Schengen)
Reati ostativi:
o art. 380 c.p.p., stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori o persone da destinare a
prostituzione o a sfruttamento prostituzione (anche primo grado, anche
patteggiamento)
o vendita marchi contraffatti e violazione delle norme sul diritto d'autore
(solo condanne definitive)
Rilevano:
o nuovi elementi (la valutazione dei mezzi di sostentamento va fatta al
momento in cui l'amministrazione si pronuncia)
o
o
o
o
sanabilita' di irregolarita' amministrative
obblighi costituzionali o internazionali o motivi umanitari
requisiti per altro permesso (generalmente disatteso)
ai fini del rifiuto di rinnovo (e, verosimilmente, della revoca), in presenza di
condanne, condotta e inserimento (giurisprudenza non univoca)
Caso particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
•
Titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare:
o ai fini di rifiuto, diniego di rinnovo o revoca si tiene conto di legami familiari
e sociali, durata del soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine
o ai fini del diniego di rinnovo o della revoca del permesso per motivi
familiari, la pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o di
Stato Schengen e' valutata anche (verosimilmente, principalmente) sulla base
di condanne per i reati di cui all'art. 380 o 407 co. 2 lettera a) c.p.p., o per i
reati di favoreggiamento della migrazione illegale
o diniego o revoca in caso di matrimonio o adozione che abbiano avuto luogo al
solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (circ.
Mininterno: matrimonio di comodo da valutare sulla base di molti elementi)
o revoca del permesso rilasciato, a seguito di matrimonio in Italia, allo
straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno, quando al
matrimonio non sia seguita convivenza (salvo che dal matrimonio sia nata
prole)
o rifiuto o revoca , in caso di ingresso come coniuge o genitore a carico,
quando sia presente in Italia coniuge dell'interessato regolarmente
soggiornante con altro coniuge
Caso particolare: titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e
suo familiare
•
Titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suoi familiari: ai
fini di rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato
si tiene conto di eta', durata del soggiorno pregresso, conseguenze
dell'allontanamento per lo straniero e per i familiari, legami familiari e sociali,
soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine
Conseguenze dei provvedimenti negativi
•
•
Rifiuto => invito a lasciare l'Italia entro un termine < 15 gg
Revoca => espulsione con accompagnamento immediato
Iscrizione anagrafica: parita' con l'italiano
•
•
•
Parita' con l'italiano (domicilio; verosimilmente, anche senza fissa dimora; es.:
lavoratore autonomo che abbia perso l'alloggio) per lo straniero regolarmente
soggiornante
Dimora abituale: permesso > 3 mesi o rinnovabile; alloggio nel comune, anche
in centro di accoglienza > 3 mesi
Possibile la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio (esito
negativo: senza fissa dimora?)
Iscrizione anagrafica e rinnovo del permesso
•
•
•
L'iscrizione non decade in fase di rinnovo
Possibilita' di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro
subordinato o familiari, o nelle more del rinnovo di qualunque permesso
Necessario rinnovo dichiarazione di dimora entro 60 gg. dal rinnovo del
permesso; cancellazione per irreperibilita' in seguito a censimento o ripetuti
controlli ovvero, previo avviso da parte dell'ufficio con invito a provvedere in 30
gg., per mancato rinnovo della dichiarazione, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del
permesso
Residenza e iscrizione anagrafica
•
Nota: ai sensi del codice civile, la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la
dimora abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita'
della permanenza nel luogo; l'iscrizione anagrafica non ha di per se' valore
costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria, la coincidenza fra residenza
anagrafica e residenza effettiva della persona; e' consentito provare con ogni
mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cassazione)
Iscrizione anagrafica e cittadinanza
•
•
Iscrizione anagrafica continuativa (oltre a regolarita' del soggiorno) necessaria
per acquisto cittadinanza
In caso di discendente di cittadino italiano che intenda riacquistare la
cittadinanza, si prescinde, per l'iscrizione anagrafica dalla durata del permesso;
sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di presenza
Obbligo e onere di esibizione del permesso
•
Obbligo di esibizione all’autorita’ di pubblica sicurezza, salvo giustificato
motivo, del passaporto o altro documento identificativo e del permesso di
soggiorno o (L. 94/2009) altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in
Italia; 2.000 euro e arresto fino a un anno per mancata esibizione
(giurisprudenza: lo stato di clandestinita' e' giustificato motivo per la mancata
esibizione del permesso, non del documento di identita')
•
Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica
amministrazione, esclusi quelli relativi a sanita' e prestazioni scolastiche
obbligatorie; note:
o si applica ai fini dell'adozione di un provvedimento (atto impugnabile)
o non si tratta di obbligo, ma di onere: in mancanza, il provvedimento non e'
adottato, ma non si da' luogo a sanzioni
o "prestazioni obbligatorie" include quelle che l'istituzione pubblica e'
obbligata ad erogare (inclusa scuola d'infanzia; cosi', Comuni di Torino e di
Firenze)
o interpretazione restrittiva della disposizione: soli provvedimenti nell'interesse
esclusivo dello straniero che li richiede (cosi', circ. Mininterno 7/8/2009: non
e' richiesta l'esibizione del permesso ai fini della dichiarazione di nascita e
•
•
riconoscimento figlio naturale, essendo provvedimenti nell’interesse del
minore e della collettivita’)
o non e' richiesta l'esibizione del permesso ai fini della visita a familiare
detenuto: esercizio di un diritto, non fruizione di un servizio (circ. DAP
21/12/2009)
Esibizione del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in
mancanza, comunicazione dei dati al commissariato di P.S.
Per la celebrazione di matrimonio dello straniero in Italia, richiesta la
dimostrazione di regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno specifica i casi inclusi,
dimenticando situazioni in cui il soggiorno e' obbligatorio e il caso di chi sia in
attesa del rilascio di permesso per motivi diversi da lavoro o familiari)
2. Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Requisiti per il rilascio
•
Requisiti:
o 5 anni continuativi di soggiorno legale; non rilevano soggiorni con permessi
brevi o per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali o per volontariato; sono incluse assenze < 6
mesi consecutivi e 12 mesi complessivi (anche piu', per motivi gravi)
o titolarita', al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi,
diverso da studio o formazione (o ricerca scientifica per il titolare di borsa),
motivi umanitari, protezione temporanea, asilo, protezione sussidiaria,
richiesta asilo; escluso anche il caso di soggiorno per motivi diplomatici o per
missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o in
attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o
per motivi umanitari; nota: non rileva l'eventuale tipo di rapporto di lavoro
o reddito > assegno sociale (incluso potenziale trattamento pensionistico per
invalidita')
o assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene
conto, per la valutazione, anche di applicabilita' di misure di prevenzione,
esistenza di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381 (non colposi)
c.p.p., durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo
o superamento di un test di conoscenza della lingua italiana
Rilascio ai familiari
•
La richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli
ricongiungibili; requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento
(verosimilmente, non richiesta la conoscenza della lingua italiana)
Presentazione della richiesta
•
Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la
maturazione dei requisiti
Durata del permesso CE slp; rinnovo
•
Durata del permesso CE slp: tempo indeterminato; rinnovo ogni 5 anni (dati e
foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'
Provvedimenti negativi
•
•
Espulsione:
o gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; applicazione di una
misura di prevenzione
o si tiene conto di eta', soggiorno pregresso, conseguenze per titolare e
familiari, legami sociali e familiari in Italia e nel paese d'origine
Revoca:
o per
 espulsione o sopravvenuta pericolosita'
 assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni
(verosimilmente, consecutivi)
 conferimento permesso CE slp da altro Stato membro UE
o possibile il riacquisto (dopo 3 anni di soggiorno) in caso di revoca per
assenza
o nota: la revoca non puo' essere adottata per il coniuge in caso di rottura del
vincolo matrimoniale (circ. Mininterno)
o revoca => altro permesso (salvo espulsione)
Diritti e facolta' del titolare
•
•
Accesso a tutte le attivita' lavorative non vietate allo straniero ne' riservate
all'italiano (esercizio di pubblici poteri, tutela sicurezza nazionale, certi posti o
funzioni di vertice; nota: il fatto che il comunitario e il rifugiato accedano al
pubblico impiego, salve le preclusioni esplicite, esclude che le altre attivita' del
pubblico impiego siano vietate allo straniero o riservate all'italiano); esonero dal
contratto di soggiorno
Accesso a tutte le prestazioni assistenziali e all'edilizia popolare; nota: non
prevista esplicitamente l'iscrizione obbligatoria al SSN (desumibile per via
interpretativa)
Circolazione in ambito UE
•
•
Possibilita' di stabilirsi in altro Stato UE per studio, lavoro o (purche' in
possesso di assicurazione sanitaria e di mezzi > 2 * soglia esenzione ticket)
altro motivo
Simmetricamente, consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato UE, esclusi UK, Irlanda, Danimarca (nota: per lavoro,
entro quote)
II. Soggiorno illegale
1. Controllo e sanzioni
Controllo del territorio
•
•
Possibile per i sindaci avvalersi di associazioni non armate per la segnalazione
alla polizia locale o di Stato di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana o situazioni di disagio sociale; le associazioni sono iscritte in apposito
elenco, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti con decreto Mininterno1
(L. 94/2009)
Il sindaco segnala alle competenti autorita' la condizione di soggiorno irregolare
dello straniero ai fini dell'allontanamento dall'Italia; gli agenti di polizia
municipale accedono alle banche dati sui permessi (L. 125/2008)
Sanzioni
•
•
•
•
Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:
o ammenda da 5.000 a 10.000 euro o, se immediatamente eseguibile,
espulsione
o procedimento sospeso in caso di presentazione di domanda di protezione
internazionale
o non luogo a procedere in caso di espulsione amministrativa eseguita
o conseguente obbligo di denuncia per pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio
o Cass. 19393/2009: permesso per motivi umanitari e diritto preesistente; Gip
Bari: il minore non commette reato
o sollevata la questione di legittimita' costituzionale (irragionevolezza;
violazione del principio di uguaglianza; impossibilita' di tutelare diritti
fondamentali e di ottemperare a obblighi di legge)
Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per chi dia
alloggio a titolo oneroso a straniero irregolare (al momento della stipula o del
rinnovo del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il
datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato
Il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune
Decr. Mininterno 8/8/2009; tra le altre disposizioni:
le associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o movimenti politici, ne' di
organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2,
lettera c), ne' possono ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e)
• gli osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo giovani (almeno
diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente, troppo vecchi (richiesta buona salute
fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera b); indossano casacche giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con
la scritta "osservatore volontario"
• sono esclusi i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b)
• sono esclusi coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti e quanti presentino o abbiano
presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e d)
• gli ossevatori non possono usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2)
• gli osservatori devono avere integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1, lettera b) e una
adeguata capacita' di espressione visiva (art. 5, co. 1, lettera b)
• quando sia necessario effettuare una segnalazione, gli osservatori devono fare uso di cellulare o, se
autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art. 2, co. 4)
• il sindaco che voglia impiegare gli osservatori deve curare che i vigili urbani rispondano alle
chiamate effettuate dagliosservatori (art. 2, co. 5)
1
•
2. Respingimento
Presupposti
•
Adottato per straniero
o che si presenti al valico di frontiera sprovvisto dei requisiti per l'ingresso o il
reingresso (incluso il requisito di assenza di motivi ostativi e di segnalazione
per la non ammissione in area Schengen)
o che sia fermato all'atto dell'ingresso in elusione dei controlli, o subito dopo
(respingimento differito, dopo trattenimento in CIE)
o che sia temporaneamente ammesso per la necessita' di prestargli soccorso
(respingimento differito, dopo trattenimento in CIE)
Oneri e sanzioni per il vettore
•
Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o - "e"? mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore
Tutela dei diritti
•
•
•
•
Deroga in caso di applicazione di un regime di protezione temporanea o di
presentazione di domanda di asilo: non si applicano le disposizioni su presupposti
(inclusi assenza di condanne e pericolosita') ed esecuzione del respingimento, ne'
su oneri a carico del vettore (nota: al momento dell'imbarco, il vettore non sa se
verra' presentata domanda d'asilo)
Divieto assoluto di respingimento, anche indiretto, verso un paese in cui vi sia
rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni
politiche, condizioni personali o sociali
Assistenza alla frontiera allo straniero respinto
Respingimento dei minori non disciplinato esplicitamente
Respingimenti in mare
•
Stranieri respinti in alto mare verso la Libia:
o non consentito l'accesso alla procedura di richiesta di protezione
internazionale a persone comunque sotto il controllo di fatto dell'Italia (o,
addirittura, se trasportati a bordo di navi italiane, in territorio italiano)
o violazione del principio di non refoulement (art. 33 Conv. Ginevra): la Libia
non ha ratificato la Convenzione di Ginevra e non si obbliga a non rinviare lo
straniero in un paese in cui possa subire persecuzione
o violazione art. 3 CEDU (in Libia i respinti rischiano concretamente di subire
trattamenti inumani o degradanti); nota: sent. CEDU Hussun et al. c. Italia
ha respinto il ricorso di alcuni respinti, ma per ragioni formali (mancato
contatto con gli avvocati)
Tutela gurisdizionale
•
Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza di controllo
giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in caso di respingimento
differito per meno di 48 ore
•
Ricorso al TAR
3. Espulsione
Espulsione con accompagnamento immediato
•
Accompagnamento immediato
o ordine pubblico o sicurezza dello Stato o sospetto coinvolgimento o
agevolazione attivita' terroristiche
o misura di sicurezza (380, 381 o condanna > 2 anni o a misura restrittiva per
delitto contro la personalita' dello Stato; effettiva pericolosita'; non irrogabile
per pena < 2 anni patteggiata ne' in caso di sospensione condizionale)
o in sostituzione della pena: per straniero da espellere comunque per
irregolarita' e da condananre a reclusione < 2 anni (senza possibilita' di
sospensione) o per straniero da condannare ad ammenda per ingresso o
soggiorno illegale; provvedimento discrezionale; si applica solo se lo
straniero e' immediatamente allontanabile; non si applica in caso di divieto
di espulsione o reati art. 407 co. 2a c.p.p., o reati T.U. con massimo edittale >
2 anni
o alternativa alla pena residua < 2 anni per straniero che sarebbe da espellere
comunque per irregolarita' (salvo divieto di espulsione o reati art. 407 co. 2a
c.p.p., o reati T.U.); provvedimento obbligatorio
o prevenzione (straniero ritenuto dal questore dedito ad attivita' delittuose o
indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa)
o ingresso clandestino
o irregolarita' per mancata richiesta, annullamento o revoca del permesso, o
mancata dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per visite, affari,
turismo, studio, ovvero mancata comunicazione allo Sportello Unico (per
dipendenti da appaltatore con sede in altro Stato UE; nota: propedeutica alla
richiesta di permesso e indipendente dal comportamento dello straniero), o
mancata dichiarazione di presenza da oltre 60 gg per titolare di permesso
rilasciato da altro Stato UE (dubbio: semplice intimazione?)
o recidiva
o irregolarita' per mancata richiesta di rinnovo (e, verosimilmente, per
permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso o a conclusione del
periodo autorizzato di soggiorno breve per visite, affari, turismo, studio), in
caso di rischio di elusione
o mancato rispetto dell'intimazione per mancata richiesta di rinnovo
o pendenza di un provvedimento di espulsione o respingimento adottato da altro
Stato membro (possibile anche la previa revoca dell'eventuale permesso)
Espulsione con intimazione
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Intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.
o irregolarita' (in assenza di rischio di elusione) per mancata richiesta
rinnovo (e, verosimilmente, per permanenza illegale successiva a rifiuto del
permesso o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per
visite, affari, turismo, studio) in assenza di rischio di elusione
o irregolarita' per mancata dichiarazione di presenza da oltre 60 gg per titolare di
permesso rilasciato da altro Stato UE (dubbio: accompagnamento immediato?)
Caso particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
•
Ai fini dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al
ricongiungimento o di familiare ricongiunto (e, verosimilmente, di familiare nato
o acquisito in Italia) si tiene conto di vincoli familiari, durata del soggiorno
pregresso e legami socio-familiari con il paese d'origine
Convalida dell'accompagnamento immediato; sospensione
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•
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Convalida del giudice di pace entro 48 ore per l'accompagnamento immediato;
nelle more, sospensione dell'esecuzione
Diritto dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza,
d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito patrocinio
Diritto ad essere assistito da interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di
fiducia; da disciplinare con legge)
Trattenimento in CIE
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Trattenimento nel CIE
o presupposti
- quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione con
accompagnamento alla frontiera o il respingimento, per
 necessita' di soccorrere lo straniero
 necessita' di accertamenti su identita' o nazionalita'
 necessita' di acquisire documenti per il viaggio
 mancanza di vettore
- in attesa della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il
trattenimento in questura)
- in caso di mancato rispetto dell'ordine del questore di lasciare l'Italia
entro 5 gg.
o durata massima: 30 gg.; proroghe
 30 gg. per difficolta’ negli accertamenti o nell’ottenimento dei documenti
 ulteriori 60 gg. in caso di mancata cooperazione dello straniero o di ritardo
nell’ottenimento dei documenti
 ulteriori 60 gg. se tali condizioni persistono, nonostante sia stato compiuto
ogni ragionevole sforzo
o nota: il trattenimento puo' essere motivato, in violazione della Direttiva
2008/115/CE, anche solo dal comportamento di terzi
o convalida del giudice di pace entro 48 ore (verifica nel merito del
provvedimento di espulsione; non dell'eventuale provvedimento negativo
relativo al permesso)
o consentiti contatti con
 familiari conviventi
 difensore
 ministri di culto
 personale della rappresentanza diplomatica o consolare

visite di persone regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti), previa
autorizzazione da parte del prefetto
 rappresentante ACNUR (Carta dei diritti)
 associazioni convenzionate (Carta dei diritti)
o consentito accesso di
 rappresentanti di organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali
 Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio
regionale
 giornalisti e fotocineoperatori
o ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg., in caso di impossibilita' di
adozione o prolungamento del trattenimento (anche a seguito di
provvedimento di respingimento); giurisprudenza: provvedimento legittimo
se l'impossibilita' e' motivata e se le cause che hanno impedito
l'allontanamento non costituiscono impedimento per lo straniero
Tutela giurisdizionale rispetto all'espulsione
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Ricorso
o TAR per
 ordine pubblico o sicurezza dello Stato
 sospetto coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche (non
ammessa la sospensione cautelare)
o Corte d'appello per
 misura di sicurezza (possibile anche la revoca da parte del magistrato o del
Tribunale di sorveglianza)
 sostitutiva della pena
o Tribunale di sorveglianza per alternativa alla pena (opposizione)
o Giudice di pace entro 60 gg. negli altri casi; 20 gg. per decidere
Difensore di fiducia o, in mancanza, difensore d'ufficio per ricorso e convalide
Assistenza interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da
disciplinare con legge)
Accesso al patrocinio a spese dello Stato per ricorso e convalide (da DPR 115/02);
necessaria la certificazione di reddito < 10.628,16 euro; in caso di impossibilita',
consentita l'autocertificazione (solo per straniero regolare? efficace, nei fatti, solo
per ricorso?)
Divieto di reingresso; violazione
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Divieto di reingresso 5-10 anni, salvo autorizzazione del Ministro dell'interno; al
termine, lo straniero deve documentare l'effettivo rispetto del divieto; nessun
divieto per l'espulso per soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta
al ricongiungimento
Nota: art. 11, co. 2 Direttiva 2008/115/CE prevde che, salvo il caso di grave
minaccia a ordine pubblico o sicurezza, il divieto non superi i 5 anni
Reato di reingresso non autorizzato dell'espulso: reclusione 1-4 anni;
reiterazione: reclusione 1–5 anni
Reato di mancato ottemperamento dell'ordine del questore
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Reato di permanenza illegale in violazione dell'ordine del questore di lasciare
l'Italia entro 5 gg. (salvo giustificato motivo): reclusione 1-4 anni (reclusione 6
mesi - 1 anno, in caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo o
permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso o a conclusione del periodo
autorizzato di soggiorno breve per visite, affari, turismo, studio)
Si procede iterando la successione di espulsione, trattenimento ed eventuale
ordine del questore (L. 94/2009)
Permanenza illegale dopo la prima condanna per mancato ottemperamento:
reclusione 1–5 anni
Divieti di espulsione
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Divieto di espulsione
o rischio, anche a seguito di rinvio indiretto, di persecuzione per razza, sesso,
lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o
sociali
o salvo ordine pubblico o sicurezza dello Stato
 minori
 gravide e puerpere (che provvedono al figlio < 6 mesi), e marito
convivente (Sent. Corte Cost. 376/2000)
 coniuge e familiari di italiani < II grado conviventi (revoca
dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio; ulteriore rispetto al
diritto di soggiorno; giurisprudenza contrastante su convivenza con
minore italiano)
 permesso CE slp (espulsione possibile solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato)
o necessita' di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 251/2001)
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Sergio Briguglio 22/5/2010