A.D.R.CONCILIANDO ADR Conciliando COINS – Costa del Vesuvio CONCILIAZIONE MEDIAZIONE ARBITRATO FORMAZIONE La conciliazione sulla costa vesuviana I vantaggi in sintesi: tempi brevi (poche settimane a fronte di anni); basi e possibilità di accordo maggiori e soddisfacenti per tutti; costi molto inferiori; detrazione delle spese dalle imposte (in pratica per controversie fino a 25.000 € si recuperano in sede di dichiarazione dei redditi il 100% delle spese). Per informazioni o per istruire apposita domanda di conciliazione Via G. Capuozzo , 44 San Giorgio a Cremano (NA), Via G. Mazzini, 6 San Giorgio a Cremano (NA) Tel 081477812, 0817716971, Fax 08997931145 [email protected] www.coinsnet.eu Per informazioni: Il COINS, nasce nel 2001, su iniziativa di un gruppo di professionisti e di aziende, grazie all'opportunità offerta dall'Unione Europea – attraverso i Piani Operativi Nazionali per lo sviluppo e la valorizzazione delle “aree svantaggiate” - per la progettazione e l'offerta di Alta Formazione professionale, in particolare nell'ambito della Legalità e della Giustizia. Il COINS ha, dunque, progettato ed effettuato, nell'ambito del PON- Sicurezza, una serie di corsi per le Forze dell'Ordine e per tutti i principali Enti Pubblici nell'intera Area Obiettivo 1 dell'Unione Europea. Oltre a queste attività, il COINS ha sviluppato e realizzato percorsi di altra formazione professionale per il Ministero della Ricerca Scientifica, gli Enti Locali, le piccole e medie imprese. Con un bagaglio culturale di dieci anni di esperienza nell'ambito della progettazione di percorsi formativi e di consulenza professionale per Enti Pubblici e privati, il gruppo dirigente del COINS ha inteso stipulare la convenzione con la società ADR Conciliando (organismo di conciliazione accreditato presso il Ministero della Giustizia) con proprie sedi secondarie in San Giorgio a Cremano ed in Benevento. Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 ha introdotto, a partire dal 21 marzo 2011, in caso di contenzioso civile, il ricorso obbligatorio al tentativo di conciliazione tra le parti, su istanza di una delle due parti interessate. In tale normativa ricade tutto il contenzioso civile tranne poche eccezioni prorogate ad un anno. Il COINS ed ADR Conciliando, con proprie sedi operative, si rivolgono alle imprese, ai dirigenti, ed a tutti i soggetti che si trovino in un procedimento contenzioso civile, offrendo il supporto dei propri conciliatori altamente specializzati. Essendo il tentativo di conciliazione obbligatorio, in ipotesi di contenzioso civile, la Vostra controparte potrebbe avviare un'istanza di conciliazione, e, siccome la legge prevede che il tentativo di conciliazione si svolga presso la camera di conciliazione della parte che per prima ha depositato l'istanza, Vi invitiamo ad affrettarvi pertanto al nostro sportello! COD. Si suggerisce infine di inserire l'apposita clausola qui riportata in tutti i documenti contrattuali con i clienti (ordini, offerte, contratti, ecc..): “Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque allo stesso connessa sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione presso l'Organismo ADR Conciliando sede di San Giorgio a Cremano. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.” BREVI NOTE SULLA CONCILIAZIONE Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 (Gazzetta Ufficiale n.53) in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009) ha introdotto un nuovo istituto, la mediazione civile e commerciale, come strumento per giungere alla conciliazione. Le controversie interessate – La conciliazione interessa tutte le cause relative a: diritti reali (ad esempio usufrutto, diritto di abitazione, uso esclusivo) divisione successioni ereditarie patti di famiglia locazione comodato affitto di aziende contratti assicurativi, bancari e finanziari responsabilità medica diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità. Dal 20 marzo 2012, poi, la mediazione obbligatoria riguarderà anche le cause condominiali e il risarcimento danni da incidenti stradali. Mediazione: la nuova cultura del viver civile – La conciliazione in alternativa al ricorso al giudice, peraltro, non è una novità: nel campo delle telecomunicazioni, ad esempio, è un obbligo da tempo. Non si può, infatti, ricorrere al giudice per contestare bollette o spese non dovute prima di aver obbligatoriamente tentato la via della conciliazione davanti al Co.re.com. Solo in mancanza di accordo si aprono le porte del tribunale. E così avverrà da ora in poi anche per le liti in tutti i settori previsti dalla legge, anche se resta la possibilità di ricorrere al giudice per richiedere provvedimenti urgenti, come, ad esempio, in caso di danni temuti, per bloccare i lavori che possono, ad esempio, arrecare un danno ai propri beni. Durante la mediazione ci si potrà eventualmente far assistere anche da un professionista esperto nel tema di riferimento (es. commercialista, medico, avvocato, ingegnere, ecc..). Le regole del procedimento - Il sistema comporta una vera e propria rivoluzione: ci si rivolge al mediatore, infatti, non per stabilire chi ha ragione o chi ha torto, ma per trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi i “contendenti”. Il ruolo del mediatore è quello di favorire un accordo amichevole di definizione della controversia, e non quello di arbitro. Quindi la procedura prevede che siano le parti, non il mediatore, a definire i contenuti dell'accordo, con tutte le soluzioni e le modalità che ritengono utili, a prescindere anche da specifiche disposizioni di legge. Così, ad esempio, è possibile accordarsi su una divisione ereditaria nel caso di un appartamento al mare, prevedendo invece della liquidazione degli eredi la possibilità di un uso a turno da parte di tutti, come una sorta di multiproprietà, con turni ben precisi. Oppure si possono definire su formule di liquidazione ad hoc per gli eredi in contrasto tra loro, magari sottoscrivendo un mutuo per l'acquisto di un bene, invece che prevedendo un pagamento in contanti, e così via. Nel tentativo di conciliazione con l'aiuto del mediatore, in sostanza, è possibile concentrarsi sui interessi e bisogni reali e dar vita ad accordi con clausole personalizzate. E' comunque sempre possibile richiedere al mediatore di predisporre autonomamente il testo dell'accordo, che deve comunque soddisfare entrambe le parti. Quattro mesi di tempo per chiudere la lite – Il mediatore al quale affidarsi per trovare una soluzione può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all'Albo degli organismi di conciliazione del Ministero della Giustizia. All'atto della presentazione della domanda di mediazione fatta da una delle parti, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo, e tutta la procedura deve concludersi, per legge, nel termine massimo di 120 giorni. In ogni caso tutti gli atti e le dichiarazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono essere utilizzate in eventuali procedimenti successivi davanti al giudice. Se si raggiunge un accordo direttamente tra le parti, o su una proposta di conciliazione messa a punto dal mediatore, la procedura si conclude ed il verbale di accordo può esser omologato dal tribunale. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo, il che vuol dire che se non viene rispettato si può ottenere un decreto ingiuntivo, anche per l'espropriazione forzata. Quando l'accordo non si trova si ha il diritto di ricorrere al tribunale. Se l'altra parte non accetta l'invito alla mediazione – Se invece l'altra parte non aderisce alla convocazione o non si presenta all'incontro fissato dal mediatore, la segreteria della Camera di Conciliazione consegna un verbale di fallita conciliazione per mancanza di adesione della controparte. A questo punto si potrà andare in tribunale allegando il verbale all'atto di citazione o al ricorso. Se poi giunti in giudizio la parte vincitrice risulti creditrice di un valore pari o simile a quanto proposto dal mediatore in sede di conciliazione (magari 4-5 anni prima) allora ad essa spetterà l'importo definito dal giudizio, ma tutte le spese legali saranno a carico della parte vincitrice stessa. Quanto costa la procedura – La mediazione ha un costo che serve a retribuire il conciliatore, e che è a carico di entrambe le parti in causa. I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della Giustizia. Per favorire la mediazione è previsto anche un incentivo fiscale. Per chi trova un accordo è infatti riconosciuto un credito d'imposta rapportato alle spese pagate fino ad un massimo di 500 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione. Inoltre non sono dovute spese di registrazione del verbale fino ad un importo della lite pari a 50.000 euro.