LA RESPONSABILITA’
CIVILE
CONTRATTUALE ED
EXTRACONTRATTUALE
IL DOLO E LA COLPA
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1
ARTICOLO 28
COSTITUZIONE

I funzionari e dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente
responsabili secondo le leggi penali
civili ed amministrative degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende
allo Stato e agli enti pubblici
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2
Responsabilità extracontrattuale
articolo 2043 c.c. e 3/57





Elementi della fattispecie
soggetto che compie l’illecito (funzionario)
Responsabilità
condotta imputabile
ed evento danno
(problematica dei diritti soggettivi ed
interessi legittimi e sentenza Cass. S.U.
500/99)
criterio soggettivo dell’imputazione
nesso di causalità
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3
INTERESSI LEGITTIMI - PERCORSO
NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
1. Il problema della distinzione tra diritto soggettivo ed
interesse legittimo; l’interesse legittimo come situazione
giuridica sostanziale;
3. Il problema della tutela aquiliana degli interessi legittimi e
la sentenza n. 500/1999 delle SS.U. Cassazione;
5. La rilettura dell’art. 2043 c.c.: il danno ingiusto e
l’individuazione degli interessi risarcibili;
7. L’elemento soggettivo dell’illecito; la pregiudizialità del
giudizio di annullamento;
9. Il decreto legisl. n. 80/1998 e la sentenza della Corte Cost.
n. 292/1999;
11 La legge n. 205/2000 di riforma
del processo amm.vo; 4
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12. Problematiche ancora aperte
DIRITTO SOGGETTIVO ED
INTERESSE LEGITTIMO

Problematiche inerenti la distinzione:
a) tutela piena del d. soggettivo e tutela mediata o
indiretta dell’interesse legittimo (i.l. come interesse
occasionalmente protetto) e teoria della rilevanza solo
processuale dell’int. legitt.;
b) problematica distinzione processuale di dir. sogg. e
i.leg., ai fini del radicamento della giurisdizione: le teorie
della prospettazione, del petitum, della causa petendi o
del petitum sostanziale ;
c) affermazione della teoria del petitum sostanziale
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5
INTERESSE LEGITTIMO COME
SIT. GIURIDICA SOSTANZIALE



Affermazione della teoria dell’interesse
legittimo come situazione non
meramente processuale;
Conseguenti problematiche inerenti le
conseguenze della sua lesione, sotto il
profilo della tutela ripristinatoria e/o
risarcitoria;
distinzione tra i. leg. oppositivi e
pretensivi e diversa tutela delle due
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6
TUTELA AQUILIANA DEGLI
INTERESSI LEGITTIMI





Primo passo verso la risarcibilità: riconoscimento degli i.l.
oppositivi attraverso la fictio dell’affievolimento e
successiva riespansione del diritto sogg. a seguito di
annullamento del provvedimento;
Successivo ampliamento della tutela alle pos. giur.
scaturenti da atti vincolati;
Conseguente applicabilità dell’art. 2043 del c.civ,
tradizionalmente riferito dalla giurispr. a dir. assoluti e solo
negli anni ‘70 anche a diritti relativi
Irrisarcibilità dei diritti c.d. “pretensivi”: il problema
dell’esercizio del potere discrezionale.
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7
Restava: necessaria pregiudizialità
del giudizio amm.vo
rispetto al giudizio civile per il risarcimento.
IL D. LGS. N. 80/1988
–Ampliamento della giurisdizione esclusiva per ordini di materie;
–Profili di problematicità per individuazione corretta delle materie
deferite al complesso T.A.R./C.d.S. (T.A.R. Piemonte, Sez. II 21
gennaio 1999, n. 17: controversie appalti solo se strumentali alla
gestione di pubblico servizio; Cons. Stato sez. V, 7 giugno 1999,
n. 295. );
–Applicabilità della normativa agli organismi di dir. pubblico (TAR
Umbria, 3 marzo 1999, n. 206);
–Estensione pretoria giur esclusiva alla mancata stipula del
contratto (=fase successiva a quella ad evidenza pubblica) ] Tar
Toscana, Sez. II, n. 24/1999;
–Restava esclusa fase di esecuzione del contratto.
–L’ordinanza SS.UU. Cassaz. 25 maggio 2000 ammettono
estensione dell’art. 34 d. lgs. anche a controversie in cui si faccia
paola minettiillegittimamente
- 2005
valere diritto a riacquisizione bene
occupato o 8 al
risarc. danno (da accessione invertita)
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI Sentenza 26 marzo-22 luglio 1999 n. 500/99




Punto di partenza della sentenza: l’art. 2043 c.civ. non è
norma secondaria, che aziona lesione riconosciuta da altra
norma, ma norma primaria;
Lesione risarcibile: quella non jure (= basta lesione priva
di cause di giustificazione, non più richiesta lesione di
diritto soggettivo);
Accento posto su sistema giurisdizionale improntato non
più a distinzione tra figure giuridiche soggettive ma a
distinzione per materie (verso una giurisdizione di tipo
francese, con un giudice dell’amministrazione?)
Accento posto sulla risarcibilità della perdita di chances
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9
PALETTI POSTI DALLA SENT.
SS.UU. CIV. N. 500/99




Necessità di indagine su effettiva rilevanza dell’interesse
leso, ossia del bene della vita sottostante a interesse (=
non ogni violazione di norme comporta risarcibilità
dell’interesse);
Necessità dell’elemento soggettivo della colpa e del nesso
eziologico;
La colpa non va riferita all’agente (persona fisica) ma al
comportamento della P.A..(come apparato);
Per risarcibilità interessi pretensivi occorre giudizio
prognostico (= perdita di chances).
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10
DOPO LA SENTENZA N. 55/‘99 DELLA
CASSAZIONE
Problemi aperti :
 rapporto tra le due azioni se non si ricade in giurisd. esclusiva: possibilità di
chiedere risarc. anche senza impugnativa del provv.to amm.vo e scaduti i
termini decadenziali?;
 obbligo di adire il Giudice amministrativo per ottenere la previa dichiarazione
dell’obbligo di provvedere per la P.A., trattandosi di interessi pretensivi;
 possibilità di contrasto tra giudicati del G.A. e del G. Ord. (specie per
giudicato amm.vo ante giudicato civile);

quantificazione del danno ex art. 1223 c.c. come onere a carico del ricorrente
— due componenti: perdita subita e mancata guadagno — Quantificazione
nelle procedure ad evidenza pubblica e nell’annull. atti di gara. – No
Reintegraz. in forma specifica per G.O.
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11
LA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE 17/7/2000, N° 292
La sentenza della Consulta:
a) dichiara costituz. illegittimo l’art. 33, comma 1,
d. lgs. n. 80/98 per eccesso di delega;
b) conseguentemente, dichiara costituz. illegittimo
anche il comma 2 dello stesso articolo che contiene
elencazione esemplificativa;
Motivi: il compito del legislatore delegato era solo
quello di estendere la giurisdizione amministrativa,
tanto di legittimità che esclusiva,
ai i diritti
patrimoniali consequenziali alla giurisdizione

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12
LA SITUAZIONE DOPO LA L. n°
205/2000
1) Riconferma materie già deferite a giurisdizione esclusiva T.A.R./C.d.S.
e loro ampliamento in senso oggettivo e soggettivo;
 estensione alle procedure di scelta anche del socio oltre che del
contraente;
 estensione anche alle controversie relative all’esecuzione di contratti
d’appalto;
estensione agli organismi di diritto pubblico;
2) riproposizione contenuto artt. 33 e 34 d.lgs. n. 80/98 con ampliamento
dell’ambito oggettivo (servizi) e, per converso, esclusione di talune
controversie sottratte (meram, risarc.);
3) estensione, nell’ambito della materia urbanistica, ad atti, procedimenti
e comportamenti anche di soggetti privati;
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13
LA SITUAZIONE DOPO LA L. n°
205/2000 - segue
4) risarcimento del danno ingiusto riconosciuto in tutte le
controversie soggette a giurisdizione esclusiva anche
mediante reintegrazione in forma specifica (rimedio
principale);
5) estensione della competenza del G. Amm. a conoscere
del risarcimento del danno e degli altri diritti patrimoniali
consequenziali anche nella giurisdizione di sola
legittimità (= sparizione del doppio percorso G.Amm./G.
Ord.);
6) disciplina giudiz. del silenzio inadempimento;
7) riconoscimento di più penetranti poteri istruttori al G.A.;
8) introduzione sentenze in forma breve;
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14
9) ampliamento poteri cautelari.
PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE
DOPO LA L. 205/2000




Reintegrazione in forma specifica: verifica dei limiti del potere di
condanna del g. amm.vo nei giudizi non estesi al merito;
Determinazione del danno emergente e del lucro cessante, specie per
illegittimità rilevate nelle procedure ad evidenza pubblica;
Interferenza tra termine di decadenza per l’azione impugnatoria e di
prescrizione per l’azione di risarcimento: il rispetto del primo
condiziona la percorribilità del secondo?;
E’ possibile l’accertamento incidenter tantum dell’illegittimità di un atto
amm.vo non impugnato in termini, ai fini della richiesta di
risarcimento? ;
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15
LIMITI ALLA RESTITUTIO IN
INTEGRUM NEL PROCESSO AMM.VO
A SECONDA DEL DIVERSO TIPO DI INTERESSI LEGITTIMI:
- La reintegrazione in forma specifica per gli i.l. oppositivi si realizza
direttamente con la sentenza di annullamento, se l’ato non è stato
portato ad esecuzione; diversamente i poteri del G.A. si scontrano con
attività esecutiva perfezionata: es.ordine abbattimento illegittimo di
immobile (art. 2058 c.civ. il diritto di scelta spetta al danneggiato);
- La reintegrazione in forma specifica per gli i.l. pretensivi, nei giudizi non
estesi al merito, comporta che il G. A. non può sostituirsi alla P.A.;
- L’onere di provare l’esistenza e l’entità del danno spetta al ricorrente =
dimostrazione del pregiudizio emergente e del danno da perdita di
chances.
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16
Le forme di ristoro del
danno
GLI APPALTI
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17
REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA





ARTICOLO 2058 cc
significa rimozione delle conseguenze
dell’evento lesivo tramite la
realizzazione della situazione
corrispondente senza il fatto illecito
produttivo del danno
non è adempimento in forma specifica
nel diritto amministrativo è la regola
poi il risarcimento
il limite è dato dall’interesse pubblico
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
18
REINTEGRAZIONE IN FORMA
SPECIFICA
 Il decreto legislativo 190/02 dalla
legge 443/01 ha limitato il potere
cautelare del Giudice sul risarcimento
da OOPP e per espropriazione per PU
 articolo 14/2 esclude la tutela
reintegratoria
 il limite è l’interesse pubblico
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19
REINTEGRAZIONE IN FORMA
SPECIFICA




Danno da attività autoritativa, la funzione è di
integrare la tutela
problema: cosa si può ordinare alla PA?
Es: accesso agli atti - il limite del facere
annullamento di una gara sì di un contratto no;
attività di concorso, si condanna a un facere se si
tratta di una attività vincolata; la parte non
vincolata va ripetuta:
attività di concorso: nuova valutazione se la prima è
viziata, va ripetuta dalla PA
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20
IL RISARCIMENTO DEL DANNO






IL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE
DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE
IN GARA: PRIMA: SI RIAMMETTE
DOPO: BISOGNA VALUTARE SE VI SIA
STATA O MENO LA STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO E INIZIO DEI LAVORI
NO: SI REINTEGRA
SI : SI RISARCISCE
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21
IL RISARCIMENTO DEL DANNO


DANNO EMERGENTE: 3% DEL
PROGETTO (tar Puglia Bari 18/7/2002
n. 3399)
lucro cessante: difficile da provare - il
10% è stabilito come equo L.A.C.
20/3/1865 n. 2245 all F novellata da L.
415 del 18/11/98 (Merloni ter) come
recesso
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22
IL RISARCIMENTO DEL DANNO



In caso di appalto di servizi
la riduzione è in via equitativa, difficile
la prova del mancato utilizzo di
maestranze e di mezzi
CdS 5860 del 24/10/2002
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23
Dolo e colpa







Dolo: previsione dell’evento e volontà degli
effetti attuazione volontaria ed intenzionale
colpa: chi ha commesso senza volere un fatto
illecito per imprudenza imperizia o negligenza
colpa grave o lieve
grave: articolo 43 c.p.
2236 imperizia
articolo 5/3 D.Lvo 472/97 il quasi dolo norma
speciale
articolo 2 /3 L. 117/88 colpa grave magistrato
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24
Colpa civilistica



Modello astratto del buon padre di
famiglia
conflitti di una società complessa esempio
i delitti informatici e il modello di vita in
continua evoluzione
tanti tipi di diligenza a seconda delle
condotte richieste: il giudizio sulla colpa è
relativo (prevedibilità del rischio e
dell’evento di danno) - il modello
dell’agente
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25
Cause di giustificazione



Circostanze in cui la condotta lesiva è
consentita o imposta dalle norme
articolo 29 TU imp civ. Stato
forza maggiore - costringimento fisico
- adempimento di un dovere esercizio di un diritto - consenso
avente diritto - legittima difesa - stato
di necessità - ordine
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26
Responsabilità civile dei
funzionari pubblici
 EELL : amministratori articolo 86 del
TUEL
 Segretario comunale: articolo 749
CCNL 98/2001
 dirigenti articolo 38/1 CCNL 98/2001
 responsabili articolo 43 CCNL
1998/2001
 tutela assicurativa a carico dei singoli
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27
RUP Merloni
oggi competenza delle Regioni
(residuale 117/1 Cost.)







Responsabilità: si applica il regime di responsabilità
in vigore per i dipendenti amministrazioni pubbliche
responsabilità L 109/94 e reg. articolo 8/7 dPR
554/99 per:
violazione di legge o regolamento
esclusione dalla ripartizione incentivo
sanzioni disciplinari
risarcimento danni alla PA aggiudicatrice
articolo 4/7 e 17 109/94: omessa comunicazione
dati e osservatorio senza giusto motivo
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28
Funzione della figura del responsabile
all’interno della legge sui lavori pubblici









istituzionalizzazione di un diretto interlocutore
valorizzazione della relativa responsabilità
piu’ razionale ripartizione delle competenze
generale semplificazione delle procedure;
più diretto coinvolgimento del funzionario in
ordine al risultato dell’azione.
individuazione di una autorità che funga da
guida del procedimento,
vigilanza dal momento propulsivo a quello
conclusivo,
gestione della connessioni tra le fasi
stabile punto di riferimento per il cittadino.
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
29
Ruolo responsabile unico





 leading authority
serie di poteri variegati e eterogenei (di
amministrazione attiva, consultiva, di controllo
, di garanzia ,di coordinamento istruttorio )
indirizzati verso obiettivo materiale.
ascendenza nell'omonima figura della l. 241
arricchimento di compiti e funzioni che
spesso prescindono da un vero e proprio
procedimento
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30
A)ruolo di coordinamento
istruttorio e istruttorio


ponte tra una fase e l’altra del
procedimento,
indipendentemente
da
quale ne sia l’ufficio investito in termini di
competenza,
risolve i conflitti collegati allo scorrere
del procedimento.

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31
B) Ruolo di garanzia (controllo
interno, di vigilanza )







"accertare",
"verificare",
"certificare"
"dare notizia"
(Corte dei Conti Autorità per la
vigilanza,Osservatorio dei lavori pubblici
)
"alta vigilanza"
pendant dell'Autorità per la vigilanza,
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32
C) ruolo orientato al
risultato


avanzamento rispetto a quella generale posta dalla
legge n. 241 del 1990
finalizzata al risultato materiale
(realizzazione,
corretta
e
efficace,
dell’opera pubblica)
non
(solamente)
alla
semplice
istruttoria degli atti amministrativi volti
alla realizzazione di tale risultato.

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33
C1) raccordo con le altre
attivita’ dell’ufficio tecnico



Attivita’ anche della serie negoziale,
altri procedimenti in tutto autonomi, (ad
es., quelli espropriativi),

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34
C2) controllo di qualita’
(art.7, comma 3)

il responsabile del procedimento
assicura il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo
determinati
in
coerenza
alla
copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltre
che
al
corretto
e
razionale
svolgimento delle procedure.
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35
Controllo di qualita’

Art.7 comma 2 dpr 554/1999 Il
responsabile
del
procedimento
provvede a creare le condizioni
affinché
il
processo
realizzativo
dell’intervento risulti condotto in modo
unitario in relazione ai tempi e ai costi
preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione
programmata,
alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori ed
in conformità a qualsiasi altra
disposizione di legge in materia.
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36
3)«doverosità» della conferenza dei
servizi





superamento
della
struttura
sequenziale
del
procedimento.(comma 5 dell’art.17 della legge n.127/1997 )
 strumento ordinario, e non meramente eventuale, del
coordinamento tra enti diversi nella materia dei lavori
pubblici.
superamento della stessa distinzione tra procedimenti
(art.17, comma 4, della l.127/1997, comma 4 bis art.14
della l.241/1990)
 riferimento esplicito esame contestuale di interessi
coinvolti in piu’ procedimenti reciprocamente connessi,
riguardanti
medesimi
attivita’
o
risultato:
funzionalizzazione verso un’attivita’ non solo giuridica, ma
anche materiale, realizzazione di un’opera pubblica,
composta di pluralita’ di procedimenti
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
37
L’estensione dei compiti del
responsabile del procedimento




elencazione non tassativa
L’ampliamento di compiti operato dalla
giurisprudenza
I
doveri
di
collaborazione
del
responsabile del procedimento
Le conseguenze in materia di gare (Tar
Trento 7.3.1995)

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38
Responsabilità progettisti

Responsabilità solidale:

per errori od omissioni di progettazione:
particolare attenzione alla
resp. Ultimo progettista esecutivo: precisi obblighi di esame e
controllo dei progetti precedenti (culpa in vigilando) e solidale di
altri progettisti incaricati di altri livelli di progettazione in caso di
danni
articolo 25/2 L. merloni “i titolari di incarichi di progettazione
sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori o omissioni della progettazione di cui al
co. 1 lett. D)
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39
Responsabilità progettisti
 per
errore od omissione di p.
esecutivo: danni risarcibili: nuove spese
di progettazione; costi per varianti; qualsiasi
altro nocumento economico legato alla
variante, maggior tempo per l’opera,
mancato utile o realizzazione opera, rovina
di edificio etc
 tutela assicurativa: per i prog.
Interni tutti i rischi; e rischi r.c. e r. amm
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40
Responsabilità del progettista:
i danni risarcibili







Nuove spese di progettazione
costi necessari per eseguire varianti
qualsiasi altro nocumento economico conseguente
la variante
maggior tempo per l’esecuzione dell’opera
mancato utile o mancata realizzazione dell’opera
rovina dell’edificio o gravi difetti dell’opera articolo
1669 in concorso con l’appaltatore
danni subiti dall’appaltatore in seguito
all’annullamento del contratto (variante oltre il
quinto dell’importo lavori
paola minetti
25/4
- 2005
41
Il risarcimento del danno
in materia di appalti





Illegittimità del procedimento: travolgono gli
atti successivi;
annullamento degli atti: GA
annullamento del contratto GO
illegittimità prima dell’aggiudicazione:
attengono all’iter amministrativo
dopo l’aggiudicazione occorre distinguere:
se prima dell’inizio lavori allora si può
reintegrare in forma specifica; se
successivamente allora si risarcisce
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42
Il risarcimento del danno






È una domanda disgiunta e separata
dalla invalidità
questione della pregiudiziale
amministrativa
il danno emergente e il lucro cessante
la risarcibilità degli interessi legittimi
quando e in che misura
il bene della vita - la perdita di chance
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43
Il danno da ritardo


Analisi della pronuncia del Consiglio di
Stato in adunanza plenaria n. 7/2005
la PA non ha responsabilità da ritardo
nella risposta
paola minetti - 2005
44
LE PRIME PRONUNCE DEL
GIUDICE AMMINISTRATIVO
Nel caso in cui sia stata adottata illegittimamente una variante che
abbia comunque ritardato il rilascio di una concessione edilizia, è
da riconoscere al privato il risarcimento del danno per il ritardo;
In presenza di un atto (o comportamento) della P.A. inficiato da
violazione di legge e/o da eccesso di potere, la condotta illegittima
della medesima P.A. può non essere colposa, solo quando si
riscontri, nella fattispecie concreta, l'esistenza di particolari
circostanze (equivocità o contraddittorietà della normativa di
riferimento, contrastanti orientamenti giurisprudenziali, novità delle
questioni) che abbiano contribuito in misura determinante a
condizionare negativamente l'operato dell'amministrazione (TAR
LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II - Sentenza 12 aprile 2000 n. 2793 vd anche Tar Lombardia -III sez. n. 5049 del 23.12.1999; cfr.
anche III sez, n. 4070 del 29.11.1999).
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45
SEGUE - MASSIME G. AMM.



la reintegrazione in forma specifica può avvenire anche con condanna
della P.A. ad attribuire fornitura a ditta illegittimamente estromessa
per l’intera durata prevista dal bando (Tar Veneto, sez. I, 9 febbr.
1999, n° 119);
l’annullamento degli atti relativi a procedura di evidenza pubblica e
della conseguente aggiudicazione non comporta automatica
caducazione del contratto d’appalto stipulato con aggiudicatario, che è
solo annullabile, ergo è preclusa la reintegr. in forma specifica (Tar
Lombardia, 16-19 luglio - 23 dic. 1999, n° 5049);
Il diniego di approvazione di una lottizzazione e il conseguente
annullamento del diniego cui segua approvazione variante PRG
preclusiva di approvazione comporta solo possibilità risarc. danno per
equivalente (Tar Sicilia - Catania, Sez. I, 17 dic. 1999 - 18 genn.
2000, n° 38)
paola minetti - 2005
46
SEGUE - MASSIME
G. AMM.
Il risarcimento degli interessi legittimi postula che, a
seguito dell’annullamento dell’atto, l’Amministrazione sia
essenzialmente tenuta ad una attività rinnovatoria
satisfattiva dell’interesse finale o, alternativamente, che
tale attività, pur astrattamente dovuta, sia, per
evenienze varie, ormai preclusa (ad es. quando
all’illegittima aggiudicazione di un appalto di lavori,
servizi o forniture, sega l’integrale esecuzione del
contratto da parte del controinteressato cui il ricorrente,
altrimenti sicuro aggiudicatario, sia stato illegittimamente
pretermesso). TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II - Sentenza 23
marzo 2000 n. 1248
paola minetti - 2005
47
SEGUE –
MASSIME G. AMM.
Qualora l’attività rinnovatoria conseguente all’annullamento
di un provvedimento illegittimo configuri in termini di mera
evenienza il soddisfacimento dell’interesse finale poiché
l’Amministrazione potrebbe emanare altro provvedimento
legittimo, e quindi rispetto al bene della vita l’interessato sia
sostanzialmente portatore di una aspettativa di mero fatto,
non sembra potersi logicamente riconoscere la risarcibilità
del danno, almeno per la parte relativa alla c.d. perdita di
chance TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II - Sentenza 23 marzo 2000 n.
1248; Tar Lombardia, Brescia, 14 genn. 2000, n° 8; contra,
Tar Lombardia, Milano, sez. I, 23 dic. 1999, n° 5049
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48
SEGUE - MASSIME G. AMM.
Nel caso in cui un Comune illegittimamente affidi un pubblico servizio,
dopo la scadenza di una precedente concessione, ad una società mista,
ai sensi della lett.e) dell'art.22, 3° comma L.142/90, anziché ai sensi
della lett.b) dello stesso articolo, omettendo l'avvio della procedura
concorsuale per la scelta del nuovo concessionario, la Società
precedentemente concessionaria del servizio risulta titolare di un mero
interesse di fatto, riconducibile alla possibilità, laddove fosse stata
tenuta regolarmente la pubblica gara per l'affidamento del servizio, di
partecipare alla stessa ed eventualmente ottenere di nuovo, in caso di
vittoria, l'affidamento del servizio in concessione. Non spetta quindi
tutela risarcitoria alla società ex concessionaria, titolare soltanto di un
interesse al regolare avvio di una gara pubblica fra operatori del settore,
che selezioni il nuovo affidatario del servizio (TAR LOMBARDIA-BRESCIA
- Sentenza 14 gennaio 2000 n. 8 ).
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SEGUE - MASSIME G. AMM.
Nel caso di un appalto pubblico di lavori da aggiudicare con un metodo
di scelta del contraente di tipo "meccanico", l’accoglimento
dell’azione impugnatoria, con conseguente annullamento degli atti
che avevano posto nel nulla l’aggiudicazione, previo riconoscimento
dell’illegittimità degli stessi, dimostra di per sé anche l’esistenza del
danno derivante dalla mancata aggiudicazione della gara stessa,
risultando i due momenti del giudizio strettamente collegati da un
nesso di conseguenzialità logico-giuridica. In tal caso cioè può ben
dirsi che il tipo di illegittimità accertata si pone come fatto causale di
un danno ingiusto, e dunque come fonte di un obbligo di risarcimento,
che diviene anzi l’unica forma di tutela del ricorrente, nel caso in cui
caducazione degli atti gravati non possa comportare anche
l’aggiudicazione dei lavori (TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I - Sentenza 4 aprile
2000 n. 1401)
paola minetti - 2005
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SEGUE - MASSIME G. AMM.
L'accoglimento del ricorso per omissione rilascio concessione edilizia
non postula ex se l'accertamento del diritto al rilascio del titolo ad
aedificandum, poiché esula dal giudizio il riscontro degli altri
occorrenti requisiti (conformità del progetto con ogni norma edilizia,
esclusa ovviamente la variante annullata). E’ basilare principio (anche)
della giurisdizione su diritti quello della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Il danno da ritardo che, pur non esattamente correlato al tardivo
rilascio del titolo edilizio (atteso che è inconfigurabile nella specie
l'accertamento del diritto al titolo stesso), resta pur sempre collegato
alle insistite dilazioni procedimentali subite dal ricorrente nel vedersi
vagliare la propria istanza secondo la originaria normativa urbanistica,
con gravi incertezze gestionali dovute alle vane e prolungate attese per
l'esame del nuovo progetto strutturale e funzionale dell'edificio ( TAR
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- 2005
51
LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II - Sentenza
12
aprile 2000 n. 2793)
SEGUE - MASSIME G. AMM.
In sede di determinazione dell’ammontare del danno conseguente
alla illegittima mancata aggiudicazione di lavori pubblici, non più
eseguibili da parte dell'impresa, l’utile economico va quantificato
nel 10% della base d’asta, come ribassata dall’offerta,
attribuendo valore referenziale in materia alla norma dell’art.
345 della legge 20/3/1865, n. 2248, All. F, dettata in tema di
recesso unilaterale della P.A. committente dal contratto di
appalto per l’esecuzione di opere pubbliche, ma comunemente
recepita come espressiva del criterio generale di quantificazione
del margine di profitto nei contratti con l’Amministrazione (TAR
PUGLIA-BARI, SEZ. I - Sentenza 4 aprile 2000 n. 1401);
la domanda di risarcimento può anche solamente essere
contenuta nelle "conclusioni (TAR
PUGLIA-BARI,
SEZ. I - Sentenza
paola minetti
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52
4 aprile 2000 n. 1401)
SEGUE - MASSIME G.
AMM.
Nell’ambito della giurisdizione esclusiva conserva rilievo
la distinzione tra diritti ed interessi, specie al fine di
verificare se la tutela della posizione posta a base del
ricorso possa essere chiesta entro il termine di
prescrizione, ovvero entro il termine di decadenza,
qualora si contesti un provvedimento costituente
espressione di un potere (per il quale rileva la generale
regola di certezza dei rapporti di diritto pubblico, che
giustifica la previsione di un breve termine di decadenza,
il cui superamento comporta l’inoppugnabilità in ogni
sede del provvedimento) - CONSIGLIO DI STATO,
ADUNANZA PLENARIA - Ordinanza 30 marzo 2000 n. 1
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SEGUE - MASSIME G. AMM.
A seguito della svolta giurisprudenziale che ha affermato l’integrale
applicabilità della normativa del codice civile per le obbligazioni
pecuniarie, il legislatore abbia emanato peculiari regole sostanziali e
processuali,
in
considerazione
della
particolare
posizione
dell’amministrazione debitrice, nei confronti della quale non trovano
sempre applicazione le regole del codice civile e di quelle del codice
di procedura civile, anche quando si sia formato il giudicato di
condanna. In generale, quando sussiste un diritto di credito nei
confronti della pubblica amministrazione, non si applica il solo diritto
privato, poiché questo rileva solo se il diritto amministrativo (in
funzione degli interessi pubblici) non pone principi o regole
particolari, rilevanti anche per verificare l’imputabilità del ritardo
dell’adempimento. CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA Ordinanza 30 marzo 2000 n. 1
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54
SEGUE - MASSIME G. AMM.

Nel caso in cui dall'annullamento giurisdizionale di un atto
debba conseguire un'attività rinnovatoria dell'Amministrazione,
solo se questa potrà condurre all'emanazione del
provvedimento ampliativo richiesto dal ricorrente è possibile
individuare, nella perdita di chance un danno risarcibile;
pertanto, non spetta alcun risarcimento del danno alla Società
alla quale è stato negato, con provvedimento
insufficientemente motivato, l'installazione di antenne per
telefonia cellulare, non essendovi alcuna certezza che il nuovo
procedimento si concluderà col rilascio della concessione.
T.A.R. Catanzaro, Sez. I 645 - 31 maggio 2000 Cfr. Cons.
Stato, V Sez., 10 luglio 1996 n. 947, in Cons. Stato 1996, I,
1197.e . T.A.R. Bari, II Sez., 1 ottobre 1999 n. 577, in TAR
1999, I, 5055.
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SEGUE - MASSIME G. AMM.
si sono superati (ex C.d.St., Ad. Plen. Ordin. 30 marzo 2000 n. 1):
- il precedente diritto vivente, per il quale, in base ad un consolidato
orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussisteva la
giurisdizione ordinaria sulle controversie risarcitorie conseguenti
all’annullamento – da parte del giudice amministrativo - di un
provvedimento autoritativo, incidente su una originaria posizione di
diritto soggettivo, ravvisabile ex tunc a seguito della sentenza
amministrativa di annullamento;
- le precedenti norme (emanate in attuazione dell’ordinamento
comunitario, in deroga alla regula iuris elaborata tradizionalmente dalle
Sezioni Unite sulla non risarcibilità della lesione arrecata all’interesse
legittimo), per le quali in materia di appalti pubblici di rilievo
comunitario la proponibilità dell’azione risarcitoria dinanzi al giudice
ordinario era subordinata all’annullamento dell’atto lesivo da parte del
giudice dell’interesse legittimo [art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n.
142; art. 11, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 489; art. 11,
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56
lettera i), della legge 22 febbraio paola
1994,
146; art. 30 del d. lgs. 17 marzo
1995, n. 157, poi espressamente abrogati dall’art. 35, comma 5].
SEGUE - MASSIME G. AMM.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, quando in una materia la legge prevede la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve
intendersi parzialmente abrogato l’articolo 23 della legge
n. 689 del 1981, sulla giurisdizione ordinaria per le
controversie
sulle
sanzioni
pecuniarie
irrogate
dall’amministrazione nella medesima materia (Sez. Un., 5
gennaio 1994, n. 52, circa la sussistenza della
giurisdizione esclusiva, prevista dall’articolo 33 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel caso di sanzioni
pecuniarie
irrogate
dall’Autorità
garante
della
concorrenza e del mercato) C.d.St., Ad. Plen. Ordin. 30
marzo 2000 n. 1.
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