COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA Via Giuseppe Longhi, 5 - 24058 Romano di Lombardia (BG) - Cod.Fisc/P.IVA 03818730164 Recapito postale: c/o Municipio di Romano di Lombardia Via Giuseppe Longhi, 5 24058 Romano di Lombardia(BG) Tel. 0363 982302 E-mail [email protected] REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL MARCHIO “IL DOLCE DI ROMANO” Art. 1 Finalità e titolarità del Marchio a) Il COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA tutela e promuove il marchio “Il Dolce di Romano” in quanto patrimonio della cultura e della tradizione del Comune di Romano di Lombardia. b) A tal fine Il COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA provvede alla registrazione del marchio collettivo “Il Dolce di Romano”, d’ora in poi denominato “Marchio”, in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale. c) Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia. d) Il Marchio è stato creato per la tutela del “Dolce di Romano” creato grazie all’iniziativa “Un Dolce per Romano” promossa dal Comune di Romano di Lombardia e approvata con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Romano di Lombardia n. 70 del 18/06/2013. Art. 2. Denominazione e logo a) Il Marchio è figurativo e consiste nel logotipo rappresentato da un cerchio di fondo. Il marchio rappresenta la città di Romano di Lombardia, attraverso una rappresentazione stilizzata dei portici della città (presenti nella parte sinistra del tondo) e del Castello, presente nella parte destra del tondo, così come rappresentato sullo stemma della Città. I colori sono quelli dell'effettivo Stemma del Comune di Romano di Lombardia (Rosso PANTONE 485C, Oro PANTONE 7754C, Nero PANTONE BLACK 6C) come di seguito raffigurato: b) Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche (ad es. forma e colori) indicate nel manuale d’uso. 3. Zona di produzione (o dei servizi) a) La zona di produzione dei prodotti considerati nel presente Regolamento è esclusivamente il territorio del Distretto Urbano del Commercio di Romano di Lombardia, territorio che coincide con quello del Comune. 4. Concessione e requisiti per l’uso del Marchio a) Il COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA concede in uso il Marchio ai singoli e alle imprese aventi sede legale o operativa all’interno del Distretto Urbano del Commercio di Romano di Lombardia che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente regolamento. b) L’uso del Marchio è concesso alle imprese che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5. c) Al presente Regolamento è allegato, e normativamente ne fa parte, il Disciplinare che fornisce i fondamentali standard di qualità dei servizi per i quali è concesso l’uso del marchio collettivo di cui trattasi. 5. Domanda di concessione in uso e di iscrizione nell’Elenco dei concessionari a) Le imprese aventi sede legale o operativa all’interno del Distretto Urbano del Commercio di Romano di Lombardia che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso (e di iscrizione nell’apposito Elenco dei concessionari) al COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA, al seguente indirizzo: MUNICIPIO DI ROMANO DI LOMBARDIA - VIA GIUSEPPE LONGHI, 5 - 24058 ROMANO DI LOMBARDIA - (BG) – Tel. 0363 982302 E-mail [email protected] b) La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi: 1. le generalità del soggetto richiedente la concessione d’uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA); 2. il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio; 3. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento (e delle Linee Guida o Disciplinare se previsto ad esso allegati); 4. dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente; 5. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione nell’Elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio. c) Il COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA verifica che (ai sensi delle Linee Guida o Disciplinare allegato al presente regolamento) il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l’azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale periodo di tempo senza che venga dato dal Comitato parere negativo o vengano richieste ulteriori informazioni, la domanda si ritiene accolta. d) Completata l’istruttoria Il COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA comunica al richiedente l’esito dell’esame della domanda che può comportare: 1. l’accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell’Elenco dei concessionari e l’assegnazione del relativo Numero di Iscrizione; 2. il rigetto della domanda di iscrizione; 3. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l’acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori. e) Le imprese concessionarie (e iscritte nell’Elenco dei concessionari) ricevono l’apposito Certificato d’uso del Marchio, una vetrofania da apporre sulla vetrina della propria attività commerciale e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Marchio figurativo di cui all’art. 2 (anche in formato elettronico), per gli utilizzi di cui al punto f). f) Il Marchio “Il Dolce di Romano” può essere utilizzato dagli aventi diritto su locandine, cartellonistica, pubblicità, Internet, carta da pacchi, fiocchi da regalo o altro materiale di merchandising, avendo cura che la pubblicazione avvenga nel pieno rispetto delle sue caratteristiche grafiche (senza cioè manipolazioni, cambiamenti di forma o colore). g) La concessione (o l’iscrizione nell’Elenco dei concessionari) dura 2 anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 2 anni a richiesta del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l’uso del Marchio. 6. Controlli a) Il COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA effettua indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell’Elenco. b) Gli incaricati del COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA possono accedere in qualsiasi momento dell’orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell’Elenco. c) Gli incaricati riferiscono l’esito dei controlli di cui sopra al COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 7. 7. Sanzioni a) Il COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA può applicare le seguenti sanzioni disciplinari: 1. diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell’utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all’immagine del marchio stesso; 2. censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio; 3. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all’immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti. 8. Tutela del marchio a) Ai fini di tutelare il corretto utilizzo del Marchio e i suoi legittimi concessionari, il COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA si riserva il diritto di agire con tutti i mezzi a sua disposizione, compresi quelli legali, per impedire l’utilizzo del Marchio a soggetti non autorizzati e non in possesso della concessione (ivi compresi anche quelli a cui la concessione del Marchio sia stata revocata), secondo le norme del Diritto Italiano in tema di tutela della Proprietà Industriale. 9. Controversie a) Il COMITATO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI LOMBARDIA nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi: 1. per causa di nullità del Marchio; 2. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio; 3. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all’uso del marchio stesso. 4. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Bergamo.