Sentenza n. 782/2013 pubbl. il 30/12/20 13 RGn. 3302/2010 Repert. n. 1679/2013 del 30/12/2013 Ritorno AE il 04/08/20 14 n. 2240/20 14 N. R.G. 3302/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angela Maria Nutini ha pronunciato la seguente o 5 oo LU o, SENTENZA nella causa civile di da oo I Grado iscritta al n. r.g. 3302/2010 promossa (o o o o, o, o, E L’i (C.F. 00611650037), in persona del legale rappresentante, Avv. !‘~ con il patrocinio del medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in 28100 NOVARA, presso il predetto difensore ~. ATTORE 2 -J Di I ez E LL (3 contro o, -o (C.E’. persona del legale rappresentante, con giusta procura generale alle liti in atti, ~ elettivamente domiciliato in 28100 NOVARA, presso il predetto 00651990582), il in patrocinio, o o, eJ o dell’avv. 5 oo Ui Lo ooCONVENUTA OGGETTO: contratti bancari pagina i di 6 Sentenza n. 782/2013 pubbi. il 30/12/20 13 RG n. 3302/20 10 Repert. n. 1679/2013 del 30/12/2013 Ritrw~xtÀhi1 O4L~D8ziWM~nii224Q/2014 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni. Voglia l’Ill.mo Giudice Unico del TRIBUNALE DI NOVARA; Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; Accertato che la aveva in essere con la ~, alla data dell’l.07.2003, il dc n. 19580, che presentava, a tale data, uno scoperto per saldo di E. 2.915,27=, e che a tale dc era collegato il “conto speciale n. 281899” che presentava, alla stessa data, uno scoperto di E. 154.937,07=; che la e con racc. r. r. 25.07.2003, disponeva la revoca delle relative facilitazioni e conseguentemente la chiusura dei relativi conti, con la richiesta di rientro, e che nel corso del 2005/2006, veniva accreditato con due bonifici, l’importo di E. 178.493,98=; che con racc. r. r. 05.03.2010 e 06.07.2010 per conto del fidegarante Avv. veniva richiesto il rendiconto sia del dc n. 19580, che del “conto speciale n. 281899”, a seguito degli importi rimessi, successivamente al 25.07.2003; che nel corso del presente giudizio laS, con comparsa di costituzione 21.01.2011, produceva un “estratto conto”, con il quale riconosceva le rimesse di E. 77.970,54= in data 21.11.2005 e di E. 100.523,44=, con valuta 28.09.2006, e quindi del complessivo importo di E. 178.493,98= a fronte del credito della ~ di E. 157.852,34=, come precisato il 25.07.2003 così con una eccedenza, a credito della ~, di E. 20.641,64=; dichiarare tenuta e condannare S a consegnare alla ~ 5.5. i rendiconti richiesti relativi ai c/c sopra indicati, dall’Ol.07.2003 al 30.09.2006, inutilmente richiesti con le prodotte racc. r. r. 05.03.2010 e 06.07.2010; dichiarare tenuta e condannare a rendere alla 5.5. l’importo eccedente il saldo passivo del c/c n. 19580 e del relativo “conto speciale n. 281899” alla data del 28.09.2006, e così l’importo di E. 20.641,64= o quell’altra minor somma che fosse risultata essere dovuta per effetto dei soli interessi maturati dalla detta data del 25.07.2003 alle date delle rimesse 21.11.2005 e 28.09.2006, senza l’applicazione della capitalizzazione trimestrale, la commissione del massimo scoperto, e degli altri oneri addebitati sui conti stessi di cui agli estratti conto dalla stessa mai trasmessi e chiusi il 25.07.2003; in ogni caso con il favore delle spese; — — — ~ — — — — — ~ — — Previa revoca della ordinanza 27.09.2011, a seguito della di cui alla memoria depositata il 06.06.2011, così IN VIA ISTRUTTORIA richiesta pagina 2 di 6 Ordinare alla ~ ex produzione degli estratti conto n. - Sentenza n. 782/2013 pubbl. il 30/12/2013 RG n. 3302/20 10 art. ~iepeiitcp. 1L6~9XZQì3c~Ie1 ~.J/12/2013 195~Pit 1~~-P~&8i~j nWng~,fa rPrfl4O/2014 l’agenzia di ~ daI1ròI.012O0~ al SO.Ò~.2ott; Ammettere CTU sul seguente quesito: “Voglia il CTU, esaminata la documentazione agli atti e quella acquisita a seguito dell’istanza ex art. 210 cpc presso la rideterminare il saldo dei dc per cui è causa, attenendosi ai seguenti criteri: a) per l’individuazione degli interessi ed altri oneri rispetto alle rimesse solutorie, nonché degli interessi ed oneri, da considerare con capitalizzazione semplice, alla data di revoca dell’affidamento, e così dal 25.07.2003 al 28.09.2006; b) ricostruire il saldo capitale, tenendo separati gli interessi a debito e le altre competenze addebitate dalla ~; c) determinare il saldo capitale così “rettificato.” — ‘~, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale Civile di Novara, respingere la domanda proposta in giudizio dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi. ~., pagina 3 di 6 2 Concisa esposizione delle Sentenza n. 782/2013 pubbi. il 30/12/2013 RG n. 3302/20 10 .Renert. a.1679/2013 de~ 30/12/2013 ragioni di ratto e ai airitto de.ti.a decisioneRitorno AE il 04/08/2014 n. 2240/2014 Con atto di citazione ritualmente notificato, ~ citava in giudizio ~ formulando le seguenti conclusioni: Voglia l’Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Novara; Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; in via preliminare ed istruttoria: Ordinare alla fl, ex art. 210 cpc, l’esibizione e la produzione degli estratti conto dei c/c n. 19580 e 281899, presso l’agenzia di ~ dall’ 01.07.2003 al 31/12/2008; nel merito: dichiarare tenuta e condannare r~t a corrispondere all’attrice il saldo di € 23.200,00 o di quell’altra minor somma che dovesse risultare in corso di causa; in ogni caso con il favore delle spese”. ~ Deduceva, infatti, di avere ripianato gli scoperti di conto corrente a suo tempo esistenti e di avere accreditato somme in eccedenza rispetto ai medesimi, non conseguendo la restituzione, tuttavia, dell’eccedenza né la rendicontazione della situazione contabile di conti correnti. Si costituiva la ~ contestando sussistenza del saldo positivo ed allegando, per contro, perduranza di un saldo negativo. la la La causa veniva istruita esclusivamente mediante la documentazione prodotta in atti ed all’udienza del 23 settembre 2013 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione concernente termini di cui all’art. 190 c.p.c. *** Preliminarmente si rileva come le conclusioni siano state irritualmente modificate da parte attrice introducendo domande di accertamento e di condanna nuove e come tali inammissibili e che debbano pertanto essere prese in esame le domande inizialmente formulate, salvo evidenziare che l’attrice ha ridotto l’importo oggetto della domanda di condanna alla restituzione alla somma di e. 20.641,64 o a quella minore risultante dovuta. Nel merito, è pacifico che l’attrice avesse in essere presso la~ ~ Agenzia di ~ sia il c/c 19580 sia il conto speciale n. 281899 e che tali conti recassero alla data del 1 luglio 2003 rispettivamente il saldo negativo di € 2915,27 e di € 154.937,07. Non è contestato che in favore dell’attrice siano state accreditate sui conti correnti in oggetto gli importi di € 77.950,00 in data 21 novembre 2005, e 100.523,00 in data 28 settembre 2006 e che siano stati effettuati ulteriori accrediti in data successiva per l’importo di € 2600,00. Parte attrice, corrispondente corrispondente evidentemente sottraendo dall’importo di €181.073,00, agli accrediti, l’importo di €157.852,34, agli scoperti di conto corrente, allega di essere pagina 4 di 6 Sentenza n. 782/2013 pubbi. il 30/12/2013 RG n. 3302/20 10 creditrice della somma di €23.220,66. Repert.n. 1679/2013 del 30/12/2013 Come correttamente evidenziato dalla dRihMEod4.fLil OA~O&2014m. 2240/2014 non è neppure prima facie sostenibile, dal momento che è notorio che qualora il conto corrente presenti il saldo negativo vengano addebitati gli interessi di mora: poiché nel caso di specie, secondo le allegazioni della stessa parte attrice, il saldo negativo sarebbe stato ripianato solo dopo oltre due anni, è evidente che l’attrice non possa vantare il credito dedotto, che presupporrebbe l’intervenuta corresponsione delle somme a copertura del succitato saldo negativo di conto corrente alla data dell’intimazione di pagamento, e dunque in data 25 luglio 2003 e non, invece, tra fine 2005 e metà 2006. Non può ritenersi che i conti correnti fossero stati estinti, non essendo stata fornita alcuna prova al proposito e risultando esclusivamente che fossero state revocate le facilitazioni. Quand’anche, peraltro, la banca fosse receduta dal rapporto di conto corrente, non perciò avrebbero cessato di maturare gli interessi, quanto meno al tasso legale, sul debito in essere. Si ribadisce che sarebbe stato onere dell’attrice, al fine di pervenire in possesso della documentazione eventualmente utile ad adempiere al proprio onere probatorio, richiedere all’istituto di credito la stessa e, solo in ipotesi di diniego, avanzare istanza di esibizione e/o di CTU che, diversamente, presentano un carattere assolutamente esplorativo. D’altro canto nessuna specifica contestazione è stata mossa all’estratto del conto corrente depositato in atti dalla banca, avendo l’attrice svolto una generica doglianza circa l’ipotetico mancato rispetto della delibera CICR del 9 febbraio 2000, a fronte della quale la banca ha prodotto in atti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso i correntisti circa l’applicazione della pari periodicità ai sensi dell’art. 7 della medesima delibera. Alla soccombenza della parte attrice nei confronti della convenuta, consegue la condanna della prima a rifondere le spese di lite in favore della seconda. Dette spese devono essere liquidate in applicazione del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge~ 24 marzo 2012, n. 27 e del DM 20 luglio 2012, essendo determinante, al fine della individuazione della legge applicabile in materia di spese di lite (cfr. art. 41, DM 20 luglio 2012 e SS.UU. sentenza 12.10.2012 n° 17406) Ai sensi dell’art. 4 del DM 20 luglio 2012 “L’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva”; “Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza pagina 5 di 6 Sentenzan. 782/2013 pubbl. il 30/12/2013 RG n. 3302/2010 trattate, R~pe~’tnoi.tL6V&(20134e1a3OL1r2/2O13 e complessità delle questioni anche a seguito di riunione delle ~ prestazione”; “Si tiene altresì conto del pregio dell opera pre~tata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente”. Nel caso di specie deve darsi atto, da un lato, della completezza della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente incidenza sulla valutazione della fase di studio; della attività istruttoria rappresentata esclusivamente dal deposito della memoria ex art. 183, corna VI n. 2 c.p.c.; della analiticità della comparsa conclusionale; dall’altro lato, con riferimento al giudizio nel suo complesso, deve valutarsi il modesto valore e la non rilevante complessità della controversia, nonché il risultato positivo conseguito dalla convenuta. Tenuto conto che l’odierno procedimento ha valore riconducibile allo scaglione “fino a euro 25.000” che prevede: Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a —50%; Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a 50%; Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%; Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a 50%; e rilevato, infine, che l’art. 1 corna 7 recita “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”, risulta equo liquidare in favore della convenuta, con condanna carico dell’attrice, a titolo di compenso professionale la somma di € 1600,00, di cui €550,00 per la fase di studio, la somma di €300,00 per la fase introduttiva, €150,00 per la fase istruttoria, di €600,00 per la fase decisoria, oltre agli accessori di legge. o — - P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: • rigetta le domande dell’attrice; • condanna l’attrice a rifondere le spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 1600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Novara, 30 dicembre 2013 Il Giudice dott.ssa Angela Maria Nutini pagina 6 di 6 2