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CASARTIGIANI
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
CIRCOLARE N°125/13
06/09/2013
Roma, lì ............................................. ....... ....
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OGGETTO
Circolare Min. del Lavoro n.35/2013.
Chiarimenti sul D.L. n. 76/2013 , convertito dalla L n. 99/2013.
Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Il D.L n. 76/2013 , entrato in vigore il28 giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013, ha introdotto
importanti modifiche alla disciplina di alcuni istituti lavoristici. La Direzione generale per l'Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35/2013 in oggetto, fornisce i primi
chiarimenti interpretati vi della norma.
Le misure introdotte dal Legislatore riguardano il ricorso ad alcune tipologie contrattuali, forme di
stabilizzazione degli associati in partecipazione e diversi interventi di semplificazione e
razionalizzazione di alcuni istituti. Su queste misure la circolare fornisce indicazioni al personale
ispettivo sia del Ministero che degli Istituti previdenziali e assicurativi- ma al contempo anche agli
"attori" del mercato del lavoro- al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle nuove regole.
Fra le tipologie contrattuali trattate in circolare, particolare rilevanza hanno quelle
dell'apprendistato, del contratto a tempo determinato, del lavoro intermittente e delle collaborazioni
a progetto.
Apprendistato
La circolare specifica i criteri su cui si dovranno uniformare, entro il 30 settembre, le linee guida
sull'apprendistato professionalizzante redatte dalla Conferenza Stato Regioni. Queste dovranno
essere:
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Il piano formativo individuale è obbligatorio solo in relazione alla formazione per
l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
La registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti minimi del
modello di libretto formativo del cittadino di cui al Decreto ministeriale 10 ottobre 2005.
Per le imprese multi localizzate, la formazione deve avvenire in base alle regole della
Regione in cui l ' impresa ha la sede legale.
In assenza delle linee guida da parte della Conferenza stato Regioni, queste tre regole dovranno
essere comunque applicate dall'l ottobre 2013.
Contratto a tempo determinato
Sulle prime disposizioni introdotte dal Decreto lavoro su tale istituto, ovvero sul c.d. contratto a
termine "a-causale" (il contratto stipulato senza la motivazione di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo), il Ministero chiarisce che la previsione legislativa relativa
alla durata massima di dodici mesi del contratto "a-causale" va intesa come comprensiva
dell'eventuale proroga; in aggiunta però, viene chiarito anche che i contratti collettivi, anche
aziendali, potranno prevedere che il contratto a termine "a-causale" possa avere una durata
maggiore di dodici mesi o anche che lo stesso possa essere sottoscritto anche da soggetti che
abbiano già avuto un rapporto di lavoro subordinato.
Lavoro intermittente
In materia di lavoro intermittente il Decreto ha voluto introdurre un limite ne Il ' utilizzo deU 'istituto.
In sostanza, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il
medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro "nel! 'arco
di tre anni solari". Il calcolo va effettuato solo sulle giornate di lavoro effettuate a partire dal 28
gitmgo 2013.
Si ricorda che comunque questo limite non riguarda i settori del turismo, dei pubblici esercizi e
dello spettacolo.
Collaborazioni coordinate e continuative a progetto
In materia di collaborazioni a progetto il Legislatore introduce alcune modifiche alla disciplina
contenuta nel D . Lgs. n. 276/2003, volte in particolare a sciogliere alcuni nodi interpretativi sorti
successivamente alla riforma del 2012.
Il D.L. n. 76/2003 chiarisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti
meramente "esecutivi e ripetitivi", sostituendo la disgiuntiva "o" con la congiunzione "e".
L'intervento vuole pertanto evidenziare l'incompatibilità dell'istituto con attività che si risolvano
nella m era attuazione di quanto impartito dal committente (compiti meramente "esecutivi") e che
risultano elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo
(compiti meramente "ripetitivi").
Si trasmette in allegato il testo completo della Circolare n. 35/2013.
Cordiali saluti
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ALLEGATI:
Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2013
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