RICHIESTA ›
VARIAZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE e contrattuali
1/3
Spett.le FinecoBank S.p.A.- V
ia Rivoluzione d’Ottobre 16 - 4
2123 Reggio Emilia (RE)
C1 › Dati intestatari
Titolare 1
Titolare 2
Titolare 3
Cognome Nome
Codice Fiscale
conto corrente/conto deposito n
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C2 › Premesse
Dichiaro/Dichiariamo:
-di essere titolare/titolari presso a FinecoBank S.p.A. (di seguito “Banca”) del rapporto di conto corrente/conto deposito indicato in epigrafe (di seguito per brevità “Conto
Corrente”) ed in tale ambito di aver sottoscritto, oltre al “Contratto Unico per la prestazione dei servizi bancari e finanziari FinecoBank” riferibile a tutti servizi offerti dalla
Banca, anche l’apposita integrazione contrattuale per il “Conto Deposito CashPark”;
-di essere interessato/interessati all’attuale offerta commerciale della Banca che include: i) nuove condizioni economiche applicabili al servizio di conto corrente ed ai principali
che ci è stato consegnato e disponibile per consultazione
servizi ad esso connessi, così come riportato nel Foglio Informativo “Conto Corrente Fineco” vers.
anche on line sul Sito della Banca; ii) una nuova operatività per il Conto Deposito CashPark con la possibilità di sottoscrivere vincoli per i periodi resi disponibili, di tempo in
tempo, dalla Banca con eventuale rinnovo automatico alla scadenza, ove previsto;
-di aver preventivamente ricevuto i Documenti di Sintesi del “Conto Corrente Fineco” vers.
(codice conto 72070);
-di aver letto attentamente e compreso le condizioni contrattuali del Conto Deposito CashPark riportate in calce alla presente richiesta, così come modificate ed integrate a
seguito della nuova operatività;
ciò premesso e dichiarato
si richiede che, a parziale modifica ed integrazione delle vigenti condizioni economiche e contrattuali:
- siano applicate al Conto Corrente le analoghe condizioni economiche riservate ai nuovi correntisti e nello specifico:
Canone annuo
Tasso creditore annuo nominale
0,00 euro
0,00%
Assegni - spese invio libretto
1,95 euro
spese produzione e invio certificati fiscali, altre attestazioni - ristampa documenti
19,95 euro
referenze bancarie (lingua italiana e/o inglese):
19,95 euro
commissione di comunicazione a banca negoziatrice di esito impagato su assegni emessi
19,95 euro
commissione di comunicazione a banca negoziatrice di esito pagato su assegni emessi (precedentemente comunicati impagati):
19,95 euro
spese per assegno consegnato al protesto
19,95 euro
spese per assegno richiamato
19,95 euro
carta ricaricabile: canone annuo
9,95 euro
carta ricaricabile: commissione sui prelievi A.T.M
2,90 euro
-l’attuale operatività del Deposito CashPark da me/noi sottoscritto sia integrata con la possibilità di sottoscrivere vincoli per i periodi resi disponibili, di tempo in tempo, dalla
Banca anche con possibilità di rinnovo automatico, ove previsto, così come riportato nelle nuove condizioni contrattuali in calce alla presente richiesta, che recano l’evidenza
grafica (grassetto) delle modifiche intervenute sulle quali ho/abbiamo soffermato la nostra attenzione e che approvo/approviamo specificatamente.
BF72070PRO_FD - vers.1/2014 - settembre 2014
Al riguardo, resta espressamente inteso e convenuto che i Documenti di Sintesi ricevuti e le norme contrattuali di seguito riportate sostituiscono integralmente e a tutti gli effetti
gli omologhi documenti in precedenza vigenti.
FinecoBank S.p.A. – Società con Socio Unico - Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi bancari n° 2008.1 - Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Cap. Soc. ? 200.070.430,89 interamente versato, così
come risultante dall’ultimo bilancio - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 – R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
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C3 › Modalità di sottoscrizione della Richiesta di Variazione - FIRMA DIGITALE
Sono consapevole che la Richiesta di Variazione può essere sottoscritta, anche mediante firma digitale, dopo aver preso visione della relativa informativa disponibile sul sito della
Banca e dopo aver richiesto l’emissione del certificato qualificato per la firma digitale, secondo quanto previsto nel “Manuale Operativo del Certificatore Accreditato In.Te.Sa.
S.p.A. per le procedure di firma remota nell’ambito dei servizi di Fineco”, anch’esso disponibile sul Sito della Banca, al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo
ivi descritte.
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n.82 e
successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta.
C4 › Accettazione della Richiesta di Variazione
Siamo consapevoli che la Banca sottoscrive la Richiesta di Variazione per accettazione mediante apposizione della firma digitale e che tale documento informatico, ai sensi e per
gli effetti del Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta.
Siamo, inoltre, consapevoli che la copia informatica della Richiesta di Variazione sottoscritta per accettazione dalla Banca mediante firma digitale si intenderà da noi ricevuta a
seguito di messa a disposizione nell’area riservata del sito.
Data
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Luogo
› Firma T1
› Firma T2
› Firma T3
Per accettazione della richiesta e conferma della avvenuta pattuizione
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Firma della Banca
FinecoBank S.p.A. – Società con Socio Unico - Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi bancari n° 2008.1 - Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Cap. Soc. ? 200.070.430,89 interamente versato, così
come risultante dall’ultimo bilancio - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 – R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi - Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
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› Norme che regolano il conto deposito
NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto del contratto
1.Il Conto Deposito CashPark Open e Save (di seguito anche il “Deposito”) è il conto di deposito
vincolato (in Euro) che consente al titolare/i (di seguito “Depositante/i”), di depositare ai sensi dell’articolo 1834 del codice civile le somme indicate nel successivo articolo 3, vincolandole per un periodo
- di 1, 3, 6,12, 18 o 24 mesi (tra quelli resi disponibili dalla Banca e indicati nel Foglio Informativo
in vigore al momento dell’apposizione del vincolo) - indicato dal Depositante all’atto del relativo
versamento e decorrente dal medesimo giorno.
2.Il Deposito prevede due opzioni “Svincolabile” e “Vincolato” (di seguito anche le “Opzioni” o singolarmente l’ “Opzione”) a seconda che sia prevista o meno per il Depositante la facoltà di disporre
delle somme oggetto del deposito in tutto (di seguito anche “Svincolo”), o in parte (di seguito anche
“Svincolo Parziale”) in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente indicata.
3.Il contratto relativo al Conto Deposito può essere sottoscritto esclusivamente dallo stesso soggetto
ovvero dagli stessi soggetti già intestatari di un conto corrente presso FinecoBank S.p.A.
4.Sulle somme depositate la Banca corrisponderà, dal giorno del versamento delle stesse, gli interessi
specificati con riferimento all’Opzione:
nel Documento di Sintesi frontespizio del presente contratto, per le disposizioni di deposito/vincolo
effettuate entro la data ivi indicata oppure “entro la data di validità del predetto Documento di
Sintesi”;
nel Foglio Informativo in vigore al momento della disposizione di deposito/vincolo per quelle disposte
successivamente alla data indicata nel Documento di Sintesi frontespizio del presente contratto.
5.A valere sul Deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni:
- disposizioni di versamento di cui al successivo articolo 3;
- richieste di Svincolo e di Svincolo parziale sulle somme oggetto del deposito, ove previsto in relazione all’Opzione prescelta, come meglio descritto al successivo articolo 4 comma 2 e comma 3);
- richieste di rinnovo del vincolo apposto sulle somme oggetto del deposito, alla data della scadenza
del medesimo, come meglio descritto all’articolo 3 comma 3).
6.Il presente contratto stabilisce la regolamentazione comune alle operazioni di deposito e vincolo di
somme di denaro che saranno – di tempo in tempo - disposte dal Depositante ai sensi del medesimo.
Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna operazione di deposito e vincolo è considerata
singolarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
7.Laddove il Depositante si avvalga per l’operatività di cui al presente contratto delle tecniche di comunicazione a distanza, egli s’impegna rispettare le specifiche disposizioni previste per l’inoltro delle
richieste di versamento, di Svincolo, Svincolo Parziale o ancora di rinnovo, quali di tempo in tempo
impartite dalla Banca.
sto. Al contenuto residuo del deposito saranno applicate le condizioni economiche originariamente
concordate.
4.Nel caso di Deposito cointestato la facoltà di cui ai commi 2 e 3 che precedono potrà essere esercitata disgiuntamente o congiuntamente, così come per l’operatività del Conto di Regolamento.
5.Qualora il Conto di Regolamento indicato venga estinto per qualunque ragione prima della scadenza
del vincolo relativo alle somme oggetto di deposito, la Banca provvederà alla contestuale estinzione
anticipata del Conto Deposito remunerando le somme in esso depositate secondo quanto previsto
al comma 2 che precede.
6.In tema di recesso dal Conto Deposito e dal Conto di Regolamento, resta ferma la disciplina al
riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I del Contratto Unico FinecoBank. Ove il
recesso dal Conto Deposito e/o dal Conto di Regolamento sia esercitato dalla Banca, al Depositante
saranno riconosciuti sulle somme oggetto del vincolo gli interessi maturati sino alla data di efficacia
del recesso, come specificati nel Documento di Sintesi/Foglio Informativo. E’ fatta salva l’ipotesi di
recesso per giustificato motivo, nel qual caso la Banca applicherà le condizioni economiche previste
dal comma 2 che precede.
Art. 5 – Liquidazione degli interessi
1.La liquidazione degli interessi, al netto delle ritenute fiscali pro tempore vigenti, avverrà con accredito sul Conto di Regolamento, alla scadenza e/o -ove previsto dalla relativa Opzione – in corrispondenza dello Svincolo e/o Svincolo Parziale in relazione rispettivamente alle somme oggetto del
vincolo stesso e/o limitatamente all’importo svincolato, ovvero all’estinzione anticipata/recesso del
Deposito in relazione all’intero importo depositato.
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Art. 2 – Conto di Regolamento
1.Il Depositante ha l’obbligo di indicare – all’atto della sottoscrizione del contratto relativo al servizio
di Conto Deposito – gli estremi del Conto di Regolamento presso la Banca avente la medesima
intestazione del Deposito.
2.Su tale Conto di Regolamento saranno effettuati:
- il regolamento contabile di tutti i versamenti effettuati in attuazione del presente contratto di cui
al successivo articolo 3;
- il rimborso del capitale depositato alla scadenza del vincolo temporale prescelto dal Depositante
ovvero prima di tale data, nelle ipotesi di Svincolo, Svincolo Parziale o estinzione anticipata del
Deposito o ancora di recesso di cui al successivo articolo 4 commi 2, 3, 5 e 6.
BF72070PRO_FD - vers.1/2014 - settembre 2014
Art. 3 – Versamenti sul Deposito – Rinnovo
1.Il Cliente può effettuare i versamenti in Euro sul Deposito esclusivamente a mezzo giroconto dal
Conto di Regolamento. La relativa disposizione - che potrà essere impartita con modalità telematica
collegandosi al Sito, ovvero in via cartacea avvalendosi della rete di promotori finanziari della Banca
- dovrà indicare necessariamente l’Opzione, l’importo oggetto del versamento e il vincolo temporale
prescelto in relazione ai singoli importi oggetto del deposito.
2.L’importo dei singoli versamenti non può essere inferiore o superiore all’importo tempo per tempo
indicato dalla Banca sul Foglio Informativo in vigore al momento della richiesta di costituzione del
vincolo. Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, inoltre, il versamento e la relativa
operazione di giroconto potranno essere disposti in relazione alle sole somme eccedenti la
giacenza di liquidità sul Conto di Regolamento indicata nell’ambito del Foglio Informativo
pro tempore vigente.
3.Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, il Depositante, all’atto della richiesta di costituzione del vincolo e secondo le modalità tecniche di cui al comma 1 che precede potrà,
inoltre, richiedere che, alla scadenza, il vincolo temporale apposto sulle somme oggetto
del Deposito, sia automaticamente rinnovato per un altro mese e così per le successive
scadenze sino a quando non intervengano variazioni in negativo del tasso; il rinnovo automatico non opera se il Conto di Regolamento alla scadenza del vincolo presenta un saldo
negativo, oppure il Depositante abbia nel frattempo revocato la disposizione. Per le relative condizioni economiche si rinvia al Foglio Informativo in vigore al momento del rinnovo
del vincolo.
Art. 4 – Rimborso delle somme – Svincolo/Svincolo Parziale - estinzione anticipata - recesso
1.Il rimborso delle somme oggetto del deposito avverrà alla scadenza del relativo vincolo con accredito
sul Conto di Regolamento.
2.Ove previsto dalla relativa Opzione, il Depositante ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento
lo Svincolo delle somme oggetto del deposito. La disposizione di Svincolo potrà essere impartita
secondo le modalità tecniche di tempo in tempo indicate dalla Banca sul Sito. La Banca darà corso
alla richiesta del Depositante e applicherà sull’importo svincolato, dalla data di apertura del vincolo
e/o di rinnovo del medesimo, il tasso creditore specificamente previsto per l’ipotesi corrispondente
nel Documento di Sintesi e/o nel Foglio Informativo vigenti al momento di costituzione del vincolo
medesimo o di rinnovo automatico dello stesso, ove previsto.
3.Ove previsto dalla relativa Opzione, il Depositante potrà, altresì, richiedere lo Svincolo parziale delle
somme oggetto del deposito. Eventuali limiti allo Svincolo parziale sia in termini di importo
che di giacenza residua sul deposito sono previsti nel Foglio Infomativo vigente al momento della costituzione del vincolo e/ o di rinnovo automatico dello stesso, ove previsto.
Sull’importo svincolato la Banca applicherà dalla data di apertura del vincolo/ e o di rinnovo del medesimo, il tasso previsto per l’ipotesi di Svincolo nel Documento di Sintesi e/o nel Foglio Informativo
vigenti al momento di costituzione del vincolo o di rinnovo automatico dello stesso, ove previ-
Art. 6 – Compensazione
1.Quando esistono tra la Banca e il Depositante più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura ha
luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2.Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 del codice civile, o al prodursi di eventi che
incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Depositante, in
modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il
diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando
che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la
convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Depositante.
3.Se il Deposito è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del deposito, anche nei confronti di conti e di rapporti
di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 7 – Modifica delle condizioni contrattuali
1.La Banca in presenza di giustificato motivo, può modificare unilateralmente le norme che disciplinano
il presente contratto e le condizioni economiche applicate. La Banca, nel rispetto delle modalità e
forme di cui all’articolo 118 Decreto legislativo 385/1993, comunica tali variazioni al Depositante
indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Depositante, entro la data
prevista per l’applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere dal contratto senza spese e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni in precedenza applicate; in
difetto le modifiche s’intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
2.Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma 1 che precede
sono inefficaci, se sfavorevoli per il Depositante.
3.
I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall’art. 118 del Decreto legislativo
385/1993; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la Banca intende procedere ad una modifica.
Art. 8 – Reclami - Definizione Stragiudiziale delle controversie
1.Nel caso in cui sorga una controversia tra il Depositante e la Banca relativa all’interpretazione ed
applicazione del presente contratto, il Depositante può presentare un reclamo alla Banca, anche
per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. – Direzione Generale –Ufficio
Reclami, Piazza Durante 11, Milano – indirizzo mail [email protected]. La Banca deve rispondere
entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Depositante non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30
giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e
l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Depositante di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
2.Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n.
28/2010, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Depositante e la Banca devono esperire il
procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Depositante abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF.
Art. 9 – Legge applicabile e Foro competente
1.Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2.Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio in Reggio Emilia presso
la propria Direzione Generale all’indirizzo sopra indicato nelle presenti Condizioni. Nel caso in cui il
Depositante rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 6
settembre 2005 n. 206) per ogni controversia é competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il
luogo di residenza o domicilio elettivo del Depositante, diversamente il foro esclusivamente competente è quello di Reggio Emilia.
Art. 10 – Norme applicabili
1.Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si applicano le Norme Generali
(Sezione I del Contratto Unico FinecoBank), nonché, quanto al Conto di Regolamento, le specifiche
norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza (Sezione II del Contratto Unico FinecoBank).
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