Intermediari finanziari – Economia e gestione della banca
ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA
5.Le forme tecniche di raccolta delle risorse finanziarie
1.La classificazione degli strumenti di raccolta: strumenti personalizzati e titoli, strumenti di
raccolta diretta e indiretta
Le banche raccolgono risorse finanziarie per le loro funzioni di intermediazione, monetaria e di
servizio.
Le forme tecniche personalizzate, sono operazioni standardizzate da un punto di vista tecnico, ma che
si rivolgono a singoli clienti e presuppongono quindi un contatto diretto e personale con questi (punto
di vista commerciale), consentendo al cliente, alla luce dei suoi bisogni e della sua forza contrattuale, di
tagliare su misura per lui almeno le principali condizioni a cui esse possono essere negoziate.
Altra forma di raccolta sono i titoli, che prescindono dalla personalizzazione del rapporto fra banca e
cliente e si rivolgono, a seconda delle caratteristiche, a precisi segmenti del mercato, in cui gli operatori
sono considerati indifferenziati (esigenze e aspettative comuni).
Essa comprende tutte le forme di raccolta che si sostanziano in valori mobiliari.
Le forme tecniche personalizzate, che comprendono tutte le forme classiche più qualcuna recente, si
suddividono in forme tecniche di raccolta diretta e di raccolta indiretta.
Le prime originano un rapporto di credito/debito fra cliente e banca (interessano S/P e C/E), mentre le
seconde originano un rapporto di servizio fra cliente e banca (non interessano gli S/P se non nel sistema
degli impegni e rischi le cui voci sono annotate in calce, e danno luogo, per la banca, a compensi
misurati da varie commissioni relative al servizio reso, e per il cliente a costi misurati dalle stesse
commissioni e a ricavi frutto dell'investimento effettuato).
Tali forme di raccolta svolgono, separatamente o congiuntamente, funzioni di investimento del
risparmio, di gestione della liquidità del cliente e di mezzo di pagamento per quest'ultimo.
2.I libretti di deposito a risparmio. Libretti nominativi e al portatore
Tra le forme tecniche di raccolta diretta, quelle più tradizionali sono i depositi a risparmio, che, ad
eccezione dei certificati di deposito, sono comprovati dal libretto di deposito a risparmio, supporto
tecnico indispensabile sul quale devono essere annotati tutti i versamenti e i prelevamenti, nel momento
in cui sono effettuati.
I libretti di risparmio si distinguono in:
1.libretti nominativi;
2.libretti al portatore.
Il libretto nominativo è intestato a un nome e le somme ivi depositate sono pagabili solo all'intestatario,
ai suoi eredi o a un suo legittimo rappresentante.
In caso di dissonanza tra scritture del libretto e quelle della banca, entrambe le parti possono dimostrare
l'errore delle scritture sul libretto e chiederne la correzione.
Il libretto nominativo non è trasmissibile a soltanto il credito può essere trasferito mediante cessione,
che comporta però il mutamento dell'intestazione.
I libretti nominativi possono essere alimentati con versamenti sia di contante sia di assegni circolari o
bancari (questi ultimi con clausola salvo buon fine).
I libretti al portatore riconoscono al possessore come tale il diritto a riscuotere, anche se questi non è il
depositante.
In caso di dissonanza fra scritture della banca e quelle del libretto, il credito del depositante è in ogni
caso quello risultante dal libretto.
Per il trasferimento del deposito, in caso di libretto al portatore, è sufficiente la semplice trasmissione
del titolo.
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I libretti al portatore possono essere alimentati solo da versamenti di contante.
Oltre ai suddetti, vi sono altri, meno rilevanti, tipi di libretto (nominativi pagabili al portatore e al
portatore contrassegnati da un nome).
La normativa antiriciclaggio prevede l'identificazione del depositante all'apertura e all'estinzione di un
libretto al portatore e per operazioni di importo superiore a 10.329 € relative a libretti nominativi (è
inoltre vietato emettere libretti al portatore con saldo superiore a 10.329 €).
La valuta è la data a partire dalla quale la somma depositata frutta interesse e la somma prelevata non
frutta più alcun interesse.
Tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni relative ai depositi al risparmio vengono negoziati
liberamente fra banca e cliente nell'ambito degli estremi minimi e massimi.
La determinazione degli interessi non è effettuata sui libretti di risparmio, sui quali è invece registrato
l'interesse globale, capitalizzato annualmente al 31/12 o all'estinzione del rapporto (gli interessi
capitalizzati divengono a loro volta fruttiferi di interessi nell'anno successivo).
3.I depositi a risparmio liberi e vincolati
I depositi a risparmio si suddividono poi in liberi e vincolati.
I primi (più diffusi) non prevedono restrizioni relative né all'ammontare dei singoli versamenti, né al
deposito massimo (ad eccezione dei 10.329 € per i libretti al portatore).
Per i prelevamenti sono stati rimossi i limiti relativi all'importo massimo rimborsabile e ai tempi di
preavviso.
Inoltre la banca, in caso di clientela conosciuta e affidabile, può concedere di prelevare somme
superiori al saldo disponibile, applicando per il periodo di scoperto il tasso debitore pro-tempore.
Quelli vincolati sono, invece, depositi per cui il cliente si impegna a non prelevare prima di un termine
convenuto (tale rinuncia rivela che si tratta di risparmi monetari che ricercano nel deposito bancario
una forma di impiego duratura redditizia), e, pertanto, le banche possono contare sulla prolungata
disponibilità del denaro versato in questa forma (tuttavia non rifiutano mai i rimborsi anticipati
richiesti).
I depositi vincolati, in virtù di tale vincolo, godono di una rimunerazione superiore rispetto ai depositi a
risparmio ordinario.
4.I certificati di deposito: a breve e a medio-lungo termine, in euro e in valuta
I depositi a risparmio vincolati hanno perso importanza e sono stati in larga parte sostituiti da forme
tecniche più moderne che presentano vantaggi aggiuntivi e tra le quali spiccano i certificati di deposito
(CD).
Da un punto di vista economico i CD sono assimilabili ai depositi a risparmio, poiché sono destinati ad
accogliere somme durevolmente sottratte al consumo e non possono soddisfare altre esigenze del
depositante.
Da un punto di vista tecnico, i CD sono titoli trasferibili, rappresentativi di depositi a scadenza
vincolata.
I CD si differenziano dalle altre forme di raccolta soprattutto perché sono soggetti al rischio di mancato
totale rimborso del capitale in caso di liquidazione anticipata da parte del depositante.
Questa particolarità, peraltro solo teorica, premette di assimilare i CD agli strumenti del mercato
finanziario, e non agli altri tipi di deposito.
I CD, tuttavia, si distinguono dagli altri valori mobiliari, poiché costituiscono titoli individuali in
quanto ognuno, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso anche su
richiesta del singolo cliente delle cui esigenze si può quindi tenere conto (ciò non toglie che la banca
possa offrire in blocco CD tra loro identici, come sono i valori mobiliari).
L'esposizione al rischio di liquidità derivava dal divieto del rimborso anticipato alle banche emittenti,
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successivamente autorizzate a riacquistare i propri CD purché vengano riallocati immediatamente o
brevissimo termine presso altri risparmiatori (la somma liquidata anticipatamente al cliente non
coincide col valore nominale, ma corrisponde a quella per investimenti con durata residua analoga).
I CD sono destinati alla circolazione e devono, quindi, possedere caratteristiche che ne agevolino
l'individuazione da parte del pubblico (denominazione, oggetto, sede e capitale sociale della banca,
valore nominale, tasso di rimunerazione, ecc.).
I CD hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 5 anni.
Nel caso di CD non cartolarizzati (emissione senza consegna materiale dei titoli), deve essere rilasciata
al cliente una ricevuta non cedibile terzi e deve essere garantita la possibilità di ottenere il titolo, senza
oneri aggiuntivi.
Fino a qualche tempo fa il regime fiscale privilegiava gli interessi maturati sui CD a medio termine
(sviluppo di questi e maggiore stabilità del passivo delle banche), mentre ora il trattamento fiscale è
uguale per tutte le scadenze (drastica riduzione delle emissioni di CD a medio termine), con
conseguente sostituzione da parte delle banche delle emissioni di tali CD con le emissioni di
obbligazioni.
La principale differenza tra CD in euro e CD in valuta sta nella diversa modalità di formazione del
rendimento effettivo, il quale, per i CD in valuta non dipende dalla dinamica del mercato domestico,
ma da quella dei mercati d'origine delle singole valute e dalle variazioni dei tassi di cambio intervenute
durante la vita del titolo (tali variazioni possono determinare un guadagno/perdita con conseguente
aumento/diminuzione del rendimento effettivo rispetto al rendimento nominale).
Tutte le forme tecniche di raccolta finora esaminate svolgono essenzialmente la funzione di
investimento più o meno durevole del risparmio e della liquidità della clientela (nessuna di esse, salvo
rare eccezioni, può svolgere funzioni monetarie).
5.I pronti contro termine
Caratteristiche simile hanno le operazioni pronti contro termine (diffusesi con la circolazione dei titoli
di Stato), a lungo considerate operazioni di raccolta indiretta e recentemente accolte fra quelle di
raccolta diretta (interessano pertanto gli S/P).
Attraverso le operazioni p/t (o vendite con patto di riacquisto) un soggetto vende a pronti alla banca
una data quantità di titoli e contemporaneamente s'impegna a riacquistare, al termine convenuto e dalla
stessa banca, un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo stabilito.
La banca, vendendo titoli a pronti e incassando il prezzo concordato, raccoglie fondi di cui disporrà per
la durata dell'operazione.
Il cliente, pagando i titoli a un prezzo a pronti inferiori a quello concordato per la vendita a termine,
lucra la differenza fra i due valori.
La durata del contratto è in genere di 1 o 2 mesi e non è ammessa l'estinzione anticipata.
Il prezzo a pronti dipende dal valore di mercato dei titoli (titoli obbligazionari o titoli di mercato
monetario, prevalentemente titoli di Stato), mentre quello a termine dipende dal tasso di interesse
concordato tra le parti (che, data la brevità dell'operazione, sarà molto vicino a quelli prevalenti sul
mercato monetario al momento della contrattazione).
6.Le operazioni di raccolta indiretta: i servizi di amministrazione e custodia di titoli e le gestioni
patrimoniali
Alcune operazioni di raccolta indiretta perseguono lo stesso scopo delle operazioni di raccolta diretta
esaminate.
Da un punto di vista tecnico le operazioni di raccolta indiretta non sono assimilabili ai depositi in
quanto non originano un rapporto in cui la banca si costituisce debitrice verso il depositante mediante
l'emissione di proprie passività finanziarie.
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Esse rientrano nell'attività di intermediazione e di consulenza mobiliare delle banche.
Da un punto di vista economico, invece, la raccolta indiretta svolge una funzione surrogatoria di quella
diretta, convogliando presso le banche risparmi che altrimenti sarebbero destinati ad altri operatori
finanziari (le banche mirano a gestire la totalità delle risorse finanziarie dei clienti-risparmiatori).
Importanti forme di raccolta indiretta sono le operazioni di investimento in titoli accompagnate da un
servizio di custodia e amministrazione degli stessi.
Il risparmiatore effettua operazioni di compravendita di titoli (titoli di Stato a reddito fisso,
obbligazioni o azioni italiane ed estere) usufruendo dei borsini presso gli sportelli.
Tali operazioni sono in genere supportate da un deposito bancario (prevalentemente C/C), da cui
transitano gli importi dei singoli acquisti e vendite di titoli.
Connessi con le operazioni di raccolta indiretta sono i contratti di gestione patrimoniale, mediante i
quali il cliente affida alla banca una somma di denaro da investire in altri valori (depositi bancari,
obbligazioni o azioni, titoli di mercato monetario) per ottenere un adeguato risultato reddituale, il quale
sarà costituito dagli interessi, dai dividendi incassati e da eventuali guadagni in conto capitale.
La banca, per il servizio prestato, percepisce una provvigione.
7.La raccolta attraverso i conti correnti di corrispondenza
Concluse le forme di raccolta diretta e indiretta tese a soddisfare esigenze di investimento del risparmio
e della liquidità dei clienti, passiamo alle forme di raccolte diretta che soddisfano altre esigenze e, in
particolare, quella di disporre di mezzi di pagamento alternativi alla moneta legale.
È il caso del C/C di corrispondenza, con cui la banca si impegna a svolgere gli incarichi e le operazioni
affidateli dal cliente (non solo operazioni di cassa).
Le somme riscosse o pagate dalla banca per conto del cliente vengono accreditate o addebitate sul C/C
di corrispondenza.
I fondi necessari sono generalmente versati dal cliente e pertanto i C/C di corrispondenza sono
solitamente creditori, cioè sono un debito per la banca e perciò sono detti C/C passivi (per distinguerli
dai C/C attivi, relativi ad accensioni di credito accordate ai clienti).
Tuttavia i C/C di corrispondenza possono essere anche attivi, perché la banca può eseguire pagamenti
allo scoperto per conto del cliente (pertanto sono compresi tra le forme tecniche di raccolta
personalizzate), favorendo il sorgere di rischi (ciò che non accade con le altre forme tecniche
esaminate).
Per questo, mentre un deposito a risparmio può essere aperto a chiunque, un C/C può essere aperto solo
a chi si dimostra affidabile.
Le banche non dovrebbero corrispondere alcuna rimunerazione su questi conti, poiché il depositante
non dovrebbe proporsi di realizzare un reddito, ma solo di avvalersi del servizio della banca per
effettuare in modo più economico, sicuro e comodo le proprie operazioni di cassa (in Italia, in realtà,
tali conti hanno sempre svolto entrambe le funzioni anche se recentemente i C/C stanno riprendendo
quella originaria).
8.Conti correnti e gestione bancaria
L'aumento dei C/C, utilizzabili mediante l'uso di varie forme di pagamento fra cui domina l'assegno
bancario, che è un titolo di credito che prevede l'ordine di pagamento di una data somma, rivolto dal
correntista alla propria banca a favore di un terzo beneficiario, incrementa le possibilità creditizie della
banca, poiché la diffusione della moneta scritturale riduce il maneggio diretto di moneta legale e
favorisce l'introduzione della banca nel regolamento degli scambi, rendendo più stabile la massa dei
C/C (e dei depositi), perché aumenta la probabilità che si verifichino compensazioni interne fra
prelevamenti e versamenti.
Le banche possono così mantenere riserve di liquidità più ridotte a fronte dei C/C espandendo il
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volume degli impieghi (la banca utilizza una parte della massa dei C/C per svolgere l'attività di
credito).
La banca ritrae poi ulteriori vantaggi dai C/C di corrispondenza, potendo seguire più da vicino l'attività
degli intestatari, condizione utile soprattutto nel caso in cui essi si trasformino in richiedenti credito.
9.Caratteristiche giuridico tecniche dei conti correnti
Il C/C di corrispondenza è un particolare contratto caratterizzato da due elementi: 1) il deposito
bancario, per cui la banca si obbliga a ricevere il denaro versato dal cliente e a trattenere quello ricavato
dalle riscossioni di cui è incaricata, costituendosi debitrice dell'equivalente; 2) il mandato ricevuto dalla
banca, che si obbliga ad eseguire gli incarichi che il cliente le conferisce.
Senza il primo elemento il C/C perderebbe la propria natura di deposito, mentre senza il secondo esso
sarebbe assimilabile agli altri depositi già visti.
Le banche, prima di aprire un conto, effettuano preventive indagini sulle caratteristiche personali
dell'intestatario, anche perché il correntista può emettere assegni bancari la cui accettazione da parte dei
beneficiari è subordinata alla convinzione che nel conto esistano adeguate disponibilità.
I rapporti tra banca e intestatario sono regolate dalle condizioni generali dell'Associazione Bancaria
Italiana e da clausole separatamente concordate.
10.Le operazioni di accredito e addebito
Le operazioni compiute tramite il C/C si traducono in addebitamenti e accreditamenti.
Gli addebitamenti, classificati in funzione della loro origine, possono essere effettuati prelevando
direttamente moneta legale presso la banca (semplice operazione di cassa), ordinando alla banca di
pagare una data somma a una terza persona (assegni all'ordine di terzi o giroconto) e autorizzando la
banca ad addebitare in conto l'importo relativo ad altre operazioni.
Gli accreditamenti, classificati in base ai motivi che li hanno determinati, si distinguono in
accreditamenti originati da depositi in moneta legale effettuati dal correntista, accreditamenti effettuati
per conto di terzi (assegni all'ordine del correntista o bonifici) e, infine, accreditamenti relativi ad altre
operazioni eseguite per incarico del correntista o da operazioni di credito concluse dallo stesso con la
propria banca.
L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da una banca che prevede la promessa della
banca di pagare una certa somma presso tutti o suoi sportelli (l'emissione è limitata a somme depositate
dal richiedente presso la banca emittente).
Il C/C di corrispondenza svolge una funzione monetaria, rendendo agevole e conveniente il
regolamento monetario degli scambi.
Le valute applicate sono simile a quelle dei depositi a risparmio.
11.Gli effetti dei conti correnti sull'organizzazione dell'attività bancaria
Ogni banca riceve assegni bancari, versati all'incasso dai correntisti e tratti su altre banche, e deve
quindi convertirli tempestivamente in moneta legale.
L'estinzione degli assegni avviene attraverso il sistema BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia e
articolato in due sezioni:
I)la prima, che tratta le transazioni fondate su documenti cartacei (es.: assegni), si occupa della
compensazione degli assegni bancari di importi superiori a 2.582 € e degli assegni circolari di
importi superiori ai 10.329 €;
II)la seconda, dedicata ai trasferimenti elettronici, gestisce tutte le altre transazioni (assegni di importo
inferiore a quelli suddetti, operazioni su ATM e POS, pagamenti di dividendi e di cedole) mediante
una procedura automatizzata finalizzata a minimizzare il trasferimento dei documenti cartacei.
Inoltre, per svolgere in modo rapido, corretto ed economico tutte le operazioni per incarico dei
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correntisti sulle diverse piazze del paese, ogni banca deve allestire un'efficiente rete di banche
corrispondenti (da questo dipende l'efficienza del sistema bancario).
Questo, tuttavia, comporta il pericolo di trasmissione delle crisi bancarie da un punto del sistema verso
gli altri punti: infatti se una banca va in crisi ed è debitrice di un'altra banca per somme cospicue,
dichiarandosi insolvente nei confronti di questa, può metterla in difficoltà, e originare presso questa
uno stato di difficoltà, che a sua volta può trasmettere ad altre banche (effetto domino).
I c/c di corrispondenza liberi possono essere chiusi in ogni momento per iniziativa della banca o del
correntista, salvo limiti prestabiliti.
12.La liquidazione degli interesse: estratto conto e staffa
Normalmente, la liquidazione dei c/c di corrispondenza liberi avviene annualmente al 31/12, data in cui
vengono accreditati (capitalizzati) al cliente gli interessi attivi, mentre gli vengono addebitati gli
interessi passivi e le spese varie, di bollo e postali, sostenute dalla banca per compiere le operazioni
ordinatele dal cliente e per la corrispondenza con questo intrattenuta, a meno che non vengano
registrate via via.
Particolare interesse assume la commissione di massimo scoperto, che nel caso in cui al cliente sia
concesso un credito per elasticità di cassa, viene applicata sulla massima posizione debitoria (massimo
scoperto) che il conto ha presentato nel corso del trimestre.
Non essendo tali c/c rappresentati dal libretto, la banca invia periodicamente un estratto conto, con cui
il cliente verifica la regolarità delle singole operazioni, le quali sono esposte nell'ordine in cui sono
materialmente eseguiti relativi addebitamenti e accreditamenti.
Oltre all'estratto conto la banca invia anche la staffa (o conto scalare), che determina gli interessi
maturati a credito o a debito del correntista in un certo periodo (le operazioni sono ordinate secondo le
rispettive valute).
Se il correntista usa in modo intenso il C/C è facile che si manifestino degli scoperti per valuta, poiché
la valuta applicata agli accreditamenti è solitamente posticipata mentre quella relativa agli
addebitamenti è anticipata.
Ricevuti i due suddetti documenti il cliente dovrebbe dare il benestare alla banca (entro 60 gg dalla
ricezione - silenzio assenso).
Come per i depositi a risparmio, la banca può modificare le condizioni contrattuali, anche in senso
sfavorevole al cliente, il quale ricevuta la relativa comunicazione scritta (obbligatoria) può recedere il
contratto entro 15 gg senza penalità e alle condizioni precedenti.
Le forme tecniche di raccolta esaminate sono largamente standardizzate per quanto riguarda le norme
contrattuali mentre variano a seconda della banca per enfasi commerciale, qualità del servizio, sistema
dei costi/ricavi e performance delle singole operazioni.
13.I conti abbinati a fondi comuni di investimento
Vi sono prodotti misti in grado di abbinare il servizio di impiego del risparmio con quello di
pagamento.
Dal punto di vista tecnico, si tratta generalmente della commistione di un C/C e di un conto di
investimento, alimentato da CD o da fondi comuni di investimento mobiliare o da gestioni fiduciarie di
patrimoni.
Gli importi depositati dal cliente sono in parte (proporzionalmente molto piccola) destinati al C/C per
essere utilizzati come strumento di gestione della liquidità (remunerazione molto contenuta o nulla)
mentre una seconda parte viene impiegata in attività finanziarie (remunerazione che varia in funzione
del tipo di investimento).
Tramite i conti misti il cliente riduce al minimo e tempestivamente le giacenze di conto infruttifere o
dal rendimento limitato mediante investimenti automatici della liquidità in eccesso, mentre, tramite
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disinvestimenti, riporta il saldo del C/C al livello desiderato, se la giacenza scende sotto quello
prefissato (ottimizzazione sotto il profilo economico e finanziario).
7.L'impiego delle risorse finanziarie: i prestiti bancari
1.La banca come elemento di sostegno delle economie moderne
I prestiti alla clientela non bancaria rappresentano l'impiego più tipico del risorse finanziarie raccolte
dalle banche.
Tale attività ha sempre fatto sì che la banca avesse sempre un ruolo condizionante nello sviluppo
dell'economia e della società (nella Rivoluzione Industriale l'impulso dato all'imprenditoria, fornendo
mezzi finanziari adeguati e un servizio di consulenza strategica, organizzativa e gestionale).
Quanto più il sistema bancario è forte e efficiente tanto più l'economia reale sarà sviluppata (le altre
forme di finanziamento offerte dai mercati mobiliari e dagli intermediari finanziari non bancari
rappresentano più un complemento che un'alternativa ai prestiti bancari).
2.I prestiti bancari e le altre forme di impiego
I rendimenti dei prestiti alla clientela sono sempre stati superiori a quelli delle altre forme di impiego
della raccolta, sia per il rischio generico, superiore a quello delle altre forme (cassa, prestiti
interbancari, titoli), sia per la superiorità della forza contrattuale nei riguardi dei clienti in tale ambito
(salvo imprese dalla grandissima solidità patrimoniale, economica e finanziaria e di grandissime
dimensioni).
Inoltre i prestiti bancari sono una delle fonti fondamentali dello sviluppo delle dimensioni di una banca,
poiché attivano il “moltiplicatore dei depositi” (come i depositi sono essenziali per concedere i prestiti
è vero che i prestiti contribuiscono allo sviluppo dei depositi).
3.Il rischio insito nell'attività di prestito e la classificazione dei prestiti bancari
La concessione dei prestiti è un'attività rischiosa soprattutto per l'eventuale incapacità del finanziato di
rimborsare integralmente il suo debito alle scadenze convenute (le condizioni di affidabilità del cliente
che stavano alla base della concessione col tempo possono deteriorarsi).
Questo rischio può trasformarsi in perdita per la banca, gravando sulla sua situazione economica,
finanziaria e patrimoniale.
Le perdite su crediti, assieme a malversazione e a cattiva gestione, sono le maggiori responsabili dei
fallimenti bancari.
I prestiti si classificano in relazione a:
le categorie di aziende beneficiarie, che si distinguono in a) residenti (prestiti sull'interno), tra cui si
individua la clientela ordinaria (amministrazione pubblica, imprese non finanziarie, famiglie
consumatrici e produttrici, istituzioni sociali private, imprese di assicurazione, imprese finanziarie) e
b) non residenti (prestiti sull'estero);
le forme tecniche in cui sono erogati, che dipendono dalla categoria delle aziende beneficiarie, dalla
natura e dalla durata del fabbisogno finanziario delle stesse, dall'incidenza dei rischi economici e
finanziari che essi originano (distinzione tra prestiti per cassa e prestiti di firma);
le scadenze, in impieghi a breve termine (scadenza fissa fino a 18 mesi e scadenza indeterminata
salvo revoca), a medio termine (dai 18 ai 60 mesi), a lungo termine (più di 60 mesi) ;
le valute, in prestiti in euro e prestiti in valuta estera.
La composizione del portafoglio prestiti dipende dalle scelte aziendali, in relazione alle dimensioni e
alla struttura organizzativa della banca e alle caratteristiche della domanda di credito espressa dai
mercati in cui la banca opera.
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4.I prestiti di breve termine
Le banche italiane sono state a lungo suddivise in aziende di credito ordinario e istituto di credito
speciale.
Le aziende di credito ordinario, specializzate nella raccolta e nel credito a breve, coprivano (assieme ai
capitali e altre forme di prestito) il fabbisogno finanziario delle imprese in modo sistematico e
continuativo, sulla base di un rapporto fiduciario instaurato con queste.
I prestiti erano concessi con scadenze a breve o a tempo indeterminato fino a revoca, ed erano pertanto
diretti a finanziare per tempi brevi gli squilibri nei flussi di cassa delle imprese.
La breve durata dell'operazione e, quindi, la capacità dell'impresa di assicurare il rimborso alle
scadenze convenute dipendeva da: 1) formazione di un flusso netto positivo di cassa prodotto dalla
gestione caratteristica; 2) dismissione di attività finanziarie o reali che, negoziate, consentissero di
acquisire mezzi monetari in modo autonomo dai flussi di cassa della gestione caratteristica; 3)
possibilità di ottenere prestiti sostitutivi destinati al rimborso di quelli giunti a scadenza (emissioni di
titoli di debito o di capitale).
La scadenza a breve termine consentiva alle banche sia di soddisfare le esigenza di liquidità connesse
all'esigibilità dei depositi, sia di attuare una adeguata ripartizione dei rischi, non altrimenti possibile su
vasta scala con operazioni a medio-lungo termine.
5.I prestiti a medio-lungo termine
Gli istituti di credito speciale, invece, operavano nel medio-lungo termine.
Anche per essi valeva il rapporto fiduciario con i clienti e la complementarietà dei prestiti col capitale
proprio dell'imprenditore.
Dato il più alto rischio rispetto ai prestiti a breve (previsioni più incerte sulle capacità di rimborso del
cliente) era indispensabile che il cliente fornisse garanzie collaterali, come l'ipoteca su beni mobili o
immobili.
Poiché l'iscrizione ipotecaria limita la capacità di indebitamento delle imprese, tali prestiti avevano
importi più elevati rispetto a quelli a breve.
Data la loro lunghezza, i prestiti a medio-lungo termine, oltre ad essere complementari ai mezzi propri
dell'impresa, si sono anche almeno temporaneamente sostituiti a questi (venivano considerati come
mezzi consolidati e davano all'imprenditore garanzie di stabilità e di permanenza non molto dissimili
da quelle dei mezzi propri).
La scadenza a medio-lungo termine si collegava in particolare con le forme di raccolta degli istituti di
credito speciale (essenzialmente obbligazioni e certificati di deposito con scadenze analoghe a quelle
degli impieghi).
Le differenze fra le due categorie si sono attenuate con l'avvento di un unico tipo di banca sancito dal
Testo Unico del 1/1/1994.
La composizione del portafoglio clienti è ormai libera e dipende da circostanze come le dimensioni e
l'organizzazione della banca e dalle caratteristiche della domanda.
6.Ancora sul rischio dell'attività di prestito
Connessi alla concessione dei prestiti bancari sono:
il rischio economico, che riguarda la redditività aziendale e si collega strettamente col rischio di
credito, cioè l'eventuale insolvenza definitiva dell'impresa affidata che comporti una perdita certa
per il capitale non rimborsato e/o per gli interessi non corrisposti;
il rischio finanziario, che riguarda la liquidità aziendale si riferisce al mancato rientro alle scadenze
convenute dei flussi finanziari oggetto delle operazioni di prestito (diretta conseguenza
dell'insolvenza definitiva).
Può riferirsi all'eventualità che il rapporto, pur non comportando immediatamente una perdita certa,
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si trasformi in un immobilizzo finanziario: il prestito non viene puntualmente rimborsato alla
scadenza convenuta, anche se ragionevolmente ritenuto rimborsabile in tempi successivi; oppure che
le operazioni a scadenza indeterminata presentino scarsa o nulla movimentazione che ne rende
molto difficile il rientro su richiesta della banca.
La congiunzione tra rischio economico e rischio finanziario determinano la qualità dei prestiti, in base
alla quale si distingue in:
1.prestiti vivi: rapporti con imprese che per le loro condizioni di equilibrio economico e finanziario,
sono capaci di produrre flussi di cassa compatibili col rispetto della puntualità del rimborso dei
prestiti a scadenza fissa o con l'adeguata movimentazione delle aperture di credito in C/C;
2.partite incagliate: rapporti con imprese che versano in temporanee situazioni di obiettive difficoltà
finanziarie, con conseguente impossibilità di assolvere gli impegni assunti, ritenute tuttavia
superabili in un ragionevole periodo di tempo;
3.sofferenze: rapporti con imprese che versano in stato di insolvenza definitivo, anche se non accertato
giudiziariamente;
4.dubbi esiti: esposizioni il cui recupero del prestito è molto incerto, con conseguenti perdite definitive
totali o parziali (fase critica del degrado qualitativo dei prestiti).
La valutazione della capacità di rimborso delle imprese costituisce, pertanto, l'elemento determinante
delle decisioni di affidamento.
8.La valutazione dei fidi
1.Il concetto di fido
Il fido, o affidamento, è l'impegno assunto dalla banca di mettere una somma a disposizione del cliente,
di assumere o di garantire per suo conto un'obbligazione (promessa in base alla quale la banca si
impegna a erogare un certo credito al cliente).
Tutti i prestiti (sia per cassa che di firma) nascono da un fido, cioè un accordo preliminare rispetto ai
contratti bancari di prestito, le cui condizioni riguardano le modalità con cui il beneficiario può
utilizzare il credito concessogli.
L'importo complessivo del fido è sempre determinato ma può essere utilizzato in diversi modi: in una
sola volta e totalmente, oppure gradatamente entro limiti di tempo prestabiliti o indeterminati.
Inoltre lo stesso fido può originare uno solo o più prestiti (in quest'ultimo caso gli utilizzi sono
molteplici).
La maggior parte della clientela richiede prestiti quando ha un determinato fabbisogno finanziario da
soddisfare a scadenza ravvicinata, ma può accadere che le imprese cerchino direttamente solo un fido,
cioè una promessa di futura assistenza creditizia in vista di previste esigenze della gestione o prima di
intraprendere determinate iniziative che comportano un'espansione del fabbisogno finanziario.
In caso di prestiti per cassa la banca tiene a disposizione del cliente una somma di denaro, per un dato
periodo di tempo o a tempo indeterminato, mentre nel caso di credito di firma, la prestazione della
banca non ha carattere monetario e consiste nella concessione della sua firma in base alla quale può
permettere al cliente di ottenere credito per cassa presso altre fonti o di risolvere altri problemi.
In ogni caso, caratteristica fondamentale del fido è che la concessione del credito o della firma non
avviene tramite trasferimento immediato, ma tramite l'assunzione di un'obbligazione a concedere il
credito o la firma successivamente a richiesta dell'accreditato.
Il cliente si obbliga a pagare gli interessi sulle somme utilizzate o di corrispondere alla banca il
compenso convenuto per il credito di firma.
Inoltre l'accreditato si impegna a restituire, nei tempi e nei modi stabiliti, la somme che saranno erogate
in suo favore dalla banca (non sussiste per l'accreditato l'obbligo di utilizzare il fido e quindi il contratto
può non dar luogo alla effettiva concessione del credito).
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Nel fido a tempo determinato il rapporto si estingue alla scadenza del termine finale anche se la banca
può recedere dal contratto prima della scadenza, purché sussista giusta causa (in ogni caso, la banca
suole cautelarsi, contro l'eventualità di dover mantenere il proprio impegno verso un cliente non
gradito, inserendo la clausola “salvo revoca”, secondo la quale ha pieno e incondizionato potere di
recesso).
Se il fido è a tempo indeterminato, entrambe le parti possono recedere dal contratto, mediante
preavviso nei termine prestabiliti.
La valutazione dei fidi è il momento terminale e decisivo della politica dei prestiti e consiste
nell'apprezzamento della capacità di rimborso dei richiedenti credito (rischio economico e finanziario
connessi all'operazione) e nella verifica della compatibilità fra singole richieste di affidamento e scelte
riguardanti la dimensione e la composizione totali degli impieghi.
La banca deve, pertanto, definire i criteri di analisi (indicatori) in base ai quali determinare il grado di
affidabilità e, quindi, l'accettazione o il rifiuto delle domande di credito.
Tali criteri variano a seconda che l'obiettivo principale sia la tutela del rischio di perdita o la tutela della
puntualità di rimborso e si distinguono in due categorie in dipendenza dei presupposti assunti a
giustificazione della capacità di rimborso.
2.I criteri di analisi statico-patrimoniale
Sono criteri prevalentemente statici che stabiliscono una correlazione diretta fra capacità di rimborso e
profilo patrimoniale del richiedente credito, servendosi di valori storici o attuali dello S/P.
L'ammontare del prestito è fissato in rapporto al valore delle garanzie reali (tutela del rischio
economico) o alla consistenza di certe poste patrimoniali (tutela del rischio finanziario).
3.I criteri di analisi dinamico-reddituali
Tali criteri valutano l'attitudine dell'impresa a produrre redditi adeguati rispetto alle situazioni di rischio
caratteristiche dei settori di appartenenza, condizione che determina la capacità di accrescere i mezzi
propri e quindi consente di avvalersi delle opportunità di sviluppo e di aumentare l'efficienza
economica, e che si riflette positivamente sull'atteggiamento dei fornitori esterni di capitale, ampliando
il numero e la qualità delle alternative finanziarie a vantaggio dell'elasticità della gestione.
La capacità di rimborso viene quindi collegata alla redditività futura dell'impresa (caratteristiche
dinamiche).
La richiesta di garanzie reali è elemento accessorio e non condizione necessaria come secondo i criteri
statico-patrimoniali.
Ove prevale la tutela del rischio di perdita si utilizzano i bilanci prospettici (C/E e S/P costruiti a più
date future), da cui si ricavano i redditi previsti e i fabbisogni finanziari futuri
Ove prevale la tutela della puntualità di rimborso, in aggiunta a questi, si utilizzano i bilanci preventivi
di cassa, con cui si analizza l'evoluzione della liquidità aziendale, si cerca cioè di stimare, per un dato
periodo, i flussi di entrate e di uscite monetarie, al fine di valutare la capacità dell'impresa di generare
un flusso netto positivo di cassa adeguato al rispetto delle scadenze di rimborso e di pagamento degli
interessi.
Ad ogni modo, i criteri in esame si fondano sulle caratteristiche economico e finanziarie delle
richiedenti e sui risultati che si ottengono dalla proiezione dell'attività aziendale lungo orizzonti
temporali correlati alla presunta durata del rapporto di affidamento (valutazione della validità dei
programmi aziendali, mediante la verifica della coerenza fra caratteristiche tecniche e organizzative e le
circostanze ambientali e di mercato previste).
4.L'istruttoria delle domande di fido
Le modalità dell'istruttoria delle domande di fido, che consiste appunto in indagini e analisi atte a
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fornire elementi di valutazione sulla capacità di rimborso della richiedente e sui rischi dell'operazione,
variano in base a circostanze interne alla banca (obiettivi, dimensione, ampiezza della rete, ecc.), alle
caratteristiche della clientela (attività svolta, dimensioni e struttura organizzativa, precedenti rapporti di
fido, ecc.), al tipo di credito richiesto (a breve o a medio-lungo termine, garantito o non, ecc.).
In ogni caso l'istruttoria di fido si articola nelle seguenti quattro fasi:
1.si accerta la validità e l'esattezza dei dati costitutivi e delle dichiarazioni del cliente e si integrano tali
informazioni con altri dati ricavabili dal lavoro bancario del cliente o da fonti esterne.
2.Si effettua un'analisi prevalentemente qualitativa sia della struttura e dell'andamento del settore in cui
opera l'impresa sia delle caratteristiche generali e delle politiche di gestione della stessa, nonché
della fondatezza dei suoi programmi futuri.
3.Si effettua un'analisi quantitativa di tipo consuntivo o previsionale che forniscano indicatori di sintesi.
Le analisi di tipo consuntivo sono essenzialmente analisi di bilancio che tramite i quozienti di
bilancio forniscono indicazioni sintetiche e segnaletiche relative a redditività, liquidità,
indebitamento e modalità di impiego del capitale investito dell'impresa (condizioni economiche,
finanziarie e patrimoniali), e mediante i flussi finanziari forniscono informazioni sui fabbisogni
finanziari dell'impresa e le fonti di fondi utilizzate per coprire tali fabbisogni (gestione finanziaria).
Le analisi di tipo previsionale mirano a quantificare la capacità di rimborso dell'impresa e si fondano
sui bilanci preventivi, previsioni di non breve periodo che consistono nella costruzione del C/E (per
quantificare la dinamica dei redditi) e dello S/P (per stimare l'eccedenza di liquidità o
l'indebitamento bancario in essere e per prevedere l'ammontare e la struttura dei fabbisogni e delle
fonti di fondi) a una o più date future, e sui bilanci preventivi di cassa, utilizzati per previsioni di
breve periodo che consistono nella stima delle future entrate e uscite monetarie dell'impresa, da cui è
possibile osservare il segno e la dinamica del flusso netto di cassa, che esprimono, appunto
l'ammontare del fabbisogno del credito bancario e i tempi di rimborso.
4.Si effettua una sintesi delle fasi precedenti e si stila una redazione di fido in cui vengono indicati gli
aspetti positivi e negativi dell'accoglimento della richiesta di fido emersi dagli accertamenti e dalle
analisi compiuti, in base alla quale chi di competenza assumerà la decisione di affidamento.
Le competenze in esame sono riferite all'ammontare e alla struttura tecnica del fido e si sviluppano
secondo uno schema piramidale (previsto dallo statuto) di livelli decrescenti di autonomia (il consiglio
di amministrazione delega il comitato esecutivo che stabilisce i poteri della direzione generale, la quale
fissa fissa i limiti di autonomia del servizio fidi e delle dipendenze).
Le decisioni di affidamento devono essere coerenti con i primi due elementi della politica dei prestiti,
cioè con le decisioni assunte in merito al volume desiderato di impieghi in prestiti e di composizioni
qualitativa di questi ultimi.
5.La scelta della struttura tecnica del prestito accordato
Accertata la capacità di credito delle imprese richiedenti fido, bisogna scegliere la struttura tecnica del
prestito, la quale varia in funzione delle esigenze di gestione della affidata e dei riflessi che tale scelta
determina sulla gestione della banca (questa fase è gestita prevalentemente dalle unità periferiche per
l'importanza del rapporto di diretta e personale conoscenza tra mutuante e mutuatario).
Tali scelte vengono condizionate dalla forza contrattuale degli affidati e dalle direttive e dagli
orientamenti della direzione centrale.
Terminata la procedura di affidamento subentra la fase di gestione, di controllo e di revisione con cui la
banca verifica il persistere delle condizioni di affidabilità rilevate durante la fase di valutazione e la
dinamica di utilizzo (o non utilizzo) delle risorse finanziarie erogate.
La fase di controllo è molto rilevante nei finanziamenti a scadenza indeterminata, che possono essere
liberamente revocati o essere oggetto di revisione nel prezzo e/o nelle garanzie accessorie. (anch'essa è
realizzata prevalentemente presso le unità periferiche, sempre secondo le direttive della direzione
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generale).
6.La Centrale dei rischi
Strumento assai utile per la valutazione e il controllo degli affidamenti è la Centrale dei rischi che,
definita Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari e istituita nel 1962 dal CICR e affidata fin da
allora alla Banca d'Italia, obbliga tutte le banche a comunicare i crediti accordati e i relativi utilizzi, e
impegna la Banca d'Italia a segnalare alle banche, per ogni nominativo per cui abbiano comunicato la
concessione di fido, la situazione riassuntiva dei crediti censiti a tale nome, con l'indicazione per
ciascuna categoria di crediti dell'importo globale accordato e di quello utilizzato senza indicazione del
nome delle banche concedenti.
In tal modo le banche possono conoscere la posizione di rischio globale dell'affidato verso l'intero
servizio bancario.
Fino al 31/12/1999 sono stati soggetti a segnalazione solo i rapporti di affidamento che presso la
singola banca oltrepassavano 150 milioni di lire, ma dal 1/1/2000 la Centrale dei rischi è stata integrata
dalla Centrale dei rischi associativa dell'ABI, che ha esteso l'obbligo di segnalazione a tutti i rapporti
superiori ai 60 milioni.
Quando i rapporti di affidamento si trasformano in sofferenza vanno segnalati comunque, a prescindere
dal loro importo.
La Centrale dei rischi serve anche alla Banca d'Italia per trarre informazioni sulla situazione e
sull'andamento della domanda di credito e sulle politiche creditizie seguite dal sistema bancario.
Le banche possono disporre di informazioni utilissime per la propria politica di marketing, per
l'istruttoria delle pratiche di fido, per il controllo degli affidamenti in essere e per la loro eventuale
revisione.
I dati forniti dalla Centrale dei rischi devono essere attentamente valutati (es.: il fatto che un'azienda sia
affidata da molte banche può essere al tempo stesso indice di forza o di debolezza per l'azienda stessa),
anche se ci sono informazioni dal significato inequivocabile.
Le informazioni fornite dalla Centrale dei rischi, inoltre, sono sempre parziali, sia perché non
riguardano i singoli affidamenti di importo minore (i crediti al consumo e i prestiti personali sono quasi
automaticamente esclusi dal censimento e per questo sono sorte alcune Centrali private, facenti capo a
gruppi di banche) ma anche perché non riguardano i finanziatori diversi dalle banche soggette a
vigilanza della Banca d'Italia (banche estere e istituzioni non bancarie), anche se la Centrale ha
progressivamente accolto anche le segnalazioni di intermediari finanziari non bancari (società di
factoring e di leasing).
Si parla anche di una Centrale europea per i grandi fidi e per i gruppi di imprese ( la valutazioni delle
capacità di credito dei gruppi e delle singole aziende che li compongono sono molto complesse).
La Centrale dei rischi dovrebbe essere in grado di ridurre i margini di errore che le banche compiono
nella valutazione della capacità di credito dei propri clienti e consentire di ridurre le sofferenze e le
perdite su crediti, migliorando, quindi, la qualità dell'attivo bancario, presupposto indispensabile per
ridurre lo spread fra tassi attivi e passivi e migliorare l'efficienza del nostro sistema bancario.
9.Le forme tecniche dei prestiti per cassa
I prestiti per cassa implicano per la banca almeno un'uscita (erogazione del credito) e un'entrata
monetaria (rimborso) e rappresentano la categoria di prestiti più diffusa e più importante tanto da dover
essere suddivisa in sottocategorie (apertura di credito in C/C, operazioni basate sulla circolazione
cambiaria e sulla cessione dei crediti, anticipazione, operazioni che facilitano il finanziamento in valori
mobiliari, mutuo) in relazione alle modalità di utilizzo del credito e le prestazioni a carico della banca, i
termini di rimborso, le garanzie richieste e i criteri seguiti nella determinazione del costo del credito.
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1.L'apertura di credito in conto corrente
L'apertura di credito in C/C è l'operazione di prestito che costituisce la base di pressoché tutti i rapporti
fra banche e clienti ed è quindi la più diffusa nel nostro paese.
Tale operazione è regolata in C/C in cui in genere avviene anche il regolamento di tutti gli altri rapporti
che la correntista intrattiene con la banca.
Tale operazione è disciplinata dal C.C. e dalle “Condizioni generali uniformi” redatte dall'ABI.
Il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi
versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Se l'apertura di credito è a tempo determinato, egli è tenuto a eseguire alla scadenza convenuta il
pagamento dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro onere accessorio.
Entrambe le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché
concessa a tempo determinato, con conseguente pagamento di quanto dovuto da parte del cliente.
L'apertura di credito in c/c si differenzia a seconda che si tratti di:
credito per elasticità di cassa o comodo di cassa: il cliente è autorizzato dalla banca a prelevare in
misura eccedente le proprie disponibilità, dando origine sul conto a occasionali scoperti di importo
limitato e di breve durata.
E comunque un vero e proprio prestito che differisce dall'apertura di credito in c/c perché ha durata e
importo più limitati e si innesta su un c/c che presenta normalmente saldi a debito della banca
(deposito);
apertura di credito ordinaria in c/c: la banca stabilisce il limite massimo di scoperto entro il quale il
cliente può effettuare prelevamenti variamente ripartiti nel tempo.
Il cliente può diminuire il proprio debito con successivi versamenti e accreditamenti ricostruendo la
sua disponibilità originaria.
Tale credito dovrebbe essere utilizzato dalle imprese essenzialmente per coprire fabbisogni
finanziari temporanei e, pertanto, la banca gradisce che il credito in c/c abbia scadenza piuttosto
breve e sia comunque revocabile in ogni momento sia che abbia scadenza fissa (clausola “salvo
revoca”) o indeterminata (“fino a revoca”).
I prelevamenti si devono alternare con sufficiente rapidità ai ai versamenti, il saldo di c/c dovrebbe
quindi presentare le oscillazioni più ampie e più frequenti possibili e anche risultare
occasionalmente creditore affinché la posizione debitoria del cliente non si immobilizzi finendo per
far fronte a un fabbisogno finanziario di non breve durata e rendendo difficoltoso il rimborso del
credito e l'applicazione della revoca (la banca controlla efficacemente l'evoluzione finanziaria
dell'azienda accreditata esigendo spesso che il cliente si valga del conto per svolgere anche gran
parte delle operazioni che non hanno diretta connessione con l'utilizzazione del credito).
Generalmente l'apertura di credito in c/c ha scadenza indeterminata poiché per quella fissa (che in
genere è a breve termine) è previsto che la banca non possa recedere dal contratto senza giusta causa
(rischi più gravosi).
apertura di credito in c/c garantita: le aperture di credito in c/c sono in genere concesse senza
prestazione di garanzie sussidiarie in base alle quali comunque si distingue in aperture di credito in
bianco, tra cui anche quelle dotate di garanzia personale, propria e di terzi (fideiussione, avvallo di
effetti, cambiale emessa dal garante), e quelle assistite da garanzia reale, rappresentate dalla
costituzione di diritti di pegno o di ipoteca (depositi a garanzia, pegno di valori mobiliari e di merci,
ecc.).
Le aperture di credito in c/c sono in genere concesse a tassi di interesse (in genere liquidati
semestralmente) superiore a quelli applicati nelle altre operazioni di credito a breve termine, soprattutto
per i particolari vantaggi che queste operazioni offrono al cliente e per i maggiori rischi che
comportano per la banca (le condizioni contrattuali sono simili a quelle dei C/C creditori).
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2.Lo sconto
Seconda sottocategoria dei prestiti bancari è lo sconto, una delle più antiche forme di credito nata con
l'invenzione della cambiale, titolo di credito che può appunto essere oggetto di sconto (su tale titolo
sono fondate altre forme tecniche di prestito come le sovvenzioni cambiarie e il castelletto salvo buon
fine).
Col tempo, dato l'alto costo di emissione e di circolazione delle cambiali (bollo, ecc.) tale circolazione
a lasciato il posto ad altri titoli come le ricevute bancarie, che, molto meno onerose, tuttavia non
possiedono alcuni requisiti essenziali delle cambiali, come l'autonomia, cioè il fatto di essere valide a
prescindere dal rapporto sottostante, e l'esecutività, importante in caso di recuperi coattivi del credito
all'atto dell'insolvenza del debitore cambiario.
Lo sconto è il contratto con cui la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa all'affidato l'importo
di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
Si tratta cioè di un prestito monetario garantito dalla cessione di un credito, che, come tale, presuppone
un'antecedente concessione di fido, accordata a seguito di una valutazione della situazione economica,
finanziaria e patrimoniale della richiedente.
Col termine sconto si indica anche il compenso spettante a chi anticipa il credito e, quindi, il prezzo del
prestito a breve scadenza concesso dalla banca.
Gli effetti per essere scontati devono avere i requisiti di bancabilità, senza i quali vengono respinti o
scontati a condizioni più onerose.
Gli effetti, infatti, devono recare almeno due firme diverse di persone notoriamente solvibili e devono
avere scadenza non oltre i 4 mesi (quelli di durata superiore rappresentano carta finanziaria).
Non vengono scontate neppure le cambiali con scadenza troppo breve poiché si preferisce girarle
all'incasso.
Lo sconto cambiario può ricollegarsi a:
un castelletto, cioè un fido utilizzabile attraverso lo sconto cambiario, quando l'azienda affidata
voglia sistematicamente anticipare l'incasso dei propri debiti cambiari (l'impresa richiedente credito
è solita vendere ai propri clienti con regolamento cambiario e dispone quindi stabilmente di una
ragionevole massa di cambiali da scontare);
uno sconto isolato, quando si tratta di un'operazione occasionale in quanto le imprese entrano in
possesso di cambiali solo occasionalmente o addirittura appositamente per effettuare l'operazione in
oggetto.
In quest'ultimo caso, anziché di sconto, si parla di sovvenzione cambiaria, da intendere come lo
sconto di carta finanziaria, quasi sempre rappresenta da pagherò emessi direttamente dal cliente
all'ordine della banca.
Il prestito assume solo i caratteri formali e non sostanziali dello sconto di carta commerciale (il
cliente non cede alcun credito non ancora esigibile alla banca).
Questo fatto rende la sovvenzione cambiaria più rischiosa dello sconto, poiché, a meno che la
cambiale non porti anche una o più firme di avallo, il rimborso del prestito dipende esclusivamente
dalla capacità di rimborso dell'affidata (nello sconto, invece, il buon fine dell'operazione, si basa,
oltre che sulla solvibilità dell'obbligato principale, anche su quella degli eventuali firmatari
dell'effetto scontato, cioè giranti e avallanti).
Per determinare l'onere a carico dell'affidata si calcola lo sconto sul valore nominale della cambiale,
applicando un tasso di interesse per il periodo che intercorre fra l'ammissione allo sconto e la scadenza
dell'effetto.
L'importo da corrispondere al cliente si ottiene deducendo dal valore nominale del credito scontato lo
sconto e i compensi secondari o accessori relativi a oneri amministrativi, spese di incasso della
cambiale e delle eventuali spese fiscali relative.
In genere, le imprese non presentano allo sconto tutti gli effetti in portafoglio, sia perché non hanno
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Intermediari finanziari – Economia e gestione della banca
bisogno di credito sia perché sprovvisti dei requisiti di bancabilità.
Tali cambiali vengono normalmente girate alla banca per l'incasso a scadenza ormai prossima: molte
aziende non hanno un'organizzazione adeguata per l'incasso dei propri crediti e giudicano conveniente
ricorrere all'intermediazione delle banche per le quali il servizio di incasso degli effetti per conto terzi è
un'attività gradita poiché costituisce un'utile fonte di informazione relativa alla gestione della
presentatrice, contribuisce considerevolmente a estendere la propria attività di intermediazione,
permette di disporre di una massa ingente e abbastanza stabile di denaro senza sostenere alcun onere
per il fatto che il ricavato degli incassi viene di solito accreditato nei c/c, procura guadagni
considerevoli grazie a commissioni, provvigioni e compensi accessori.
Gli strumenti presentati per l'incasso si distinguono in:
effetti bancabili provenienti da aziende non affidate;
effetti non bancabili;
ricevute bancarie, cioè documenti non cambiari emessi dall'azienda creditrice (moduli prestampati e
standardizzati) per l'incasso di un credito relativo alla fornitura di merci o servizi con pagamento
dilazionato (non si tratta di titoli di credito, essendo prive degli elementi essenziali, ma costituisce
una semplice dichiarazione di quietanza emessa dal creditore e consegnata alla banca per la
riscossione).
La banca invia al debitore un avviso e a pagamento avvenuto gli consegna la ricevuta, già
quietanziata dal creditore all'emissione, valida per dimostrare l'estinzione del debito.
In caso di mancata riscossione, la banca restituisce al cliente la ricevuta non pagata (l'azienda
creditrice non può elevare protesto nei confronti del debitore, poiché la ricevuta non ha natura di
titolo esecutivo).
3.Il castelletto salvo buon fine
L'incasso dell'effetto in generale non comporta movimentazioni del C/C.
Frequentemente le banche concedono ai clienti un castelletto salvo buon fine, un vero e proprio prestito
che consiste nell'accreditare sul C/C del cedente l'importo nominale degli effetti e delle ricevute al
momento in cui vengono presentate ma con valuta al dopo incasso.
La banca mette a disposizione le somme accreditate prima che esse siano state effettivamente incassate
consentendo al cliente di smobilizzare i propri crediti emessi a fronte di di vendite con regolamento
dilazionati.
Se il cliente usufruisce di tale facoltà, la valuta degli addebitamenti precederà quella degli
accreditamenti e si formerà a suo carico uno scoperto per valuta, che, al contrario di quello che
casualmente si forma sui c/c di corrispondenza creditori, è intenzionale.
Tale forma di prestito, assimilabile a un'apertura di credito in C/C garantita da crediti cambiari e non,
comporta per la banca rischi intermedi tra lo sconto e l'apertura di credito in C/C.
4.L'anticipo su fatture e il factoring
Lo smobilizzo dei crediti suddetti può anche avvenire mediante anticipo su fatture o factoring.
In entrambi i casi presupposto dell'operazione è la cessione del credito dall'impresa alla banca (o alla
società di factoring), cessione che solitamente deve essere notificata al debitore ceduto.
Nel caso degli anticipi, in particolare, la cessione è comunque pro solvendo.
La banca accetta le fatture, entro la capienza del castelletto anticipi su fatture valutando però anche il
nome della debitrice e la scadenza.
In genere l'importo anticipato è pari all'ammontare delle fatture dedotto uno scarto (20%-30%) e viene
scritto in dare in un conto fruttifero anticipi su fatture e parallelamente accreditato (con valuta
immediata) in c/c.
Il conto anticipi produce così interessi debitori e a scadenza sarà estinto dalla debitrice o dalla cedente
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(in caso di mancato pagamento della prima).
Nel caso del fatoring il cliente instaura con la banca (o con una società specializzata) un rapporto
continuativo in base al quale cede i propri crediti commerciali a un intermediario finanziario che,
contro pagamento del corrispettivo pattuito, presta tre servizi: gestione dei crediti, garanzia contro
l'insolvenza del debitore, finanziamento attraverso il regolamento anticipato delle partite cedute.
5.L'anticipazione
Altra sottocategoria di prestito è l'anticipazione, contratto regolata dal C.C. come un contratto di
prestito monetario a breve termine, con scadenza determinata, garantito da pegni di merci, di valori
mobiliari o di crediti, costituito dall'affidata a favore della banca.
L'operazione è composta da un contratto principale di prestito, detto polizza di anticipazione, che
comprende le principali clausole del contratto, e da un contratto accessorio, che evidenzia che il
debitore dà in pegno alla banca un bene mobile da restituirsi all'estinzione del prestito.
La banca, condendo l'anticipazione, acquisisce tre diritti:
tenere in pegno il bene mobile per tutto il periodo del prestito;
far vendere la garanzia in caso di insolvenza del debitore;
estinguere il finanziamento accordato, rivalendosi sul ricavato della vendita del bene mobile, in
opposizione ad altri eventuali creditori.
Per contro, il debitore perde la disponibilità del bene, pur mantenendone la proprietà.
L'oggetto del pegno, di cui la banca non può disporre, può essere conservato presso:
la stessa banca;
i Magazzini Generali;
un terzo depositario, in caso di merci viaggianti.
Negli ultimi due casi alla banca vengono inviati i documenti rappresentativi della merce.
Il debitore può riottenere in tutto o in parte il pegno, rimborsando proporzionalmente il credito relativo.
Se, durante l'anticipazione, il valore della garanzia reale diminuisce oltre il 10%, la banca può
richiedere al cliente un supplemento di garanzia o il rimborso parziale del prestito, in mancanza del
quale si procede alla vendita totale o parziale del bene mobile, il cui valore è di norma superiore al
finanziamento concesso dalla banca.
In base alle procedure di utilizzo del prestito, si distingue in:
anticipazione a scadenza fissa: l'importo del prestito è calcolato deducendo dal valore del pegno un
certo scarto percentuale.
Lo scarto garantisce la banca da eventuali errori di valutazione a da rischio di diminuzione del
valore delle garanzie;
anticipazione in C/C: il fido viene sempre calcolato deducendo un scarto percentuale dal valore del
pegno.
Il cliente viene addebitato periodicamente degli interessi e degli oneri a suo carico, calcolati però
sugli importi effettivamente utilizzati.
Proprio per questa facoltà è previsto un tasso di interesse più elevato rispetto all'anticipazione a
scadenza fissa e la possibilità che la banca possa revocare il fido in caso di scadenza indeterminata
anche se spesso e fissato un termine di durata.
Pertanto sarebbe più esatto definirla un'apertura di credito in C/C garantita da pegno su merci o
titoli.
Anche questi prestiti hanno gradualmente perso importanza nella pratica bancaria italiana (poco diffuse
le anticipazioni su pegno di titoli, più frequenti quelle su pegno di merci).
All'atto della concessione del prestito la banca deve poter giudicare la garanzia idonea ad assicurare il
recupero integrale del credito alla scadenza e, pertanto, accetta in pegno solo le merci con valore
elevato rispetto al peso e al volume, con valore sufficientemente stabile, che non siano deperibili, che
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abbiano qualità costante nel tempo, ecc. (metalli preziosi, merci negoziate sui mercati di borsa,
determinati prodotti agroalimentari che esigono una certa maturazione fra la produzione e la messa sul
mercato, ecc.).
Nel caso in cui le merci siano depositate presso terze persone o siano in corso di trasferimento e quindi
non possano essere direttamente costituite in garanzia presso la banca, le anticipazioni possono anche
essere fatte su documenti rappresentativi, che sono formati da:
la Fede di deposito, con cui i Magazzini attestano di aver ricevuto in deposito le merci descritte nel
titolo.
Chi la possiede ha il diritto di ritirare le merci dai Magazzini Generali, una volta che l'originario
depositante abbia rimborsato il credito ottenuto girando la nota di pegno.
Il possessore della fede di deposito può tuttavia ritirare le merci anche prima del rimborso, versando
presso i Magazzini Generali la somma dovuta al creditore pignoratizio, cioè al possessore della nota
di pegno;
la Nota di pegno o Warrant, che serve a costituire in pegno le merci descritte, onde ottenere dalle
banche accrediti o anticipazioni sul valore delle merci depositate.
Staccata dalla fede di deposito, consente di costituire in pegno la merce depositata, mediante
semplice girata del titolo.
Chi possiede il titolo completo ha piena disponibilità delle merci, che può alienare attraverso la
cessione del titolo.
6.Il finanziamento in valori mobiliari: il riporto, l'operazione pronti contro termine e il prestito
titoli
Particolare categoria di prestiti è il finanziamento in valori mobiliari, che consiste in un trasferimento
temporaneo di titoli contro denaro, mediante contestuale stipulazione di due operazioni di
compravendita di titoli di segno opposto, per consegna a pronti e ritiro a termine, tra la banca e la
controparte.
In base alle diverse finalità del richiedente credito si distinguono:
operazioni di natura bancaria: il finanziamento di valori mobiliari è richiesto da operatori con un
fabbisogno finanziario di breve termine, che richiedono un prestito fornendo titoli in garanzia.
Colui che trasferisce i titoli a pronti e riceve la temporanea disponibilità del controvalore in denaro,
ottiene un prestito per cassa, alla scadenza del quale la banca restituirà titoli della stessa specie al
proprio cliente, che corrisponderà a termine il controvalore pattuito (generalmente superiore al
prezzo a pronti).
Nel corso del contratto la banca può impiegare i titoli ottenuti, cedendone la proprietà ad altri;
operazioni di Borsa: il finanziamento in valori mobiliari è richiesto da operatori attivi sul mercato
mobiliare, che prendono titoli in prestito per esigenze di regolamento o di aggiustamento di
posizioni aperte in titoli, allo scopo di acquisire il diritto di voto in assemblea o altri diritti accessori
ai titoli.
La controparte che cede i titoli è in grado di mobilizzare il proprio portafoglio, ottenendo
rimunerazione aggiuntiva (differenza positiva tra prezzo a pronti e prezzo a termine) rispetto ai
proventi naturali dei titoli stessi.
Le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono riconducibili in relazione alle finalità a tre
diverse tipologie contrattuali:
riporto: può trattarsi sia di un prestito di denaro garantito da titoli che di un presto di titoli.
Mediante il riporto un soggetto (riportato) trasferisce in proprietà a un altro soggetto (riportatore)
titoli di una data specie a un prezzo determinato, a fronte dell'impegno del riportatore di trasferire al
riportato, alla scadenza prefissata, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, dietro rimborso
del prezzo che può essere aumentato o diminuito.
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Le due operazioni sono concluse contestualmente con un unico atto giuridico.
Il trasferimento dei titoli non comporta il passaggio di proprietà dei diritti accessori e degli obblighi
inerenti ai titoli, che spettano al riportato; solo il diritto di voto spetta al riportatore, che può disporre
liberamente dei titoli ricevuti per la durata del contratto (saggio di deporto), cedendoli a terzi per
rifinanziare l'operazione originaria o per aggiustare o coprire eventuali altre posizioni aperte in
valori mobiliari.
Il prezzo a termine può essere uguale (riporto alla pari), inferiore (riporto con deporto) o superiore
(riporto con riporto) al prezzo a pronti.
Il riporto con deporto equivale a un prestito di titoli (tipica operazione di Borsa), mentre il riporto
con riporto consiste in prestito di denaro (finanziamento bancario).
Il prezzo dei titoli a pronti si calcola come differenza tra valore di mercato (prezzo base) e uno
scarto (tra il 15% e il 40%), a copertura di eventuali oscillazioni nel valore di mercato.
compravendita di titoli a pronti contro termine: come il riporto, può trattarsi di un prestito di denaro
garantito da titoli o di un prestito di titoli e consiste, diversamente dal riporto, nella contemporanea
definizione di due contratti di compravendita di valori mobiliari di segno opposto, per consegna a
pronti e a termine.
Un soggetto (venditore a pronti) cede i titoli a pronti ad un altro (acquirente a pronti), che si
impegna a rivendere a termine alla controparte (acquirente a termine) titoli della stessa specie e di
uguale ammontare ad un prezzo generalmente superiore al primo.
L'acquirente a pronti realizza un investimento a breve scadenza e a rendimento definito (il prezzo a
termine è convenuto) mentre il venditore a pronti ottiene un finanziamento di importo equivalente al
prezzo a pronti.
A seconda dei casi l'operazione si configura come una raccolta di risorse finanziarie (la banca vende
a pronti a operatori non bancari), come finanziamento alla clientela a tempo determinato (la banca è
acquirente a pronti), come gestione della tesoreria operazioni p/t concluse fra banche), come prestito
di titoli.
Il prezzo a pronti è in genere in linea col valore di mercato comprensivo di interessi, mentre quello a
termine è superiore perché comprende la rimunerazione per l'acquirente a pronti, rientrando in
possesso dei beni dati in garanzia.
prestito di titoli: prevede il trasferimento della proprietà di un titolo da un soggetto mutuante
(lender) ad un altro mutuatario (borrower), in cambio di garanzie dalla tipologia e dal valore
predeterminati (contratto unitario).
Il mutuatario si impegna, alla scadenza prefissata, restituire al mutuante titoli equivalenti a quelli
ottenuti in prestito e di un corrispettivo a titolo di rimunerazione per il servizio ricevuto.
Si configura come un contratto di mutuo che ha per oggetto valori mobiliari (il borrower diventa
proprietario a tutti gli effetti dei titoli ricevuti e può disporre dei diritti relativi).
Il prestito è accompagnato da una garanzia in contanti, il cui valore è aggiornato in funzione
dell'andamento di mercato dei titoli, concessa dal borrower al lender, per importo superiore al valore
di mercato dei titoli (diversamente dalle operazioni precedenti, non è prevista la corresponsione del
prezzo dei titoli, a cui si sostituiscono la garanzia e la commissione pagata dal beneficiario del
prestito).
Generalmente i soggetti coinvolti sono tre: il mutuante, il mutuatario e un intermediario (che facilita
il borrower nella ricerca di un lender e nella gestione amministrativa della transazione).
Il lender è in grado così di smobilizzare temporaneamente parte del proprio portafogli, ottenendo, a
rischio contenuto, una rimunerazione aggiuntiva rispetto ai proventi dei titoli stessi, mentre il
borrower è in grado di liquidare, grazie al prestito, le operazioni concluse in Borsa, anche se può
servirsi di tale operazione, per realizzare una particolare strategia di mercato, come la speculazione,
cioè la vendita di titoli allo scoperto e riacquistandoli a un prezzo inferiore prima della scadenza del
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prestito (grande rischio), e l'arbitraggio, rivendendo i titoli a pronti per riacquistarli a termine per
sfruttare il differenziale di prezzo sui due mercati (rischio nullo).
In altri casi, il borrower acquisisce la temporanea titolarità dei diritti accessori ai titoli, come quello
di partecipazione alle assemblee e quello di voto.
7. I prestiti a medio-lungo termine
Ultima sottocategoria di prestiti per cassa è quella dei prestiti a medio e a lungo termine, concessi
tramite mutuo, leasing e prestiti in pool.
Il mutuo
Secondo il C.C., che lo definisce come un contratto con cui una parte consegna all'altra una determinata
quantità di denaro, o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità, il mutuo ricomprende innumerevoli prestiti bancari dalle più disparate caratteristiche
tecniche, mentre nella gestione bancaria, il mutuo è un prestito monetario a protratta scadenza,
contraendo il quale il beneficiario si obbliga, oltre che al pagamento degli interessi, alla restituzione
graduale del capitale mutuato con rimborsi periodici (mensili, trimestrali, semestrali o annuali).
Esso prevede il versamento (di solito in una soluzione) della soma mutuata e il rimborso secondo un
piano di ammortamento, il quale può prevedere sia il rimborso a rate posticipate decrescenti,
comprensive di quote capitale costanti e quote di interessi decrescenti pagate sul debito residuo, sia il
rimborso a rate posticipate costanti, comprensive di quote capitali crescenti e di quote di interessi
decrescenti.
Il tasso di interesse può essere fisso oppure variabile in conformità all'andamento del costo del denaro
(prime rate ABI, rendimento dei titoli di Stato, euribor, ecc.).
Viene utilizzato in particolare per il finanziamento dell'edilizia abitativa e dei settori industriale e
commerciale.
Nel primo caso i mutui sono prevalentemente garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto
dell'operazione ed il finanziamento è solitamente il 65%-70% del valore di perizia dell'immobile dato
in garanzia.
Anche nel secondo caso, i finanziamenti sono spesso garantiti da ipoteca di primo grado sui fabbricati
della mutuataria o dal privilegio sui macchinari oggetto del finanziamento.
Il costo dell'operazione è composto da:
un tasso di interesse che tiene conto del costo del denaro, delle spese di gestione e un certo margine
di utile per la concedente;
le spese sostenute dalla banca per la stima del bene in garanzia e l'istruttoria legale;
eventuali parcelle notarili;
oneri accessori relativi a eventuali premi di assicurazione pagati sugli immobili in garanzia.
Tali operazioni prevedono un lungo intervallo di tempo fra domanda di credito ed effettiva erogazione
del mutuo, soprattutto quando il mutuo è concesso ai sensi di leggi speciali che necessitano
dell'intervento e delle decisioni di enti pubblici aggiuntivi a quelli della banca.
In questi casi è previsto un prefinanziamento, cioè un'erogazione di risorse finanziaria accessoria e
preliminare rispetto a quella principale con cui costituisce un'indissolubile unità economica (due
momenti di un'unica operazione).
Leasing
Posto che il mutuo permette di acquisire la proprietà di beni immobili o assimilabili agli immobili
(impianti e macchinari), la disponibilità di tali e altri beni può essere ottenuta anche mediante leasing,
con cui un'azienda cede in locazione ad un'altra, per un periodo prefissato, uno o più beni mobili o
immobili, dietro pagamento di un canone periodico (numerose fattispecie di contratti).
Può essere prevista la possibilità del locatario di riscattare a titolo oneroso il bene alla scadenza del
contratto.
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Si distingue tra leasing:
operativo: ha per oggetto la locazione di beni strumentali per un periodo inferiore alla loro vita
economica.
Vi si ricorre per ottenere la disponibilità temporanea di un bene strumentale senza sopportare i rischi
connessi alla proprietà derivanti da un'eccessiva svalutazione dell'usato e dal fatto che il progresso
tecnologico lo renda velocemente obsoleto.
Finanziario (o locazione finanziaria): presenta, invece, le caratteristiche di un'operazione di
finanziamento, attuata da un intermediario finanziario in veste di locatore di un bene, acquistato o
fatto costruire su indicazione del locatario, caratterizzata da canoni di locazione netti, comprensivi
solitamente dell'ammortamento del bene, dell'interesse sul capitale investito e del ricarico della
società di leasing, per una durata correlata alla vita economica e fiscale del bene.
Con l'entrato in vigore del Testo Unico possono esercitare il leasing anche le banche, che
preferiscono questa seconda tipologia, dato che il leasing operativo richiede competenze e
attrezzature che le banche hanno difficoltà a possedere e organizzare.
I prestiti in pool
Il crescente fabbisogno delle imprese di maggiori dimensioni ha spinto talvolta le banche a consorziarsi
al fine di concedere prestiti che eccedono il potenziale creditizio dei singoli istituti (compresso dal
limite massimo di fido individuale e dal sistema dei rischi).
Gli aspetti tecnico-economici dei prestiti in pool non configurano una particolare struttura tecnica di
prestito, dalle caratteristiche ben determinate, che si differenzia da quelle sopra descritte, ma
costituiscono un alternativa di tipo organizzativo alla parziale soluzione di alcuni problemi finanziari
delle imprese medio-grandi.
Si tratta di affidamenti estremamente eterogenei, in quanto può trattarsi di prestiti a breve o a medio
termine, di prestiti per cassa o di firma, in moneta nazionale o in valuta estera (non sono infrequenti le
concessioni di linee di credito composite, che implicano, cioè, impegni nei confronti dell'affidata e
effettuare prestazioni finanziarie di vario tipo).
Il pool è composto da un gruppo di banche, talvolta moltissime, organizzate da una capofila o più
istituti managers o co-managers.
Il prestito viene ripartito fra tutte le partecipanti ed erogato, nel caso di crediti per cassa, da una delle
promotrici (di solito la capofila).
Si distingue pertanto in banche:
capofila: solitamente istituti di elevato standing, dimensioni notevolissime e provate capacità
nell'organizzazione e nella gestione dei prestiti in pool;
partecipanti: non possiedono le stesse capacità finanziarie e manageriali, il prestigio o l'immagine
delle capofila.
8.I rapporti di corrispondenza e i regolamenti internazionali
I C/C di corrispondenza accesi dalle banche italiane presso le banche estere, che possono servire per i
regolamenti internazionali, si distinguono dai rapporti in euro, solo per il fatto che gli assegni bancari
non sono molto diffusi, mentre sono molto più frequenti i bonifici, tramite lettera, telex o un'apposita
rete di comunicazione detta SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
Gli scambi internazionali presuppongono la piena fiducia da parte dell'acquirente che paga
anticipatamente o del venditore pagato posticipatamente, nella solvibilità della controparte.
Molto raramente, infatti, negli scambi internazionali, il pagamento del corrispettivo e la consegna della
merce sono contestuali (elevato rischio commerciale, rischio di inadempienza per chi anticipa la
propria prestazione) ed anche qualora il pagamento avvenisse alla consegna della merce il venditore
sarebbe svantaggiato, avendo di fatto già predisposto la fornitura e sostenuto gli oneri relativi.
La vendita contro documenti
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La contestualità delle due prestazioni può essere surrogata dalla pattuizione del pagamento alla
consegna dei documenti rappresentativi della fornitura, piuttosto che alla consegna della merce stessa.
Si ha così la vendita contro documenti, secondo la quale il pagamento avviene contro rimessa dei
documenti rappresentativi (l'esportatore, eseguita la propria prestazione, si libera dall'obbligo di
consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce).
Il venditore ha titolo a incassare il corrispettivo solo dopo aver eseguito regolarmente la fornitura
dimostrandolo, attraverso la relativa documentazione; per contro mantiene, attraverso il possesso dei
documenti, il controllo della merce fino al momento del pagamento.
Il compratore adempie ai propri obblighi prima di entrare in possesso della merce, dovendo
preventivamente ritirare i documenti, ciò che può avvenire solo previa esecuzione della prestazione
prevista; l'acquisizione della documentazione, per contro, testimonia l'avvenuta corretta esecuzione
della fornitura.
Tali documenti, di solito, sono spediti, di regola tramite banca, prima dell'arrivo della merce, per
consentire all'importatore di disporre della documentazione necessaria per identificare la merce, per
eventuali formalità valutarie o doganali e, a volte, per il conseguimento dell'effettivo possesso della
merce, una volta giunta a destinazione.
I documenti in uso negli scambi internazionali si classificano in documenti:
di identificazione della merce (fattura commerciale, fattura consolare, certificato d'origine, distinta
pesi, certificato di analisi);
assicurativi, che possono anche non esistere se non espressamente previsti (polizza di assicurazione
delle merci);
di trasporto e di disponibilità (polizza di carico, che attribuisce al portatore il diritto alla consegna
delle merci ivi indicate).
L'esportatore, per cautelarsi contro il rischio che il compratore entri in possesso della merce senza
averla pagata o senza essersi impegnato cambiariamente a farlo, può ricorrere alla rimessa dei
documenti, tramite banca, per l'incasso o l'accettazione di un effetto.
Il venditore, consegnata la merce al vettore, emette una tratta a vista a scadenza, per l'importo pari al
credito, che ,allegata ai suddetti documenti, viene presentata alla banca, affinché questa provveda a
incassarla o a raccogliere l'accettazione tramite una banca corrispondente operante sulla piazza
dell'importatore (frequente da parte degli esportatori esteri, non rientra nella prassi di quelli italiani).
A fronte del servizio prestato, la banca riscuote una commissione, generalmente a carico del venditore,
salvo diversi accordi.
Le istruzioni stabilite dall'esportatore stabiliscono le modalità di consegna dei documenti al compratore
e di incasso del corrispettivo.
I casi più frequenti prevedono la consegna contro pagamento a vista (documenti contro pagamento,
D/P), oppure la consegna contro accettazione (impegno cambiario) di una o più tratte a scadenza
(documenti contro accettazione, D/A).
L'importare, accertata o pagata la tratta, riceve i documenti che testimoniano l'avvenuta spedizione
della merce e che gli consentono di entrarne in possesso (garanzia che l'esportatore ha già effettuato la
sua prestazione).
L'esportatore resta tuttavia esposto al rischio che il compratore rifiuti il ritiro dei documenti.
Il credito documentario
Pertanto, gli esportatori, quando il rischio è maggiore, richiedono alle controparti di far aprire dalle loro
banche crediti documentari, beneficiando dei quali riducono il rischio di insolvenza e, all'occorrenza,
trovano più facile accesso al finanziamento bancario.
Un vantaggio consegue anche l'importatore che si avvale della competenza e della responsabilità della
banca nell'esame della regolarità della documentazione presentata al venditore.
Il credito documentario comprende qualsiasi pattuizione in base alla quale una banca emittente,
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operando su richiesta e istruzioni di un ordinante, è tenuta a effettuare un pagamento a un beneficiario,
o a suo ordine, o ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario, o autorizza un'altra banca ad
effettuare tale pagamento, o, ancora, è tenuta ad accettare e pagare tali tratte, o autorizza un'altra banca
a negoziare, contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le
condizioni del credito.
Mentre nel casso delle rimesse documentarie la banca si limita a fornire un servizio di trasmissione di
documenti senza assumere alcun obbligo oltre la verifica della condizione per la consegna di tali
documenti (pagamento o accettazione del compratore), nei crediti documentari la banca emittente si
impegna a fare una prestazione (pagamento o accettazione) a favore del beneficiario.
I finanziamenti in valuta
I prestiti in valuta possono essere richiesti non solo per il sostegno e il finanziamento delle operazioni
commerciali di import/export ma anche per altri fabbisogni finanziari (coprire il fabbisogno finanziario
corrente delle imprese, congiuntamente o alternativamente a quelli in euro, effettuare investimenti in
immobili o partecipazioni, ecc.) in virtù dell'esistenza di differenziali convenienti di tassi di interesse e
di condizioni accessorie rispetto a quelle praticate sui prestiti in euro.
Dato che alcune di queste variabili non sono certe al momento della negoziazione, la scelta
sull'indebitamento in euro o in valuta non sempre e completamente si basa su dati fatto, ma anche su
sensazioni, ipotesi e previsioni del cliente, che spesso assume un atteggiamento puramente speculativo
(determinante è la propensione al rischio).
Le aperture di credito in C/C (poco frequente), lo sconto e i mutui espressi in valuta estera sono meno
utilizzate di quelli in euro, mentre un certo sviluppo mantengono le anticipazioni, che sono però quasi
sempre connesse a operazioni di import/export.
10.I crediti di firma
1.I crediti di firma nell'attività bancaria
Con essi la banca si impegna ad assumere o garantire l'obbligazione di un terzo.
In particolare, se la banca autorizza il terzo a spiccare o fare spiccare tratte su stessa e si impegna ad
accettale, concede un credito di accettazione; se garantisce l'obbligazione del terzo concede un credito
di avallo (firmando per avallo una cambiale) oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in
altra forma.
La banca si assume il rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del terzo,
nel caso in cui questi sia insolvente alla scadenza.
Anche se tali operazioni per la banca non comportano in genere un esborso monetario, salvo nel caso in
cui non vadano buon fine, sono veri e propri crediti, perché impegnano la responsabilità patrimoniale
della banca e possono trasformarsi in prestiti per cassa, quando chi ha utilizzato la firma non rispetta i
propri impegni.
Nel commercio internazionale la firma della banca garantisce il buon fine delle varie obbligazioni
contratte dell'importatore (regolare esecuzione dei lavori, il buon fine delle forniture richieste, la qualità
del prodotto venduto, ecc.).
La concessione di fideiussioni bancarie serve anche per evitare, specie in partecipazioni a gare
d'appalto, la prestazione di onerose cauzioni in denaro o titoli.
I crediti di firma possono inoltre facilitare alle imprese l'ottenimento di mezzi finanziari per soddisfare
fabbisogni di breve o medio-lungo termine.
Le imprese hanno fabbisogni finanziari che possono essere soddisfatti con mezzi propri o a titoli di
debito e, a seconda della convenienza e della disponibilità di risorse, si rivolgono o alle banche e agli
altri intermediari o direttamente al mercato finanziario attraverso l'emissione di titoli (collegamento
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diretto con gli investitori).
In genere, le piccole imprese non si rivolgono direttamente al mercato, sia per le dimensioni ridotte dei
fabbisogni sia per la scarsa notorietà presso i risparmiatori, mentre le grandi imprese e ben conosciute
hanno una possibilità di scelta molto ampia.
La scelta del canale finanziario e l'individuazione delle forme tecniche dipendono da vari elementi,
come la disponibilità delle controparti, la situazione della politica monetaria, la dimensione dei
fabbisogni, l'efficienza delle istituzioni e dei mercati, il costo delle fonti di finanziamento, ecc..
La grandi imprese patrimonialmente e economicamente sane preferiscono ricorrere direttamente al
mercato, specie se presentano fabbisogni consistenti, grazie ai costi più bassi di questo in virtù
dell'assenza degli oneri di intermediazione.
Affinché ciò sia possibile i mercati devono essere sufficientemente ampi ed efficienti ed esistano norme
che disciplinino in modo chiaro i rapporti tra emittenti e finanziatori (risparmiatori o investitori
istituzionali).
In Italia, dove si registrano debolezze,in termini sia di strumenti sia di mercati, per collegare
direttamente le imprese ai risparmiatori, vi sono stati tentativi, in un certo senso favoriti dalle banche,
che hanno visto nel mercato non tanto un concorrente in grado di sottrarre loro quote di
intermediazione, ma un complemento all'attività di intermediazione classica, che consente di ampliare
la gamma degli interventi nel mercato e di non perdere relazioni di clientela con gli emittenti (solo le
banche hanno la credibilità per proporre al pubblico tali strumenti finanziari).
Nate negli anni '70 in Italia, le accettazioni bancarie sono rappresentate da cambiali-tratte con cui
un'impresa (traente) ordina a una banca (accettante) di pagare una certa somma a una scadenza
prestabilita.
La banca, apponendo sul titolo la propria firma di accettazione, assume la veste di obbligato principale,
contro impegno del traente a fornire alla banca i fondi per l'estinzione dell'accettazione, conferendo al
titolo le caratteristiche di strumento finanziario altamente garantito e agevolmente collocabile sul
mercato.
Pertanto, l'investitore che acquista per primo il titolo può cederlo ad altri prima della scadenza,
mediante girata piena, normalmente accompagnata dalla clausola “senza garanzia”.
Alla base delle accettazioni bancarie, vi è un'apertura di credito per accettazione, concessa da una
banca ad un'impresa bisognosa di fondi, per un importo e una scadenza (generalmente breve fra i 3 e i
12 mesi) determinati, utilizzabile unicamente mediante l'emissione di una cambiale-tratta,
successivamente accettata dal banca stessa.
La traente, o emittente, è contemporaneamente affidata e beneficiaria dell'affidamento.
L'accettazione prevede tre tipi di contratti:
1.l'impegno ad acquistare: un investitore si obbliga nei confronti della traente ad acquistare la tratta
accettata dalla banca;
2.l'impegno a far fondi: il traente si impegna a depositare presso la banca accettante, alcuni giorni
prima della scadenza, i fondi necessari all'estinzione dell'obbligazione;
3.l'impegno ad accettare: la banca si obbliga ad accettare la tratta emessa dalla trente.
Il costo dell'operazione prevede:
commissione di accettazione a favore della banca;
commissione di negoziazione, corrisposta all'intermediario (in genera la stessa accettante) che
colloca l'accettazione sul mercato;
il tasso di interesse da corrispondere all'acquirente dell'accettazione sul capitale investito.
Per sviluppare il mercato delle accettazioni era stato previsto un regime fiscale agevolato sia per
l'emittente sia per il sottoscrittore, ma lo scarso successo di tale strumento sembra legato alla sua
struttura contrattuale molto articolata e non immediatamente percepibile da parte degli investitori.
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Scomparse di fatto dal mercato le accettazioni bancarie, si è tentato di risolvere il problema del
finanziamento bancario a breve termine con le polizze di credito commerciale (impropriamente
“commercial paper”), che, in quanto credito di firma non impegna direttamente la tesoreria della banca,
prevede l'intervento di più soggetti: un richiedente credito, uno o più investitori, una banca e talvolta un
intermediario che colloca la polizza sul mercato.
L'impresa richiedente credito emette un documento con cui riconosce il proprio debito verso un
soggetto definito (indica scadenza e ammontare del debito e banca presso cui pagarlo).
La banca, in genere quella presso cui effettuare il pagamento, rilascia una fideiussione, con cui
garantisce, a scadenza, il buon fine del credito a chiunque si entrato in possesso della polizza
commerciale (l'investitore che acquista la polizza può infatti negoziarla mediante lettera di cessione).
La banca (o un altro intermediario) può agire come mediatore, collocando la polizza presso gli
investitori, ottenendo una commissione di intermediazione.
Anche questo meccanismo e abbastanza complesso e pone qualche problema (primo la mancanza di un
titolo esecutivo come la cambiale efficace nel recupero coattivo), rendendo limitato il ricorso delle
imprese italiane alle polizze di credito commerciale.
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie (pertanto assimilabili a azioni e
obbligazioni)e con scadenza fra i 3 e i 12 mesi che sono equiparabili alle cambiali ordinarie, ma sono
girabili esclusivamente con la clausola “senza garanzia”, che esonera il girante dalla responsabilità del
mancato pagamento alla scadenza (legge n. 43 del 13/1/1994).
Per facilitarne la circolazione è previsto un regime fiscale agevolativo sia per gli emittenti che per i
sottoscrittori.
Pur costituendo attività di raccolta del risparmio tra il pubblico (consentita, salvo eccezioni, solo alle
banche) l'emissione è consentita anche alle imprese (dette cambiali devono però essere garantite da
banche, da società finanziarie o da imprese di assicurazione presso le quali sarà effettuata la raccolta).
L'ammontare di tale raccolta (come per le obbligazioni) non può eccedere del capitale versato e delle
riserve risultanti dall'ultimo bilancio.
Le cambiali finanziarie non possono essere emesse per importi inferiori a 51.646 €.
Nonostante la clausola “senza garanzia” e il fatto che si tratti di titoli in serie (di massa), anch'esse non
hanno conosciuto uno sviluppo significativo in Italia (al contrario di altri paesi), sul quale incide la
qualità dell'emittente ai fini della tutela dell'investitore (in molti paesi la circolazione di titoli di questo
tipo è consentita solo a imprese con un rating elevato).
Per le grandi imprese, che hanno notevole forza contrattuale, le cambiali finanziarie sono solo uno
degli strumenti per soddisfare fabbisogni finanziari, anche se, in una prospettiva di medio-lungo
periodo, saranno quelle che se ne serviranno di più.
Si tratta in questo caso di emissioni che attireranno maggiormente i risparmiatori, attratti dalla
convenienza dell'operazione, dal nome, dall'immagine e dalla notorietà delle grandi imprese.
Le grandi imprese, inoltre, meglio delle altre, possono investire in cambiali finanziarie anche eventuali
surplus di tesoreria, lucrando sugli spread fra i costi delle emissioni dirette e quelle dei rendimenti di
emissioni di emissioni di terze imprese, dotate di minor forza contrattuale e caratterizzate da rischi più
elevati.
Per le imprese piccole, invece, l'emissione di cambiali finanziarie, per un collocamento presso i
risparmiatori privati è molto problematico in quanto queste finirebbero nei portafogli delle banche che
conoscono bene l'imprenditore in questione, configurandosi come una normale operazione di credito
bancario.
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Le medie imprese italiane hanno strutture societarie non favorevoli alla razionalizzazione della
funzione finanziari, che attira poca attenzione da parte dell'imprenditore ed è scarsamente organizzata,
ed hanno una struttura finanziaria solitamente squilibrata.
Gli squilibri riguardano eccessivo indebitamento, rilevante peso dei debiti a breve, frequente ricorso a
fonti di finanziamento bancario che comportano scarsa patrimonializzazione, squilibrio fra scadenze
dell'attivo e del passivo, scarsissiomo ricorso al mercato finanziario.
Le cambiali finanziarie, tuttavia, possono essere emesse per scadenze non brevissime e prevedere
rinnovi, che le possono trasformare in finanziamenti a medio termine.
Tale emissione può poi risolvere i problemi del costo dell'indebitamento.
Inoltre, data la scadenza fissa, esse facilitano la pianificazione della copertura dei fabbisogni rispetto,
ad es., alle forme di finanziamento con scadenza fino a revoca.
Tuttavia, le nostre medie imprese sono state prudenti nei riguardi dell'apertura del capitale a soggetti
diversi dalla famiglia proprietaria, per tre motivi.
Il sistema fiscale obbliga a rendere i pubblici i conti aziendali nel caso in cui tali imprese si aprano ai
mercati finanziari, il ricorso a terzi per l'ottenimento di mezzi finanziari non è sempre determinante per
la vita della media impresa italiana che molto spesso non avverte un forte bisogno di sviluppo e
conseguentemente di mezzi propri addizionali, la sfiducia nei confronti del mercato finanziario italiano
dotato di scarsa trasparenza e non grande efficienza.
Inoltre l'emissione di cambiali finanziarie può interessare solo un certo numero di medie imprese e può
coinvolgere solo un certo numero di banche (dotate di professionalità, dimensione e organizzazione
adeguate).
Devono essere imprese con un'ottima situazione economica, finanziaria e patrimoniale, tale da rendere
appetibili i titoli, una funzione finanziaria sufficientemente organizzata e si deve trattare di imprenditori
con mentalità aperta, con un forte senso dell'etica finanziaria, disponibili al confronto col mondo
esterno.
Per queste imprese tale emissione può essere una tappa intermedia verso operazioni più articolate,
come il collocamento di azioni presso terzi o la quotazione nel mercato mobiliare.
Le banche infine devono selezionare bene la clientela, sollecitando solo gli imprendito con le
caratteristiche suddette.
Spesso le banche concedono crediti di firma in collegamento di operazioni import/export.
La banca si impegna ad assicurare il pagamento della merce alla consegna di determinati documenti,
accordandosi con l'acquirente per l'eventuale predisposizione di fondi necessari.
Altre volte per consentire dilazioni di pagamento, la banca garantisce il regolare pagamento a scadenza
degli impegni assunti dall'importatore, o avalla gli effetti spiccati su di lui, o assume per suo conto
l'impegno del pagamento accettando delle tratte.
La garanzia della banca può essere utilizzata anche per ottenere finanziamenti per cassa in valuta da
banche estere che non sono in grado di valutare il cliente italiano.
Oltr a favorire gli scambi commerciali la banca può può soddisfare esigenze finanziarie assumendo
obbligazioni di fare o non fare rilasciando fideiussioni con cui vengono evitati gravosi immobilizzi,
valutando la capacità del cliente di adempiere all'obbligo.
Spesso il contratto viene aggiudicato attraverso un'asta internazionale in cui l'ente appaltatore sceglie
sulla base delle richieste ricevute e deve quindi avere sufficiente garanzia della loro attendibiltà.
Pertanto i partecipanti alla gara devono procurare una bancaria all'appaltatore per una percentuale
stabilita (bid bond).
Se l'offerta viene accettata e il proponente non adempie alle condizioni, la garanzia è escussa attraverso
il pagamento di una penale da parte della banca, che si rivarrà sul cliente.
La garanzia scade in caso di mancata aggiudicazione e nel momento in cui si adempie alle condizioni
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fissate dal capitolato d'appalto, con la stipulazione del contratto e il rilascio di garanzia di buona
esecuzione del lavoro (performance bond), che dura per tutto il periodo necessario a portare a termine il
lavoro e ne garantisce il regolare svolgimento.
Se il committente paga anticipatamente parte del prezzo, viene richiesta un'ulteriore garanzia (advance
payment bond), contro il rischio di perdite per interruzione del progetto.
Una percentuale dei pagamenti può essere trattenuta a garanzia del regolare funzionamento dell'opera
realizzata e tali somme possono essere sbloccate col rilascio di un'ulteriore garanzia (ritention money
guarantee).
L'esecuzione dei lavori all'estero prevede l'intervento di almeno due banche di paesi diversi che si
contro garantiscono: il costruttore si rivolge a una banca del proprio paese che gode della fiducia di un
istituto estero gradito al committente; la banca del costruttore si impegna a versare alla corrispondente
gli importi che questa dovesse pagare al committente in virtù della garanzia.
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Economia degli Intermediari Finanziari - Prof. L