REGOLAMENTO
DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DI ATTESTAZIONE
DEL TIROCINIO FORENSE
*
Art.1
 L’aspirante Praticante che intenda iscriversi al Registro
dei Praticanti oltre alla domanda e i documenti per
ottenere l’iscrizione al Registro dei Praticanti in base
all’art.17 L. n. 247/2012, deve presentare:
a) una dichiarazione in cui, sotto la propria personale
responsabilità, deve precisare:
 se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche
autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone
giorni ed orari;
 se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di
lavoro
privato
o
pubblico,
fornendone
specifica
indicazione;
 se svolge la pratica per l’accesso ad altre professioni
b) Il Consiglio dell’Ordine verifica la compatibilità della
condizione soggettiva del richiedente, quale risulta dalla
dichiarazione di cui al comma a), con l’effettivo svolgimento
della pratica forense e, in caso contrario, nega l’iscrizione al
Registro dei Praticanti.
c) La pratica può essere svolta in costanza di rapporto di
pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato
1
privato, purché i rapporti prevedono modalità e orari di
lavoro che consentano l’effettivo e puntuale svolgimento
della pratica, in assenza di situazioni di conflitto di
interesse.
d) In ogni momento, il Consiglio dell’Ordine può assumere
informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari tenuti
dal praticante e valuta la loro compatibilità con lo
svolgimento della pratica forense.
e) In caso di variazione dei dati forniti con la dichiarazione di
cui al comma a), il praticante è tenuto a presentare nuova
dichiarazione al Consiglio dell’Ordine, che valuterà il
permanere della compatibilità tra l’attività lavorativa e la
pratica forense. Le dichiarazioni mendaci e quelle tardive
(intendendosi per tardivo un periodo superiore a 30 gg.),
nel caso di variazioni rispetto a quanto precedentemente
dichiarato, costituisce illecito disciplinare.
f) Alla domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti, dovrà
essere allegata anche una dichiarazione dell’avvocato
presso il quale l’aspirante praticante intende svolgere la
pratica in via esclusiva o prevalente in cui questi, sotto la
propria personale responsabilità, dovrà indicare il numero
e il nome di eventuali altri suoi praticanti.
La pratica forense si articola in quattro distinte attività:
 la frequenza di uno studio professionale;
 la partecipazione alle udienze;
2
 la compilazione del libretto di pratica;
 la partecipazione ai Corsi teorico-pratici organizzati dalla
Scuola Forense, la partecipazione ai Corsi di formazione
professionale organizzati dalla Scuola Forense in sintonia
con le disposizioni del Consiglio Nazionale Forense, la
partecipazione ai corsi
sulla
Deontologia forense
organizzati dalla Scuola Forense e/o dal Consiglio
dell’ordine.
Tutte le attività di cui sopra sono disciplinate dagli articoli che
seguono.
- Art. 2 –
a) Il praticante deve collaborare nell’attività dello studio
legale, assistere alle udienze, partecipare alla Scuola
Forense per una annualità in vista della futura professione
forense.
b) Il praticante è tenuto ad un’assidua, preferibilmente
quotidiana frequentazione dello studio legale del dominus,
oltre alla partecipazione alle udienze.
c) Il praticante deve impegnarsi con profitto nell’attività dello
studio legale frequentando, cercando di rendersi utile
nell’attività dello studio stesso.
d) Qualora il praticante si trasferisca dallo studio dell’avvocato
presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve
darne immediata comunicazione scritta al Consiglio
dell’Ordine, unitamente alla nuova dichiarazione di
3
disponibilità . Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio
prima di tale comunicazione e non certificato dalla
dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del
certificato di compiuta pratica.
e) Anche al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica,
il praticante è tenuto a partecipare con impegno alla Scuola
forense per almeno una annualità.
f) La durata del tirocinio per l’accesso della professione
forense è fissata in 18 mesi decorrente dalla data in cui il
Consiglio dell’Ordine adotta la delibera di iscrizione nel
Registro dei Praticanti.
g) La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità,
per diciotto mesi salvo quanto previsto dall’art. 14. del
presente regolamento.
h) I periodi di sospensione dell’attività non giustificati da
grave motivo superiori a 30 giorni consecutivi se non
comunicati non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio
del certificato di compiuta pratica.
i) L’interruzione per un periodo superiore a sei mesi, senza
giustificato
motivo,
comporta
l’inefficacia
di
quello
previamente svolto.
j) Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la
propria iscrizione presso l’Ordine del luogo ove intende
proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell’Ordine autorizza il
trasferimento , valutati i motivi che lo giustificano e rilascia
4
al praticante un certificato attestante il periodo che risulta
regolarmente compiuto.
- Art. 3 –
a) Il praticante che vuole integrare la pratica (pratica
integrativa) seguendo anche l’attività di un avvocato di altro
studio, deve rivolgere preventiva domanda al Consiglio
dell’Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di
svolgimento della pratica; il praticante dovrà allegare alla
domanda una dichiarazione di disponibilità dell’avvocato
nominativamente indicato.
b) Il
Consiglio
dell’Ordine,
nell’autorizzare
la
pratica
integrativa, può prescrivere anche specifiche modalità di
svolgimento della pratica che il praticante è tenuto ad
osservare ai fini della validità della stessa.
c) In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica
professionale al massimo presso due avvocati, iscritti al
medesimo Ordine
d) In tal caso, entrambi gli avvocati, ognuno per la parte che gli
compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del
contenuto del libretto di pratica, sottoscrivendolo.
- Art. 4 –
a) L’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica
professionale ha il dovere di seguirlo sia nello svolgimento
dell’attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze,
assicurando l’effettività della pratica e favorendo la
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proficuità della stessa al fine di consentire un’adeguata
formazione del praticante.
b) L’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica è
impegnato nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà a
verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del
contenuto del libretto della pratica.
c) Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della
professione forense, l’avvocato è tenuto a formare il
praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo
all’osservanza dei relativi principi e doveri.
d) La frequentazione dello studio dell’avvocato dovrà essere
attestata al termine di ogni semestre di pratica
professionale mediante apposizione
di sottoscrizione
dell’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica,
inserita nel libretto.
e) L’infedele attestazione dell’avvocato della frequentazione
dello studio da parte del praticante costituisce illecito
disciplinare sia per l’avvocato sia per il praticante.
f) Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non
vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai
30 (trenta) giorni, - con esclusione del periodo ferialel’avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione
scritta al Consiglio dell’Ordine.
g) Nell’ipotesi in cui il trasferimento del praticante ad altro
studio di diverso distretto sia stato già deliberato e
6
approvato
costituisce grave infrazione disciplinare per
l’avvocato consentire al praticante di continuare a
frequentare il suo studio.
- Art. 5 –
a) Per un proficuo svolgimento della pratica professionale, è
opportuno che l’avvocato che intenda accogliere presso il
proprio studio un praticante abbia almeno cinque anni di
iscrizione all’albo professionale e che ciascun avvocato
non accolga presso di sé più di tre
praticanti non
abilitati contemporaneamente. .
- Art. 6 –
a) Al praticante non può essere fatto divieto di seguire
pratiche proprie nell’ambito dell’attività dello studio legale.
L’avvocato deve, anzi, compatibilmente con i propri
impegni, consigliare il praticante che ne richieda il parere.
b) Il praticante deve tuttavia curare che la propria attività non
interferisca con l’attività svolta a favore dell’avvocato
presso cui svolge la pratica.
b) Le pratiche che l’avvocato affida al praticante devono essere
seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.
- Art. 7 –
c) Per ogni semestre di pratica il praticante è tenuto a
partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense,
ad almeno 20 (venti) udienze avanti a qualsiasi organo
giurisdizionale dell’Unione Europea, che si indicano
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preferibilmente in 15 (quindici) civili e 5 (cinque) penali ,
con esclusione di quelle di mero rinvio e delle udienze in
ogni caso che non involgono alcuna attività di studio della
controversia e delle udienze che non comportano
discussione di questioni giuridiche di alcun genere come, a
titolo del tutto esemplificativo:
- udienza penale cosiddetta “filtro”, o udienze nel corso
delle quale il procedimento venga definito con remissione
di querela, con oblazione,etc.
b) Non possono essere annotate più di 2 (due) udienze al
giorno.
c) E’ preferibile che l’attività di udienza sia distribuita in
modo omogeneo tra civile e penale nel corso del semestre
di riferimento.
d) La partecipazione del patrocinante alle udienze deve
risultare dall’indicazione nominativa dello stesso nel
verbale d’udienza.
e) Per ciascuna udienza deve essere indicata la data, il numero
di ruolo, il nome delle parti, l’attività giudiziaria, una
succinta descrizione dell’attività svolta.
- Art. 8 –
a) La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause
patrocinate dal dominus o da altri professionisti dello studio
presso cui il praticante svolge
la pratica professionale
oppure quelle patrocinate dall’avvocato presso il quale il
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praticante svolga la pratica integrativa ai sensi dell’art. 3
del presente regolamento.
b) Qualora l’avvocato e gli altri professionisti dello studio
legale non trattino tutte le materie (civile, penale e
amministrativo), il praticante potrà rivolgersi per la
partecipazione alle udienze nelle materie non trattate nello
studio ad altro avvocato la cui nomina deve essere
preventivamente comunicata al Consiglio dell’Ordine e dallo
stesso avvocato confermata.
c) Nell’ipotesi prevista nel comma 2 e in via alternativa a
quanto ivi previsto, il praticante potrà di volta in volta
rivolgersi prima dell’inizio di un’udienza ad altro avvocato
che consenta esplicitamente la partecipazione; in tal caso,
l’avvocato dovrà limitare al numero di 3 i praticanti che
partecipano all’udienza stessa.
d) Il professionista con il quale il praticante ha svolto l’attività
d’udienza
garantisce
la
conoscenza
delle
questioni
giuridiche trattate e ne attesa la partecipazione mediante
apposizione della sua firma leggibile a margine del libretto
di pratica in corrispondenza dell’annotazione dell’udienza
stessa.
e) L’infedele attestazione del professionista in ordine alla
informata partecipazione alle udienze del praticante
costituisce illecito disciplinare sia per il professionista sia
per il praticante.
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- Art. 9 –
a) Per ogni semestre di pratica, il praticante deve indicare
nel libretto di pratica almeno 10 (dieci) atti giudiziali o
stragiudiziali alla redazione dei quali egli ha collaborato e
illustrare brevemente le questioni giuridiche trattate.
Gli atti giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati
specificatamente (ad esempio: atto di pagamento somma,
risarcimento danno, contratto di lavoro etc...).
b) Al Consiglio dell’Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri
che riterrà opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai
praticanti di produrre copie, debitamente censurate nel
rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante
ha indicato nel libretto.
c) Per ogni semestre di pratica il praticante deve indicare
almeno
10
questioni
giuridiche
avendo
cura
di
diversificazione della tipologia delle questioni e di esse deve
essere esposto, seppur succintamente, il contenuto con il
riferimento normativo. Qualora le questioni giuridiche si
riferiscano a procedimenti giudiziali deve essere indicato il
Giudice e il numero di ruolo.
d) L’avvocato con il quale il praticante ha collaborato per
l’approfondimento delle questioni giuridiche, attesa la
veridicità della collaborazione mediante apposizione della
sua firma leggibile rispettivamente a margine del libretto di
pratica e in calce alla relazione.
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e) L’infedele attestazione della collaborazione da parte
dell’avvocato costituisce illecito disciplinare sia per
l’avvocato sia per il praticante.
f) Il libretto deve contenere tutte le annotazioni di cui sopra,
con l’attestazione del professionista presso il cui studio la
pratica si è svolta in ordine alla loro veridicità. Le
annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre
di riferimento ed avere per oggetto esclusivamente le cause
e le questioni trattare dallo studio presso il quale si è svolta
la pratica.
La presentazione del libretto presso la segreteria dell’ordine
deve avvenire a scadenze semestrali entro 15 (quindici )
giorni dalla fine del relativo semestre.
Il calcolo
dei semestri va fatto secondo il calendario
comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi
dell’art. 2963 c.c. a partire dalla data di prima iscrizione nel
Registro dei Praticanti.
g) Al termine del secondo semestre di pratica e al termine del
terzo semestre di pratica, il Pratiante deve
contestualmente
al
libretto,
due
presentare,
relazioni
scritte
illustrative su una questione di diritto civile e penale,
oppure due di diritto civile o una di diritto civile e una
di diritto amministrativo.
Il Consiglio dell’Ordine potrà effettuare colloqui, anche
programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine del
11
secondo semestre e al termine del terzo semestre di pratica
al fine di verificare l’effettività della pratica svolta e
comunque deve essere svolto almeno un colloquio e la
redazione di due relazioni scritte, come previsto nel
presente articolo, relativo al periodo di pratica svolto
presso lo Studio Legale ed al fine del rilascio del certificato
di compiuta pratica forense.
Il colloquio verterà sulle attività che il Praticante dichiara di
aver svolto e sugli atti predisposti come risultano dal
Libretto nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti e
all’attività svolta. Nel caso in cui la verifica non abbia esito
positivo il Praticante potrà essere invitato a ripetere il
colloquio alla presenza di 3 Consiglieri dell’Ordine con
segnalazione all’Avvocato presso il quale svolge la pratica.
h) In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del
libretto, così come in caso di mancata approvazione del
medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre
ai fini del conseguimento del certificato di compiuta
pratica.
Lo stesso effetto conseguirà alla mancata,
ovvero tardiva, presentazione della relazione al termine
di entrambi gli anni di pratica.
In caso di mancata approvazione della relazione annuale
tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare
nuova
relazione
entro
15
(quindici)
giorni
dalla
comunicazione che gli verrà data. L’approvazione di tale
12
nuova relazione avrà effetti ex tunc.
Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di
provvedere a tali adempimenti, potrà concedere deroghe e
proroghe speciali.
i) La pratica può essere svolta parzialmente all’estero,
frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un
avvocato italiano che abbia uno studio all’estero, a patto che
la stessa sia limitata a non più di un semestre escluso il
primo , e che sia previamente autorizzata dal Consiglio
dell’Ordine.
A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata
richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche
la dichiarazione dell’avvocato presso il cui studio sarà
accolto.
Il Consiglio dell’Ordine, esaminata la domanda e se del caso
sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le
modalità concrete in cui la stesso dovrà essere svolta.
Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà
presentare una dettagliata relazione dell’attività svolta
nello studio legale controfirmata dal professionista presso il
quale la pratica è svolta.
Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano
ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare
la pratica all’estero, o, qualora non vengano rispettate le
modalità
indicate,
non
13
convalidare
il
periodo
precedentemente autorizzato.
- Art. 10 –
Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio,
effettuate le prescritte verifiche, rilascia al termine dei 18 mesi
il relativo certificato di compiuta pratica.
a) I praticanti non abilitati al patrocinio dopo il rilascio del
certificato di compiuta pratica, che non può essere più
richiesto trascorsi 6 anni dalla data originaria di iscrizione
nel Registro rimarranno iscritti, salvo espressa richiesta di
cancellazione, per tutto il tempo per cui poteva essere
chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
In tal caso,
l’unico onere è il versamento della quota di iscrizione.
b) Alla scadenza del termine previsto per l’esercizio al
patrocinio sostitutivo il Consiglio dell’Ordine provvede alla
cancellazione d’Ufficio del soggetto dal Registro dei
Praticanti.
c) La delibera verrà notificata all’interessato.
***
Titolo II.
PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO
- Art. 11 –
a) Trascorsi un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti,
il praticante può presentare domanda per ottenere
l’abilitazione al patrocinio sostituivo dinanzi all’Ufficio
Giudiziali del Distretto di appartenenza .
14
b) L’abilitazione al patrocinio decorre dalla data della delibera
di ammissione.
c) Alla domanda per ottenere l’abilitazione al patrocinio, il
praticante deve allegare una dichiarazione in cui, sotto la
sua personale responsabilità, afferma di non trovarsi in
alcuno di casi dei incompatibilità di cui all’art. 18 n.
247/2012.
d) Il Praticante iscritto nelll’Elenco allegato al Registro dei
Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e che ha prestato
l’impegno solenne, dinanzi al Consiglio dell’Ordine riunito
in seduta pubblica, è abilitato a patrocinare nelle cause di
competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in
composizione monocratica limitatamente agli affari
civili e penali tassativamente previsti dall’art. 7 della L.
16.12.1999 n. 479.
e) L’attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata
all’ambito del distretto di appartenenza.
f) Il patrocinio può essere concesso al praticante iscritto nel
Registro in qualsiasi momento ma la sua durata è compiuta
dal primo giorno del secondo semestre di iscrizione nel
Registro dei Praticanti; di talché la permanenza nell’Elenco
non può superare i sei anni successivi al primo anno di
pratica.
g) L’inosservanza dei limiti di legge all’esecuzione del
patrocinio comporta anche responsabilità disciplinare.
15
h) Il Praticante abilitato al patrocinio che abbia ottenuto il
certificato di compiuta pratica è soggetto all’obbligo della
Formazione Continua secondo le disposizioni del relativo
Regolamento del C.N.F. e ad acquisire i crediti formativi.
- Art. 11 bis –
a) La durata massima del patrocinio è di 6 anni che inizia a
decorrere dal primo giorno del secondo trimestre, a
prescindere da quando ne venga fatta richiesta e, spirato
tale termine, il praticante abilitato verrà cancellato d’ufficio
dall’Elenco e dal Registro.
b) La delibera di cancellazione verrà notificata all’interessato.
***
Titolo III.
PRATICA ALL’ESTERO, CORSI POST – UNIVERSITARI,
TIROCINI FORMATIVI PRESSO LE AUTORITA’ GIUDIZIARIE
DELL’UNIONE EUROPEA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.
- Art. 12 –
a) Per un periodo complessivo di non più di un semestre,
escluso il primo , su motivata e documentata istanza scritta
dall’interessato, il C.d.O. può autorizzare il praticante a
svolgere la pratica presso un avvocato con studio in altro
paese dell’Unione Europea.
b) In tal caso, il professionista straniero dovrà attestare la
frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze,
anche la pratica all’estero si svolge sotto la responsabilità
16
del dominus al quale, sottoscrivendolo, compete la conferma
della veridicità del contenuto del libretto di pratica; in ogni
caso, il praticante deve svolgere la pratica e documentare
l’esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al
D.P.R. 10.04.1990 n. 101 e del presente regolamento.
c) Per un periodo complessivo di non più di 1 (uno) anno, su
motivata e documentata istanza scritta del praticante, il
C.d.O. può autorizzare la sostituzione della sola frequenza
dello studio con la frequenza di uno dei corsi postuniversitari di cui agli artt. 1, comma 3, e 2 del D.P.R.
10.04.1990 n. 101.
d) Per un periodo complessivo di non più di 6 (sei) mesi, su
motivata e documentata istanza scritta dell’interessato, il
Consiglio dell’Ordine può autorizzare il praticante a
sostituire, in tutto o in parte, la partecipazione alle udienze
e/o la frequenza dello studio così come disciplinate dal
presente regolamento, con tirocini formativi presso
Autorità giudiziarie dell’Unione Europea.
e) In
ogni
caso,
salva
espressa
deroga
prevista
nell’autorizzazione di volta in volta rilasciata dal Consiglio
dell’Ordine, per ogni periodo di tirocinio, il praticante dovrà
assistere ad un numero di udienze proporzionale a 20
(venti) e con le caratteristiche previste dal precedente art.
7, annotandole sul libretto di pratica e dovrà svolgere
l’attività indicata nel presente regolamento, indicandola nel
17
libretto e redigendo quanto ivi previsto.
f) Qualora il periodo di tirocinio autorizzato ai sensi del
precedente comma
abbia
una durata inferiore ad un
semestre, per il periodo che residua e in proporzione ad
esso, il praticante dovrà svolgere la pratica e documentare
l’esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al
D.P.R. 10.04.1999 n.101 e del presente regolamento.
- Art. 12 bis –
a) Il Consiglio dell’Ordine . può autorizzare il praticante che ne
faccia istanza a svolgere un periodo di tirocinio della durata
di un’annualità presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di
Arezzo ai sensi della Convenzione tra l’ordine degli Avvocati
di Arezzo e il Tribunale di Arezzo conclusa in data
03.06.2008.
b) Il riconoscimento della validità del periodo di tirocinio ai
fini dello svolgimento di diciotto mesi di pratica forense è
subordinato alla dichiarazione del Magistrato affidatario
che attesta l’effettiva frequentazione dell’Ufficio giudiziario.
-Art. 13 –
a) Il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione
per le professioni legali di cui all’art. 16 del D.Lgs. 398/1997
esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e
dalla frequenza dello studio legale per la durata di un anno,
ai sensi dell’art. 17, comma 114 L. n. 127/1997 in relazione
18
all’art. 16 D.lgs. n.398/1997.
b) Il diploma o l’attestazione di avvenuta frequentazione per
almeno
una
annualità
della
predetta
scuola
di
specializzazione o di corso/scuola ritenuta equivalente dal
Consiglio
dell’Ordine
esonera
il
praticante
dalla
partecipazione alla Scuola forense di cui all’art. 2 Lett. A).
c) Nel presentare documentata istanza scritta di esonero ai
sensi del comma 1, il praticante è tenuto a comunicare al
Consiglio dell’Ordine il periodo per il quale intende
avvalersi di tale esonero.
d) Il praticante iscritto al Registro che, al termine della Scuola
di
Specializzazione,
specializzazione
è
non
tenuto
ottiene
ad
il
integrare
diploma
la
di
pratica,
ritenendosi il periodo trascorso nel quale non abbia svolto
la pratica forense come sostitutivo della sola frequenza
dello studio per il periodo di un anno.
***
Titolo IV.
PROROGA DELLA PRATICA.
- Art. 14 –
a) La proroga della pratica può essere riconosciuta dal
Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi rigorosamente
documentati e, quando possibile, previamente comunicati:
 per grave malattia o infortunio invalidante, o maternità,
per la durata da stabilire secondo le particolari
19
condizioni del caso;
 per gravi motivi di famiglia;
 per motivi di studio, per il periodo strettamente
necessario.
 Per motivi di lavoro
b) La proroga in tal modo riconosciuta non produce gli effetti
di cui all’art. 4 R.D. 22.01.1934 n. 37.
1. E’ ammessa la proroga del periodo di pratica ma solo per un
periodo non superiore a sei mesi, e previa comunicazione
al C.d.O. che lo deve autorizzare in presenza di gravi motivi
o in casi particolari.
***
Titolo V.
CORSO DI FORMAZIONE FORENSE
- Art. 15 –
a) Il Consiglio dell’Ordine, per tramite della Fondazione,
organizza annualmente un corso di formazione alla
professione di avvocato denominato “Corso di formazione
Forense”.
b) La proficua frequenza di un corso annuale della Scuola
Forense costituisce integrazione della pratica forense ai
sensi dell’art. 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R.
10 aprile 1990 n. 101 ed è obbligatoria ai fini del rilascio
del certificato di compiuta pratica così come già disposto
con delibera del C.d.O. del 12.01.2007.
20
c) Al termine dell’annualità di riferimento, sarà rilasciato al
praticante un attestato di partecipazione alla Scuola
Forense.
d) Il rilascio dell’attestato di partecipazione alla Scuola
Forense è subordinato alla proficua partecipazione ad un
corso annuale per il 70% delle ore teoriche e delle ore
pratiche programmate, con frequenza minima pari al 70%
delle ore programmate per la materia di Deontologia
Forense e Attività forensi.
e) Nel periodo di frequenza obbligatoria della Scuola Forense,
e dunque per i due semestri consecutivi di pratica
interessati, il praticante dovrà assistere, annotandole nel
libretto della pratica forense, ad almeno 20 (venti) udienze
avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell’Unione
Europea, di cui si indicano preferibilmente 5 (cinque i)
penali, 15 (quindici) civili.
f) In parziale deroga all’art. 9, e fermo restando l’obbligo delle
relazioni
di cui al predetto articolo, nel periodo di
frequenza obbligatoria della Scuola Forense, e dunque per i
due semestri consecutivi di pratica interessati, l’attività
potrà riguardare anche atti giudiziali o stragiudiziali redatti
nel corso della Scuola Forense, nonché questioni giuridiche
ivi esaminate.
g) Tutti i praticanti hanno diritto di partecipare alla Scuola
Forense.
21
***
 POTERI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E DOVERI
DEONTOLOGICI
- Art. 17 –
a) In forza dell’art. 42 della Legge n. 247 del 31.12.2012, anche
il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
e la violazione di esse integra illecito disciplinare.
- Art. 18 –
a) Il dominus è impegnato nel rispetto dei doveri di
correttezza e lealtà all’osservanza di tutti gli obblighi e i
doveri stabiliti dall’art. 12 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578,
dall’art. 26 del Codice Deontologico Forense e dal presente
regolamento, la violazione dei quali integra illecito
disciplinare.
b) L’inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del
regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e del
presente regolamento, la mancata comunicazione delle
informazioni richieste o la non veridicità delle stesse,
determinano la mancata convalida del semestre e dei
semestri in relazione ai quali il C.d.O. accerti le violazioni, ed
è fonte di responsabilità disciplinare, in virtù degli stessi
doveri di correttezza e lealtà cui anche il praticante
avvocato è tenuto a conformarsi.
***
22
SI RICORDA CHE :
***
- Le scadenze dei semestri vanno calcolate prendendo come
data iniziale quella d’iscrizione di ogni semestre.
- Al termine di ogni semestre nel libretto dovranno
risultare:
 le 20 udienze di cui all’art. 7 del Regolamento;
 10 atti giudiziali o stragiudiziali di cui all’art. 9 del
Regolamento;
 10 questioni giuridiche di cui all’art. 9.3 del Regolamento.
- Al termine di ogni semestre il libretto di pratica dovrà
essere presentato al C.d.O. entro gg. 15 (quindici) dalla
scadenza del semestre.
- Al termine del secondo semestre e del terzo semestre,
dovranno essere presentate anche due relazioni scritte di
cui all’art. 9.7 del Regolamento.
- Al termine del secondo semestre e del terzo semestre
23
avverrà un colloquio dinanzi a due componenti del C.d.O..
- La frequentazione della Scuola Forense, per almeno una
annualità, costituisce integrazione obbligatoria della pratica
forense.
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REGOLAMENTO DELLE MODALITA` DI SVOLGIMENTO E DI