DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ IIDD DI UN AUTOCARRO
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area: QF
8 febbraio 2007
IL QUESITO
“Cosa prevedono le nuove normative in merito ai veicoli "adattati" autocarro per trasporto cose e
persone da parte di una azienda? Dal 2007 in quale misura hanno detraibilità IVA per carburanti,
manutenzione, pedaggi. Ai fini IRPEF sono deducibili al 100%?”
LA RISPOSTA
Rispondiamo al quesito posto con una breve ma indispensabile premessa: il DL 262/2006 ha
demandato all’Agenzia delle Entrate l’emanazione di un apposito Provvedimento per
l’individuazione dei veicoli che, indipendentemente dall’omologazione ad autocarro, consentono il
trasporto privato di persone.
L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 6.12.2006 ha fornito le specifiche tecniche per
l’individuazione di tali veicoli che vengono, presumibilmente dal 6.1.2006, equiparati alle
autovetture con le conseguenti limitazioni in ordine di detraibilità dell’IVA e deducibilità dei relativi
costi.
Risultano assoggettati al regime proprio degli autoveicoli
immatricolati/reimmatricolati come autocarri (N1), abbiano:
•
•
•
i
veicoli
che,
seppur
codice di carrozzeria F0 (dicasi effe zero);
4 o più posti;
rapporto tra la potenza del motore, espressa in kW, e la portata del veicolo, espressa in
tonnellate, uguale o superiore a 180. La formula per la verifica del rapporto potenza/portata
risulta quindi: Pt / Mc - T (dove Pt è la potenza del motore espressa in kW, Mc è la massa
complessiva e T la tara). Qualora il risultato della formula risulti inferiore ovvero uguale a
180 non si applicano le limitazioni IVA/II.DD. previste per le autovetture; se superiore si
applicano le limitazioni IVA/II.DD. previste per le autovetture.
I dati per l’individuazione dei veicoli possono essere desunti dal libretto di circolazione del veicolo
ed in particolare:
DATI
CARTA DI CIRCOLAZIONE
categoria del veicolo
J = N1
codice carrozzeria
J2 = F0
numero di posti
S1 = 4 o più
potenza motore (Pt)
P.2
massa complessiva (Mc)
F.2
tara (T)
a pag. 3 del libretto descritta come “massa a vuoto”
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La invitiamo pertanto a voler verificare se i Vostri autocarri ricadono in tale normativa.
Ciò premesso, veniamo quindi al trattamento IVA ed II.DD., degli autocarri.
Poiché gli autocarri per definizione risultano strumentali all’attività svolta (sussiste il requisito
dell’inerenza), la detraibilità dell’IVA pagata per: carburanti, lubrificanti, componenti, manutenzioni,
riparazioni, ecc., risulta pari al 100%.
Diverso il trattamento IVA dei pedaggi autostradali, poiché, per espressa volontà del Legislatore,
gli stessi rientrano tra quei beni e servizi, disciplinati dall’art. 19-bis 1, lett. e), DPR 633/1972, per i
quali è prevista l’indetraibilità oggettiva dell’IVA pagata
Ai fini delle imposte dirette, i costi direttamente afferenti gli autocarri risultano deducibili per intero.
Teniamo infine a segnalarLe che i veicoli immatricolati come autocarri non possono essere
utilizzati come normali autovetture (ad es. per trasporto di persone, utilizzo nei giorni festivi, ecc.).
L'uso improprio comporta, infatti, le sanzioni previste dal Codice della strada e dal punto di vista
fiscale, le conseguenze per l'uso improprio del veicolo, sono: il recupero dell'IVA indebitamente
detratta, la ripresa a tassazione dei costi e delle spese dedotti ai fini delle imposte dirette per
difetto del requisito dell'inerenza e le sanzioni collegate alle maggiori imposte accertate
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