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3.
Gli assegni e gli altri strumenti di
pagamento
Il sistema dei pagamenti
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Es
se
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br
i
Con il passare del tempo la banconota sta ricoprendo un ruolo marginale
nell’attività economica, data la sua idoneità ai soli pagamenti di piccolo
importo. L’evolversi degli scambi e le nuove soluzioni offerte dal progresso
tecnologico, da un lato stanno conducendo sempre più all’abbandono della
consegna fisica della moneta come modalità di regolazione degli scambi,
dall’altro stanno spingendo verso la creazione di strumenti alternativi alla
moneta capaci di trasferire la disponibilità monetaria. La “smaterializzazione” dei pagamenti ha condotto all’individuazione della categoria dei cosiddetti strumenti di pagamento, che, insieme alla moneta, comprendono
tutti i suoi surrogati universalmente accettati per il trasferimento di disponibilità finanziarie da un soggetto ad un altro e per saldare i rapporti di
debito e credito. Buona parte di questi strumenti costituiscono l’oggetto
dell’insieme di operazioni ed ogni altro tipo di prestazioni, rientranti nella
categoria dei cd. servizi di pagamento, che le banche offrono ai propri
clienti come modalità di pagamento. La combinazione degli strumenti e dei
servizi di pagamento individua, infine, il sistema dei pagamenti, definito
dalla stessa Banca d’Italia, come “il complesso degli strumenti e delle procedure volti ad agevolare, cioè a rendere meno costoso, lo scambio di risorse”.
Le banche offrono alla clientela numerosi servizi di pagamento e di efficiente svolgimento degli scambi di natura monetaria (cioè scambi tra beni e
moneta o moneta contro moneta) che sono alla base del sistema dei pagamenti interni e internazionali del mondo degli affari.
I principali strumenti di pagamento che il sistema bancario mette a disposizione del pubblico sono:
— l’assegno bancario;
— l’assegno circolare;
— le carte di pagamento;
— i servizi Ri.Ba.
I titoli bancari
op
3.2
C
I titoli bancari costituiscono una particolare categoria di titoli di credito,
caratterizzata dal fatto che il soggetto designato per il pagamento è necessariamente una banca.
.
A
GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO
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La funzione dei titoli bancari consiste essenzialmente nel facilitare i pagamenti, evitando gli spostamenti di denaro: si tratta quindi di mezzi di pagamento, che vengono rilasciati ed accettati in sostituzione della moneta legale.
Essi sono assoggettati al regime giuridico generale dei titoli di credito,
nell’ambito dei quali si distinguono per alcune caratteristiche:
— sono pagabili solo a vista e non consentono la promessa d’interessi;
— ad essi sono apponibili clausole generalmente inapplicabili alla cambiale
(ad esempio la clausola “non trasferibile”);
— sono generalmente titoli di credito all’ordine, cioè trasferibili mediante
girata;
— sono oggetto di una particolare tutela penale e di un particolare regime
tributario.
Sono titoli di credito bancari:
— l’assegno bancario;
— l’assegno circolare;
— i titoli speciali della Banca d’Italia;
— i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;
— la fede di credito.
L’assegno bancario
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3.3
3.3.1 Nozione
C
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L’assegno bancario è un titolo di credito, all’ordine o al portatore,
contenente l’ordine incondizionato, rivolto ad un banchiere, di pagare a vista una somma determinata al possessore del titolo.
La disciplina dell’assegno bancario è dettata dal r.d. 21-12-1933, n. 1736
(c.d. legge sugli assegni, in seguito indicata come L.A.B.), che contiene
anche norme relative all’assegno circolare ed ai titoli speciali della Banca
d’Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Altre fonti in materia di assegno sono:
— la l. 12-6-1973, n. 349 che ha dettato una nuova disciplina in tema di
protesto;
— la l. 24-11-1981, n. 689 che ha introdotto, fra l’altro, alcune innovazioni
nelle norme penali contenute nella legge sull’assegno bancario;
— la l. 15-12-1990, n. 386 che ha introdotto una nuova disciplina sanzionatoria dell’assegno bancario;
— il d.l. 3-5-1991, n. 143, convertito in l. 5-7-1991, n. 197, in tema di
riciclaggio;
— il d.lgs. 1-9-1993, n. 385 (T.U.B.) che contiene disposizioni in materia di
trasparenza delle condizioni contrattuali applicabili anche all’assegno;
46
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3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO
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— il d.lgs. 30-12-1999, n. 507 che ha riformato la disciplina sanzionatoria
relativa agli assegni bancari e postali;
— il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 29-1-2002 che
ha disciplinato il funzionamento dell’archivio degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento;
— il d.lgs. 21-11-2007, n. 231, attuativo della direttiva CE 2005/60 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività mafiose.
L’assegno bancario ha la stessa struttura formale della cambiale tratta: esso
contiene un ordine di pagamento di una somma determinata, rivolto dal
sottoscrittore (traente) ad una banca (trattaria) a favore di colui al quale
il titolo viene rilasciato (prenditore), o al suo ordine, o al portatore (beneficiario).
Il rapporto tra traente e prenditore è denominato rapporto di valuta, mentre
quello tra traente e banca è denominato rapporto di provvista.
3.3.2 Natura giuridica
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La natura giuridica dell’assegno bancario è oggetto di discussione in dottrina. Prevale comunque la tesi che inquadra l’assegno bancario nella figura
della delegazione di pagamento (o delegatio solvendi), in cui la dichiarazione del delegante (nel nostro caso il correntista) costituisce un mandato,
un’autorizzazione o un ordine (BARASSI).
L’emissione dell’assegno bancario, infatti, dà luogo, come la delegazione, ad
un rapporto trilaterale: il pagamento fatto dal trattario al prenditore estingue
per un uguale importo il debito del trattario verso il traente e quello del
traente verso il prenditore.
Trattandosi di delegazione di pagamento (e non di delegazione di credito),
la legge vieta l’accettazione da parte del trattario, che contrasterebbe con la
stessa natura del titolo, il quale, essendo un mezzo di pagamento, presuppone la disponibilità di fondi del traente presso il trattario.
Tuttavia, l’art. 4 L.A.B. stabilisce che il traente o qualsiasi legittimo portatore
può far apporre dal trattario sull’assegno già redatto un visto (o certificazione, o conferma), con il quale il trattario certifica l’esistenza della provvista, ed assume l’obbligo di non consentirne il ritiro da parte del traente,
prima della scadenza del termine di presentazione (c.d. assegno vistato).
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3.3.3 Presupposti per l’emissione
C
L’art. 3, co. 2, L.A.B. dispone che “l’assegno bancario non può essere
emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario,
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GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO
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dei quali abbia il diritto di disporre per assegno bancario e in conformità di una convenzione espressa o tacita”.
Presupposti per l’emissione dell’assegno bancario sono:
— il rapporto di provvista: esso comporta l’obbligo della banca di tenere
determinati fondi a disposizione del traente e può derivare da una qualsiasi ragione di credito del traente verso il trattario;
— la convenzione di assegno: è l’accordo, formalizzato con il rilascio del
libretto di assegni (carnet), in virtù del quale il traente è autorizzato ad
ordinare pagamenti a mezzo assegni alla banca trattaria, e la banca è
obbligata ad eseguirli.
3.3.4 Il blocchetto degli assegni
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Quando il cliente apre un conto corrente, la banca consegna al titolare del
rapporto un libretto di assegni in bianco, il cosiddetto carnet. Su ciascun
assegno è stampigliato, solitamente con impressione perforante e inchiostro
indelebile, il numero del conto corrente e la clausola di non trasferibilità.
Come previsto dall’art. 1 del r.d. 31 dicembre 1933, n. 1736, gli assegni sono
stampati su carta filigranata e devono indicare le coordinate bancarie della
banca. All’interno della copertina di ogni carnet sono contenute di solito
una serie di indicazioni/suggerimenti, tra cui:
a) Avvertenze generali
“Gli assegni contenuti in questo libretto possono essere emessi solo in
euro.
Il possessore di questo libretto assegni si impegna a tenerlo in buona
custodia, obbligandosi ad avvisare per iscritto ed in tempo utile la Banca
della perdita di uno o più assegni al fine di impedire ogni indebito
pagamento ed a restituire alla Banca gli assegni che per qualche ragione
rimanessero inadoperati. La Banca è esente da ogni responsabilità in
caso di perdita o sottrazione dei suddetti assegni. I signori correntisti
sono invitati a completare, all’atto dell’emissione, gli assegni con tutte le
indicazioni richieste”
b) Coordinate bancarie
IBAN COMPLETO DEL CONTO CORRENTE*
La struttura dell’IBAN è basata sugli standard dettati dalla ECBS (European Committee for Banking Standards), mentre la sua lunghezza varia
C
* L’IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che permette di
identificare, in maniera standardizzata, il conto corrente del beneficiario rendendo possibile all’ordinante
o alla banca di quest’ultimo di verificarne la correttezza grazie ai due caratteri di controllo.
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3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO
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a seconda della nazione con un massimo di 34 caratteri alfanumerici; per
l’Italia è fissata in 27 caratteri:
• codice paese di due lettere, IT per l’Italia;
• codice iban di 2 caratteri numerici di controllo internazionali;
• codice bban di 1 carattere alfabetico di controllo nazionale (CIN);
• 5 caratteri numerici per il codice ABI;
• 5 caratteri numerici per il CAB;
• 12 caratteri alfanumerici per il numero di conto.
Codice
Paese
W
Cin
Cin
IBAN BBAN
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
ABI
CAB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0
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n. conto corrente
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Sui bonifici tale coordinata va inserita omettendo l’acronimo IBAN ed
inserendo la stringa senza spazi:
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DE85370300440053201300
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L’utilizzo obbligatorio dell’IBAN, sempre associato al codice BIC della
banca del beneficiario, è stato regolamentato sia dal Regolamento (CE)
2560/2001, che lo ha reso obbligatorio per tutti i bonifici effettuati nell’ambito dell’Unione Europea, in euro o in corone svedesi, fino al controvalore massimo di euro 50.000,00, sia da una risoluzione dell’EPC
(European Payment Council) che ne ha sancito l’obbligatorietà per tutti
i bonifici in euro, di qualsiasi importo, effettuati verso i Paesi dell’Unione
Europea, dello Spazio Economico Europeo e la Svizzera.
c) Per una corretta compilazione dell’assegno di conto corrente
È obbligatorio indicare il luogo (1) e la effettiva data di emissione (2)
onde evitare conseguenze anche penali. In caso di discordanza tra la
somma indicata in cifre (3) e quella indicata in lettere (4) l’assegno vale
per la somma indicata in lettere.
La clausola di non trasferibilità (5), apposta sull’assegno e comunque
obbligatoria per assegni superiori a euro 5.000 lo rende pagabile solo al
beneficiario indicato (6) ed esclude la necessità della procedura di ammortamento in caso di smarrimento e furto.
La sbarratura (7) apposta con due righe parallele e trasversali sulla faccia
anteriore dell’assegno lo rende pagabile solo ad una banca o a un cliente
della banca presso cui il traente intrattiene il conto.
Ai fini delle possibili frodi al momento della compilazione dell’assegno
indicare sempre i due decimali, separati da una virgola per l’importo in
cifre e da una barra per l’importo in lettere. Ad esempio, l’importo di 100
euro e 19 centesimi va scritto:
(3) 100,19 nella parte in cifre
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GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO
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(4) cento/19 nella parte in lettere
Ancora per motivi di sicurezza i decimali vanno sempre indicati e quindi
l’importo di 100 euro va scritto:
(3) 100,00 nella parte in cifre
(4) cento/00 nella parte in lettere
(8) parte predisposta per lettura magnetica da non invadere con scritte
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I numeri degli assegni del carnet sono stampati con inchiostro magnetico, per facilitarne la lettura ottica, quindi la firma di traenza va posta
sul lato destro in basso all’assegno, senza invadere la banda sottostante.
Attenzione: spesso l’utilizzo di presunti sistemi di sicurezza come smalti, adesivi trasparenti ecc.
serve ai malfattori per coprire ed occultare eventuali precedenti alterazioni dell’assegno
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d) Modulo di richiesta nuovi carnet
Infine in ogni carnet vi è un modulo per la richiesta di nuovi blocchetti
di assegni. In tale modulo la banca richiede una dichiarazione del correntista, ai sensi dell’art. 124 della legge sugli assegni e successive modificazioni ed integrazioni, “di non essere in alcun modo interdetto/i
dall’emissione di assegni bancari e postali e di non aver riportato, nel
semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto
penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di
assegno senza autorizzazione o senza provvista”. Il cliente deve inoltre
dichiarare che “in tale stato sono le atre persone aventi diritto a trarre
su questo conto corrente”. Infine deve impegnarsi a “utilizzare i moduli
consegnati a mia/nostra traenza, con la più ampia manleva”.
Il modulo viene completato con la data e con la firma per esteso del
correntista, che accetta che il costo del carnet gli sarà addebitato sul
conto corrente.
Chi richiede il rilascio di carnet di assegni bancari o postali e abbia
dichiarato il falso è punito, nel caso gli vengano rilasciati uno o più
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3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO
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blocchetti, con la reclusione da sei mesi a due anni, mentre ai sensi
dell’art. 125 della legge sugli assegni il dipendente che ometta le verifiche di prassi e rilasci carnet a persona interdetta dall’emissione di
assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni è punito con la reclusione fino a un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
3.3.5 I requisiti di forma
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L’art. 1 L.A.B. fissa i requisiti di forma che l’assegno bancario deve presentare:
— la denominazione “assegno bancario”, o “chèque”, inserita nel contesto
del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
— l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata: la somma
dev’essere certa nel suo ammontare ed indicata in lettere e in cifre; in
caso di differenza tra le due indicazioni, prevale la somma indicata in
lettere; l’assegno invece vale per la somma minore se essa è stata scritta
più di una volta, in lettere o in cifre.
All’ordine di pagamento non può essere aggiunta la promessa d’interessi:
questa, se apposta, si ha per non scritta (art. 7 L.A.B.); non è ammessa
neppure l’apposizione di una condizione, che contrasterebbe sia con la
funzione del titolo che con i suoi caratteri di astrattezza ed autonomia;
— il nome di chi è designato a pagare (trattario): l’art. 3 L.A.B. richiede a
pena di nullità che il trattario sia una banca; fanno eccezione solo i titoli
emessi o pagabili fuori del territorio dello Stato, che sono validi anche
se tratti su persona che non sia banchiere.
L’art. 6 L.A.B. vieta poi che l’assegno sia tratto sullo stesso traente (c.d.
assegno su se stesso): fa eccezione l’assegno tratto fra diversi stabilimenti
dello stesso traente, il quale è valido a condizione che non sia emesso al
portatore (per evitare che siano usurpate le funzioni del biglietto di banca);
— l’indicazione del luogo di pagamento.
L’assegno può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del
domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorché il terzo non sia banchiere (c.d. assegno domiciliato: art. 8 L.A.B.), ma la domiciliazione deve
risultare dal titolo e può essere apposta solo dal traente in virtù di un
accordo col trattario;
— l’indicazione della data di emissione;
— l’indicazione del luogo di emissione: essa serve a determinare sia i termini
per la presentazione del titolo per il pagamento (i quali variano a seconda
che l’assegno sia presentato nel Comune di emissione, in altro Comune,
o in altro Stato; art. 32 L.A.B.), sia il luogo di pagamento, poiché, in
mancanza d’indicazione, si considera tale il luogo di emissione;
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GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO
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— indicazione del prenditore;
— la sottoscrizione del traente: essa deve contenere il nome, il cognome o
la ditta del traente (è valida però la sottoscrizione in cui il nome sia
abbreviato o indicato con la sola iniziale); la sottoscrizione dev’essere
autografa, per cui l’assegno non può essere tratto con firma a stampatello o stampata.
L’emissione dell’assegno (atto di disposizione patrimoniale) richiede la
capacità di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
L’assegno può essere emesso anche dai genitori o dal tutore in luogo del
minore o dell’interdetto, con l’autorizzazione del Tribunale; il minore
emancipato e l’inabilitato possono invece emettere l’assegno con l’assistenza del curatore; qualora però il minore emancipato sia autorizzato
all’esercizio dell’impresa commerciale, può emettere validamente l’assegno bancario anche da solo (artt. 12 e 13 L.A.B.).
L’assegno bancario può essere emesso anche a mezzo di rappresentante
mediante delega conferita in forma scritta (art. 1392 c.c.) e apposizione
sull’assegno delle clausole “per procura” o “per mandato”, o per conto
altrui, in virtù di un mandato senza rappresentanza conferito dal titolare
della provvista al traente e di un’autorizzazione al trattario ad addebitare
al mandante l’ammontare dell’assegno.
La mancanza dei requisiti di forma dell’assegno ne comporta l’invalidità, eccezion fatta per i seguenti requisiti la cui omissione è sanata con la
produzione di effetti predeterminati dalla legge:
— la mancata indicazione del luogo di pagamento comporta che l’assegno
sia pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario (banca)
oppure, qualora manchi anche quest’ultimo, nel luogo di emissione o
presso lo stabilimento principale della banca (se essa non ha sedi nel
luogo di emissione);
— la mancata indicazione del prenditore comporta che l’assegno circoli
come titolo al portatore. Gli assegni di importo pari o superiore a
5.000 euro devono necessariamente indicare il nome del prenditore ed
avere la clausola “non trasferibile” (d.lgs. 231/2007).
Sono sanzionate con la nullità dell’assegno, tra l’altro, l’omissione della
data di emissione (assegno con data in bianco) e l’assegno in bianco, cioè
mancante di più elementi (tuttavia parte della dottrina ritiene valido l’assegno rilasciato in bianco ma con accordo tra traente e prenditore circa gli
elementi mancanti, cd. accordo di riempimento).
La postdatazione dell’assegno, utilizzata per impedire la presentazione del titolo
e il suo pagamento prima di una certa data posteriore all’emissione (solitamente
per insufficienza di fondi sul conto corrente bancario dell’emittente), è irregolare e inefficace proprio perché la norma giuridica è inderogabile (“a vista
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3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO
Segue: La circolazione dell’assegno bancario
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pagate”). Pertanto, anche un assegno postdatato presentato allo sportello trattario
deve essere pagato, purché ce ne sia il presupposto (disponibilità di fondi).
Le disposizioni attualmente in vigore tollerano, tuttavia, un a postdatazione
massima d 4 giorni per i titoli pagabili fuori piazza, giustificata dal periodo
di tempo occorrente per fare pervenire l’assegno al beneficiario (art. 121 Legge sull’assegno).
L’introduzione della più stringente normativa antiriclaggio (d.lgs. 231/2007)
dovrebbe ulteriormente scoraggiare la prassi della postdatazione.
Gli assegni postdatati non sono nulli, ma irregolari nel bollo.
La postdatazione rende, infatti, un assegno (che è uno strumento di pagamento) assimilabile a una cambiale (che è una promessa di pagamento), con
l’indicazione della data di esigibilità. L’intendimento di chi emette un assegno
postdatato è quello di far incassare il titolo alla data indicata sullo stesso.
Trattandosi di un titolo di credito pagabile a vista, tuttavia la banca non può
esimersi dal pagamento di un assegno bancario postdatato qualora sussista
la disponibilità di fondi e l’assegno sia presentato presso lo sportello della
banca trassata (art. 31 - Legge sull’assegno).
Differente è la situazione di chi riceve in versamento l’assegno, divenendone di fatto giratario e partecipando, quindi, alla circolazione del titolo; in
tal caso, ci si renderebbe “complici” di un reato fiscale (evasione del bollo),
con conseguente rischio di sanzioni pecuniarie.
Ovviamente, nel caso di pagamento allo sportello, o anche a mezzo corrispondenza, si provvederà ad addebitare lo stesso in conto corrente, con
valuta data di pagamento.
Il cliente che ha mal utilizzato l’assegno, ritenendolo un sostituto della cambiale
e applicando una data posticipata, non potrà sollevare eccezioni al pagamento
dello stesso, in quanto la banca è obbligata per legge a tale comportamento.
L’indicazione della data di emissione è prescritta espressamente dalla legge
e ha grande importanza per poter individuare il termine di presentazione
per il protesto ed il termine di prescrizione per il pagamento dell’assegno,
in quanto è il giorno da cui decorre il conteggio per la loro determinazione.
3.4.1 L’assegno al portatore e l’assegno all’ordine
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La circolazione dell’assegno è regolata dagli stessi principi che si applicano
agli altri titoli di credito ed in particolare:
— se è al portatore (manca l’indicazione del prenditore del titolo), il
trasferimento dell’assegno ha luogo mediante la semplice consegna del
titolo, ed il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in esso documentato mediante la semplice presentazione.
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GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO
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L’assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore
non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore e può essere
convertito dal possessore in titolo all’ordine o riempendolo con il proprio
nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempendolo con il nome di
un terzo e consegnandogli il titolo. In questa seconda ipotesi, la persona
formalmente indicata come prenditore rimane terzo rispetto al rapporto di
emissione e non possono, pertanto, essergli opposte le eccezioni personali
di cui all’art. 25 della legge sugli assegni (Cassaz., sent. n. 18528/2007);
— se è all’ordine (indicazione del nome del prenditore), la circolazione
dell’assegno avviene per girata: questa è una dichiarazione unilaterale non recettizia ed accessoria, consistente nell’ordine dato dal girante
(prenditore o successivo possessore) al trattario di pagare ad un terzo
(c.d. giratario), cui viene trasferito il possesso del titolo.
La girata può essere scritta a tergo dell’assegno o su di un foglio ad esso
attaccato (c.d. allungamento) ma deve essere sottoscritta dal girante.
La girata deve essere incondizionata e deve riguardare l’intero importo del
titolo: l’eventuale condizione si ha per non apposta, mentre la girata parziale è nulla (art. 18 L.A.B.).
La data non è necessaria: in mancanza d’indicazioni, la girata si presume, fino
a prova contraria, fatta prima del protesto o della contestazione ad esso equivalente (art. 27 L.A.B.); la prova contraria può essere data con qualsiasi mezzo.
Per la girata di assegni d’importo pari o superiore a 5.000 euro il d.lgs. 231/
2007 impone l’indicazione del nome del beneficiario e l’apposizione della
clausola di non trasferibilità.
La girata produce due effetti:
— un effetto essenziale, consistente nel trasferimento del diritto incorporato nel titolo;
— un effetto naturale, consistente nell’assunzione di un’obbligazione di
garanzia da parte del girante: questi, infatti, risponde nei confronti del
giratario e dei successivi possessori del pagamento dell’assegno, in solido con il contraente e con i precedenti giranti (artt. 21 e 49 L.A.B.).
Qualora però la girata sia fatta dopo il protesto o dopo una contestazione ad esso
equivalente, o dopo la scadenza del termine per la presentazione, essa produce
solo gli effetti di una cessione di credito: il girante non garantisce il pagamento,
ma solo l’esistenza del credito, ed al giratario sono opponibili tutte le eccezioni
personali opponibili al girante (artt. 27 e 32, primo comma, L.A.B.).
3.4.2 Le clausole limitative della circolazione
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Allo scopo di consolidare la sicurezza dell’assegno come mezzo di pagamento e per evitare che possa essere riscosso da un portatore illegittimo,
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3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO
Clausola “non trasferibile”
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3.4.2.1
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la legge prevede una serie di clausole che possono essere apposte per
limitarne la circolazione o il pagamento.
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La clausola “non trasferibile” fa sì che l’assegno sia incassato solo ed esclusivamente dal beneficiario.
Il beneficiario non può girare l’assegno, se non alla banca “per l’incasso”.
Le eventuali girate apposte sull’assegno, oltre a quella per l’incasso consentita al beneficiario, si hanno per non scritte. L’eventuale cancellazione della
clausola si ha per non avvenuta.
La clausola “non trasferibile” è obbligatoria per gli assegni di importo pari
o superiore a 5.000 euro (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e per gli assegni
a favore di “non residenti”.
Qualora si disponga di assegni senza la stampigliatura di non trasferibilità,
tale clausola può essere apposta sul recto e/o sul verso dell’assegno, ma è
buona norma inserirla sia sulla faccia anteriore che su quella posteriore, per
scoraggiare le falsificazioni.
L’apposizione della clausola “non trasferibile” su un assegno emesso “al
portatore” è inutile, in quanto l’emissione al portatore implica che il titolo
possa essere trasferito senza girata e pertanto potrebbe non comparire
traccia del trasferimento da un soggetto ad un altro.
Anche il beneficiario di un assegno può inserire questa clausola nel contesto del titolo per garantirsi che lo stesso, in caso di smarrimento o furto,
non possa essere incassato da altri soggetti se non da colui che è indicato
come beneficiario.
La stessa clausola può essere apposta da un girante, con i medesimi effetti.
Infatti, qualora uno dei giranti desideri garantire il beneficiario successivo
dell’assegno dal rischio di smarrimento o furto, può apporre la clausola
“non trasferibile” nel contesto della girata, indicando ovviamente il nome
del beneficiario.
La clausola “non trasferibile” può essere applicata su ogni tipo di assegno,
in particolare su assegni circolari e vaglia cambiari. Quelli della Banca
d’Italia sono sempre emessi con suddetta clausola.
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di
assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dal primo comma dell’art. 43 legge assegni,
nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate
e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti
il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la
55
.
A
GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO
3.4.2.2
S.
p.
clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente),
nonché, se del caso, questa stessa banca. Di qui la conseguenza che a tale
azione di responsabilità si applica la prescrizione ordinaria decennale, e
non quella quinquennale, propria della responsabilità extracontrattuale (Cassaz., sent. n. 14712/2007).
Clausola “di sbarratura”
op
yr
ig
ht
©
Es
se
li
br
i
Un assegno “sbarrato” può essere pagato dalla banca trattaria solo a un
proprio cliente o a un’altra banca (art. 41 - Legge sull’assegno).
Lo sbarratura, pur non precludendo la possibilità di trasferire l’assegno
mediante girata, pone vincoli di pagamento dello stesso, obbligando la
banca a pagare a un soggetto qualificato (cliente o altra banca) che intrattiene rapporti continuativi (soggetto, quindi, perfettamente conosciuto) con
la banca negoziatrice o trassata.
La cancellazione dello sbarratura o del nome della banca si ha per non
apposta (art. 40 - Legge sull’assegno).
La clausola si appone tracciando due linee parallele e trasversali sul recto
dell’assegno, da parte del traente o beneficiario o giratario.
L’apposizione dello sbarratura permette di ostacolare le dannose conseguenze
derivanti dallo smarrimento o furto del titolo, assicurando al portatore danneggiato la reperibilità della persona che ha ottenuto il pagamento e, di
conseguenza, la possibilità di risalire al portatore del titolo e ai precedenti
portatori e giranti, al fine di procedere al recupero delle somme sottratte.
Lo sbarratura può essere:
— generale o semplice
— speciale
C
Tra le linee non vi è alcuna indicazione. In tal caso la banca trattaria non
può pagare l’assegno se non a una banca o a un cliente della banca trattaria
medesima.
56
.
i
S.
p.
A
3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO
3.4.2.3
Clausola “da accreditare”
se
li
br
Tra le linee è riportato il nome della banca presso la quale deve avvenire
l’incasso. In tal caso l’assegno può essere pagato solo a un cliente della
banca indicata tra le linee (lo sportello trassato deve ricevere l’assegno dalla
banca/sportello indicato nella sbarratura speciale).
Questa clausola può riguardare sia assegni bancari che assegni circolari e
vaglia cambiari.
op
yr
ig
ht
©
Es
La clausola “da accreditare” obbliga la banca a pagare l’assegno solo con
scritturazione contabile (accredito in conto), negando quindi il pagamento
in contanti.
La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta (art. 42 - Legge
sull’assegno).
La clausola “da accreditare”, unita a quella “non trasferibile”, offre massima
sicurezza nel caso di furto o smarrimento.
È una clausola abbastanza desueta che ha effetti simili alla “sbarratura”,
visto che la banca è tenuta ad accreditare l’assegno esclusivamente a un
proprio correntista.
Sulla faccia anteriore dell’assegno è possibile scrivere le parole “da accreditare”, o altra espressione equivalente (art. 42 - Legge sull’assegno).
C
La clausola può essere apposta sia su assegni bancari, sia su assegni circolari e vaglia cambiari.
57
.
Clausola “non all’ordine”
p.
3.4.2.4
A
GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO
se
li
br
i
S.
L’assegno pagabile a una persona determinata, con o senza la clausola espressa
“all’ordine”, è trasferibile mediante girata (art. 17 - Legge sull’assegno).
Se si indica il beneficiario e si appone la clausola “non all’ordine” (art. 5
- Legge sull’assegno), evidentemente l’assegno bancario (l’assegno circolare
e il vaglia cambiario possono essere emessi solo “all’ordine” e non “al
portatore”) è pagabile solo alla persona indicata. Quindi, con la clausola
“non all’ordine” si impedisce il trasferimento di un assegno mediante girata.
Es
L’assegno è pagabile solo alla persona indicata. Con questa clausola si impedisce il trasferimento
mediante girata.
C
op
yr
ig
ht
©
Per analogia con la clausola “non trasferibile”, è consigliabile indicare la
clausola in questione sia sul recto che sul verso dell’assegno.
Con la clausola “non all’ordine” (o altra equivalente) l’assegno può essere
trasferito a terzi solo nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria
(art. 17 - Legge sull’assegno).
Caratteristiche della cessione ordinaria (art. 1260 e ss. del c.c.) sono:
— il contratto di cessione del credito;
— la notifica della cessione del credito al debitore, che deve sapere a chi
dovrà pagare per saldare il suo debito.
Particolare rilevante è che quando si cede un credito con tale contratto, il
credito stesso (se rappresentato da un titolo di credito) perde le caratteristiche dell’autonomia e dell’astrattezza. Quindi, a colui che ha acquistato
il diritto, potranno essere opposte tutte le eccezioni riguardanti il contratto
che ha originato il credito (ad esempio, se l’assegno è emesso per il
pagamento di una fornitura di merci potrà essere opposta la non corrispondenza della merce agli standard richiesti), nonché tutte le eccezioni che
potevano essere opposte al beneficiario originale (vizi, difetti della merce
ecc.).
Questa clausola, nella pratica, si trova occasionalmente solo sugli assegni
bancari.
58
.
A
3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO
p.
3.4.2.5 Clausola “Valuta effettiva”
i
S.
Se l’assegno è emesso in una valuta che non ha corso legale nel Paese nel
quale l’assegno deve essere pagato, la banca può decidere di onorare l’assegno nella valuta espressa sul titolo o nel controvalore in valuta nazionale.
Questa regola vale a condizione che sull’assegno non sia stata indicata la
clausola di pagamento effettivo in valuta estera (“valuta effettiva”). In tal
caso, il pagamento deve obbligatoriamente essere effettuato nella valuta
indicata.
br
CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE
fa sì che l’assegno sia incassato solo ed esclusivamente dal beneficiario
clausola di sbarratura
fa sì che l’assegno possa essere pagato dalla banca trattaria solo a un
proprio cliente o a un’altra banca
clausola da accreditare
obbliga la banca a pagare l’assegno solo con scritturazione contabile,
negando quindi il pagamento in contanti
clausola non all’ordine
indicando il beneficiario impedisce il trasferimento di un assegno mediante girata
se
li
clausola non trasferibile
Es
3.4.3 Tipologie speciali di girate e sottoscrizioni
Dopo aver esaminato i tipi di clausole apponibili sull’assegno, soffermiamoci su alcune tipologie speciali di girate e sottoscrizioni.
3.4.3.1
Girata “valuta per l’incasso”, o “per l’incasso”, o “per procura”
yr
ig
ht
©
Se alla girata è apposta la clausola “valuta per l’incasso”, o “per l’incasso”,
o “per procura”, o altra equivalente che implichi un semplice mandato, il
portatore può esercitare tutti i diritti inerenti all’assegno e può incassare il
titolo per conto del girante (art. 26 - Legge sull’assegno); non già per
trasferire la titolarità.
Questa clausola può essere apposta su assegni bancari e circolari e su
vaglia cambiari. Di fatto è utilizzata dalle banche per l’incasso di assegni
“non trasferibili”, quando le banche operano per conto del loro cliente.
3.4.3.2
Sottoscrizione “per conoscenza e garanzia”
C
op
La formula “per conoscenza e garanzia”, utilizzata per gli assegni emessi
con la clausola “non trasferibile”, non è una girata effettiva, anche se è così
interpretata — erroneamente — nella maggioranza dei casi.
Essa equivale a una dichiarazione, resa dal sottoscrittore della stessa, che
il titolo è stato pagato a persona di sua conoscenza e di cui garantisce
l’identità, fisicamente presente al momento dell’operazione.
59
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A
GLI ASSEGNI E GLI ALTRI TITOLI DI CREDITO
3.4.3.3
Sottoscrizione “sta bene la firma“
br
i
S.
p.
L’assegno non deve essere pagato alla persona che sottoscrive la formula
“per conoscenza e garanzia”, come spesso avviene nell’uso comune per
superare la clausola “non trasferibile”, ma solo al soggetto beneficiario,
conosciuto dal cliente della banca, per il quale egli garantisce l’identità e
che, ovviamente, deve essere presente e “identificato”.
Tale prassi, anche alla luce dell’evoluzione normativa divenuta più stringente, risulta utilizzata dalla banca con sempre minore frequenza e solo in casi
particolari (es. soggetti beneficiari che non hanno alcun conto corrente ma
che sono conosciuti personalmente da correntisti della banca affidabili che
fanno da garanti).
C
op
yr
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Es
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L’identificazione dei clienti si può basare su più soluzioni:
— identificazione tramite documenti;
— identificazione per conoscenza personale;
— identificazione in quanto cliente della banca.
Nel caso si adotti la prima soluzione, i rischi connessi al ritiro di documenti
alterati o falsificati è elevato, in particolare quando si tratta di carte di identità.
Spesso, al fine di favorire il beneficiario di un assegno che desidera riscuotere il titolo allo sportello, e non tramite banca, l’emittente del titolo procede apponendo (sotto la firma del beneficiario) e sottoscrivendo una
particolare frase non prevista dalla legislazione: “sta bene la firma”.
In alternativa a questa dicitura è spesso usata anche la formula “per conoscenza e garanzia” che, di fatto, ha lo stesso valore.
Si può affermare, quindi, che le formule “sta bene la firma” e “per conoscenza e garanzia” sono in sostanza analoghe e favoriscono il riconoscimento del cliente che vuole incassare il titolo allo sportello, pur non essendo
correntista della banca ma comunque beneficiario di un assegno.
La principale differenza tra le due sottoscrizioni sta nel fatto che con la
formula “sta bene la firma”, di norma, il cliente autentica quella del beneficiario preventivamente, senza dover essere presente in banca al momento dell’incasso, al fine di agevolare la sua identificazione e quindi l’incasso
del titolo, mentre con la formula “per conoscenza e garanzia” l’identificazione avviene al momento dell’esecuzione del pagamento, con la contestuale presenza del beneficiario e del cliente che sottoscrive la clausola.
Si tratta di una forma aggiuntiva di riconoscimento, attraverso la firma
apposta di fronte all’emittente (e convalidata dallo stesso) e quella posta in
banca dal beneficiario.
Anche in questo caso tale modalità di riconoscimento è sempre integrativa
e non sostituisce l’identificazione con documenti.
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A
3. GLI ASSEGNI E GLI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO
3.4.4 Le modifiche alla normativa antiriciclaggio
S.
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È comunque prassi consolidata che i dipendenti sottopongano suddette
operazioni alla verifica dei responsabili dell’unità operativa, prima di procede al pagamento degli assegni.
C
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Con decorrenza 30 aprile 2008 è entrato in vigore il d.lgs. 21 novembre
2007, n. 231 che apporta modifiche sostanziali alla normativa sulla lotta al
riciclaggio di denaro sporco e alla criminalità organizzata.
All’art. 49 sono esplicitamente indicate le limitazioni all’uso del contante e dei
titoli al portatore. Viene, infatti, inibito il trasferimento di denaro contante o
di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in
euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando
il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, importo che scende a 2.000 euro per i trasferimenti
effettuati tra soggetti che svolgono attività di money transfer, ossia di incassi
e trasferimenti fondi. Un’operazione unitaria di importo pari o superiore a
5.000 euro non può essere dolosamente frazionata in più movimenti di importo inferiore a 5.000 euro. Per “operazione frazionata” si intende “una
operazione unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore ai
limiti stabiliti [...] posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto
periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Il trasferimento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche,
istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. In tale caso il trasferimento per contanti deve essere effettuato mediante disposizione accettata
per iscritto dagli intermediari, previa consegna ai medesimi della somma in
contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia
del proprio domicilio.
Dunque gli assegni bancari e postali pari o superiori a 5.000 euro diventano
obbligatoriamente non trasferibili.
I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste
Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità, anche per importi
inferiori a 5.000 euro. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di
moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
I vecchi carnet di assegni, emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove
misure, potranno essere usati fino al loro esaurimento, anche per importi pari
o superiori a 5.000 euro; è necessario, però validarli inserendo la clausola di
“non trasferibilità”. Non sarà necessario, tuttavia, pagare l’imposta di bollo.
segue...
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