Informatica giudiziaria
Informatica e attività giudiziaria
Lucio Maggio – Ignazio Zangara
Anno Accademico 2009/2010
Informatica giudiziaria
Studio, ideazione e realizzazione di applicazioni
informatiche dirette ad automatizzare le attività che
si svolgono negli uffici giudiziari
Informatica giudiziaria documentaria
Creazione e gestione di banche dati giurisprudenziali
Informatica giudiziaria decisionale
Sistemi di aiuto alla decisione dei problemi giuridici implicati nel processo
Informatica giudiziaria gestionale amministrativa
Gestione del personale e dei mezzi degli uffici giudiziari
Informatica giudiziaria gestionale
Gestione dei procedimenti giurisdizionali
Sistemi integrati
ABBBBBB
AB
ABBB
Digitare il titolo
ABB
AJJre il titolo
ANNN
AM
DFJDFI
DKSFJK
- a livello di singolo ufficio giudiziario
- a livello geografico (distrettuale, nazionale ...)
Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati
DGSIA
(ex URSIA)
BA BO CA
CT
Coordinamento territoriale
(ex CISIA)
FI
GE
MI
NA PD
PA
ROMA
TO
LAMEZIA
Questioni preliminari
•È
utile informatizzare
giudiziario?
•È
possibile
giudiziario?
•È
informatizzare
il
procedimento
il
procedimento
legittimo informatizzare il procedimento
giudiziario?
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
TEMPI DELLA GIUSTIZIA
STRASBURGO (marzo 2009)
Nuovo richiamo dal Consiglio d’Europa all’Italia per le
condizioni della giustizia. Processi troppo lenti, enorme
accumulo di cause ‘in arretrato’ e ritardi nei pagamenti
degli indennizzi.
http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/politica/giustizia10/consiglio-processi/consiglio-processi.html
PROCESSO
Successione di fatti o fenomeni aventi
tra loro un nesso più o meno
profondo
(G. Devoto - G.C. Oli, Dizionario della lingua italiana)
Processus =
l’avanzare
il
(I. Lana, Vocabolario latino)
procedere,
Formalità introduttive del processo civile
Art. 99 c.p.c. (Principio della domanda): Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve
proporre domanda al giudice competente.
Art. 163 c.p.c. (Contenuto della citazione): La domanda si propone mediante citazione a
comparire a udienza fissa ...
Art. 165 c.p.c. (Costituzione dell’attore): L’attore ... deve costituirsi in giudizio ...
depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente
l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione ...
Art. 166 c.p.c. (Costituzione del convenuto): Il convenuto deve costituirsi ...
depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa [di risposta] … la
procura e i documenti che offre in comunicazione.
Art. 71 disp. att. c.p.c. (Nota di iscrizione a ruolo): La nota di iscrizione della causa nel
ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti …, del procuratore che si
costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e
dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
Formalità introduttive del processo civile
Art. 168 c.p.c. (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio):
All’atto della costituzione dell’attore ... su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il
cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma
il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell’atto di
citazione, delle comparse e delle memorie … e successivamente i processi verbali di
udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle
sentenze.
Art. 36 disp. att. c.p.c. (Fascicoli di cancelleria): Il cancelliere deve formare un
fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve la numerazione del
ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono
indicati l’ufficio … il giudice incaricato dell’affare … le parti, i rispettivi difensori muniti
di procura e l’oggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti
inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.
Presupposti normativi (1)
D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
Art. 4
1. È istituita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione ...
tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. L’Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e
professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è
nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina
del presidente, su proposta di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, gli altri quattro membri...
Presupposti normativi (1)
D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
Art. 3, 1° co.
Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche
amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi
informativi automatizzati.
Presupposti normativi (2)
L. 24 dicembre 1993, n. 537
Art. 2, 15° co.
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti,
per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla
legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se
realizzati mediante supporto ottico purché le procedure
utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate ...
dall’Autorità
per
l’informatica
nella
pubblica
amministrazione.
Presupposti normativi (3)
L. 15 marzo 1997, n. 59
Art. 15, 2° co.
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
I criteri e le modalità di applicazione del presente comma
sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i
privati, con specifici regolamenti da emanare...
Presupposti normativi (3)
DPR. 10 novembre 1997, n. 513
Art. 4, 1° co. (Forma scritta)
Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal
presente regolamento soddisfa il requisito legale della
forma scritta.
Presupposti normativi (3)
DPR. 10 novembre 1997, n. 513
Art. 19 (Sottoscrizione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni)
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione
comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale …
2. L’uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni
fine di legge l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.

Informatizzazione dell’area civile
Esperienze ‘pilota’
• Corte di Appello di Roma
• Tribunale di Monza
• Sistema POLIS (Tribunale di Bologna)
Scenari futuri
Corte di Appello di Roma
Programma di automazione delle cancellerie
•
•
•
•
•
•
Iscrizione delle cause a ruolo
Gestione del registro ruolo generale
Stampa copertine dei fascicoli
Agenda del giudice
Stampa dei dati statistici
Consultazione da remoto per via telematica
DM. 27 marzo 2000, n. 264
Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli
uffici giudiziari
Art. 3 (Tenuta dei registri)
1. I registri sono tenuti in modo informatizzato…
3. La competente articolazione del Ministero della giustizia …
può, su richiesta motivata del capo dell’ufficio interessato e
sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati,
autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.
Art. 15 (Archivio digitale dei provvedimenti)
1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello è
istituito un archivio … dove sono conservati in copia, le
sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale…
Tribunale di Monza
Sistema di ufficio integrato
•
•
•
•
Gestione della cancelleria
Gestione delle udienze
Gestione dei fascicoli
Gestione dei provvedimenti
Sistema POLIS
(Tribunale di Bologna)
Sistema integrato di gestione documentale per
Produzione
Archiviazione
Consultazione
delle sentenze e degli altri provvedimenti aventi
natura decisoria emessi in materia civile
POLIS
estende il concetto di unità documentale
• Sentenze
• Ordinanze
• Decreti
in testo integrale
(e non soltanto la massima)
Strutturazione in campi
• Intestazione
• Composizione dell’organo
giudicante
• Estremi del processo
• Indicazione anagrafica
delle parti
• Oggetto del procedimento
• Conclusioni
•
•
•
•
•
Svolgimento del processo
Motivi della decisione
Dispositivo della sentenza
Data della deliberazione
Sottoscrizione
Creazione di un
diritto giurisprudenziale bolognese
Problema dell’efficacia del precedente
giudiziale nei sistemi di civil law
Scenari futuri
Processo civile telematico
(PCT)
V. DI CATALDO - G. GIRLANDO,
Appunti per l’informatizzazione del processo civile,
Convegno “Diritto, Telematica e Amministrazione della
Giustizia” (Catania, 25 ottobre 1996)
Processo civile telematico (PCT)
DPR. 13 febbraio 2001, n. 123
Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti
Art. 4, 1° co. (Atti e provvedimenti)
Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere
compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma
digitale…
Formalità introduttive del processo civile
Vecchioprocesso
Nuovo
processo‘telematico’
‘cartaceo’
Art.
(Costituzione
in giudizio e deposito)
Art.9 165
c.p.c. (Costituzione
dell’attore): L’attore ...
La
parte
che procede
all’iscrizione
a ruolo o alla
costituzione la
in
deve
costituirsi
in giudizio
... depositando
in cancelleria
giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i
nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente
documenti probatori come documenti informatici o le copie
l’originale
citazione,
la procura
e i documenti
informatiche della
dei documenti
probatori
su supporto
cartaceo. offerti
in comunicazione ...
Art. 11, 1° co. (Iscrizione a ruolo)
La
di iscrizione
a ruolo può essere
per via
Art.nota166
c.p.c. (Costituzione
del trasmessa
convenuto):
Il
telematica
sottoscritto
con firma
convenutocome
devedocumento
costituirsi informatico
... depositando
in cancelleria
il
digitale.
proprio fascicolo contenente la comparsa [di risposta] …
la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Formalità introduttive del processo civile
Nuovo
Vecchioprocesso
processo‘telematico’
‘cartaceo’
Art. 168
(Iscrizione
della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio):
Art.
12 c.p.c.
(Fascicolo
informatico)
All’atto della costituzione dell’attore ... su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il
1.
La cancelleria
alla Contemporaneamente
formazione informatica
del
cancelliere
iscrive la causa procede
nel ruolo generale.
il cancelliere forma
fascicolo
d’ufficio,
contenente
attididel
processo
documenti
il fascicolo d’ufficio,
nel quale
inserisce gli
la nota
iscrizione
a ruolo,come
copia dell’atto
di
citazione, delleovvero
comparse le
e delle
memorie
… e successivamente
i processi atti
verbali
di
informatici
copie
informatiche
dei medesimi
quando
udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle
siano
stati depositati su supporto cartaceo.
sentenze.
Art.Nel
36 disp.
att. c.p.c.informatico
(Fascicoli di cancelleria):
Il cancelliere
deve formare
un
2.
fascicolo
sono inseriti
… anche
i documenti
fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve la numerazione del
probatori
in ècomunicazione
o prodotti
dalle parti
ruolo generaleofferti
sotto la quale
iscritto l’affare. Sulla copertina
di ogni fascicolo
sono o
comunque
acquisiti
al processo.
Per i documenti
probatori
prodotti
indicati l’ufficio
… il giudice
incaricato dell’affare
… le parti, i rispettivi
difensori
muniti
e l’oggetto.
Nella facciata
della copertina
è contenuto
l’indice deglinel
atti
odi procura
comunque
acquisiti
su interna
supporto
cartaceo
l’inserimento
inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.
fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato
dalla cancelleria...
Architettura del PCT
Processo civile telematico (PCT)
Il PCT si pone l’obiettivo di automatizzare i flussi informativi e
documentali tra i diversi ‘attori’ coinvolti in un procedimento
civile: utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici
giudiziari.
La fase di sperimentazione coinvolge le seguenti sedi pilota:
• Tribunale di Bari
• Tribunale di Bergamo
• Tribunale di Bologna
• Tribunale di Catania
• Tribunale di Genova
• Tribunale di Lamezia Terme
• Tribunale di Padova
Processo civile telematico (PCT)
L’avvocato - che accede per via telematica al sistema tramite un
Punto di Accesso (PdA) esterno - può:
• redigere e firmare l’atto di parte
• depositare l’atto di parte
• ricevere comunicazioni da parte dell’ufficio giudiziario nella
propria Casella di Posta Elettronica del Processo Telematico
(CPEPT)
• consultare via Internet (o via Intranet, presso gli uffici
giudiziari) le informazioni contenute nei registri di cancelleria e
nei fascicoli dei propri procedimenti (visualizzando gli atti
depositati telematicamente, propri e della controparte costituita)
Processo civile telematico (PCT)
L’ufficio giudiziario beneficia della completa automazione degli
eventi relativi all’iscrizione al ruolo ed al deposito degli atti di
parte, che andranno ad aggiornare il sistema di gestione
informatizzata dei registri di cancelleria.
Potrà inviare per via telematica i biglietti di cancelleria.
Potrà visionare il fascicolo informatico.
Informatizzazione
dell’area penale
Sistema Re.Ge.
Sistema integrato di supporto alle attività
degli uffici giudiziari penali
• Gestione dei registri
• Effettuazione di ricerche
• Stampa dei registri e delle copertine dei
procedimenti
• Visualizzazione delle pendenze
• Stampa dei dati statistici
Altri progetti area penale
Sistemi NDR_1 e NDR_2
Con il primo (Notizie di Reato – Scambio di dati tra la Banca Dati
Interforze ed il Registro Generale della Procura) è stato previsto che
attraverso il Sistema Informativo Interforze, esistente presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, siano inviati alle Procure della
Repubblica i dati di sintesi di ciascuna delle comunicazioni di reato
prodotte dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai competenti Procuratori
della Repubblica, in modo da predisporre automaticamente la ‘copertina’
del fascicolo processuale che si va formando presso l’Ufficio competente.
Il secondo ha lo scopo di ‘popolare’ il fascicolo, formato attraverso
NDR_1, con i documenti costituenti le “Notizie di Reato”, trasmessi in
formato elettronico, firmati digitalmente e crittografati, al fine di renderli
intelligibili al solo destinatario.
Altri progetti area penale
Digit copie
Il progetto nasce per la digitalizzazione del
fascicolo penale, ossia di tutto il flusso
documentale esistente nelle fasi di istruttoria del
Pubblico Ministero, di udienza preliminare e di
sentenza del Giudice per tutti i procedimenti
destinati al dibattimento, e per il rilascio di copie
digitali.
Altri progetti area penale
• Sistema informativo Procure generali e Corti di
Appello: banca dati delle sentenze e dei
provvedimenti impugnabili istituita presso
ciascuna Procura Generale
• SIDNA e SIDDA: banche dati comprendenti tutte
le informazioni relative ai processi di criminalità
organizzata
Altri progetti area penale
Itac@ (Information Technology Application for
Crimes) è un progetto nato dall’esigenza pratica di
un applicativo informatico in grado di effettuare il
calcolo, durante la pendenza del Ricorso per
Cassazione, del termine di prescrizione del reato e
della scadenza della misura cautelare, nonché di dare
allarmi in prossimità del verificarsi di tali eventi.
SIPPI (Sistema Informativo Prefetture
e Procure dell’Italia Meridionale)
È una banca dati centralizzata, presso la Direzione
Generale della Giustizia Penale, per la gestione di tutti i
dati e di tutte le informazioni relative ai beni “sequestrati
e confiscati” alle organizzazioni criminali nell’ambito
dei procedimenti ablativi.
Ciascuna scheda relativa ad un bene contiene, inoltre, le
informazioni inerenti alla consistenza, alla destinazione o
all’utilizzazione del bene medesimo.
Le cancellerie degli Uffici Giudiziari, l’Ufficio del Registro, il
Demanio, le Prefetture, le Questure ed i Comuni alimentano per
via telematica la banca dati.
Tribunale di Catania
Decreto ingiuntivo telematico
Dal 2008, il decreto ingiuntivo per via telematica ha valore legale.
Gli avvocati catanesi possono inviare, via Internet, i ricorsi per
ingiunzione alla cancelleria del Tribunale di Catania e ricevere
l’esito presso i loro studi legali.
L’emissione dei decreti ingiuntivi telematici, da parte dei
magistrati, e la pubblicazione, da parte della cancelleria,
avvengono in modalità elettronica.
Ciò consente di abbattere i costi, di migliorare la
qualità del servizio e di accelerare i tempi di rilascio
dei provvedimenti giudiziari.
Informatizzazione dell’area amministrativa
Esperienza ‘pilota’
Sito web “La giustizia amministrativa” (a cura
del Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa)
Scenari futuri
D.Lgs 5 marzo 2005, n. 82
Codice dell’amministrazione digitale
Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi al giudice amministrativo e contabile)
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi
abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet
delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e
contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono
contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul
sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele
previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Scenari futuri
Processo amministrativo
telematico
Firma digitale
DPR. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento contenente i criteri e le modalità per la
formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59
DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un
quadro comunitario per le firme elettroniche
DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in
materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10
D. Lgs. 5 marzo 2005, n. 82: Codice dell’amministrazione digitale
Documenti giuridicamente rilevanti
• individuazione univoca della provenienza dell’atto (paternità
dell’atto)
• irrifiutabilità dell’atto (certezza che il documento non venga
disconosciuto dal suo autore)
• immodificabilità del contenuto del documento (evitare che un
documento alterato sia assunto come autentico)
• segretezza (o riservatezza) del contenuto del documento
Documenti cartacei
Paternità e
irrifiutabilità
Segretezza e
immodificabilità
Sottoscrizione autografa
Art. 110 c.p.p., 1° co.
Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto … è
sufficiente la scrittura di propria mano, in fine
dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare
Accorgimenti meccanici (buste,
sigilli, punzoni) e deterrente
penale
Documenti informatici
Firma digitale
Documenti informatici
Firma digitale = sistema di crittografia a chiavi asimmetriche
Coppia di chiavi
crittografiche
correlate
Chiave
privata
Chiave
pubblica
Paternità, irrifiutabilità, immodificabilità
Il mittente cifra il documento con la sua chiave privata; il
destinatario decifra il documento con la chiave pubblica
del mittente
Mittente
Destinatario
Segretezza
Il mittente cifra il documento con la chiave pubblica del
destinatario; il destinatario decifra il documento con la
propria chiave privata
Mittente
Destinatario
Scarica

Informatica e attività giudiziaria