Maggio 2008
8 - Bisceglie 15 Giorni - 31
Bollettino Informativo a cura dell'Ufficio Stampa dell'Associazione Commercianti BISCEGLIE
ANNO VII - N. 10/2008 - www.confcommerciobisceglie.it
"Maestro del Commercio", il riconoscimento
ad alcuni commercianti biscegliesi
Cerimonia di consegna delle Aquile D’Argento, d’Oro e di Diamante ai maestri del commercio
con 25, 40 e 50 armi di attività ai commercianti che hanno presentato
A
ll’iniziativa,
voluta
da
Confcommercio della Provincia di Bari e
dall’associazione “50&Più Fenacom”, erano
presenti, tra gli altri, il presidente di
Confcommercio della Provincia di Bari,
Alessandro Ambrosi; il Direttore Leo
Carriera; il presidente della Camera di
Commercio Bari, Luigi Farace (nella foto);
il presidente della Provincia, Vincenzo
Divella; il sindaco Michele Emiliano, e i
rappresentanti delle forze dell’ordine.
Ai biscegliesi Gennaro Chiaromonte, Pietro De
Mango, Riccardo De Mango, Giuseppe Di Bitonto, Mauro
Gisondi, Mauro Liseno, Luisa Simone e Vito Valente, è stata
consegnata l’onorificenza di “maestro del commercio”. Un
riconoscimento loro assegnato per la dedizione
ultraquarantennale al lavoro, alla capacità di stare tra
la gente offrendo non solo i prodotti in vendita e i
servizi inerenti ma anche cortesia e disponibilità. Una
menzione speciale è stata dedicata alla memoria del
sen. Giuseppe Degennaro, ed è stata ritirata dalla
signora Degennaro, moglie del compianto uomo
politico punto di riferimento per l’economia, lo
sviluppo, la cultura pugliese. Il riconoscimento di
Maestro del Commercio è istituito a livello nazionale
a coloro: 1 - che presentano apposita domanda; 2 che hanno i requisiti di anzianità di attività richiesta; 3 - che
sono soci di “50&Più” sindacato degli anziani del commercio
aderente all’Enasco che è un patronato di assistenza di
Confcommercio.
Abolizione ICI sulla
prima casa
Abolizione del libretto
di idoneità sanitaria e
formazione sostitutiva
Alcuni chiarimenti da parte della
Confcommercio
A
seguito del Decreto-Legge del Governo approvato il 21
maggio, è abrogata a partire dal 1° gennaio 2008, l’I.C.I. per
l’abitazione principale e relative pertinenze (ad es. garages,
cantina e soffitta), e per le situazioni assimilate (ad es. unità
immobiliari adibite ad abitazione principale date in uso a
parenti entro il secondo grado, previa comunicazione al
Comune). L’abrogazione non riguarda le unità immobiliari
rientranti nelle categorie catastali A1 abitazioni signorili – A8
ville – A9 castelli. Novità anche per la dichiarazione ai fini
I.C.I.: con decorrenza anno 2008 (variazioni intervenute nel
2007) non vi è più l’obbligo di presentazione della dichiarazione
per quegli atti già presentati presso i notai o altre pubbliche
amministrazioni (ad es. contratti di compravendita). Resta
l’obbligo di dichiarazione per i casi in cui vi è diritto a usufruire
di una detrazione o riduzione dell’imposta (es. fabbricati
inagibili). Si rammenta, infine, che la scadenza per il pagamento
dell’acconto o rata unica è il 16 giugno 2008.
Testo Unico sicurezza sul lavoro
Documento di valutazione dei rischi
di Claudia Carriera
Mentre le norme contenute nel Testo Unico sono entrate in
vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., e quindi a
decorrere dal 15 maggio, l’art. 306 del decreto richiamato
stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 17 comma 1 lett. a)
(valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento)
e art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi) diventano efficaci
decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Pertanto, il 29 luglio scadono i termini per la revisione e
l’adeguamento della valutazione dei rischi e del documento
di sicurezza. Il datore di lavoro, in collaborazione con il
responsabile del servizi di prevenzione (rspp) e il medico
competente, nei casi previsti, dovrà quindi verificare che il
documento contenga: · una relazione sulla valutazione dei
rischi presenti durante l’attività ed i criteri adottati per valutarli
· l’indicazione delle conseguenti misure di sicurezza adottate
· il programma degli interventi per garantire nel tempo il
miglioramento delle misure · nominativi del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, del medico
A l via i corsi presso la Confcommercio di Bisceglie
Con un recente dispositivo legislativo la Regione Puglia ha abolito il
libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista addetto alla
preparazione, produzione, manipolazione, deposito, trasporto,
somministrazione e vendita di prodotti alimentari e di bevande in genere.
Ne dà notizia la Confcommercio di Bisceglie. Gli accertamenti sanitari e
la relativa certificazione sino ad oggi prevista in materia di disciplina di
produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti
da misure di autocontrollo, informazione e formazione secondo la
metodica di Haccp. La formazione del personale addetto, è finalizzata a
rafforzare comportamenti igienicamente corretti e a sviluppare
conoscenze in ordine al proprio stato di salute e ai collegati pericoli di
trasmissione di malattie attraverso gli alimenti. Al fine dell’ottenimento
della documentazione attestante l’avvenuta formazione, gli operatori
sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione della durata
complessiva di 4 ore e con periodicità quadriennale ai fini
dell’aggiornamento.
Il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale
alimentarista soggetto a tale obbligo sarà punito con sanzioni
amministrative che vanno da Euro 250 a Euro 1.000. Per informazioni
inerenti l’iscrizione ai corsi gli interessati potranno rivolgersi agli uffici
della Confcommercio di Bisceglie.
competente · l’individuazione delle mansioni che
espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono
riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione
e addestramento. Nella valutazione e nella rielaborazione
del documento, che deve avere data certa, il datore di lavoro
deve inoltre tener conto anche dei rischi collegati allo stress
“lavoro correlato” secondo l’accordo europeo siglato in data
8 ottobre 2004, dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato
di gravidanza, oltre che di quelli connessi alle differenze di
genere, di età e di provenienza da altri Paesi. Si ricorda,
infine, che la valutazione dei rischi e il relativo documento
dovranno essere rielaborati secondo i criteri sopra richiamati
in occasione di significative modifiche del processo
produttivo, dell’organizzazione del lavoro o della sicurezza,
in relazione al grado di evoluzione della tecnica , a seguito
di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria, ove prevista, ne evidenzino la
necessità.
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