federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
22 giugno 2012
Uff.-Prot.n° UL/AC/10276/237/F7/PE
Oggetto:
CCNL dipendenti farmacia privata.
Accordo apprendistato.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
Federfarma e le OOSS hanno sottoscritto l’Accordo per la disciplina dell’apprendistato nelle
farmacie del farmacista collaboratore, del commesso, del contabile e del magazziniere.
Si trasmette l’Accordo 14 giugno 2012 sottoscritto tra Federfarma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e
Uiltucs-Uil per la disciplina dell’apprendistato nelle farmacie.
Come è noto, il rinnovo del 14 novembre 2011 del CCNL per i dipendenti delle farmacie private ha
rinviato ad un successivo accordo la definizione della disciplina dell’apprendistato, unitamente ad
altre materie, al fine di adeguarla alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 167/2011 (v. circ.
Federfarma n. 420/2011).
Infatti, il d.lgs. n. 167/2011 rimette ai CCNL la disciplina dell’apprendistato nel rispetto di
determinati principi e, per evitare soluzioni di continuità nella stipulazione di nuovi contratti,
concedeva sei mesi di tempo, vale a dire sino al 25/04/2012, affinché le parti datoriali e le
rappresentanze dei lavoratori potessero pervenire ai necessari nuovi accordi.
A seguito di una complessa trattativa, le parti hanno raggiunto la necessaria intesa, rendendo così
fruibile uno strumento contrattuale particolarmente importante sia per incrementare l’occupazione
giovanile che per ridurre i costi operativi nelle farmacie.
L’Accordo riguarda le seguenti quattro figure professionali: Farmacista collaboratore (I livello),
Contabile d’ordine (IV liv.), Magazziniere (IV liv.), Commesso (IV liv.) ed è suddiviso in due parti,
una Parte generale, nella quale sono riportate le norme che disciplinano il rapporto di apprendistato
per tutte le predette figure professionali, e una Parte speciale, nella quale sono riportati i rispettivi
piani formativi .
Parte generale.
L’assunzione deve avvenire con contratto scritto e può prevedere un periodo di prova non superiore
a quello stabilito dal CCNL per i rispettivi livelli di assunzione. L’inquadramento segue anch’esso
le regole del CCNL, vale a dire:
Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected]
Cod. Fisc. 01976520583
Livello di Ingresso
Livello Intermedio
(dal 1° al 12°mese)
(dal 13°al 36° mese)
Livello di Uscita
Farmacista
1
1
1
Commesso
6
5
4
Magazziniere
6
5
4
Contabile
6
5
4
Il contratto di apprendistato per tutte le figure professionali ha una durata triennale.
Al termine dal contratto è consentito di recedere dando un preavviso di 45 giorni. In caso di
mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Nel contratto individuale di lavoro va riportato il piano formativo individuale (PFI).
La formazione ha una durata variabile a seconda delle figure professionali e potrà essere svolta
anche in modalità FAD (formazione a distanza), on the job ed in affiancamento. A tale formazione
tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge – ove prevista dalle normative regionali - la
formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui all’art. 4, comma 3, D. Lgs.
167/2011.
La formazione effettuata e la qualifica acquisita deve essere registrata nel libretto formativo del
cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale
provvedono all’attestazione dell’attività formativa con atto scritto.
Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può assumere non può essere
superiore a quello stabilito dalla legge, attualmente pari al 100% del personale in servizio.
La scadenza del contratto è prorogata in caso di malattia, infortunio o altre cause sospensive del
rapporto superiori a 30 giorni consecutivi, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi.
L’apprendista fruisce dell’integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro
in caso di malattia e infortunio.
La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi non può superare la
durata massima (36 mesi) prevista dalla legge, salvo che dal termine dell’ultimo periodo di
apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.
E’ possibile stipulare i contratti di apprendistato ad orario ridotto (part time). Tuttavia, per la figura
professionale del farmacista collaboratore la durata minima della prestazione lavorativa in regime di
part time non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.
E’, infine, previsto che in caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le parti si
incontreranno per apportare al presente accordo le opportune modificazioni.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, si inviano cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA
All. n. 1
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
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