Storia del diritto romano
SILLA
• Console nell’88 a.C. (guerra contro Mitridate re del Ponto)
• Rivolta di populares fomentata da Caio Mario con l’aiuto
del tribuno della plebe Publio Sulpicio Rufo (costui si fece
autore della proposta volta a ricomprendere i nuovi cives
italici in tutte le 35 tribù e di quella ‘ut Sillae imperium
abrogeretur’)
• Silla marcia su Roma con il suo esercito (dentro il
pomerio).
• Con un s.c. ultimum fece dichiarare Mario che
fuggì in Africa e Sulpicio che fu ucciso hostes rei
publicae (il senato dichiarò la nullità delle leggi
sulpicie, cassate perché ritenute imposte con la
forza).
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Lex de comitiis centuriatis et de tribunicia potestate
Lectio senatus (600)
Ripristinato l’ordine riparte per il Ponto (87-83 a.C.)
Mario se approfitta per tornare a Roma (L. Cornelio Cinna
suo partigiano eletto console; si attuano vendette e stragi)
• Mario assunto il 7^ consolato muore nell’86 a.C.
• Cinna assassinato dai suoi stessi soldati nell’84
a.C.
• Nell’83 a.C. Silla sbarca a Brindisi e il 25
agosto dell’82 entra in città (vittoria alla porta
Collina)
• 82 a.C. Lex Valeria de Sulla dictatore legibus
scribundis et rei publicae constituendae (per 3 anni 8179 a.C.)
• - Liste di proscrizione (beni immobili venduti e terreni
confiscati e assegnati ai veterani)
• 79 a.C. Silla si ritira a vita privata (morì l’anno
seguente)
RIFORME SILLA
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LEGES CORNELIAE DELL’88 a.C.
- de comitiis centuriatis
- de tribuniacia potestate
LEGES CORNELIAE DELL’82 a.C.
- de tribuniacia potestate
- de magistratibus
- iudiciaria
- de provinciis
- de sacerdotiis
- pretori (8), questori (20)
- frumentationes
- distribuzioni di ager publicus confiscato ex proscrizioni, lotti inalienabili
- quaestiones perpetuae
• 78 a.C. Lex Aemilia frumentaria (console
Emilio Lepido)
• 75 a.C. Lex Aurelia de tribunicia potestate
(console C. Aurelio Cotta)
• 70 a.C. Lex Aurelia iudiciaria (pretore L.
Aurelio Cotta)
GNEO POMPEO - CAIO GIULIO CESARE
POMPEO
77-73 a.C. campagna in Spagna
73-71 (col pretore Caio Licinio Crasso) bellum
Spartacium.
Alleanza tra Pompeo e Crasso (console nel 70
a.C.)
• 67 a.C. Lex Gabinia (ex tribuno Aulo Gabinio, imperium
triennale, su tutto il Mediterraneo e per 50 miglia entro la terra
ferma, 20 legioni e 500 navi)
• 66 a.C. Lex Manilia de imperio Cn. Pompei (guerra conclusa con
successo nel 63)
• Intanto a Roma: 63 a.C. Cicerone (ex tribuno Caio Manilio,
console, debella la congiura capeggiata L. Sergio Catilina
dichiarato ex s.c. ultimum hostis rei publicae, costretto alla fuga,
ma sconfitto e ucciso in battaglia nel 62 a Pistoia)
• Fine 62 a.C. Pompeo torna in Italia (congeda
l’esercito a Brindisi, nel gennaio 61 arriva nei
pressi di Roma e ottiene il trionfo)
• 59 a.C. Cesare ambiva a porre la candidatura
al consolato
• 1^ Triumvirato (per 5 anni: accordo privato tra Cesare
- Pompeo - Crasso)
• - 2 Leges Iuliae agrariae
• - Lex Vatinia de provincia Caesaris governo Gallia
Cisalpina, e Illirico con 3 legioni, il senato aggiunse la
Gallia Narbonense e una legione (per 5 anni: dall’1-359 all’1.3.54)
• - Cicerone mandato in esilio: Lex Clodia de capite civis romani
(aqua et igni interdictio), Lex Clodia de exilio Ciceronis (ritornerà a
Roma solo un anno e mezzo dopo nel 57 a.C.)
• Luglio 56 a.C. a Lucca prorogato il Triumvirato per altri 5 anni
(Giulia, figlia di Cesare, sposa di Pompeo)
• - Pompeo e Crasso (consoli per il 55 a.C., quindi il primo governo
della Spagna - in realtà rimase a Roma e vi mandò dei legati -, il
secondo della Siria, vi morirà nel 53)
• - Cesare (prorogato per altri 5 anni il governo delle Gallie e
dell’Illirico)
• - 54 a.C. muore Giulia
• 53-52 periodo di disordini a Roma (interreges)
• - 52 a.C. Pompeo è eletto a seguito di proposta
presentata dall’interrex Servio Sulpicio, previo parere
favorevole del senato, consul sine collega (cumula il
consolato e il proconsolato)
• Cesare ambisce a presentarsi candidato al consolato per il 48 a.C.
(dopo un decennio dal consolato del 59 a.C.) senza lasciare la sua
provincia (teme che, tornato a Roma, lo accusino per le
malversazioni e gli eccidi compiuti nelle Gallie
• Un plebiscito proposto collettivamente dai tribuni plebis nel 52
a.C. gli accordò la facoltà di candidarsi da assente
• - Lex Pompeia de iure magistratuum (presenza a Roma)
• Per recarsi a Roma Cesare avrebbe dovuto deporre l’imperium
proconsulare, rientrarvi come privato cittadino, senza il suo esercito
• - Delibera del senato del dicembre 50 a.C. perché sia Cesare sia
Pompeo depongano l’imperium (370 voti favorevoli - 22 contrarii).
Pompeo non accettò
• Il 27 dicembre con una lettera Cesare si dichiarò pronto a dare
esecuzione da parte sua a tale delibera del senato, ma i senatori il 1^
gennaio 49 si rimangiarono la precedente decisione e deliberarono che
Pompeo conservasse l’imperium mentre Cesare avrebbe dovuto
congedare l’esercito
• FU LA GUERRA CIVILE
• 7 gennaio 49 a.C. il senato vota il s.c. ultimum Cesare è dichiarato hostis rei
publicae
• 10 gennaio 49 a.C. Cesare passa con l’esercito il Rubicone
• Entra in Roma il 1 aprile 49 a.C.
• Pompeo fugge con le sue truppe e parte del senato a Brindisi ove si imbarca per
la penisola Balcanica
• Muove quindi verso la Spagna ove si trovavano i luogotenenti di Pompeo che
costringe alla resa, si volge, quindi, verso il rivale in Oriente, giunge in Epiro e
qui lo assedia senza fortuna a Durazzo; si dirige in Tessaglia, Pompeo non
riesce ad approfittare del momento favorevole, a Farsalo avviene lo scontro
decisivo che vede la vittoria di Cesare (9 agosto 48)
• Pompeo si ripara in Egitto (Tolomeo XIII e la sorella
maggiore Cleopatra VII), assassinato dai cortigiani del re
• Cesare muove guerra a Tolomeo XIII (Pompeo era pur
sempre un senatore romano e Cesare era per definizione
un ‘vincitore clemente’)
• Nel gennaio del 47 Tolomeo XIII sconfitto muore
annegato nel Nilo durante la fuga
CARICHE CESARE
Dittatore nel: 49, 48 (a tempo
indeterminato), febbraio 46 (per 10 anni),
agli inizi del 44 a vita
- Console nel: 48, 46 (per 5 anni
consecutivi), 45 (consul sine collega),
console (per 10 anni)
-
- Titolare della tribunicia potestas nel 48 (a
vita), della inviolabilità tribunizia senza
limiti di spazio nel 45;
- Titolare della praefectura morum nel 46
- Pontefice massimo
LEGES IULIAE
• 46 a.C. De provinciis
• 46 a.C. De magistratibus
• 46 a.C. iudiciaria
• 46 agraria
• 900 senatori
DALLA MORTE DI CESARE ALLA
NASCITA DEL PRINCIPATO
• RES GESTAE DIVI AUGUSTI (Svetonio)
• Monumentum Ancyranum (latino-greco)
• Monumentum Apolloniense (greco)
• Monumentum Antiochenum (latino-greco)
• Struttura Res Gestae
• 1. Praescriptio
• 2. Capp. 1-14: cariche ricoperte, onori attribuiti ad
Augusto
• 3. Capp. 15-24: impensae fatte a favore della res
publica
• 4. Capp. 25-34: le res gestae vere e proprie ovvero
le imprese militari compiute da Augusto
• Praescriptio
• ‘Delle imprese del divino Augusto, con le quali
sottomise il mondo all’impero del popolo
romano e delle spese che sostenne per la res
publica e per il popolo romano è qui di seguito
riportata una copia (dell’originale inciso su due
pilastri di bronzo eretti a Roma)’
• Praescriptio
• Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra[rum]
imperio populi Rom. subiecit, et impensarum, quas in rem
publicam populumque Romanum fecit, incisarum in
duabus aheneis pilis, quae su[n]t Romae positae, exemplar
sub[i]ectu
• Cap. I
• All’età di 19 anni, di mia iniziativa e a mie spese, misi insieme un
esercito per mezzo del quale ottenni la liberazione della res publica,
la quale era oppressa dalla dominazione di una fazione. Per tale
ragione il Senato, essendo consoli Gaio Pansa e Aulo Irzio, decretò,
a titolo di onore, di annovevrarmi all’interno del suo ordine,
attribuendomi il rango di consolare relativamente all’espressione del
mio parere e mi attribuì l’imperium. Ordinò che io, quale
propretore, assieme con i consoli, provvedessi a che la res publica
non avesse a subire alcun danno. Nello stesso anno, inoltrre,
essendo stati uccisi in battaglia entrambi i consoli, il popolo mi
attribuì la carica di console e quella di triumviro per la ricostituzione
della res publica’
• Cap. 1.
• Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata
impensa comparavi, per quem rem publicam a dominatione
factionis oppressam in liberatatem vindicavi. Eo [nomi]ne senatus
decretis honorif[i]cis in ordinem suum m[e adlegit C. Pansa et A.
Hirti]o consulibus, con[sula]rem locum sententiae ferendae, et
imperium mihi dedit. Res publica, n[e quid detrimenti caperet, a]
me pro praetore simul cum consulibus pro[viden]dum [iussit.
P]opulus autem eodem anno me consulem, cum [cos. uterqu]e in
bel[lo ceci]disset, et triumvirum rei publicae costituend[ae creavit].
• Cap. VII
• Fui uno dei triumviri per la ricostituzione
della res publica per 10 anni di seguito
• [Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fuit
per continuos an]nos [decem.
• Cap. XXV
• …Tutta l’Italia spontaneamente giurò nelle mie
parole e mi proclamò comandante della guerra
in cui vinsi ad Azio. Giurarono sulle mie stesse
parole le province delle Gallie, della Spagna,
dell’Africa, della Sicilia e della Sardegna…
• …iuravit in mea verba tota Italia sponte sua, et me
belli quo vici ad Actium ducem depoposcit;
iuraverunt in eadem verba provinciae Galliae,
Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia …
• Cap. XXXIV
• Durante il 6^ e il 7^ consolato, dopo che posi fine alle guerre civili,
essendo titolare la mia persona per consenso universale di ogni
supremo potere, rimisi la res publica alle libere decisioni del senato
e del popolo romano. Per questo mio merito fui appellato tramite
senatoconsulto ‘Augusto’. La porta della mia casa fu ornata
pubblicamente di alloro, sopra di essa fu posta una corona civica e
nella curia Giulia venne collocato uno scudo d’oro, la cui iscrizione
evidenziava che il senato ed il popolo romano l’offfrivano a
celebrazione del mio valore, della mia clemenza, della mia giustizia e
della mia pietà. Da allora fui superiore a tutti per auctoritas, ma non
ebbi alcuna potestà maggiore degli altri cives, i quali mi furono
anche colleghi nella magistratura.
• In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per
consensum universorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea
potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli. Quo pro
merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes
aedium mearum vestiti publice coronaque civica super ianuam meam
fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum
populumque Romanum dare virtutis clementiaeque et iustitiae et
pietatis caussa testatum est per eius clupei inscriptionem. Post id tempus
auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui
quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt.
IL PROBLEMA DELLA SUCCESSIONE
• Mancanza di un criterio di successione
• Per Ottaviano Augusto vi era stata l’assunzione di una somma di
poteri, ciascuno conferito separatamente dal senato e dal popolo,
senza alcuna base istituzionale (consensus universorum,
auctoritas)
• - Prassi: LEX DE IMPERIO (VESPASIANI, 69-70 d.C.)
• adozione
• associazione al potere (sostanziale regolamentazione ereditaria,
dinastie: Giulio/Claudia, Flavi, Antonini, Severi)
• Investitura ad opera degli eserciti
LA NUOVA BUROCRAZIA IMPERIALE
• Organi repubblicani (magistrature, assemblee
popolari, senato)
• LA FIGURA DEL FUNZIONARIO
• (tempo
indeterminato,
retribuzione,
competenza delegata in rappresentanza del
princeps poi imperatore)
• VERTICE
AMMINISTRAZIONE
CENTRALE
• - 2 (poi 3) Praefecti Praetorio (praetoria cohors)
• - 1 Praefectus urbi
• - 1 Praefectus annonae
• - 1 Praefectus vigilum
• (1 Praefectus Aegypti, iuridico, idiologo)
• UFFICI CANCELLERIA IMPERIALE
• - Ab epistulis
• - A libellis
• - A memoria
• - A rationibus
• CURATORES (viarum, aquarum, aedium
sacrarum, riparum Tiberis etc.)
• CONSILIUM PRINCIPIS (CONSISTORIUM)
FONTI DEL DIRITTO: DALLA
REPUBBLICA AL PRINCIPATO
• 1. LEGGI COMIZIALI (PLEBISCITA)
• 2. SENATUSCONSULTA (I SEC. A.C. IUS
HONORARIUM - I-II SEC. D.C. IUS CIVILE)
• 3.
EDITTI
MAGISTRATUALI
(CODIFICAZIONE CON SALVIO GIULIANO
135 D.C.)
• 4. GIURISPRUDENZA
• SINO ALLA FINE DEL IV SECOLO
RELIGIOSA
(INTERPRETATIO
PONTIFICALE)
POI
LAICA
(PROFESSIONALE,
IUS
CONTROVERSUM)
• - 312 A.C. APPIO CLAUDIO CIECO - GNEO
FLAVIO (LIBER ACTIONUM)
• - 254 A.C. TIBERIO CORUNCANIO
(PUBLICE PROFITERI)
• - 198 A.C. SESTO ELIO PETO CATO
(TRIPERTITA)
• NASCITA
DELLA
LETTERATURA
GIURIDICA
• ALL’ATTIVITA’ RESPONDENTE (AGERE,
CAVERE, RESPONDERE)
• SI
AFFIANCA
QUELLA
PIU’
PROPRIAMENTE
SISTEMATICA,
DI
RIFLESSIONE E DI ELABORAZIONE
GENERALE DEL DIRITTO, NONCHE’ DII
INSEGNAMENTO
• - GIURISTI CHE (RI)FONDARONO IL
DIRITTO
CIVILE
(PUBLIO
MUCIO
SCEVOLA, MARCO GIUNIO BRUTO,
MARCO MANILIO)
• - QUINTO MUCIO SCEVOLA
• - SERVIO SULPICIO RUFO (SCUOLA: AULO
OFILIO, ALFENO VARO)
• I SEC. D.C.
• SCUOLE PROCULIANI - SABINIANI (O
CASSIANI)
• DERIVANO DAL CONTRASTO PERSONALE
TRA I 2 GIURISTI:
• 1. ANTISTIO LABEONE
• 2. ATEIO CAPITONE
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SABINIANI
- MASURIO SABINO (IUS PUBLICE RESPONDENDI)
- CASSIO LONGINO
- GIAVOLENO PRISCO
- SALVIO GIULIANO
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PROCULIANI
- PROCUILO
- NERAZIO PRISCO
- CELSO
• EPOCA ANTONINI (138-192 D.C.)
• - SESTO POMPONIO
• - GAIO
• - ULPIO MARCELLO
• - CERVIDIO SCEVOLA
• EPOCA SEVERI (193-235)
• - EMILIO PAPINIANO
• - PAOLO
• - ULPIANO
• - ERENNIO MODESTINO
• LE DIVERSE TIPOLOGIE DI OPERE
GIURISPRUDENZIALI (LETTERATURA
GIURIDICA)
• 1. OPERE CASISTICHE (libri responsorum,
quaestionum, epistularum, digestorum)
• 2. OPERE DI COMMENTO (libri ad
Quintum Mucium, ad Sabinum, ad edictum)
• 3. OPERE DIDATTICHE (Institutiones,
liber singularis enchiridii di Pomponio)
• 4. OPERE RELATIVE AD
ARGOMENTI DI DIRITTO
PUBBLICO (libri de officio)
• 1.
LIBRI
RESPONSORUM,
QUAESTIONUM,
EPISTULARUM,
DIGESTORUM
• 2. LIBRI AD SABINUM (ius civile), LIBRI
AD EDICTUM (ius honorarium)
• 3. INSTITUTIONES, LIBER SINGULARIS
ENCHIRIDII di Pomponio)
• 4. LIBRI DE OFFICIO
• PROVVEDIMENTI
NORMATIVI
IMPERIALI
(CONSTITUTIONES PRINCIPIS/IMPERATORIS,
LEGES#IURA - IUS NOVUM#IUS VETUS/VETERA
IURA)
• 1. EDICTUM 2. MANDATUM 3. DECRETUM 4.
EPISTULA 5. RESCRIPTUM/SUBSCRIPTIO
• (1,2 LEGES GENERALES - 3,4,5: LEGES
SPECIALES)
• 6. PRAGMATICA SANCTIO (PARS ORIENTISPARS OCCIDENTIS )
DOMINATO (ETA’
POSTCLASSICA - BASSO IMPERO)
• DIOCLEZIANO E LA TETRARCHIA
• C. Aurelio Valerio Diocleziano
Massimiano
• (17.11.284 Augustus, Iovius)
(Cesare, Augustus dal 286, Herculeus)
• Galerio (13.293 Cesare)
Costanzo Cloro (1.3.293 Cesare)
• 1^ Tetrarchia
• C. Aurelio Diocleziano + Galerio (regioni danubiane, balcaniche e
Oriente)
• Massimiano + Costanzo Cloro (Italia e province occidentali)
• 1.5.305 i due Augusti, Diocleziano a Massimiano abdicano
•
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•
•
2^ Tetrarchia
Galerio (Augusto) - Massimino Daia (Cesare, scelto da Diocleziano)
Costanzo Cloro (Augusto) - Severo (Cesare, scelto da Diocleziano)
Esclusi dalla successione: Massenzio (figlio di Massimiano, si fa
nominare Augusto a Roma dai pretoriani il 28.10.306) - Costantino
(figlio di Costanzo Cloro, dopo la morte del padre, 25.7.306, le truppe
stanziate in Britannia lo acclamano Augusto)
• Galerio si oppone: riconosce Costantino solo Cesare di Severo
(Augusto) e indica come altro Cesare Licinio
• Nel 307 Severo muore
• Interventi di Massimiano (pro figlio) e di Diocleziano (Augusti: Galerio
e Licinio, Cesari col titolo di filii Augustorum Massimino e Costantino,
soluzione respinta dai due Cesari e da Massenzio)
• Si ebbero 5 Augusti (Massenzio, Massimino
Daia, Costantino, Galerio, Licinio)
• Conflitto dinastico successorio
• Escono di scena nel
• 310 Massimiano
• 311 Galerio
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Gli Augusti rimasti si dividono l’Impero:
Costantino (Occidente)
Massenzio (Italia e Africa)
Licinio (regioni danubiane e balcaniche)
Massimino Daia (Asia Minore e Egitto)
Escono di scena
Massenzio (28.10.312, sconfitto da Costantino nella battaglia di
Ponte Milvio)
• 313 Massimino Daia (sconfitto da Licinio)
• 324 Licinio (sconfitto da Costantino)
• Costantino (324-22.5.337, sua morte tenuta segreta sino al
9.9.337)
• 3 figli (successione dinastica)
• Costantino II (Occidente)
• Costante (Occidente)
• Costanzo (Oriente)
• Escono di scena
• 340 Costantino II (sconfitto da Costante, Aquileia)
• 350 Costante (sconfitto da Magnezio)
• 353 Magnezio (sconfitto da Costanzo)
• 360 Giuliano (marito di Elena, figlia di Costanzo,
dal 354 Cesare) acclamato Augusto dalle truppe
stanziate nelle Gallie
• Costanzo muore per malattia il 3.11.361
• Giuliano muore il 26.6.363, le truppe acclamano il
primicerius domesticorum Flavio Gioviano
• Flavio Gioviano muore nel febbraio 364
• Valentiniano I (Occidente, Milano) - Valente
(Oriente Costantinopoli)
• Novembre 375 muore Valentiniano I
• Graziano (Valentiniano II: Illirico, Italia, Africa)
• 9.8.378 Valente muore sconfitto ad Adrianopoli (Unni,
Ostrogoti)
• 19.1.379 Graziano associa al potere quale Augusto lo spagnolo
Flavio Teodosio
• 383 Magno Massimo (Britannia)
• Escono di scena:
• Graziano agosto 383 (ucciso a tradimento)
• Magno Massimo 388 (fatto uccidere da Teodosio I, Aquileia)
• Valentiniano II 392 (ucciso da Eugenio)
Eugenio si proclama Augusto dell’Occidente
Teodosio I invade l’Italia (393-394)
17.1.395 muore Teodosio I
Arcadio (Oriente, Costantinopoli)
Onorio (Occidente, Ravenna, Stilicone sino al 408)
Definitiva divisione dell’Impero in due parti
407 muore Arcadio (succede Teodosio II, sino al 450)
423 muore Onorio (succede Giovanni e poi dal 425, sino al
455, Valentiniano III)
476 Odoacre capo delle truppe degli Eruli depone Romolo
Augustolo e invia a Zenone, imperatore dell’Oriente, le
insegne imperiali (fine Impero d’Occidente)
RIFORME DIOCLEZIANO
Amministrativa
Eccettuata Roma e il contado circostante l’Italia =
province (annona, correctores, praesides, proconsules)
12 diocesi (vicarii) - Roma (Praefectus urbi)
Amministrazione centrale (Praefectus praetorio, rationalis
summae rei, magister rei privatae)
Esercito (limitanei, comitatus, duces)
23.2.303 Ediito di Nicomedia (+ 3 editti successivi)
RIFORME COSTANTINO
• Consistorium (ex consilium a partire da Adriano), vi
partecipano gli alti funzionari di corte: quaestor sacri
palatii, comes sacrarum largitionum, comes rerum
privatarum, magister officiorum (officia, scrinia)
• Esercito (comitatus rafforzato, magister peditum e
magister equitum)
• Praefecti
praetorio
(funzionario
non
più
dell’amministrazione centrale ma periferico), 4 Prefetture
(Oriente, Italia, Gallia, Illirico)
• 313 Editto di Milano (311 Editto di tolleranza di
Galerio)
• 314 Concilio di Arles (contro i Donatisti)
• 325 Concilio di Nicea (contro gli Ariani)
• CESAROPAPISMO
• 330 fondazione di Costantinopoli
FONTI COGNIZIONE ETA’
POSTCLASSICA
•- RACCOLTE DI LEGES
•- RACCOLTE DI IURA
•- RACCOLTE MISTE (LEGES E
IURA)
• RACCOLTE DI LEGES
• Codex Gregorianus (291-293 d.C.)
• Codex Hermogenianus (293-294 d.C.)
• Codex Theodosianus (429-438 d.C.)
• (Novellae Post-teodosiane) (post 438 d.C.)
• Constitutiones Sirmondianae (ante 438 d.C.)
• RACCOLTE DI IURA
• Pauli Sententiae (età dioclezianea)
• Tituli ex corpore Ulpiani
• Epitome Gai
• Fragmenta Augustudunensia (IV-V sec. d.C.)
• Scholia Sinaitica (post Codice Teodosiano)
• Libro siro romano di diritto (V sec. d.C.)
• RACCOLTE MISTE (LEGES E IURA)
• Vaticana Fragmenta (IV-V sec. d.C.)
• Collatio (390-438 d.C.)
• Consultatio (prima metà V sec. d.C.)
• Le Leggi romano barbariche
• (Lex Romana Wisigothorum 506 d.C. - Lex
Romana Burgundionum 516 d.C. - Edictum
Theodorici regis (non post 466 o 526 d.C.)
• La disciplina imperiale in ordine all’utilizzo
degli iura (Valentiniano III e Teodosio II)
• La cd. LEGGE DELLE CITAZIONI (CTh.
1.4.3, Ravenna, 7.11.426)
• CTh. 1.4.3 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad
senatum
• Confermiamo tutti quanti gli scritti di Papiniano, Paolo,
Gaio, Ulpiano e Modestino, in modo che a Gaio sia
attribuita la stessa autorità che a Paolo a Ulpiano e agli altri,
e possano essere citati passi dell’intera sua opera.
• Anche la dottrina di coloro i cui trattati e opinioni tutti i
suddetti utilizzarono nelle loro opere vogliamo che sia
valida; e cioè la dottrina di Scevola, Sabino, Giuliano e
Marcello e di tutti coloro che quei giuristi citarono,
purché tuttavia i loro libri, per l’incertezza dovuta
all’antichità vengano confermati mediante la collazione
dei manoscritti.
• Quando poi vengono prodotte diverse opinioni
prevalga il maggiore numero di autori oppure,
qualora il numero sia uguale, preceda l’autorità di
quella parte in cui spicca Papiniano, persona
d’eccezionale ingegno, che come prevale sui
singoli, così è meno autorevole rispetto a due.
• Inoltre, decidiamo, come da tempo stabilito, che siano
invalidate le Note di Paolo e Ulpiano fatte sull’opera di
Papiniano. Quando poi siano citate in egual numero
opinioni contrastanti di quei giuristi, la cui autorità è
riconosciuta uguale, la prudenza dei giudici sceglierà
quali siano da seguire. Decidiamo anche che le
Sententiae di Paolo valgano sempre.
• La disciplina imperiale in ordine all’utilizzo delle
leges generales e delle leges speciales (Valentiniano
III e Teodosio II)
• CI. 1.14.3, e CI. 1.14.2, Ravenna, 7.11.426
• CI. 1.14.3: Impp. Theodosius et Valentinianus AA.
ad senatum
• Come leggi generali si osservino da tutti egualmente
in futuro quelle che, da noi inviate alla venerabile
assemblea, sono composte come orazioni o sono
denominate con il vocabolo di editto in esse
inserito (oratione conduntur vel inserto edicti
vocabulo nuncupantur),
• Sia che una decisione spontanea le abbia a noi
suggerite, sia che una supplica o relazione o una
controversia iniziata abbia dato occasione alla legge
(sive eas nobis spontaneus motus ingesserit sive
precatio vel relatio vel lis mota legis occasionem
postulaverit).
• Infatti è sufficiente che esse siano registrate con
il nome di editto (nam satis est edicti eas
nuncupatione censeri) o pubblicate a tutte le
popolazioni con una notifica dei giudici o che
con tutta chiarezza vi sia contenuto che i
principi decisero che quanto era stabilito per
certi casi decidesse anche il destino delle cause
simili.
• Ma anche se una legge è chiamata generale o
è stato decretato che concerna tutti, otterrà
la forza dell’editto …
• 6 CRITERI FORMALI da cui è possibile dedurre la generalità della lex:
• 1) Leggi che hanno la forma di orazioni inviate al senato (si tratta anche del
provvedimento in esame).
• 2) Le leggi espressamente qualificate come editto
• 3) Le leggi pubblicate in tutte le province con un programma del magistrato
preposto all’amministrazione provinciale
• 4) Le leggi che contengono espressamente l’ordine di estendere il
contenuto alle questioni simili (categoria ambigua dal momento che non è
facile decidere quali cause sono simili ad un certo caso regolato per la
prima volta)
• 5) Le leggi chiamate generali
• 6) Le leggi in cui si dice che concernono tutti
• CI. 1.14.2 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad
senatum
• Le cose che abbiamo stabilito in base alle relazioni o ai
suggerimenti dei giudici, in casi introdotti per consultazione
nella sala comune dei fiorentissimi patrizi del nostro sacro
palazzo, o anche ciò che abbiamo concesso a qualsivolgia
corporazione, legato, provincia, città o curia, non siano
considerate disposizioni generali, ma abbiano valore di
legge solo per quei casi e persone per le quali sono state
promulgate, e non siano ritrattate da alcuno
• subirà una nota d’infamia colui che vorrà interpretarle
astutamente o contestarle una volta ottenuto il rescritto, e
non avrà frutto di quanto sia stato estorto con
dissimulazione; e i giudici, se avranno dissimulato od
ascoltato ulteriormente il litigante o ammesso qualche cosa
da allegare o l’avranno riferita a noi con una qualche
apparenza di ambiguità, devono essere puniti con una
condanna di trenta libbre d’oro
RACCOLTE DI LEGES
• I CODICES
• PRIVATI
• Codex Gregorianus (291-293 d.C.)
• Codex Hermogenianus (293-294 d.C.)
• UFFICIALE
• Codex Theodosianus (429-438 d.C.)
IL CODICE TEODOSIANO
Impp. Theodosius
Valentinianus AA. ad senatum
• CTh.
1.1.5
et
• Sul modello dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano
decretiamo siano raccolte tutte le costituzioni che l’illustre
Costantino e dopo di lui i divini principi e noi stessi
proponemmo fondate sulla forza degli editti e sulla sacra
generalità (edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas)
• E in primo luogo i titoli, che sono termini che delimitano gli
argomenti, devono essere separati in modo tale che quando
una sola costituzione, espressa in diversi capitoli, si riferisca
a più titoli, ogni cosa venga collocata ove è più opportuna;
• poi, quando una diversità dia luogo ad un duplice
interpretazione, essa venga controllata in base all’ordine
delle formulazioni e non solo considerando i consolati e
ricercando il periodo dell’Impero, ma dimostrando
attraverso la composizione dell’opera stessa che le leggi
posteriori hanno maggiore validità
• inoltre anche le parole stesse delle costituzioni pertinenti
all’argomento devono essere conservate, eliminando quelle
che sono state aggiunte alla cosa da stabilire non per
intrinseca necessità. Ma mentre sarebbe più semplice e più
giusto, omesse quelle che sono invalidate da costituzioni
successive, porre in evidenza solo quelle che si converrà di
far valere, ammettiamo tuttavia che questo codice ed i
precedenti sono stati composti per i più diligenti,
all’intenzione dottrinale dei quali si attribuisce di voler
conoscere anche quelle regole che, affidate al silenzio,
caddero in desuetudine, valevoli solo per i casi del loro
tempo
• E da questi tre codici, e dai trattati e dai responsi dei giuristi
attinenti ai singoli titoli, grazie all’opera degli stessi uomini
che redigeranno il terzo codice, sarà prodotto un altro
codice, che non permetterà alcun errore né alcuna
ambiguità il quale, chiamato col nostro nome, mostrerà le
regole che tutti dovranno seguire o evitare (Codex
magisterium vitae) ... .
• In futuro, peraltro, se ci piacerà promulgare qualche legge, dovrà valere
nell’altra parte dell’unitissimo impero, in modo che non sia fondata su
una dubbia fiducia o su asserzioni dei singoli, ma sia trasmessa da quella
parte in cui è stata stabilita, insieme con le sacre lettere imperiali, per
essere ricevuta anche nelle cancellerie dell’altra parte e pubblicata con le
formalità degli editti. La spedizione dovrà infatti essere accettata ed
applicata senza esitazione, mentre il potere di revocarla e di emendarla
sarà riservato alla nostra clemenza. Inoltre sarà necessario annunziarle
reciprocamente né potranno essere ammesse in modo diverso.
• Data a Costantinopoli il 26 marzo del 429
• CTh. 1.1.6 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum
quelle
che) si ordinò che valessero o fossero pubblicate in
determinate province o in determinati luoghi, che il divo
Costantino e i successivi principi e noi stessi proponemmo
(OMNES
EDICTALES
GENERALESQUE
CONSTITUTIONES VEL IN CERTIS PROVINCIIS
SEU LOCIS VALERE AUT PROPONI IUSSAE)
• Tutte le costituzioni edittali e generali (o quelle che - comprese
• siano differenziate dai titoli, indicatori degli argomenti, in
modo che le più recenti possano apparire non solo
mediante il conteggio dei consoli e dei giorni, ma anche
mediante l’ordine della composizione. E se qualcosa di esse
sia divisa in più capitoli, ciascuno di essi, distinto dagli altri,
sia posto sotto il titolo adeguato; e tralasciate in ogni
costituzione le cose non pertinenti all’argomento da definire
sia lasciato il solo diritto.
• Affinché questo, riassunto in brevità, rifulga con chiarezza,
diamo a coloro che si apprestano a quest’opera la potestà di
togliere le parole superflue e di aggiungere le necessarie e di
mutare le ambigue e di emendare le irragionevoli,
naturalmente allo scopo che con questi mezzi spicchi
illuminata ciascuna costituzione.
• Saranno compilatori di questo Codice … in modo che
nessun ostacolo possa impedire il completamento del
codice valevole per tutti i casi e processi, che non lascerà
alcun posto fuori di sé ad una nuova costituzione, se non a
quella che sarà promulgata dopo la edizione di questo.
• Data a Costantinopoli il 20 dicembre del 435
• Le Novellae (Nuove costituzioni) Postteodosiane) (post 438 d.C.)
• Le Constitutiones Sirmondianae (ante 438 d.C.)
• Raccolta privata precedente il CTh. di 16
costituzion i emanate tra il 333 e il 425 (spiegare
perché precedente). Contenuta in manoscritti
della Gallia, prende il nome dal genuita
Sirmond che per primo la pubblicò nel 1631
RACCOLTE DI IURA
• Pauli Sententiae (età dioclezianea)
• Opera in 5 libri (suddivisi in titoli e i) costituita da
un nucleo originario di massime paoline ad filium,
crestomanzia tratta da vari altri giuristi 8ci è
pervenuta attraverso le leggi romano barbariche,
LRW, LRB, nonché i VF la Collatio, la Consultatio
e i Digesta di Giustiniano
• Prevalenza attribuitale dalla Legge delle citazioni
• Tituli ex corpore Ulpiani
• Opera elementare in 29 titoli nota attraverso
un codice pergamenaceo dell’XI XII secolo,
sembra ricalcare le Istituzioni di Gaio, forse
un epitome postclassica del manuale gaiano
• Epitome Gai (detto anche Gaio visigotico perché
conservato nella LRW)
• Un riassunto in 2 libri (personae e res non
actiones, spiegare) delle Istituzioni di Gaio
• Fragmenta Augustudunensia (maestro occidentale
del IV-V sec. d.C.)
• Scoperti verso la fine dell’800 nella biblioteca di
Autun in Francia, parafrasi delle Istituzioni di Gaio
• Scholia Sinaitica (post Codice Teodosiano
più volte richiamato)
• Commenti in greco ai libri 35-38 di Ulpiano
ad Sabinum, scritti su fogli di papiro e
scoperti nel convento di S. Caterina sul Sinai
• Libro siro romano di diritto (V sec. d.C.
Leone I 457-473, del quale l’autore
dell’opera richiama varie disposizioni, non
altrettanto per gli imperatori successivi)
• Opera in 127 paragrafi di cui si hanno 3
versioni in lingue orientali , siriaca, araba e
armena, e una traduzione greca
COMPILAZIONI MISTE (LEGES E IURA)
• Vaticana Fragmenta (IV-V sec. d.C.)
• Scoperti nel 1821 dal Cardinale Angelo Mai,
all’atto di consultare un codice della Biblioteca
Vaticana (codex rescriptus) opera incompleta,
l’amanuense non utilizzò tutti i fogli dell’opera per
scrivere quella nuova. Glia autori utilizzati sono
Paolo, Ulpiano, Papiniano; quanto alle costituzioni
imperiali risalgono al periodo 205-337, oltre ad una
di Valente, Valentiniano II e Graziano del 367-372
• (Mosaicarum et romanarum legum) Collatio (390-438 d.C.)
• 3 manoscitti: Berlino, Vienna, Vercelli, si possiedono 16
titoli, 14 dedicati al diuritto penale e 2 al diritto privato
(deposito e successione legittima), i giuristi utilizzati sono
quelli della legge delle citazioni, le costituzioni sono tratte
dai Codici Gregoriano ed Ermogeniano oltre ad una
costituzione del 390 di Valentiniano II, Teodosio e
Arcadio. Ogni fonte latina è preceduta da un versetto
dell’antico testamento (comparazione in chiave derivativa
del diritto mosaico e di quello romano)
• Consultatio (prima metà V sec. d.C.)
• Breve raccolta di pareri resi da un ignoto
giureconsulto di Arles, ritrovata su un
manoscritto del XVI secolo, a supporti di tali
pareri il giureconsulto richiama brani delle
PS e costituzioni dei codici Gregoriano
Ermogeniano e Teodosiano
LEGGI ROMANO BARBARICHE
• Lex Romana Wisigothorum (Breviarium Alaricianum) 506
d.C., promulgata a Tolosa da Alarico II. Si applica ai soli
romani della Gallia meridionale e della Spagna soggetti ai
visigoti
• Contiene costituzioni tratte dal CTh., il corpo delle novelle
post-teodosiane, un estratto dei codici G. ed E. (considerati
tra gli iura), ampie attestazioni delle PS l’Epitome Gai, un
frammento dei Responsa di Papiniano. Ogni brano
eccezion fatta per l’Epitome Gai è seguito da una
Interpretatio
• Lex Romana Burgundionum 516 d.C., emanata
da Gundobado II re dei Burgundi
• Si applica ai soli romani residenti nella Gallia
sudorientale, strutturata in 47 titoli divisi in
paragrafi
• Le fonti utilizzate sono il CTh. Il CG il CE, le
PS, le Institutiones di Gaio, forse i libri ad
edictum di Ulpiano
• Edictum Theodorici regis (466 o 526 d.C.)
• Paternità incerta o Teodorico II Visigoto morto nel 466 a
Tolosa, sovrano nella Gallia Meridionale o a Teodorico il
Grande, ostrogoto morto nel 526, sovrano in Italia
• Rilevanza territoriale, si applica sia ai romani sia ai
barbari, consta di 154 articoli.
• Le fonti sono in primo luogo il CTh. Poi le NpostTh., tra
i giuristi Gaio, Papiniano, Ulpiano e Paolo (soprattutto le
PS)
COMPILAZIONE DI GIUSTINIANO
(CORPUS IURIS CIVILIS)
• Haec quae necessario (ciò che è necessario) 13.2.528, dispone la
compilazione del Novus Codex
• Summa rei publicae (tuitio) (la sicurezza fondamentale dell’Impero)
7.4.529, dispone la pubblicazione del Novus Codex
• Deo auctore (grazie a Dio) 15.12.530, dispone la compilazione del
Digesto
• Imperatoriam (maiestatem) (la maestà dell’imperatore) 21.11.533,
dispone la pubblicazione delle Institutiones
• Tanta (providentia) (così grande è la provvidenza) - Dedoken (Dio ci
diede) 16.12.533, dispongono la pubblicazione del Digesto
• Omnem (sanctionem) (il complesso delle norme vigenti) 16.12.533,
riforma l’ordinamento degli studi del diritto
HAEC QUAE NECESSARIO
(AD SENATUM)
• Pr. Realizzando un progetto la cui necessità era stata avvertita da
molti nostri predecessori, che tuttavia non avevano osato portarlo
a compimento,…abbiamo deciso di operare per il bene di tutti e
di ovviare alla lungaggine dei giudizi; abbiamo dunque stabilito
che, eliminata la moltitudine di costituzioni comprese nei 3
Codici, Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, e di quelle
emanate successivamente…venga compilato un solo Codice,
intitolato al nostro felice nome, che raccolga tanto le costituzioni
contenute nei codici suddetti quanto quelle emanate
successivamente
• 1. …l’eccellentissimo Giovanni, ex quaestor sacri palatii…il magnifico
Triboniano (7 posto, in totale 10 commissari)
• 2. …eliminati tanto i proemi…quanto le costituzioni simili e
contraddittorie…quanto,
infine,
quelle
cadute
in
desuetudine…collocarle nei titoli opportuni, aggiungendo, togliendo,
mutando addirittura le parole…riunendo in un unico corpo le
disposizioni sparse in varie costituzioni…L’opera sia composta in modo
che risulti evidente l’epoca cui si riferiscono le singole costituzioni, non
solo dall’annessa indicazione del giorno e del nome dei consoli, ma
anche dalla loro collocazione in ordine cronologico…leggi generali
(sebbene indirizzati a singoli soggetti o a singole comunità) una volta che
siano state inserite nel Codice
SUMMA REI PUBLICAE (INDIRIZZATA A MENA
PREFETTO DEL PRETORIO E PREFETTO DELLA
CITTA’ DI COSTANTINOPOLI)
• 3. Abbiamo dunque stabilito di notificare al tuo alto
ufficio questo Codice, che avrà vigore in eterno,
affinchè sappiano sia i contendenti sia gli
eloquentissimi avvocati che non sarà loro permesso
citare, nel corso dei dibattimenti giudiziari, costituzioni
tratte dai 3 Codici sopra citati o costituzioni che fino ad
ora erano qualificate Novellae, ma che dovranno
servirsi solo delle costituzioni inserite in questo nostro
Codice (crimen falsi)…con eventuale aggiunta degli
scritti degli antichi giuristi
• 5. …in ogni provincia soggetta al nostro dominio
dovrà essere inviata una copia del Codice, recante
il nostro augusto visto…
DEO AUCTORE (INDIRIZZATA A
TRIBONIANO QUAESTOR SACRI PALATI)
• 1. La nostra prima preoccupazione è stata quella di
prendere in esame le costituzioni emanate dai nostri
predecessori, di correggerle e renderle chiare e
comprensibili, affinché, riunite in un solo Codice,
liberate da ogni superfluità e discordanza, offrano a
tutti gli uomini l’efficace ausilio della loro verità
• 2. Una volta compiuta e pubblicata tale opera in un solo
volume, intitolato al nostro fulgido nome, e liberatici così
dell’impresa di minor mole e di minor impegno, ci siamo
sollecitamente rivolti alla revisione completa e totale del
diritto, alla raccolta e alla elaborazione di tutto il diritto
romano, al fine di presentare, riunito in un solo codice,
quanto era disseminato nei volumi di tanti autori, risultato
che nessuno ha mai osato sperarre o solo desiderare, anche
a noi l’impresa appariva assai difficile, anzi impossibile
• 3. …abbiamo deciso di affidare a te questo lavoro,
avendo avute chiare prove del tuo ingegno nel corso
della compilazione del nostro Codice, ed abbiamo
stabilito che tu scegliessi come collaboratori persone di
tua fiducia, sia tra i più qualificati professori di diritto
sia tra i più eloquenti avvocati del foro di
Costantinopoli (nomina poi ratificata dall’Imperatore)
• 4. Vi ordiniamo, dunque, di esaminare e di ritoccare le
opere di diritto romano degli antichi giuristi, ai quali i
Sacri Imperatori concessero il potere di creare e di
interpretare il diritto, affinché da questo complesso di
scritti, una volta eliminata, nei limiti del possibile, ogni
ripetizione e discordanza, si tratta l’opera che, da sola,
possa sostituirli tutti. Per la verità anche altri giuristi
scrissero opere di diritto, ma tali scritti non furono citati
né utilizzati da alcun autore: non riteniamo perciò
opportuno appensantire con la loro mole la nostra
compilazione
• 5. …questo materiale dovrà essere distribuito in 50
libri e sotto titoli determinati, seguendo come
modello sia la struttura del nostro Codice, sia
quella dell’editto perpetuo…Tutti i giuristi godano
della stessa autorità, senza che ad alcuno si
riconoscano prerogative e preferenze: in effetti
ognuno può risultare superiore agli altri sotto
determinati profili, ma nessuno è superiore agli
altri in assoluto
• 6. Non dovrete necessariamente seguire, come più
giusta ed equa, l’opinione condivisa da numerosi
autori, dal momento che, talvolta, la tesi di uno solo,
anche del meno qualificato, può risultare più esatta di
quella condivisa da molti o addirittura dai più
autorevoli. Non dovrete pertanto respingere a priori le
affermazioni contenute nelle Note di Paolo, Ulpiano e
Marciano a Papiniano, cui, in precedenza, non si
riconosceva alcuna efficacia, a causa del rispetto
tributato all’eminentissimo Papiniano
• 6. …A tutti i giuristi, le cui opere risulteranno inserite in
questo codice, sia riconosciuta autorità come se le loro
affermazioni promanassero da costituzioni imperiali o
fossero state pronunciate dalla nostra divina maestà. E a
buon diritto tutto diventa opera nostra, poiché è da noi
conferita loro ogni autorità
• 11. Ordiniamo perciò che questi due codici siano
considerati fonti di diritto, l’uno contenente
costituzioni, l’altro il diritto escerpito ed ordinato
nel codice ora in preparazione, a questi si aggiunga
eventualmente un terzo testo che potrà da noi
essere promulgato in forma di Istituzioni, affinché
la mente ancora grezza degli studenti, iniziata ai
primi elementi, possa più facilmente essere
condotta ad una conoscenza più approfondita del
diritto
• 12. Abbiamo stabilito di attribuire il titolo di Digesta o di
Pandette alla nostra raccolta…a nessun giurista sarà
concesso di farne commenti e di oscurare con la sua
verbosità la chiarezza dell’opera, come avvenne in epoche
precedenti, allorché tutto il diritto fu grandemente
sconvolto a causa delle opinioni discordanti degli interpreti,
si potranno solo dare avvertenze mediante sommari e
precisazioni dei titoli, mentre l’attività interpretativa non
potrà venire a generare incertezze.
• 13. Inoltre, affinchè in futuro non sorgano dubbi e
incertezze a causa della grafia, disponiamo che il testo
del medesimo codice venga trascritto senza l’impiego di
sigle ed abbreviazioni
TANTA (DEDWKEN) AL SENATO
E A TUTTI I POPOLI
• 10. Tale è stato il nostro rispetto nei confronti degli antichi, da
non permettere che fosse taciuto il nome dei giuristi, ma dai
Digesti risulta il nome del giurista autore di ogni frammento; noi
siamo intervenuti solo quando nelle opere degli antichi abbiamo
rinvenuto alcunché di superfluo, di inesatto, di poco adatto,
procedendo, in tale caso ad aggiunte o tagli necessari, affinché le
regole risultassero formulate nella maniera più esatta; nel caso
poi che tra molte affermazioni simili o contrarie una si fosse
presentata come la migliore, questa abbiamo accolto al posto di
tutte le altre. A tutto questo è stata riconosciuta le stessa autorità
in modo che tutto ciò che ivi risulta scritto sia da considerare
emanante dalla nostra volontà, opera nostra
• 12. Una volta conclusa, questa compilazione del diritto
romano risulta composta di tre volumi (cioè Istituzioni,
Digesti o Pandette e Costituzioni) ed è stata portata a
termine nel corso di tre anni, anche se all’inizio,
quando appena era stato abbozzato il progetto, tutto
faceva pensare che nemmeno un decennio sarebbe
stato sufficiente…
• 18. Tuttavia, mentre le opere delle divinità sono perfette, il
diritto degli uomini varia in perpetuo e nulla vi è in esso di
immutabile…ci sono perciò buoni motivi per ritenere che in
futuro si verificheranno situazioni che non sono in alcun modo
previste dalle leggi. In tale caso si richieda l’intervento
dell’Imperatore…lo stesso Giuliano giurista e diligentissimo
compilatore dell’editto perpetuo, già aveva affermato nei suoi
scritti che se qualcosa di imperfetto si fosse trovato, ciò dovesse
essere integrato facendo ricorso all’intervento imperiale…anche
l’imperatore Adriano ribadì tale principio…
IMPERATORIAM (AI GIOVANI DESIDEROSI
DI APPRENDERE IL DIRITTO)
• 2. E dopo avere restituito alle costituzioni imperiali, prima
confuse, una chiara armonia, abbiamo rivolto ogni nostra cura
alla massa sterminata dell’antica giurisprudenza, con il favore
celeste abbiamo condotto a termine questa impresa
apparentemente disperata…
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Storia del diritto romano SILLA