Storia del diritto romano SILLA • Console nell’88 a.C. (guerra contro Mitridate re del Ponto) • Rivolta di populares fomentata da Caio Mario con l’aiuto del tribuno della plebe Publio Sulpicio Rufo (costui si fece autore della proposta volta a ricomprendere i nuovi cives italici in tutte le 35 tribù e di quella ‘ut Sillae imperium abrogeretur’) • Silla marcia su Roma con il suo esercito (dentro il pomerio). • Con un s.c. ultimum fece dichiarare Mario che fuggì in Africa e Sulpicio che fu ucciso hostes rei publicae (il senato dichiarò la nullità delle leggi sulpicie, cassate perché ritenute imposte con la forza). • • • • Lex de comitiis centuriatis et de tribunicia potestate Lectio senatus (600) Ripristinato l’ordine riparte per il Ponto (87-83 a.C.) Mario se approfitta per tornare a Roma (L. Cornelio Cinna suo partigiano eletto console; si attuano vendette e stragi) • Mario assunto il 7^ consolato muore nell’86 a.C. • Cinna assassinato dai suoi stessi soldati nell’84 a.C. • Nell’83 a.C. Silla sbarca a Brindisi e il 25 agosto dell’82 entra in città (vittoria alla porta Collina) • 82 a.C. Lex Valeria de Sulla dictatore legibus scribundis et rei publicae constituendae (per 3 anni 8179 a.C.) • - Liste di proscrizione (beni immobili venduti e terreni confiscati e assegnati ai veterani) • 79 a.C. Silla si ritira a vita privata (morì l’anno seguente) RIFORME SILLA • • • • • • • • • • • • • LEGES CORNELIAE DELL’88 a.C. - de comitiis centuriatis - de tribuniacia potestate LEGES CORNELIAE DELL’82 a.C. - de tribuniacia potestate - de magistratibus - iudiciaria - de provinciis - de sacerdotiis - pretori (8), questori (20) - frumentationes - distribuzioni di ager publicus confiscato ex proscrizioni, lotti inalienabili - quaestiones perpetuae • 78 a.C. Lex Aemilia frumentaria (console Emilio Lepido) • 75 a.C. Lex Aurelia de tribunicia potestate (console C. Aurelio Cotta) • 70 a.C. Lex Aurelia iudiciaria (pretore L. Aurelio Cotta) GNEO POMPEO - CAIO GIULIO CESARE POMPEO 77-73 a.C. campagna in Spagna 73-71 (col pretore Caio Licinio Crasso) bellum Spartacium. Alleanza tra Pompeo e Crasso (console nel 70 a.C.) • 67 a.C. Lex Gabinia (ex tribuno Aulo Gabinio, imperium triennale, su tutto il Mediterraneo e per 50 miglia entro la terra ferma, 20 legioni e 500 navi) • 66 a.C. Lex Manilia de imperio Cn. Pompei (guerra conclusa con successo nel 63) • Intanto a Roma: 63 a.C. Cicerone (ex tribuno Caio Manilio, console, debella la congiura capeggiata L. Sergio Catilina dichiarato ex s.c. ultimum hostis rei publicae, costretto alla fuga, ma sconfitto e ucciso in battaglia nel 62 a Pistoia) • Fine 62 a.C. Pompeo torna in Italia (congeda l’esercito a Brindisi, nel gennaio 61 arriva nei pressi di Roma e ottiene il trionfo) • 59 a.C. Cesare ambiva a porre la candidatura al consolato • 1^ Triumvirato (per 5 anni: accordo privato tra Cesare - Pompeo - Crasso) • - 2 Leges Iuliae agrariae • - Lex Vatinia de provincia Caesaris governo Gallia Cisalpina, e Illirico con 3 legioni, il senato aggiunse la Gallia Narbonense e una legione (per 5 anni: dall’1-359 all’1.3.54) • - Cicerone mandato in esilio: Lex Clodia de capite civis romani (aqua et igni interdictio), Lex Clodia de exilio Ciceronis (ritornerà a Roma solo un anno e mezzo dopo nel 57 a.C.) • Luglio 56 a.C. a Lucca prorogato il Triumvirato per altri 5 anni (Giulia, figlia di Cesare, sposa di Pompeo) • - Pompeo e Crasso (consoli per il 55 a.C., quindi il primo governo della Spagna - in realtà rimase a Roma e vi mandò dei legati -, il secondo della Siria, vi morirà nel 53) • - Cesare (prorogato per altri 5 anni il governo delle Gallie e dell’Illirico) • - 54 a.C. muore Giulia • 53-52 periodo di disordini a Roma (interreges) • - 52 a.C. Pompeo è eletto a seguito di proposta presentata dall’interrex Servio Sulpicio, previo parere favorevole del senato, consul sine collega (cumula il consolato e il proconsolato) • Cesare ambisce a presentarsi candidato al consolato per il 48 a.C. (dopo un decennio dal consolato del 59 a.C.) senza lasciare la sua provincia (teme che, tornato a Roma, lo accusino per le malversazioni e gli eccidi compiuti nelle Gallie • Un plebiscito proposto collettivamente dai tribuni plebis nel 52 a.C. gli accordò la facoltà di candidarsi da assente • - Lex Pompeia de iure magistratuum (presenza a Roma) • Per recarsi a Roma Cesare avrebbe dovuto deporre l’imperium proconsulare, rientrarvi come privato cittadino, senza il suo esercito • - Delibera del senato del dicembre 50 a.C. perché sia Cesare sia Pompeo depongano l’imperium (370 voti favorevoli - 22 contrarii). Pompeo non accettò • Il 27 dicembre con una lettera Cesare si dichiarò pronto a dare esecuzione da parte sua a tale delibera del senato, ma i senatori il 1^ gennaio 49 si rimangiarono la precedente decisione e deliberarono che Pompeo conservasse l’imperium mentre Cesare avrebbe dovuto congedare l’esercito • FU LA GUERRA CIVILE • 7 gennaio 49 a.C. il senato vota il s.c. ultimum Cesare è dichiarato hostis rei publicae • 10 gennaio 49 a.C. Cesare passa con l’esercito il Rubicone • Entra in Roma il 1 aprile 49 a.C. • Pompeo fugge con le sue truppe e parte del senato a Brindisi ove si imbarca per la penisola Balcanica • Muove quindi verso la Spagna ove si trovavano i luogotenenti di Pompeo che costringe alla resa, si volge, quindi, verso il rivale in Oriente, giunge in Epiro e qui lo assedia senza fortuna a Durazzo; si dirige in Tessaglia, Pompeo non riesce ad approfittare del momento favorevole, a Farsalo avviene lo scontro decisivo che vede la vittoria di Cesare (9 agosto 48) • Pompeo si ripara in Egitto (Tolomeo XIII e la sorella maggiore Cleopatra VII), assassinato dai cortigiani del re • Cesare muove guerra a Tolomeo XIII (Pompeo era pur sempre un senatore romano e Cesare era per definizione un ‘vincitore clemente’) • Nel gennaio del 47 Tolomeo XIII sconfitto muore annegato nel Nilo durante la fuga CARICHE CESARE Dittatore nel: 49, 48 (a tempo indeterminato), febbraio 46 (per 10 anni), agli inizi del 44 a vita - Console nel: 48, 46 (per 5 anni consecutivi), 45 (consul sine collega), console (per 10 anni) - - Titolare della tribunicia potestas nel 48 (a vita), della inviolabilità tribunizia senza limiti di spazio nel 45; - Titolare della praefectura morum nel 46 - Pontefice massimo LEGES IULIAE • 46 a.C. De provinciis • 46 a.C. De magistratibus • 46 a.C. iudiciaria • 46 agraria • 900 senatori DALLA MORTE DI CESARE ALLA NASCITA DEL PRINCIPATO • RES GESTAE DIVI AUGUSTI (Svetonio) • Monumentum Ancyranum (latino-greco) • Monumentum Apolloniense (greco) • Monumentum Antiochenum (latino-greco) • Struttura Res Gestae • 1. Praescriptio • 2. Capp. 1-14: cariche ricoperte, onori attribuiti ad Augusto • 3. Capp. 15-24: impensae fatte a favore della res publica • 4. Capp. 25-34: le res gestae vere e proprie ovvero le imprese militari compiute da Augusto • Praescriptio • ‘Delle imprese del divino Augusto, con le quali sottomise il mondo all’impero del popolo romano e delle spese che sostenne per la res publica e per il popolo romano è qui di seguito riportata una copia (dell’originale inciso su due pilastri di bronzo eretti a Roma)’ • Praescriptio • Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra[rum] imperio populi Rom. subiecit, et impensarum, quas in rem publicam populumque Romanum fecit, incisarum in duabus aheneis pilis, quae su[n]t Romae positae, exemplar sub[i]ectu • Cap. I • All’età di 19 anni, di mia iniziativa e a mie spese, misi insieme un esercito per mezzo del quale ottenni la liberazione della res publica, la quale era oppressa dalla dominazione di una fazione. Per tale ragione il Senato, essendo consoli Gaio Pansa e Aulo Irzio, decretò, a titolo di onore, di annovevrarmi all’interno del suo ordine, attribuendomi il rango di consolare relativamente all’espressione del mio parere e mi attribuì l’imperium. Ordinò che io, quale propretore, assieme con i consoli, provvedessi a che la res publica non avesse a subire alcun danno. Nello stesso anno, inoltrre, essendo stati uccisi in battaglia entrambi i consoli, il popolo mi attribuì la carica di console e quella di triumviro per la ricostituzione della res publica’ • Cap. 1. • Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam a dominatione factionis oppressam in liberatatem vindicavi. Eo [nomi]ne senatus decretis honorif[i]cis in ordinem suum m[e adlegit C. Pansa et A. Hirti]o consulibus, con[sula]rem locum sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, n[e quid detrimenti caperet, a] me pro praetore simul cum consulibus pro[viden]dum [iussit. P]opulus autem eodem anno me consulem, cum [cos. uterqu]e in bel[lo ceci]disset, et triumvirum rei publicae costituend[ae creavit]. • Cap. VII • Fui uno dei triumviri per la ricostituzione della res publica per 10 anni di seguito • [Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fuit per continuos an]nos [decem. • Cap. XXV • …Tutta l’Italia spontaneamente giurò nelle mie parole e mi proclamò comandante della guerra in cui vinsi ad Azio. Giurarono sulle mie stesse parole le province delle Gallie, della Spagna, dell’Africa, della Sicilia e della Sardegna… • …iuravit in mea verba tota Italia sponte sua, et me belli quo vici ad Actium ducem depoposcit; iuraverunt in eadem verba provinciae Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia … • Cap. XXXIV • Durante il 6^ e il 7^ consolato, dopo che posi fine alle guerre civili, essendo titolare la mia persona per consenso universale di ogni supremo potere, rimisi la res publica alle libere decisioni del senato e del popolo romano. Per questo mio merito fui appellato tramite senatoconsulto ‘Augusto’. La porta della mia casa fu ornata pubblicamente di alloro, sopra di essa fu posta una corona civica e nella curia Giulia venne collocato uno scudo d’oro, la cui iscrizione evidenziava che il senato ed il popolo romano l’offfrivano a celebrazione del mio valore, della mia clemenza, della mia giustizia e della mia pietà. Da allora fui superiore a tutti per auctoritas, ma non ebbi alcuna potestà maggiore degli altri cives, i quali mi furono anche colleghi nella magistratura. • In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per consensum universorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli. Quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti publice coronaque civica super ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum populumque Romanum dare virtutis clementiaeque et iustitiae et pietatis caussa testatum est per eius clupei inscriptionem. Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt. IL PROBLEMA DELLA SUCCESSIONE • Mancanza di un criterio di successione • Per Ottaviano Augusto vi era stata l’assunzione di una somma di poteri, ciascuno conferito separatamente dal senato e dal popolo, senza alcuna base istituzionale (consensus universorum, auctoritas) • - Prassi: LEX DE IMPERIO (VESPASIANI, 69-70 d.C.) • adozione • associazione al potere (sostanziale regolamentazione ereditaria, dinastie: Giulio/Claudia, Flavi, Antonini, Severi) • Investitura ad opera degli eserciti LA NUOVA BUROCRAZIA IMPERIALE • Organi repubblicani (magistrature, assemblee popolari, senato) • LA FIGURA DEL FUNZIONARIO • (tempo indeterminato, retribuzione, competenza delegata in rappresentanza del princeps poi imperatore) • VERTICE AMMINISTRAZIONE CENTRALE • - 2 (poi 3) Praefecti Praetorio (praetoria cohors) • - 1 Praefectus urbi • - 1 Praefectus annonae • - 1 Praefectus vigilum • (1 Praefectus Aegypti, iuridico, idiologo) • UFFICI CANCELLERIA IMPERIALE • - Ab epistulis • - A libellis • - A memoria • - A rationibus • CURATORES (viarum, aquarum, aedium sacrarum, riparum Tiberis etc.) • CONSILIUM PRINCIPIS (CONSISTORIUM) FONTI DEL DIRITTO: DALLA REPUBBLICA AL PRINCIPATO • 1. LEGGI COMIZIALI (PLEBISCITA) • 2. SENATUSCONSULTA (I SEC. A.C. IUS HONORARIUM - I-II SEC. D.C. IUS CIVILE) • 3. EDITTI MAGISTRATUALI (CODIFICAZIONE CON SALVIO GIULIANO 135 D.C.) • 4. GIURISPRUDENZA • SINO ALLA FINE DEL IV SECOLO RELIGIOSA (INTERPRETATIO PONTIFICALE) POI LAICA (PROFESSIONALE, IUS CONTROVERSUM) • - 312 A.C. APPIO CLAUDIO CIECO - GNEO FLAVIO (LIBER ACTIONUM) • - 254 A.C. TIBERIO CORUNCANIO (PUBLICE PROFITERI) • - 198 A.C. SESTO ELIO PETO CATO (TRIPERTITA) • NASCITA DELLA LETTERATURA GIURIDICA • ALL’ATTIVITA’ RESPONDENTE (AGERE, CAVERE, RESPONDERE) • SI AFFIANCA QUELLA PIU’ PROPRIAMENTE SISTEMATICA, DI RIFLESSIONE E DI ELABORAZIONE GENERALE DEL DIRITTO, NONCHE’ DII INSEGNAMENTO • - GIURISTI CHE (RI)FONDARONO IL DIRITTO CIVILE (PUBLIO MUCIO SCEVOLA, MARCO GIUNIO BRUTO, MARCO MANILIO) • - QUINTO MUCIO SCEVOLA • - SERVIO SULPICIO RUFO (SCUOLA: AULO OFILIO, ALFENO VARO) • I SEC. D.C. • SCUOLE PROCULIANI - SABINIANI (O CASSIANI) • DERIVANO DAL CONTRASTO PERSONALE TRA I 2 GIURISTI: • 1. ANTISTIO LABEONE • 2. ATEIO CAPITONE • • • • • SABINIANI - MASURIO SABINO (IUS PUBLICE RESPONDENDI) - CASSIO LONGINO - GIAVOLENO PRISCO - SALVIO GIULIANO • • • • PROCULIANI - PROCUILO - NERAZIO PRISCO - CELSO • EPOCA ANTONINI (138-192 D.C.) • - SESTO POMPONIO • - GAIO • - ULPIO MARCELLO • - CERVIDIO SCEVOLA • EPOCA SEVERI (193-235) • - EMILIO PAPINIANO • - PAOLO • - ULPIANO • - ERENNIO MODESTINO • LE DIVERSE TIPOLOGIE DI OPERE GIURISPRUDENZIALI (LETTERATURA GIURIDICA) • 1. OPERE CASISTICHE (libri responsorum, quaestionum, epistularum, digestorum) • 2. OPERE DI COMMENTO (libri ad Quintum Mucium, ad Sabinum, ad edictum) • 3. OPERE DIDATTICHE (Institutiones, liber singularis enchiridii di Pomponio) • 4. OPERE RELATIVE AD ARGOMENTI DI DIRITTO PUBBLICO (libri de officio) • 1. LIBRI RESPONSORUM, QUAESTIONUM, EPISTULARUM, DIGESTORUM • 2. LIBRI AD SABINUM (ius civile), LIBRI AD EDICTUM (ius honorarium) • 3. INSTITUTIONES, LIBER SINGULARIS ENCHIRIDII di Pomponio) • 4. LIBRI DE OFFICIO • PROVVEDIMENTI NORMATIVI IMPERIALI (CONSTITUTIONES PRINCIPIS/IMPERATORIS, LEGES#IURA - IUS NOVUM#IUS VETUS/VETERA IURA) • 1. EDICTUM 2. MANDATUM 3. DECRETUM 4. EPISTULA 5. RESCRIPTUM/SUBSCRIPTIO • (1,2 LEGES GENERALES - 3,4,5: LEGES SPECIALES) • 6. PRAGMATICA SANCTIO (PARS ORIENTISPARS OCCIDENTIS ) DOMINATO (ETA’ POSTCLASSICA - BASSO IMPERO) • DIOCLEZIANO E LA TETRARCHIA • C. Aurelio Valerio Diocleziano Massimiano • (17.11.284 Augustus, Iovius) (Cesare, Augustus dal 286, Herculeus) • Galerio (13.293 Cesare) Costanzo Cloro (1.3.293 Cesare) • 1^ Tetrarchia • C. Aurelio Diocleziano + Galerio (regioni danubiane, balcaniche e Oriente) • Massimiano + Costanzo Cloro (Italia e province occidentali) • 1.5.305 i due Augusti, Diocleziano a Massimiano abdicano • • • • 2^ Tetrarchia Galerio (Augusto) - Massimino Daia (Cesare, scelto da Diocleziano) Costanzo Cloro (Augusto) - Severo (Cesare, scelto da Diocleziano) Esclusi dalla successione: Massenzio (figlio di Massimiano, si fa nominare Augusto a Roma dai pretoriani il 28.10.306) - Costantino (figlio di Costanzo Cloro, dopo la morte del padre, 25.7.306, le truppe stanziate in Britannia lo acclamano Augusto) • Galerio si oppone: riconosce Costantino solo Cesare di Severo (Augusto) e indica come altro Cesare Licinio • Nel 307 Severo muore • Interventi di Massimiano (pro figlio) e di Diocleziano (Augusti: Galerio e Licinio, Cesari col titolo di filii Augustorum Massimino e Costantino, soluzione respinta dai due Cesari e da Massenzio) • Si ebbero 5 Augusti (Massenzio, Massimino Daia, Costantino, Galerio, Licinio) • Conflitto dinastico successorio • Escono di scena nel • 310 Massimiano • 311 Galerio • • • • • • • Gli Augusti rimasti si dividono l’Impero: Costantino (Occidente) Massenzio (Italia e Africa) Licinio (regioni danubiane e balcaniche) Massimino Daia (Asia Minore e Egitto) Escono di scena Massenzio (28.10.312, sconfitto da Costantino nella battaglia di Ponte Milvio) • 313 Massimino Daia (sconfitto da Licinio) • 324 Licinio (sconfitto da Costantino) • Costantino (324-22.5.337, sua morte tenuta segreta sino al 9.9.337) • 3 figli (successione dinastica) • Costantino II (Occidente) • Costante (Occidente) • Costanzo (Oriente) • Escono di scena • 340 Costantino II (sconfitto da Costante, Aquileia) • 350 Costante (sconfitto da Magnezio) • 353 Magnezio (sconfitto da Costanzo) • 360 Giuliano (marito di Elena, figlia di Costanzo, dal 354 Cesare) acclamato Augusto dalle truppe stanziate nelle Gallie • Costanzo muore per malattia il 3.11.361 • Giuliano muore il 26.6.363, le truppe acclamano il primicerius domesticorum Flavio Gioviano • Flavio Gioviano muore nel febbraio 364 • Valentiniano I (Occidente, Milano) - Valente (Oriente Costantinopoli) • Novembre 375 muore Valentiniano I • Graziano (Valentiniano II: Illirico, Italia, Africa) • 9.8.378 Valente muore sconfitto ad Adrianopoli (Unni, Ostrogoti) • 19.1.379 Graziano associa al potere quale Augusto lo spagnolo Flavio Teodosio • 383 Magno Massimo (Britannia) • Escono di scena: • Graziano agosto 383 (ucciso a tradimento) • Magno Massimo 388 (fatto uccidere da Teodosio I, Aquileia) • Valentiniano II 392 (ucciso da Eugenio) Eugenio si proclama Augusto dell’Occidente Teodosio I invade l’Italia (393-394) 17.1.395 muore Teodosio I Arcadio (Oriente, Costantinopoli) Onorio (Occidente, Ravenna, Stilicone sino al 408) Definitiva divisione dell’Impero in due parti 407 muore Arcadio (succede Teodosio II, sino al 450) 423 muore Onorio (succede Giovanni e poi dal 425, sino al 455, Valentiniano III) 476 Odoacre capo delle truppe degli Eruli depone Romolo Augustolo e invia a Zenone, imperatore dell’Oriente, le insegne imperiali (fine Impero d’Occidente) RIFORME DIOCLEZIANO Amministrativa Eccettuata Roma e il contado circostante l’Italia = province (annona, correctores, praesides, proconsules) 12 diocesi (vicarii) - Roma (Praefectus urbi) Amministrazione centrale (Praefectus praetorio, rationalis summae rei, magister rei privatae) Esercito (limitanei, comitatus, duces) 23.2.303 Ediito di Nicomedia (+ 3 editti successivi) RIFORME COSTANTINO • Consistorium (ex consilium a partire da Adriano), vi partecipano gli alti funzionari di corte: quaestor sacri palatii, comes sacrarum largitionum, comes rerum privatarum, magister officiorum (officia, scrinia) • Esercito (comitatus rafforzato, magister peditum e magister equitum) • Praefecti praetorio (funzionario non più dell’amministrazione centrale ma periferico), 4 Prefetture (Oriente, Italia, Gallia, Illirico) • 313 Editto di Milano (311 Editto di tolleranza di Galerio) • 314 Concilio di Arles (contro i Donatisti) • 325 Concilio di Nicea (contro gli Ariani) • CESAROPAPISMO • 330 fondazione di Costantinopoli FONTI COGNIZIONE ETA’ POSTCLASSICA •- RACCOLTE DI LEGES •- RACCOLTE DI IURA •- RACCOLTE MISTE (LEGES E IURA) • RACCOLTE DI LEGES • Codex Gregorianus (291-293 d.C.) • Codex Hermogenianus (293-294 d.C.) • Codex Theodosianus (429-438 d.C.) • (Novellae Post-teodosiane) (post 438 d.C.) • Constitutiones Sirmondianae (ante 438 d.C.) • RACCOLTE DI IURA • Pauli Sententiae (età dioclezianea) • Tituli ex corpore Ulpiani • Epitome Gai • Fragmenta Augustudunensia (IV-V sec. d.C.) • Scholia Sinaitica (post Codice Teodosiano) • Libro siro romano di diritto (V sec. d.C.) • RACCOLTE MISTE (LEGES E IURA) • Vaticana Fragmenta (IV-V sec. d.C.) • Collatio (390-438 d.C.) • Consultatio (prima metà V sec. d.C.) • Le Leggi romano barbariche • (Lex Romana Wisigothorum 506 d.C. - Lex Romana Burgundionum 516 d.C. - Edictum Theodorici regis (non post 466 o 526 d.C.) • La disciplina imperiale in ordine all’utilizzo degli iura (Valentiniano III e Teodosio II) • La cd. LEGGE DELLE CITAZIONI (CTh. 1.4.3, Ravenna, 7.11.426) • CTh. 1.4.3 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum • Confermiamo tutti quanti gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, in modo che a Gaio sia attribuita la stessa autorità che a Paolo a Ulpiano e agli altri, e possano essere citati passi dell’intera sua opera. • Anche la dottrina di coloro i cui trattati e opinioni tutti i suddetti utilizzarono nelle loro opere vogliamo che sia valida; e cioè la dottrina di Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello e di tutti coloro che quei giuristi citarono, purché tuttavia i loro libri, per l’incertezza dovuta all’antichità vengano confermati mediante la collazione dei manoscritti. • Quando poi vengono prodotte diverse opinioni prevalga il maggiore numero di autori oppure, qualora il numero sia uguale, preceda l’autorità di quella parte in cui spicca Papiniano, persona d’eccezionale ingegno, che come prevale sui singoli, così è meno autorevole rispetto a due. • Inoltre, decidiamo, come da tempo stabilito, che siano invalidate le Note di Paolo e Ulpiano fatte sull’opera di Papiniano. Quando poi siano citate in egual numero opinioni contrastanti di quei giuristi, la cui autorità è riconosciuta uguale, la prudenza dei giudici sceglierà quali siano da seguire. Decidiamo anche che le Sententiae di Paolo valgano sempre. • La disciplina imperiale in ordine all’utilizzo delle leges generales e delle leges speciales (Valentiniano III e Teodosio II) • CI. 1.14.3, e CI. 1.14.2, Ravenna, 7.11.426 • CI. 1.14.3: Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum • Come leggi generali si osservino da tutti egualmente in futuro quelle che, da noi inviate alla venerabile assemblea, sono composte come orazioni o sono denominate con il vocabolo di editto in esse inserito (oratione conduntur vel inserto edicti vocabulo nuncupantur), • Sia che una decisione spontanea le abbia a noi suggerite, sia che una supplica o relazione o una controversia iniziata abbia dato occasione alla legge (sive eas nobis spontaneus motus ingesserit sive precatio vel relatio vel lis mota legis occasionem postulaverit). • Infatti è sufficiente che esse siano registrate con il nome di editto (nam satis est edicti eas nuncupatione censeri) o pubblicate a tutte le popolazioni con una notifica dei giudici o che con tutta chiarezza vi sia contenuto che i principi decisero che quanto era stabilito per certi casi decidesse anche il destino delle cause simili. • Ma anche se una legge è chiamata generale o è stato decretato che concerna tutti, otterrà la forza dell’editto … • 6 CRITERI FORMALI da cui è possibile dedurre la generalità della lex: • 1) Leggi che hanno la forma di orazioni inviate al senato (si tratta anche del provvedimento in esame). • 2) Le leggi espressamente qualificate come editto • 3) Le leggi pubblicate in tutte le province con un programma del magistrato preposto all’amministrazione provinciale • 4) Le leggi che contengono espressamente l’ordine di estendere il contenuto alle questioni simili (categoria ambigua dal momento che non è facile decidere quali cause sono simili ad un certo caso regolato per la prima volta) • 5) Le leggi chiamate generali • 6) Le leggi in cui si dice che concernono tutti • CI. 1.14.2 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum • Le cose che abbiamo stabilito in base alle relazioni o ai suggerimenti dei giudici, in casi introdotti per consultazione nella sala comune dei fiorentissimi patrizi del nostro sacro palazzo, o anche ciò che abbiamo concesso a qualsivolgia corporazione, legato, provincia, città o curia, non siano considerate disposizioni generali, ma abbiano valore di legge solo per quei casi e persone per le quali sono state promulgate, e non siano ritrattate da alcuno • subirà una nota d’infamia colui che vorrà interpretarle astutamente o contestarle una volta ottenuto il rescritto, e non avrà frutto di quanto sia stato estorto con dissimulazione; e i giudici, se avranno dissimulato od ascoltato ulteriormente il litigante o ammesso qualche cosa da allegare o l’avranno riferita a noi con una qualche apparenza di ambiguità, devono essere puniti con una condanna di trenta libbre d’oro RACCOLTE DI LEGES • I CODICES • PRIVATI • Codex Gregorianus (291-293 d.C.) • Codex Hermogenianus (293-294 d.C.) • UFFICIALE • Codex Theodosianus (429-438 d.C.) IL CODICE TEODOSIANO Impp. Theodosius Valentinianus AA. ad senatum • CTh. 1.1.5 et • Sul modello dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano decretiamo siano raccolte tutte le costituzioni che l’illustre Costantino e dopo di lui i divini principi e noi stessi proponemmo fondate sulla forza degli editti e sulla sacra generalità (edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas) • E in primo luogo i titoli, che sono termini che delimitano gli argomenti, devono essere separati in modo tale che quando una sola costituzione, espressa in diversi capitoli, si riferisca a più titoli, ogni cosa venga collocata ove è più opportuna; • poi, quando una diversità dia luogo ad un duplice interpretazione, essa venga controllata in base all’ordine delle formulazioni e non solo considerando i consolati e ricercando il periodo dell’Impero, ma dimostrando attraverso la composizione dell’opera stessa che le leggi posteriori hanno maggiore validità • inoltre anche le parole stesse delle costituzioni pertinenti all’argomento devono essere conservate, eliminando quelle che sono state aggiunte alla cosa da stabilire non per intrinseca necessità. Ma mentre sarebbe più semplice e più giusto, omesse quelle che sono invalidate da costituzioni successive, porre in evidenza solo quelle che si converrà di far valere, ammettiamo tuttavia che questo codice ed i precedenti sono stati composti per i più diligenti, all’intenzione dottrinale dei quali si attribuisce di voler conoscere anche quelle regole che, affidate al silenzio, caddero in desuetudine, valevoli solo per i casi del loro tempo • E da questi tre codici, e dai trattati e dai responsi dei giuristi attinenti ai singoli titoli, grazie all’opera degli stessi uomini che redigeranno il terzo codice, sarà prodotto un altro codice, che non permetterà alcun errore né alcuna ambiguità il quale, chiamato col nostro nome, mostrerà le regole che tutti dovranno seguire o evitare (Codex magisterium vitae) ... . • In futuro, peraltro, se ci piacerà promulgare qualche legge, dovrà valere nell’altra parte dell’unitissimo impero, in modo che non sia fondata su una dubbia fiducia o su asserzioni dei singoli, ma sia trasmessa da quella parte in cui è stata stabilita, insieme con le sacre lettere imperiali, per essere ricevuta anche nelle cancellerie dell’altra parte e pubblicata con le formalità degli editti. La spedizione dovrà infatti essere accettata ed applicata senza esitazione, mentre il potere di revocarla e di emendarla sarà riservato alla nostra clemenza. Inoltre sarà necessario annunziarle reciprocamente né potranno essere ammesse in modo diverso. • Data a Costantinopoli il 26 marzo del 429 • CTh. 1.1.6 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum quelle che) si ordinò che valessero o fossero pubblicate in determinate province o in determinati luoghi, che il divo Costantino e i successivi principi e noi stessi proponemmo (OMNES EDICTALES GENERALESQUE CONSTITUTIONES VEL IN CERTIS PROVINCIIS SEU LOCIS VALERE AUT PROPONI IUSSAE) • Tutte le costituzioni edittali e generali (o quelle che - comprese • siano differenziate dai titoli, indicatori degli argomenti, in modo che le più recenti possano apparire non solo mediante il conteggio dei consoli e dei giorni, ma anche mediante l’ordine della composizione. E se qualcosa di esse sia divisa in più capitoli, ciascuno di essi, distinto dagli altri, sia posto sotto il titolo adeguato; e tralasciate in ogni costituzione le cose non pertinenti all’argomento da definire sia lasciato il solo diritto. • Affinché questo, riassunto in brevità, rifulga con chiarezza, diamo a coloro che si apprestano a quest’opera la potestà di togliere le parole superflue e di aggiungere le necessarie e di mutare le ambigue e di emendare le irragionevoli, naturalmente allo scopo che con questi mezzi spicchi illuminata ciascuna costituzione. • Saranno compilatori di questo Codice … in modo che nessun ostacolo possa impedire il completamento del codice valevole per tutti i casi e processi, che non lascerà alcun posto fuori di sé ad una nuova costituzione, se non a quella che sarà promulgata dopo la edizione di questo. • Data a Costantinopoli il 20 dicembre del 435 • Le Novellae (Nuove costituzioni) Postteodosiane) (post 438 d.C.) • Le Constitutiones Sirmondianae (ante 438 d.C.) • Raccolta privata precedente il CTh. di 16 costituzion i emanate tra il 333 e il 425 (spiegare perché precedente). Contenuta in manoscritti della Gallia, prende il nome dal genuita Sirmond che per primo la pubblicò nel 1631 RACCOLTE DI IURA • Pauli Sententiae (età dioclezianea) • Opera in 5 libri (suddivisi in titoli e i) costituita da un nucleo originario di massime paoline ad filium, crestomanzia tratta da vari altri giuristi 8ci è pervenuta attraverso le leggi romano barbariche, LRW, LRB, nonché i VF la Collatio, la Consultatio e i Digesta di Giustiniano • Prevalenza attribuitale dalla Legge delle citazioni • Tituli ex corpore Ulpiani • Opera elementare in 29 titoli nota attraverso un codice pergamenaceo dell’XI XII secolo, sembra ricalcare le Istituzioni di Gaio, forse un epitome postclassica del manuale gaiano • Epitome Gai (detto anche Gaio visigotico perché conservato nella LRW) • Un riassunto in 2 libri (personae e res non actiones, spiegare) delle Istituzioni di Gaio • Fragmenta Augustudunensia (maestro occidentale del IV-V sec. d.C.) • Scoperti verso la fine dell’800 nella biblioteca di Autun in Francia, parafrasi delle Istituzioni di Gaio • Scholia Sinaitica (post Codice Teodosiano più volte richiamato) • Commenti in greco ai libri 35-38 di Ulpiano ad Sabinum, scritti su fogli di papiro e scoperti nel convento di S. Caterina sul Sinai • Libro siro romano di diritto (V sec. d.C. Leone I 457-473, del quale l’autore dell’opera richiama varie disposizioni, non altrettanto per gli imperatori successivi) • Opera in 127 paragrafi di cui si hanno 3 versioni in lingue orientali , siriaca, araba e armena, e una traduzione greca COMPILAZIONI MISTE (LEGES E IURA) • Vaticana Fragmenta (IV-V sec. d.C.) • Scoperti nel 1821 dal Cardinale Angelo Mai, all’atto di consultare un codice della Biblioteca Vaticana (codex rescriptus) opera incompleta, l’amanuense non utilizzò tutti i fogli dell’opera per scrivere quella nuova. Glia autori utilizzati sono Paolo, Ulpiano, Papiniano; quanto alle costituzioni imperiali risalgono al periodo 205-337, oltre ad una di Valente, Valentiniano II e Graziano del 367-372 • (Mosaicarum et romanarum legum) Collatio (390-438 d.C.) • 3 manoscitti: Berlino, Vienna, Vercelli, si possiedono 16 titoli, 14 dedicati al diuritto penale e 2 al diritto privato (deposito e successione legittima), i giuristi utilizzati sono quelli della legge delle citazioni, le costituzioni sono tratte dai Codici Gregoriano ed Ermogeniano oltre ad una costituzione del 390 di Valentiniano II, Teodosio e Arcadio. Ogni fonte latina è preceduta da un versetto dell’antico testamento (comparazione in chiave derivativa del diritto mosaico e di quello romano) • Consultatio (prima metà V sec. d.C.) • Breve raccolta di pareri resi da un ignoto giureconsulto di Arles, ritrovata su un manoscritto del XVI secolo, a supporti di tali pareri il giureconsulto richiama brani delle PS e costituzioni dei codici Gregoriano Ermogeniano e Teodosiano LEGGI ROMANO BARBARICHE • Lex Romana Wisigothorum (Breviarium Alaricianum) 506 d.C., promulgata a Tolosa da Alarico II. Si applica ai soli romani della Gallia meridionale e della Spagna soggetti ai visigoti • Contiene costituzioni tratte dal CTh., il corpo delle novelle post-teodosiane, un estratto dei codici G. ed E. (considerati tra gli iura), ampie attestazioni delle PS l’Epitome Gai, un frammento dei Responsa di Papiniano. Ogni brano eccezion fatta per l’Epitome Gai è seguito da una Interpretatio • Lex Romana Burgundionum 516 d.C., emanata da Gundobado II re dei Burgundi • Si applica ai soli romani residenti nella Gallia sudorientale, strutturata in 47 titoli divisi in paragrafi • Le fonti utilizzate sono il CTh. Il CG il CE, le PS, le Institutiones di Gaio, forse i libri ad edictum di Ulpiano • Edictum Theodorici regis (466 o 526 d.C.) • Paternità incerta o Teodorico II Visigoto morto nel 466 a Tolosa, sovrano nella Gallia Meridionale o a Teodorico il Grande, ostrogoto morto nel 526, sovrano in Italia • Rilevanza territoriale, si applica sia ai romani sia ai barbari, consta di 154 articoli. • Le fonti sono in primo luogo il CTh. Poi le NpostTh., tra i giuristi Gaio, Papiniano, Ulpiano e Paolo (soprattutto le PS) COMPILAZIONE DI GIUSTINIANO (CORPUS IURIS CIVILIS) • Haec quae necessario (ciò che è necessario) 13.2.528, dispone la compilazione del Novus Codex • Summa rei publicae (tuitio) (la sicurezza fondamentale dell’Impero) 7.4.529, dispone la pubblicazione del Novus Codex • Deo auctore (grazie a Dio) 15.12.530, dispone la compilazione del Digesto • Imperatoriam (maiestatem) (la maestà dell’imperatore) 21.11.533, dispone la pubblicazione delle Institutiones • Tanta (providentia) (così grande è la provvidenza) - Dedoken (Dio ci diede) 16.12.533, dispongono la pubblicazione del Digesto • Omnem (sanctionem) (il complesso delle norme vigenti) 16.12.533, riforma l’ordinamento degli studi del diritto HAEC QUAE NECESSARIO (AD SENATUM) • Pr. Realizzando un progetto la cui necessità era stata avvertita da molti nostri predecessori, che tuttavia non avevano osato portarlo a compimento,…abbiamo deciso di operare per il bene di tutti e di ovviare alla lungaggine dei giudizi; abbiamo dunque stabilito che, eliminata la moltitudine di costituzioni comprese nei 3 Codici, Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, e di quelle emanate successivamente…venga compilato un solo Codice, intitolato al nostro felice nome, che raccolga tanto le costituzioni contenute nei codici suddetti quanto quelle emanate successivamente • 1. …l’eccellentissimo Giovanni, ex quaestor sacri palatii…il magnifico Triboniano (7 posto, in totale 10 commissari) • 2. …eliminati tanto i proemi…quanto le costituzioni simili e contraddittorie…quanto, infine, quelle cadute in desuetudine…collocarle nei titoli opportuni, aggiungendo, togliendo, mutando addirittura le parole…riunendo in un unico corpo le disposizioni sparse in varie costituzioni…L’opera sia composta in modo che risulti evidente l’epoca cui si riferiscono le singole costituzioni, non solo dall’annessa indicazione del giorno e del nome dei consoli, ma anche dalla loro collocazione in ordine cronologico…leggi generali (sebbene indirizzati a singoli soggetti o a singole comunità) una volta che siano state inserite nel Codice SUMMA REI PUBLICAE (INDIRIZZATA A MENA PREFETTO DEL PRETORIO E PREFETTO DELLA CITTA’ DI COSTANTINOPOLI) • 3. Abbiamo dunque stabilito di notificare al tuo alto ufficio questo Codice, che avrà vigore in eterno, affinchè sappiano sia i contendenti sia gli eloquentissimi avvocati che non sarà loro permesso citare, nel corso dei dibattimenti giudiziari, costituzioni tratte dai 3 Codici sopra citati o costituzioni che fino ad ora erano qualificate Novellae, ma che dovranno servirsi solo delle costituzioni inserite in questo nostro Codice (crimen falsi)…con eventuale aggiunta degli scritti degli antichi giuristi • 5. …in ogni provincia soggetta al nostro dominio dovrà essere inviata una copia del Codice, recante il nostro augusto visto… DEO AUCTORE (INDIRIZZATA A TRIBONIANO QUAESTOR SACRI PALATI) • 1. La nostra prima preoccupazione è stata quella di prendere in esame le costituzioni emanate dai nostri predecessori, di correggerle e renderle chiare e comprensibili, affinché, riunite in un solo Codice, liberate da ogni superfluità e discordanza, offrano a tutti gli uomini l’efficace ausilio della loro verità • 2. Una volta compiuta e pubblicata tale opera in un solo volume, intitolato al nostro fulgido nome, e liberatici così dell’impresa di minor mole e di minor impegno, ci siamo sollecitamente rivolti alla revisione completa e totale del diritto, alla raccolta e alla elaborazione di tutto il diritto romano, al fine di presentare, riunito in un solo codice, quanto era disseminato nei volumi di tanti autori, risultato che nessuno ha mai osato sperarre o solo desiderare, anche a noi l’impresa appariva assai difficile, anzi impossibile • 3. …abbiamo deciso di affidare a te questo lavoro, avendo avute chiare prove del tuo ingegno nel corso della compilazione del nostro Codice, ed abbiamo stabilito che tu scegliessi come collaboratori persone di tua fiducia, sia tra i più qualificati professori di diritto sia tra i più eloquenti avvocati del foro di Costantinopoli (nomina poi ratificata dall’Imperatore) • 4. Vi ordiniamo, dunque, di esaminare e di ritoccare le opere di diritto romano degli antichi giuristi, ai quali i Sacri Imperatori concessero il potere di creare e di interpretare il diritto, affinché da questo complesso di scritti, una volta eliminata, nei limiti del possibile, ogni ripetizione e discordanza, si tratta l’opera che, da sola, possa sostituirli tutti. Per la verità anche altri giuristi scrissero opere di diritto, ma tali scritti non furono citati né utilizzati da alcun autore: non riteniamo perciò opportuno appensantire con la loro mole la nostra compilazione • 5. …questo materiale dovrà essere distribuito in 50 libri e sotto titoli determinati, seguendo come modello sia la struttura del nostro Codice, sia quella dell’editto perpetuo…Tutti i giuristi godano della stessa autorità, senza che ad alcuno si riconoscano prerogative e preferenze: in effetti ognuno può risultare superiore agli altri sotto determinati profili, ma nessuno è superiore agli altri in assoluto • 6. Non dovrete necessariamente seguire, come più giusta ed equa, l’opinione condivisa da numerosi autori, dal momento che, talvolta, la tesi di uno solo, anche del meno qualificato, può risultare più esatta di quella condivisa da molti o addirittura dai più autorevoli. Non dovrete pertanto respingere a priori le affermazioni contenute nelle Note di Paolo, Ulpiano e Marciano a Papiniano, cui, in precedenza, non si riconosceva alcuna efficacia, a causa del rispetto tributato all’eminentissimo Papiniano • 6. …A tutti i giuristi, le cui opere risulteranno inserite in questo codice, sia riconosciuta autorità come se le loro affermazioni promanassero da costituzioni imperiali o fossero state pronunciate dalla nostra divina maestà. E a buon diritto tutto diventa opera nostra, poiché è da noi conferita loro ogni autorità • 11. Ordiniamo perciò che questi due codici siano considerati fonti di diritto, l’uno contenente costituzioni, l’altro il diritto escerpito ed ordinato nel codice ora in preparazione, a questi si aggiunga eventualmente un terzo testo che potrà da noi essere promulgato in forma di Istituzioni, affinché la mente ancora grezza degli studenti, iniziata ai primi elementi, possa più facilmente essere condotta ad una conoscenza più approfondita del diritto • 12. Abbiamo stabilito di attribuire il titolo di Digesta o di Pandette alla nostra raccolta…a nessun giurista sarà concesso di farne commenti e di oscurare con la sua verbosità la chiarezza dell’opera, come avvenne in epoche precedenti, allorché tutto il diritto fu grandemente sconvolto a causa delle opinioni discordanti degli interpreti, si potranno solo dare avvertenze mediante sommari e precisazioni dei titoli, mentre l’attività interpretativa non potrà venire a generare incertezze. • 13. Inoltre, affinchè in futuro non sorgano dubbi e incertezze a causa della grafia, disponiamo che il testo del medesimo codice venga trascritto senza l’impiego di sigle ed abbreviazioni TANTA (DEDWKEN) AL SENATO E A TUTTI I POPOLI • 10. Tale è stato il nostro rispetto nei confronti degli antichi, da non permettere che fosse taciuto il nome dei giuristi, ma dai Digesti risulta il nome del giurista autore di ogni frammento; noi siamo intervenuti solo quando nelle opere degli antichi abbiamo rinvenuto alcunché di superfluo, di inesatto, di poco adatto, procedendo, in tale caso ad aggiunte o tagli necessari, affinché le regole risultassero formulate nella maniera più esatta; nel caso poi che tra molte affermazioni simili o contrarie una si fosse presentata come la migliore, questa abbiamo accolto al posto di tutte le altre. A tutto questo è stata riconosciuta le stessa autorità in modo che tutto ciò che ivi risulta scritto sia da considerare emanante dalla nostra volontà, opera nostra • 12. Una volta conclusa, questa compilazione del diritto romano risulta composta di tre volumi (cioè Istituzioni, Digesti o Pandette e Costituzioni) ed è stata portata a termine nel corso di tre anni, anche se all’inizio, quando appena era stato abbozzato il progetto, tutto faceva pensare che nemmeno un decennio sarebbe stato sufficiente… • 18. Tuttavia, mentre le opere delle divinità sono perfette, il diritto degli uomini varia in perpetuo e nulla vi è in esso di immutabile…ci sono perciò buoni motivi per ritenere che in futuro si verificheranno situazioni che non sono in alcun modo previste dalle leggi. In tale caso si richieda l’intervento dell’Imperatore…lo stesso Giuliano giurista e diligentissimo compilatore dell’editto perpetuo, già aveva affermato nei suoi scritti che se qualcosa di imperfetto si fosse trovato, ciò dovesse essere integrato facendo ricorso all’intervento imperiale…anche l’imperatore Adriano ribadì tale principio… IMPERATORIAM (AI GIOVANI DESIDEROSI DI APPRENDERE IL DIRITTO) • 2. E dopo avere restituito alle costituzioni imperiali, prima confuse, una chiara armonia, abbiamo rivolto ogni nostra cura alla massa sterminata dell’antica giurisprudenza, con il favore celeste abbiamo condotto a termine questa impresa apparentemente disperata…