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EVENTO FORMATIVO
Manuale Operativo Formazione
52LC085
RIFORMA FORNERO:
RIFLESSI SUL COSTO
DEL LAVORO
Documentazione
a cura di ALBERTO BORTOLETTO
ASPI
A
S
P
I
ssicurazione
i
i
ociale
er l’
mpiego
ASPI
Ammortizzatori sociali (a rapporto concluso)
- Sostituisce l’indennità disoccupazione ordinaria e ridotta
Art. 2 commi da 1 a 24
art. 2
L92/2012
ambiti di
intervento
- Variazione aliquote contributive
Art. 2 commi da 25 a 39
1)Disocc. per apprendisti
2) +1,4% contratti a tempo determ.
3) Contributo di licenziamento
- Variazione periodo di spettanza indennità di mobilità
Art. 2 commi da 46 a 47
- Introduzione ASPI per i cococo (e relativo finanziamento)
Art. 2 commi da 51 a 57
- Reiterazione CIG in deroga per triennio 2013 - 2015
Art. 2 commi da 64 a 67
- Una serie di abrogazioni esplicite
Art. 2 commi da 68 a 73
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1
SEAC Cefor - Trento
ASPI
Tutele in costanza di rapporto di lavoro
- Estensione ambito di operatività della CIG S
Art. 3 comma 1
art. 3
L92/2012
ambiti di
intervento
- Creazione fondi di solidarietà bilaterali
Art. 3 commi da 4 a 16
- Riproposizione della sospensione
Art. 3 commi da 17 a 18
- Creazione fondo di solidarietà residuale
Art. 3 commi da 19 a 21
- Normativa di funzionamento dei fondi
Art. 3 commi da 22 a 45
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
A bi soggettivo
Ambito
i di applicazione
li
i
Spetta a tutti i lavoratori del settore PRIVATO,
e a quelli pubblici a tempo determinato
In particolare spetta anche
agli apprendisti
Ciò comporterà un aumento
contributivo nella loro gestione
Non spetta ad OTI e OTD
Che continuano a calcolare la
disoccupazione con la legge 86/88
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2
SEAC Cefor - Trento
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
Ambito soggettivo
gg
di applicazione
pp
… in particolare spetta anche agli apprendisti
Estratto da Circolare INPS - 142/2012
Si ricorda, che, per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno
precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo
contributo ASpI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale
data iniziano a maturare ll’anzianità
anzianità assicurativa e il requisito
contributivo;
(PER GLI ALTRI LAVORATORI)  l’eventuale e precedente contribuzione
contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai
fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione alla nuova
indennità di disoccupazione
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
Requisiti
q
soggettivi
gg
…c) "stato di disoccupazione, la condizione del
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa …
Stato di disoccupazione
Ai sensi del decreto 181/2000 art.1 c2 lett.“c”
1) devono essere trascorsi almeno due anni dal
versamento del primo contributo contro la
disoccupazione
2) Almeno un anno di contribuzione contro la
disoccupazione nel biennio precedente lo stato di
disoccupazione
Requisito contributivo
(come prima)
Involontarietà della disoccupazione
(come prima)
Sì licenziamento
Sì tempo determinato
Sì dimissioni per GC
Sì dimissioni in maternità (ex legge 1204)
No dimissioni generiche
No risoluzione consensuale (eccetto...)
Licenziamento per GC e GMS?
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3
SEAC Cefor - Trento
ASPI
Base di calcolo
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
La Riforma individua una nuova base di calcolo dell’indennità determinata dalla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni,
comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità
aggiuntive.
 si tratta della retribuzione imponibile esposta in UNIEMENS.
Tale retribuzione va divisa per il totale delle settimane di contribuzione
indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente
numerico 4,33 al fine di ottenere la retribuzione media mensile.
Ai fini del calcolo vanno considerate tutte le settimane, indipendentemente dal
fatto
che esse siano totalmente (settimane “X” in UNIEMENS) o parzialmente
Retribuite (settimane “2” in UNIEMENS). In questo caso la retribuzione delle
settimane sarà integrata, a cura della procedura DS Web, al valore pieno tramite
l’utilizzo dell’ informazione “Sett./Diff. Accredito”.
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
Quanto spetta
In sintesi…
Media retributiva mensile degli
ultimi 2 anni
(prima era negli ultimi 3 mesi)
A) Inferiore a € 1.180
B) superiore a € 1.180
75% di tale media =
Importo mensile spettante
€ 1.180 X
75%
+
(Media - € 1.180) X
25%
=
Importo mensile spettante
(Nei limiti del massimale di 1119,32 per il 2012)
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4
SEAC Cefor - Trento
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
Per q
quanto tempo
p / misura
Il 75% non rimane tale per tutto il periodo di durata
Primi 6 mesi
75%
Dal 6° al 12° mese
60%
Oltre il 12° mese
45%
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
Per q
quanto tempo
p
2013
> 50 aa
> 55 aa
8 mesi
12 mesi
12 mesi
2014
8 mesi
12 mesi
14 mesi
2015
10 mesi
12 mesi
16 mesi
Dal 2016 in poi
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< 50 aa
< 55 aa
> 55 aa
12 mesi
18 mesi
5
(come prima)
(con il tetto delle
settimane di contributi
degli ultimi 2aa)
(con il tetto delle
settimane di contributi
degli ultimi 2aa)
(con il tetto delle
settimane di contributi
degli ultimi 2aa)
SEAC Cefor - Trento
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
considerazioni
Rispetto al sistema precedente le misure del trattamento, sia in termini di
percentuali che in termini di durata, vengono rafforzate
Primi 6 mesi
60%
7° e 8° mese
50%
Dal 8° al 12° mese (<50aa)
40%
 Fino al 2012
Dal 2013
Primi 6 mesi
75%
dal 6° al 12° mese
60%
Oltre il 12° mese
45%
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
considerazioni
come prima…. i periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l’indennità
sono coperti da contribuzione figurativa.
Da ricordare che:
1)
i contributi figurativi da malattia e da disoccupazione non sono utili ai fini del diritto alla
pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione; lo sono per la pensione di anzianità
con almeno 40 anni
2) i contributi figurativi che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di
anzianità non devono superare il limite massimo di 5 anni in tutta la vita assicurativa. Tale
limitazione vale nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi che al 31/12/1992 non hanno
contributi presso l'INPS
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6
SEAC Cefor - Trento
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
considerazioni
Focus su:
STATO DI DISOCCUPAZIONE
FINO AL 31/12/2012
Lo stato di disoccupazione può essere:
a) Sospeso se si accetta un lavoro a tempo determinato inferiore a 8 mesi
b) Conservato se si lavora (a qualsiasi titolo) con un reddito annuale inferiore
a8
8.000,00
000 00 euro per i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinati
parasubordinati, 4
4.500,00
500 00
per i lavoratori autonomi. (reddito come elemento qualificante)
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
considerazioni
Focus su:
STATO DI DISOCCUPAZIONE
Dal 2013:
-) Viene eliminato il reddito come elemento per mantenere lo status di
disoccupato (almeno per i lavoratori dipendenti). Da circolare 142/2012
“In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro
subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni
obbligatorie,
bbli
i fi
fino ad
d un massimo
i
di seii mesi;
i per l’i
l’individuazione
di id
i
d
dell periodo
i d
di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro,
prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate”
-) Lavoro Occ Accessorio
compatibile con lo status di disoccupato
-) Lavoro Autonomo o Parasubordinato
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vedi slide successiva
7
SEAC Cefor - Trento
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
considerazioni
Focus su:
STATO DI DISOCCUPAZIONE
DAL 2013:
-) Lavoro Autonomo o Parasubordinato
reddito inferiore
a 4.500€
reddito superiore
a 4.500€
Si mantiene lo status di disoccupato
Si perde lo status di disoccupato
Va informato l’Inps per comunicare quale
sia la previsione di reddito da tale attività in
modo che possa decurtare in maniera
preventiva l’indennità ASPI
Conguaglio con dichiarazione redditi!
Va informato l’Inps
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
ASPI
Considerazioni
Focus su:
STATO DI DISOCCUPAZIONE
Decadenza dall’indennità ASPI
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
c) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la
all art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012;
comunicazione di cui all’art.2,
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità
f) il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva..
g) la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore
almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto
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8
SEAC Cefor - Trento
ASPI
Ammortizzatore in caso di disoccupazione
MINI ASPI
Requisiti
q
soggettivi
gg
(solo
(
particolarità)/
p
) misura
1) Possibilità di far valere almeno 2 anni di
anzianità contributiva sparisce il requisito
del biennio !!!
2) 13 settimane (ex 78gg) negli ultimi 12
mesi
Requisito contributivo
Misura
Come l’ASPI normale solo che viene percepita per meno tempo
= metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno
Due novità:
1) Per beneficiarne il lavoratore deve essere disoccupato (prima no) e tale requisito
deve permanere per tutto il periodo di godimento del trattamento;
2) L’indennità viene pagata nel momento dell’occorrenza del periodo di
disoccupazione e non l’anno successivo (come succedeva con la disoccupazione
a RR) e viene corrisposta mensilmente.
 quindi... O hai diritto all’ASPI o almeno alla MINI ASPI..
Novità Legge di Stabilità (L. 228 del 24/12/2012)  non si sospende d’ufficio!
ASPI
Variazione delle aliquote contributive
1)Disoccupazione per apprendisti
2)Aggiuntivo 1.4% per contratti a termine
3)Contributo
)
in caso di licenziamento
detto “contributo addizionale”
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9
SEAC Cefor - Trento
ASPI
Variazione delle aliquote contributive
= contributo ordinario
riduzioni del contributo ordinario
Riduzioni leggi
388/2000
3
/
e 266/2005
/
5
Aliquota
ASpI
p dovuta
Artigianato
0.91%
0.40%
Commercio e pubblici esercizi con C.U.A.F.
ridotta
1.13%
0,18%
Settore
Altri…
(radiotelevisivi, agricoltura, partiti politici)
ASPI
Variazione delle aliquote contributive Contribuzione apprendisti
(Salvo riduzioni 388/2000 e 266/2005 e 248/2005)
1.31% + 0.30% = 1,61% rimangono invariate
(solo che non si chiamano più contributo per disoccupazione)
Dal 01/01/2013 li pagano anche gli apprendisti
Compresi quelli in aziende con meno di 9 dipendenti per i quali era previsto un
contributo pari a zero per gli apprendisti assunti post 01/01/2012
Invece non si applica l’1.61% per quei rapporti per i quali la legge ha
previsto un contributo pari a quello previsto per gli apprendisti (10%)
 Mobilità
 Legge 56/87 (apprendisti qualificati)
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ASPI
Variazione delle aliquote contributive
Contribuzione apprendisti
aziende con meno di 9 dipendenti
assunti ante 01/01/2012 assunti dal 01/01/2012
1° anno
1,5%+1,61%= 2,11%
1,61%
2° anno
3%+1,61%= 4,61%
1,61%
3° anno
10%+1,61%= 11,61%
1,61%
aziende con più di 9 dipendenti
in qualunque data assunti
sempre
10% + 1,61% = 11,61%
ASPI
Variazione delle aliquote contributive – il contributo addizionale
Contribuzione aggiuntiva contratti a tempo determinato
+1,4%
Circa 20/30€ mensili in più per una
paga media
Esclusi (ovvero loro non pagano l’1,4% in più):
1) sostituzioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
2) stagionali DPR n. 1525/1963*
3) gli apprendisti (........... Serviva dirlo??)
4) Per i periodi dal 2013 al 2015 i dipendenti che svolgono attività stagionali definite dagli
l entro ill 31/12/2011  Interpello
ll 42 d
avvisi comuni e d
dai CCNL stipulati
dell 21/12/2012
5) Lavoratori dipendenti A TEMPO DETERMINATO delle P.A. (esclusi dall’addizionale ma
interessati dall’ordinario  solo i tempi determinati)
* 1525/63 categorie più diffuse (ed escluse anche dai limiti del tempo determinato … 36 mesi compreso):
48. attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta
giorni continuativi o centoventi giorni non continuativi
51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo
svolgimento di detti corsi.
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SEAC Cefor - Trento
ASPI
Variazione delle aliquote contributive
Contribuzione aggiuntiva contratti a tempo determinato
Variazione del campo <Qualifica3> dell’Uniemens
Qualifica 1
- 1 = operai
- 2 = impiegati
- 3 = Dirigenti
Qualifica 2
- F = tempo pieno
- P = P.T. orizzontale
- V = P.T. verticale
- M = PT Misto
Qualifica 3
- I = tempo indeterminato
- D = tempo
p determinato
- S = stagionale
- A = sost. lavorat. assenti
- T = stagionale dpr 1525/63
- G = stagionale altro
Circolare Inps 140/2012
ASPI
Variazione delle aliquote contributive
Contribuzione aggiuntiva contratti a tempo determinato
Il contributo dello 1,4% viene RESTITUITO
se:
(per un MAX di 6 mesi)
1) Trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato
2) in caso di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato se questa
avviene entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine
la restituzione avviene al superamento del periodo di prova, ove previsto
Restituzione con codice causale L810 
DenunciaIndividuale/DatiRetributivi/AltreAcredito/CausaleAcredito/
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SEAC Cefor - Trento
ASPI
PARTICOLARITA’ SULLA RESTITUZIONE!
1) MASSIMO SEI MESI
2) IIn caso di assunzione
i
d
dell llavoratore
t
a ttempo iindeterminato:
d t
i t
1) Deve avvenire entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a
termine
2) Viene perso il beneficio i mesi di «sospensione» tra il rapporto a termine
e la successiva riassunzione, quindi:
NB: In caso di contratto a termine iniziato PRIMA del 1/1/2013, verranno
considerati i soli periodi dal 2013
ASPI
PARTICOLARITA’ SULLA RESTITUZIONE!
1) MASSIMO SEI MESI
2) IIn caso di assunzione
i
d
dell llavoratore
t
a ttempo iindeterminato:
d t
i t
1) Deve avvenire entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a
termine
2) Viene perso il beneficio i mesi di «sospensione» tra il rapporto a termine
e la successiva riassunzione, quindi:
NB: In caso di contratto a termine iniziato PRIMA del 1/1/2013, verranno
considerati i soli periodi dal 2013
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SEAC Cefor - Trento
ASPI
ASPI
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SEAC Cefor - Trento
ASPI
Variazione delle aliquote contributive
Contributo di licenziamento
Rapporti a tempo indeterminato
In tutti i casi di interruzione per causa diversa dalle dimissioni
Contributo “di licenziamento”
pari a
41% DEL MASSIMALE MENSILE ASPI x
ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni
Il contributo NON E’
PIU’ commisurato
all’indennità iniziale
ASPI erogata al
lavoratore!!!!!!
(con un massimo di 3 x 50%)
Contributo di licenziamento
ASPI
Variazione delle aliquote contributive
Particolarità:
-Licenziamento in caso di contratto a tempo indeterminato successivo ad una trasformazione
di contratto a termine: il periodo a tempo determinato non si conta
-Il contributo è dovuto anche nei casi di interruzione di rapporti di apprendistato compresa
l’eventualità del recesso al termine del periodo formativo
- il contributo non è dovuto nei casi di decesso del lavoratore
-il contributo non è dovuto nei casi in cui il datore di lavoro sia tenuto a versare il contributo
d’ingresso alla mobilità
-contributo non è dovuto in caso di licenziamenti in conseguenza di “cambi di appalto”, ai
quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro
- il contributo non è dovuto in caso di licenziamento per fine cantiere in imprese edili
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15
SEAC Cefor - Trento
INPS, messaggio 18/12/2012 n. 20803
ASPI
Una tantum per co.co.co. disoccupati - VA A REGIME
Requisiti
1) Siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata
2) abbiano operato nell’anno precedente in regime di mono committenza
3) abbiano conseguito nell’anno prec. un imponibile complessivo < 20.000€
4) abbiano versato nell’anno precedente almeno QUATTRO mensilità
5) siano stati disoccupati per almeno 2 mesi consecutivi nell’anno precedente (!!!)
6)) risulti
i l i accreditata
di
almeno
l
una mensilità
ili à nell’anno
ll’
iin cuii sii chiede
hi d il contributo
ib
Possono CHIEDERE IL CONTRIBUTO UNA TANTUM
ASPI
Una tantum per co.co.co. disoccupati
importo
7% x 14.930€ x
Minore tra:
a) Mesi accreditati anno precedente
b) Mesi non accreditati anno preced.
Es: 7% x 14.930€ = 1045€
1.045 x … supponiamo siano 4 le mensilità non coperte
4.180 Euro
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16
SEAC Cefor - Trento
AUMENTO ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA
ASPI
DAL 2013 è presente un aumento dell'aliquota da applicare per i collaboratori pensionati o iscritti ad
altre forme di previdenza, che passa dal 18% al 20%. L'aliquota piena rimane ferma al 27%.
Per gli anni successivi le aliquote seguiranno la seguente progressione, stabiliti dalla L. 92/2012,
così come modificata dalla L. 134/2012. Alle suddette aliquote va aggiunta quella prevista per la
maternità pari allo 0,72%
NON ISCRITTI
Anno
2012
2013
2014
4
2015
2016
2017
2018
ISCRITTI ad altra cassa
Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Aliquota
27
27
28
30
31
32
33
Aliquota
18
20
21
22
24
24
24
ASPI
Stabilizzazione di alcune CIGS in deroga
INPS, circolare 7/1/2013 n. 1
Alcune concessioni di cassa integrazione straordinaria in deroga alla
normativa “standard” vengono normalizzate e standardizzate a loro
volta
In particolare
imprese esercenti attività
commerciali con più di 50
dipendenti
Viene estesa la CIGS anche a
agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici,
con più di 50 dipendenti,
Csc 7.04.01
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imprese di vigilanza con più di
15 dipendenti
imprese trasporto aereo e del
sistema aeroportuale.
17
SEAC Cefor - Trento
ASPI
Concessione CIGS aziende in procedura concorsuale
INPS, circolare 7/1/2013 n. 1
Modificati i requisiti per la concessione del trattamento di cui all’art. 3,
Legge 223/91: soltanto per aziende per le quali sussistano
prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.
E’ in corso di pubblicazione in Gazzetta il Decreto Ministeriale che individua
i parametri oggettivi sulla base dei quali si valuterà l’ammissibilità alla
concessione del trattamento.
Dal 2016 non sarà più concedibile il trattamento cigs per imprese
assoggettate a procedure concorsuali.
Integrazione salariale
INPS, circolare 7/1/2013 n. 1
ASPI
Abrogazione DID
A partire dal 18 luglio 2012 è abrogata la normativa che subordina il diritto a
percepire
i qualsiasi
l i i trattamento di sostegno all reddito
ddi all rilascio,
il i da
d parte del
d l
richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o
a un percorso di riqualificazione.
Di conseguenza i lavoratori sospesi non sono più tenuti a rilasciare predetta
dichiarazione ed i datori di lavoro non hanno più obbligo di raccogliere e
conservare le stesse (SR105).
Decadenza del trattamento di integrazione salariale
E’
E prevista la decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto se il lavoratore
rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo
frequenti regolarmente senza giustificato motivo, quando tale attività si svolge in
un luogo che non dista più di 50 km dalla residenza o comunque è raggiungibile
con mezzi pubblici mediamente in 80 minuti.
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18
SEAC Cefor - Trento
IL NUOVO CONGEDO DI PATERNITA’
Dm 22/12/2012
ASPI
Nuovo congedo per padre lavoratore dipendente:
in via sperimentale, a partire dalle nascite avvenute dal 2013, per gli anni 20132015 è previsto
i
un congedo
d obbligatorio
bbli
i (pari
( i a n.1 giorno)
i
) e facoltativo
f
l i (pari
( ia
n.2 giorni), a favore del padre, entro i cinque mesi dalla nascita (affido o
adozione) del figlio; il Ministero del Lavoro ha sottoscritto, in data 22
dicembre 2012, il decreto contenente le modalità di fruizione.
Contributo per il servizio di baby sitting:
la madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e negli undici mesi
successivi
successivi, ha facoltà di chiedere
chiedere, in luogo del congedo parentale
parentale, un contributo
da utilizzare per il servizio di baby sitting o per servizi per l’infanzia
pubblici/privati accreditati; la misura di tale contributo e le modalità di
erogazione sono state previste nel decreto sottoscritto dal Ministero del Lavoro
in data 22 dicembre 2012
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19
SEAC Cefor - Trento
Le novità sul
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Novità sull’Apprendistato, d.lgs. n. 167/2011, Testo Unico
dell’apprendistato
Principi generali nell’attuale disciplina:
• L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla occupazione dei giovani (è un contratto sui generis a
causa mista).
• Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
– a) apprendistato per la qualifica professionale;
– b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
– c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
i li
d
t tt di apprendistato
di t t è rimessa
i
d appositi
iti
• L
La di
disciplina
dell contratto
ad
accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto di parametri
obbligatori:
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20
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Condizioni di validità per l’apprendistato
 Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano
formativo individuale da definire entro 30 giorni dalla stipulazione del
contratto;
 Divieto di retribuzione a cottimo;
q
il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto
p
 Possibilità di inquadrare
alla categoria spettante, secondo il CCNL applicato, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto;
 Presenza del tutore o referente aziendale;
 Registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
 Divieto delle parti di recedere dal contratto durante il periodo di
formazione in assenza di una giusta causa o giustificato motivo;
 Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso
decorrente dal termine del periodo di formazione, ex art. 2118 c.c.
E cos’è nel frattempo?? L. 92/2012  nel periodo di preavviso continua
a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato: ciò
sia per il datore di lavoro che continua a godere delle agevolazioni, sia
per l’apprendista.
Limiti dimensionali
AZIENDE OLTRE LE 10 UNITA’.
• Innalzamento rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati presso il
medesimo datore di lavoro dal rapporto 1/1 a 3/2 dal 1°gennaio 2013.
AZIENDE FINO ALLE 10 UNITA’.
• RAPPORTO 1/1
FINO A TRE APPRENDISTI
• Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati o che comunque ne abbia in numero inferiori a
3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
ARTIGIANI
• «Legge quadro» del settore dell’artigianato
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Incentivi previsti per le assunzioni di apprendisti
• Incentivi contributivi: l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è
fissata nel 5,84% del normale imponibile contributivo per tutta la durata
dell’apprendistato.
Per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è
previsto,, p
p
per le SOLE aziende con organico
g
inferiore o p
pari a 9 unita
> sgravio contributivo pari al 100% della contribuzione dovuta per i
primi 3 anni di contratto.
Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al 3°
resta l’aliquota del 10%.
• E’ previsto un apprendistato professionalizzante per la qualificazione e
riqualificazione professionale dei lavoratori in mobilità, non rilevando il
limite di età del soggetto da assumere.
assumere In tale fattispecie,
fattispecie tuttavia,
tuttavia le
agevolazioni contributive sono diversificate dal caso di
apprendistato generale. L’assunzione in favore di un lavoratore iscritto
nelle liste di mobilità da luogo, in favore del datore di lavoro, al
riconoscimento per ogni mensilità retribuita di un contributo mensile
pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al
prestatore.
continuo sui vigenti incentivi alle assunzioni di apprendisti
• Incentivi economici: l’apprendista che può essere retribuito per
tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione anche con due
livelli stipendiali inferiori rispetto a quello da conseguire.
Incentivi normativi: gli apprendisti non rientrano nella base di
calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o
dai CCNL.
Inoltre, premesso che l’apprendistato è dichiarato a tutti gli effetti
come contratto a tempo indeterminato, pur se risolto in anticipo, non
rientra nei 36 mesi del computo previsto per i contratti a termine per
nuove assunzioni per mansioni equivalenti.
Licenziamento AD NUTUM
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NOVITA’ SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE
LA STORIA:
•
Versione 1,2,5 del 25/1/2012  Documento tecnico UNIEMENS già
indicava i codici contribuzione J6 e K6
 Tuttavia mancava la Circolare INPS
• Dubbio: PUO’ COSTITUIRE UN AIUTO DI STATO?
• Dubbio: ed in caso di mancanza di DURC INTERNO?
• CONFCOMMERCIO – comunicato 52 del 15/6/2012 – BLOCCO
NOVITA’ SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE
il 2 NOVEMBRE 2012... Arriva la Circolare INPS 128
• Chiarisce le varie tipologie
p g
caratteristiche e le particolarità
di
apprendistato
pp
ricordandone
le
• Ricorda l’obbligo dal 2013 del contributo del 1,61% per TUTTI gli
apprendisti, compresi quelli assunti precedentemente
• Ricorda i limiti massimi di assunzione di apprendisti rispetto ai qualificati
(precisando che l’entrata in vigore decorre dal 2013) precisando che nei
limiti numerici vanno inseriti anche i contratti di apprendistato in
somministrazione a tempo indeterminato (art. 20 c.3 D. Lgs. 276/03)
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NOVITA’ SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE
VECCHI CODICI FINO AL 31/12/2012
NOVITA’ SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE
il 2 NOVEMBRE 2012... Arriva la Circolare INPS 128
NUOVI CODICI DAL 01/01/2013 (Messaggio INPS 20123 del 6/12/12)
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NOVITA’ SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE
il 2 NOVEMBRE 2012... Arriva la Circolare INPS 128
NUOVO ELEMENTO «TIPO APPRENDISTATO»
NOVITA’ SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE
il 2 NOVEMBRE 2012... Arriva la Circolare INPS 128 TABELLA COMPARATIVA
N.B. messaggio INPS 20123 del 6/12/12  utilizzo dei nuovi codici dal 2013
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NOVITA’ SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE
il 2 NOVEMBRE 2012... Arriva la Circolare INPS 128
• IL BENEFICIO DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO VA CONSIDERATO
FRUIBILE SOLAMENTE NEI LIMITE DEL DE MINIMIS
Cfr. Regolamento CE 1998/2006:
“(..) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una
medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre
esercizi finanziari. Per il settore del trasporto su strada l’importo “de
minimis” non deve superare i 100.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi
finanziari. (..). Nell’ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli
(Reg. CE 1535/2007) l’importo
l importo concedibile di aiuti “de
de minimis”
minimis è, invece, di
7.500 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. (..). (..) per le imprese di
fornitura di servizi di interesse economico generale è fatta salva
l’applicazione del limite “de minimis” più favorevole di 500.000 euro
nell’ambito di tre esercizi finanziari, (..)»,
Quindi...
NOVITA’ SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE
il 2 NOVEMBRE 2012... Arriva la Circolare INPS 128
Quindi...
1. OBBLIGO DI DURC INTERNO (contributivo, ccnl, sicurezza)
2. OBBLIGO DI RIENTRARE NEL «DE MINIMIS»
3. OBBLIGO DI AUTODICHIARAZIONE DE MINIMIS tramite cassetto
previdenziale azienda – Sezione «assunzione agevolate e sgravi» –
Apprendistato – oggetto «Sgravio Apprendisti 2012/2016»
4. ARRIVA IL CODICE AUTORIZZAZIONRE «4R»
5. Nuovi codici «tipo contribuzione»
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Modifiche L. 92 sull’Apprendistato ex d.lgs. n. 167/2011
La L. 92/2012 apporta delle novità nel complesso restrittive per
l’utilizzo dell’istituto.
• Viene introdotta una durata minima del contratto il quale non può avere
durata inferiore ai 6 mesi.
• In via del tutto eccezionale, la durata può essere inferiore ai 6 mesi per
attività stagionali secondo quanto disposto dai CCNL.
• Viene introdotto un rigido meccanismo in base al quale per procedere
all’assunzione di nuovi apprendisti è imprescindibile l’avvenuta
stabilizzazione di apprendisti nell’arco del triennio precedente:
– per il primo triennio di entrata in vigore della legge la percentuale di
stabilizzazione è del 30%; (dal 18/7/12 al 18/7/2015)
i i annii è d
0%  Ri
d à solo
l lle assunzioni
i i
– per i successivi
dell 50%.
Riguarderà
effettuate a decorrere dal 18 luglio 2015
E’ sempre concesso un ULTERIORE APPRENDISTA rispetto alle
stabilizzazioni, ovvero un solo apprendista in caso di rapporti non
stabilizzati
Esclusioni dal computo: i rapporti cessati durante il periodo di prova,
per dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Interpello Ministeriale: gli «sconti» sulla formazione
• Ministero del Lavoro, Interpello n. 34 del 19 ottobre 2012
•  L’efficacia delle previsioni collettive che statuiscono una riduzione
d ll’i
dell’impegno
fformativo
ti iin caso di verifica
ifi d
dell Pi
Piano F
Formativo
ti
Individuale (PFI) ad opera dell’Ente bilaterale sono legittime??
• il Ministero precisa che le riduzioni previste dalla contrattazione
collettiva in virtù della semplice validazione del piano formativo da
parte dell’Ente bilaterale (o dell’adesione allo stesso) non possono
ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico.
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Le ultime novità
Sui contratti a tempo determinato
Novità sul contratto a tempo determinato D.lgs. n. 368/2001
• Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la
forma comune di rapporto di lavoro.
Il nuovo Decreto Legislativo 368/2001 si legge quindi così:
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro.(cancellato quindi Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a
tempo indeterminato).
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili alla ordinaria atti
ità del datore di la
oro
attività
lavoro.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente,
da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente
occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
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Novità sul contratto a tempo determinato D.lgs. n. 368/2001
• Le motivazioni NON sono richieste nella stipulazione del 1° contratto
a termine
t
i purché
hé di durata
d t non superiore
i
aii DODICI mesii (anche
(
h
nella ipotesi di contratto di somministrazione a tempo determinato).
• Il 1° contratto a termine di mesi DODICI (privo della causale) non
può essere oggetto di proroga quindi il termine finale è
vincolante.
• Può essere utilizzato per lo svolgimento di qualsiasi mansione
• I successivi contratti a termine necessitano della causale.
• Anche per somministrazione
Novità sul contratto a tempo determinato D.lgs. n. 368/2001
IN VIA ALTERNATIVA del contratto «ACAUSALE»
Possibilità da parte dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
pp
sul p
piano nazionale, di p
prevedere la non indicazione delle
rappresentative
causali per l’instaurazione del rapporto a tempo determinato in presenza di
determinate condizioni.
• nella misura complessiva del 6% del totale dei lavoratori occupati
nell’ambito dell’unità produttiva,
• in presenza di un processo organizzativo determinato dalle seguenti
ragioni:
• − avvio di una nuova attività;;
• − lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
• − implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
• − fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
• − rinnovo o proroga di una commessa consistente
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Novità sul contratto a tempo determinato D.lgs. n. 368/2001
PROROGA
• Rimane ferma la possibilità di proroga, con il consenso del
lavoratore, quando la durata iniziale del contratto sia inferiore ai 3
anni.  Quindi durata max contratto senza proroga?
• La proroga è ammessa una sola volta purchè scaturente da ragioni
oggettive e si riferisca alla stessa attività per la quale il contratto a
termine è stato stipulato.
l impossibilità della proroga nell’ipotesi
nell ipotesi
• Si evidenzia ancora una volta l’impossibilità
di 1°contratto a termine la cui durata non deve essere superiore a
mesi sei e comunque scevra da causale.
Novità su scadenza del termine e successione di contratti,
d.lgs. n. 368/2001
• Rimane fermo il cosiddetto termine finale flessibile.
• Corresponsione di una maggiorazione del 20% fino al 10° giorno
successivo
i ed
dell 40% neii giorni
i i successivi
i i  CONFERMATA
• FINO AI SEI MESI  30 GIORNI di flessibilità (erano 20)
• SUPERIORI AI SEI MESI -> 50 giorni di flessibilità (erano 30)
Resta confermato che oltre dette soglie il contratto si reputa a tempo
indeterminato ex nunc.
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Novità su scadenza del termine e successione di contratti,
d.lgs. n. 368/2001
In caso di riassunzione muta il periodo di intervallo:
– FINO AI SEI MESI  60 GIORNI di flessibilità (erano 10)
– SUPERIORI AI SEI MESI -> 90 giorni di flessibilità (erano 20)
In caso di successione di contratti a termine senza soluzione di
continuità il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
ex-tunc.
La RIFORMA FORNERO PREVEDE INOLTRE...
la possibilità di ridurre tali limiti temporali, definendone le condizioni, da
parte dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
p
più
p rappresentative
pp
sul piano
p
dei datori di lavoro comparativamente
nazionale. Può essere prevista la riduzione dei predetti periodi fino a:
• 20 giorni nel caso di un contratto di durata fino a 6 mesi;
• 30 giorni nel caso di un contratto di durata superiore ai 6 mesi.
Novità su scadenza del termine e successione di contratti,
d.lgs. n. 368/2001
 possibile per l’assunzione a tempo determinato nell’ambito di un
processo organizzativo, determinato da precise ragioni, ovvero
prodotto o di un
dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un p
servizio innovativo, dall’implementazione di un rilevante
cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un
significativo progetto di ricerca e sviluppo, dal rinnovo o dalla
proroga di una commessa consistente.
 In mancanza dell’intervento della contrattazione collettiva,
trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta
previsione, il Ministero del Lavoro, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, individua le specifiche
condizioni per l’operatività delle suddette riduzioni dei periodi.
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Novità su scadenza del termine e successione di contratti,
d.lgs. n. 368/2001
 l DL 83/2012 - Decreto Sviluppo (Legge 134 del 7 agosto 2012)
con una aggiunta all’articolo 1, comma 9, lett. h) della Legge n.
p la sfera applicativa
pp
della suddetta riduzione degli
g
92/2012 amplia
intervalli temporali minimi tra un contratto a tempo determinato ed
il successivo.
 Pertanto, oltre alle ipotesi sopra riportate, la riduzione dei termini
trova applicazione
– per le attività stagionali, definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e
g avvisi comuni e
successive modifiche,, nonché individuate dagli
dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative (art. 5, comma
4‐ter, D.Lgs n. 368/2001);
– per ulteriori altre ipotesi previste dai contratti collettivi stipulati
a ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
continuo su Contratto a tempo determinato
• Ai fini del computo massimo di 36 mesi si tiene conto sia dei rapporti
di lavoro intrattenuti direttamente con il datore di lavoro sia di quelli
sorti per il tramite di agenzie per il lavoro interinale!!!
• Esclusi gli STAGIONALI
• senza l’ «ulteriore contratto» previsto dalla legge 247/07, che gli
accordi interconfederali sottoscritti con Confindustria, artigianato,
cooperazione e Confservizi dell’aprile 2008 avevano fissato in 8 mesi
• Nuovi adempimenti obbligatori: il datore di lavoro deve comunicare
al Centro per l’Impiego competente entro la scadenza del termine
inizialmente fissato che il rapporto continuerà oltre tale termine
indicando la durata della prosecuzione in tutte le ipotesi in cui si eserciti
la flessibilità del termine finale.
– Non c’era anche prima??
– Attendiamo un Decreto Ministeriale entro 30 gg dalla data di entrata in
vigore che definisca le modalità di comunicazione.
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ULTIME NOVITA’ su Contratto a tempo determinato
• Comunicazioni per «termine finale flessibile» - Decreto Min.
Lavoro del 10/10/2012  Comunicazioni dal 25 novembre (data fine
proroga) e dal 10 gennaio 2013 (data fine proroga / prosecuzione di
fatto)
• Ministero del Lavoro, Circolare n. 27 del 7 novembre  Confermate
le disposizioni della Riforma Fornero e del successivo Decreto sviluppo
sulla riduzione degli intervalli temporali tra due contratti a tempo
determinato
• Ministero del Lavoro, Interpello n. 37 del 22 novembre  La
riduzione degli intervalli temporali tra due contratti a tempo determinato
per le attività di carattere stagionale (ex art. 5, comma 4-ter, D.Lgs n.
368/2001)  i termini
368/2001),
t
i i ridotti
id tti (20/30 giorni
i i anziché
i hé 60/90 giorni)
i i) sono
applicabili a tutte le ipotesi già delineate dalle parti sociali.
• Quindi ogni eventuale disciplina contrattuale collettiva, sottoscritta
prima dell’entrata in vigore delle modifiche della Riforma del mercato
del lavoro, risulta pienamente efficace per l’individuazione dei casi di
riduzione dei termini nella successione dei contratti.
NOVITA’ 2013 su Contratto a tempo determinato
• Impugnazione contratti a termine: dal 1 gennaio 2013 il termine di
decadenza per ll’impugnazione
impugnazione è fissato in 120 giorni dalla cessazione
(rispetto ai 60 gg.), mentre il termine per il ricorso giudiziale è fissato in
180 giorni (anziché 270).
Quindi NON PIU’ 60 + 270 = 330 GIORNI
MA 120 + 180 = 300
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Stato avanzamento lavori sul contratto a termine
• TURISMO: 21 NOVEMBRE 2012 CCNL Turismo – Confcommercio e
Confindustria - intervallo ridotto (20 giorni in caso di contratto di durata
fino a sei mesi o 30 giorni in caso di durata superiore) a tutti i contratti a
tempo determinato sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 2013 = identico
per PULIZIA INDUSTRIA firmato il 12/12/2012
• STUDI PROFESSIONALI CCNL del 28 novembre, si applicano i termini
ridotti (20 giorni se il contratto a termine scaduto è di durata fino a sei
mesi, oppure 30 giorni se il contratto a termine scaduto è superiore a sei
mesi).
• TERZIARIO CONFCOMMERCIO Accordo del 19 dicembre 2012 - tra
un contratto a termine ed il successivo vanno rispettati, per tutte le
fattispecie di legittima apposizione del termine, in luogo degli intervalli
ordinari (60 o 90 giorni), i termini ridotti (20 giorni se il contratto a termine
scaduto è di durata fino a sei mesi, oppure 30 giorni se il contratto a
termine scaduto è superiore a sei mesi).
Novità apportate a Sommistrazione di lavoro, d.lgs. n.
276/2003
All’art. 20 della normativa interessata, viene aggiunto il comma 5-ter il
quale prevede che non sono necessarie le causali per i contratti di
somministrazione quando essi prevedano l’utilizzo:
– di soggetti disoccupati percettori dell’indennità di disoccupazione
ordinaria con requisiti normali o ridotti da almeno 6 mesi;
– di soggetti percettori di ammortizzatori sociali anche in deroga
da almeno sei mesi;
– di lavoratori definiti svantaggiati o molto svantaggiati.
Si richiama nuovamente l’attenzione sulla nuova normativa in merito
alla durata del contratto a termine in caso di somminstrazione di
lavoro, già esaminata.
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SEAC Cefor - Trento
Novità apportate a Sommistrazione di lavoro, d.lgs. n.
276/2003
Ministero del Lavoro,, Interpello
p
n. 32 del 19 ottobre 2012
• il limite massimo di durata di 36 mesi per lo svolgimento di mansioni
equivalenti con lo stesso datore, nel quale sono computati anche i
periodi di missione mediante somministrazione a termine, non
rappresenta un ostacolo al successivo ricorso a quest’ultima
fattispecie contrattuale.
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Novità sul contratto a tempo parziale,
d.lgs. n. 61/2000
• Elementi qualificanti della fattispecie oggi:
-
Il contratto di lavoro part time si svolge con un orario di durata
complessiva inferiore rispetto all’orario previsto a tempo pieno
(l’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali, ai sensi del d.lgs. n.
66/2003, o l’eventuale minor orario normale fissato dai CCNL
applicati).
-
Tenuto conto delle tipologie già note di part time orizzontale,
apporre,
dei CCNL,,
verticale e misto,, è possibile
p
pp
, nel rispetto
p
clausole elastiche e clausole flessibili al contratto individuale di
lavoro, ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 61/2000.
continuo sul contratto part time
-
Le clausole elastiche riguardano la variazione in aumento della
durata della prestazione lavorativa.
-
Le clausole flessibili riguardano la variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa.
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continuo Novità apportate al Contratto part time, d.lgs. n.
61/2000
La Legge apporta delle novità dirette a controllare il ricorso alle
clausole elastiche e flessibili una volta apposte al contratto
individuale ed introduce, per alcune categorie di lavoratori, la
facoltà di ripensamento per rimuovere le medesime.
• All’art. 3, d.lgs. n. 61/2000, viene introdotto il punto 4) al comma 7.
I CCNL, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, tra le altre cose, dovranno
disciplinare le condizioni e le modalità che consentono al lavoratore
di richiedere la eliminazione ovvero la modifica delle clausole
flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del comma
medesimo.
continuo Novità apportate al Contratto part time, d.lgs. n.
61/2000
• All’art. 3, d.lgs. n. 61/2000, comma 9 viene introdotto un nuovo
periodo.
Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai CCNL ai sensi del
comma 7, già esaminato,
 ai lavoratori studenti e ai lavoratori affetti da patologie oncologiche
e relativi coniuge, figli, genitori, è riconosciuta la facoltà di revocare
il consenso precedentemente manifestato per l’apposizione
delle clausole elastiche e flessibili
flessibili. (previsione LEGALE e non
rimando ai CCNL)  sono i lavoratori che VANTANO il diritto
alla trasformazione da FULL TIME a PART TIME
Eliminato, rispetto alle precedenti bozze, l’obbligo di comunicazione
amministrativa tramite sms, fax o pec delle variazioni dell’orario originario....
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Competitività – Premi di risultato
Legge 24 dicembre 2007 n.247, art.1, commi 67-69
 Abrogazione precedente normativa sulla decontribuzione
(Legge
23
maggio
1997
n.135,
art.2)
(Legge 30 aprile 1969 n.153, art.12, comma 4, lett. e)
 Introduzione di
uno sgravio contributivo
domanda delle imprese interessate
a
 Istituzione Fondo per finanziamento sgravio
 Decreto interministeriale attuativo della nuova
disciplina
Competitività – Premi di risultato
Importo
p
premio ammesso allo sgravio
p
g
nel tetto del 2,25%
,
(ANNO 2010 – ANNO 2011) della retribuzione
contrattuale percepita dal lavoratore nell’anno
 Sgravio di 25 punti percentuali in favore del datore di
lavoro
 Sgravio totale in favore del lavoratore
DM 3 agosto 2011
DM 24 gennaio 2012
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RETRIBUZIONE VARIABILE
CONDIZIONI:
1.
essere prevista da un accordo collettivo aziendale o di
secondo livello depositato alla DTL entro 30 giorni dalla
stipula;
2.
essere incerta nella corresponsione o nell’ammontare
(nell’an o nel quantum) ?????
3.
essere collegata a parametri quali: produttività, qualità
ed altri elementi di competitività (detti elementi non
devono concorrere cumulativamente ma è esaustiva una
sola tipologia degli stessi – Circ. INPS 152/1996).
DETASSAZIONE – anno 2012
L’art. 26 del D.L. 98/2011 afferma che “Per l'anno 2012 le somme erogate
ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto
da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di
produttività,
qualità,
redditività,
innovazione,
efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento
economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale,
tt t ad
d una ttassazione
i
l t d
ddit d
t ie
sono assoggettate
agevolata
dell reddito
deii llavoratori
beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre
2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel
presente comma nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità
ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione”.
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DETASSAZIONE – anno 2012
Natura degli accordi
Per l’anno 2012 la detassazione consentita qualora le somme correlate a incrementi
di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai
g utili della impresa,
p
, o a ogni
g altro
risultati riferiti all'andamento economico o agli
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività sono previste da:
i) accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (art. 26, co. 1 D.L. 98/2011);
ii) contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti
(anche ex intese/contratti di prossimità ai sensi dell’art. 8 D.L. 138/2011 (art. 22,
co. 6 L. 183/2011).
DETASSAZIONE – anno 2012
DM 23 marzo 2012 - G.U. 30 maggio 2012, n. 125
Limite massimo detassabile
L’importo massimo detassabile per l’anno 2012 è pari a euro 2.500 lordi.
Sotto questo aspetto l’agevolazione
l agevolazione massima teorica diminuisce passando da
un valore massimo di euro 6.000 (previsto nel 2011) ad un valore massimo di
euro 2.500.
Requisito reddituale al 2011
La detassazione sarà applicata al lavoratore subordinato che nell’anno 2011
abbia percepito un reddito di lavoro dipendente, comprensivo delle somme
agevolate per lo stesso anno, non superiore a euro 30.000.
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SEAC Cefor - Trento
PREMI DETASSABILI
PREMI ANCHE DI FONTE NON COLLETTIVA
PREMI PRESENZA
PREMI PER MANCANZA INFORTUNI
EMOLUMENTI RICONOSCIUTI IN MISURA FISSA E
STABILE COLLEGATI A MAGGIOR PRODUZIONE
PREMI E PROVVIGIONI SU VENDITE
PREMI CONSOLIDATI
I predetti emolumenti “sono
sono soggetti a un
un’imposta
imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali
pari al 10%”.
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41
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DETASSAZIONE – anno 2013
DPCM del 22 gennaio 2013
Confermata ancora una volta nella misura del 10%, applicata seguendo i seguenti
parametri:
 solamente in relazione ai lavoratori dipendenti del settore privato,
privato
 che abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente pari o inferiore, nel periodo
d’imposta 2012, a 40.000,00 euro, comprensivo di eventuali somme
assoggettate ad imposta sostitutiva nel 2012,
 nel limite di 2.500,00 euro per l’anno 2013 si ritiene al netto della
contribuzione previdenziale a carico del dipendente (“La retribuzione di
produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell
dell'imposta
imposta sostitutiva
di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel
corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi.”)
 NON PARLA PIù DI IMPONIBILE FISCALE MA DI «RETRIBUZIONE» e «LORDA»...
DETASSAZIONE – anno 2013
DPCM del 22 gennaio 2013 – QUALI SOMME????
Come per gli anni 2011 e 2012, anche per il corrente anno l’applicazione
dell’imposta sostitutiva del 10% è vincolata alla presenza di contratti
collettivi di secondo livello sottoscritti a livello territoriale o aziendale.
NOVITA 2013
Oltre a definire le voci detassabili, ora denominate “retribuzione di produttività”,
precisano che dette voci potranno essere detassate solamente se riconducibili
alternativamente a:
• indici
“misurabili”
misurabili
di
produttività
produttività,
redditività
redditività,
qualità
qualità,
efficienza
efficienza,
innovazione ovvero
• qualora vengano effettuati, a livello aziendale interventi in almeno tre dei quattro
ambiti ben specifici (vedi SLIDE SUCCESSIVA)
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SEAC Cefor - Trento
DETASSAZIONE – anno 2013
DPCM del 22 gennaio 2013 – QUALI SOMME????
• modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro, sia in relazione ad una
programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa
collocazione temporale;
• programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie eccedenti le
due settimane;
• introduzione di misure che abbiano il fine di contemperare la tutela dei lavoratori
e l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa;
• disciplina e individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di
implementazione delle competenze.
DETASSAZIONE – anno 2013
DPCM del 22 gennaio 2013 – QUALI SOMME????
Articolo 3 - comma 1 DPCM  “(..) i datori di lavoro provvedono a depositare i
contratti p
presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente
p
entro
trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità
dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto.”
E quelle che applicano il territoriale??
E gennaio si può detassare? (nemmeno in futuro!)
in relazione al momento da cui applicare ll’imposta
imposta sostitutiva sorgono delle
perplessità. Come si ricorderà, nella Circolare congiunta n. 3/2011 dell’Agenzia delle
Entrate e del Ministero del lavoro, era stato chiarito che era possibile detassare
solamente dalla data di firma dell’accordo di secondo livello.
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SEAC Cefor - Trento
DETASSAZIONE – anno 2013
DPCM del 22 gennaio 2013 – DA QUANDO DETASSO???
Circolare congiunta n. 3/2011 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro,
 è possibile detassare solamente dalla data di firma dell
dell’accordo
accordo
Quindi:
1) Serve l’accordo
2) Serve raggiungere gli indicatori quantitativi, ovvero interventi in tre aree su
quattro previste.
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44
SEAC Cefor - Trento
LE ASSUNZIONI AGEVOLATE
LE ASSUNZIONI INCENTIVATE
I contratti
agevolati
Apprendistato
C t tt di iinserimento
Contratto
i
t
Contratto a termine per sostituzione di
maternità
Lavoratori in mobilità assunti a tempo
I soggetti
indeterminato
Lavoratori in mobilità assunti a tempo
agevolati
determinato
Disabili
Disoccupati di lunga durata
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45
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CONTRIBUTI INPS
• La circolare Inps 23 gennaio 2007 n. 22 detta i primi chiarimenti
conseguenti alla disposizione del comma 773 dell'articolo 1 della legge
296/2006 (Finanziaria
(Fi
i i 2007) che
h ha
h elevato
l
all 10% della
d ll retribuzione
ib i
imponibile ai fini previdenziali, la contribuzione a carico dei datori di
lavoro che instaurano contratti di apprendistato.
• La stessa norma, inoltre, precisa che, nelle imprese artigiane e non con
un
u organico
o ga co fino
o a nove
o e dipendenti,
d pe de t , la
a contribuzione
co t bu o e relativa
e at a al
a primo
p o
anno di contratto è pari all'1,5% e sale al 3% nel secondo anno.
• 5,84% a carico del lavoratore
Sgravio contributivo apprendisti
obiettivo
Promozione occupazione giovanile
decorrenza Assunzione dal 1 gennaio 2012 al
31 dicembre 2016
destinatari
Apprendisti
Beneficiari
Datori di lavoro che occupano un
numero di addetti pari o inferiori a 9
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Sgravio contributivo apprendisti
Misura
Mi
Sgravio
S
i contributivo
t ib ti del
d l 100% della
d ll
contribuzione dovuta
Durata
Primi 3 anni di contratto
C
t ib i
Contribuzione
D
i i 3 annii contribuzione
t ib i
Dopo i primi
ordinaria del 10%
Se è sgravio………
INCENTIVI ASSUNZIONE DISABILI
Si tratta di un contributo, in percentuale del costo salariale,
che Regioni e province autonome possono concedere nel rispetto del regolamento CE n. 2204/2002 - per ogni
assunzione effettuata.
variare in funzione del grado
di
La sua misura può
p
g
riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile
che viene avviato al lavoro.
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AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Le Regioni possono riconoscere un incentivo alle assunzioni concordate
con
i
servizi
competenti,
nei
limiti
del
Fondo
per
il diritto al lavoro dei disabili:
- fino al 60% del costo salariale, se invalido all’80% (I-III cat.)
- fino al 25% del costo salariale, dal 67% al 79% (IV-VI cat.)
- rimborso
forfettario
delle
spese
di
adeguamento
della
postazione di lavoro o telelavoro
purchè: l’assunzione sia a tempo indeterminato, abbia avuto esito positivo
il periodo di prova ed il rapporto di lavoro duri fino alla concessione del
contributo, l’anno successivo.
art. 13 Legge n. 68/1999, modificato dall’art. 1, comma 37,
Legge n. 247/2007 (Protocollo Welfare)
LAVORATORI SOSPESI PER ALMENO TRE MESI
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.L. n. 148/1993, ai datori di
lavoro, comprese le società cooperative di produzione e
lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal
lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
luglio 1991, n. 223
ovvero
non abbiano proceduto a riduzione di personale nei
dodici mesi precedenti - salvo che l'assunzione avvenga al
fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni di personale …
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LAVORATORI SOSPESI PER ALMENO TRE MESI
… i quali assumano a tempo pieno e indeterminato
lavoratori che abbiano fruito del trattamento
straordinario di integrazione salariale per almeno
tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da
imprese beneficiarie da almeno sei mesi
dell'intervento sono concessi i benefici di cui
all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.
223
LAVORATORI SOSPESI PER ALMENO TRE MESI
Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro è pari a quella stabilita per
gli apprendisti
g
pp
dalla legge
gg 19 g
gennaio 1955,, n. 25,,
ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore
nelle misure previste per la generalità dei lavoratori
+
Contributo mensile in misura pari al 50%
dell'indennità di mobilità cui avrebbe avuto diritto il
lavoratore riconosciuti per la durata ivi prevista, ridotta di
tre mesi
mesi, sulla base dell'età
dell età del lavoratore al momento
dell'assunzione o ammissione.
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ASSUNZIONE LAVORATORI DISOCCUPATI
I d
datori
t i di lavoro
l
che
h assumono con contratto
t tt a tempo
t
indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24
mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale, per il medesimo
periodo, potranno fruire di una riduzione contributiva
previdenziale ed assistenziale pari al 50%, per un
periodo di 36 mesi (la riduzione riguarda solo la parte a
carico del datore di lavoro).
ASSUNZIONE LAVORATORI DISOCCUPATI
Nel caso in cui le assunzioni siano eseguite da imprese
operanti nelle aree del Mezzogiorno (DPR 218/1978) o
da imprese artigiane, la riduzione dei contributi
previdenziali ed assistenziali avverrà in misura pari al
100% e per un periodo di 36 mesi.
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50
SEAC Cefor - Trento
ASSUNZIONE LAVORATORI DISOCCUPATI
L riduzione
La
id i
contributiva
t ib ti spetta
tt a condizione
di i
che
h i datori
d t i di
lavoro non assumano in sostituzione di lavoratori per
qualsiasi causa licenziati o sospesi (art. 8, comma 9,
legge 407/90 e Mess. Inps del 27 maggio 2005, n.
20399), escludendo fra questi ultimi quelli che si
dimettono e quelli assunti a termine con contratti risolti
alla scadenza
scadenza.
ASSUNZIONE LAVORATORI DISOCCUPATI
L’arco temporale di riferimento ai fini dell’eventuale
sostituzione, per l’ammissione alle agevolazioni, è pari a
6 mesii successivi
i i alla
ll cessazione
i
d i precedenti
dei
d ti
rapporti di lavoro (art. 15, c. 6 legge n. 264/1949
modificato dall’art.6, c. 4 D.lgs. n. 297/2002) e
l'assunzione da effettuare rigorosamente a tempo
indeterminato sin dall’origine.
L'agevolazione contributiva opera anche nel caso in cui le
assunzioni vengano effettuate con contratto a tempo
parziale (Circolare INPS n. 121/1993).
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SEAC Cefor - Trento
Trasferimento d’azienda - Interpello n. 20/2010
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 20 del 9 giugno
2010 ha precisato che in caso di trasferimento d
2010,
d’azienda
azienda
qualora
l’azienda
cedente
abbia
effettuato
assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, di
lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e per i
quali fruiva dello sgravio del 50% dei contributi
previdenziali ed assistenziali a carico del datore di
lavoro,, come previsto
p
dall’articolo 8,, comma 9 della
legge n. 407/90, il cessionario continuerà a godere degli
sgravi contributivi già fruiti dal cedente per la parte
residua, sino alla scadenza del termine massimo di
agevolazione pari a 36 mesi.
ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITÀ
Ai datori di lavoro o agli utilizzatori in caso di
somministrazione (art. 13 comma 2 lettera c D.L.
35/2005) che
35/2005),
h assumono a tempo
t
d t
determinato
i t o
indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità (art.6, legge 223/1991), si applicano i
contributi in misura pari a quella prevista per gli
apprendisti (art. 25, comma 9, e art.8 comma 2 e 4
Legge 223/1991).
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SEAC Cefor - Trento
ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITÀ
Nel dettaglio, le agevolazioni previste sono:
SE A TEMPO DETERMINATO...
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella
prevista per gli apprendisti nell’ipotesi di assunzione a
termine per un periodo non superiore a dodici mesi;
- ulteriori dodici mesi di beneficio, nel caso in cui il contratto
a termine venga trasformato, nel corso del suo svolgimento,
a tempo indeterminato per un massimo di 103 settimane
complessive;
SE A TEMPO INDETERMINATO...
• contribuzione a carico del datore di lavoro pari, per i primi
diciotto mesi, a quella prevista per gli apprendisti nell’ipotesi di
assunzione a tempo indeterminato;
ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITÀ
+ IL CONTRIBUTO MENSILE!
- Contributo mensile, pari al 50% della indennità di mobilità
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, a favore del
datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a
tempo pieno e indeterminato (anche attraverso la
trasformazione di un contratto a termine).
(Circolare INPS 252/92).
L'agevolazione spetta anche in caso di assunzione part-time
(Circolare INPS 260/91);
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SEAC Cefor - Trento
ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITÀ
PARTICOLARITA’
PASSAGGIO DI QUALIFICA
Il dato
datore
ed
di lavoro
a o o può fruire
u e de
delle
e age
agevolazioni
o a o co
contributive,
t but e,
anche nell’ipotesi in cui lo stesso modifichi l’inquadramento
professionale del lavoratore assunto dalle liste di mobilità
(Nota Ministero del lavoro n. 1066/2006).
ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITÀ
OPERAZIONI SOCIETARIE
 Il diritto ai benefici economici è escluso nei confronti del datore di lavoro che
assume lavoratori collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da impresa
avente un assetto proprietario sostanzialmente coincidente o con la
quale è in rapporto di collegamento o controllo (art. 8, comma 4-bis, L. n.
223/1991),
 nonchè per i rapporti svolti senza soluzione di continuità alle dipendenze di
imprese che, pur apparendo formalmente diverse e distinte, rappresentano,
nei fatti, l'una la trasformazione o derivazione dell'altra (INPS circc. n.
239/1994
e n. 122/1999).
/
/
)
 In particolare risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale
secondo il quale le agevolazioni in esame non sono fruibili nel caso di
trasferimento d'azienda, in quanto viene a mancare uno dei presupposti
per il loro godimento: l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro (INPS circ. n.
109/2003).
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SEAC Cefor - Trento
ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITÀ
Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono
ritenersi, ad avviso della giurisprudenza, "tutte quelle situazioni
che, pur in presenza di qualche differenziazione nella
composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote,
facciano presumere la presenza di un comune nucleo
proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione
coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di
taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte
dell'altra“
ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITÀ
L’art. 2359 su controllo e collegamento tra imprese
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un
un'altra
altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra
un altra società esercita
un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate
in borsa.
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SEAC Cefor - Trento
Cassazione Lavoro - Sentenza n. 26391 del 3/11/08
…. qualora l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia
continuato o riprenda ad operare, la prosecuzione del rapporto di
lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono
non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma
l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod.
civ
civ. trasferimento di azienda)
azienda), come tale non meritevole dei benefici
dello sgravio .
Cassazione lavoro - Sentenza 9224/2006
Ritiene che l’indagine sui legami tra impresa che licenzia ed impresa
che assume debba estendersi oltre le nozioni di collegamento e
controllo di cui all’art 2359 del c.c.
Vanno anche indagati quei rapporti tra imprese che di fatto si
traducono in comportamenti abituali e coordinati originati dagli
stretti legami tra soggetti del nucleo proprietario.
Significativi legami matrimoniali, di parentela e di lunga e consolidata
amicizia tra i soci.
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SEAC Cefor - Trento
Cassazione lavoro - Sentenza 9532/2002
Non è importante che l’assetto societario delle imprese che
h
hanno
l’
l’una
li
licenziato
i t e l’altra
l’ lt
assunto
t i lavoratori
l
t i in
i
mobilità abbiano la stessa identica composizione sociale.
E’ sufficiente la presenza di un gruppo forte di soci che sia in
grado di pianificare e far eseguire una politica del lavoro
in grado di trarre indebito profitto dagli sgravi contributivi
per mobilità.
bilità
Incentivi per assunzione disoccupati, in
cigs da 24 mesi o iscritti in mobilità
INPS, circolare 12/12/2012 n. 137
Regole generali
•
L’obbligo di assumere un determinato lavoratore – non è
possibile applicare gli incentivi in quei casi in cui il datore non è
libero di scegliere chi assumere, sia che venga assunto un
lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un
obbligo sia che venga assunto il lavoratore nei cui confronti
sussisteva l’obbligo di assunzione.
•
Datori di lavoro presso i quali sono in atto sospensioni
dell’attività per crisi – gli incentivi non spettano, salvo che
l’assunzione e/o trasformazione siano finalizzate all’acquisizione
di
professionalità
sostanzialmente
diverse
da
quelle
dei
lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa
unità produttiva.
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SEAC Cefor - Trento
Incentivi per assunzione disoccupati, in
cigs da 24 mesi o iscritti in mobilità
INPS, Circolare 12/12/2012 n. 137
Regole generali
•
Coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di
collegamento – l’incentivo non spetta con riferimento ai
lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di
un datore di lavoro che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
quelli del datore di lavoro che assume o risulti con
con q
quest’ultimo in collegamento o controllo.
•
Cumulo degli incentivi – ai fini della determinazione e
della durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il
lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso
soggetto, a titolo subordinato o somministrato.
Incentivi per assunzione disoccupati, in
cigs da 24 mesi o iscritti in mobilità
INPS, Circolare 12/12/2012 n. 137
Regole generali
•
Inoltro tardivo comunicazione telematica ex DM 30 ottobre
2010 – producono la perdita di quella parte di incentivo relativa
al periodo compreso fra la decorrenza del rapporto agevolato e la
data di tardiva comunicazione; facoltativa l’indicazione del campo
“agevolazione” sui moduli telematici Unilav.
•
Osservanza norme a tutela delle condizioni di lavoro – gli
incentivi sono subordinati al rispetto delle norme poste a tutela
delle condizioni di lavoro, possesso DURC ed autocertificazione
dell’inesistenza a carico di provvedimenti definitivi in ordine alla
commissione di violazioni DM 24 ottobre 2007.
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SEAC Cefor - Trento
Incentivi per assunzione disoccupati, in
cigs da 24 mesi o iscritti in mobilità
INPS, Circolare 12/12/2012 n. 137
Incentivi lavoratori disoccupati o in cigs da 24 mesi
Art. 8, comma 9, Legge 407/90
Sono subordinati allo stato e alla durata della disoccupazione, di cui
al D.Lgs. 181/2000, come modificato dalla Riforma del Lavoro:
abrogata la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di
svolgimento attività lavorativa con reddito annuale non superiore al
reddito minimo;; modificato il regime
g
della sospensione,
p
, p
per cui lo
stato di disoccupazione rimane sospeso nel caso di svolgimento di
rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi
(indipendente dall’età del lavoratore).
Incentivi per assunzione disoccupati, in
cigs da 24 mesi o iscritti in mobilità
INPS, Circolare 12/12/2012 n. 137
L’incentivo è previsto in caso di assunzione oppure nelle ipotesi di
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a
termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di
disoccupazione di almeno 24 mesi se il rapporto fosse cessato
anziché trasformato.
L’incentivo
L incentivo spetta anche nelle ipotesi di assunzione/trasformazione
a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
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Incentivi per assunzione disoccupati, in
cigs da 24 mesi o iscritti in mobilità
INPS, Circolare 12/12/2012 n. 137
I
Incentivi
i i lavoratori
l
i iscritti
i i i liste
li
di mobilità
bili à
Dal 1 gennaio 2017 viene abrogata la possibilità di iscrizione nelle
liste di mobilità; gli attuali incentivi vengono applicati alle
assunzioni, trasformazioni e proroghe sino al 31 dicembre 2016.
Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti in lista di
mobilità
à a seguito di licenziamento individuale rimangono
applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni sino
al 31 dicembre 2012; dal 2013 sono subordinati alle eventuali
proroghe legislative (iscrizione dei lavoratori a tali liste). Ad oggi
tale proroga NON RISULTA AVVENUTA.
Incentivi per assunzione disoccupati, in
cigs da 24 mesi o iscritti in mobilità
INPS, Circolare 12/12/2012 n. 137
Incentivi lavoratori iscritti liste di mobilità
Gli incentivi sono esclusi quando viene assunto un lavoratore
titolare di un diritto di precedenza E/O quando viene violato il
diritto di precedenza di un lavoratore diverso da quello assunto o
trasformato; analoghi principi si applicano in caso di utilizzo
tramite somministrazione.
Incentivi per
p trasformazione a tempo
p indeterminato di un rapporto
pp
a termine di durata massima pari a 12 mesi (la trasformazione
deve essere effettuata entro la scadenza del beneficio connesso al
rapporto a termine): l’incentivo spetta a prescindere dal fatto che il
lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a
tempo indeterminato.
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Incentivi per assunzione disoccupati, in
cigs da 24 mesi o iscritti in mobilità
INPS, Circolare 12/12/2012 n. 137
I lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non
potranno
t
più
iù essere collocati
ll
ti in
i mobilità,
bilità in
i quanto
t l’iscrizione
l’i i i
nelle
ll
liste
decorre
dal
1
gennaio
2017
(giorno
successivo
al
licenziamento). DAL 1 gennaio 2017 vengono abrogati la lista
di mobilità ed il collocamento dei lavoratori in mobilità.
Da tale data, ricorrendone i requisiti, i lavoratori potranno
beneficiare dell’ASpI e mini ASpI
ASpI, ancorché provenienti da una
procedura di licenziamento collettivo.
Incentivi per assunzione disoccupati, in
cigs da 24 mesi o iscritti in mobilità
INPS, Circolare 12/12/2012 n. 137
Dal 2013 al 2016 viene prevista una graduale riduzione della durata dell’indennità;
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Per informazioni e documentazione
SEAC CEFOR
38121 TRENTO - Via Solteri, 74
Tel. 0461/805192 - Fax 0461/805161
Internet: www.ceforitalia.it
E-mail: [email protected]
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assunzione lavoratori in mobilità