GIUDICE DI PACE DI PARMA
Ricorso ex artt. 22 e ss l. 689/81
…………………….. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr.
Filippo Greci con sede in …………………..,
ESPONE
In data ……………….. veniva notificato alla ricorrente verbale n.
………………… del Comune di Parma con il quale, in data ……………. ad
ore ……………, veniva contestata la violazione dell’art. 142/2-7 del C.d.S.,
rilevata a mezzo di Autovelox 105 SE matricola 936682+940441, per aver il
conducente dell'autovettura tg. ……………….., di proprietà della ricorrente,
superato di oltre 6 Km/h i limiti massimi di velocità, previsti in km/h 70 nel
Comune di Parma e precisamente in Tangenziale Sud “Del Ducato” (doc. 1).
Per effetto della violazione veniva applicata la sanzione amministrativa di euro
41,00, oltre euro 17,50 per spese di notifica per un totale di euro 58,50.
In data …………………, il ricorrente, tramite il sottoscritto procuratore,
inviava invano lett. racc. A.R. alla Polizia Municipale di Parma con la quale
chiedeva di poter ricevere indicazione della data di omologazione
dell’apparecchio rilevatore, nella specie autovelox 105/SE, eventuale
rinnovazione dell’omologazione, certificato di taratura e di manutenzione dello
stesso.
Il ricorrente propone ricorso avverso il verbale n. ……………….., notificato
dal Comune di Parma per tramite della Polizia Municipale in data
………………….., in quanto illegittimo per il seguente ordine di
MOTIVI
IN VIA PREGIUDIZIALE
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I. Inesistenza giuridica della notifica
L’art. 385, comma 3 del Reg. del C.d.S. dispone che il verbale redatto
dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre la copia
da notificare deve essere autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio
o da un suo delegato. Orbene il verbale di contestazione de quo è una semplice
copia, priva di attestazione di conformità con l’originale, nei modi
regolamentati per legge ex art. 18, comma 2 del DPR n. 445/2000, priva della
sottoscrizione e del timbro del notificante, nonché dei requisiti previsti dall’art.
383, comma 4 del DPR n 495/92 (Cass. N. 2341/98, G.d.P. di Roma con sent.
del 5/3/2002 e G.d.P. di Avigliana con sent. del 26/6/2002).
La notifica del verbale di contestazione in questione, dunque, mancante della
sottoscrizione dell’agente notificatore è viziata da nullità insanabile e comporta
l’inesistenza giuridica del relativo verbale, in quanto l’art. 201, comma 3, del
C.d.S. e l’art. 14, comma 4, della l. 689/81, espressamente rinviano alla
disciplina prevista dal codice di procedura civile (Cfr. Cass. n. 4567/99)
Pertanto “… si deve riconoscere che, tenuto presente le disposizioni degli artt.
148 e 149 c.p.c., la notificazione è inficiata da vizi di nullità o inesistenza
giuridica insanabile derivante dalla assoluta mancanza di certificazione delle
operazioni di notificazione dell’atto in questione… la radicale nullità dell’atto
originario si estende a tutti quanti gli atti successivi …” (Cfr. sent. di Massa
Carrara del 12/03/2003, G.d.P., Avv. Sauro Bracaloni). Infatti i requisiti di cui
agli artt. 3, 14 della l. 890/82, per quanto concerne la notifica a mezzo del
servizio postale, con il combinato disposto delle norme processuali di diritto
comune, incidono proprio sull’esistenza giuridica della notificazione (per cui
non è configurabile alcuna sanatoria), in quanto la loro mancanza e/o
2
incompletezza impedisce all’interessato la verificabilità della provenienza
dell’atto.
II. La fede privilegiata del verbale di contestazione
Il verbale di contestazione de quo non è stato redatto da uno degli agenti
accertatori, ma da un altro agente. Nonostante recente orientamento
giurisprudenziale ammetta la redazione del verbale da agente differente rispetto
all’agente accertatore, effettuando un’interpretazione sistematica dell’art. 385,
comma 1 del DPR n. 495/92, non si comprende come, in tali ipotesi, si possa
attribuire fede privilegiata al medesimo verbale.
Infatti non si comprende come si possa attribuire fede privilegiata a un verbale
redatto da un agente diverso, che non abbia rilevato personalmente l’infrazione,
che non si sia accertato personalmente del corretto funzionamento del rilevatore
elettronico (sempre che sia in possesso di opportune cognizioni tecniche), che
non abbia personalmente rilevato lo stato di luogo e di fatto, così come richiesto
dal menzionato art. 385 del Reg. del C.d.S. , artt. 200 e 201 del C.d.S.
III. Difetto di motivazione
A seguito dell’obbligo per l’organo accertatore di descrivere il motivo per cui
non si è proceduto a contestazione immediata, il verbalizzante scriveva “… non
è stata immediatamente contestata causa: ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis
lett. F del C.d.S. l'accertamento è stato effettuato con i dispositivi di cui alla L.
168/02 su un tratto di strada individuato con Decreto prot. 3546/2011/III Area
dal Prefetto di Parma. È evidente come la predetta motivazione sia una formula
di stile che de plano riporta la citata lett. e) dell’art. 384 del Reg. del C.d.S., non
spiegando effettivamente il motivo per cui la contestazione immediata sia stata
ritenuta impossibile in base alle circostanze del caso concreto, in violazione
dell’art. 201 del C.d.S. e 385 del Reg. del C.d.S.
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Infatti l’apparecchio rilevatore nella fattispecie in esame è l’Autovelox 105/SE
che emette un segnale sonoro nel momento stesso in cui si commette
l’infrazione, con pertinente scontrino e/o visualizzazione su apposito display
attestante la velocità percorsa dall’autovettura segnalata.
Pertanto non corrisponde a vero quanto affermato e riportato dall’agente
verbalizzante.
Tale condotta implica una violazione di legge da parte dell’“organo
accertatore” e dunque di eccesso di potere, in quanto “ … in caso di mancata
contestazione immediata gli accertatori debbono spiegare dettagliatamente e
concretamente i motivi hanno a loro impedito siffatta attività, senza ricorrere a
formule di stile e/o alla copiatura dell’art. 384 Reg. C.d.S. ...” (Cfr. sent. G.d.P.
di Maglie dell’11/2/2003, Avv. Luigi Palese). Si deduce pertanto l’illegittimità
del verbale di contestazione, n. ……………………….., per violazione di
Legge, nella sua fase genetica, che è quello proprio dell’accertamento, e in
quanto tale annullabile.
IV. Mancata contestazione immediata
La giurisprudenza di legittimità, con svariate pronunce, ha stabilito il principio
per cui la mancata contestazione nei casi in cui questa era possibile rende
illegittimo il verbale di contestazione e i successivi atti del procedimento per
violazione di Legge (Cfr Cass. Civ. nn. 10107/2000, 4010/2000, 10240/2000).
Orbene tale principio, ormai consolidato, è stato enunciato proprio in
riferimento all’autovelox 105, nella specie il SE che è da ritenersi ancora più
sofisticato, in quanto il predetto rilevatore consente di rilevare l’eventuale
eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi allo stesso,
attivandosi il segnalatore acustico con contestuale visualizzazione della velocità
sul relativo display e/o stampa di relativo scontrino.
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In tal modo lo sviluppo della fotografia non risulta necessaria ai fini della
contestazione immediata, soprattutto in considerazione della circostanza di un
traffico
pressoché
inesistente
all’ora
e
al
giorno
dell’accertamento
dell’infrazione.
Circostanza desumibile agevolmente dalla stessa fotografia mostrata al
ricorrente, e che mostra inequivocabilmente l’assenza di traffico. La ratio della
contestazione, infatti, oltre a inserirsi nel principio di legalità di cui agli artt.
200 e 201 del C.d.S., attiene alla salvaguardia del diritto alla difesa,
costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Cost.
V. Omessa comunicazione della manutenzione periodica (nei modi previsti
dalla legge) dell'Autovelox 105 SE
Nel verbale di contestazione de quo il verbalizzante non asserisce se al
momento della rilevazione e dell’accertamento dell’infrazione gli agenti erano
presenti. Secondo una sentenza del 2003 della Cassazione (Cass. Civ., 7
novembre 2003 n. 16713), la prassi degli organi di Polizia di rilevare le
infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati
privi della presenza degli agenti costituisce una deprecabile e illegittima
condotta, perché in contrasto con la previsione dell'art. 345, comma 4 secondo
il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere eseguito
attraverso la “gestione diretta” delle apparecchiature da parte degli organi di
Polizia.
In tema di autovelox è indispensabile la presenza degli agenti accertatori, come
appare evidente dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. II,
sent. 17 novembre 2005, n. 23301, in Altalex.com) che è conforme alle
decisioni già prese sul tema dalla medesima sezione seconda. Infatti, ritiene
5
sempre indispensabile la contestazione immediata,a meno che la situazione non
renda di fatto impossibile procedervi.
Per altro verso, sia nel caso di presenza o assenza in loco degli agenti
accertatori, si pretende dare delle cognizioni prettamente tecniche ad agenti di
Polizia che non hanno la qualifica e la qualità tecnica per accertare la corretta
funzionalità dell’apparecchio elettronico. Infatti l’unico modo per garantire il
corretto
funzionamento
del
predetto
rilevatore
elettronico
attiene
all’espletamento di una manutenzione periodica, che in senso pratico consiste in
una revisione annuale dello stesso (Cass. Civ. n. 8515/2001). In particolare si
tiene a sottolineare come lo strumento in discorso, essendo un apparecchio di
misurazione, particolarmente delicato e sensibile, che viene continuamente
trasportato, sia soggetto a
urti, vibrazioni, shock meccanici, variazioni
termiche, e pertanto necessita di una periodica taratura, almeno annuale,
effettuata a regola d’arte e quindi in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 della
L. n. 273/91 (quindi da centri accreditati a livello internazionale che vengono
brevemente chiamati SIT) e dalle norme internazionali, quali per es. UNI EN
30012 (ora UNI EN ISO 10012. 2004), OIML – R91.
Infatti la norma UNI 30012, al punto 3.23, definisce la taratura come “ …
L’insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate le
relazioni tra valori indicati da uno strumento di misurazione e i corrispondenti
valori noti di un misurando …” “… costituisce l’unico modo per assicurare la
riferibilità a Campioni Nazionali legalmente riconosciuti, e per verificare
l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni …”. Questa
operazione denominata “conferma metrologica” deve essere inoltre ripetuta
periodicamente, come parte essenziale della manutenzione periodica, per
evitare che eventuali variazioni delle regolazioni strumentali portino ad errori
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non segnalati, né segnalabili dallo strumento durante la misurazione (UNI
30012, par. 4.11).
Pertanto la contestazione della velocità accertata con uno strumento per il
controllo della velocità di cui non si assume l’omologazione, le revisioni
periodiche e in particolare la corretta taratura, in corrispondenza delle norme in
vigore, non può essere considerata legittima e rende l’atto annullabile in quanto
l’irregolarità della strumentazione adoperata per il rilevamento della velocità
inficia ab initio l’accertamento dell’infrazione (V.si per es. Sent. Trb. Lodi, n.
363/2000, G.d.P. di Taranto del 27/10/2004).
Detta necessità è avvalorata non solo delle nuove pronunce di merito che
costituiscono un orientamento garantistico, ma anche dall’approvazione dei
rinnovi dei decreti di omologazione, nei quali il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ha espressamente previsto la taratura periodica dei rilevatori
elettronici.
In particolare, il Ministero e le pronunce di merito hanno preso le mosse dal
tenore letterale dell’art. 345 del Reg. C.d.S. che stabilisce che “… le
apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità
devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la
velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile,
tutelando la riservatezza dell’utente …”.
Da qui la necessità di integrare il dispositivo con le discipline specialiste in
materia di misura quali la L.273/91, in ossequio anche alle previsioni
comunitarie. Infatti, la perizia tecnica d’Ufficio su cui si è basata la sentenza n.
363/2000 di Lodi ha confermato, in conformità a quanto previsto dalla Legge
nazionale e comunitaria che: “… uno strumento di misura, per essere
attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali,
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inizialmente e periodicamente; - nessuna tolleranza forfetaria può sostituire la
taratura, unica operazione in grado di rilevare e correggere errori sistematici
e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche
richieste; - non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di
sostituire la taratura rispetto ai campioni nazionali; - non vi è conformità nella
procedura di omologazione adottata dal MLLPP rispetto alla normativa
nazionale ed internazionale …” Orbene, proprio il mancato riconoscimento da
parte delle pronunce di merito dei decreti di omologazione circa la conformità
alle norme nazionali e non, con svariate pronunce: (G.d.P. Gonzaga, sent. n.
222 del 10/12/2003, G.d.P. di Rovigo, sent. n. 642 del 23/9/2004, G.d.P. di
Taranto, sent. n. 4165 del 27/10/2004, G.d.P. di Porretta Terme, sent. n. 108 del
6/12/2004, G.d.P. di Gonzaga, sent. n. 6 del 10/1/2005, GdP di Lecce, sent. n.
828 del 15/3/2005, G.d.P. di Lecce, sent. n. 1212 del 12/4/2005, GdP di Lecce,
sent. n. 1220 del 15/4/2005, G.d.P. di Lendinaria, sent. n. 96 del 13/4/2005) ha
indotto il Ministero ha inserire nei decreti di omologazione l’obbligo di taratura
periodica. Per quanto riguarda il caso che ci interessa, il nuovo decreto di
omologazione n. 1122 dell’autovelox 105 SE all’art. 4 prevede:
“… Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo autovelox 105 SE
sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal
manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero e comunque con un
intervallo non superiore ad un anno …”. E’ evidente che tale previsione non fa
altro che recepire ciò che era già previsto con la norma UNI 30012 che
individua l’operazione definita di conferma metrologica, già menzionata.
Essendo, dunque, la norma comunitaria di rango superiore, anche se il nuovo
decreto di omologazione solo ora prevede la taratura periodica, non v’è chi non
veda come tale lacuna del legislatore non può sic et simpliciter risolversi in un
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eccesso di potere della P.A. che ha il dovere di accertare in modo in equivoco
con i rilevatori automatici le violazioni dei precetti del CdS.
NEL MERITO
V.
IRREGOLARITÀ
DELL'INSTALLAZIONE
DELLE
APPARECCHIATURE.
Autovelox ubicati in Tangenziale Sud a Parma all'altezza di intersezioni
(entrata/uscita n.13 carreggiate Nord e Sud).
In punto, si rileva come nel codice della strada e nelle varie circolari
ministeriali venga stabilita una specifica distanza (1 Km) che deve intercorrere
fra la segnaletica ed il punto di collocazione dell’apparecchio rilevatore e che se
nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni, il
segnale deve essere opportunamente ripetuto.
In particolare l’art. 142, comma 6 bis, C.d.S. impone che le postazioni di
controllo per il rilevamento della velocità siano:
a) preventivamente segnalate;
b) ben visibili.
Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono, appunto, state stabilite con
decreto adottato dal Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Interno, del 2007.
A dimostrazione di tale ulteriore doglianza, in uno, con il presente atto, si allega
perizia tecnica del Geom. ……………………. svolta per incarico della
ricorrente (doc. 2).
Per comodità del Giudicante si riportano di seguito i passaggi essenziali della
perizia tecnica ove è emersa L'IRREGOLARITÀ DELL'INSTALLAZIONE
delle apparecchiature Autovelox ubicate in Tangenziale Sud a Parma
all'altezza dell’entrata/uscita n.13 carreggiate Nord e Sud.
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<< Ricevo incarico di verificare la “regolarità dell’installazione” delle
apparecchiature autovelox ubicate in Tangenziale Sud a Parma all’altezza
delle uscite 13 carreggiate Nord e Sud. Trattasi di tratto di strada extraurbana
denominata Tangenziale Sud a doppia corsia per ogni senso di marcia con
limite di velocità stabilito in Km/h 70 (settanta chilometri orari).>>
Fotografia 1)
<< La Circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007 Art. 2 lettera b)
sancisce che :”la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo
luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione
stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 km; il segnale deve essere
opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo
sono presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche;…”
L’attuazione dell’Art. 2 comma 1 sancisce che :”I segnali stradali e i dispositivi
di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto
al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale
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predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di
rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei
luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di
effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione
del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”
I segnali stradali si trovano ad 1 km dalla postazione fissa di rilevamento
(quindi rispettano i termini di distanza) ma prima della postazione vi è
un’intersezione (uscita ed entrata nr. 13 della Tangenziale SUD) e dopo
l’intersezione NON è presente alcun segnale stradale come “dovrebbe” essere
da piano d’attuazione.>>
:
fotografia 2)
SUD
11
fotografia 3)
SUD
fotografia 4)
SUD
12
fotografia 5)
SUD
fotografia 6)
SUD
13
fotografia 7)
SUD
fotografia 8)
SUD
14
fotografia 9)
SUD
Fotografia 10)
NORD
15
Fotografia 11)
NORD
Fotografia 12)
NORD
16
Fotografia 13)
NORD
Fotografia 14)
NORD
17
Fotografia 15)
NORD
Fotografia 16)
NORD
18
Fotografia 17)
NORD
Fotografia 18)
NORD
La fotografia nr. 1 è la panoramica dell’intersezione nr. 13 della Tangenziale
Sud in Parma;
la fotografia nr. 3 ritrae il cartello ad 1 km. dalla postazione di rilevamento
della velocità;
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le fotografie nr.2-4-5-7 ritraggono l’avvicinamento alla postazione fissa di
rilevamento corsia SUD;
la fotografia nr.6 ritrae il cartello PRIMA DELL’INTERSEZIONE;
la fotografia nr. 8 ritrae lo svincolo nr. 13 (uscita in Strada Farnese) e nessun
cartello di postazione fissa;
la fotografia nr. 9 ritrae la postazione fissa di controllo della velocità;
Le fotografia da 10 a 18 ritraggono le stesse problematiche riscontrate nella
corsia Sud ma riportate sulla corsia Nord”.
Dalla perizia tecnica del professionista incaricato, emerge, dunque come
nella tangenziale sud - prima della postazione fissa di rilevamento - vi sia
un intersezione e dopo tale intersezione NON è presente alcun segnale
stradale come invece dovrebbe esserci sulla base del piano di attuazione e
ciò in palese violazione a quanto sancito anche dalla
Circolare del
Ministero dell’Interno..
Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti
intersezioni stradali, come nel caso de quo, è necessaria la ripetizione del
segnale stradale stesso, che nella fattispecie manca.
I cartelli devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, tanto
più è stabilita la necessità della loro ripetizione in caso di intersezione (!).
Se nel tratto di strada sottoposto a controllo vi sono intersezioni, il segnale
dovrà essere ripetuto poiché é garanzia a tutela dell'automobilista e della
funzione preventiva dell'autovelox. Ebbene, nel caso della tangenziale sud,
l'autovelox non rispetta questa norma (l'autovelox è posizionato dopo un
intersezione e non vi è la ripetizione della segnaletica).
Già il fatto che tale autovelox sia posto ad una intersezione, come detto, è
elemento sufficiente per decretarne l'irregolarità.
Ne consegue che in presenza di intersezioni e fuori dal centro abitato, come
nella fattispecie, l’autovelox va subito disattivato e/o collocato in modo da
rispettare tale dettato normativo.
20
Per quanto sopra esposto, ne deriva la mancanza di qualsiasi colpa ascrivile
all’utente/automobilista. Da rilevare che la Corte di Cassazione ha ipotizzato
persino il reato di truffa per gli autovelox non correttamente segnalati (cfr.
sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009).
APPARECCHIO RILEVATORE NON BEN VISIBILE
Oltre al motivo sopra indicato, si pone all’attenzione del Giudicante anche la
non visibilità dell’apparecchio rilevatore nella tangenziale in questione.
Nella fattispecie, anche dalla documentazione fotografica, emerge che gli
apparecchi autovelox dove sono stati collocati non sono ben visibili
all’automobilista.
L’art. 142 comma 6 bis del cds impone che le postazioni di controllo per il
rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili ed al
successivo punto 7.1 che le postazioni fisse di rilevamento della velocità
possono essere rese ben visibili attraverso un’opportuna colorazione delle
installazioni in cui sono contenute”
Ne consegue che oltre alla mancata ripetizione della segnaletica, come
prescritta, la postazione fissa autovelox risulta, inoltre, collocata in zona poco
illuminata e la striscia riflettente non è efficace nelle ore notturne.
Nello specifico caso, l’apparecchio rilevatore non è ben visibile soprattutto
per la sua collocazione dopo i cartelli stradali di intersezione e supporti di
color grigio che confondono l’avvistamento a cui si aggiunge il colore grigio
dell’autovelox che non aiuta certo la sua visibilità. E’ certo che non può
supplire a tale carenza l’apposizione di strisciolina adesiva di pochi
centimetri di color bianco-rosso applicate su un lato dell’apparecchio al
momento
della
violazione.
L'obiettivo
primario
della
Pubblica
Amministrazione dovrebbe essere il garantire la sicurezza stradale e non
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far cassa. Un autovelox "mimetizzato" difficilmente raggiunge questo
obiettivo. Non solo, ma, essendo automatizzato, gli automobilisti vengono a
conoscenza di aver commesso l'infrazione solo dopo settimane o mesi,
quando ricevono la contravvenzione a casa.
*****
In ultimo ci sia consentita una considerazione di carattere generale ed una
riflessione che esula da discorsi prettamente giuridici sulla questione sollevata
anche al fine di sensibilizzare l'odierno giudicante sull’equazione sinistrosità
stradale = installazione rilevatore.
La sinistrosità è spesso un’ardita sintesi di dati statistici del numero di sinistri in
un certo periodo di tempo, non specificatamente delle cause dei medesimi
spesso avvenuti per mancanza precedenza, per guida pericolosa, per non aver
conservato il controllo dell’auto, cause che non sempre hanno un legame diretto
con aver violato il limite di velocità esistente.
Inoltre occorre anche considerare che la densità automobilistica, negli ultimi
anni, è decuplicata e dovendo fare i conti con la morfologia del territorio, la
vetustà della viabilità e la segnaletica stradale esistente, la sinistrosità potrebbe
essere invocata per migliaia e migliaia di tratti stradali, ne consegue che sarebbe
necessario pensare anche a misure alternative e sistemi/mezzi diversi delle
macchinette autovelox come ad esempio la presenza a bordo strada della Polizia
Municipale indubbiamente il più forte deterrente ad una condotta di guida
moderata e prudente, anche per le conseguenze che possono derivare da un
immediato controllo che solo l’autorità preposta può eseguire o verificare sulle
condizioni di guida del conducente (stato di ebbrezza, uso di sostanze
stupefacenti, utilizzo illegittimo di telefoni cellulari, ecc.) spesso la vera causa
dei sinistri.
22
In questo modo si affronterebbe in maniera concreta la tutela della sicurezza
stradale.
E’ vero che non rientra nei compiti del Giudice sindacare sull’operato e
l’organizzazione della Pubblica Amministrazione, però è la stessa Corte di
Cassazione nell’indicare l’obbligo di civile trasparenza cui deve attenersi la
Pubblica Amministrazione.
Nella nota sentenza Cassazione Civ. Sez. II n. 24526 del 17.11.2006, è stato
statuito che: “ il potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale,
NON DEVE ESSERE ISPIRATO DALL’INTENTO DELLA SORPRESA
INGANNEVOLE dell’automobilista indisciplinato, IN UNA LOGICA
PATRIMONIALE CAPTATORIA, quanto da uno scopo di tutela della
sicurezza stradale e riduzione dei costi economici e sociali ed ambientali …”
Invero, come riportato dalla stessa stampa locale ed in particolar modo dalla
Gazzetta di Parma è stato ritenuto dai più inammissibile l'uso indiscriminato di
multe e Autovelox al solo fine di "fare cassa" (doc. 3).
Per comodità del Giudicante, sul tema, si allega un articolo del sopracitato
quotidiano laddove è stato sollevato dai più l'esigenza di un intervento del
Ministero dell'Interno affinché venga verificata la regolarità delle manovre di
bilancio decise dalla Giunta Comunale in merito alla previsione di aumentare
gli introiti comunali anche e soprattutto grazie ad un corposo aumento delle
multe, con il posizionamento dei suddetti Autovelox.
Per altro verso, è appena il caso di rilevare che dal gennaio 2013, (periodo
quest’ultimo in cui sono stati attivati gli autovelox), ad oggi sono circa 17.000
le contravvenzioni elevate nei confronti dei poveri utenti sempre più vessati e
ignari del posizionamento degli Autovelox in questione, ciò sulla base delle
argomentazioni sviluppate con riferimento alle lagnanze della ricorrente di cui
23
alla perizia svolta corredata con tanto di foto e precisi riferimenti giuridici fatti
propri da questa difesa.
*****
Ciò premesso la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa
CONCLUDE
Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito
IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria sospensione dei termini di
pagamento in misura ridotta.
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità del verbale per
vizio insanabile di notifica e per l’effetto dichiarare la nullità della comminata
sanzione.
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: accogliere il ricorso e dichiarare
illegittimo e nullo il verbale di accertamento n. …………………. redatto dalla
Polizia Municipale del Comune di Parma per violazione della Legge per i
motivi di cui in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del
presente ricorso, applicare la sanzione nel minimo edittale, o comunque, nella
misura ritenuta congrua, avendone, l’Ill.mo Giudice adito, facoltà ai sensi
dell’art. 23, comma 10, l. 689/81, con ammissione al pagamento rateale
suddivisa in 10 rate mensili.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Ai sensi dell’art. 210 del c.p.c. si chiede:
L’esibizione da parte della P.A. del certificato di omologazione,
dell’eventuale rinnovo nel
caso in cui questo sia scaduto, delle
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certificazioni attestanti l’ordinaria e periodica manutenzione e revisione
dell’Autovelox 105/SE matricola 936682+940441;
L’esibizione dei certificati attestanti il tasso di incidentalità negli
ultimi cinque anni nel tratto stradale Tangenziale Sud;
L’esibizione del decreto prefettizio, con annessi procedimenti di
valutazione tesi a consentire la mancata contestazione per l’esame
incidenter tantum dell’attività della P.A.
L'esibizione da parte della P.A. della documentazione con
l'immagine della violazione.
B) Prova per testi a mezzo dell'agente accertatori Sig.ri
…………. e
……………. sui capitoli di prova da articolare nei termini di Legge, anche in
considerazione del comportamento processuale avverso.
C) In caso di contestazione CTU tecnica sull' Autovelox 105 SE matricola
936682+940441.
D) Sopralluogo stato dei luoghi.
Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del
contributo unificato pari ad euro 37,00
PRODUZIONI:
1)
copia verbale di contestazione ;
2)
perizia tecnica;
3)
articolo Gazzetta di Parma.
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire e articolare mezzi
istruttori, nei termini previsti per Legge, anche in considerazione del
comportamento di parte avversa.
Parma, 17 aprile 2013
25
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modello ricorso autovelox - Movimento Nuovi Consumatori