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Pordenone lì 10/07/2014
CIRCOLARE INFORMATIVA N° 09/2014
Oggetto: Adempimenti relativi agli impianti termici civili - riapertura dei termini per l’invio della
dichiarazione all’ente di controllo e modalità di adeguamento per quelli autorizzati alle
emissioni in atmosfera e che ora sono soggetti alle disposizioni degli impianti termici
Fonte: Unione Industriali Pordenone
Il nuovo Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno
2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno 2014, ha appianato le criticità emerse in seguito all’emanazione dei
provvedimenti: Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n. 128 e Legge del 17 dicembre 2012 n. 221.
Tale Decreto ha apportato modifiche alle disposizioni per gli impianti termici civili di cui al Titolo II del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Adempimenti relativi alla parte V Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs.
128/2010 e dalla L.221/2012
Il Titolo II della parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prescriveva nuovi adempimenti per i
possessori di impianti termici civili con potenzialità termica nominale dell’impianto maggiore di 0,035 MW
(pari a 35 kW) ed inferiore a 3 MW (pari a 3.000 kW), prevedendo l'obbligo, a carico dei conduttori d'impianti
termici, della presentazione all'autorità competente (Comuni o Provincia) della “Denuncia di installazione o
modifica“ e, per quelli in esercizio alla data del 29/04/2006, veniva concesso un anno di tempo per
effettuarne la denuncia utilizzando appositi modelli.
A seguito del D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 è stata soppressa la denuncia stabilita dal comma 1 dell'articolo
284 e con essa il modello previsto nella parte I dell’Allegato IX; tale denuncia è stata sostituita da una
dichiarazione da allegare alla dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 ed al libretto di centrale.
Disposizioni previste con il nuovo Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91
Il nuovo Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91:
• consente di poter inviare la comunicazione all’ente preposto ai controlli per coloro che non l’hanno
fatto entro i termini previsti dalla precedente normativa;
• detta disposizioni in merito all’adeguamento degli impianti termici civili che erano stati autorizzati alle
emissioni in atmosfera e che a seguito delle modifiche legislative rientrano ora nella normativa degli
impianti termici civili.
Inviare la comunicazione all’ente preposto ai controlli
Nel caso in cui il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto non abbia provveduto a:
• inviare la denuncia di installazione o modifica sugli apposti modelli (ora soppressi), entro il 29 aprile
2007,
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oppure
• ottemperare all’obbligo d’integrare entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale con le
dichiarazioni e ad inviare una specifica dichiarazione all’autorità competente entro i trenta giorni
successivi alla data di redazione (il termine ultimo era previsto per il 30 gennaio 2013),
il Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91 consente al responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico con potenza nominale superiore a 0.035MW ed inferiore a 3 MW ed in esercizio alla
data del 26 agosto 2010, di poter:
• entro il 25 dicembre 2014 (il precedente termine era previsto per il 31 dicembre 2012) integrare il
libretto d’impianto con:
− un apposito atto (dichiarazione) attestante che l’impianto è conforme alle caratteristiche
tecniche, di cui all’articolo 285 e alla parte II dell’allegato IX della parte V del Testo unico
ambientale, ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione previsti di cui all’articolo 286 e
alla parte II dell’allegato IX della parte V del Testo unico ambientale;
− l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei
valori limite di emissione previsti di cui all’articolo 286 e alla parte II dell’allegato IX della parte V
del Testo unico ambientale,
• inviare apposita dichiarazione attestante che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all’articolo 285 e alla parte II dell’allegato IX della parte V del Testo unico ambientale ed è idoneo a
rispettare i valori limite di emissione di cui all’articolo 286 e alla parte II dell’allegato IX della parte V
del Testo unico ambientale all’autorità competente per i controlli degli impianti termici, entro i 30
giorni dalla data di redazione (il precedente termine era previsto per il 30 gennaio 2013). Il termine
ultimo è stato ora previsto per il 24 gennaio 2015 se la dichiarazione riporta la data del 25 dicembre
2014.
L’obbligo in questione è previsto anche nei confronti del responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto che, benché abbia provveduto ad ottemperare a detto obbligo entro il 30
gennaio 2013, ha inviato la dichiarazione non completa con tutti i dati previsti.
Disposizioni per gli impianti termici civili autorizzati in precedenza alle emissioni in atmosfera che a
seguito delle modifiche rientrano ora nella normativa degli impianti termici civili
Al fine di consentire di poter adeguare gli impianti termici che sono stati autorizzati in precedenza alle
emissioni in atmosfera e che a seguito delle modifiche rientrano ora nella normativa degli impianti termici
civili di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il nuovo Decreto Legge dispone:
• il termine del 1° settembre 2017 entro il quale detti impianti devono essere adeguati alle disposizioni
previste per gli impianti termici;
• che sino all’avvenuto adeguamento, i singoli terminali dell’impianto, devono essere dotati di elementi
utili al risparmio energetico (quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore).
Alla conclusione dei lavori di adeguamento l’installatore deve:
• verificare e dichiarare che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche ed è idoneo a rispettare
i valori limite previsti;
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•
• allegare la dichiarazione di cui al punto precedente alla dichiarazione di conformità dell’impianto (8),
la quale deve essere messa a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto entro i 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
La dichiarazione di conformità comprensiva dell’atto attestante che l’impianto è conforme alle
caratteristiche tecniche ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissioni previsti, rilasciata
dall’impiantista, deve essere inviata allo Sportello Unico del Comune ove è ubicato l’impianto o, nel
caso in cui non sia stato costituito alla Camera di Commercio ove ha sede l’installatore. L’autorità
che riceve la citata dichiarazione di conformità deve provvedere a inviarla all’autorità competente;
• indicare al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’elenco delle manutenzioni
ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione , affinché
tale elenco sia inserito nel libretto di centrale (ora libretto d’impianto).
Sanzioni
Nel caso in cui il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico non provveda ad:
• integrare il libretto d’impianto con la documentazione prevista;
• inviare, entro il nuovo termine, la dichiarazione all’autorità competente per i controlli degli impianti
termici, è prevista la sanzione amministrativa di 860 euro.
Cordiali saluti
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Impianti termici civili