Mod:PL_009_V00
GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI
CIVATE - CESANA BRIANZA - SUELLO
PROVINCIA
DI LECCO
sede Civate via Manzoni, 5
TEL.
0341/213306 – FAX 0341/213350
E-MAIL: [email protected]
Spazio per etichetta
Comunicazione di Cessione di Fabbricato
Art. 12 del D.L. 21.03.1978, N° 59, convertito in legge 18.05.1978, N° 191
…L…SOTTOSCRITT…….. (1)
COPIA PER L'AUTORITA' LOCALE
IL SIGNOR
DI PUBBLICA SICUREZZA
CEDENTE
N.ro
Cognome
Nome
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia o Nazione estera di nascita
Comune di residenza
Via/Piazza e numero civico
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico
Dichiara…….(1) Che in data (2)_________________
Ha ceduto in (3)_________________________________
Ha comunicato
CESSIONARIO
Per uso (abitazione, negozio, ufficio, ecc.) ______________________________________________________________________
Cognome
Nome
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia o Nazione estera di nascita
Cittadinanza
Comune di residenza
Via/Piazza e numero civico
Tipo di documento
Numero del documento
Autorità che ha rilasciato il documento
Data di rilascio
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico
Al sig.:
FABBRICATO
inerente il fabbricato sottoindicato, già adibito a (abitazione, negozio, ufficio, ecc.)___________________________________(3)
Comune
Provincia
Via/Piazza
Numero Civico
C.A.P.
Piano
Scala
Interno
Accessori
Vani
…l…Dichiarante
Data (4)
(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Indicare la data dell'atto di cessione.
(3) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, ecc…)
(4) Indicare la data di compilazione del modulo.
Comunicazioni e
richieste
Ingressi
(1)
Il Compilatore
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
Il Signor/la Signora__________________________________________________
ha presentato la comunicazione/ha trasmesso la raccomandata N°______________
hai sensi dell'Art. 12 del D.L. 21.03.1978, N° 59, convertito in legge 18.05.1978, N° 191.
Data
Sito In:
L'incaricato (timbro e firma)
(Firma)
ARTICOLO 12
Cessione di fabbricato
ART. 12 del D.L. 21.03.1978 N° 59 convertito in legge 18.05.1978 N° 191
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o
parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione
nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o
di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un
periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove
questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in
caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere
obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità.
Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento
della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire
entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali,
industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile,
dell'apposito modulo.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
COME COMPILARE IL MODULO
Il modello deve riportare:
i dati anagrafici del cedente, la data della cessione deve essere quella in cui il cessionario consegue l'effettiva ed esclusiva disponibilità
dell'immobile;
la causale della cessione individuata tra le seguenti: vendita, locazione, affitto, donazione, comodato gratuito, promessa di vendita, usufrutto,
ospitalità ecc...;
L'uso a cui il fabbricato è destinato: abitazione, negozio, ufficio, magazzino, ecc...;
i dati anagrafici del cessionario; nel caso in cui l'immobile venga ceduto a diverse persone è necessario compilare tanti moduli quanti sono i
cessionari. Se l'immobile viene ceduto da una ditta a un'altra occorre indicare nell'apposito spazio gli estremi del legale rappresentante o titolare e
indicare al di fuori degli spazi gli estremi della ditta per la quale egli opera; ai fini dell'identificazione del cessionario sono ritenuti validi i seguenti
documenti, in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, carta di soggiorno (per stranieri), tessera
ferroviaria per i dipendenti dello Stato e loro familiari, porto d'armi, libretto di pensione e qualunque altro documento munito di fotografia rilasciato
da una Amministrazione dello Stato. Per quanto concerne la carta di identità deve essere trascritto sul modulo la residenza che risulta sul
documento, mentre per le patenti di guida, esistendo apposito spazio per l'indicazione di variazione di residenza, andrà indicata l'ultima residenza
annotata; i dati relativi al fabbricato;
piano: andrà indicato a che piano si trova l'immobile ceduto;
scala: dal primo piano all'infinito andrà indicata una scala e, nel caso fossero più di una, andranno individuate con le lettere (A-B-C ecc..);
interno: dove esiste andrà indicato il numero, altrimenti l'apposito spazio andrà sbarrato;
vani: si intendono camere da letto, soggiorni e sale da pranzo;
accessori: si intendono tutti gli altri locali (corridoi, cucine, bagni, ripostigli, cantine, garage, solai, uffici, negozi, ecc...). I fabbricati destinati ad un
uso diverso dall'abitativo avranno solo accessori;
ingressi: (porte d'ingresso) andrà indicato il numero totale degli ingressi che immettono nel singolo immobile ceduto, escludendo gli eventuali
ingressi comuni allo stabile.
In caso di mancata presentazione o violazione delle disposizioni normative si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,00 ad
un massimo di Euro 1549,00. La violazione è accertata dagli organi di Polizia Giudiziaria nonché dagli agenti della Polizia Locale.
Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, all'interno del proprio appartamento deve presentare unicamente una
dichiarazione di ospitalità, ai sensi dell'art. 7 D. Legs 25/07/1998 N 286, come modificato dalla L. 189/2002, riportante tutti i dati previsti dalla
normativa, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ( o al Sindaco) che provvederà ad inoltrarne copia all'Ufficio Immigrazione della Questura.
La dichiarazione deve essere presentata entro quarantotto ore.
Nel caso in cui, al cittadino straniero, venga ceduta la proprietà o il godimento esclusivo di un bene, oltre alla suddetta dichiarazione,
dovrà essere presentata anche la comunicazione di cessione di fabbricato prevista dall'art. 12 del D.L. 21/03/1978 N 59, convertito in L.
18/05/1978 N 191.
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modulo comunicazione cessione fabbricato