Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 1 Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF di Maurizio Meoli1 Il presente lavoro esamina le novità che il DL 6.12.2011 n. 201 convertito ha apportato alla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs. 21.11.2007 n. 231 ed, in particolare, ai limiti previsti per l’utilizzo di denaro contante, assegni “liberi” e libretti al portatore. Il tutto alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2. indice 1 PREMESSA Entrata in vigore Delimitazione delle infrazioni Variazioni dei limiti Modalità di intervento 2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI 2.1 Valore oggetto di trasferimento ed operazioni frazionate Acconti settimanali in alcuni settori di attività Anticipi per trasferte dei dipendenti Trasferimenti padre/figlio Verifica dell’artificioso frazionamento 2.2 Profili sanzionatori 2.2.1 Sanzione minima 2.2.2 Ipotesi aggravate 2.3 Rilevanza per i professionisti 2.3.1 Pagamento delle fatture 2.3.2 Comunicazione delle infrazioni 2.3.3 Soggetti ai quali effettuare la comunicazione delle infrazioni Previgente disciplina Nuova disciplina Decorrenza Comunicazione all’Agenzia delle Entrate Modalità di comunicazione Comunicazione e segnalazione di operazione sospetta Competenza in relazione a singoli rilievi superiori a 250.000,00 euro 2.3.4 Prelievi e versamenti Segnalazione di operazioni sospette 3 ASSEGNI 3.1 Assegni bancari e postali Profili sanzionatori 3.2 Assegni circolari, vaglia postali e cambiari Profili sanzionatori 4 3.3 Pluralità di assegni utilizzati in relazione alla medesima transazione 3.4 Assegni emessi all’ordine del traente LIBRETTI AL PORTATORE 4.1 Saldo dei libretti Disciplina sanzionatoria Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore 4.2 Disciplina transitoria Disciplina sanzionatoria Trasferimento dei libretti al portatore 1 [email protected] Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 5 Temi on line 2 4.3 Limiti al trasferimento dei libretti al portatore con saldo superiore alla soglia MONEY TRANSFER 5.1 Disciplina abrogata Ambito di operatività del limite 6 5.2 Sanzioni 5.3 Abrogazione 5.4 Imposta di bollo PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO Nuclei antiriciclaggio 6.1 Contestazione (e decadenza) Interruzione dei termini Contestazione da parte della Guardia di Finanza 6.2 Istruttoria Termini 6.3 Decretazione Necessità di congrua ed esaustiva motivazione Parere della Commissione consultiva 6.4 Notifica 6.5 Esecuzione 7 OBLAZIONE Esclusione dall’oblazione per la omessa comunicazione dei professionisti 8 9 LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALL’USO DEL CONTANTE 9.1 Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni Termini 9.2 Conto corrente base 9.2.1 Caratteristiche del conto 9.2.2 Termini di stipulazione della convenzione 9.3 Riduzione delle commissioni per le transazioni normativa DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 DM 17.11.2011 DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148 DLgs. 21.11.2007 n. 231 giurisprudenza Trib. Trani 5.7.2002 n. 70 chiarimenti ufficiali Circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 23.1.2012 n. 1 Circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2 Lettera circolare ABI 11.1.2012 prot. ULG/000046 Circ. Min. Economia e Finanze 4.11.2011 n. 989136 Circ. Min. Economia e Finanze 11.10.2010 n. 297944 Circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178 Circ. Min. Economia e Finanze 1.8.2008 n. 80414 Circ. Min. Economia e Finanze 20.3.2008 n. 33124 dottrina Barbato G. “Giro di vite sulle operazioni in contanti: vietate le transazioni oltre i 5mila euro”, Guida alle novità fiscali, La manovra correttiva, 8, 2010 Bartelli C. “Guerra del contante sotto l’albero”, Italia Oggi, 4.1.2012, p. 25 Bartelli C. “I prelievi senza paletti”, Italia Oggi, 13.1.2012, p. 26 Bartelli C. “Stretta contanti: bancomat per tutti”, Italia Oggi, 6.12.2011, p. 16 Bellinazzo M. “Contanti già fuorilegge oltre 1.000 euro”, Il Sole - 24 Ore, 8.12.2011, p. 25 Borzi N. “Contrasto al «cash» più serrato”, Il Sole - 24 Ore, 7.12.2011, p. 25 Conforti G. “Invii congrui alla capacità economica”, in “Gli speciali norme e tributi”, Il Sole - 24 Ore, 31.3.2008, p. 22 De Angelis L. “Assegni e contanti, sanzioni salate”, Italia Oggi, 7.6.2010, p. 5 De Angelis L. “Assegni post datati, destino incerto”, Italia Oggi, 17.8.2011, p. 12 De Angelis L. “Contanti e assegni: per i professionisti, sanzioni minime moltiplicate per 15”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 4.6.2010 De Angelis L., Feriozzi C. “Antiriciclaggio, in Italia è strong”, Italia Oggi, 2.1.2012, p. 5 Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 3 De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9 De Angelis L., Feriozzi C. “Violazioni, destinazione obbligata”, Italia Oggi, 18.1.2012, p. 30 De Angelis L. “L’antiriciclaggio cambia indirizzo”, Italia Oggi, 16.12.2011, p. 29 De Angelis L. “Professioni, rischio sui contanti”, Italia Oggi, 9.12.2011, p. 24 Dell’Oste C., Forte N. “Stop al contante con sanzioni fino al 40% e avviso al Fisco”, Il Sole - 24 Ore, 9.1.2012, p. 12 De Vivo A. “Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi»”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 13.1.2012. De Vivo A. “Si abbassa ancora il limite all’utilizzo di contanti: soglia a 2.500 euro”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 18.8.2011 Forte N. “All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante”, Corriere Tributario, 5, 2012 Gagliardi F. “Lotta all’evasione: tracciabilità dei pagamenti”, Pratica Fiscale e Professionale, 1, 2012 Galluccio L., Putzu G. “Antiriciclaggio. Novità della manovra correttiva. Tracciabilità dei pagamenti, verifica della clientela e segnalazioni per operazioni sospette”, La settimana fiscale, 26, 2010 Iorio A. “Sette modifiche in sei anni, uno strumento da mirare”, Il Sole - 24 Ore, 22.8.2011, p. 4 Irollo D. “Contro l’antiriciclaggio soglia minima di 5mila euro”, Guida al Diritto, 26, 2010 Meoli M. “Contanti: violazioni comunicate solo alle Ragionerie territoriali dello Stato”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 22.12.2011 Meoli M. “Sempre più basso il limite all’uso del contante”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 9.12.2011 Pellegrino S., Valcarenghi G. “Per l’aumento delle entrate l’opzione è la tracciabilità”, Guida Normativa on line, 168, 2011 Razzante R. “Limiti ai contanti per prestiti e donazioni”, Il Sole - 24 Ore, 9.12.2011, p. 14 Razzante R. “Limiti al contante, da febbraio le nuove sanzioni”, Il Sole - 24 Ore, 18.1.2012, p. 38 Razzante R. “Pagamenti in contanti inferiori a 5mila euro”, in “Gli speciali norme e tributi”, Il Sole - 24 Ore, 31.3.2008, p. 23 Razzante R. “Prelievi e versamenti in banca senza tetto”, Il Sole - 24 Ore, 15.1.2012, p. 23 Razzante R. “Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto”, Il Sole - 24 Ore, 7.9.2011, p. 13 Russo P. “L’utilizzo a fini fiscali dei dati antiriciclaggio anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto «Salva Italia»”, Il fisco, 4, 2012 Santacroce B. “Per i contanti un tetto anti-evasione”, Il Sole - 24 Ore, 22.8.2011, p. 4 Santacroce B. “Si abbassa il limite all’uso del contante”, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, 19.8.2011, p. 9 Santacroce B. “Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti”, Il Sole - 24 Ore, 27.1.2012, p. 33. Stroppa V. “Operazioni oltre soglia, sanzioni ko tra il 13 e il 31 agosto 2011”, Italia Oggi, 7.9.2011, p. 31 Sturzo G. “Gli illeciti amministrativi”, in AA.VV. “Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti”, IPSOA, Milano, 2008 Thione M., Corradini D. “Recepimento della III Direttiva antiriciclaggio. Tra importanti novità e dubbi applicativi”, Il fisco, 38, 2007, 1 Ursino G. “Infrazioni al contante notizie da semplificare”, Il Sole - 24 Ore, 25.1.2012, p. 37 Vedana F. “Doppia segnalazione sui contanti”, Italia Oggi, 25.1.2012, p. 32. Votta R. “Assegni e altri titoli di credito”, Esselibri, Napoli, 2008 1 PREMESSA Il DL 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011 n. 214, ha apportato alcune modifiche all’art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231. Le novità, in particolare, riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all’utilizzo di assegni “liberi” e libretti al portatore. L’art. 12 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 2012, convertito con modificazioni nella L. 22.12.2011 n. 2143, riduce da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite indicato nei co. 1, 5, 8, 12 e 13 dell’art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231. Ne consegue che: 2 3 è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.; gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro; Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6.12.2011 n. 284 S.O. n. 251/L. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27.12.2011 n. 300 S.O. n. 276/L. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Temi on line 4 Aggiornato al 30.1.2012 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 31.3.2012. Entrata in vigore Il DL 201/2011 è in vigore dal 6.12.2011, giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 50 del DL 201/2011). Delimitazione delle infrazioni Seppure i nuovi limiti risultino in vigore dal 6.12.2011, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 si è precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.1.2012 e riferite alle nuove limitazioni d’importo4 (ovvero comprese tra 1.000,00 e 2499,99 euro). Variazioni dei limiti Si ricorda che fino all’entrata in vigore dell’art. 49 del DLgs. 231/2007, ovvero fino al 29.4.2008, i limiti di cui sopra erano pari a 12.500,00 euro. L’art. 49 del DLgs. 231/2007 ha realizzato un primo abbassamento della soglia da 12.500,00 a 5.000,00 euro. Questa soglia è stata operativa solo dal 30.4.2008 al 24.6.2008, quando l’art. 32 co. 1 lett. a) del DL 112/2008 l’ha ricondotta a 12.500,00 euro. Il limite di 12.500,00 euro ha operato dal 25.6.2008 al 30.5.2010; a decorrere dal 31.5.2010, infatti, l’art. 20 co. 1 del DL 78/2010 l’ha riportato a 5.000,00 euro; a decorrere dal 13.8.2011, l’art. 2 co. 4 del DL 138/2011 ha abbassato tale soglia a 2.500,00 euro5. L’art. 12 co. 1 del DL 201/2011 ha ulteriormente ridotto la soglia a 1.000,00 euro6. VARIAZIONI DEI LIMITI RELATIVI ALL’USO DEL CONTANTE, DEGLI ASSEGNI “LIBERI” E DEI LIBRETTI AL PORTATORE Ambito temporale di riferimento Soglia fino al 29.4.2008 dal 30.4.2008 al 24.6.2008 12.500,00 euro 5.000,00 euro dal 25.6.2008 al 30.5.2010 dal 31.5.2010 al 12.8.2011 12.500,00 euro 5.000,00 euro dal 13.8.2011 al 5.12.2011 dal 6.12.2011 2.500,00 euro 1.000,00 euro Modalità di intervento I nuovi limiti, al pari di quanto fino ad oggi accaduto, sono stati inseriti attraverso lo strumento normativo del decreto legge. Si osserva, tuttavia, che, in applicazione di quanto sancito dall’art. 66 co. 7 del DLgs. 231/2007, sarebbe stato possibile intervenire tramite decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze7. 2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI È stato ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante. Per effetto della modifica introdotta dall’art. 12 co. 1 del DL 201/2011 convertito, l’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007 dispone che: è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. 4 5 6 7 Art. 12 co. 1 secondo periodo del DL 201/2011, inserito in sede di conversione nella L. 214/2011. Cfr. De Vivo A. “Si abbassa ancora il limite all’utilizzo di contanti: soglia a 2.500 euro”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 18.8.2011, Iorio A. “Sette modifiche in sei anni, uno strumento da mirare”, Il Sole - 24 Ore, 22.8.2011, p. 4 e Santacroce B. “Si abbassa il limite all’uso del contante”, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, 19.8.2011, p. 9. Cfr. Bartelli C. “Stretta contanti: bancomat per tutti”, Italia Oggi, 6.12.2011, p. 16. Cfr. Irollo D. “Contro l’antiriciclaggio soglia minima di 5mila euro”, Guida al Diritto, 26, 2010, p. 58. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 5 L’intermediario abilitato, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, “rilevando” l’operazione, “identificando” le parti interessate e “comunicando” i dati all’Anagrafe finanziaria dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate8. 2.1 VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE Quanto al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. “correttivo antiriciclaggio”), sia stato precisato che: il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 1)9. Anche in esito a tali modifiche è stata riconosciuta l’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti10. Tale soluzione è ribadita dalla circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 1, dove si afferma che se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000,00 euro dipende da contratti stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad esempio rateazioni o somministrazioni, diviene possibile interpretare la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa11. In pratica, l’acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere rateizzato in dieci tranche in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro12. Acconti settimanali in alcuni settori di attività Alla luce di tale disciplina, la circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 23.1.2012 n. 1 ha ricordato l’esistenza di una prassi molto diffusa, soprattutto in taluni settori di attività (ad esempio, edilizia o agricoltura o lavoro domestico), caratterizzata dal pagamento di acconti settimanali in contanti di importo inferiore a 1.000,00 euro, che complessivamente danno luogo ad una paga mensile pari o superiore a tale limite. Spesso si tratta di accordi verbali che si protraggono da tempo nelle aziende. A tal riguardo è stato precisato che: “Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere la prassi adottata costituisce oramai un diritto acquisito dal lavoratore che è penetrato nel contratto individuale, con la conseguenza che non viola alcuna regola di antiriciclaggio. Con riferimento ai nuovi rapporti, è bene regolamentare nel contratto individuale i criteri di pagamento della retribuzione anche confermando la prassi esistente per la generalità dei lavoratori presenti in azienda. Nessun problema si pone anche per i casi di rimborsi spese corrisposti mensilmente in contanti agli amministratori a fronte di giustificativi consegnati anche se complessivamente nell’anno dovesse superare la soglia di 1.000 euro”. Anticipi per trasferte dei dipendenti I tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in occasione di Telefisco 2012, hanno precisato che, con 8 Cfr. Santacroce B. “Per i contanti un tetto anti-evasione”, Il Sole - 24 Ore, 22.8.2011, p. 4. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 lett. m) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. La rilevanza delle operazioni frazionate è sottolineata anche dalla circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178, che si è soffermata sulle modifiche introdotte dall’art. 20 del DL 78/2010 convertito alle disposizioni di cui agli artt. 49 e 58 del DLgs. 231/2007. 10 Cfr. la nota esplicativa del CNDCEC dell’11.11.2009. Sul tema si vedano anche De Vivo A. “Si abbassa ancora il limite all’utilizzo di contanti: soglia a 2.500 euro”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 18.8.2011 e Galluccio L., Putzu G. “Antiriciclaggio. Novità della manovra correttiva. Tracciabilità dei pagamenti, verifica della clientela e segnalazioni per operazioni sospette”, La settimana fiscale, 26, 2010, p. 32 - 34, che si soffermano sulle ipotesi maggiormente problematiche dei finanziamenti dei soci alla società effettuati in più tranche inferiori alla soglia e del frazionamento del dividendo in più pagamenti singolarmente inferiori alla soglia. 11 Cfr. De Vivo A. “Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi»”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 13.1.2012 e Razzante R. “Limiti al contante, da febbraio le nuove sanzioni”, Il Sole - 24 Ore, 18.1.2012, p. 38. 12 Ma si vedano anche gli esempi riportati da De Angelis L., Feriozzi C. “Antiriciclaggio, in Italia è strong”, Italia Oggi, 2.1.2012, p. 5, Dell’Oste C., Forte N. “Stop al contante con sanzioni fino al 40% e avviso al Fisco”, Il Sole - 24 Ore, 9.1.2012, p. 12 e Gagliardi F. “Lotta all’evasione: tracciabilità dei pagamenti”, Pratica Fiscale e Professionale, 1, 2012, p. 50. Cfr., inoltre, con riguardo al previgente limite, De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9. 9 Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 6 riguardo agli anticipi per le trasferte dei dipendenti, il “trasferimento” del contante si deve considerare compiutamente realizzato al momento della consegna dell’anticipo e che lo stesso, se superiore a 1.000,00 euro, viola il divieto con conseguente applicabilità della sanzione. Per ovviare al problema il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una banca, che verserà l'importo direttamente al dipendente13. Trasferimenti padre/figlio Sempre in occasione di Telefisco 2012, i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno sottolineato come la violazione in esame sia configurabile anche quando un padre trasferisca contanti (per un importo superiore a 1.000,00 euro) al figlio (minorenne e privo di posizione fiscale autonoma) per sostenere le spese relative a un viaggio di studio14. Verifica dell’artificioso frazionamento Tali chiarimenti, peraltro, non risolvono tutti i profili problematici correlati, tra l’altro, al fatto che la verifica circa la sussistenza di una prassi commerciale o, di contro, di un’elusione della normativa in questione è rimessa all’autorità amministrativa. Ne consegue che, al fine di evitare il rischio di gravose conseguenze sanzionatorie15, il professionista che, nello svolgimento della propria attività, dovesse venire a conoscenza del trasferimento in contanti di una somma complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro attraverso più operazioni singolarmente inferiori alla soglia, potrebbe essere indotto, in via cautelativa, ad effettuare comunque la comunicazione agli organi competenti. 2.2 PROFILI SANZIONATORI La violazione della disposizione in esame implica, ex art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito16, che si applica nei confronti sia di chi trasferisce sia di chi riceve la somma in contanti17. 2.2.1 Sanzione minima Ai sensi dell’art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/200718, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia limite, quindi, si corre il rischio di una sanzione superiore all’importo trasferito19. 2.2.2 Ipotesi aggravate La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati. In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte20. Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 5% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro21. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cfr. Santacroce B. “Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti”, Il Sole - 24 Ore, 27.1.2012, p. 33. Cfr. Santacroce B. “Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti”, Il Sole - 24 Ore, 27.1.2012, p. 33, che ricorda come, secondo quanto chiarito in alcuni pareri del comitato antiriciclaggio, la condizione del passaggio tra soggetti diversi non si realizza solo nel caso del rapporto tra coniugi che si trovino in regime di comunione di beni e non anche nel rapporto tra padre e figli. Come si vedrà tra breve, infatti, solo le parti del trasferimento possono ricorrere all’oblazione sull’importo previsto dalla sanzione edittale; per il professionista, invece, resta ferma la sanzione minima di 3.000,00 euro senza possibilità di oblazione. Fatta salva l’efficacia degli atti. In tal senso si sono espressi i tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in occasione di Telefisco 2012 (cfr. Santacroce B. “Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti”, Il Sole - 24 Ore, 27.1.2012, p. 33). Si veda anche, seppure con riguardo all’applicazione del previgente art. 1 co. 1 del DL 143/91, Trib. Trani 5.7.2002 n. 70. Sturzo G. “Gli illeciti amministrativi”, in AA.VV. “Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti”, IPSOA, Milano, 2008, p. 422, invece, esclude un’attribuzione automatica di responsabilità in capo a chi riceve il contante; in relazione al quale occorrerebbe verificare la condotta, il contributo causale e psicologico (con sufficienza della colpa). Comma inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. De Angelis L. “Assegni post datati, destino incerto”, Italia Oggi, 17.8.2011, p. 12. Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178 e la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 2. Si veda anche De Vivo A. “Si abbassa ancora il limite all’utilizzo di contanti: soglia a 2.500 euro”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 18.8.2011. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 2.3 Temi on line 7 RILEVANZA PER I PROFESSIONISTI Tale novità presenta rilevanti conseguenze per i professionisti. 2.3.1 Pagamento delle fatture Innanzitutto, si vieta di incassare “cash”, in un’unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiore a 1.000,00 euro22. 2.3.2 Comunicazione delle infrazioni Ma la nuova soglia riguarda i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio anche da un differente punto di vista. Essi, infatti, sono obbligati a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007; pena la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (ex art. 58 co. 7 del DLgs. 231/2007), con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007). Particolare attenzione dovrà essere prestata a tali profili soprattutto dai professionisti contabili. Basti pensare che, a fronte di una fattura di 10.000,00 euro pagata in contanti, registrata in contabilità ma non comunicata dal professionista alle autorità competenti, anteriormente alle recenti modifiche al sistema sanzionatorio (introdotte dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010) si assumeva il rischio di una sanzione variabile da 300,00 a 3.000,00 euro, mentre le nuove regole impongono una sanzione minima di 3.000,00 euro23. Si è, quindi, reputato tale onere particolarmente pressante “in riferimento al livello delle quotidiane fatturazioni degli operatori economici (piccole imprese, commercianti, ecc.), sulle quali occorrerà attuare uno scrupoloso monitoraggio per non incorrere in addebiti sanzionatori estremamente rilevanti per i professionisti”24. 2.3.3 Soggetti ai quali effettuare la comunicazione delle infrazioni Rilevanti novità si registrano anche in ordine ai soggetti ai quali i professionisti (e gli intermediari finanziari) devono effettuare la comunicazione delle infrazioni in esame. Previgente disciplina La circ. Min. Economia e Finanze (Dipartimento del Tesoro) 1.8.2008 n. 80414 – a fronte dei decreti 21.4.2006 n. 43726 e 22.7.2008 n. 77967 del Capo della Direzione V del Dipartimento stesso (“Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali” c.d. “Direzione antiriciclaggio”) – aveva, infatti, precisato che gli organi contestatori ed i soggetti sui quali ricadono gli obblighi antiriciclaggio (tra i quali, si ricorda, sono compresi anche i dottori commercialisti ed esperti contabili e gli avvocati) dovevano inviare le contestazioni o le segnalazioni: 25 alle “Direzioni territoriali dell’Economia e delle Finanze” ovvero, più precisamente, alle persone dei rispettivi Direttori pro tempore, nel caso di violazioni di cui all’art. 49 co. 1, 5, 6 e 7 del DLgs. 231/2007 il cui importo non superasse i 250.000,00 euro; alla “Direzione V del Dipartimento del Tesoro - Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali” c.d. “Direzione antiriciclaggio”, nel caso di violazioni non delegate alle Direzioni territoriali e, comunque, di importo superiore a 250.000,00 euro. Nuova disciplina In seguito alla soppressione delle Direzioni territoriali dell’Economia e delle Finanze26, con riallocazione (a decorrere dall’1.3.2011) delle funzioni presso le Ragionerie territoriali dello Stato27, ed alla attribuzione della competenza all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 58 del DLgs. 231/2007 agli uffici territoriali del Mini22 23 24 25 26 27 Cfr., con riguardo ai precedenti limiti, De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9. Sanzione che non solo, come si vedrà nel successivo § 6, non è “oblazionabile”, ma non può neanche essere coperta da polizza assicurativa. Cfr. De Angelis L. “Assegni e contanti, sanzioni salate”, Italia Oggi, 7.6.2010, p. 5 e De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9. De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9. Indicate, con i relativi ambiti di competenza, in allegato alla circolare. Posta in essere dall’art. 2 co. 1-ter del DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, nella L. 22.5.2010 n. 73. Cfr. il DM 23.12.2010 (ed in particolare l’art. 6). Sono rimasti fermi, invece, anche in esito alla riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad opera del DPR 30.1.2008 n. 43 ed alle modifiche di cui al DPR 18.7.2011 n. 173, i compiti attribuiti alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro in materia di antiriciclaggio (cfr. l’art. 6 co. 5 lett. a) del DPR 43/2008). Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Temi on line 8 Aggiornato al 30.1.2012 stero dell’Economia e delle Finanze28, il DM 17.11.201129 – ritenuto di dovere rideterminare la competenza territoriale degli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ora individuati nelle Ragionerie territoriali dello Stato, cui sono trasmesse le segnalazioni e le contestazioni relative alle violazioni accertate ai sensi degli artt. 51 e 60 del DLgs. 231/2007 – ha precisato che: in attuazione dell’art. 2 co. 4-bis del DL 138/2011 convertito, le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente alle sanzioni di cui all’art. 58 del DLgs. 231/2007, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato30 (art. 1 co. 1 prima parte del DM 17.11.2011); la Direzione V del Dipartimento del Tesoro definisce i procedimenti di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007 di importo superiore a 250.000,00 euro e non oblabili, relativi a processi verbali di contestazione pervenuti al 31.8.2011 ed i procedimenti già avviati nell’ambito della stessa Direzione a tale data, anche di importo inferiore (art. 1 co. 1 seconda parte del DM 17.11.2011); i soggetti tenuti a segnalare o a contestare le violazioni, accertate ai sensi degli artt. 51 e 60 del DLgs. 231/2007, trasmettono le relative segnalazioni e contestazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato31 (art. 2 del DM 17.11.2011); il Dipartimento del Tesoro - Direzione V esercita la funzione di indirizzo e consulenza nella materia in esame, mentre il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale di Finanza) coordina l’attività amministrativa a livello nazionale e risolve gli eventuali conflitti di competenza tra le sedi, in accordo con il Dipartimento del Tesoro (art. 3 del DM 17.11.2011)32. INDIRIZZI LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO Torino Piemonte e Valle d’Aosta Via Grandis, n. 14,10121, TO Genova Liguria Via Urbano Rela, n. 8,16151, GE Milano Lombardia Via Tarchetti, n. 6 - 20121, MI Bolzano Trentino Alto Adige Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ Verona Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest) Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR Venezia Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est) Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE Udine Friuli Venezia Giulia Via Gorghi, n. 18, 33100, UD Bologna Emilia Romagna e Marche Piazza dell’8 Agosto, n. 26,40126, BO Firenze Toscana Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI Perugia Umbria Via Martiri dei Lager, n. 77,06100, PG Roma Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord) ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM Latina Latina, Frosinone (zona sud) Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT L’Aquila Abruzzo c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, AQ Napoli Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord) Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA Salerno Salerno e Basilicata Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA Bari Puglia e Molise Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA Cosenza Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord) Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS Reggio Calabria Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud) Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC Messina Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord) Via Monsignor D’Arrigo, n. 5, 98122, ME Catania Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est) Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT 28 Ex art. 2 co. 4-bis del DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14.9.2011 n. 148. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.11.2011 n. 278. 30 Secondo la competenza stabilita nella tabella allegata al DM 17.11.2011 e riportata in calce al presente paragrafo, completata con gli indirizzi resi noti dal Dipartimento del Tesoro (Direzione V, Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali), con decreto interdipartimentale 30.11.2011 prot. n. 96224. 31 Secondo la competenza stabilita nella tabella allegata al DM 17.11.2011 e riportata in calce al presente paragrafo, completata con gli indirizzi resi noti dal Dipartimento del Tesoro (Direzione V, Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali), con decreto interdipartimentale 30.11.2011 prot. n. 96224. 32 Cfr. De Angelis L. “L’antiriciclaggio cambia indirizzo”, Italia Oggi, 16.12.2011, p. 29. 29 Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Temi on line 9 Aggiornato al 30.1.2012 INDIRIZZI LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO Cagliari Cagliari, Oristano (zona sud/ ovest) Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA Sassari Sassari, Nuoro (zona nord/est) Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS Decorrenza Ai sensi dell’art. 4 del DM 17.11.2011, il decreto è in vigore dal 30.11.2011 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). A decorrere dalla suddetta data, quindi, le comunicazioni in questione si effettuano alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato. La circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 7, ha precisato che, al fine di garantire la continuità amministrativa per i procedimenti già avviati precedentemente alla chiusura delle ex Direzioni territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i fascicoli antiriciclaggio territoriali, esistenti al 28.2.201133, tuttora aperti, la cui istruttoria e lavorazione sia stata sospesa nelle more dell’attribuzione della competenza, sono presi in carico dalle sedi delle Ragionerie territoriali corrispondenti. Altrettanto, peraltro, dovrebbe accadere per: le comunicazioni comunque effettuate nel periodo compreso tra l’1.3.2011 ed il 29.11.2011; le comunicazioni effettuate alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro tra l’1.9.2011 ed il 29.11.2011 (l’art. 1 co. 2 del DM 17.11.2011, infatti, lascia ad essa una funzione residuale per i procedimenti di importo superiore a 250.000,00 euro e non oblabili relativi a processi verbali di contestazione pervenuti entro il 31.8.2011 ed ai procedimenti già avviati a tale data anche di importo inferiore). Comunicazione all’Agenzia delle Entrate L’art. 12 co. 11 del DL 201/2011 convertito ha integrato l’art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007 stabilendo che i destinatari del DLgs. 231/2007 che hanno notizia delle infrazioni in materia di utilizzo del contante, assegni “liberi” e libretti al portatore ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, più correttamente, alle Ragionerie territoriali competenti: per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/81; “e per la immediata comunicazione della infrazione anche all’Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”34. La lettera della nuova disposizione non sembra imporre alcun ulteriore adempimento in capo a professionisti, banche ed intermediari finanziari, affidando alle competenti Ragionerie territoriali il compito non solo di procedere alla contestazione dell’infrazione ed agli altri adempimenti previsti dall’art. 14 della L. 689/81, ma anche alla immediata comunicazione dell’infrazione stessa all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale35. In sede di primi commenti36, peraltro, era stata sostenuta una differente interpretazione, secondo la quale sarebbero i soggetti tenuti a segnalare le violazioni alle Ragionerie territoriali competenti a dover procedere anche alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate37. Al riguardo, si segnala che, in occasione di un convegno organizzato a Milano da Unione fiduciaria, il 24.1.2012, taluni rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno ritenuto opportuno, in via cautelativa, 33 34 35 36 37 Ovvero alla data in cui, ex art. 6 co. 1 del DM 23.12.2010, sono cessate le attività delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze, con riallocazione delle stesse alle Ragionerie territoriali dello Stato. “La disponibilità da parte dell’Agenzia dei detti dati consentirà analisi del rischio più approfondite e consentirà selezioni più accurate dei soggetti a maggiore rischio evasione e frode con conseguente maggiore incisività dell’azione di contrasto degli illeciti fiscali e maggiore efficacia dell’attività di accertamento” (così la Relazione illustrativa del DL 201/2011, sub art. 12). Cfr. Forte N. “All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante”, Corriere Tributario, 5, 2012, p. 347 e 351, Meoli M. “Contanti: violazioni comunicate solo alle Ragionerie territoriali dello Stato”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 22.12.2011 e Russo P. “L’utilizzo a fini fiscali dei dati antiriciclaggio anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto «Salva Italia»”, Il fisco, 4, 2012, 1, p. 527, nota 20. Cfr. Bartelli C. “Stretta contanti: bancomat per tutti”, Italia Oggi, 6.12.2011, p. 16, Borzi N. “Contrasto al «cash» più serrato”, Il Sole - 24 Ore, 7.12.2011, p. 25, De Angelis L. “Professioni, rischio sui contanti”, Italia Oggi, 9.12.2011, p. 24 e Meoli M. “Sempre più basso il limite all’uso del contante”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 9.12.2011. Peraltro in assenza di qualsiasi indicazione operativa al riguardo. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 10 che i soggetti obbligati procedano al “doppio invio”. È stata, tuttavia, annunciata una nota interpretativa che potrebbe far carico alle Ragionerie territoriali dello Stato di procedere all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate38. Modalità di comunicazione La comunicazione in questione può essere redatta in carta libera ed inviata tramite raccomandata A/R. In essa occorre trascrivere: caratteristiche dell’infrazione; generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (o che hanno) commesso l’infrazione; generalità del segnalante; circostanze in cui il segnalante ha preso atto dell’infrazione39. Comunicazione e segnalazione di operazione sospetta La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’art. 41 co. 1 del DLgs. 231/2007 ovvero come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 co. 3 del DLgs. 231/2007). Competenza in relazione a singoli rilievi superiori a 250.000,00 euro La circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2 ha precisato che le sedi delle Ragionerie territoriali dello Stato competenti alla trattazione di posizioni relative a contestazioni corrispondenti a singoli rilievi superiori a 250.000,00 euro (non oblabili40) sono individuate in solo 6 specifiche Ragionerie territoriali dello Stato (Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna e Bari) tra le 22 sedi totali41. Esse trattano altresì le violazioni di cui agli artt. 50 e 51 del DLgs. 231/2007, in materia di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia e, soprattutto, di omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati (a prescindere dai relativi importi). In “questi contesti” – osserva la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2 riferendosi (o almeno così sembrerebbe) a tutte le violazioni di cui sopra e, quindi, anche a quelle relative all’omessa comunicazione delle violazioni da parte dei soggetti obbligati – il decreto sanzionatorio viene redatto dopo l’esame della Commissione consultiva di cui all’art. 1 del DPR 14.5.2007 n. 114. A tali fini, le sedi competenti delle Ragionerie territoriali dello Stato dovranno inviare alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro42, per ogni posizione, una relazione dettagliata del processo verbale di contestazione, delle prove documentali e delle memorie difensive pervenute, nonché dell’eventuale audizione43. Su tali basi la Commissione emette un parere obbligatorio ma non vincolante per ciascuna posizione44. I procedimenti per infrazioni di valore superiore a 250.000,00 euro, ma composti da più rilievi inferiori o pari a 250.000,00 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione, possono essere svolti in ogni sede delle 22 Ragionerie territoriali dello Stato. 38 39 40 41 42 43 44 Cfr. Ursino G. “Infrazioni al contante notizie da semplificare”, Il Sole - 24 Ore, 25.1.2012, p. 37 e Vedana F. “Doppia segnalazione sui contanti”, Italia Oggi, 25.1.2012, p. 32. Cfr. De Angelis L. “L’antiriciclaggio cambia indirizzo”, Italia Oggi, 16.12.2011, p. 29. Nella tabella allegata alla circolare ci si riferisce, in particolare, alle violazioni di cui all’art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 di importo superiore a 250.000,00 euro (ovvero a quelle in materia di contanti, assegni bancari e postali e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari). Per i relativi ambiti territoriali si veda la tabella riportata alla fine del presente paragrafo. Presso la quale è incardinata la suddetta Commissione. Sul tema si veda il successivo § 6. La circolare indica le sei sedi specificate come “competenti alla trattazione” di violazioni singolarmente superiori a 250.000,00 euro. Non è chiaro, quindi, se le comunicazioni delle violazioni per importi superiori a 250.000,00 euro debbano essere effettuate direttamente a tali sedi ovvero se le comunicazioni debbano essere effettuate comunque seguendo le indicazioni fornite dal DM 17.11.2011, fermo restando che la trattazione di quelle relative ad importi singolarmente superiori a 250.000,00 euro avverrà esclusivamente ad opera delle sei specificamente indicate dalla circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Temi on line 11 Aggiornato al 30.1.2012 45 AMBITI TERRITORIALI (per violazioni dell’art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 di importo superiore a 250.000,00 euro e per violazioni degli artt. 50 e 51 del DLgs. 231/2007) RTS 2.3.4 Genova Liguria - Piemonte - Valle d’Aosta Bologna Emilia Romagna - Toscana - Umbria Roma Lazio - Sardegna - Abruzzo Napoli Campania - Calabria - Sicilia - Basilicata Milano Lombardia - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige Bari Puglia - Molise Prelievi e versamenti La circ. Dipartimento Tesoro Min. Economia e Finanze 4.11.2011 n. 989136 – in occasione dell’abbassamento del limite all’utilizzo del contante da 5.000,00 a 2.500,00 euro – aveva precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti in esame non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. La precisazione si era resa necessaria dal momento che numerose banche avevano provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF. Questa erronea modalità operativa è stata riscontrata – anzi parrebbe essersi ulteriormente diffusa – in seguito all’entrata in vigore dei nuovi limiti all’utilizzo del contante46. Ciò ha indotto, sia l’ABI, con lettera circolare 11.1.2012 prot. ULG/00004647, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circ. 16.1.2012 n. 2, a sottolinearne la non conformità rispetto al dato normativo, richiamando, in entrambi i casi, quanto già precisato dalla circ. Min. Economia e Finanze 4.11.2011 n. 98913648. Nella lettera circolare ABI, in particolare, si afferma: “In altri termini non può opporsi diniego alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente”. Ciò in quanto, come evidenziato, non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato. Obbligo che si configura solo quando “concreti elementi” inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. In relazione a tale ultimo profilo, autorevole dottrina49 ha sottolineato come la sussistenza dei “concreti elementi” potrebbe verificarsi in rari casi. Si pensi, ad esempio, al versamento di contante sopra la soglia da parte di un soggetto su conto di altro titolare non munito di delega ovvero alla consegna di contante ad un cliente di fronte alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di fatture commerciali che egli intende saldare per importi superiori a 1.000,00 euro50. Segnalazione di operazioni sospette Occorre, peraltro, ricordare come costituisca elemento di sospetto e, in quanto tale, rilevante ai fini non della comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF: in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti; in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro51. 45 46 47 48 49 50 51 Come evidenziato da De Angelis L., Feriozzi C. “Violazioni, destinazione obbligata”, Italia Oggi, 18.1.2012, p. 30, probabilmente a causa di un refuso, è stata tralasciata la regione Marche. Essa, peraltro, dovrebbe far capo alla sede di Bologna, come previsto nella tabella allegata al DM 17.11.2011. Cfr. Bartelli C. “Guerra del contante sotto l’albero”, Italia Oggi, 4.1.2012, p. 25. Cfr. Bartelli C. “I prelievi senza paletti”, Italia Oggi, 13.1.2012, p. 26 e Razzante R. “Prelievi e versamenti in banca senza tetto”, Il Sole - 24 Ore, 15.1.2012, p. 23. Cfr. anche la circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 23.1.2012 n. 1. Razzante R. “Prelievi e versamenti in banca senza tetto”, Il Sole - 24 Ore, 15.1.2012, p. 23. Forte N. “All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante”, Corriere Tributario, 5, 2012, p. 349, peraltro, rileva che, “nonostante la chiara interpretazione fornita dall’anzidetta circolare, le banche continuino in alcuni casi a mantenere un comportamento non conforme al documento di prassi. È frequente che il cliente sia tenuto a fornire una serie innumerevole di chiarimenti per completare l’operazione di prelevamento oltre la soglia di 1.000 euro”. Art. 41 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 231/2007, inserito dall’art. 36 co. 1 lett. b) del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 12 In ordine a tale specificazione normativa, la circ. Min. Economia e Finanze 11.10.2010 n. 297944 ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono: valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate; raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia. In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva. 3 ASSEGNI È stato ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite a partire dal quale: gli assegni bancari e postali devono recare la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari non possono essere richiesti per iscritto dal cliente senza clausola di non trasferibilità. Il DL 201/2011 convertito apporta modifiche anche in materia di: assegni bancari e postali; assegni circolari, vaglia postali e cambiari. 3.1 ASSEGNI BANCARI E POSTALI Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro52. Il DL 201/2011 convertito interviene sull’art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007 precisando che tali assegni devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro). Profili sanzionatori In caso di violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007)53. Analogamente a quanto previsto per le violazioni relative all’utilizzo del contante, inoltre, ai sensi dell’art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/200754, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. La sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro55; si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro56. 3.2 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità (art. 49 co. 7 del DLgs. 231/2007). Il DL 201/2011 convertito precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro), pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro (art. 49 co. 8 e 10 del DLgs. 231/2007). 52 Così dispone l’art. 49 co. 4 e 10 del DLgs. 231/2007. Sturzo G., cit., p. 426, sottolinea come l’autore dell’illecito sia l’emittente il titolo, cioè il traente. Occorre, peraltro, valutare anche la posizione del beneficiario del titolo o del soggetto che abbia la detenzione dello stesso privo dei requisiti obbligatori. Ed, infatti, la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3, sottolinea come sia il traente che il beneficiario siano responsabili della negoziazione di un assegno senza clausola. 54 Comma inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. 55 Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. 56 Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178. 53 Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 13 Profili sanzionatori Anche per la violazione di tali disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007)57. Anche in tal caso: la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro58; la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro59. Si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro60. 3.3 PLURALITÀ DI ASSEGNI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA MEDESIMA TRANSAZIONE La circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178 – in relazione alle novità apportate in materia dal DL 78/2010 (riduzione della soglia da 12.500,00 a 5.000,00 euro) – ha precisato che gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento (la soglia, quindi, è intesa per ciascun assegno). Tale chiarimento è stato confermato dalla circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 1. 3.4 ASSEGNI EMESSI ALL’ORDINE DEL TRAENTE Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 49 co. 6 del DLgs. 231/2007, gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (a me medesimo o a me stesso), qualunque sia l’importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 1)61. Anche per la violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007) e: la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro62; la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro63. Si va, quindi, dal 5% al 40% dell’importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro64. 4 LIBRETTI AL PORTATORE Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro). I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 31.3.2012. Novità analoghe a quelle fino ad ora esaminate riguardano anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore. 4.1 SALDO DEI LIBRETTI È stabilito, in primo luogo, che il loro saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro)65. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 L’autore dell’illecito è colui che emette l’assegno circolare senza le indicazioni obbligatorie. Sarà, quindi, responsabile il cassiere dell’istituto di credito, ma anche colui che ha richiesto il titolo, emesso in modo irregolare, e che lo utilizzi. Così Sturzo G., cit., p. 430. Ai sensi dell’art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178. Cfr. anche Santacroce B. “Per i contanti un tetto anti-evasione”, Il Sole - 24 Ore, 22.8.2011, p. 4. Ai sensi dell’art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178. Art. 49 co. 12 del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 12 co. 1 del DL 201/2011 convertito. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 14 Disciplina sanzionatoria La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro (art. 58 co. 2 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007)66. Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% (art. 58 co. 2 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007). Quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a 50.000,00 euro. 4.2 DISCIPLINA TRANSITORIA I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite67) entro il 31.3.201268. Così dispone l’art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007 come modificato dall’art. 12 co. 1 del DL 201/2011 convertito69. Disciplina sanzionatoria Prima della conversione in legge del DL 201/2011, in caso di violazione dell’art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007 come modificato dal DL medesimo, il possessore dei libretti avrebbe rischiato di incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007), nel caso in cui il saldo fosse risultato compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, e dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui il saldo fosse risultato superiore a 50.000,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007). In sede di conversione in legge, però, si è precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro, nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.3.2012, la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000,00 euro70. Ne consegue che la violazione della disposizione in esame determinerà una sanzione amministrativa pecuniaria: pari al saldo del libretto, se di importo inferiore a 3.000,00 (art. 58 co. 7-bis ultimo periodo del DLgs. 231/200771); dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007), nel caso di saldo compreso tra 3.000,00 e 50.000,00 euro; dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007)72. Trasferimento dei libretti al portatore Queste sanzioni trovano applicazione anche quando, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (ex art. 49 co. 14 del DLgs. 231/2007)73. Il nuovo ultimo periodo dell’art. 58 co. 7-bis del DLgs. 231/2007, inserito in sede di conversione in legge del DL 201/2011, infatti, fissa questa modalità di calcolo della sanzione con riguardo a tutte le violazioni contemplate dall’art. 58 co. 3 del DLgs. 231/2007 e, quindi, sia a quelle del co. 13 dell’art. 49 (in ordine alla estinzione dei 66 67 68 69 70 71 72 73 Autore dell’illecito è chiunque possieda libretti al portatore per importi superiori al limite. “C’è, però, da chiedersi, se la dizione della norma non intenda includere nella responsabilità anche l’operatore bancario, o postale, che abbia emesso un libretto con un saldo pari o superiore alla soglia di punibilità”; così Sturzo G., cit., p. 432. Sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione dei libretti in questione in nominativi. Cfr. Santacroce B. “Si abbassa il limite all’uso del contante”, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, 19.8.2011, p. 9. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 2. La data del 31.3.2012, in particolare, è stata inserita in sede di conversione in legge. Il testo originario del DL 201/2011, infatti, recava la data del 31.12.2011. Cfr. Meoli M. “Sempre più basso il limite all’uso del contante”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 9.12.2011 e Razzante R. “Limiti ai contanti per prestiti e donazioni”, Il Sole - 24 Ore, 9.12.2011, p. 14. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 2. Periodo aggiunto dall’art. 12 co. 1-bis del DL 201/2011 (comma inserito in sede di conversione nella L. 214/2011). Con obbligo per l’intermediario finanziario che accerti l’infrazione di comunicarla (ex art. 51 co. 1 e 2 del DLgs. 231/2007) alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Cfr. Sturzo G., cit., p. 433 - 434. Cfr. i co. 3 e 7-bis ultimo periodo dell’art. 58 del DLgs. 231/2007. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 15 libretti con saldo superiore a 1.000,00 euro entro il 31.3.2012) che a quelle del co. 14 (sugli eventuali trasferimenti senza le necessarie comunicazioni). 4.3 LIMITI AL TRASFERIMENTO DEI LIBRETTI AL PORTATORE CON SALDO SUPERIORE ALLA SOGLIA Si ricorda, infine, come la circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178 abbia precisato, in relazione alle novità apportate in materia dal DL 78/2010, che i libretti al portatore con saldo pari o superiore alla soglia di 5.000,00 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il 30.6.2011, avrebbero potuto essere trasferiti prima di tale data a condizione di essere stati riportati ad un saldo inferiore a 5.000,00 euro. Analogamente si dovrebbe ragionare per i libretti al portatore aventi un saldo pari o superiore alla soglia di 1.000,00 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il 31.3.2012. Si evidenzia, inoltre, come, a regime, dal momento che i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro sono destinati ad estinguersi, la previsione di cui all’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007 – che vieta il trasferimento tra soggetti diversi anche di libretti al portatore il cui importo sia pari o superiore alla predetta soglia – si applicherà solo in caso di trasferimento di più libretti al portatore per un importo complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro74. 5 MONEY TRANSFER Anche ai “money transfer” trova applicazione la nuova soglia, che ne consente l’utilizzazione per importi inferiori a 1.000,00 euro. Il co. 4-bis ultima parte dell’art. 2 del DL 138/2011 (comma introdotto in sede di conversione nella L. 148/2011) ha disposto l’abrogazione dei co. 18 e 19 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007, relativi ai c.d. circuiti “money transfer”75. 5.1 DISCIPLINA ABROGATA L’art. 49 co. 18 del DLgs. 231/2007 vietava il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalevano di agenti in attività finanziaria76. Il successivo co. 19, invece, stabiliva che il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro e inferiori a 5.000,00 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalevano, era consentito solo se il soggetto che ordinava l’operazione consegnava all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. In pratica, andava compilato un modulo d’ordine più articolato (di quello già utilizzato per gli invii fino a 2.000,00 euro), che conteneva la dichiarazione dello scopo dell’operazione, dei dati del destinatario, della professione e del reddito del soggetto che inviava (il sender, nel linguaggio tecnico)77. 74 “Pertanto, qualora un soggetto intenda effettuare un trasferimento di due o più libretti al portatore il cui saldo (di ogni libretto) non superi l’importo di 999,99 euro, ma il cui valore complessivo sia superiore alla predetta soglia, dovrà osservare il cd. obbligo di canalizzazione. In pratica l’operazione dovrà essere effettuata tramite una banca o un ufficio postale in presenza degli esponenti dell’istituto. Le parti interessate richiederanno il rilascio di opportuna attestazione certificante il trasferimento avvenuto. L’attestazione rilasciata dovrà essere conservata da parte dei medesimi soggetti. Il cessionario, cioè il nuovo portatore, dovrà successivamente produrre l’attestazione alla banca o all’ufficio postale emittente il libretto e/o i titoli in sede di estinzione degli stessi. La mancata esibizione di detta attestazione in sede di estinzione non preclude la fattibilità dell’operazione. Tuttavia la banca o l’ufficio postale dovranno comunicare l’infrazione … in quanto il precedente trasferimento sarebbe avvenuto senza avvalersi di un intermediario”; così Forte N. “All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante”, Corriere Tributario, 5, 2012, p. 350 - 351. 75 Il servizio di “money transfer” è eseguito principalmente da due circuiti internazionali (Western Union e Money Gram), insieme con intermediari minori, ed è utilizzato soprattutto da lavoratori immigrati per il trasferimento di denaro nei propri Paesi di origine. Cfr. Conforti G. “Invii congrui alla capacità economica”, in “Gli speciali norme e tributi”, Il Sole - 24 Ore, 31.3.2008, p. 22 e Thione M., Corradini D. “Recepimento della III Direttiva antiriciclaggio. Tra importanti novità e dubbi applicativi”, Il fisco, 38, 2007, 1, p. 5628. 76 Il divieto non si applicava nei confronti della moneta elettronica di cui all’art. 25 co. 6 lett. d) del DLgs. 231/2007, che rinvia all’art. 1 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 385/93. 77 Cfr. Razzante R. “Pagamenti in contanti inferiori a 5mila euro”, in “Gli speciali norme e tributi”, Il Sole - 24 Ore, 31.3.2008, p. 23. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 16 Ambito di operatività del limite In ordine a tale disciplina, la circ. Min. Economia e Finanze 20.3.2008 n. 33124 aveva precisato che il divieto di trasferimento contemplato dai due commi richiamati era riferibile unicamente all’operatività connessa con l’invio di fondi (operazioni “to send”) e non con la loro ricezione. 5.2 SANZIONI La violazione delle prescrizioni di cui sopra (contenute nei co. 18 e 19 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007) era punita con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 20% al 40% dell’importo trasferito (art. 58 co. 4 del DLgs. 231/2007). 5.3 ABROGAZIONE Come evidenziato, l’art. 2 co. 4-bis ultima parte del DL 138/2011 – comma introdotto in sede di conversione nella L. 148/2011 – ha abrogato i co. 18 e 19 dell’art. 49 del DLgs. 231/200778. Ne consegue che anche ai “money transfer” si applica la soglia generale che ne consente l’utilizzazione per importi ora inferiori a 1.000,00 euro, senza obblighi di documentazione79. 5.4 IMPOSTA DI BOLLO Si tenga presente, inoltre, che il co. 35-octies dell’art. 2 del DL 138/2011 (inserito in sede di conversione nella L. 148/2011) ha istituito un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero anche attraverso agenzie di “money transfer” (nonché attraverso gli istituti bancari ed altri agenti in attività finanziaria). L’imposta è dovuta in misura pari al 2% dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale80. 6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO La circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2 (§ 3) descrive le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dalla comunicazione delle infrazioni. La circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3, si sofferma, inoltre, sulle fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dalla comunicazione effettuata, ex art. 51 del DLgs. 231/2007, dai soggetti, istituzionali o privati81, a ciò obbligati. Il procedimento è suddiviso nelle seguenti fasi: contestazione (e decadenza); istruttoria; decretazione; notifica; esecuzione82. Nuclei antiriciclaggio Il Nucleo deputato allo svolgimento del procedimento deve essere coordinato da un responsabile, che funge anche da referente nei confronti del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato. Lo stesso dovrebbe rivestire anche il ruolo di revisore degli atti a valenza esterna tipici del procedimento (ad esempio, contestazione e decreto sanzionatorio), che sono a firma del Direttore o di un sostituto facente funzione83. 78 79 80 81 82 83 Il legislatore, peraltro, ha omesso l’abrogazione della disciplina sanzionatoria connessa ai co. 18 e 19 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007 ovvero dell’art. 58 co. 4 del DLgs. 231/2007. Cfr. Razzante R. “Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto”, Il Sole - 24 Ore, 7.9.2011, p. 13. Cfr. Stroppa V. “Operazioni oltre soglia, sanzioni ko tra il 13 e il 31 agosto 2011”, Italia Oggi, 7.9.2011, p. 31. La circolare cita l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane, Equitalia, gli istituti bancari, Poste Italiane S.p.A., i notai ed altre categorie di professionisti. Tra questi, si ricorda, sono compresi anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Sul tema si vedano: De Angelis L., Feriozzi C. “Violazioni, destinazione obbligata”, Italia Oggi, 18.1.2012, p. 30 e De Vivo A. “Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi»”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 13.1.2012 Così la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 6, che raccomanda, inoltre, di istituire nelle grandi sedi una casella di posta Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 6.1 Temi on line 17 CONTESTAZIONE (E DECADENZA) Con riguardo alla fase della contestazione, viene precisato che le Ragionerie territoriali dello Stato cui sono inviate le comunicazioni relative alle violazioni hanno 90 giorni, dal protocollo di arrivo della segnalazione, per procedere alla contestazione, nel caso in cui le segnalazioni siano complete e procedibili. Interruzione dei termini Questo periodo può essere interrotto quando l’ufficio ha bisogno di chiedere dettagli o precisazioni sull’operazione, dal momento che i dati ricevuti risultano incompleti o illeggibili; con riapertura dei termini di decadenza dalla ricezione di tutti i dati necessari. Allo stesso modo, quando l’istruttoria richiede un lasso di tempo congruo per determinare l’accertamento definitivo dell’ipotesi di violazione84, la decadenza corrisponde al periodo che intercorre tra la data in cui si forma il convincimento definitivo e quella di avvenuta notifica alla parte85. Contestazione da parte della Guardia di Finanza La contestazione delle violazioni in questione potrebbe essere effettuata anche da Nuclei della Guardia di Finanza. In tali casi, ai fini dell’apertura del conseguente fascicolo, occorre considerare i seguenti elementi: possibile decadenza della notifica alla parte (se questa non abbia già firmato in pari data il verbale); eventuale prescrizione delle violazioni contestate; corretta impostazione giuridica delle responsabilità (con riguardo ad obbligati, ipotesi di concorso e di solidarietà); completezza dell’eventuale documentazione probante allegata al processo verbale (estratti delle scritture societarie, fatture o dichiarazioni delle parti); esatta identificazione dell’infrazione contestata; inserimento, ove previsto, della possibilità di oblazione86. 6.2 ISTRUTTORIA Successivamente alla contestazione, il reo ha la possibilità di: inviare memorie difensive o chiedere un’audizione presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato. Termini Tale facoltà deve essere esercitata entro 30 giorni dalla notifica. Tuttavia – osserva la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3 – su questi termini si è sempre concessa dilazione per consentire alla parte una piena difesa. 6.3 DECRETAZIONE Espletate le modalità che garantiscono la piena partecipazione al procedimento dell’interessato ed acquisiti gli eventuali ulteriori elementi necessari, si procede a decretare la sanzione o il proscioglimento nel merito o l’archiviazione per motivi procedurali (ad esempio, per prescrizione/decadenza). elettronica certificata dedicata ai quesiti, nonché di inserire nei moduli di contestazione i riferimenti del responsabile del procedimento ed il numero di telefono dove sia possibile reperire informazioni sullo stato dell’istruttoria e tramite il quale le parti possano chiedere appuntamento per essere sentiti ai sensi dell’art. 18 della L. 689/81. 84 Ad esempio, nel caso di invio delle scritture contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate. A tal riguardo la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3 ricorda che i libri e le scritture contabili delle imprese fanno prova contro l’imprenditore (ex art. 2709 c.c.); la contestazione, dunque, è ipotizzabile per le società verificate, ma sostenibile verso le società controparte solo si vi siano documenti sottoscritti e prodotti anche da quest’ultima. 85 Alla luce della giurisprudenza intervenuta in materia, la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3, evidenzia l’opportunità, in relazione ad un’istruttoria che superi i 90 giorni, che l’amministrazione che effettua la contestazione provveda alla predisposizione di un’adeguata documentazione che dimostri la necessità del maggior tempo utilizzato. 86 Tali elementi – sottolinea la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3 – devono chiaramente essere contenuti anche nelle contestazioni che vengono prodotte e notificate dalle Ragionerie territoriali dello Stato, in base alle segnalazioni di infrazioni pervenute. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 18 Necessità di congrua ed esaustiva motivazione Il tutto deve essere corredato da congrua ed esaustiva motivazione, fornendo elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte. Parere della Commissione consultiva In presenza di violazioni contestate singolarmente superiori a 250.000,00 euro87, il decreto viene redatto dopo l’esame della Commissione consultiva88, che si conclude con un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai sensi dell’art. 60 del DLgs. 231/200789. 6.4 NOTIFICA Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato entro i termini di prescrizione (cinque anni dalla notifica della contestazione agli autori della violazione). Questi termini sono opponibili dalla parte ed altresì rilevabili d’ufficio e costituiscono un giustificato motivo di revoca del decreto in sede di eventuale ricorso. 6.5 ESECUZIONE Dopo la notifica, si attende la scadenza dei termini di impugnabilità dinanzi al Tribunale90 del luogo in cui è stata commessa la violazione (30 giorni ovvero 60 nel caso di soggetto residente all’estero91). Scaduti i termini per la presentazione del riscorso (ovvero nel caso di presentazione del ricorso nei termini, ma in assenza di sospensione da parte del giudice per mancanza di gravi motivi) l’ufficio deve inviare un sollecito di pagamento prima di procedere ad iscrizione a ruolo dell’importo della violazione tramite Equitalia. 7 OBLAZIONE L’art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 rende applicabile l’istituto dell’oblazione solo per le violazioni dell’art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 – ovvero alle violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all’emissione di assegni bancari, postali e circolari – il cui importo non sia superiore a 250.000,00 euro. Appare opportuno ricordare che l’art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 rende applicabile l’istituto dell’oblazione di cui all’art. 16 della L. 689/81; ai sensi di tale disposizione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Questa soluzione è da prendere in seria considerazione soprattutto alla luce di quanto precisato dalle circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178 e 16.1.2012 n. 2, § 2, che, a tali fini, non attribuiscono rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro (il 2% dell’importo trasferito ovvero il doppio del minimo edittale)92. Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni dell’art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 – ovvero per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all’emissione di assegni bancari, postali e circolari – il cui importo non sia superiore a 250.000,00 euro (cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 2)93. 87 88 89 90 91 92 93 Come evidenziato nel precedente § 2.3.3. Prevista dall’art. 1 del DPR 14.5.2007 n. 114. La Commissione consultiva – ricorda, inoltre, la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 3 – ha, nel corso della sua attività, formulato alcuni pareri di massima, per le categorie di violazioni di importo inferiore a 250.000,00 euro, da utilizzarsi come riferimenti per la decretazione, fermo restando il limite minimo di 3.000,00 euro per le violazioni commesse dopo il 15.6.2010. Ai sensi dell’art. 6 co. 4 lett. e) ed f) del DLgs. 150/2011, l’Autorità giudiziaria competente per le opposizioni in materia valutaria e di antiriciclaggio è il Tribunale e non il Giudice di pace. Il ricorso va notificato all’Amministrazione e non all’Avvocatura dello Stato. Cfr. De Angelis L. “Assegni post datati, destino incerto”, Italia Oggi, 17.8.2011, p. 12 e De Angelis L., Feriozzi C. “Stretta sui movimenti di contanti”, Italia Oggi, 22.8.2011, p. 9. Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’art. 49 Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 Temi on line 19 Esclusione dall’oblazione per la omessa comunicazione dei professionisti L’art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 non contempla tra le violazioni suscettibili di essere definite tramite oblazione anche quelle di omessa comunicazione da parte dei professionisti delle infrazioni rilevate ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007. In tal caso, quindi, la nuova disciplina è connotata da particolare rigore. Si ipotizzi il caso di mancata comunicazione di una fattura di 6.000,00 euro, pagata in contanti e registrata in contabilità ordinaria: sulla base delle regole vigenti anteriormente alle novità recate dall’art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010, si sarebbe corso il rischio di una sanzione minima di 180,00 euro, senza possibilità di ricorrere alla oblazione. Tale minimo è ora di 3.000,00 euro94, sempre senza possibilità di ricorrere alla oblazione. 8 LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI Non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.1.2012 e riferite alle nuove limitazioni d’importo. La L. 122/2010, di conversione del DL 78/2010, in occasione dell’abbassamento dei limiti in questione da 12.500,00 a 5.000,00 euro, aveva escluso95 l’applicazione delle sanzioni comminate per la violazione dei co. 1, 5, 896, 12 e 13 dell’art. 49 commesse nel periodo dal 31.5.2010 (data di entrata in vigore del DL 78/2010) al 15.6.2010, e riferite alle nuove limitazioni di importo. Al fine di ovviare alla limitata conoscenza delle novità introdotte con decorrenza immediata dal DL 78/2010, infatti, il legislatore era intervenuto ex post precludendo la sanzionabilità delle violazioni commesse nel primo periodo di applicazione dei nuovi limiti. La sanatoria preservava comunque la perseguibilità delle violazioni commesse sempre nel periodo 31.5.2010/15.6.2010 ma per importi pari o superiori alla previgente soglia di 12.500,00 euro97. Analoga disposizione non era stata inserita nel DL 138/2011, in occasione dell’abbassamento dei limiti in questione da 5.000,00 a 2.500,00 euro. A fronte di ciò era stato immediatamente sottolineato come sarebbe stato ragionevole riproporla anche in relazione alle violazioni dei nuovi limiti in sede di conversione in legge del DL 138/201198. Il legislatore ha recepito tali istanze. Il co. 4-bis prima parte dell’art. 2 del DL 138/2011, inserito in sede di conversione nella L. 148/2011, infatti, ha escluso l’applicazione delle sanzioni per le violazioni esaminate commesse nel periodo dal 13.8.2011 al 31.8.2011 e riferite alle nuove limitazioni d’importo. Restavano, invece, sanzionabili le violazioni commesse nel suddetto periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di 5.000,00 euro99. Come evidenziato in premessa, allo stesso modo si è proceduto in occasione del più recente abbassamento dei limiti a 1.000,00 euro. Infatti, seppure essi risultino in vigore dal 6.12.2011, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 si è precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.1.2012 e riferite alle nuove limitazioni d’importo100 (ovvero comprese tra 1.000,00 e 2.499,99 euro)101. 94 95 96 97 98 99 100 101 co. 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede (art. 60 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 231/2007). Cfr. De Angelis L. “Contanti e assegni: per i professionisti, sanzioni minime moltiplicate per 15”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 4.6.2010. Attraverso l’inserimento del co. 2-bis nel corpo dell’art. 20 del DL 78/2010. Questo comma, tuttavia, si limita a stabilire che il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore alla soglia limite possono essere richiesti per iscritto, dal cliente, senza clausola di trasferibilità. Ad essere sanzionato dall’art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, invece, è la violazione del precedente co. 7, ai sensi del quale gli assegni circolari (i vaglia postali e cambiari) sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Cfr. circ. Min. Economia e Finanze 5.8.2010 n. 281178; si veda anche Barbato G. “Giro di vite sulle operazioni in contanti: vietate le transazioni oltre i 5mila euro”, Guida alle novità fiscali, La manovra correttiva, 8, 2010, p. 42. Cfr. De Angelis L. “Assegni post datati, destino incerto”, Italia Oggi, 17.8.2011, p. 12. Cfr. Pellegrino S., Valcarenghi G. “Per l’aumento delle entrate l’opzione è la tracciabilità”, Guida Normativa on line, 168, 2011, p. 1 e Razzante R. “Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto”, Il Sole - 24 Ore, 7.9.2011, p. 13. Art. 12 co. 1 secondo periodo del DL 201/2011, inserito in sede di conversione in legge. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012 n. 2, § 2. Si veda anche la circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 23.1.2012 n. 1. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 9 Temi on line 20 ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALL’USO DEL CONTANTE Il DL 201/2011 convertito prevede anche ulteriori misure di contrasto all’uso del contante. È disposto, tra l’altro, che stipendi, pensioni e compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione di importo superiore a 1.000,00 euro devono essere erogati con strumenti diversi dal denaro. Il DL 201/2011 convertito introduce anche ulteriori misure per contrastare l’uso del contante102. 9.1 PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, viene stabilito103 che: le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei; i suddetti pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1.000,00 euro104; lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000,00 euro105, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte “istituzionali” di cui all’art. 4 del DL 78/2010 convertito (il limite di importo in questione può essere modificato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze); per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo ove i titolari rientrino in “fasce svantaggiate”106. Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane S.p.A. ed agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo; per consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e locali ed ai loro enti di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell’Economia e delle Finanze promuove la stipula, tramite la società Consip S.p.A., di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli. Termini Queste novità saranno operative entro il 7.3.2012 (riferimento temporale specificato in sede di conversione in legge del DL 201/2011107). È stato, peraltro, precisato che tale termine può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e semplificazione (art. 12 co. 2-bis del DL 201/2011, come inserito in sede di conversione in legge). 9.2 CONTO CORRENTE BASE Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’ABI, la società Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base (art. 12 co. 3 del DL 201/2011 convertito). 102 103 104 105 106 107 Cfr. Forte N. “All’Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l’uso del contante”, Corriere Tributario, 5, 2012, p. 352. Art. 2 co. 4-ter del DL 138/2011 convertito, inserito dall’art. 12 co. 2 del DL 201/2011 convertito. L’importo di 1.000,00 euro è stato inserito in sede di conversione in legge del DL 201/2011, in sostituzione del precedente limite di 500,00 euro. Importo inserito in sede di conversione in legge del DL 201/2011, in sostituzione del precedente limite di 500,00 euro. Precisazione inserita in sede di conversione in legge del DL 201/2011. Cfr. l’art. 2 co. 4-ter del DL 138/2011 convertito, inserito dall’art. 12 co. 2 del DL 201/2011 convertito. Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12 Aggiornato al 30.1.2012 9.2.1 Temi on line 21 Caratteristiche del conto Ai sensi dell’art. 12 co. 5 del DL 201/2011 convertito, la convenzione di cui sopra individua le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base avendo riguardo, tra l’altro, ai seguenti criteri: inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito “gratuita”108; struttura dei costi semplice, trasparente e facilmente comparabile; offerta senza spese alle fasce socialmente svantaggiate di clientela (in tali casi, il conto corrente di base sarà anche esente dall’imposta di bollo109). Con la medesima convenzione è stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta (art. 12 co. 3 ultimo periodo del DL 201/2011). 9.2.2 Termini di stipulazione della convenzione La convenzione finalizzata a stabilire le caratteristiche del conto corrente o del conto di pagamento di base deve essere stipulata entro il 28.3.2012 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 214/2011 di conversione del DL 201/2011). In caso di mancata stipula della convenzione entro il suddetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base verranno fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia (art. 12 co. 3 del DL 201/2011 convertito). 9.3 RIDUZIONE DELLE COMMISSIONI PER LE TRANSAZIONI L’art. 12 co. 9 del DL 201/2011110, inoltre, stabilisce che l’ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni di imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro l’1.6.2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza111. 108 Precisazione recata in sede di conversione in legge del DL 201/2011. Così dispone l’art. 12 co. 6 del DL 201/2011 convertito. 110 Come sostituito dall’art. 27 co. 1 lett. b) del DL 1/2012. 111 Entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui sopra, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite. In caso di mancata definizione e applicazione di tali misure, esse sono fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 12 co. 10 del DL 201/2011 convertito, sostituito dall’art. 27 co. 1 lett. c) del DL 1/2012). 109 Nuovi limiti all’utilizzo di contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF Schede di Aggiornamento on line Eutekne - Riproduzione vietata agg. 1/2012 scheda n. 722.12