Dr. Stefano Orilisi
Aspetti tecnici e procedurali per i
siti inquinati
l’obbligo di bonifica
l’art. 17 comma 2 del DLgs 22/97 attribuisce tale obbligo a:
“ chiunque cagiona,anche in maniera accidentale, il superamento dei
limiti ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento
dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi
di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento”
per adempiere a tale obbligo deve attivarsi nel seguente modo:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla
Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario
e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto
ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica, deve essere data
comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare
la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli
effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero
dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al
Comune ed alla Regione il piano di caratterizzazione predisposto secondo i
criteri dell’allegato 4.
Interventi di messa in sicurezza d’emergenza
Sono mirati a rimuovere le fonti inquinanti, ad evitare la diffusione dei
contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali
adiacenti, ad impedire il contatto diretto della popolazione con la
contaminazione presente, e ad intercettare e isolare liquidi inquinanti
sversati.
rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche,
raccolta liquidi sversati, pompaggio liquidi inquinanti galleggianti
installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e
sorveglianza
installazione di drenaggi di controllo
costruzione o stabilizzazione di argini
copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi
contaminati
rimozione o svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o
sostanze potenzialmente pericolosi
Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 16/3/2004
Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale ai sensi dell’art. 13 del DM 471/99 e della Legge Regionale
n. 28 /1999
Art. 2 Requisiti
Art. 3 progetto esecutivo
Art. 4 controlli
Art. 5 dichiarazioni finali
http://www.sinanet.apat.it/metodi2003/
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