TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SCHEDA INFORMATIVA
“MINORE EMANCIPATO”
Il minore emancipato è quel minore che non è più soggetto alla potestà dei genitori.
L'emancipazione può riguardare solo il minore almeno sedicenne, quando ricorrono: “gravi motivi”, c’è la
“fondatezza delle ragioni” e la “maturità psichica”.
Secondo il codice civile è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18,
che sia ammesso dal Tribunale per i Minorenni, competente per territorio ex art. 38 disp. att. cc (luogo dove il
minore ricorrente ha la residenza o dove vive stabilmente) a contrarre matrimonio. Trattasi di procedimento di
volontaria giurisdizione che può iniziare solo ad istanza personale del predetto minore interessato e se
presentato da minore infrasedicenne il ricorso è inammissibile. Il matrimonio celebrato prima del compimento
del 16° anno di età è affetto da nullità insanabile. Questo limite di età è assoluto e la norma ha natura di ordine
pubblico, applicabile anche allo straniero, pur in presenza di norme nazionali più permissive. La capacità di agire
dell’emancipato è parziale. L’emancipato si presume idoneo al compimento di determinati atti patrimoniali,
mentre permane l’obbligo al mantenimento in capo al genitore, ove il figlio continui a vivere nello stesso nucleo
familiare e non dispone, al pari del coniuge, di mezzi adeguati necessari.
In tal caso il Tribunale per i Minorenni, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la
fondatezza delle motivazioni rilevate nell’istanza medesima, sentito il pubblico ministero, i genitori o il curatore
può con decreto ammettere il minore a contrarre matrimonio (artt. 84 e 390 cod. civ.), decide con decreto,
emesso in camera di consiglio, dopo aver accertato la maturità psico-fisica del minore, la gravità dei motivi e la
fondatezza delle ragioni addotte e dopo aver sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore.
Una volta che il minore possa considerarsi emancipato, questa condizione non viene meno nemmeno in ipotesi di
scioglimento del matrimonio, ad eccezione del caso di annullamento per difetto d'età, ex art. 392 cod. civ.. Si
ritiene sussistente quest'ultima eventualità ogni qualvolta sia mancata l'autorizzazione del Tribunale, rilasciata
solo dopo aver valutato positivamente la maturità psico-fisica del minore.
Il decreto viene comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Entro dieci giorni dalla comunicazione, può essere proposto reclamo contro il decreto, con ricorso alla Corte
d'Appello. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
La predetta autorizzazione comporta di diritto, senza che si faccia luogo all'emissione di ulteriori provvedimenti
giudiziali, l'emancipazione.
Il minore ultrasedicenne che, autorizzato, si sposa diventa minore emancipato.
L'emancipazione infatti interviene prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è
successivamente dichiarato nullo.
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria
amministrazione e per gli altri non è sostituito ma assistito da un curatore (che non è rappresentante), il cui
assenso è necessario per la validità dell’atto (art. 394 cc), in tal modo egli potrà riscuotere capitali e stare in
giudizio. In più se l’emancipato è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale, diventa pienamente
capace di agire (art. 397 ult.co cc, ma per la donazione cfr. art. 774 cc). In mancanza di autorizzazione, l'eventuale
matrimonio celebrato non può essere trascritto nei registri dello stato civile. Nel caso di celebrazione del
matrimonio da parte di ultrasedicenne, in mancanza di autorizzazione, si è in presenza di annullabilità del
matrimonio, secondo quanto previsto dall’art. 117 , 2 co. cc. Nel caso di minore ultresedicenne straniero si
discute se sia sufficiente il nulla osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità dello stato di origine o se
sia necessaria l’autorizzazione ex art. 84 cc. Alla predetta disciplina si adeguano anche gli accordi con la Chiesa
Cattolica e con gli altri culti.
Se vi è stata trascrizione, è ammessa opposizione nei suoi confronti.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria
l'autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale e/o del parere del Giudice Tutelare nei casi più complessi.
Per gli atti di straordinaria amministrazione, l'autorizzazione, se il curatore non è il genitore, deve essere data
dal Tribunale per i Minorenni, su parere del Giudice Tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, a tutela degli interessi del minore è nominato un
curatore speciale.
Quando il minore emancipato sia stato autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale (art. 397 cod. civ.)
acquista la piena capacità di agire e diviene capace di compiere da solo tutti gli atti di straordinaria
amministrazione, anche se estranei all'ambito dell'impresa con l'eccezione delle liberalità (donazione e
testamento).
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GIUDICE
COMPETENTE
DOVE
INFORMAZIONI
GENERALI
Per gli atti di straordinaria amministrazione a favore del minore
emancipato
competente è il GIUDICE TUTELARE
presso il Tribunale civile di Roma – Volontaria Giurisdizione
Via Lepanto, 4, piano terra
Nel caso di minori emancipati, trattandosi di condizioni di incapacità relativa
o parziale, si riconosce a costoro (art.415 del codice civile) una limitata
capacità di agire da soli e pertanto gli viene concessa la facoltà di compiere
unicamente quegli atti legati alla ordinaria amministrazione.
Possono invece stare in giudizio e riscuotere capitali con l’assistenza di un
curatore.
Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere compiuti
previa autorizzazione del Giudice Tutelare e con il consenso del curatore.
Per gli atti di disposizione (es. alienare beni, costituire ipoteche e pegni, ecc.)
è richiesta l’autorizzazione del Tribunale e l’assistenza del curatore.
La distinzione fra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione è
basata sostanzialmente sul criterio della maggiore o minore importanza
patrimoniale degli atti stessi. In genere gli atti di ordinaria amministrazione
sono funzionali alla conservazione dell'integrità del patrimonio, quelli di
straordinaria amministrazione implicano invece una modificazione del
valore capitale del patrimonio stesso.
In base a tale criterio sono pertanto da considerare atti di straordinaria
amministrazione tutti quelli che potrebbero comportare una riduzione di
ordine economico, andando a modificare la struttura o mettendo a rischio la
consistenza del patrimonio.
Sono invece da considerare atti di ordinaria amministrazione quelli che,
essendo diretti alla conservazione del patrimonio, non comportano una
diminuzione del suo valore economico.
E' quindi evidente che questo assunto, modulato sull'incidenza funzionale
dell'atto sul patrimonio, deve essere temperato da un'analisi dell'incidenza
economica dell'atto stesso.
In concreto potrebbe darsi che un atto, pur astrattamente qualificabile come
eccedente l'ordinaria amministrazione, per la tenuità economica di esso, si
palesi piuttosto di ordinaria amministrazione.
Alcuni esempi valgono a chiarire la portata di quanto espresso.
La donazione, ad esempio, deve considerarsi atto di straordinaria
amministrazione perché modifica la consistenza del patrimonio del donante
senza alcun corrispettivo, depauperandolo.
La vendita, pur essendo l'alienazione di cespiti aventi valore di capitale
controbilanciata dalla corresponsione di un prezzo, deve, in linea di
massima, essere analogamente considerata. Per il tramite di essa viene
infatti modificata la consistenza del patrimonio, con il rischio di una lesione
dell'integrità di esso. La stessa cosa non potrebbe dirsi tuttavia per la
vendita dei frutti, inidonea a sortire i medesimi effetti decrementativi del
capitale.
Come è evidente, non è la vendita ad essere intrinsecamente atto di
straordinaria amministrazione: occorre temperare la considerazione
dell'aspetto causale dell'atto con la valutazione dell'oggetto del medesimo.
Per quanto riguarda la transazione possono essere compiute riflessioni del
2
tutto
simili
(Cass.
Civ.
Sez.
III,
4562/97).
Sicuramente atti di amministrazione ordinaria sono la riscossione di crediti,
il pagamento di debiti, l'atto di nomina di un arbitro, in quanto esecutivo di
un accordo (il compromesso o la clausola compromissoria) già perfezionato
(Tribunale di Ravenna, 05 novembre 1993 ).
Talvolta è la legge stessa a qualificare espressamente un atto come
appartenente all'ordinaria o alla straordinaria amministrazione. Si pensi
all'abrogato (per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006,
n.40) III comma dell'art. 807 cod. proc. civ.: esso prescriveva che al
compromesso si applicassero le disposizioni che regolano la validità dei
contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
La domanda per l’autorizzazione a compiere atti di amministrazione
straordinaria va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del
DOCUMENTAZIONE minore emancipato.
È previsto il pagamento di € 77,00 come contributo unificato ed una marca
RICHIESTA
da € 8,00 per diritti forfettizzati di notifica
NOTE E GIURISPRUDENZA CORRELATA
Tra i “gravi motivi” necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle nozze del minore sedicenne rientrano i
seguenti casi: - la convivenza istaurata positivamente dai nubendi da molti mesi (che stanno per sposarsi); - la
minore non ancora diciottenne le cui nozze sono fortemente osteggiate dai genitori a causa di una loro
ingiustificata avversione nei confronti del fidanzato, allorché questa subisca notevoli limitazioni della propria
libertà, venga sottoposta ad un tenore di vita gravemente condizionante e si trovi, dopo la fuga di casa, in stato di
gravidanza; - la necessità di far superare al minore pericolose esperienze fatte nella famiglia di origine. Il
concetto di gravi motivi non deve essere inteso solamente sotto il profilo negativo, ma anche in senso positivo
rilevando il desiderio serio, responsabile e consapevole di dare al nascituro un ambiente familiare non solo unito
ed affettuoso anche formalmente riconosciuto dalla collettività. Se entrambi i nubendi appartengono a comuni
appartenenti a distretti diversi, dovranno presentare ciascuno la relativa istanza al Tribunale per i Minorenni
territorialmente competenti. Stante il principio della rilevanza dell’interesse pubblico coinvolto nelle cause
aventi ad oggetto il matrimonio e lo stato delle persone, deve essere sentito il PM, i genitori o il tutore. In difetto
di ciò il provvedimento autorizzativo potrà essere reclamato entro il termine perentorio di 10 gg dalla
comunicazione e viene deciso dalla Corte di Appello (sezione minorenni), con ordinanza definitiva non
impugnabile. Il Tribunale può avvalersi anche dei servizi sociali e della CTU. Stante il mancato richiamo all’art.
741 cc, si ritiene che non possa essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto di autorizzazione.
La norma sembra distinguere tra: la capacità di stipulare un contratto di lavoro, per la quale occorre il
raggiungimento della maggiore età (il contratto di lavoro dovrà essere stipulato dal rappresentante legale del
minore il quale deve, comunque, intervenire) e la capacità a prestare il proprio lavoro, riconosciuta al minore.
Infatti, a quest'ultimo è consentito esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro. (Cfr. art.
108, l. 22-4-1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); l. 17-10-1967,
n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), nonché d.lgs. 4-8-1999, n. 345 (Attuazione della direttiva
94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e d.lgs. 18-8-2000, n. 262 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345); l. 30-12-1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri),
nonché l. 8-3-2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità); art. 101, d.P.R. 29-3-1973,
n. 156 (Disposizioni in materia di banco posta); l. 9-12-1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomo e donna in
materia di lavoro); l. 10-4-1991, n. 125 (Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro); art. 17, l. 5-2-1999,
n. 25 (Legge comunitaria 1998); d.lgs. 26-11-1999, n. 532 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) e d.lgs. 263-2001, n. 151 (T.U. maternità e paternità); art. 23, l. 31-5-1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato); d.m. 9-1-2003 (Libretto di risparmio postale intestato a minori di età) in G.U. 15-2-2003, n.
38.).
L’accettazione dell’eredità, che se compiuta con il beneficio d’inventario, rappresenta per l’emancipato un atto di
straordinaria amministrazione (App. Bari 26.11.70). L’emancipato ha la capacità di stare in giudizio ed al
curatore spetta soltanto l’assistenza, con la conseguenza che è solo il minore, soggetto del rapporto processuale,
che spetta il diritto di proporre impugnazione e non al curatore (Cass. Sez. II 24.03.72n 703).
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L’emancipazione estingue la potestà e con il cessare della potestà viene meno il potere di rappresentanza
attribuito ai genitori; pertanto quando il minore abbia contratto matrimonio, il genitore resta senz’altro privato
della legittimazione a compiere atti nella qualità di rappresentante legale di costui (App. Napoli 29.05.57).
Il soggetto cui affidare l’ufficio della curatela (art. 392 cc) può essere : - il coniuge maggiorenne; - un terzo (scelto
preferibilmente fra i genitori) se ambedue i nubendi sono minorenni. In caso di rifiuto del curatore di assistere
l’emancipato nel compimento di un determinato atto, questi potrà ricorrere al giudice tutelare che provvederà a
nominare un curatore speciale (art. 395 cc).
Gli atti cui fa riferimento l’art. 396 cc sono quelli per i quali sono previste specifiche formalità. Il curatore, così
come previsto per il tutore e il protutore non può: - acquistare direttamente o per interposta persona beni e
diritti dell’emancipato; - prendere in locazione i beni dell’emancipato senza l’autorizzazione e le cautele fissate
dal giudice tutelare; - diventare cessionario di alcun diritto per il quale sia sorta una lite giudiziale con
l’emancipato; - diventare cessionario di alcun credito verso l’emancipato.
In base all’art. 397 cc l’emancipato autorizzato al commercio acquisisce la piena capacità d’agire nell’ambito del
diritto patrimoniale(può pertanto compiere atti di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per la capacità
di donare cfr. art. 774 cc). Ne consegue che non è prevista l’assistenza del curatore ma basta l’autorizzazione del
tribunale previo parere del giudice tutelare. Per questa autorizzazione la pubblicità si effettua mediante
iscrizione del registro delle imprese. La revoca di detta autorizzazione si ha nei seguenti casi: - per accertata
inidoneità all’esercizio dell’impresa commerciale; - per comportamento illecito anche al di fuori dell’ambito
imprenditoriale.
DISPOSIZIONI CODICE CIVILE SULL’EMANCIPATO
Art. 84
Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia
compiuto
sedici
anni.
Il
decreto
è
comunicato
al
pubblico
ministero,
agli
sposi,
ai
genitori
e
al
tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione.
La
corte
d’appello
decide
con
ordinanza
non
impugnabile,
emessa
in
camera
di
consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 250 Riconoscimento
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall`art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con
altra persona all`epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell`altro genitore che abbia già
effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all`interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore
che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l`intervento del
pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Art. 250 c.c.
Del riconoscimento dei figli naturali
1. Il figlio naturale puo` essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se gia` uniti in matrimonio
con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo` avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
2. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
3. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non puo` avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia`
effettuato il riconoscimento.
4. Il consenso non puo` essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse
del figlio. Se vi e` opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il
riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e
con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso
di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
5. Il riconoscimento non puo` essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta`.
Art. 390
Emancipazione di diritto
I. Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Art. 391
[Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare]
Articolo abrogato
Art. 392
Curatore dell'emancipato
I. Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.
II. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
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III. Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o
la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel
caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165.
Art. 316.
Esercizio della potestà dei genitori
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione (2, 390)
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i
provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili
(322).
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili
nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori
che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Art. 393
Incapacità o rimozione del curatore
I. Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348 ultimo comma, 350 e 384.
Art. 394
Capacità dell'emancipato
I. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.
II. Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in
giudizio sia come attore sia come convenuto.
III. Per gli altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice
tutelare. Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del
giudice tutelare.
IV. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma
dell'articolo 320.
Art. 395
Rifiuto del consenso da parte del curatore
I. Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il
rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale.
Art. 396
Inosservanza delle precedenti norme
I. Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi
o aventi causa.
II. Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo 378.
Art. 397
Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
I. Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo
parere del giudice tutelare e sentito il curatore.
II. L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del
giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
III. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono
l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.
Art. 398
Articolo abrogato
Art. 399
Articolo abrogato
Articolo 472
Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati (Cod.Civ. 390 e seguenti) e gli inabilitati (Cod. Civ. 415 e seguenti) non possono accettare l’eredità, se non col
beneficio d’inventario (Cod. Civ. 489), osservate le disposizioni dell’Articolo 394.
Modulo
A. Ricorso per la nomina di un curatore speciale al minore emancipato (art. 395 cc e 78 cpc);
B. Ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore
5
AL GIUDICE TUTELARE
DI ROMA
A) Ricorso per la nomina di un curatore speciale al minore emancipato
CC Art. 395
CPC Art. 78
TRIBUNALE DI ROMA
Il Sig. .........., C.F. .....,nato a …… il ……………. residente in ..............., via ……………...., n. ....., elettivamente
domiciliato in ......, via ....., C.F. ......., PEC ......., fax ......., minore emancipato, in virtù di matrimonio contratto in data
.....
ESPONE
Il ricorrente, in data ....... ….
contraeva matrimonio in ……….. con la Sig.ra ...................., C.F.
……………………………....., nata a ……………. Il ……….. dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di .....
ivi stabilivano la loro residenza e, precisamente in ....., via. .....,
CONSIDERATO
che …………….
che senza un giustificato motivo il padre del ricorrente, nella qualità di curatore, rifiuta di dare il proprio consenso per
l'acquisto di ………………………………..
Tutto ciò premesso e considerato il ricorrente
CHIEDE
che il sig. Giudice Tutelare, in accoglimento del presente ricorso, Voglia, ai sensi dell'art. 395 c.c., nominare un
curatore speciale per assistere il ricorrente nell'atto di compravendita.
Si deposita:
1) il certificato di matrimonio;
2) lettera del .....;
3) stampati di ricerca di mercato effettuata su rivista specializzata.
Data
firma
6
Al
GIUDICE TUTELARE
DI ROMA
B) Ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione
in favore del figlio minore emancipato
Il/la sottoscritto________________________________ nat__ a ___________________________
il __________ e residente in _____________________ via ___________________________ n.___
in qualità di genitore e curatore sul minore emancipato Sig. ______________________________
nato a _______________________________ il _____________
PREMESSO
Che________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
tanto premesso, ai sensi dell'art. 320, commi 3 e 4 c.c.
CHIEDE
1) l'autorizzazione a vendere
___________________________________________________________________________
al prezzo di EURO ______________________________________________________________
a pagare con tale somma
_______________________________________________________________________
e ad investire la differenza residua in
________________________________________________________________ ;
2) l'autorizzazione ad accettare con beneficio d'inventario la predetta eredità (ovvero: a rinunciare alla predetta eredità)
in nome e per conto del figlio minore;
3) l’autorizzazione a riscuotere la suddetta somma e che il Giudice Tutelare disponga in ordine al reimpiego per la quota
spettante al minore.
4) altro (specificare) _______________________________________________________________
Chiede inoltre l'efficacia immediata del provvedimento ai sensi dell'art. 741 c.p.c.
(Luogo)
(Data)
(firma)
7
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