UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO
LIUC
MASTER PER LE FUNZIONI DI
COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI
SANITARIE
La responsabilità professionale
avv. Giannantonio Barbieri
[email protected]
avv. Giannantonio Barbieri
1
“… da un grande potere
derivano tante responsabilità …”
(L’Uomo Ragno, 1962)
avv. Giannantonio Barbieri
2
MAI TENTARE DI
COPRIRE UN
ERRORE CON UN
ERRORE PIU’
GRANDE!
avv. Giannantonio Barbieri
3
COSTITUZIONE
ARTICOLO 32


LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME
FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO
E INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’, E
GARANTISCE
CURE
GRATUITE
AGLI
INDIGENTI.
NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN
DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO
SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA
LEGGE NON PU0’ IN NESSUN CASO VIOLARE
I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLE
PERSONA UMANA.
avv. Giannantonio Barbieri
4
LE NORME
D.lgs. 502/92
 Dm sui profili 1994 e anni successivi
 L. 42/99
 D.Lgs. 229/99
 L. 251/00
 L. 43/06
 Codici Deontologici (?)

avv. Giannantonio Barbieri
5
IL PROFILO PROFESSIONALE


Il regolamento sul profilo individua la figura
dell’operatore sanitario, ossia definisce il
contenuto, il potenziale professionale, il livello
di autonomia e di responsabilità della
professione sanitaria
Nasce la professione sanitaria come professione
propria, non più ausiliaria di altre, con una
specifica identità, con l’obiettivo dell’efficienza e
della qualità dell’assistenza.
avv. Giannantonio Barbieri
6
D.M. 739 /1994

Art. 1. ….
“l’infermiere è l’operatore sanitario che, in
possesso del Diploma Universitario Abilitante e
dell’iscrizione
all’Albo
professionale,
è
responsabile dell’assistenza infermieristica”
avv. Giannantonio Barbieri
7
D.M. 739 /1994
L’INFERMIERE
è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
Responsabilità di risultato
Responsabilità del processo
L’infermiere risponde, quale professionista,
direttamente delle sue azioni orientate al
risultato assistenziale, sopportandone l’onere
delle relative conseguenze di natura civile,
penale e disciplinare
avv. Giannantonio Barbieri
8
IL PROFILO PROFESSIONALE


Il profilo in modo assoluto non pone dei limiti
all’attività del professionista; descrive gli ambiti
in cui la sua competenza può e deve esprimersi
mediante prestazioni e funzioni.
Il profilo indica l’articolazione dei settori che
costituiscono il potenziale operativo del sanitario
avv. Giannantonio Barbieri
9
TITOLARITA’ DELL’ATTO SANITARIO
DALLA RESPONSABILITA’ DEL (MERO)
ATTO ESECUTIVO ALLA
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
DELL’ATTO SANITARIO
avv. Giannantonio Barbieri
10

E’ il profilo che riconosce formalmente lo status di
professione autonoma, dotata di una propria
area specifica di competenze (l’assistenza
generale infermieristica), specifiche metodologie
operative e piena responsabilità.
avv. Giannantonio Barbieri
11
L. 26 febbraio 1999, n. 42
Il campo proprio di attività e di responsabilità
…. e determinato dai contenuti …..
avv. Giannantonio Barbieri
12

La legge 42 contribuisce al cammino verso
l’autonomia ….. (abrogazione del mansionario,
professione sanitaria non più ausiliaria, campo
proprio di attività e di responsabilità)
avv. Giannantonio Barbieri
13
L. 10 agosto 2000, n. 251
Gli operatori sanitari dell’area delle scienze
infermieristiche … svolgono con autonomia
professionale attività ….
avv. Giannantonio Barbieri
14
AUTONOMIA
=
TITOLARITA’ DELL’ATTO SANITARIO
DALLA RESPONSABILITA’ DEL (MERO)
ATTO ESECUTIVO ALLA
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
DELL’ATTO SANITARIO
avv. Giannantonio Barbieri
15
Il professionista sanitario è passato dal prestare
assistenza al medico al prestare assistenza al
paziente, assumendo non più la responsabilità del
mero atto individuato da un mansionario nei
confronti del medico, ma assumendo la
responsabilità del percorso sanitario nei
confronti del paziente.
avv. Giannantonio Barbieri
16
PAROLE CHIAVE: Professionalità, autonomia,
responsabilità
Professionalità: l’area entro cui il sanitario può e
deve muoversi
Autonomia: è il potere di scegliere il mezzo
migliore; implicala possibilità di muoversi
liberamente all’interno delle regole
Responsabilità: è il dovere di garantire il risultato
migliore
avv. Giannantonio Barbieri
17
LA RESPONSABILITA’
Attitudine a rispondere del proprio operato
professionale, in caso di errore od
omissione, davanti ad un giudicante
Valutazione a posteriori da parte di un
soggetto esterno
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LA RESPONSABILITA’
Accezione negativa perché emerge
quando ormai il danno è avvenuto
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19
LA RESPONSABILITA’
CONSEGUENZE
Prevenzione di sanzioni
Centralità dell’operatore sanitario
Sentenze della Magistratura come guida ed
appiattimento della cultura scientifica
Medicina difensiva e danni al paziente da intervento non
qualificato
Esasperazione degli aspetti formali
L’effetto boomerang
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20
LA RESPONSABILITA’
Impegno a realizzare una condotta
professionale corretta nell’ interesse di
salute della persona
Valutazione
prima
e
durante
la
prestazione d’opera da parte dello stesso
soggetto agente
avv. Giannantonio Barbieri
21
LA RESPONSABILITA’
Accezione positiva perché consente di evitare
danni alla persona
avv. Giannantonio Barbieri
22
LA RESPONSABILITA’
Obiettivo: tutela della salute
Centralità della persona
Conoscenze scientifiche aggiornate
come guida
Esercizio professionale ispirato alla solidarietà
con la persona
Valorizzazione degli aspetti sostanziali
La coerenza
avv. Giannantonio Barbieri
23
Governo del processo assistenziale
1° livello: lo posso fare? = riferimento al quadro normativo
2° livello: lo so fare? = lettura e comprensione del proprio
livello di competenza;
3° livello: quali azioni fare per garantire la
sicurezza dell’assistito e quella del
professionista? = riferimento alle evidenze scientifiche (EBN) ,
alle buone pratiche, alla situazione dell’assistito e alla situazione organizzativa
(responsabilità situazionale)
avv. Giannantonio Barbieri
24
La “responsabilità situazionale” può essere
definita come quella forma di
responsabilità che viene esercitata tenendo
conto di tutte le variabili che ogni singola
situazione porta in sé.
avv. Giannantonio Barbieri
25
Elementi che influenzano la decisione:
Conoscenza
Competenza
Abilità
Esperienza
Condizioni cliniche
dell’assistito
Situazione organizzativa
e risorse disponibili
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Giannantonio Barbieri
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26
Decidere significa orientare l’azione in
modo autonomo o collaborativo a seconda
del problema presentato dall’assistito e
riconoscere – e quindi decidere – cosa si è
in grado di fare
avv. Giannantonio Barbieri
27
LA RESPONSABILITA’ PENALE
La responsabilità penale è costituita
dall’obbligo di rispondere delle conseguenze
di proprie azioni od omissioni previste dalla
legge come reato
avv. Giannantonio Barbieri
28
LA RESPONSABILITA’ CIVILE
E’ costituita dall’obbligo di rispondere delle
conseguenze che la legge civile prevede per
una condotta illecita che abbia provocato un
danno
Obbligo di risarcire il danno a persona
eventualmente cagionato dal sanitario
nell’esercizio della sua professione
avv. Giannantonio Barbieri
29
LA RESPONSABILITA’ CIVILE
contrattuale
responsabilità
extracontrattuale
avv. Giannantonio Barbieri
30


DALLA RESPONSABILITA’ MEDICA ALLA
RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA
SANITARIA
DALLA RESPONSABILITA’
EXTRACONTRATTUALE ALLA
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
attraverso il contatto sociale

L'obbligazione del medico dipendente
dal S.s.n. per responsabilità
professionale nei confronti del
paziente, ancorchè non fondata sul
contratto, ma sul "contatto sociale"
ha natura contrattuale. Consegue
che relativamente a tale
responsabilità i regimi della
ripartizione dell'onere della prova, del
grado della colpa e della prescrizione
sono quelli tipici delle obbligazioni da
contratto d'opera intellettuale
professionale.
Cass. civ., Sez. III, 22/01/1999, n. 589
LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del
danno se non prova che l’inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile
Art. 1218 codice civile
avv. Giannantonio Barbieri
33
IL REATO
Caratteristiche dell’illecito penale
 è di creazione legislativa (art. 25 Cost. “nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso”)
 è di formulazione tassativa: determinatezza della
fattispecie penale
 ha carattere personale (art. 27 Cost. “la
responsabilità penale è personale”)
avv. Giannantonio Barbieri
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I REATI
Delitti
Contravvenzioni
Art. 39 C.P. (Reato: distinzione tra delitti e contravvenzioni)
I Reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: secondo la diversa
specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo
codice
avv. Giannantonio Barbieri
35
REATI COMUNI – REATI PROPRI
possono essere commessi
da qualunque soggetto
possono essere commessi
da chi possiede particolari requisisti
avv. Giannantonio Barbieri
36

REATI COMMISSIVI E REATI OMISSIVI
REATI OMISSIVI
omissivi propri
omissivi impropri
avv. Giannantonio Barbieri
37
Reato omissivo proprio
Consiste nel mancato compimento di un’azione
imposta da una norma penale di comando, a
prescindere dalla verificazione di un evento
come conseguenza della condotta omissiva

avv. Giannantonio Barbieri
38
Reato omissivo improprio
Si realizza quando l’evento lesivo dipende dalla
mancata realizzazione di un azione doverosa
Art. 40 C.P.
“Non impedire un evento che si ha l’obbligo
giuridico di impedire equivale a cagionarlo”

avv. Giannantonio Barbieri
39
STRUTTURA DEL REATO
ELEMENTO OGGETTIVI
ELEMENTI SOGGETTIVI
ELEMENTI ESSENZIALI
avv. Giannantonio Barbieri
40
ELEMENTI OGGETTIVI
CONDOTTA
EVENTO
NESSO DI CAUSALITA’
avv. Giannantonio Barbieri
41
ELEMENTI SOGGETTIVI
DOLO
COLPA
PRETERINTEZIONE
avv. Giannantonio Barbieri
42
ELEMENTI OGGETTIVI
CONDOTTA
Consiste sia in un “fare”che in un “non fare”
(reati di azione - reati di omissione)
avv. Giannantonio Barbieri
43
ELEMENTI OGGETTIVI
EVENTO
E’ il risultato della condotta umana, penalmente rilevante
avv. Giannantonio Barbieri
44
ELEMENTI OGGETTIVI
RAPPORTO DI CAUSALITA’
ART. 40 C.P. (Rapporto di causalità)
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla
legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso , da
cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza
della sua azione odo omissione”
avv. Giannantonio Barbieri
45
ELEMENTI OGGETTIVI
RAPPORTO DI CAUSALITA’
ART. 41 C.P. (Concorso di cause)
“Il concorso di cause, preesistenti o simultanee o sopravvenute,
anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole,
non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e
l’evento.
La cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando
sono state da sole sufficienti a determinare l’evento.
avv. Giannantonio Barbieri
46
Il nesso di causalità materiale rappresenta il
legame che collega, in un vincolo di
consequenzialità, un determinato evento ad
una data azione od omissione umana, di cui
l’evento è quindi il prodotto.
avv. Giannantonio Barbieri
47





Art. 43 c.p. 43. (Elemento psicologico del reato)
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento
dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od
omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del
delitto, è dall'agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione ;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando
dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente
è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento,
anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si
verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline
avv. Giannantonio Barbieri
48




Colpa generica= inosservanza delle regole
comuni di diligenza, prudenza, perizia
Negligenza= trascuratezza, insufficienza di
attenzione, dimenticanza, svogliatezza,
superficialità
Imprudenza= avventatezza, eccessiva
precipitazione, scarsa considerazione per gli
interessi altrui
Imperizia= è deficienza di cultura professionale
o di abilità tecnica o di esperienza specifica
richiesta per l’esercizio
di determinate
avv. Giannantonio Barbieri
49

Le regole di diligenza, prudenza e perizia
non sono predeterminate dalla legge o da
altra fonte giuridica, ma sono ricavate
dalla esperienza della vita sociale.
avv. Giannantonio Barbieri
50



Si ha negligenza quando la regola di
condotta violata prescrive un’attività positiva;
Si ha imprudenza quando si trasgredisce
una regola di condotta da cui discende
l’obbligo di non realizzare una determinata
azione o di compierla con modalità diverse da
quelle tenute;
Si ha imperizia quando si è in presenza di
una imprudenza o negligenza qualificata e
si riferisce ad attività che esigono particolari
conoscenze tecniche
avv. Giannantonio Barbieri
51

Il dovere di diligenza impone al
professionista di astenersi dal’agire
qualora non sia sufficientemente esperto
per espletare prestazioni che richiedono
particolari cognizioni tecniche. Se il
professionista “inesperto” accetta di
eseguire , sarà responsabile dell’eventuale
illecito prodotto dalla sua inesperienza.
(colpa c.d. per assunzione)
avv. Giannantonio Barbieri
52

LA COLPA
COLPA GENERICA
COLPA SPECIFICA
imprudenza, negligenza, imperizia - inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline
avv. Giannantonio Barbieri
53

COLPA GENERICA:




NEGLIGENZA (non fare ciò che si sa fare)
IMPRUDENZA (fare più di ciò che si sa fare)
IMPERIZIA (fare ciò che non si sa fare)
COLPA SPECIFICA:

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline
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Giannantonio Barbieri
54
IL PRINCIPIO
DELL’AFFIDAMENTO



Il principio dell’affidamento è un’eccezione alle
regole generali del diritto.
Consiste nel principio in base al quale un
soggetto può confidare nel comportamento lecito
di altri soggetti.
Secondo il principio dell’affidamento ciascun
componente dell’equipe può fare affidamento
sul fatto che ognuno degli altri eseguirà in modo
corretto i propri compiti
avv. Giannantonio Barbieri
55
Nell’attività del lavoro di equipe la regola ordinaria
è
che
ciascuno
risponde
solamente
dell’inosservanza delle “leges artis” del proprio
specifico settore, perché il lavoro in questione
implica, per il suo stesso esito, fiducia nel
corretto comportamento degli altri;
avv. Giannantonio Barbieri
56


Di conseguenza ognuno risponderà, di norma, del
proprio operato, ma non di quello degli altri
Nessun dovere od onere di sorveglianza o controllo dei
colleghi incombe sui componenti dell’equipe, salvo che
non sia proprio quello il compito che costituisce
l’oggetto dell’apporto del singolo. In questo caso l’unico
membro dell’equipe al quale incomberà un dovere di
controllo sarà colui al quale tali compiti sono stati
espressamente assegnati
avv. Giannantonio Barbieri
57

Ha dei limiti: il capo dell’equipe – al quale viene
attribuito un ruolo di controllo - normalmente
ha l’obbligo di prevedere ed evitare i
comportamenti illeciti degli altri membri
dell’equipe.
avv. Giannantonio Barbieri
58
EQUIPE E AFFIDAMENTO
Inoltre, insorge un obbligo di controllo e di
sorveglianza , e quindi di intervento, quando lo stesso
collegamento funzionale e ambientale, che contrassegna
l’attività d’equipe, consenta al soggetto partecipante di
constatare circostanze fattuali e concrete che facciano
prefigurare contegni scorretti e inadeguati (es., percezione
di altrui atteggiamenti distratti o incerti, o delle precarie
condizioni fisiche di un membro dell’equipe) o di cogliere veri
e propri errori di condotta in cui un membro
dell’equipe sia incorso.
avv. Giannantonio Barbieri
59

E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI SANITARI
– MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA STRUTTURA
SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE PORTATORI DI
UNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEI
LORO PAZIENTI AFFIDATI, A DIVERSI LIVELLI, ALLE
LORO CURE E ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE
SONO PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA
CHE VA SOTTO IL NOME DI POSIZIONE DI
PROTEZIONE, LA QUALE, COME E’ NOTO, E’
CONTRASSEGNATA DAL DOVERE GIURIDICO,
INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE ALLA
TUTELA DI UN CERTO BENE GIURIDICO CONTRO
QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A MINACCIARNE
L’INTEGRITA’ (CASS. 447/2000)
avv. Giannantonio Barbieri
60
Art. 32 Cost.

LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME
FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E
INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’, E GARANTISCE
CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI.

NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN
DETERMINATO
TRATTAMENTO
SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI
LEGGE. LA LEGGE NON PU0’ IN NESSUN
CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL
RISPETTO DELLE PERSONA UMANA.
avv. Giannantonio Barbieri
61
IL CONSENSO E’ UN DIRITTO DEL
PAZIENTE, NON UN SUO DOVERE
SE IL PAZIENTE SI RIFIUTA DI
CONOSCERE OCCORRE RISPETTARE LA
SUA VOLONTA’
avv. Giannantonio Barbieri
62
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