Progetto
Green economy e sviluppo sostenibile
per le imprese del Distretto delle calzature di Fermo
Fondo di Perequazione 2009 – 2010
“La disciplina dei rifiuti nelle imprese
e le modalità di acceso al sistema di tracciabilità Sistri”
Seminario formativo
del 12/marzo/ 2012
Con il contributo di
Codice Ambientale
D.Lgs. 3 aprile 2006
29 aprile 2006
n. 152 (G.U. del 14 aprile 2006) entrato in vigore
Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni:
•
•
•
•
•
•
D.Lgs. 205 del 2010 recepisce la direttiva europea 2008/98/CE
Entra in vigore il 25 dicembre 2010
Molti dei principi contenuti nel decreto hanno necessità di provvedimenti attuativi.
D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 vigente dal 16 agosto 2011
DL 13 agosto 2011, n. 138 vigente dal 13 agosto 2011
DL 14 settembre 2011, n. 138 vigente dal 13 agosto 2011
DL 6 dicembre 2011, n 201, art 40 c. 8 – semplificazioni per la gestione dei rifiuti
a pericolo infettivo di estetisti e tatuatori
DL
9 febbraio 2012, n. 5, art.28 - modifiche relative alla movimentazione
aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo per aziende agricole
PRINCIPI GENERALI
Precauzione
Prevenzione
Sostenibilità
Responsabilizzazione
RESPONSABILITA’
ESTESA
DEL PRODUTTORE
DEFINIZIONI
CLASSIFICAZIONE
Rifiuto
Sottoprodotto
Produttore
Detentore
Gestione
Raccolta
Raccolta differenziata
Recupero
Smaltimento
Deposito temporaneo
Centro Comunale di raccolta
Urbani – Speciali
Pericolosi / Non pericolosi
Tracciabilità dei rifiuti: SISTRI
Registro di carico e scarico
Formulari
CATASTO DEI RIFIUTI
PRIORITA’ NELLA GESTIONE
Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero (compresa energia)
Smaltimento
ESCLUSIONI
MUD
NUOVE DEFINIZIONI
Intermediario
Commerciante
Rifiuto pericoloso.....
AUTORIZZAZIONI
ORDINARIA
SEMPLIFICATA
DEFINIZIONI CANCELLATE
Luogo di produzione rifiuti
Materia prima secondaria
Iscrizione Albo Gestori
Ambientali
ORDINARIA
SEMPLIFICATA
PARTICOLARI TIPOLOGIE
TERRE E ROCCE DA SCAVO
OLI USATI
ROTTAMI FERROSI
ASPETTI PARTICOLARI
Rifiuti da manutenzione
Pulizia manutentiva fogne
SANZIONI / REATI
Abbandono
privati/enti-imprese
Gestione
non autorizzata
Divieto
miscelazione e diluizione
rifiuti pericolosi
Omessa
bonifica
Traffico
illecito
Violazioni del sistema
tracciabilità
dei rifiuti
Violazione
Registri / Formulari
Principi generali
Art. 178 d.lgs 152/2006 mod. d.lgs 205/2010
° Precauzione
° Sostenibilità
°
°
Prevenzione
Responsabilizzazione
La gestione dei rifiuti nasce già dal coinvolgimento di tutti i soggetti, a partire da coloro
che sono attivi nella fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui
hanno origine i rifiuti, secondo il principio di chi inquina paga.
Questo articolo, nella stessa formulazione, era già presente nel d.lgs 152/2006.
La modifica introdotta con il d.lgs 205/2010, art. 178-bis d.lgs 152/2006, rappresenta una
generalizzazione di un principio già attuato con riferimento a specifiche filiere produttive e di recupero
(es.: veicoli fuori uso, AEE). Disposizione dettata dall’ esigenza di graduare l’introduzione di un principio
che aumenta i costi a carico degli operatori, ma che per la comunità europea è legata ad una riduzione e
prevenzione dei rifiuti, partendo già dalla fase di progettazione dei beni: incoraggiando lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti ad uso multiplo, durevoli, adatti ad un recupero sicuro.
Ciò si traduce nel concetto di
RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE
Responsabilità estesa del produttore
Art. 178 bis d.lgs 152/2006 mod. d.lgs 205/2010
E’ prevista la possibilità di introdurre, nell’organizzazione del sistema di gestione dei
rifiuti e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo dei
prodotti, modalità e criteri per la responsabilità estesa del produttore.
Qualsiasi
persona
fisica
o
giuridica
che
professionalmente sviluppi, fabbrichi trasporti,
tratti, venda o importi prodotti (art. 183 lettera g)
Le modalità e i criteri della responsabilità estesa del produttore potranno essere
introdotti con uno o più decreti.
Criteri di priorità nella gestione rifiuti
Art. 179 d.lgs 152/2006 mod. d.lgs 205/2010

prevenzione
preparazione per il riutilizzo
riciclaggio
recupero di altro tipo, es. recupero energia
smaltimento
L’articolo:
- definisce un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
- dispone che solo in via eccezionale e solo per singoli flussi di rifiuti sia possibile
discostarsi dall’ordine di priorità, e solo qualora ciò sia giustificato, in base ad una
specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo
socio economico che ambientale sanitario.
Criteri di priorità nella gestione rifiuti
Prevenzione:
la promozione di azioni (strumenti economici, eco bilanci, ecc.) in grado di
ridurre la produzione e/o la nocività dei rifiuti;
•
Preparazione per il riutilizzo:
le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in
modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
•
Riciclaggio:
qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale
organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere
materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
•
Criteri di priorità nella gestione rifiuti
•
Recupero di altro tipo, es. recupero energia:
qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali (materie prime) o di
prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o
nell'economia in generale;
•
Smaltimento:
qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come
conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
Esclusioni dal campo di applicazione
dei rifiuti
Art. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010
Non rientrano:



a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e
seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di
attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione
allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Esclusioni dal campo di applicazione
dei rifiuti
Art. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010
Sono esclusi:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal
regolamento (Ce) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c)
le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali
abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n.
1069/2009 ;
d)
i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.lgs 30 maggio 2008, n 117.
Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano abroga a far data dal 4 marzo 2011 il
regolamento (Ce) n. 1774/2002
Esclusioni dal campo di applicazione
dei rifiuti
Art. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010
Sono esclusi anche:
i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e
dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di
inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono
pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e
successive modificazioni.
il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti
diversi da quelli in cui sono stati escavati, purchè non classificato come rifiuto o possa
avere la qualifica di sottoprodotto.
Definizione di sottoprodotto
Art. 183, comma 1, lett. qq) d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010
Qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,
comma 1,
o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo
184-bis, comma 2.
Definizione di sottoprodotto
Art. 184-bis, comma 1 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010
condizioni
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce
parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di
terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute
e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
Definizione di sottoprodotto
Art. 184-bis, comma 2 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010
criteri
possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da
soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti.
ATTENZIONE
All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto
dalla disciplina comunitaria.
Definizione di rifiuto
Art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010
“Qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ”
Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso
(comma 1 lett. b)
“Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della
Parte IV del medesimo decreto”
Art. 184-ter, comma 1 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010
Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo......
Definizione di rifiuto pericoloso
Art. 183, comma 1, lett. b) d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010
Art. 184, comma 4,5, 5-ter d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010
Tutti i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte IV del
d.lgs. 152/2006.
L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 include i
rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove
necessario dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
L’allegato D è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da
considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non
significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui
all'articolo 183.
Ante D.Lgs. 205/2010: Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati
espressamente come tali, con apposito asterisco nell’elenco di cui all’allegato D alla
Parte quarta del presente decreto, sulla base degli allegati G, H e I alla
medesima Parte IV. Gli allegati G, H sono stati eliminati.
Definizione di rifiuto pericoloso
Art. 183, comma 1, lett. b) d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010
Art. 184, comma 4,5, 5-ter d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010
La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere
ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una
riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che
definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
Ante D.Lgs. 205/2010:
E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’Allegato G … ovvero
rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
Definizione di cessazione di qualifica
di rifiuto
Art. 184-ter d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010
Un rifiuto cessa di essere tale, quando
è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la
preparazione per il riutilizzo,
e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta
la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi
sull'ambiente o sulla salute umana.
Disciplina sui rifiuti
(d.l.gs 3 aprile 2006 n. 152
Extra disciplina sui rifiuti
e successive modifiche ed
integrazioni)
“SOTTOPRODOTTO”
dalla fase originaria
“RIFIUTO”
“MPS”
materia prima seconda
Smaltimento
Recupero
cessa di essere RIFIUTO
dopo la fase del recupero
Responsabilità della gestione dei rifiuti
Art. 188, comma 1 d.lgs 152/2006
Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono:
- direttamente al loro trattamento,
- oppure li consegnano ad un intermediario,o commerciante, a ente o impresa
che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,
- o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.
Deve essere garantita LA TRACCIABILITA' dalla loro produzione sino alla loro
destinazione finale
Definizioni - nuove definizioni
Art. 183, comma 1 d.lgs 152/2006 , mod. d.lgs 205/2010
INTERMEDIARIO
.... qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.
COMMERCIANTE
.... qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente
possesso dei rifiuti.
Definizioni - cancellate
LUOGO DI PRODUZIONE
.... luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali
collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di
produzione dalle quali sono originati i rifiuti.
MPS (materie prime secondarie)
.... le materie prime secondarie vengono generate dalle operazioni di recupero effettuate
sui rifiuti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita
o la selezione, così come indicato nell'allegato C alla parte quarta del decreto.
Classificazione rifiuti
Art. 184 d.lgs 152/2006
I rifiuti sono classificati:
• secondo l'origine in:
- rifiuti urbani
- rifiuti speciali
• secondo le caratteristiche di pericolosità in:
- rifiuti non pericolosi
- rifiuti pericolosi
Classificazione rifiuti
Rifiuti urbani
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli indicati sopra, assimilati
ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.
198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o aree private ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive
dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Classificazione rifiuti
Rifiuti speciali
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c ;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione,
nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo
restante quanto disposto dall’articolo 184bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti da attività di recupero/smaltimento rifiuti,
i fanghi prodotti da potabilizzazione e
da altri trattamenti acque, depurazione acque reflue e
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti da attività sanitarie.
art. 2135 C.c: definizione di imprenditore agricolo,è tale chi
esercita una fra le seguenti attività: coltivazione fondo,
silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse
Assimilazione rifiuti urbani
Ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera e) d.lgs 152/2006
Competenza dello Stato di determinare (con successivo decreto del Ministro
dell’Ambiente) i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Esclusione dalla possibilità di assimilazione:
Rifiuti prodotti nelle strutture di vendita
• No assimilazione per strutture con superfici > 450 mq in comuni fino a 10.000
res. e > 750 mq in comuni > 10.000 res.
Rifiuti derivanti da aree produttive compresi i magazzini
• No assimilazione salvo i rifiuti prodotti da uffici, mense, bar ecc.
Imballaggi secondari e terziari
• No tariffa se avviati dal produttore direttamente al recupero
I COMUNI concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti assimilabili con appositi
regolamenti (art. 198, comma 2 d.lgs 152/2006)
Attribuzione codici CER /1
L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la
individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento
dei rifiuti.
La procedura per la corretta attribuzione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è
individuata nell' all. D Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
Tale procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la
sequenza operativa prevista.
Attribuzione codici CER/2
Per la corretta individuazione del codice CER da attribuire al rifiuto, il
PRODUTTORE deve quindi:

identificare il processo produttivo che ha originato il rifiuto consultando i
capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.
E’ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le
proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della
produzione. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce
sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli),
che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e
ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

ricercare tra i sottocapitoli quello indicante la propria attività specifica e
quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).
Attribuzione codici CER/3
Inoltre




se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre
esaminare i capitoli 13, 14, 15
se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il
capitolo 16
se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime
due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al
capitolo e al sottocapitolo relativo all'attività.
Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99
ha carattere residuale.
Analisi: obblighi e scadenze
Campionamenti ed analisi sono previsti dall’art. 8 del D.M. 05.02.1998.
L’articolo specifica anche le modalità esecutive delle stesse.
La periodicità delle verifiche analitiche sono indicate sempre allo stesso art. 8, si
prevede infatti che queste “devono essere effettuate ad ogni inizio d'attività e,
successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche
sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti”.
Analisi: obblighi e scadenze
Campionamento
La corretta esecuzione del campionamento è fondamentale per garantire la
rappresentatività del campione nonché per la corretta conduzione delle prove e degli
accertamenti analitici. Pertanto, è necessario che al campionamento attenda personale
qualificato alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e,
comunque, terzo, rispetto al produttore del rifiuto o del recuperatore di esso.
Certificati analitici
I certificati analitici e di prova devono indicare chiaramente le modalità di prelievo del
campione, le metodiche impiegate per le determinazioni, le generalità e la qualifica del
personale addetto al prelievo nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione
prelevato al rifiuto che rappresenta.
Analisi: obblighi e scadenze
Caratterizzazione e Classificazione
Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e
classificazione (attribuzione del CER) del rifiuto, in base alle normative vigenti
(direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002, ciò è attualmente riportato nel:
• D.lgs 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi,
• D.lgs 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti,
• Dm 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica,
• Dm 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure
semplificate)
Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola
appare ancora di più logica: il produttore del rifiuto, infatti, deve conoscere sin
dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5
febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimicofisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.
Analisi: obblighi e scadenze
Obblighi e Oneri
Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore,
il gestore dell’impianto (recupero o smaltimento ) è conveniente che esegua, a sua
convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un
rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà
accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base
all’autorizzazione dell’impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità
seppure in solido con il produttore.
Deposito temporaneo
Art. 183, comma 1, lett. bb) d.lgs 152/2006
Il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo
in cui gli stessi sono prodotti o per gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella
disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono
soci.
testo aggiunto DL 9/02/2012
Raccolta: l’operazione di prelievo, cernita preliminare e deposito,
compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del
loro trasporto in un impianto di trattamento.
Condizioni per il Deposito Temporaneo
Rifiuti
pericolosi
Con cadenza almeno trimestrale
o
Quando il deposito raggiunge i 30 mc
Rifiuti
di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi
non
pericolosi
In ogni caso, il Deposito Temporaneo non può mai superare l’anno
anche se non si raggiungono mai i suddetti quantitativi max.
Condizioni per il Deposito Temporaneo
Il deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche
Nel rispetto delle norme che disciplinano:
Rifiuti
pericolosi
- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi.
Deve essere effettuato in condizioni tali da non causare
alterazioni che comportino rischi per la salute;
Rifiuti
Sanitari
- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del
contenitore;
- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200
litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la
responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003).
Oneri del Produttore
Art. 188 e seg., d.lgs 152/2006
Priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti (non vigente)
b) conferimento a terzi autorizzati;
c) conferimento al servizio pubblico di raccolta
previa convenzione.
DIVIETO DI
ABBANDONO
•Rispetto limiti deposito temporaneo;
•Registro cronologico (SISTRI) se tenuto
•in alternativa Registri carico e scarico;
•Conferimento a soggetti autorizzati;
•Scheda movimento (SISTRI) se tenuto
•in alternativa Formulario
TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Art. 188-bis d.lgs 152/2006 (ripristinato)
La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino
alla loro destinazione finale.
A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (Sistri),
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico
nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.
Il soggetto che aderisce a (Sistri), non è tenuto ad adempiere agli obblighi
relativi alla tenuta:
dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché
dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati
dalla copia cartacea della scheda di movimentazione Sistri.
SISTRI
Art. 188-tris d.lgs 152/2006 (ripristinato)
Questi i punti nodali dei nuovi commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 6,
come approvati dal Senato della Repubblica:
1)
Ripristino del Sistri e ulteriore periodo transitorio per consentirne la progressiva
entrata in operatività, in 2 fasi:
— fino al 15 dicembre 2011 il MinAmbiente viene incaricato di assicurare
la verifica tecnica delle componenti software e hardware,organizzando test di
funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti,
— il termine di entrata in operatività del Sistri per tutti i soggetti coinvolti
slitta al 9 febbraio 2012. Fanno eccezione i piccolissimi produttori in relazione
ai quali viene confermata la previsione di proroga del Dl 70/2011.
2)
Il MinAmbiente avrà 90 giorni di tempo per individuate specifiche tipologie di
rifiuti, alle quali applicare le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3)
Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio
da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione
dei propri adempimenti relativi al Sistri ai consorzi di recupero, secondo le
modalità già previste per le associazioni di categoria.
SISTRI
Approvazione definitiva della legge di conversione del Dl 216/2011
("Milleproroghe") avvenuta il 23 febbraio 2012
Slittamento al 30 giugno 2012 l’operatività del SISTRI
dei rifiuti per i produttori medio-grandi e i gestori di rifiuti
(termine fissato dall’originaria formulazione del Dl 216/2011 al 2 aprile 2012)
Rimane in ogni caso ferma l'eccezione introdotta dal Dl 70/2011 a favore dei piccoli
produttori di rifiuti pericolosi (< di 10 dipendenti), infatti per questi il MinAmbiente
deve stabilire una data successiva di operatività del Sistri
che comunque non potrà essere antecedente — sempre alla luce del Dl 216/2011 —
al 30 giugno 2012.
SISTRI
Art. 188-bis d.lgs 152/2006 (ripristinato)
Il registro cronologico e le schede di movimentazione Sistri:
* sono resi disponibili all'autorità di controllo quando ne faccia richiesta,
* sono conservate in formato elettronico da Parte del soggetto obbligato per
almeno 3 anni dalla data di registrazione e di movimentazione dei rifiuti,
* unica eccezione riguarda le discariche per le operazioni di smaltimento.
In questo caso i documenti devono essere conservati a tempo indeterminato
ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione.
Inoltre, per gli impianti di discarica, il registro cronologico deve essere
conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della
discarica.
SISTRI
STRUMENTI
I dati devono essere inseriti nel sistema SISTRI in diverse sezioni:
• Sezione “Area Registro Cronologico” - sostituisce i registri di carico e
Scarico;
•
Sezione “Area Movimentazione” - sostituisce i formulari;
•
Sezione “Area Trasporti” – all’interno della quale si trovano le funzioni
del ‘conducente’, area nella quale può operare l’autista del mezzo per le
funzioni di sua competenza.
•
Sezione “WEBMAIL PEC” – casella di posta elettronica certificata
associata all’azienda per cui si opera, es. il produttore riceve su questa
mail le comunicazioni di avvenuto smaltimento generate dal sistema in
modo automatico (4 copia formulario).
SISTRI
Il registro cronologico
•
“sostituisce” il registro di carico e scarico
•
“sono creati ed assegnati dal sistema”,
l’utente non ha la possibilità di apportare delle modifiche (aggiungere
o cancellare registri), in pratica sono creati in base all’impostazione data
dall’impresa all’atto dell’iscrizione a SISTRI)
Il produttore è il soggetto che per primo inizia il percorso della compilazione
delle varie operazioni finalizzate alla tracciabilità.
SISTRI
L’area movimentazione / SCHEDA MOVIMENTAZIONE
•
“sostituisce” il formulario di identificazione per il trasporto,
•
è compilata, per le rispettive parti,
–
dal delegato dell’impresa produttore/detentore,
–
dal delegato dell’impresa di trasporto,
–
dal conducente del mezzo di trasporto,
– dal delegato dell’impresa di destinazione (impianto di gestione).
SISTRI
Art. 188-tris d.lgs 152/2006 (ripristinato)
L’articolo contiene la disanima:
 di tutti i soggetti tenuti ad aderire al sistema (Sistri),
 come pure coloro che possono farlo su base volontaria.
Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto
a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi
dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.
Registro di carico e scarico
Formulario trasporto rifiuti
Regime transitorio
Articolo 12, comma 2 del Decreto 17 dicembre 2009
Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena
funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all'operatività del Sistri
rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Registro di carico e scarico
Art. 190 , comma 6, d.lgs 152/2006
I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lettera a) e b)
che non hanno aderito su base volontaria al Sistri (art. 188-bis, comma 2, lettera a)
devono
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190)
Registro di carico e scarico
Art. 190 , comma 6, d.lgs 152/2006
Sono esclusi (con modifica introdotta d.lgs 7 luglio 2011 n. 121):
* gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi art. 212, comma 8,
* le imprese e gli enti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i
propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b (cioè
imprese edili).
Registro di carico e scarico
Art. 190 , comma 6, d.lgs 152/2006
Sono esclusi (modifica introdotta DL n 201 del 6/12/2011 art. 40):
i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e
semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e
che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (Cer 180103: aghi, siringhe e oggetti
taglienti usati) possonotrasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30
kg al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di
raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul
registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti
tramite il MUD, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti,
anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione,
in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo
decreto.
I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi
controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del
2006.
La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al
presente comma.
Registro di carico e scarico
Art. 190 d.lgs 152/2006
Sempre valido il Registro conforme al D.M. 148 del 1 aprile 1998 modelli A e B
e la CIRCOLARE 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di
carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

I registri sono numerati e vidimati dalle CCIAA territorialmente competente.
A fronte della vidimazione deve essere corrisposto il diritto di segreteria (al
momento pari ad Euro 25).
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità
fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4,
regolarmente numerata.
Registro di carico e scarico
Art. 190 d.lgs 152/2006
Sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di
identificazione, o con la copia della scheda movimento Sistri.


Sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Per i soggetti obbligati la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10t di
rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali
interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la
sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

Registro di carico e scarico
Art. 190 d.lgs 152/2006



Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in
qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.
I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o
impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e
vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle
schede movimento Sistri, relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore
dei rifiuti stessi.
I centri di raccolta (art. 183, comma 1, lettera mm), per le operazioni di
gestione, sono:
1.
escluse dagli obblighi per i rifiuti non pericolosi,
2.
obbligate per i rifiuti pericolosi e la registrazione del carico e dello scarico può
essere effettuata contestualmente al momento in uscita dei rifiuti dal centro, in
maniera cumulativa.
Formulario trasporto rifiuti
Art. 193, comma 1, d.lgs 152/2006
Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base
volontaria al Sistri i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario
di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’instradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006



Resta valido il Formulario rifiuti conforme al DM 145 del 1 aprile 1998 e la
CIRCOLARE 4 agosto 1998, esplicativa sulla compilazione dei registri di
carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.
La numerazione e vidimazione devono essere effettuate dagli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali
o provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sui
registri IVA acquisti.
La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato
dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto
di aver ricevuto i rifiuti.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario
e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore
dei rifiuti.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni e se dovuto
integrate con i registri di carico e scarico.
Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 , comma 5, d.lgs 152/2006

Le disposizioni relative al formulario non si applicano:




né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico,
né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg
o di 30 l,
né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai
centri di raccolta (art. 183, comma 1, let. mm).
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati
complessivamente per non più di 4 volte l'anno non eccedenti i 30 kg o di 30 l al
giorno e, comunque, i 100 kg o 100 l l'anno.
Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 , comma 9-bis, d.lgs 152/2006 (modifica introdotta con il DL n 5 del 9 febbraio 2012)


La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda
agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto
ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti
in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata
dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
viene anche introdotta una variazione all’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs
152/2006, in relazione alla definizione di deposito temporaneo, cioè:
«nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità
giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci»
Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006

Il formulario costituisce documentazione equipollente alla scheda di
trasporto di cui:
• all'articolo 7 – bis del D.lgs. 21 novembre 2005 n° 286 e
•al D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.
Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006
La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un
unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo
stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente
possibile. Sui i formulari devono essere indicati, nello spazio relativo al percorso,
tutte le tappe intermedie previste.
Se il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle
annotazioni va indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006
Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste
tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e
dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006
Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, trasbordo,
soste tecniche nei porti o scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali
merci non rientrano nelle attività di stoccaggio, se effettuate nel più breve tempo
possibile e non superino i 6 giorni dalla data di inizio le attività.
Diversamente il detentore del rifiuto deve darne indicazione, nello spazio relativo alle
annotazioni, prima della scadenza del termine, a Comune e Provincia territorialmente
competente.
Formulario trasporto rifiuti
Art. 193 d.lgs 152/2006
Il detentore del rifiuto dovrà adottare a propri costi e spese tutte le iniziative
opportune per prevenire eventuali danni ambientali e nocivi per la salute umana.
Se il periodo è superiore a 30 giorni (dalla data di inizio l'attività) il detentore del
rifiuto è obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario,
commerciante, o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli
177 e 179.
SANZIONI
Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121
Modifiche al D.lgs 3 dicembre 2010, n. 205 Articoli 3 e 4
2-bis ......., fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del Sistri i soggetti di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del D.lgs 152/2006, e successive
modificazioni, che non adempiono alle prescrizioni di cui all'art. 28, comma 2, del DM
18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'art. 258 del
d.lgs 152/2006, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente
decreto.
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste
dall'art. 258 del D.lgs 152/2006, nella formulazione previgente a quella di cui al
D.lgs 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del MUD si applicano ai soggetti
tenuti alla comunicazione di cui all'art. 28, comma 1, del citato DM 18 febbraio 2011,
n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.
A seguire uno schema per quanto riguarda le sanzioni relative ai diversi aspetti:
SANZIONI:
violazione degli obblighi di comunicazione
,tenuta errata od incompleta registri e formulari art. 258
D.lgs 152/2006
c. 1: i soggetti di cui all’art. 190 (non obbligati al SISTRI) -- sanzione amministrativa da
2.600 a 15.500 Euro
c. 2: i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in Enti/Imprese -- sanzione
amministrativa da 15.500 a 93.000 Euro
c. 3: nel caso in cui le imprese appartenenti al c. 1 ed occupino meno di 15 dipendenti --
sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 Euro
c. 4: i trasportatori di cui all’art. 212 comma 8 che non applicano l’art. 193 (non aderenti su
base volontaria al SISTRI) -- sanzione amministrativa
da 1.600 a 9.300 Euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del c. p. se sono fornite
informazioni false sul certificato di analisi dei rifiuti
c. 5: se le informazioni sui registri e formulari sono incomplete ma riconducibili ad
informazioni esatte -- sanzione amministrativa da 260 a 1.550 Euro
SANZIONI: violazione degli obblighi di comunicazione,
tenuta errata od incompleta registri e formulari art. 258 D.lgs 152/2006
c. 5 bis: i soggetti di cui all’art. 220 comma 2 (CONAI) in assenza di comunicazione
(prevista dalla legge 70/94) -- sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 Euro;
se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza (prevista dalla legge 70/94) -- sanzione
amministrativa da 26 a 160 Euro
c. 5 ter: i sindaco del comune in assenza di comunicazione (prevista dalla legge 70/94) --
sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 Euro;
se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza (prevista dalla legge 70/94) -- sanzione
amministrativa da 26 a 160 Euro;
SANZIONI: obblighi di iscrizione al SISTRI e relativo
versamento art. 39 comma 2 D.lgs 205/2010
fino alla data di partenza .... nessuna sanzione
nei successivi 8 mesi .... una sanzione del 5% del dovuto per l’iscrizione
nei successivi 4 mesi .... una sanzione del 50% del dovuto per l’iscrizione
dopo il primo anno ....
una sanzione da 2.600 a 15.500 se non p.
dopo il primo anno ....
una sanzione da 15.500 a 93.000 se pericoloso
SANZIONI: omissione del registro cronologico e
scheda movimentazione SISTRI – rifiuti non pericolosi
art. 260 bis, comma 3 D.lgs 152/2006
fino alla data di partenza ....
nei successivi 8 mesi ....
nei successivi 4 mesi ....
dopo il primo anno ....
nessuna sanzione
una sanzione da 260 a 1.550
una sanzione da 520 a 3.100
una sanzione da 2.600 a 15.500
SANZIONI: omissione del registro cronologico e scheda
movimentazione SISTRI – rifiuti pericolosi
art. 260 bis, comma 4 D.lgs 152/2006
fino alla data di partenza ....
nei successivi 8 mesi ....
nei successivi 4 mesi ....
dopo il primo anno ....
nessuna sanzione
una sanzione da 1.550 a 9.300
una sanzione da 3.100 a 18.600
una sanzione da 15.500 a 93.000
SANZIONI: inadempienza ed ulteriori
obblighi previsti dal SISTRI – rifiuti non pericolosi
art. 260 bis, comma 5 D.lgs 152/2006
fino alla data di partenza ....
nei successivi 8 mesi ....
nei successivi 4 mesi ....
dopo il primo anno ....
nessuna sanzione
una sanzione da 260 a 1.550
una sanzione da 520 a 3.100
una sanzione da 2.600 a 15.500
SANZIONI: inadempienza ed ulteriori
obblighi previsti dal SISTRI – rifiuti pericolosi
art. 260 bis, comma 5 D.lgs 152/2006
fino alla data di partenza ....
nei successivi 8 mesi ....
nei successivi 4 mesi ....
dopo il primo anno ....
nessuna sanzione
una sanzione da 1.550 a 9.300
una sanzione da 3.100 a 18.600
una sanzione da 15.500 a 93.000
SANZIONI: trasporto effettuato senza scheda
movimento SISTRI e certificato analitico (se dovuto) in
copie cartacee art. 260 bis, comma 7 D.lgs 152/2006
fino alla data di partenza ....
nei successivi 8 mesi ....
nei successivi 4 mesi ....
dopo il primo anno ....
nessuna sanzione
una sanzione da 160 a 930
una sanzione da 320 a 1.860
una sanzione da 1.600 a 9.300
SANZIONI: quando le condotte indicate al
comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti
art. 260 bis, comma 9 D.lgs 152/2006
fino alla data di partenza ....
nei successivi 8 mesi ....
nei successivi 4 mesi ....
dopo il primo anno ....
nessuna sanzione
una sanzione da
26 a 155
una sanzione da
52 a 310
una sanzione da 260 a 1.550
SANZIONI: chi con un'azione od omissione viola
diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa
disposizione art. 260 bis, comma 9 bis D.lgs 152/2006
A chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni si
applica una sanzione amministrativa per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.
La stessa sanzione si applica anche a chi, in tempi diversi,
commette con più azioni od omissioni, più violazioni della
stessa o di diverse disposizioni.
Ovviamente fra quelle riportate al presente articolo.
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Programma del seminario - Camera di Commercio di Fermo