Valerio Cutini
a.a. 2013 / 2014
Università degli Studi di Pisa
insegnamento di
Tecnica Urbanistica
• Corso di laurea triennale in Ing. Edile
Ingegneria del Territorio
• Corso di laurea magistrale
in Ing. Idraulica,Trasporti e Territorio
Lezione n° 7.
Gli strumenti della pianificazione
sovracomunale: il PTP
Il Piano Territoriale Paesistico/Paesaggistico
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Legge 1150/1942
PTP
PT
C
PRGI
PRG
PP
Legge 1497/1939
PF
La legge 1150 trova già esistente uno
strumento urbanistico di livello
sovracomunale, il Piano Territoriale
Paesistico, introdotto 3 anni prima
Il Piano Territoriale Paesistico/Paesaggistico
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Legge 1150/1942
PTP
PRGI
Legge 1497/1939
PT
C
PRG
PP
Non lo abroga,
lasciandolo in vigore
PF
Non lo inserisce in
modo organico nel
processo pianificatorio
Il Piano Territoriale Paesistico,
quindi, sopravvive alla riforma
operata dalla 1150, pur rimanendo
estraneo al corpus dei nuovi
strumenti di gestione del territorio
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Il paesaggio in Italia prima del
Piano Territoriale Paesistico
La prima legge italiana in materia di tutela del paesaggio
è la legge 778/1922, promossa da Benedetto Croce
Art. 1. Beni oggetto di tutela
1
le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole
interesse a causa della loro bellezza naturale o della loro
particolare relazione con la storia civile e letteraria.
2
le bellezze panoramiche
Due aspetti meritano menzione:
Le caratteristiche dei beni oggetto di tutela
La finalità e gli effetti della tutela
Legge 778/1922
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Il paesaggio in Italia prima del
Piano Territoriale Paesistico
Le caratteristiche dei beni
È presente una nozione pittorica di paesaggio, legata alla sua
percezione come panorama, connotato dell’identità nazionale
Il paesaggio è il volto amato della patria
John Ruskin
Gli effetti della tutela
Le cose tutelate non possono essere distrutte né alterate senza
il consenso del Ministero dell’Istruzione Pubblica
Ogni intervento su tali beni dovrà avvenire previo nulla-osta
rilasciato dalla Sovrintendenza ai Monumenti
È vietata l'affissione di cartelli e di altri mezzi di pubblicità che
ne danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento
Legge 778/1922
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Dalla legge Croce alla legge Bottai
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Art. 1. Beni oggetto di tutela
1
le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale
2
le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro “non
comune bellezza”
3
i complessi di cose immobili che costituiscono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale
4
le bellezze panoramiche considerate come “quadri naturali” e
quei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode lo
spettacolo di quelle bellezze
Legge 1497/1939
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La legge Bottai:
Il vincolo di tutela
Apposizione del vincolo
Viene compilato un elenco dei beni da tutelare (corrispondenti a
ciascuna delle 4 categorie indicate dalla legge), approvato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*.
Effetti del vincolo
Il proprietario di un immobile compreso negli elenchi dei beni
tutelati non può “distruggerlo, né introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto” tutelato dalla
legge
Ogni intervento dovrà avvenire previo nulla-osta rilasciato dalla
Sovrintendenza ai Monumenti
I beni di cui alle categorie 3 e 4 diventano oggetto di
Piani Territoriali Paesistici
* in origine dal Ministero dell’Educazione Nazionale, e
Legge 1497/1939
successivamente ad opera di ministeri con diversa denominazione
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Il Piano Territoriale Paesistico:
finalità
Il P.T.P. è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dei
beni paesaggistici e ambientali, così come questi sono
definiti dalla legge 1497/1939, con lo scopo dichiarato di
“impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in
modo pregiudizievole alla bellezza panoramica”
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
limiti spaziali, cogenza, validità
Limiti spaziali
Il territorio corrispondente ai soli beni descritti ai
punti 3 e 4 dell’art. 1 della legge 1497/1939
Cogenza
Il PTP è facoltativo, ed è redatto dal Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali*
Validità
Il PTP è valido a tempo indeterminato
* in origine dal Ministero dell’Educazione Nazionale, e
successivamente ad opera di ministeri con diversa denominazione
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
contenuti
Il P.T.P. deve tracciare i lineamenti dell’assetto
territoriale, impedendo usi che pregiudichino la bellezza
“panoramica” dei luoghi e dei beni da tutelare.
Pertanto, i contenuti di un P.T.P. sono, in linea di
massima, i seguenti:
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
contenuti
l’individuazione degli impianti e la rete delle
principali infrastrutture
gli obiettivi generali della zonizzazione del
territorio
individuazione delle zone di rispetto
rapporto fra aree libere ed aree edificabili
le norme per i vari tipi di costruzioni
l’indicazione per la distribuzione della
flora
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
elaborati e procedura
Gli elaborati di un Piano Paesistico sono gli stessi
di un Piano Territoriale di Coordinamento
Planimetria dello stato di fatto, in scala variabile in relazione
all’estensione dell’area
Relazione sullo stato di fatto, con illustrazione delle caratteristiche dei
beni da tutelare e dei problemi connessi a tale necessità
Progetto di P.T.P., in scala variabile in relazione all’estensione dell’area
Norme Tecniche di Attuazione
La legge 1497/1939 non stabilisce una
procedura per l’entrata in vigore del Piano
Territoriale Paesistico
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
questioni
Le questioni riguardanti le aree tutelate
L’art.1 prefigura una descrizione dei beni da tutelare di
tipo “cartolinesco”, legato alla percezione delle immagini
della bellezza italiana accreditate dalla tradizione
I beni da tutelare sono individuati sulla base di valutazioni
discrezionali e soggettive
La legge prefigura la tutela dell’ambiente e del paesaggio
per singoli punti, corrispondenti a specifici, limitati ambiti
territoriali, non tendendo in considerazione la necessità
di garantire una tutela dell’ambiente e del territorio,
inteso come sistema organico
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
questioni
Le questioni riguardanti lo strumento
Lo strumento è facoltativo, e il Ministero è spesso
scarsamente interessato alla sua redazione
L’ambito territoriale di riferimento non corrisponde ad
alcuna perimetrazione amministrativa prefissata
L’ambito si configura come una sommatoria discontinua
di pezzetti di suolo, prefigurando una impossibile
pianificazione territoriale a macchie di leopardo, che
tutela piccoli appezzamenti di superficie contigui (e
relazionati) ad aree con le più varie destinazioni d’uso
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
questioni
Le questioni riguardanti lo strumento
Il PTP, fin dall’inizio escluso dalla LUN dal processo
pianificatorio, rimane estraneo alla pratica urbanistica:
negli anni ’70 viene ormai considerato uno strumento
obsoleto ed “estinto”, da anni privo di applicazioni
Nel 1985, una legge, la 431 (legge Galasso), di poco
successiva alla prima legge sul condono edilizio,
inaspettatamente riscopre il PTP, resuscitandolo
dall’oblio e restituendolo, opportunamente
modificato nei contenuti e nella procedura, all’interno
della pratica pianificatoria
Legge 431/1985
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
le modifiche della legge Galasso
Le modifiche ai contenuti
La tutela ad opera del P.T.P. viene estesa ai beni di cui
all’art.1 della legge 1497/39 comma 1
le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale
La tutela ad opera del P.T.P. viene estesa ad un elenco di
11 categorie di immobili, che divengono salvaguardate e
vincolate ope legis
Legge 431/1985
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
le modifiche della legge Galasso
Le modifiche ai contenuti
La tutela ad opera del P.T.P. viene estesa ad un elenco di
11 categorie di immobili, che divengono salvaguardate e
vincolate ope legis:
territori
costieri
peropera
una fasciadel
di 300
1 I La
I territori
copertiad
da boschi
o foreste, di
tutela
ad
P.T.P. 7viene
estesa
un elenco
m dalla linea di battigia
ancorché percorsi dal fuoco
categorie
immobili,
2 I 11
territori
contermini di
ai laghi
fino a 300 che divengono salvaguardate e
8 Le aree assegnate alle università agrarie
mvincolate
dalla linea di battigia
ope legis
3 I territori contermini ai fiumi fino a 150
9 Le zone umide
m da ciascuna sponda
4 Le montagne oltre i 1600 m (Alpi) o
10 I vulcani
1200 m (Appennini)
11 Le zone di interesse archeologico
5 I ghiacciai
6 I parchi e le riserve nazionali o regionali Legge 431/1985 Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
elaborati e procedura
Gli elaborati di un Piano Paesistico sono gli stessi
di un Piano Territoriale di Coordinamento
Planimetria dello stato di fatto, in scala variabile in relazione
all’estensione dell’area
Relazione sullo stato di fatto, con illustrazione delle caratteristiche dei
beni da tutelare e dei problemi connessi a tale necessità
Progetto di P.T.P., in scala variabile in relazione all’estensione dell’area
Norme Tecniche di Attuazione
La legge 1497/1939 non stabilisce una
procedura per l’entrata in vigore del Piano
Territoriale Paesistico
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
le modifiche della legge Galasso
Le modifiche alla procedura
La redazione del P.T.P. passa dal Ministero alle Regioni
Il P.T.P. diviene obbligatorio; in caso di inadempienza
della Regione, dopo 3 anni il Ministero esercita un ruolo
sostitutivo
Al posto del PTP, la Regione può redigere un PTR con
specifica considerazione dei problemi paesaggistici e
ambientali
Legge 431/1985
Legge 1497/1939
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Il Piano Territoriale Paesistico:
le questioni non risolte dalla Galasso
Il territorio resta comunque frazionato in un complesso
frammentario e non organico di immobili
beni di cui ai punti 3 e 4 art.1 L. 1497/39
beni di cui al punto 1 art.1 legge 1497/39
beni di cui all’elenco della legge 431/85
La richiesta di un PTR con specifica considerazione
dei problemi paesaggistici è pleonastica: un PTR
deve comunque interessarsi ai problemi
paesaggistici e ambientali
Dopo la L. 142/90 la specifica considerazione dei
problemi paesaggistici è richiesta al P.S.T.
Legge 431/1985
Legge 1497/1939
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La legge 352/1997: il nuovo Testo Unico
in materia di beni culturali e ambientali
Il Testo Unico, emanato nel 1999 in ossequio alla legge
352/97, raccoglie al suo interno, modificate, le leggi
esistenti in materia di beni culturali e ambientali
Legge 1089/1939
Legge 1497/1939
Legge 431/1985
Testo Unico
D.L. 490/1999
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Il DL 42/2004:
il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Nel 2004 viene emanato il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, che sostituisce il Testo Unico del 1999,
ricomprendendo le leggi preesistenti in materia di
beni culturali e ambientali
Il nuovo Codice stabilisce che il patrimonio culturale del
Paese è costituito da due componenti
i beni culturali
Legge 1089/1939
i beni paesaggistici
Legge 1497/1939
Legge 431/1985
DL 42/2004 - Codice Urbani
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Il codice Urbani in materia di beni
paesaggistici: i beni tutelati
Il nuovo codice dichiara oggetto di tutela i seguenti
beni paesaggistici:
I beni individuati ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’art. 1 della
legge 1497/39
I beni individuati ope legis, in quanto ricadenti nelle
11 categorie definite dalla legge 431/85
I beni sottoposti a tutela dai Piani Paesaggistici
DL 42/2004 - Codice Urbani
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Il Piano Territoriale Paesaggistico
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Il Piano Paesaggistico è redatto e approvato dalla
Regione, a seguito di intese con il Ministero
Il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, in
relazione al grado di rilevanza e di integrità dei
valori paesaggistici
Il Piano attribuisce a ciascun ambito specifici
obiettivi di qualità paesaggistica
Il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e
tipologiche dei fabbricati
La previsione di linee di sviluppo urbanistico
Il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio
degradato
DL 42/2004
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Il DL 42/2004:
le novità del PTP
Con l’introduzione del Piano Paesaggistico, si superano
alcuni problemi del Piano Paesistico, e in particolare:
La frammentarietà e la disorganicità dell’ambito
territoriale oggetto di pianificazione
non più a macchie di leopardo, ma definito
organicamente in base a caratteristiche di omogeneità
I rapporti con la pianificazione degli enti locali, non
più segnati dall’incertezza della 431/85 e della 142/90
è redatto dalla Regione; province e comuni devono
adeguare ad esso i propri strumenti
DL 42/2004 - Codice Urbani
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lezione 7