ISTITUTO D’STRUZIONE SUPERIORE COMMERCIALE
“ VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI“
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PARTE PRIMA
TITOLO I - DIRITTI E DOVERI
Art. 1 - Diritti
L’Istituto nell’ambito del rapporto educativo – formativo riconosce e
garantisce agli studenti i seguenti diritti:
1) formazione culturale qualificata;
2) valutazione trasparente;
3) adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
4) tutela della riservatezza;
5) lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede loro per tutti gli operatori scolastici;
6) partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
7) libera associazione e utilizzo regolamentato e disciplinato degli spazi disponibili;
8) rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono;
9) servizi appositamente programmati per il recupero delle situazioni di svantaggio dovute a
cause non imputabili all’alunno;
10) strumentazioni tecnologiche aggiornate.
Art. 2 - Doveri
Gli studenti per assicurare un’armoniosa e costruttiva attività di Istituto
sono tenuti a:
1) frequentare i corsi di studio con regolarità, evitando di assentarsi in occasione delle verifiche
scritte e orali; rispettare gli orari di inizio e di termine delle lezioni; assolvere con regolarità
gli impegni di studio.
2) avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi; mantenere un comportamento corretto e rispettoso della
altrui personalità.
3) osservare le norme organizzative, di sicurezza e igiene dettate dalle disposizioni del Piano
dell’Offerta Formativa (POF) d’Istituto e/o della Carta dei servizi.
4) contribuire a rendere e mantenere accogliente l’ambiente scolastico, avendone cura,
condividendone la responsabilità con le altre componenti scolastiche.
TITOLO II - COMPORTAMENTO E DISCIPLINA
Art. 3 - Comportamento, sicurezza e igiene
Durante tutte le fasi ed i momenti della vita scolastica (curricolare ed extracurricolare, interne o
esterne all’edificio scolastico, ad esempio trasferimenti in palestra, visite guidate, ecc.) gli
allievi:
1) devono comportarsi in maniera corretta e disciplinata. Il comportamento degli alunni deve
essere sempre consapevolmente ispirato ai canoni della buona educazione; pertanto essi
devono tenere un contegno rispettoso non solo nei confronti del Dirigente Scolastico e dei
docenti, ma anche del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario;
2) non devono insudiciare i muri, i banchi, il pavimento, né rovinare le suppellettili e gli
strumenti scolastici; eventuali danni verranno addebitati al responsabile e per lui al genitore.
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3) devono presentarsi a scuola muniti di libretto delle giustificazioni e di quello dei voti e di
tutto l’occorrente per seguire con profitto le lezioni;
4) devono essere forniti del diario scolastico, su cui annotano giornalmente lezioni e compiti
assegnati; esso è utilizzabile anche per le comunicazioni scuola – famiglia;
5) devono tenere informata la segreteria di eventuali cambiamenti di indirizzo e di numero
telefonico. Devono indicare alla scuola un recapito telefonico dove si possano contattare i
familiari, in caso di urgenza;
6) devono restare in aula durante il cambio di insegnante;
7) devono chiedere l’autorizzazione al docente per uscire dall’aula durante l’ora di lezione;
8) devono mantenere un comportamento ordinato e silenzioso sia nel recarsi nei laboratori sia
nel lasciare i locali della scuola;
9) devono tenersi informati sulla normativa e sui comportamenti prescritti per le emergenze. In
caso di sgombero dell’Istituto (o di simulazione dell’emergenza), tutti gli alunni, come tutto
il personale, sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza appositamente indicate;
10) devono segnalare al personale ausiliario o alla Presidenza qualsiasi situazione di pericolo
per l’incolumità delle persone;
11) devono, al termine delle lezioni, lasciare l’aula ordinata. La classe per uscire deve
attendere l’autorizzazione del docente dell’ultima ora di lezione.
12) Come in tutti i luoghi pubblici i beni personali (portafoglio, cellulare,...) non devono restare
incustoditi. La scuola non risponde di eventuali furti o danni.
Art. 4 - Divieto di fumo (integrato con le nuove disposizioni di legge)
In riferimento all’oggetto, si informa che il Decreto legge 12 settembre 2013, n.104 Misure
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, entrato in vigore il 12/09/2013, convertito in
Legge n°128 del 8/11/2013, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che
il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3 , nei locali chiusi), sia
esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.
Il divieto è esteso alle sigarette elettroniche sia nei locali chiusi sia nelle aree all'aperto di
pertinenza della scuola .
Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art.
7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall’art.1 comma 189 della Legge
30 dicembre 2004 n.311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o
bambini fino a 12 anni). Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del
Ministero della Salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti
conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela
della salute dei non fumatori.”
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il
personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:
• di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di
pertinenza della Scuola
Ai trasgressori verrà contestata l’infrazione da parte di incaricato della Presidenza con redazione
di apposito verbale di accertamento e applicata la sanzione amministrativa prevista dalla
normativa.
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Art. 4 bis - Divieto di utilizzo di cellulari
Gli alunni, come tutto il personale dell’Istituto, non possono utilizzare apparecchi cellulari
durante le ore di lezione. Gli apparecchi devono restare spenti e l'eventuale violazione è
sanzionata a termine di legge.
Art. 5 - Intervallo
Durante l’intervallo gli alunni possono uscire dalle aule, avendo cura di non intralciare i
passaggi, soprattutto le uscite di sicurezza. Al termine gli allievi devono tempestivamente
rientrare nelle rispettive classi. La sorveglianza è garantita dagli insegnanti in servizio.
Inoltre è possibile svolgere l’intervallo sul terrazzo della scuola accedendovi anche attraverso
le scale di sicurezza sulle quali però non è permesso sostare. La zona, per evidenti motivi di
sicurezza, è videosorvegliata così come lo sono gli ingressi dell’istituto.
TITOLO III - ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, LIBRETTO DELLE
GIUSTIFICAZIONI.
Art. 6 - Libretto delle giustificazioni
Il libretto delle giustificazioni è un documento consegnato dalla Scuola ai genitori (o all’alunno
se maggiorenne). Deve sempre accompagnare l’alunno; eventuali duplicati del libretto saranno
rilasciati dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) su richiesta motivata, dietro versamento di 1 €
(puro costo del libretto).
L'alunno è tenuto a portare ogni giorno il libretto personale delle comunicazioni scuola famiglia. La mancanza dello stesso sarà annotata sul Registro di classe e, in caso di recidività,
sarà passabile di sanzione disciplinare.
Assenze, ritardi, entrate alla seconda ora di lezione, uscite anticipate devono essere giustificate
sul libretto personale.
Possono giustificare l’assenza soltanto il genitore (o chi esercita la potestà) che abbia depositato
la firma in segreteria al ritiro del libretto (o l’alunno, se maggiorenne). Il Dirigente Scolastico
(o suo delegato) può richiedere in ogni momento il libretto all’alunno per verificare la regolarità
delle giustificazioni.
Art. 7 - Giustificazione delle assenze: modalità
La richiesta di giustificazione va presentata nel giorno del rientro a scuola, il Professore della
prima ora di lezione è delegato dal Dirigente Scolastico a giustificare.
Qualora l’assenza sia superiore a cinque giorni continuativi, l’alunno sarà riammesso soltanto se
alla giustificazione sarà allegato un certificato medico con dichiarazione che l’alunno non
presenta malattia contagiosa o esantematica (o altro idoneo documento).
In caso di irregolarità o di mancata presentazione della giustificazione, l’alunno dovrà
presentarsi in vice presidenza. La riammissione provvisoria sarà annotata sul registro di classe.
La regolarizzazione dovrà essere fatta il giorno successivo. Se neppure il giorno successivo verrà
presentata, il Docente della prima ora segnalerà per iscritto alla Vice Presidenza la mancata
giustificazione.
Gli alunni maggiorenni giustificheranno personalmente le loro assenze.
I motivi dell’assenza devono essere chiaramente specificati; la Presidenza, anche su segnalazione
dei Docenti, qualora lo ritenga opportuno, può convocare un genitore, per acquisire ulteriori
elementi sulla motivazione dell’assenza.
La stessa normativa si applica alle assenze alle attività parascolastiche.
Nel caso di scioperi del personale scolastico, dei quali sia stato dato preavviso alle famiglie, gli
studenti potranno giustificare l’assenza sul libretto nella parte dedicata alle comunicazioni
scuola-famiglia, con una adeguata dichiarazione dei genitori.
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Nel caso di adesione a manifestazioni studentesche previste e indette secondo le modalità
richieste, gli studenti potranno giustificare l’assenza sul libretto nella parte dedicata alle
comunicazioni scuola-famiglia, con una adeguata dichiarazione dei genitori.
Art. 8 - Orario delle lezioni
Le lezioni avranno inizio alle ore 8.00.
La presenza degli Insegnanti nell’Istituto, con almeno cinque minuti di anticipo sull’ora
stabilita per inizio delle lezioni, ha la funzione di assicurare il regolare avvio delle attività.
Art. 9 – Ritardi
Relativamente alla prima ora di lezione
Dopo le h. 8.00 l’alunno è, comunque, in ritardo. Fino alle 8.05 può essere ammesso in classe
direttamente a discrezione dell’insegnante della prima ora.
Dopo le 8.05 è obbligatorio avere la giustificazione (o sul libretto da parte della famiglia o
dell’alunno stesso se maggiorenne o mediante foglietto rilasciato nel Salone del secondo piano
da Docenti incaricati). Non si può entrare in classe dopo le 8.05 senza giustificazione e,
comunque, l’ingresso è subordinato al consenso del Docente della prima ora. Il foglio delle
Ferrovie dello Stato che dichiara il ritardo del treno consente di non giustificare il giorno
successivo ma l’alunno è, comunque, tenuto a farsi ammettere in classe con il foglietto rilasciato
nel salone.
DOPO LE 8.15 GLI ALUNNI SARANNO TRATTENUTI NEL SALONE FINO ALLE
8.55.
La reiterazione di ritardi (o la mancata giustificazione), comporterà annotazione del
coordinatore di classe, il quale comunicherà alla famiglia, anche con convocazione personale dei
genitori, la ripetuta violazione del Regolamento d’Istituto. Se, nonostante comunicazione e/o
convocazione, si dovesse ripetere tale atteggiamento, ciò costituirebbe motivo di irrogazione di
sanzione disciplinare prevista ed elemento negativo di valutazione nella assegnazione della
condotta.
Si precisa che il coordinatore di classe effettuerà il controllo alla fine di ogni mese (per il mese
di dicembre si rimanda a gennaio)
Relativamente alle ore successive alla prima ora di lezione
E’ possibile in via eccezionale l’ingresso successivo alla seconda ora, per gravi e comprovati
motivi (certificazione medica o dichiarazione dell’Ente ospedaliero o convenzionato, o
dichiarazione famiglia per motivi diversi) da presentare all’Ufficio di Vice Presidenza, che
deve autorizzare tale ingresso.
Art. 10 - Uscite anticipate
Le richieste di uscita anticipata da scuola, avanzate utilizzando l’apposito tagliando presente nel
libretto delle comunicazioni, devono essere presentate in Vicepresidenza all’inizio della
mattinata. L’uscita degli alunni minorenni sarà autorizzata senza necessità della presenza dei
genitori.
L’uscita degli alunni maggiorenni deve essere autorizzata prima dai Docenti interessati
all'ora di lezione persa e poi successivamente dalla Vicepresidenza.
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TITOLO IV – RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA –
Art. 11 - Comunicazione Genitori – Docenti.
I colloqui individuali con i Docenti si svolgono secondo il calendario e l’orario che verrà
annualmente comunicato dalla Presidenza e opportunamente pubblicizzato.
E’ prevista la possibilità di uno o più ricevimenti collettivi, se deliberato dal Collegio dei
Docenti.
I Docenti cureranno la puntuale consegna agli studenti di quanto, per informazione, debba
pervenire alle famiglie.
TITOLO V - ORGANI COLLEGIALI Art. 12 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali
Le riunioni degli organi collegiali sono convocate, per iscritto, almeno 5 giorni prima della loro
effettuazione, con indicazione specifica dell’odg, tramite convocazione personale ai membri che
ne fanno parte. Le riunioni degli OO. CC. si svolgono con le modalità previste dal D. lgs.
297/94.
Art. 13 - Assemblea di classe
L’assemblea mensile degli studenti a livello di classe viene concessa dal Dirigente Scolastico su
richiesta inoltrata almeno due giorni prima e controfirmata dai Docenti delle ore interessate che,
per motivi didattici, possono chiedere un differimento. Di tale riunione viene redatto apposito
verbale da consegnare al Dirigente Scolastico (o suo delegato) e di cui i singoli Docenti possono
prendere visione.
Art. 14 - Assemblea d’Istituto
L’assemblea mensile degli studenti a livello di Istituto viene concessa dal Dirigente Scolastico su
richiesta dei Rappresentanti d’Istituto, presentata con almeno cinque giorni di anticipo, con
l’indicazione degli argomenti all’odg. Di tale riunione viene redatto apposito verbale da
consegnare al Dirigente Scolastico.
Art. 15 – Comitato studentesco
La riunione del comitato studentesco viene concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta,
presentata con almeno cinque giorni di anticipo, dai rappresentanti di classe che lo esprimono
con indicazione degli argomenti all’odg. Il comitato è composto dai due rappresentanti degli
studenti nel consiglio di classe. A titolo consultivo possono partecipare i rappresentanti degli
studenti in Consiglio d’Istituto e i rappresentanti di Istituto nella Consulta provinciale. Di tale
riunione viene redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.
PARTE SECONDA
TITOLO I - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE Art. 16 - Principi
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
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1) In nessun caso può essere punita, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni se non lesiva della altrui personalità o funzione. Le sanzioni sono sempre
temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno; allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
2) Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto;
3) La sospensione dalle lezioni può prevedere l’obbligo della frequenza; l’alunno che sia
incorso nella sospensione non partecipa alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
Art. 17 - Comportamenti sottoposti a sanzione
Sono sottoposti a sanzione i seguenti comportamenti in contrasto, in generale, con le norme
penali e i doveri previsti dagli articoli 2, 3, 4 , 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del presente Regolamento e
qualsivoglia comportamento contrario allo Statuto degli Studenti.
In particolare sono vietati e punibili i seguenti comportamenti:
Art. 17- 1
Ritardo ingiustificato
Assenza ingiustificata
Ritardo nell’ingresso in classe dopo l’intervallo o dopo uscita autorizzata dall’aula
Rifiuto o dimenticanza di portare o utilizzare il materiale scolastico
Art. 17 - 2
Abituale ritardo nell’ingresso in classe dopo l’intervallo o dopo l’uscita autorizzata dall’aula
Uscita non autorizzata dall’aula
Disturbo continuato e molesto durante le lezioni
Utilizzo del cellulare
Fare i compiti di altre materie durante le lezioni
Non rispettare i tempi delle consegne e/o delle verifiche programmate
Abbigliamento non consono all’ambiente scolastico, secondo il decoro richiesto dall’istituzione
(es.: pantaloncini corti, capi d’abbigliamento a vita troppo bassa, con scollature eccessive,
calzature non consone all’ambiente, ecc.)
Art. 17 - 3
Ritardo sistematico e ingiustificato
Assenze non giustificate oltre una settimana dal rientro in classe
Comportamenti che provocano degrado all’ambiente
Incuria e trascuratezza nell’uso e nella custodia delle attrezzature
Fumo nei locali della scuola (sanzione amministrativa da euro 27,50 a 275,00, ex art. 51 L. 3/2003)
Cumulo di sanzioni di cui ai precedenti punti
Art. 17 - 4
Uscita dalla scuola non autorizzata
Espressioni ingiuriose nei confronti di alunni ed adulti (docenti e non docenti) ed offensive
dell’altrui fede religiosa
Confronto violento, contesa, litigi tra compagni
Atteggiamenti di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza e offesa
ideologica e non nei confronti di alunni e del personale della scuola
Utilizzo del cellulare per riprese di immagini non autorizzate (sanzione amministrativa da euro 27,50 a
275,00, ex art. 51 L. 3/2003)
Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti
Art. 17 - 5
Falsificazione e/o distruzione di documenti utili ai fini scolastici
Danneggiamento doloso con danni alle cose pubbliche
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Rissa
Aggressione fisica alle persone
Comportamenti reiterati di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza nei
confronti di alunni
Introduzione di alunni o altri soggetti estranei all’Istituto, che si occultano, non autorizzati da
alcun soggetto istituzionale della scuola o che non palesano la loro presenza e le motivazioni
della stessa
Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti
Art. 17 - 6
Danneggiamento doloso con danni gravi alle cose
Commissione di reati
Minaccia grave
Uso e detenzione di sostanze psicotrope
Introduzione di armi, anche improprie
Atti di molestie
Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti
Art. 18 - Richiesta di provvedimento disciplinare
Il Docente, nel caso riscontri i comportamenti sopra descritti, potrà:
1) segnalarli per iscritto alla famiglia dello studente e pretenderne la firma per presa visione
sulla comunicazione;
2) richiedere la convocazione dell’organo collegiale di disciplina mediante annotazione nel
registro di classe. Il Docente potrà, il giorno stesso, informare la Vice Presidenza della
segnalazione;
3) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o a chi lo sostituisce il fatto grave che, a
suo parere, richieda un intervento tempestivo;
4) inviare immediatamente in Presidenza lo studente che reiteratamente assuma un
comportamento scorretto, annotando il provvedimento sul registro di classe.
Art. 19 - Provvedimenti disciplinari
Tenuto conto dei comportamenti indicati nel precedente articolo 17, l’organo competente può
irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale: nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 1;
2) richiamo scritto: nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 2;
3) ammonizione scritta: nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 3;
4) sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni e eventuale esclusione dai viaggi di istruzione
(nei casi più gravi) : nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 4;
5) sospensione delle lezioni fino a 15 giorni e esclusione dai viaggi di istruzione: nel caso di
comportamenti relativi all'art. 17 - 5;
6) allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni, esclusione da ogni e qualsiasi attività
extrascolastica, esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di stato :
nel caso di comportamenti relativi all'art. 17 - 6;
Art. 20 - Risarcimento del danno
Resta fermo che qualsiasi danno recato a cose e/o persone dovrà essere risarcito dall’autore del
fatto.
In caso di mancato versamento della somma richiesta a risarcimento del danno, lo studente sarà
ritenuto debitore dell’istituto.
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Art. 21 - Organi competenti ad emanare provvedimenti disciplinari
Sono competenti ad emanare provvedimenti disciplinari:
1) Il Dirigente Scolastico, i singoli Docenti sono competenti in caso di richiamo verbale e
scritto e allontanamento temporaneo dalla classe.
2) Il Consiglio di Classe è competente ad applicare la sanzione della sospensione, nonché le
sanzioni minori.
Art. 22 - Procedura per i provvedimenti disciplinari –
L’organo competente a determinare la sanzione invita lo studente ad esporre le proprie ragioni e,
se lo ritiene opportuno,può acquisire prove testimoniali.
L’organo competente a determinare le sanzioni offre sempre allo studente la possibilità di
convertirle in attività a favore della comunità scolastica e tiene conto della sua situazione
personale.
Tutte le sanzioni, ad eccezione del richiamo verbale, vanno comunicate per iscritto allo studente
e ai genitori.
Art. 23 - Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari
Contro le sanzioni di sospensione è ammesso ricorso alla Direzione Regionale per la Liguria
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso all’organo di garanzia entro 15 giorni dalla
comunicazione del provvedimento stesso.
Le decisioni dell’organo di garanzia sono definitive.
Art. 24 - Composizione dell’organo collegiale di garanzia
L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da 3 Docenti, un
rappresentante del Personale ATA, 1 genitore, 2 studenti eletti dalle rispettive componenti. Per
ogni componente sono nominati altrettanti membri supplenti i quali parteciperanno alla riunione
in caso di assenza del membro effettivo o quando lo stesso abbia contribuito all’irrogazione della
sanzione.
TITOLO VII – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Art. 25 - Contenuto del regolamento d’istituto
Il contenuto del regolamento d’Istituto si conforma alle leggi in vigore e si adegua allo statuto
degli studenti di cui accoglie le norme e lo spirito, quando essi non siano già recepiti dalla Carta
dei servizi e dal Piano dell’Offerta Formativa.
Art. 26 - Interpretazione del regolamento d’istituto
In caso di conflitti circa l’interpretazione e le modalità di applicazione del regolamento d’Istituto
è competente a decidere l’Organo di garanzia previsto dall’art. 24.
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INDICE
Parte
I
Titolo
I
Titolo
II
Diritti e doveri
Comportamento
e
disciplina
art. 1 Diritti
art. 2 Doveri
Art. 3 Comportamento sicurezza igiene
Art. 4 Divieto di fumo
Art. 4bis Divieto di utilizzo di cellulari
Art. 5 Intervallo
Art. 6 Libretto delle giustificazioni
Art. 7 Giustificazione delle assenze : modalità
Art. 8 Orario delle lezioni
Art. 9 Ritardi
Art. 10 Uscite anticipate
Art. 11 Comunicazione genitori - docenti
Titolo
III
Assenze ritardi
uscite anticipate
libretto delle
giustificazioni
Titolo
IV
Titolo
V
Rapporti
scuola famiglia
Organi collegiali Art. 12 Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni.
Art. 13 Assemblea di classe
Art. 14 Assemblea d’Istituto
Art. 15 Comitato studentesco
Responsabilità Art. 16 Principi
disciplinare
Art. 17 Comportamenti sottoposti a sanzione
Art. 18 Richiesta di provvedimento disciplinare
Art. 19 Provvedimenti disciplinari
Art. 20 Risarcimento del danno
Art.21 Organi competenti ad emanare provvedimenti
Art. 22 Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 23 Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari
Art. 24 Composizione organo collegiale di garanzia
Applicazione
Art. 25 Contenuto del regolamento
del regolamento Art. 26 Interpretazione del regolamento
Parte Titolo I
II
Titolo
II
9
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