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DECRETO 16 novembre 1995, n. 577
Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti
petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in
navigazione nelle acque comunitarie.
Vigente al: 8-10-2014
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, sono
stabilite le modalita' per disciplinare l'impiego degli oli minerali
negli usi agevolati;
Visto il punto 3 della tabella A allegata al predetto decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli
oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque
marine comunitarie, compresa la pesca, e nelle acque interne,
limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie
navigabili e porti;
Visto l'art. 30, comma 4, del citato decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di
bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i
carburanti;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma del citato art. 17, comma 3, della legge n. 400
del 1988, con nota n. 290/2/UDC del 18 settembre 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 3 della tabella A
allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, d'ora in avanti
denominato "decreto-legge", si applica agli oli da gas ed agli oli
combustibili previa denaturazione con l'aggiunta, per ogni 100 kg di
prodotto, delle seguenti sostanze:
a) grammi 2 di "marcante A" di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128
del 2 giugno 1992;
b) grammi 3 di "tracciante RS" di cui al decreto del Ministro
delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 242 del 14 ottobre 1985;
c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;
d) grammi 5 di "verde alizarina G base", di cui al decreto del
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Ministro delle finanze 7 agosto 1961, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 1961.
2. In luogo delle predette sostanze e' consentito l'impiego di
altre sostanze, aventi differenti denominazioni commerciali, ma
proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e
potere
colorante,
riconosciuti dall'amministrazione finanziaria, identici a quelli
delle sostanze indicate nel comma 1.
3. Le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 sono eseguite,
con l'osservanza delle modalita' stabilite
dall'amministrazione
finanziaria, presso i depositi fiscali mittenti.
4. L'esenzione di cui al comma 1 compete ai prodotti petroliferi
impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine
comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque
interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di
vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite,
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio del 12 ottobre 1992, dalle acque territoriali e dalle acque
marittime interne degli Stati membri, escluse quelle appartenenti a
territori che non sono parte del territorio doganale della Comunita'.
Lo stesso trattamento si applica agli oli
provvista di bordo delle imbarcazioni
lubrificanti destinati a
ammesse
alla
predetta
esenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge.
5. Sono esclusi dall'esenzione i prodotti petroliferi destinati
a
provvista di bordo delle imbarcazioni private da diporto, fermo
restando il trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni
doganali per le provviste di bordo destinate alle imbarcazioni con
diretta destinazione ad un porto posto fuori dal territorio doganale
della Comunita'. Per "imbarcazioni private da diporto" si intendono
le imbarcazioni che vengono utilizzate dal proprietario, dalla
persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtu' di un
contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopi non
commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di
passeggeri o merci e dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o
per conto di autorita' pubbliche.
Art. 2.
Impianti per la distribuzione
dei prodotti petroliferi agevolati
1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni che disciplinano
l'installazione e l'esercizio degli impianti di deposito di oli
minerali,
la
ditta
che intende gestire un impianto per la
distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1
deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico di
finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla "UTF", competente
per territorio.
2.
La ditta
interessata
deve
presentare
istanza
esemplare contenente le seguenti indicazioni:
a) denominazione della ditta, codice fiscale
e
in
numero
duplice
della
partita IVA, generalita' di chi la rappresenta legalmente, sede
(comune, via e numero civico e numero del telefono e del fax);
b) ubicazione dell'impianto, capacita' di stoccaggio dei serbatoi
installati e relative attrezzature per la movimentazione e la
misurazione dei prodotti;
c) depositi fiscali
dai quali viene effettuato il prelevamento
dei prodotti petroliferi agevolati;
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d) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi
dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito dalla
modificazioni.
legge
8
febbraio
1934,
n.
3. L'istanza, alla quale deve essere allegato
capo del compartimento marittimo competente
367,
e
successive
il nulla osta del
per territorio, deve
contenere una dichiarazione del titolare dell'impianto attestante,
sotto la propria responsabilita', il possesso di tutte le eventuali
altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio
della propria attivita', nonche' la richiesta di riconoscimento della
qualita' di operatore professionale registrato
comma 1, del decreto-legge.
di
cui
all'art.
8,
4.
L'UTF,
ricevuta
l'istanza,
esegue la verifica tecnica
dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione,
provvede alla registrazione dell'operatore ed al rilascio della
licenza prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 maggio
1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio
1957, n. 474, previa prestazione, da parte della ditta titolare
dell'impianto, della cauzione prevista dall'art. 7, primo comma, del
predetto decreto-legge n. 271 del 1957. Delle operazioni di verifica
eseguite viene redatto processo verbale in duplice originale, da
sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta. Uno degli
originali e'
dell'istanza
consegnato alla ditta, unitamente ad un esemplare
debitamente protocollato, mentre il secondo originale
viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare dell'istanza.
Art. 3.
1.
I
Movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati
prodotti petroliferi agevolati di cui all'art.
1
sono
trasferiti, dai depositi fiscali di provenienza, agli impianti di
distribuzione autorizzati con la scorta del documento comunitario di
accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n.
2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive
modifiche, recante la stampigliatura: "circolazione interna". I
prodotti petroliferi di provenienza comunitaria devono pervenire gia'
denaturati
con
le
sostanze
indicate nell'art. 1 con la scorta del
documento di accompagnamento comunitario.
2. L'esercente l'impianto di distribuzione deve presentare all'UTF,
entro dieci giorni dalla data di arrivo dei prodotti petroliferi
agevolati,
e,
comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a
quello di arrivo, gli esemplari n. 3 e n. 4 del documento comunitario
di accompagnamento per l'apposizione del "visto" sull'esemplare n. 3
che viene, poi, restituito, a cura dell'esercente, al deposito
fiscale mittente. L'esemplare n. 4 viene trattenuto dall'UTF ai
del
controllo
della
regolare
assunzione
in
fini
carico delle partite
spedite all'impianto.
3. In sostituzione del documento comunitario di accompagnamento
di
cui al comma 1 puo' essere utilizzata, per i trasferimenti nazionali,
la
bolletta di cauzione, modello H ter 18, fino ad esaurimento delle
scorte ed in ogni caso fino a non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento; in tal caso il prodotto viaggia
con
scorta
"certificato
della
di
bolletta
scarico"
"figlia",
ed
il
alla
quale sono allegati il
"riscontrino",
che
sono,
presentati
all'UTF per gli adempimenti previsti dal
rispettivamente per l'esemplare n. 3 e per quello n. 4.
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comma
poi,
2,
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Art. 4.
Adempimenti amministrativi e contabili
1. L'esercente l'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi
agevolati di cui all'art. 1 deve tenere un apposito registro di
carico e scarico, previamente vidimato dall'UTF, nel quale sono
annotate,
carico,
giornalmente
le
quantita'
e
per
ciascun
introdotte
con
prodotto,
gli
estremi
nella
parte del
dei
relativi
documenti di accompagnamento e, nella parte dello scarico, i singoli
rifornimenti effettuati alle imbarcazioni che ne hanno titolo con gli
estremi dei "memorandum" di cui al comma 2.
alla
fine
di
ogni
semestre
e
Il
registro
e'
chiuso
le rimanenze finali contabili sono
riportate all'inizio del successivo semestre. Il registro puo' essere
costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente,
oppure
predisposto
procedure
in
modelli, idonei alla scritturazione mediante
informatizzate,
previamente
approvati
dall'UTF.
Il
registro, con allegata la documentazione relativa alle operazioni di
carico e scarico, e' custodito per i cinque anni successivi a quello
dell'esercizio
finanziario
cui si riferisce l'ultima registrazione.
Il registro e' scritturato secondo le modalita' di cui all'art.
2219
del codice civile. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni, a carico
e scarico, e' preceduto dall'indicazione della data.
2.
L'imbarco
presentazione
dei
del
prodotti
libretto
petroliferi
di
controllo
e'
effettuato
previsto
dal
dietro
comma 3 e
mediante compilazione di un apposito "memorandum",
debitamente
numerato, datato e firmato dall'esercente l'impianto o da un suo
delegato e dal marittimo o
comandante
dell'imbarcazione
rifornita.
Dal "memorandum" devono risultare le seguenti indicazioni:
a) generalita' della ditta esercente l'impianto di distribuzione;
b) estremi dell'imbarcazione rifornita;
c)
quantitativo
di
prodotto
rifornito (litri, densita' reale,
temperatura reale, valore, numerazione
del
contalitri,
iniziale
e
finale);
d) dichiarazione di aver effettuato le prescritte annotazioni sul
libretto di controllo dell'imbarcazione.
Per
le
imbarcazioni
di
nazionalita'
rifornimento deve essere
documentazione
di bordo
dei
Paesi
effettuato dietro
dell'imbarcazione,
comunitari,
il
presentazione
della
i cui estremi sono
riportati nel "memorandum".
3.
Le
imbarcazioni
aventi
titolo
all'impiego
dei
prodotti
petroliferi agevolati di cui all'art. 1 devono essere munite di un
libretto di controllo nel quale sono annotati gli imbarchi ed i
consumi
dei
prodotti petroliferi agevolati. Il libretto e' composto
di tre parti:
a) nella prima
parte
sono
annotate
le
caratteristiche
dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i
dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo
medio
orario in rapporto alla potenzialita' del motore;
b) nella seconda parte sono annotati gli imbarchi di prodotti
petroliferi
effettuati
con
indicazione
degli
estremi
del
"memorandum";
c) nella parte
conseguenti consumi.
terza
sono
annotate
le
Le annotazioni indicate nella prima parte devono
dall'autorita'
marittima
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in
base
ore
di
essere
moto
ed
i
autenticate
ai dati controllati dal Registro
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italiano navale (R.I.N.A.); gli imbarchi
dei
prodotti
petroliferi,
indicati nella parte seconda, sono annotati dall'esercente l'impianto
di distribuzione; le annotazioni sulla parte terza sono apposte dal
marittimo o dal comandante dell'imbarcazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
per
i
rifornimenti effettuati direttamente dai depositi fiscali.
Art. 5.
Verifiche e controlli
1.
Ogni
movimentati
sei
mesi si esegue l'inventario dei prodotti petroliferi
negli
impianti
di
distribuzione.
Si
applicano
le
disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.
2.
I
militari
della
dell'amministrazione
Guardia
di
finanziaria,
finanza
muniti
ed
i
funzionari
della speciale tessera di
riconoscimento, hanno facolta', ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, di accedere liberamente
negli impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di
cui all'art. 1 per eseguire riscontri ed inventari, per esaminare
registri e documenti e per prelevare
campioni
dei
prodotti
petroliferi ivi custoditi.
3.
L'attivita'
di
verifica
e
di
controllo
sugli
impianti di
distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1,
compresi gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, e l'esecuzione
degli inventari di cui al
degli
UTF,
comma
1,
rientrante
nelle
puo' essere affidata dal direttore compartimentale delle
dogane e delle imposte indirette anche alle dogane.
4. E' in facolta' della Guardia di finanza chiedere
in
attribuzioni
qualunque
momento,
l'esibizione,
del libretto di controllo di cui all'art. 4,
comma 3, ed assicurarsi dell'esattezza dei dati in esso
esposti.
attestazione dei riscontri
l'ultima registrazione.
"visto" dopo
5.
Indipendentemente
eseguiti
dall'esercizio
e'
apposto
dell'azione
un
penale
per
Ad
le
violazioni che costituiscono reato, l'inosservanza delle disposizioni
del presente decreto e' punita con la
dall'art. 32, comma 3, del decretolegge.
applica
per
la
irregolare
pena pecuniaria prevista
La stessa sanzione si
tenuta del registro di carico e scarico
previsto dall'art. 4, comma 1.
6. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione
finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del
dipartimento
delle
dogane
e
delle
imposte
indirette, secondo le
rispettive competenze.
Art. 6.
Oli lubrificanti
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli
oli
lubrificanti imbarcati per provvista di bordo sulle imbarcazioni
aventi titolo all'esenzione
lubrificanti
destinati
a
indicata
nell'art.
1.
Gli
oli
tale
impiego non sono soggetti a
denaturazione.
2. Le partite di oli lubrificanti sono assunte in carico in base ai
documenti di cui all'art. 3, sui quali e' apposta la seguente
stampigliatura: "Valido per la circolazione nazionale degli oli
lubrificanti destinati in esenzione fiscale a
provvista
di
bordo",
emessi direttamente dal mittente per la scorta del prodotto nazionale
e
con
riferimento
alla
http://www.normattiva.it/do/atto/export
documentazione
commerciale
emessa per il
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trasporto del prodotto di
provenienza
comunitaria.
Gli
oli
lubrificanti importati senza il pagamento dell'imposta sono scortati
con i predetti documenti di circolazione per il
trasferimento
dalla
dogana all'impianto di destinazione.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1.
Le
ditte
esercenti
impianti
di
distribuzione
petroliferi agevolati di cui all'art. 1, in attivita'
dei prodotti
alla
data
di
entrata
in vigore del presente regolamento, si adeguano alle
disposizioni ivi previste entro novanta giorni dalla predetta data,
integrando eventualmente la documentazione gia' presentata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 novembre 1995
Il Ministro: FANTOZZI
Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 275
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DECRETO 16 novembre 1995, n. 577 Regolamento