Attilio Steffano
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Venerdì 08 Marzo 2013
polizza Rc
professionale
Obbligatoria
O
Opportunità irrinunciabile
Rinvio obbligo assicurazione
R.C. Professionale
Il 4 agosto 2012
il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di
riforma degli ordinamenti professionali.
Concedendo una proroga di 12 mesi (quindi agosto 2013)
per assolvere l'obbligo, da parte del professionista, di stipulare
polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni.
Milano 6 marzo 2013
Professionisti:
a rischio l’obbligo di copertura assicurativa
L'obbligo per il professionista di dotarsi di una copertura assicurativa
entro il 13 agosto 2013 rischia di saltare nuovamente.
Visto che, secondo quanto scrive Italia Oggi, i problemi segnalati nel 2012 che avevano
portato alla proroga di un anno sono rimasti tutti al loro posto.
E la massima che va per la maggiore fra gli addetti ai lavori è che "nessuno può essere soggetto
ad un obbligo che non può adempiere".
Visto che, in base al Dpr di riforma degli ordini (137/12), le assicurazioni non hanno l'obbligo di assicurare
il professionista.
E tale lacuna normativa, a giudizio dei rappresentanti di categoria, attribuisce un potere discrezionale molto ampio alle
compagnie di rifiutare la copertura assicurativa oppure di imporla a carissimo prezzo ad un iscritto all'albo in quanto
ritenuto "troppo litigioso" per via delle pregresse richieste di risarcimento ricevute dai propri clienti. Una situazione che
solo i ministeri competenti, come chiedono Cup (Comitato unitario delle professioni) ed Oua (organismo unitario
dell'avvocatura), possono risolvere. In quanto il problema resta normativo.
13 settembre 2012
«decreto Balduzzi»
decreto legge numero 158
“Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute“.
Dott. Attilio Steffano
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Decreto Balduzzi.
“Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute“.
E’ stato pubblicato in Gazzetta il 13/09/2012
18/10/2012 Passa alla Camera
31/10/2012 Passa al Senato
Il 10/11/2012 viene pubblicato
in Gazzetta Ufficiale
Ora è legge
Aspetti assicurativi della Legge Nr. 189/2012
• Articolo 3 (Responsabilità professionale dell’esercente le
professioni sanitarie)
• 1. L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento
della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente
per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui
all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente
conto della condotta di cui al primo periodo.
LE PRIME APPLICAZIONI 2013
NEL PENALE
Un'autentica primizia. Depositata il 30 gennaio 2013 dalla Quarta Sezione della
Cassazione Penale - Pres. Carlo Brusco, Est. Rocco Blaiotta, Procuratore Generale
il Dr. Vito D'Ambrosio - la primissima decisione (la sentenza n. 268/2013 emessa
alla pubblica udienza del 29.1.2013) che applica la nuova legge n. 189 dell'8
novembre 2012 sulla depenalizzazione della colpa medica lieve.
Il Collegio degli Ermellini, muovendo dall'art. 2 c.p. (successione di leggi penali e
legge più favorevole al reo), ha così annullato con rinvio la condanna per omicidio
colposo a carico di un chirurgo che aveva provocato la morte del paziente per la
lesione di vasi sanguigni, con conseguente emorragia letale; ciò era accaduto in
occasione di un intervento di ernia discale recidivante.
La questione ritorna ora al giudice del merito per verificare se esistano linee guida o
pratiche mediche accreditate e più note della specialità scientifica afferenti la
tipologia di atto chirurgico, onde stabilire se si tratti di colpa lieve o grave.
Sarà così possibile acclarare se il medico chirurgo si sia attenuto a tali direttive.
In realtà, nell'ordinamento giuridico italiano - nella sede penale non sussiste
nessuna differenza fra colpa lieve e colpa grave: tale dicotomia riveste rilievo al
più quale criterio per la determinazione della pena o come circostanza
aggravante: MAI per determinare l'elemento soggettivo del delitto.
LE PRIME APPLICAZIONI 2013
NEL CIVILE
COSA SI ASPETTA IL MEDICO ?
RECUPERARE LA FIDUCIA NELL’ASSICURATORE
POTER SCEGLIERE AL MEGLIO LA PROPRIA
COPERTURA ASSICURATIVA
PROFESSIONISTI da ASSICURARE?
Attenzione a…
Al massimale ai sottolimiti ai massimali aggregati
Al massimale per anno
Ai Danni Patrimoniali
Alla Copertura per l’attività Libero Professionale
Alle Condizioni di pagamento dei Premi
Alle Condizioni di denuncia dei sinistri
Ai Sinistri precedenti e alle Polizze disdettate
E ancora…
Alla Retroattività
Alla Garanzia Postuma
Alle Esclusioni
Agli Atti invasivi a scopi diagnostici e Terapeutici
Agli Interventi chirurgici
Alla Colpa Grave
Alla Conduzione dello Studio
La sanità deve purtroppo fare i conti con una situazione
di contenzioso importante, premi fino a qualche anno fa
ritenuti “assurdi” sono oggi la regola, malgrado ciò le
compagnie assicurative rifuggono questo settore.
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Grazie
Voglio ringraziare in occasione degli 85 anni di attività
professionale “Steffano”, dei miei 50 di cui trenta di attività,
tutti i collaboratori, e i dipendenti di chi mi ha preceduto e
miei per esserci stati a fianco in questa straordinaria
avventura di “impresa” .
Un grazie particolare ai colleghi che hanno creduto nella
collaborazione con la nostra struttura che ha permesso a
tutti di ottenere risultati che da soli non saremmo mai
riusciti a raggiungere.
Un grazie speciale a tutti i professionisti che hanno saputo
trasmettere il loro entusiasmo e la loro competenza
“Attilio Steffano “
Attilio Steffano
[email protected]
Venerdì 08 Marzo 2013
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